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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 03/02/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.LAV 52/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott. Camilla Gattiboni ConSIliere
Dot. Marco Vezzani Cons. Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 18.10.2024 al n. 52/2024 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 18.10.2024
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Gaspare Guarino (C.F.: ) del Foro di Catanzaro ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro (CZ), Viale Magna Grecia n. 249, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli avv.ti Renata Aleotti (c.f. ), Silvia Dal Ri (C.F.:. C.F._3
) e (c.f. ) dell' C.F._4 CP_2 C.F._5 [...]
, ed elettivamente domiciliata in Controparte_3 Controparte_4
Trento (TN), via Degasperi, n. 79 giusta mandato telematico in atti
APPELLATA
OGGETTO: patto di prova.
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
1 DI PARTE APPELLANTE:
Voglia l'On. Le Corte di Appello di Trento Sezione Lavoro, contrariis reiectis:
Nel merito, in totale e/o parziale riforma della sentenza n. 140/2024 emessa dal Tribunale di Trento Sezione Lavoro nella causa iscritta al R.G.: n. 54/2024 depositata in data
10.09.2024 e notificata in data 18 settembre 2024, nella persona del giudice dott. Giorgio
Flaim, nella causa iscritta al N. al n. 54/2024 R.G., accogliere l'appello proposto dalla SI.ra
, e per l'effetto accertare e dichiarare, l'illegittimità e/o l'inefficacia e la Parte_1 nullità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 5 dicembre 2023, per mancato superamento del periodo di prova, poiché è avvenuto quando il periodo di prova era abbondantemente scaduto e il rapporto di lavoro si era definitivamente stabilizzato e definito;
Nel merito, in totale e/o parziale riforma della sentenza n. 140/2024 emessa dal Tribunale di Trento Sezione Lavoro nella causa iscritta al R.G.: n. 54/2024 depositata in data
10.09.2024 e notificata in data 18 settembre 2024, nella persona del giudice dott. Giorgio
Flaim, nella causa iscritta al N. al n. 54/2024 R.G., accogliere l'appello proposto dalla SI.ra
, e per l'effetto accertare e dichiarare, l'illegittimità e/o l'inefficacia e la Parte_1 nullità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 5 dicembre 2023, in quanto non sorretto da giusta causa né da giustificato motivo;
Nel merito, in totale e/o parziale riforma della sentenza n. 140/2024 emessa dal Tribunale di Trento Sezione Lavoro nella causa iscritta al R.G.: n. 54/2024 depositata in data
10.09.2024 e notificata in data 18 settembre 2024, nella persona del giudice dott. Giorgio
Flaim, nella causa iscritta al N. al n. 54/2024 R.G., accogliere l'appello proposto dalla SI.ra
, e per l'effetto, annullare il suddetto licenziamento e condannare l' Parte_1 [...]
, in persona del legale AR rappresentante pro tempore, alla immediata reintegrazione della ricorrente SI.ra Parte_1
nel posto di lavoro in precedenza occupato;
[...]
Nel merito, in totale e/o parziale riforma della sentenza n. 140/2024 emessa dal Tribunale di Trento Sezione Lavoro nella causa iscritta al R.G.: n. 54/2024 depositata in data
10.09.2024 e notificata in data 18 settembre 2024, nella persona del giudice dott. Giorgio
Flaim, nella causa iscritta al N. al n. 54/2024 R.G., accogliere l'appello proposto dalla SI.ra
, e per l'effetto, condannare l' Parte_1 AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento di un'indennità risarcitoria e al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice pari alle retribuzioni maturate dalla data di estromissione fino a quella dell'effettivo reintegro, considerato che la ricorrente godeva di una trattamento economico mensile pari ad € 2.459,79, e comunque, nella misura massima di 12 mensilità prevista dall'art. 18,
2 comma 4, l. 300/70, o in quella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre gli interessi legali;
Condannare la società resistente al versamento e alla regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore, includendovi i mesi a partire dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione, maggiorati nella misura legale;
Condannare l' in AR persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e compensi di causa, del doppio grado di giudizio.
