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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/09/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 531/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato, ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 531/2025 pendente tra:
, con sede legale in Via Curtatone 3, Roma (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
), con il patrocinio dell'Avv. Luigi Coluccino, e domiciliata presso lo studio P.IVA_2
dell'Avv. Fabbris Giulia;
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente in [...] Rovigo; CP_2 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
(C.F. ), residente in [...] Rovigo;
CP_3 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 24.9.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Giova premettere che, per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
La ricorrente ha introdotto il presente giudizio per veder accertata, in capo alle resistenti, la qualità di erede in morte di deceduto a Rovigo il 23.3.2019, nonché per Per_1
accertare l'acquisto, da parte delle predette, della proprietà di beni immobili, meglio specificati nel ricorso, di proprietà del de cuius, deducendo:
-che il de cuius sottoscriveva contratto di mutuo fondiario con Credito Cooperativo del
Polesine – Rovigo (RO) – Società Cooperativa – per l'importo di € 70.000,00 con atto a rogito Notaio – Notaio in Badia Polesine, Rep. 90.609 – Racc. 18.121; Persona_2
-che a garanzia della suddetta operazione veniva iscritta ipoteca volontaria di I grado (pari grado a quella iscritta dalla Cassa di Risparmio di Ferrara con contestuale atto a rogito del medesimo Notaio a garanzia di altra obbligazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2853
e 2854 c.c. - Reg. gen. 8096 – Reg part. 1203, presentazione n. 9/2 del 9.11.2012) presso l'Ufficio Provinciale di Rovigo – Servizio di pubblicità immobiliare per € 140.000,00 (Reg. gen. 8096 – Reg part. 1202, presentazione n. 9/1 del 9.11.2012) sui seguenti cespiti di proprietà esclusiva del sig. : Per_1
-Comune di San MA di Venezze (RO) - Fg. 14 - Part. 441 - Sub 1, 2 e 3;
-C.T. – Fg. 14 – Part. 441, 605;
-che il suddetto rapporto risulta altresì garantito da fideiussione specifica per l'intero importo mutuato di € 70.000,00 rilasciata dalle resistenti;
-che, in seguito al decesso del debitore principale, veniva promossa azione monitoria contro le resistenti e conseguentemente emesso il decreto ingiuntivo (Tribunale di Rovigo)
n. 1023/2023 provvisoriamente esecutivo, con cui le medesime venivano condannate al pagamento, nei propri confronti, della somma di € 53.022,23, oltre interessi come da domanda ed entro i limiti di legge, fino al soddisfo nonchè le spese della presente procedura che si liquidano in € 406,50 per spese ed € 2.242,00 per onorario, oltre accessori
C.P.A ed I.v.a come per legge;
-che, nelle more della notifica del decreto ingiuntivo, veniva depositato ricorso ex artt. 481
c.c. e art. 749 c.p.c. nei confronti delle chiamate all'eredità di conclusosi con Per_1
la mancata accettazione dell'eredità nel termine indicato dal giudice;
-che, tuttavia, le resistenti dichiaravano di accettare l'eredità con beneficio di inventario, con dichiarazione presentata innanzi al Funzionario giudiziario il 9.4.2024;
-che non risulta depositato l'inventario nel termine di tre mesi, con conseguente acquisto della qualità di erede pura e semplice, da parte di ciascuna delle chiamate;
-che la soddisfazione del proprio credito, mediante l'aggressione degli immobili concessi in garanzia dal de cuius, necessita della trascrizione dell'accettazione dell'eredità delle resistenti, atteso che i beni risultano ancora formalmente intestati a Per_1
Per gli esposti motivi, ha concluso domandando di accertare e dichiarare che e CP_2
sono eredi di per l'effetto accertare e dichiarare che e stesse hanno CP_3 Per_1
acquistato la proprietà dei beni già di proprietà per l'intero del defunto ed ipotecati a garanzia del mutuo fondiario sottoscritto con l'allora Banca di Credito Cooperativo del
Polesine – Rovigo (RO) – Società Cooperativa, con atto a rogito Notaio Persona_2
– Notaio in Badia Polesine, Rep. 90.609 – Racc. 18.121, garantiti da ipoteca
[...]
volontaria di I grado iscritta presso l'Ufficio Provinciale di Rovigo – Servizio di pubblicità immobiliare per € 140.000,00 (Reg. gen. 8096 – Reg part. 1202, presentazione n. 9/1 del
9.11.2012) sui seguenti cespiti di proprietà esclusiva del sig. : Per_1
-Comune di San MA di Venezze (RO) - Fg. 14 - Part. 441 - Sub 1, 2 e 3;
-C.T. – Fg. 14 – Part. 441, 605; nonchè sugli ulteriori beni siti nel Comune di IL TA (PD), via Lungo Adige n.
