TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7354/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7354/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IRRERA Parte_1 C.F._1
ELEONORA, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 71, 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. IRRERA ELEONORA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IRRERA Parte_2 C.F._2
ELEONORA, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 71, 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. IRRERA ELEONORA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARASTRO ANTONIO e Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. TRENTINI ANTONELLA;
elettivamente domiciliato presso l'UFFICIO LEGALE del
COMUNE DI BOLOGNA, PIAZZA MAGGIORE N. 6, presso il difensore avv. CARASTRO
ANTONIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22 maggio 2025.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Riferivano i ricorrenti che in data 22 gennaio 2022 col verbale n° 00101085 la Polizia Locale di
Bologna comminava a una contravvenzione per la violazione dell'art. 12 co. 1 lett. Parte_3
b) e dell'art. 12 co. 4 in riferimento all'art. 29 del Regolamento di Polizia Urbana P.G. 18657/2011 in
relazione al Regolamento P.G. n° 22142/2011 in quanto “IN STRADA IN ORARIO DIURNO
COMPRESO TRA LE 09:00 E LE 22:00, FACEVA USO DI STRUMENTO IDONEO A PRODURRE O
DIFFONDERE MUSICA O ALTRI SUONI AMPLIFICATI O TALE DA ARRECARE DISTURBO. IN
PARTICOLARE, UTILIZZAVA VELOCIPEDE TIPO “RISCIO” MUNITO DI AUTOPARLANTI CHE
EMETTEVANO MUSICA AD ALTO VOLUME TALE DA ARRICCHIRE DISTURBO AL VICINATO. LA
VIOLAZIONE È STATA ACCERTATA ALLE ORE 21:00 IN VIA DEL PRATELLO INTERSEZIONE
VIA PIETRALATA DEL 22/01/22”. Contestualmente, col verbale n° SA 3/22 del 22 gennaio 2022,
l'impianto acustico, costituito da n° 6 Casse e n° 1 Mixer, venivano sottoposti a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 13 e 20 della l. n° 689/1981 e del D.P.R. n° 571/1982, da parte degli agenti.
I ricorrenti presentavano al una formale istanza di annullamento del verbale Controparte_1
e richiesta di restituzione dell'impianto sequestrato. Tali istanze venivano rigettate ed il CP_1
in data 8 giugno 2022 emetteva l'ordinanza-ingiunzione n° 1489/2022, notificata in data 16
[...]
giugno 2022, con cui al ricorrente veniva ingiunto di pagare la somma di € Parte_1
=417,50=, di cui € =400,00= per sanzione ed € =17,50= per spese di notifica, nonché veniva disposta la confisca dei beni sequestrati.
I ricorrenti proponevano opposizione all'ordinanza-ingiunzione avanti al Giudice di Pace di
Bologna contestando:
1. la violazione dell'art. 28 del Regolamento di Polizia Urbana P.G. 18657/2011;
2. Insussistenza della condotta contestata precisando che l'impianto acustico sequestrato era di proprietà del sig. Parte_2
3. l'inoffensività della condotta contestata in quanto l'impianto acustico era stato utilizzato solo per brevissimi tratti al fine di mostrare al pubblico dei brevi momenti di Arte di Strada;
4. l'insussistenza dei presupposti per il sequestro in quanto tali beni non comportavano alcun rischio o motivo di pericolosità per la collettività;
5. l'impossibilità della confisca stante la proprietà di un terzo del bene e, in particolare, era di proprietà di . Parte_2 pagina 2 di 8 Il ricorrente rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: immediata sospensiva della confisca, essendone totalmente assenti i presupposti di
fatto e le condizioni di diritto di validità come ut supra esplicitato;
In via principale: annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n° 1489/2022 e revoca della confisca,
notificata brevi manu il 16.06.2022, in ragione delle motivazioni esposte in ricorso, con ogni consequenziale
provvedimento in ordine al rimborso delle spese di lite, da porre a totale carico dell'amministrazione resistente
secondo soccombenza, anche a fronte delle difese già esposte dai ricorrenti”.
Il costituendosi in giudizio contestava tutto quanto dedotto ed eccepito Controparte_1
dall'opponente chiedendo il rigetto dell'opposizione. Preliminarmente l'amministrazione eccepiva l'incompetenza per materia del Giudice di Pace di Bologna dovendo ritenersi competente il Tribunale
di Bologna.
Il giudice di Pace di Bologna, si dichiarava incompetente e fissava un termine di giorni 90 per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Bologna cosa che avveniva in data 29 maggio 2023.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti (si veda elenco dei rispettivi atti di parte) ed all'udienza del 22 maggio 2025 le parti insistevano sulle rispettive difese e si dava lettura, ex
art. 429 c.p.c., del dispositivo.