DI PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nel merito in via principale, ogni contraria istanza disattesa e reietta, respingere il ricorso in appello e tutte le domande proposte dalla SInora
in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza n. 140/2024 pubblicata il 10.09.2024 del Tribunale di Trento sezione lavoro;
con vittoria di spese e competenze del giudizio;
nel merito, in via subordinata, ridursi le pretese avversarie secondo quanto risulterà di giustizia e provato in corso di causa ed in considerazione di quanto espressamente eccepito dall' ; AR con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via istruttoria: omissis
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Parte_1 tribunale di Trento, sezione Lavoro, AR proponendo:
a)in via principale: domanda volta all'annullamento del recesso, comunicatole in data 5.12.2023, per mancato superamento del periodo di prova, “poiché è avvenuto quando il periodo di prova era abbondantemente scaduto e il rapporto di lavoro si era definitivamente stabilizzato e definito” e, quindi, il recesso configura un licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, con conseguente condanna dell'AZIENDA datrice alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ED alla corresponsione delle indennità di legge;
b)in subordine, domanda volta ad accertare la nullità del recesso, per mancato superamento del periodo di prova, “perché manifestamente ritorsivo”, con conseguente condanna dell' alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro oltre le indennità di CP_5 legge;
c)in ulteriore gradato subordine:
3 c.1)domanda volta ad accertare l'illegittimità del recesso, con conseguente applicazione della tutela ex art. 18 co.5 e 7 St. Lav.;
c.2)ovvero domanda volta ad accertare l'illegittimità del recesso con conseguente applicazione della tutela ex art. 18 co.6 St. Lav.
Ella esponeva che:
-in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato era stata assunta, a far data dal
20.3.2023, dall' , con AR inquadramento nella categoria D - profilo professionale collaboratore professionale sanitario - personale delle professioni tecniche della prevenzione - assistente sanitario CCPL dell'area non dirigenziale del Comparto sanità (doc. 2 fasc.ric.);
-detto contratto prevedeva, all'art. 2 co. 4. , un “periodo di prova della durata di mesi sei”;
-in data 5.12.2023 le veniva comunicato via pec (doc. 9 fasc. ric.) una relazione in merito al periodo di prova prestato a far tempo dalla data di presa servizio (20/03/2023), da cui emergeva che il periodo di prova non aveva dato esito positivo per cui, in ragione del mancato superamento del periodo di prova contrattualmente previsto, veniva notificata la cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza immediata dalla data di ricevimento della comunicazione.
Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto della domanda.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale si procedeva all'audizione di testi sui capitoli di prova della convenuta e controprova della ricorrente, veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale:
-rigettava la domanda volta ad accertare la discriminazione di un eventuale recesso per motivo discriminatorio in connessione con l'intenzione manifestata di avvalersi della procreazione assistita ( non vi è appello);
-rigettava la domanda di annullamento del recesso perché avvenuto dopo la scadenza del periodo di prova: sentenza impugnata limitatamente all'accertamento del primo giudice relativo ai riposi goduti a compensazione delle ore di straordinario, restando invece accertato in via definitiva il corretto scomputo, dall'arco temporale di sei mesi, degli ulteriori giorni presi in considerazione dall' ; CP_5
-rigettava la domanda di recesso ritorsivo in quanto asseritamente connesso a permessi chiesti per il funerale della suocera ( non vi è appello);
-accertava la legittimità delle contestazioni che avevano condotto alla valutazione negativa del periodo di prova, in quanto l'esperimento si era rivelato adeguato ad accertare le capacità
(recte, non capacità) della lavoratrice e in quanto detto recesso non era risultato determinato in via esclusiva da un motivo estraneo agli esiti dell'esperimento di prova, in difetto di dimostrazione incombente sulla lavoratrice ( parziale appello).
4 appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di (parziale) Parte_1 riforma.
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue.
Sub 1) e sub 2) Errata qualificazione delle giornate di riposo compensativo.
I motivi vanno esaminati congiuntamente, evidenziando che il secondo è in realtà ripetitivo del primo ma con diverse parole.
E' da ritenersi definitivamente accertato in difetto di impugnativa che alla ricorrente debba esser applicata la contrattazione collettiva rappresentata dal CCPL 08.08.2000 ( e success.
Modifi.), a' sensi della LP 23.07.2010 n. 16, art. 44, il che risulta pure dal contratto di lavoro convenuto ( doc. 1 ricorrente).
L'appello riguarda solo la sommatoria delle ore di straordinario che il primo giudice ha escluso dal concetto di servizio effettivamente prestato secondo quanto previsto dall'art. 34 comma 1 CCPL (il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue…..6 mesi per il livello economico BS
e per le restanti categorie);
e dai successivi commi secondo cui ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato…il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia…resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti.