11:
- fg. 15, numero 229, sub 13, cat. c/2;
- fg. 15, numero 229, sub 14, cat. a/4;
- fg. 15, numero 218/229, sub 15, cat. c/2;
- fg. 15, numero 229, sub 16, cat. a/4.
Con vittoria di spese e onorari di lite.
⁕ ⁕ ⁕ Verificata la regolarità del contraddittorio, all'udienza del 24.9.2025 parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, chiedendo la rimessione della causa in decisione e il giudice, fatte precisare le conclusioni e discussa oralmente la causa, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
⁕ ⁕ ⁕
La domanda è parzialmente fondata, per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia di e , in seguito alla CP_3 CP_2
verifica della regolare notifica nei loro confronti del ricorso introduttivo, attesa la mancata costituzione nel presente giudizio.
Nel merito, la ricorrente ha dedotto che le chiamate all'eredità in morte di , Per_1
e hanno accettato con beneficio di inventario l'eredità relitta, CP_2 CP_3
con dichiarazione del 9.4.2024, resa dinnanzi al funzionario giudiziario (doc. 7).
Tale accettazione perveniva tuttavia successivamente allo spirare del termine concesso dal giudice, ai sensi dell'art. 481 c.c. e 749 c.p.c. (doc. 6.1).
Occorre preliminarmente effettuare alcune considerazioni di carattere generale.
L'art. 481 c.c. disciplina la c.d. actio interrogatoria, mediante cui è possibile ridurre il termine previsto per l'accettazione l'eredità, previsto dall'art. 480 c.c. Il termine concesso dal giudice ha natura decadenziale: spirato senza che sia intervenuta l'accettazione o la rinuncia, il chiamato perde il diritto di accettare, nonché la qualità di erede legittimo (v.
Cass. 22195/2014). Tale perdita è priva d'effetto qualora sia intervenuta precedentemente l'accettazione tacita del chiamato (v. Cass. 1735/2024), in virtù del principio secondo cui semel heres, semper heres.
In altre parole, l'istituto in esame ha la funzione di consentire, a chi ha un interesse alla chiusura del procedimento successorio (tra cui i creditori sia ereditari, che personali),
l'abbreviazione del termine previsto dall'art. 480 c.c.
Quest'ultima norma prevede infatti che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni, decorrenti dal giorno di apertura della successione, ovvero dall'avveramento della condizione in caso di istituzione condizionata. Orbene, nel caso di specie, si tratta di comprendere se l'accettazione tardiva dell'eredità, rispetto al termine conferito ex art. 481 c.c., abbia comunque determinato l'acquisto della qualità di eredi in capo alle resistenti.
La risposta è positiva.
Occorre invero partire proprio dall'articolo 480 c.c., dal momento che il successivo art. 481 c.c. altro non è che un istituto che consente l'abbreviazione del termine previsto da siffatta norma.
Ebbene, la prescrizione di cui all'art. 480 c.c. non è rilevabile d'ufficio dal giudice, onde è necessario che venga eccepita da chi vi ha interesse (si discute, in giurisprudenza, se interessato sia lo stesso soggetto che abbia tacitamente accettato l'eredità, ovvero ciò costituisca una violazione al principio del venire contra factum proprium, in senso positivo v.
Tribunale di Treviso, sez. III, sentenza 6.5.2021), con la conseguente possibilità di accettare anche dopo il decennio, in mancanza di opposizione, o fin quando la prescrizione non venga eccepita (cass. civ. 12646/2020).
In altre parole, il chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione. (v. anche cass. 2020 n.
1920).