L'art. 12 del regolamento di polizia urbana del pone “divieto a chiunque, col Controparte_1
proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la
tranquillità delle persone. In particolare: […] b) nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è
vietato l'uso di qualsiasi strumento, idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni, prima delle ore 9:00 e
dopo le ore 22:00, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal di Bologna…” (art. 12 co. 1 lett. b)). CP_1
Al comma 4 del medesimo articolo è quindi previsto che “fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali,
chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. a) e b), del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00. Nel caso di violazione
del comma 1, lett. b), del presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli
strumenti, idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni. È sempre disposto il sequestro amministrativo”.
Al contempo all'art. 29 co. 4 del medesimo regolamento è previsto che “per qualsiasi violazione è
possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre
1981, n° 689. Il regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della
confisca nonché le violazioni per le quali sono previste misure interdittive”. Infine, l'art. 20 co. 3 della
l. n° 689/1981 prevede che “le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che pagina 3 di 8 servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il
prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento”.
Ricostruito il quadro normativo il ricorso non può che essere rigettato.
Prima di tutto deve rigettarsi l'illegittima applicazione dell'art. 28 del Regolamento di Polizia
Urbana del Tale norma, al comma 4, stabilisce che “la Giunta individua le aree in Controparte_1
cui l'attività di artista di strada può svolgersi con strumenti di amplificazione alimentati a batteria e l'utilizzo di
timpani o strumenti di percussione. La prenotazione degli spazi in dette aree avviene presso l'ufficio comunale
competente”. L'amministrazione ha provato che via del Pratello non rientra tra le strade individuate
(doc. 13 fasc. . CP_1
Ciò premesso, questo giudicante non può che riportarsi al proprio precedente, Tribunale di
Bologna, n° 6613/2018 R.G., sent. n° 359/2019, in quanto non vi sono state modifiche al quadro normativo primario e secondario e la fattispecie è del tutto sovvrapponibile.
Va prima di tutto detto che il Regolamento di Polizia Urbana del è un atto CP_1 CP_1
normativo, a carattere secondario e/o subordinato (a seconda delle interpretazioni dottrinali), che gli enti locali adottano per disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite: è
un atto formalmente amministrativo ma sostanzialmente normativo quindi soggetto solo ai principi fissati dalla legge, e dalla normativa sovraordinata, e dallo Statuto comunale. L'organo competente ad emanarli è il Consiglio comunale, in alcuni casi la Giunta, onde per cui si tratta di un atto di discrezionalità politica il cui limite può essere ricercato nelle sole fonti normative primarie:
costituzione, leggi, decreti-legge e decreti legislativi. Tale potere regolamentare è una forma di esplicazione dell'autonomia normativa di cui godono Comuni e Province che con la Legge
costituzionale n° 3/2001 è stata definitivamente costituzionalizzata: il riformato art. 117 co. 6 Cost.
assegna agli Enti Locali la “potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite”.
Il provvedimento di confisca adottato dal è pertanto un atto amministrativo Controparte_1
conseguente alla corretta applicazione dell'art. 12 co. 4 del regolamento urbano, quindi di un atto normativo ancorché di natura secondaria e/o subordinata. Non può pertanto parlarsi di provvedimento amministrativo abnorme o di eccesso di discrezionalità in quanto il provvedimento amministrativo di confisca trova giustificazione in un atto normativo di cui, al massimo, può
contestarsi l'illegittimità costituzionale o la violazione di norme di rango superiore. L'art. 117 co. 6
Cost., come detto, assegna ai comuni la “potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e pagina 4 di 8 dello svolgimento delle funzioni loro attribuite” tra cui rientra sicuramente il regolamento urbano in materia di decoro e quiete pubblica.
Ciò premesso deve ritenersi che la facoltatività della sanzione accessoria della confisca prevista dall'art. 20 co. 3 della l. n° 689/1981 non impedisce agli enti locali, nell'esercizio della loro potestà
normativa, di prevedere che tale sanzione accessoria possa essere resa obbligatoria. Tale norma in alcuna parte definisce inderogabile il carattere facoltativo della sanzione accessoria della confisca onde per cui deve ritenersi aperta a previsioni più stringenti quali l'applicazione “automatica”. L'art. 29 co.