Per sostenere la propria tesi l'appellante invoca una unica sentenza della SC (cass.
5710/2009) che non è pertinente in quanto riferita ad un contratto di lavoro già validamente instaurato e non ad un periodo di prova come nel caso in esame e per di piu' riferita ad una situazione – quella di lavoratori turnisti – che non ha del pari alcuna attinenza.
5 Vale invero la pena di evidenziare la finalità peculiare del periodo di prova, che così è stata correttamente e condivisibilmente delineata dal tribunale a pg. 19 : tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale il datore di lavoro può accertare le capacità del lavoratore e quest'ultimo,
a sua volta, valutare l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (ex multis, di recente, Cass. 10.5.2024, n. 12866; Cass. 19.10.2023, n. 29078;
Cass. 27.7.2023, n. 22905).
Infatti le parti collettive, nel fissare la durata del periodo di prova in mesi, con riferimento al giorno del mese di scadenza corrispondente al giorno del mese iniziale, non anche in ore, hanno ritenuto che il lavoro prestato nelle ore in eccedenza all'orario ordinario non consente all'AZIENDA datrice di verificare le capacità del lavoratore nello stesso modo in cui avviene in una giornata (almeno di regola) intera.
L'art. 68 co. 6,7,8 CCPL 11.06.2007 dispone che le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposti sostitutivi da fruire compatibilmente con le eSIenze del servizio nel mese successivo.
Va premesso che l'appellante si è limitata a riportare testualmente tale passo motivazionale ma ha omesso qualsiasi considerazione od argomento a supporto dell'appello, che su questo passaggio va ritenuto inammissibile per genericità.
La tesi secondo cui i riposi sostitutivi delle ore straordinarie si referirebbero alle ore di lavoro effettivamente svolte, è già stata propugnata in primo grado ma colà ritenuta infondata, avendo il tribunale sottolineato piuttosto e di contro che la durata del periodo di prova è fissata in mesi, con conseguente rilievo dei soli giorni di lavoro svolto e non anche delle ore prestate, con richiamo anche al disposto dell'art. 2963 co 4 CC ( anche su questo punto non vi è specifica censura).
E questo ragionamento non incontra nell'appello alcuna argomentazione o supporto giuridicamente apprezzabile, limitandosi la narrativa ad affermazioni di principio.
Ne consegue che i rilievi che fanno riferimento al “licenziamento” illegittimo, nullo, inefficace, come anche esposti nei motivi successivi ai primi due, perché avvenuto – secondo l'appellante - allorquando il periodo di prova era ampiamente scaduto, restano assorbite.
D'altro canto è principio consolidato quello secondo cui la cessazione unilaterale del rapporto per mancato superamento della prova rientra nell'eccezionale fattispecie del recesso "ad nutum" di cui all'art. 2096 c.c., sottratto all'ordinaria disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento, fermo restando, peraltro, che il richiamo al mancato superamento di un patto di prova non validamente apposto è inidoneo a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento: Cass. 16214/2016.
6 L'espressione utilizzata dalla disposizione in oggetto, laddove fa riferimento ai soli giorni di
“servizio effettivamente prestato”, offre un inequivoco segnale in ordine alla rilevanza della necessità di effettuazione di una concreta attività lavorativa, con esclusione di conseguenza di tutte quegli eventi che non sono prevedibili al momento della stipulazione del contratto quali malattia, permessi, il godimento di ferie, ecc., come stabilito in plurime decisioni del giudice di legittimità proprio con riferimento alla decorrenza del periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale ( così ad es. cass.23061/07; cass.
4573/2012; cass. 19045/2015).
Non pare inutile sottolineare, in conclusione, che vi è una specifica disposizione nel CCPL di riferimento ( art. 68 CCPL cit.), il quale appunto prevede che le prestazioni di lavoro straordinario possano essere compensate con riposti sostituivi, a domanda del dipendente.
La conseguenza di quanto esposto è che i giorni riferiti ad eventi non prevedibili siano stati esclusi dall'ente dal computo del periodo di prova, che si è così prolungato.
Anzi si potrebbe soggiungere che siffatta determinazione aziendale, oltrechè prevista dalle norme di riferimento, si deve ritenere finalizzata anche a favorire più che a pregiudicare il dipendente in prova, il quale non subisce limitazioni temporali troppo ristrette rispetto all'espletamento delle sue mansioni e quindi nell'ottica di una corretta valutazione da parte del datore.