Allo stesso modo, anche l'accettazione oltre il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 481 c.c. è valida e fa acquistare la qualità di erede in mancanza di opposizione o eccezione di decadenza.
Si ritiene pertanto che, in seguito all'intervenuta accettazione con beneficio di inventario, da parte delle resistenti, con atto del 9.4.2024, e in assenza di prova della redazione dell'inventario nel termine di cui all'art. 487 c.c., onere che incombeva sulle parti resistenti
(sul punto Cass. 16514/15) queste debbano considerarsi decadute dal beneficio dell'inventario e vanno considerate pertanto eredi pure e semplici.
Il ricorrente ha altresì domandato l'accertamento che le eredi siano divenute proprietarie degli immobili beni già di proprietà per l'intero del defunto ed ipotecati a garanzia del mutuo fondiario sottoscritto con l'allora Banca di Credito Cooperativo del Polesine –
Rovigo (RO) – Società Cooperativa, con atto a rogito Notaio – Notaio Persona_2 in Badia Polesine, Rep. 90.609 – Racc. 18.121, garantiti da ipoteca volontaria di I grado iscritta presso l'Ufficio Provinciale di Rovigo – Servizio di pubblicità immobiliare per €
140.000,00 (Reg. gen. 8096 – Reg part. 1202, presentazione n. 9/1 del 9.11.2012) sui seguenti cespiti di proprietà esclusiva del sig. : Per_1
-Comune di San MA di Venezze (RO) - Fg. 14 - Part. 441 - Sub 1, 2 e 3;
-C.T. – Fg. 14 – Part. 441, 605; nonchè sugli ulteriori beni siti nel Comune di IL TA (PD), via Lungo Adige n.
11:
- fg. 15, numero 229, sub 13, cat. c/2;
- fg. 15, numero 229, sub 14, cat. a/4;
- fg. 15, numero 218/229, sub 15, cat. c/2;
- fg. 15, numero 229, sub 16, cat. a/4 a tal fine producendo visura catastale storica per soggetto, dalla quale risulta l'intestazione dei beni in capo al de cuius.
Preme rilevare che tale domanda di accertamento della proprietà, di natura petitoria, presuppone la prova della titolarità, in capo al de cuius, dei beni, mediante la prova della continuità nelle trascrizioni, fino al primo atto di acquisto a titolo originario.
Né la prova della proprietà può essere fornita tramite la produzione delle certificazioni catastali, valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 cod. civ.
Alla luce di quanto detto, la domanda di accertamento della proprietà sui beni sopra elencati va rigettata perché non debitamente provata.
In punto di spese processuali, considerata la parziale soccombenza di parte ricorrente, nonché il fatto che la domanda di accertamento di accettazione tacita dell'eredità si è resa necessaria per ripristinare la continuità delle trascrizioni e che le convenute non si costituivano, non svolgendo opposizione e non aggravando il procedimento, le spese vanno compensate, rectius dichiarate irripetibili data la contumacia delle resistenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-DICHIARA la contumacia delle resistenti;
-ACCERTA e DICHIARA che , (C.F. ), nata il CP_2 C.F._1
01/10/1982 in Rovigo (RO) ed ivi residente a[...] (doc. n. 5), e
[...]
(C.F. ), nata il [...] in [...] ed ivi CP_3 C.F._2
residente in [...], sono eredi di (nato il [...] ad Per_1
IL TA (PD), C.F. ), deceduto a Rovigo il 23.03.2019; C.F._3
-RIGETTA la domanda di accertamento della proprietà in capo a e CP_2 [...]
dei seguenti immobili - Comune di San MA di Venezze (RO) - Fg. 14 - Part. CP_3
441 - Sub 1, 2 e 3; - C.T. – Fg. 14 – Part. 441, 605; nonchè sugli ulteriori beni siti nel
Comune di IL TA (PD), via Lungo Adige n. 11:
- fg. 15, numero 229, sub 13, cat. c/2;
- fg. 15, numero 229, sub 14, cat. a/4;
- fg. 15, numero 218/229, sub 15, cat. c/2;
- fg. 15, numero 229, sub 16, cat. a/4.
-spese irripetibili.
Così deciso in Rovigo, il 25 settembre 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Si comunichi.