4 del Regolamento Urbano del peraltro non prevede un'ipotesi di confisca Controparte_1
“generalizzata” ma demanda all'organo politico di scegliere in quali casi si ritiene che tale strumento afflittivo possa essere utile a fungere da deterrente per condotte illegittime (“Il regolamento individua
le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della confisca…”), con ciò denotando la volontà di un utilizzo non indiscriminato ma giustificato dalla gravità della violazione. È opportuno ribadire come il regolamento urbano sia un atto normativo politico e quindi intrinsecamente caratterizzato dalla discrezionalità.
Ciò su cui al massimo può disquisirsi è se la natura obbligatoria e sanzionatoria della confisca,
quindi assimilabile alla sanzione penalistica (Corte Cost. n° 68/2017), applicata contestualmente alla sanzione pecuniaria possa produrre un effetto sanzionatorio sproporzionato rispetto alla condotta illecita e quindi risultare costituzionalmente illegittima (art. 27 co. 3 Cost.).
Per compiere tale valutazione deve tenersi conto di due elementi: la gravità della condotta, e quindi i diritti in contrasto nonché l'efficacia della sanzione.
Per quanto riguarda la gravità della condotta tenuta deve preliminarmente rilevarsi come questa vada rapportata non tanto sul fatto in se ma sulle conseguenze della condotta. Nel caso di specie se da un lato viene in rilievo il diritto di proprietà, garantito dall'art. 42 cost., norma di cui va peraltro evidenziato il riferimento anche ai modi di godimento ed ai suoi limiti posti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale, non è pertanto un diritto illimitato, e dall'altro lato la tutela
dell'ordine pubblico, interesse di natura collettiva in quanto finalizzato a mantenere una convivenza civile nel rispetto anche degli altrui diritti, e del diritto alla salute in quanto la tutela della quiete nelle ore notturne è finalizzato a garantire il riposo che in alcuni casi non è un semplice “vezzo”, tale da rendere il pregiudizio non meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza, ma costituisce un vero e proprio danno alla salute.
Dalla comparazione di tali interessi giuridici deve ritenersi che il diritto di proprietà, alla luce pagina 5 di 8 anche dei limiti posti al suo esercizio per garantirne la funzione sociale, cosa che non può certo riscontrarsi nel disturbare la quiete notturna di chi deve riposare, sia evidentemente soccombente
rispetto alla garanzia dell'ordine pubblico, nella sua accezione di convivenza civile, e del bene salute.
Per quanto riguarda invece il requisito dell'efficacia deve ritenersi che la sola sanzione pecuniaria non appare tale da soddisfare il requisito di efficacia, e quindi di deterrenza della condotta, in quanto,
a prescindere dagli importi delle sanzioni, rischia di creare una discriminazione tra chi può sostenere il rischio di una sanzione pecuniaria e chi invece non può sostenerlo: la confisca, paradossalmente, ha intrinsecamente una forza deterrente non solo maggiore ma anche più egualitaria in quanto ha un effetto deterrente che non può essere eluso dalle condizioni economiche di chi ha commesso l'illecito e impedisce che si creino situazioni di sanzioni “accessibili” e quindi per alcuni soggetti inefficaci in quanto superabili dalla capacità economica.
Tale strumento è pertanto frutto di una discrezionalità politica degli amministratori locali che trova giustificazione sia nel bilanciamento dei diritti in contrasto, sia nell'efficacia sanzionatoria e sia nel principio di uguaglianza sostanziale.
In merito al provvedimento di confisca l'art. 29 co. 4 prevede che “per qualsiasi violazione è possibile
procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre 1981, n°
689…”.
La questione giuridica più controversa è la richiesta d'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione per l'illegittimità della confisca ai sensi dell'art. 20 co. 6 della l. n° 689/1981. Tale norma stabilisce che
“la disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla
violazione amministrativa […]”.
Deve rilevarsi come nel caso di specie parte ricorrente non abbia fornito alcuna prova che l'impianto acustico sia di proprietà esclusiva del ricorrente . Si osserva, al contrario, Parte_2
come l'amministrazione abbia allegato documentazione da cui emerge il contrario, ossia che,
quantomeno, su detti beni insista la comproprietà.
Preliminarmente deve darsi atto che nel verbale di sequestro dell'impianto acustico, n° SA 3/22
del 22 gennaio 2022, (doc. 3 fasc. Comune) gli agenti hanno accertato che “le suddette cose sequestrate, di
proprietà di […]”. Tale affermazione è stata accertata dagli agenti in quanto Parte_1
riferitagli dallo stesso come risulta dalla stessa Relazione di Servizio n° 490-1/2022 Parte_3
(doc. 9 fasc. Comune) in cui si afferma: “Appena giunto sul luogo il carro attrezzi si avvicinava gli scriventi
il signor meglio in oggetto identificato e si qualificava quale proprietario barra conducente del Parte_3 pagina 6 di 8 risciò e dell'attrezzatura musicale […]”.