Sub 3) e sub 4)
I motivi sono assorbiti, al pari delle conclusioni riportate ai punti 3 e seguenti dell'appello, dal momento che danno per presupposto che sia stato intimato un licenziamento privo di giustificato motivo o di giusta causa, nel mentre è da ritenersi pacifico che il rapporto si è risolto per recesso per mancato superamento del periodo di prova, come costantemente affermato anche dalla S.C. , secondo cui (cass. 16214/2016) La cessazione unilaterale del rapporto per mancato superamento della prova rientra nell'eccezionale fattispecie del recesso "ad nutum" di cui all'art. 2096 c.c., sottratto all'ordinaria disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento.
Ed ancora più recentemente In caso di vizio funzionale del patto di prova validamente apposto (nella specie, per l'assegnazione in concreto di mansioni diverse da quelle indicate nella clausola accessoria) non trova applicazione la disciplina del licenziamento individuale - come nel caso di vizio genetico, ad esempio per difetto di forma scritta o per mancata specificazione delle mansioni da espletarsi - bensì lo speciale regime del recesso in periodo di prova (Cass. 31159/2018).
Va anche ricordato che In tema di pubblico impiego privatizzato, l'obbligo - imposto dalle parti collettive alle amministrazioni - di motivare il recesso intimato durante il periodo di
7 prova, in quanto finalizzato a consentire la verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto alla finalità della prova e all'effettivo andamento della prova stessa, non porta ad omologare il predetto recesso al licenziamento disciplinare, anche ove fondato sull'assenza di diligenza nell'esecuzione della prestazione, poiché tale mancanza ben può essere valorizzata al solo fine di giustificare il giudizio negativo sull'esperimento; nè l'obbligo in parola incide sulla ripartizione degli oneri probatori, spettando comunque al lavoratore dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell'esperimento medesimo. Cass. 22396/2018.
Solo per completezza ed anche alla luce di taluni passaggi espositivi che potrebbero lasciar intendere che venga negata la ricorrenza delle numerose circostanze che hanno indotto l'azienda a formulare una valutazione negativa ( per le quali, come rilevato in sentenza, il reclamante non ha formulato specifiche istanze di prova diretta finalizzate ad illustrare i fatti, ovverosia i singoli comportamenti effettivamente posti in essere dalla lavoratrice in occasione delle sue prestazioni ), si potrebbero ritenere determinanti ( ma in realtà non sono le sole) della suddetta valutazione quantomeno quattro contestazioni, sintomatiche di una grave trascuratezza e inadeguatezza rispetto alla salute degli utenti-pazienti anche per la natura delle prestazioni cui la dottoressa era assegnata ( vaccinazioni) e da sole certamente ostative ad un giudizio favorevole per l'esito della prova:
-02.11.2023 somministrazione di un vaccino errato ( e già un simile episodio di per sé soltanto sarebbe sufficiente a un giudizio di inaffidabilità, tanto piu' che il paziente era una bambina);
-02.11.2023 mancato inserimento dei dati relativi al nominativo del medico referente;
-02.11.2023 registrazione di una somministrazione di vaccino come prima dose, rilasciando poi un certificato mancante delle vaccinazioni in realtà già eseguite in precedenza;
-04.11.2023 preparazione di un vaccino anti polio-difterite in luogo di un vaccino per il morbillo.
Eventi riferiti da piu' testimoni, tra i quali due indicate dalla stessa ricorrente a prova contraria sui capitoli avversari (come detto manca la deduzione di prove dirette).
Queste inadempienze poi vanno ad aggiungersi ad altre che, sebbene meno gravi contribuiscono, in una complessiva valutazione del modus operandi della ricorrente, al giudizio negativo effettuato.
Nessuna prova liberatoria è stata offerta dal lavoratore;
nessuna doglianza di inadeguatezza della prova: solo generiche quanto irrilevanti asserzioni difensive di svolgimento diligente delle mansioni.
Alla luce di tutto quanto esposto la sentenza impugnata deve essere confermata.
8 SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante, secondo le regole della soccombenza e si liquidano (in base al decreto Min.
10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.
Si dà atto che, pur essendo stato integralmente rigettato l'appello, non sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n.