Il Giudice
Rossana Marcadella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato, ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 531/2025 pendente tra:
, con sede legale in Via Curtatone 3, Roma (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
), con il patrocinio dell'Avv. Luigi Coluccino, e domiciliata presso lo studio P.IVA_2
dell'Avv. Fabbris Giulia;
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente in [...] Rovigo; CP_2 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
(C.F. ), residente in [...] Rovigo;
CP_3 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 24.9.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Giova premettere che, per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
La ricorrente ha introdotto il presente giudizio per veder accertata, in capo alle resistenti, la qualità di erede in morte di deceduto a Rovigo il 23.3.2019, nonché per Per_1
accertare l'acquisto, da parte delle predette, della proprietà di beni immobili, meglio specificati nel ricorso, di proprietà del de cuius, deducendo:
-che il de cuius sottoscriveva contratto di mutuo fondiario con Credito Cooperativo del
Polesine – Rovigo (RO) – Società Cooperativa – per l'importo di € 70.000,00 con atto a rogito Notaio – Notaio in Badia Polesine, Rep. 90.609 – Racc. 18.121; Persona_2
-che a garanzia della suddetta operazione veniva iscritta ipoteca volontaria di I grado (pari grado a quella iscritta dalla Cassa di Risparmio di Ferrara con contestuale atto a rogito del medesimo Notaio a garanzia di altra obbligazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2853
e 2854 c.c. - Reg. gen. 8096 – Reg part. 1203, presentazione n. 9/2 del 9.11.2012) presso l'Ufficio Provinciale di Rovigo – Servizio di pubblicità immobiliare per € 140.000,00 (Reg. gen. 8096 – Reg part. 1202, presentazione n. 9/1 del 9.11.2012) sui seguenti cespiti di proprietà esclusiva del sig. : Per_1
-Comune di San MA di Venezze (RO) - Fg. 14 - Part. 441 - Sub 1, 2 e 3;
-C.T. – Fg. 14 – Part. 441, 605;
-che il suddetto rapporto risulta altresì garantito da fideiussione specifica per l'intero importo mutuato di € 70.000,00 rilasciata dalle resistenti;
-che, in seguito al decesso del debitore principale, veniva promossa azione monitoria contro le resistenti e conseguentemente emesso il decreto ingiuntivo (Tribunale di Rovigo)
n. 1023/2023 provvisoriamente esecutivo, con cui le medesime venivano condannate al pagamento, nei propri confronti, della somma di € 53.022,23, oltre interessi come da domanda ed entro i limiti di legge, fino al soddisfo nonchè le spese della presente procedura che si liquidano in € 406,50 per spese ed € 2.242,00 per onorario, oltre accessori
C.P.A ed I.v.a come per legge;
-che, nelle more della notifica del decreto ingiuntivo, veniva depositato ricorso ex artt. 481
c.c. e art. 749 c.p.c. nei confronti delle chiamate all'eredità di conclusosi con Per_1
la mancata accettazione dell'eredità nel termine indicato dal giudice;
-che, tuttavia, le resistenti dichiaravano di accettare l'eredità con beneficio di inventario, con dichiarazione presentata innanzi al Funzionario giudiziario il 9.4.2024;
-che non risulta depositato l'inventario nel termine di tre mesi, con conseguente acquisto della qualità di erede pura e semplice, da parte di ciascuna delle chiamate;
-che la soddisfazione del proprio credito, mediante l'aggressione degli immobili concessi in garanzia dal de cuius, necessita della trascrizione dell'accettazione dell'eredità delle resistenti, atteso che i beni risultano ancora formalmente intestati a Per_1
Per gli esposti motivi, ha concluso domandando di accertare e dichiarare che e CP_2
sono eredi di per l'effetto accertare e dichiarare che e stesse hanno CP_3 Per_1
acquistato la proprietà dei beni già di proprietà per l'intero del defunto ed ipotecati a garanzia del mutuo fondiario sottoscritto con l'allora Banca di Credito Cooperativo del
Polesine – Rovigo (RO) – Società Cooperativa, con atto a rogito Notaio Persona_2
– Notaio in Badia Polesine, Rep. 90.609 – Racc. 18.121, garantiti da ipoteca
[...]
volontaria di I grado iscritta presso l'Ufficio Provinciale di Rovigo – Servizio di pubblicità immobiliare per € 140.000,00 (Reg. gen. 8096 – Reg part. 1202, presentazione n. 9/1 del
9.11.2012) sui seguenti cespiti di proprietà esclusiva del sig. : Per_1
-Comune di San MA di Venezze (RO) - Fg. 14 - Part. 441 - Sub 1, 2 e 3;
-C.T. – Fg. 14 – Part. 441, 605; nonchè sugli ulteriori beni siti nel Comune di IL TA (PD), via Lungo Adige n.