Deve ricordarsi come il verbale di accertamento non sia stato oggetto di querela di falso. Con
orientamento univoco la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che “nel giudizio di
opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento
dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale
rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui
compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni
delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né
ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano
convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass. civ., sez. II, sent. n° 20536/2020;
già Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 17355/2009 in Giust. civ. Mass. 2009, 7-8, 1138 e Cass. civ., Sez. Lav.,
sent. n° 23800/2014 in Giustizia Civile Massimario 2014). La mancata proposizione della querela di falso del verbale è pertanto sufficiente a far ritenere che l'amministrazione abbia assolto al proprio onere probatorio quanto all'accertamento sia del fatto storico che della proprietà del risciò in quanto ciò che è stato riportato in verbale è stato direttamente accertato da dei pubblici ufficiali.
Non solo. Nella memoria di opposizione a sequestro amministrativo del 17 febbraio 2022 (doc. 5
fasc. Comune), a pagina 1, punto 2, si afferma che: “il sig. e il signor hanno ideato la Parte_3 Parte_2
compagnia la Sbrindola è interamente creato e costruito il Risciò La Sbrindola, “strumento” che è parte
integrante delle loro performance artistiche, sul quale si esibiscono in performance itineranti ma anche in
spettacoli circensi acrobatici. Il è difatti di proprietà dei due ricorrenti in pari quota”. Controparte_2
Non vi è alcuna prova, pertanto, che l'impianto acustico fosse di proprietà del sig. Parte_2
anche perché, come dagli stessi affermato in sede di audizione (vedasi verbale, doc. 10 fasc. CP_1
il 26 aprile 2022, “non c'è documentazione che dimostra l'avvenuto acquisto dei beni da parte del sig.
. Parte_2
Il ricorso non può essere accolto. Stante la particolarità e specialità delle questioni giuridiche affrontate si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 6 del d.lgs. n° 150/2011 iscritto al n° 7354/2023 r.g., così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e e, Parte_1 Parte_2
per l'effetto: pagina 7 di 8
1. CONFERMA l'ordinanza-ingiunzione n° 1489/2022 emessa in data 8 giugno 2022 dal
Controparte_3
e notificata in data 16 giugno 2022 sia per quanto riguarda la
[...]
parte del provvedimento con cui viene disposta la confisca dei beni sia per quanto riguarda la parte
del provvedimento con cui viene determinata la sanzione;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Bologna, 27 agosto 2019
Il Giudice
Dr. Martino Daniele
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7354/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IRRERA Parte_1 C.F._1
ELEONORA, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 71, 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. IRRERA ELEONORA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IRRERA Parte_2 C.F._2
ELEONORA, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 71, 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. IRRERA ELEONORA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARASTRO ANTONIO e Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. TRENTINI ANTONELLA;
elettivamente domiciliato presso l'UFFICIO LEGALE del
COMUNE DI BOLOGNA, PIAZZA MAGGIORE N. 6, presso il difensore avv. CARASTRO
ANTONIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22 maggio 2025.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Riferivano i ricorrenti che in data 22 gennaio 2022 col verbale n° 00101085 la Polizia Locale di
Bologna comminava a una contravvenzione per la violazione dell'art. 12 co. 1 lett. Parte_3
b) e dell'art. 12 co. 4 in riferimento all'art. 29 del Regolamento di Polizia Urbana P.G. 18657/2011 in
relazione al Regolamento P.G. n° 22142/2011 in quanto “IN STRADA IN ORARIO DIURNO
COMPRESO TRA LE 09:00 E LE 22:00, FACEVA USO DI STRUMENTO IDONEO A PRODURRE O
DIFFONDERE MUSICA O ALTRI SUONI AMPLIFICATI O TALE DA ARRECARE DISTURBO. IN
PARTICOLARE, UTILIZZAVA VELOCIPEDE TIPO “RISCIO” MUNITO DI AUTOPARLANTI CHE
EMETTEVANO MUSICA AD ALTO VOLUME TALE DA ARRICCHIRE DISTURBO AL VICINATO. LA
VIOLAZIONE È STATA ACCERTATA ALLE ORE 21:00 IN VIA DEL PRATELLO INTERSEZIONE
VIA PIETRALATA DEL 22/01/22”. Contestualmente, col verbale n° SA 3/22 del 22 gennaio 2022,
l'impianto acustico, costituito da n° 6 Casse e n° 1 Mixer, venivano sottoposti a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 13 e 20 della l. n° 689/1981 e del D.P.R. n° 571/1982, da parte degli agenti.