228/2012, in quanto l'appellante risulta “esente per reddito”.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 52/2024 RG LAV, così provvede:
1)rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Trento sez. lavoro n.140/2024 (pubblicata in data 10.09.2024);
2)condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, liquidate in €
5.600,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
Trento 16.01.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott. Camilla Gattiboni ConSIliere
Dot. Marco Vezzani Cons. Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 18.10.2024 al n. 52/2024 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 18.10.2024
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Gaspare Guarino (C.F.: ) del Foro di Catanzaro ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro (CZ), Viale Magna Grecia n. 249, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli avv.ti Renata Aleotti (c.f. ), Silvia Dal Ri (C.F.:. C.F._3
) e (c.f. ) dell' C.F._4 CP_2 C.F._5 [...]
, ed elettivamente domiciliata in Controparte_3 Controparte_4
Trento (TN), via Degasperi, n. 79 giusta mandato telematico in atti
APPELLATA
OGGETTO: patto di prova.
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
1 DI PARTE APPELLANTE:
Voglia l'On. Le Corte di Appello di Trento Sezione Lavoro, contrariis reiectis:
Nel merito, in totale e/o parziale riforma della sentenza n. 140/2024 emessa dal Tribunale di Trento Sezione Lavoro nella causa iscritta al R.G.: n. 54/2024 depositata in data
10.09.2024 e notificata in data 18 settembre 2024, nella persona del giudice dott. Giorgio
Flaim, nella causa iscritta al N. al n. 54/2024 R.G., accogliere l'appello proposto dalla SI.ra
, e per l'effetto accertare e dichiarare, l'illegittimità e/o l'inefficacia e la Parte_1 nullità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 5 dicembre 2023, per mancato superamento del periodo di prova, poiché è avvenuto quando il periodo di prova era abbondantemente scaduto e il rapporto di lavoro si era definitivamente stabilizzato e definito;
Nel merito, in totale e/o parziale riforma della sentenza n. 140/2024 emessa dal Tribunale di Trento Sezione Lavoro nella causa iscritta al R.G.: n. 54/2024 depositata in data
10.09.2024 e notificata in data 18 settembre 2024, nella persona del giudice dott. Giorgio
Flaim, nella causa iscritta al N. al n. 54/2024 R.G., accogliere l'appello proposto dalla SI.ra
, e per l'effetto accertare e dichiarare, l'illegittimità e/o l'inefficacia e la Parte_1 nullità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 5 dicembre 2023, in quanto non sorretto da giusta causa né da giustificato motivo;
Nel merito, in totale e/o parziale riforma della sentenza n. 140/2024 emessa dal Tribunale di Trento Sezione Lavoro nella causa iscritta al R.G.: n. 54/2024 depositata in data
10.09.2024 e notificata in data 18 settembre 2024, nella persona del giudice dott. Giorgio
Flaim, nella causa iscritta al N. al n. 54/2024 R.G., accogliere l'appello proposto dalla SI.ra
, e per l'effetto, annullare il suddetto licenziamento e condannare l' Parte_1 [...]
, in persona del legale AR rappresentante pro tempore, alla immediata reintegrazione della ricorrente SI.ra Parte_1
nel posto di lavoro in precedenza occupato;
[...]
Nel merito, in totale e/o parziale riforma della sentenza n. 140/2024 emessa dal Tribunale di Trento Sezione Lavoro nella causa iscritta al R.G.: n. 54/2024 depositata in data
10.09.2024 e notificata in data 18 settembre 2024, nella persona del giudice dott. Giorgio
Flaim, nella causa iscritta al N. al n. 54/2024 R.G., accogliere l'appello proposto dalla SI.ra
, e per l'effetto, condannare l' Parte_1 AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento di un'indennità risarcitoria e al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice pari alle retribuzioni maturate dalla data di estromissione fino a quella dell'effettivo reintegro, considerato che la ricorrente godeva di una trattamento economico mensile pari ad € 2.459,79, e comunque, nella misura massima di 12 mensilità prevista dall'art. 18,
2 comma 4, l. 300/70, o in quella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre gli interessi legali;
Condannare la società resistente al versamento e alla regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore, includendovi i mesi a partire dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione, maggiorati nella misura legale;
Condannare l' in AR persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e compensi di causa, del doppio grado di giudizio.