11:
- fg. 15, numero 229, sub 13, cat. c/2;
- fg. 15, numero 229, sub 14, cat. a/4;
- fg. 15, numero 218/229, sub 15, cat. c/2;
- fg. 15, numero 229, sub 16, cat. a/4.
Con vittoria di spese e onorari di lite.
⁕ ⁕ ⁕ Verificata la regolarità del contraddittorio, all'udienza del 24.9.2025 parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, chiedendo la rimessione della causa in decisione e il giudice, fatte precisare le conclusioni e discussa oralmente la causa, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
⁕ ⁕ ⁕
La domanda è parzialmente fondata, per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia di e , in seguito alla CP_3 CP_2
verifica della regolare notifica nei loro confronti del ricorso introduttivo, attesa la mancata costituzione nel presente giudizio.
Nel merito, la ricorrente ha dedotto che le chiamate all'eredità in morte di , Per_1
e hanno accettato con beneficio di inventario l'eredità relitta, CP_2 CP_3
con dichiarazione del 9.4.2024, resa dinnanzi al funzionario giudiziario (doc. 7).
Tale accettazione perveniva tuttavia successivamente allo spirare del termine concesso dal giudice, ai sensi dell'art. 481 c.c. e 749 c.p.c. (doc. 6.1).
Occorre preliminarmente effettuare alcune considerazioni di carattere generale.
L'art. 481 c.c. disciplina la c.d. actio interrogatoria, mediante cui è possibile ridurre il termine previsto per l'accettazione l'eredità, previsto dall'art. 480 c.c. Il termine concesso dal giudice ha natura decadenziale: spirato senza che sia intervenuta l'accettazione o la rinuncia, il chiamato perde il diritto di accettare, nonché la qualità di erede legittimo (v.
Cass. 22195/2014). Tale perdita è priva d'effetto qualora sia intervenuta precedentemente l'accettazione tacita del chiamato (v. Cass. 1735/2024), in virtù del principio secondo cui semel heres, semper heres.
In altre parole, l'istituto in esame ha la funzione di consentire, a chi ha un interesse alla chiusura del procedimento successorio (tra cui i creditori sia ereditari, che personali),
l'abbreviazione del termine previsto dall'art. 480 c.c.
Quest'ultima norma prevede infatti che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni, decorrenti dal giorno di apertura della successione, ovvero dall'avveramento della condizione in caso di istituzione condizionata. Orbene, nel caso di specie, si tratta di comprendere se l'accettazione tardiva dell'eredità, rispetto al termine conferito ex art. 481 c.c., abbia comunque determinato l'acquisto della qualità di eredi in capo alle resistenti.
La risposta è positiva.
Occorre invero partire proprio dall'articolo 480 c.c., dal momento che il successivo art. 481 c.c. altro non è che un istituto che consente l'abbreviazione del termine previsto da siffatta norma.
Ebbene, la prescrizione di cui all'art. 480 c.c. non è rilevabile d'ufficio dal giudice, onde è necessario che venga eccepita da chi vi ha interesse (si discute, in giurisprudenza, se interessato sia lo stesso soggetto che abbia tacitamente accettato l'eredità, ovvero ciò costituisca una violazione al principio del venire contra factum proprium, in senso positivo v.
Tribunale di Treviso, sez. III, sentenza 6.5.2021), con la conseguente possibilità di accettare anche dopo il decennio, in mancanza di opposizione, o fin quando la prescrizione non venga eccepita (cass. civ. 12646/2020).
In altre parole, il chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione. (v. anche cass. 2020 n.
1920).