DI PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nel merito in via principale, ogni contraria istanza disattesa e reietta, respingere il ricorso in appello e tutte le domande proposte dalla SInora
in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza n. 140/2024 pubblicata il 10.09.2024 del Tribunale di Trento sezione lavoro;
con vittoria di spese e competenze del giudizio;
nel merito, in via subordinata, ridursi le pretese avversarie secondo quanto risulterà di giustizia e provato in corso di causa ed in considerazione di quanto espressamente eccepito dall' ; AR con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via istruttoria: omissis
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Parte_1 tribunale di Trento, sezione Lavoro, AR proponendo:
a)in via principale: domanda volta all'annullamento del recesso, comunicatole in data 5.12.2023, per mancato superamento del periodo di prova, “poiché è avvenuto quando il periodo di prova era abbondantemente scaduto e il rapporto di lavoro si era definitivamente stabilizzato e definito” e, quindi, il recesso configura un licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, con conseguente condanna dell'AZIENDA datrice alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ED alla corresponsione delle indennità di legge;
b)in subordine, domanda volta ad accertare la nullità del recesso, per mancato superamento del periodo di prova, “perché manifestamente ritorsivo”, con conseguente condanna dell' alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro oltre le indennità di CP_5 legge;
c)in ulteriore gradato subordine:
3 c.1)domanda volta ad accertare l'illegittimità del recesso, con conseguente applicazione della tutela ex art. 18 co.5 e 7 St. Lav.;
c.2)ovvero domanda volta ad accertare l'illegittimità del recesso con conseguente applicazione della tutela ex art. 18 co.6 St. Lav.
Ella esponeva che:
-in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato era stata assunta, a far data dal
20.3.2023, dall' , con AR inquadramento nella categoria D - profilo professionale collaboratore professionale sanitario - personale delle professioni tecniche della prevenzione - assistente sanitario CCPL dell'area non dirigenziale del Comparto sanità (doc. 2 fasc.ric.);
-detto contratto prevedeva, all'art. 2 co. 4. , un “periodo di prova della durata di mesi sei”;
-in data 5.12.2023 le veniva comunicato via pec (doc. 9 fasc. ric.) una relazione in merito al periodo di prova prestato a far tempo dalla data di presa servizio (20/03/2023), da cui emergeva che il periodo di prova non aveva dato esito positivo per cui, in ragione del mancato superamento del periodo di prova contrattualmente previsto, veniva notificata la cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza immediata dalla data di ricevimento della comunicazione.
Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto della domanda.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale si procedeva all'audizione di testi sui capitoli di prova della convenuta e controprova della ricorrente, veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale:
-rigettava la domanda volta ad accertare la discriminazione di un eventuale recesso per motivo discriminatorio in connessione con l'intenzione manifestata di avvalersi della procreazione assistita ( non vi è appello);
-rigettava la domanda di annullamento del recesso perché avvenuto dopo la scadenza del periodo di prova: sentenza impugnata limitatamente all'accertamento del primo giudice relativo ai riposi goduti a compensazione delle ore di straordinario, restando invece accertato in via definitiva il corretto scomputo, dall'arco temporale di sei mesi, degli ulteriori giorni presi in considerazione dall' ; CP_5
-rigettava la domanda di recesso ritorsivo in quanto asseritamente connesso a permessi chiesti per il funerale della suocera ( non vi è appello);
-accertava la legittimità delle contestazioni che avevano condotto alla valutazione negativa del periodo di prova, in quanto l'esperimento si era rivelato adeguato ad accertare le capacità
(recte, non capacità) della lavoratrice e in quanto detto recesso non era risultato determinato in via esclusiva da un motivo estraneo agli esiti dell'esperimento di prova, in difetto di dimostrazione incombente sulla lavoratrice ( parziale appello).
4 appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di (parziale) Parte_1 riforma.
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue.
Sub 1) e sub 2) Errata qualificazione delle giornate di riposo compensativo.
I motivi vanno esaminati congiuntamente, evidenziando che il secondo è in realtà ripetitivo del primo ma con diverse parole.
E' da ritenersi definitivamente accertato in difetto di impugnativa che alla ricorrente debba esser applicata la contrattazione collettiva rappresentata dal CCPL 08.08.2000 ( e success.
Modifi.), a' sensi della LP 23.07.2010 n. 16, art. 44, il che risulta pure dal contratto di lavoro convenuto ( doc. 1 ricorrente).
L'appello riguarda solo la sommatoria delle ore di straordinario che il primo giudice ha escluso dal concetto di servizio effettivamente prestato secondo quanto previsto dall'art. 34 comma 1 CCPL (il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue…..6 mesi per il livello economico BS
e per le restanti categorie);
e dai successivi commi secondo cui ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato…il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia…resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti.
Per sostenere la propria tesi l'appellante invoca una unica sentenza della SC (cass.
5710/2009) che non è pertinente in quanto riferita ad un contratto di lavoro già validamente instaurato e non ad un periodo di prova come nel caso in esame e per di piu' riferita ad una situazione – quella di lavoratori turnisti – che non ha del pari alcuna attinenza.
5 Vale invero la pena di evidenziare la finalità peculiare del periodo di prova, che così è stata correttamente e condivisibilmente delineata dal tribunale a pg. 19 : tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale il datore di lavoro può accertare le capacità del lavoratore e quest'ultimo,
a sua volta, valutare l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (ex multis, di recente, Cass. 10.5.2024, n. 12866; Cass. 19.10.2023, n. 29078;
Cass. 27.7.2023, n. 22905).
Infatti le parti collettive, nel fissare la durata del periodo di prova in mesi, con riferimento al giorno del mese di scadenza corrispondente al giorno del mese iniziale, non anche in ore, hanno ritenuto che il lavoro prestato nelle ore in eccedenza all'orario ordinario non consente all'AZIENDA datrice di verificare le capacità del lavoratore nello stesso modo in cui avviene in una giornata (almeno di regola) intera.
L'art. 68 co. 6,7,8 CCPL 11.06.2007 dispone che le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposti sostitutivi da fruire compatibilmente con le eSIenze del servizio nel mese successivo.
Va premesso che l'appellante si è limitata a riportare testualmente tale passo motivazionale ma ha omesso qualsiasi considerazione od argomento a supporto dell'appello, che su questo passaggio va ritenuto inammissibile per genericità.
La tesi secondo cui i riposi sostitutivi delle ore straordinarie si referirebbero alle ore di lavoro effettivamente svolte, è già stata propugnata in primo grado ma colà ritenuta infondata, avendo il tribunale sottolineato piuttosto e di contro che la durata del periodo di prova è fissata in mesi, con conseguente rilievo dei soli giorni di lavoro svolto e non anche delle ore prestate, con richiamo anche al disposto dell'art. 2963 co 4 CC ( anche su questo punto non vi è specifica censura).
E questo ragionamento non incontra nell'appello alcuna argomentazione o supporto giuridicamente apprezzabile, limitandosi la narrativa ad affermazioni di principio.
Ne consegue che i rilievi che fanno riferimento al “licenziamento” illegittimo, nullo, inefficace, come anche esposti nei motivi successivi ai primi due, perché avvenuto – secondo l'appellante - allorquando il periodo di prova era ampiamente scaduto, restano assorbite.
D'altro canto è principio consolidato quello secondo cui la cessazione unilaterale del rapporto per mancato superamento della prova rientra nell'eccezionale fattispecie del recesso "ad nutum" di cui all'art. 2096 c.c., sottratto all'ordinaria disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento, fermo restando, peraltro, che il richiamo al mancato superamento di un patto di prova non validamente apposto è inidoneo a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento: Cass. 16214/2016.
6 L'espressione utilizzata dalla disposizione in oggetto, laddove fa riferimento ai soli giorni di
“servizio effettivamente prestato”, offre un inequivoco segnale in ordine alla rilevanza della necessità di effettuazione di una concreta attività lavorativa, con esclusione di conseguenza di tutte quegli eventi che non sono prevedibili al momento della stipulazione del contratto quali malattia, permessi, il godimento di ferie, ecc., come stabilito in plurime decisioni del giudice di legittimità proprio con riferimento alla decorrenza del periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale ( così ad es. cass.23061/07; cass.
4573/2012; cass. 19045/2015).
Non pare inutile sottolineare, in conclusione, che vi è una specifica disposizione nel CCPL di riferimento ( art. 68 CCPL cit.), il quale appunto prevede che le prestazioni di lavoro straordinario possano essere compensate con riposti sostituivi, a domanda del dipendente.
La conseguenza di quanto esposto è che i giorni riferiti ad eventi non prevedibili siano stati esclusi dall'ente dal computo del periodo di prova, che si è così prolungato.
Anzi si potrebbe soggiungere che siffatta determinazione aziendale, oltrechè prevista dalle norme di riferimento, si deve ritenere finalizzata anche a favorire più che a pregiudicare il dipendente in prova, il quale non subisce limitazioni temporali troppo ristrette rispetto all'espletamento delle sue mansioni e quindi nell'ottica di una corretta valutazione da parte del datore.