Allo stesso modo, anche l'accettazione oltre il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 481 c.c. è valida e fa acquistare la qualità di erede in mancanza di opposizione o eccezione di decadenza.
Si ritiene pertanto che, in seguito all'intervenuta accettazione con beneficio di inventario, da parte delle resistenti, con atto del 9.4.2024, e in assenza di prova della redazione dell'inventario nel termine di cui all'art. 487 c.c., onere che incombeva sulle parti resistenti
(sul punto Cass. 16514/15) queste debbano considerarsi decadute dal beneficio dell'inventario e vanno considerate pertanto eredi pure e semplici.
Il ricorrente ha altresì domandato l'accertamento che le eredi siano divenute proprietarie degli immobili beni già di proprietà per l'intero del defunto ed ipotecati a garanzia del mutuo fondiario sottoscritto con l'allora Banca di Credito Cooperativo del Polesine –
Rovigo (RO) – Società Cooperativa, con atto a rogito Notaio – Notaio Persona_2 in Badia Polesine, Rep. 90.609 – Racc. 18.121, garantiti da ipoteca volontaria di I grado iscritta presso l'Ufficio Provinciale di Rovigo – Servizio di pubblicità immobiliare per €
140.000,00 (Reg. gen. 8096 – Reg part. 1202, presentazione n. 9/1 del 9.11.2012) sui seguenti cespiti di proprietà esclusiva del sig. : Per_1
-Comune di San MA di Venezze (RO) - Fg. 14 - Part. 441 - Sub 1, 2 e 3;
-C.T. – Fg. 14 – Part. 441, 605; nonchè sugli ulteriori beni siti nel Comune di IL TA (PD), via Lungo Adige n.
11:
- fg. 15, numero 229, sub 13, cat. c/2;
- fg. 15, numero 229, sub 14, cat. a/4;
- fg. 15, numero 218/229, sub 15, cat. c/2;
- fg. 15, numero 229, sub 16, cat. a/4 a tal fine producendo visura catastale storica per soggetto, dalla quale risulta l'intestazione dei beni in capo al de cuius.
Preme rilevare che tale domanda di accertamento della proprietà, di natura petitoria, presuppone la prova della titolarità, in capo al de cuius, dei beni, mediante la prova della continuità nelle trascrizioni, fino al primo atto di acquisto a titolo originario.
Né la prova della proprietà può essere fornita tramite la produzione delle certificazioni catastali, valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 cod. civ.
Alla luce di quanto detto, la domanda di accertamento della proprietà sui beni sopra elencati va rigettata perché non debitamente provata.
In punto di spese processuali, considerata la parziale soccombenza di parte ricorrente, nonché il fatto che la domanda di accertamento di accettazione tacita dell'eredità si è resa necessaria per ripristinare la continuità delle trascrizioni e che le convenute non si costituivano, non svolgendo opposizione e non aggravando il procedimento, le spese vanno compensate, rectius dichiarate irripetibili data la contumacia delle resistenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-DICHIARA la contumacia delle resistenti;
-ACCERTA e DICHIARA che , (C.F. ), nata il CP_2 C.F._1
01/10/1982 in Rovigo (RO) ed ivi residente a[...] (doc. n. 5), e
[...]
(C.F. ), nata il [...] in [...] ed ivi CP_3 C.F._2
residente in [...], sono eredi di (nato il [...] ad Per_1
IL TA (PD), C.F. ), deceduto a Rovigo il 23.03.2019; C.F._3
-RIGETTA la domanda di accertamento della proprietà in capo a e CP_2 [...]
dei seguenti immobili - Comune di San MA di Venezze (RO) - Fg. 14 - Part. CP_3
441 - Sub 1, 2 e 3; - C.T. – Fg. 14 – Part. 441, 605; nonchè sugli ulteriori beni siti nel
Comune di IL TA (PD), via Lungo Adige n. 11:
- fg. 15, numero 229, sub 13, cat. c/2;
- fg. 15, numero 229, sub 14, cat. a/4;
- fg. 15, numero 218/229, sub 15, cat. c/2;
- fg. 15, numero 229, sub 16, cat. a/4.
-spese irripetibili.
Così deciso in Rovigo, il 25 settembre 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Si comunichi.
Il Giudice
Rossana Marcadella