Sub 3) e sub 4)
I motivi sono assorbiti, al pari delle conclusioni riportate ai punti 3 e seguenti dell'appello, dal momento che danno per presupposto che sia stato intimato un licenziamento privo di giustificato motivo o di giusta causa, nel mentre è da ritenersi pacifico che il rapporto si è risolto per recesso per mancato superamento del periodo di prova, come costantemente affermato anche dalla S.C. , secondo cui (cass. 16214/2016) La cessazione unilaterale del rapporto per mancato superamento della prova rientra nell'eccezionale fattispecie del recesso "ad nutum" di cui all'art. 2096 c.c., sottratto all'ordinaria disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento.
Ed ancora più recentemente In caso di vizio funzionale del patto di prova validamente apposto (nella specie, per l'assegnazione in concreto di mansioni diverse da quelle indicate nella clausola accessoria) non trova applicazione la disciplina del licenziamento individuale - come nel caso di vizio genetico, ad esempio per difetto di forma scritta o per mancata specificazione delle mansioni da espletarsi - bensì lo speciale regime del recesso in periodo di prova (Cass. 31159/2018).
Va anche ricordato che In tema di pubblico impiego privatizzato, l'obbligo - imposto dalle parti collettive alle amministrazioni - di motivare il recesso intimato durante il periodo di
7 prova, in quanto finalizzato a consentire la verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto alla finalità della prova e all'effettivo andamento della prova stessa, non porta ad omologare il predetto recesso al licenziamento disciplinare, anche ove fondato sull'assenza di diligenza nell'esecuzione della prestazione, poiché tale mancanza ben può essere valorizzata al solo fine di giustificare il giudizio negativo sull'esperimento; nè l'obbligo in parola incide sulla ripartizione degli oneri probatori, spettando comunque al lavoratore dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell'esperimento medesimo. Cass. 22396/2018.
Solo per completezza ed anche alla luce di taluni passaggi espositivi che potrebbero lasciar intendere che venga negata la ricorrenza delle numerose circostanze che hanno indotto l'azienda a formulare una valutazione negativa ( per le quali, come rilevato in sentenza, il reclamante non ha formulato specifiche istanze di prova diretta finalizzate ad illustrare i fatti, ovverosia i singoli comportamenti effettivamente posti in essere dalla lavoratrice in occasione delle sue prestazioni ), si potrebbero ritenere determinanti ( ma in realtà non sono le sole) della suddetta valutazione quantomeno quattro contestazioni, sintomatiche di una grave trascuratezza e inadeguatezza rispetto alla salute degli utenti-pazienti anche per la natura delle prestazioni cui la dottoressa era assegnata ( vaccinazioni) e da sole certamente ostative ad un giudizio favorevole per l'esito della prova:
-02.11.2023 somministrazione di un vaccino errato ( e già un simile episodio di per sé soltanto sarebbe sufficiente a un giudizio di inaffidabilità, tanto piu' che il paziente era una bambina);
-02.11.2023 mancato inserimento dei dati relativi al nominativo del medico referente;
-02.11.2023 registrazione di una somministrazione di vaccino come prima dose, rilasciando poi un certificato mancante delle vaccinazioni in realtà già eseguite in precedenza;
-04.11.2023 preparazione di un vaccino anti polio-difterite in luogo di un vaccino per il morbillo.
Eventi riferiti da piu' testimoni, tra i quali due indicate dalla stessa ricorrente a prova contraria sui capitoli avversari (come detto manca la deduzione di prove dirette).
Queste inadempienze poi vanno ad aggiungersi ad altre che, sebbene meno gravi contribuiscono, in una complessiva valutazione del modus operandi della ricorrente, al giudizio negativo effettuato.
Nessuna prova liberatoria è stata offerta dal lavoratore;
nessuna doglianza di inadeguatezza della prova: solo generiche quanto irrilevanti asserzioni difensive di svolgimento diligente delle mansioni.
Alla luce di tutto quanto esposto la sentenza impugnata deve essere confermata.
8 SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante, secondo le regole della soccombenza e si liquidano (in base al decreto Min.
10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.
Si dà atto che, pur essendo stato integralmente rigettato l'appello, non sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n.
228/2012, in quanto l'appellante risulta “esente per reddito”.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 52/2024 RG LAV, così provvede:
1)rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Trento sez. lavoro n.140/2024 (pubblicata in data 10.09.2024);
2)condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, liquidate in €
5.600,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
Trento 16.01.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
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