I ricorrenti presentavano al una formale istanza di annullamento del verbale Controparte_1
e richiesta di restituzione dell'impianto sequestrato. Tali istanze venivano rigettate ed il CP_1
in data 8 giugno 2022 emetteva l'ordinanza-ingiunzione n° 1489/2022, notificata in data 16
[...]
giugno 2022, con cui al ricorrente veniva ingiunto di pagare la somma di € Parte_1
=417,50=, di cui € =400,00= per sanzione ed € =17,50= per spese di notifica, nonché veniva disposta la confisca dei beni sequestrati.
I ricorrenti proponevano opposizione all'ordinanza-ingiunzione avanti al Giudice di Pace di
Bologna contestando:
1. la violazione dell'art. 28 del Regolamento di Polizia Urbana P.G. 18657/2011;
2. Insussistenza della condotta contestata precisando che l'impianto acustico sequestrato era di proprietà del sig. Parte_2
3. l'inoffensività della condotta contestata in quanto l'impianto acustico era stato utilizzato solo per brevissimi tratti al fine di mostrare al pubblico dei brevi momenti di Arte di Strada;
4. l'insussistenza dei presupposti per il sequestro in quanto tali beni non comportavano alcun rischio o motivo di pericolosità per la collettività;
5. l'impossibilità della confisca stante la proprietà di un terzo del bene e, in particolare, era di proprietà di . Parte_2 pagina 2 di 8 Il ricorrente rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: immediata sospensiva della confisca, essendone totalmente assenti i presupposti di
fatto e le condizioni di diritto di validità come ut supra esplicitato;
In via principale: annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n° 1489/2022 e revoca della confisca,
notificata brevi manu il 16.06.2022, in ragione delle motivazioni esposte in ricorso, con ogni consequenziale
provvedimento in ordine al rimborso delle spese di lite, da porre a totale carico dell'amministrazione resistente
secondo soccombenza, anche a fronte delle difese già esposte dai ricorrenti”.
Il costituendosi in giudizio contestava tutto quanto dedotto ed eccepito Controparte_1
dall'opponente chiedendo il rigetto dell'opposizione. Preliminarmente l'amministrazione eccepiva l'incompetenza per materia del Giudice di Pace di Bologna dovendo ritenersi competente il Tribunale
di Bologna.
Il giudice di Pace di Bologna, si dichiarava incompetente e fissava un termine di giorni 90 per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Bologna cosa che avveniva in data 29 maggio 2023.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti (si veda elenco dei rispettivi atti di parte) ed all'udienza del 22 maggio 2025 le parti insistevano sulle rispettive difese e si dava lettura, ex
art. 429 c.p.c., del dispositivo.
L'art. 12 del regolamento di polizia urbana del pone “divieto a chiunque, col Controparte_1
proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la
tranquillità delle persone. In particolare: […] b) nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è
vietato l'uso di qualsiasi strumento, idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni, prima delle ore 9:00 e
dopo le ore 22:00, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal di Bologna…” (art. 12 co. 1 lett. b)). CP_1
Al comma 4 del medesimo articolo è quindi previsto che “fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali,
chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. a) e b), del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00. Nel caso di violazione
del comma 1, lett. b), del presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli
strumenti, idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni. È sempre disposto il sequestro amministrativo”.
Al contempo all'art. 29 co. 4 del medesimo regolamento è previsto che “per qualsiasi violazione è
possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre
1981, n° 689. Il regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della
confisca nonché le violazioni per le quali sono previste misure interdittive”. Infine, l'art. 20 co. 3 della
l. n° 689/1981 prevede che “le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che pagina 3 di 8 servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il
prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento”.
Ricostruito il quadro normativo il ricorso non può che essere rigettato.
Prima di tutto deve rigettarsi l'illegittima applicazione dell'art. 28 del Regolamento di Polizia
Urbana del Tale norma, al comma 4, stabilisce che “la Giunta individua le aree in Controparte_1
cui l'attività di artista di strada può svolgersi con strumenti di amplificazione alimentati a batteria e l'utilizzo di
timpani o strumenti di percussione. La prenotazione degli spazi in dette aree avviene presso l'ufficio comunale
competente”. L'amministrazione ha provato che via del Pratello non rientra tra le strade individuate
(doc. 13 fasc. . CP_1
Ciò premesso, questo giudicante non può che riportarsi al proprio precedente, Tribunale di
Bologna, n° 6613/2018 R.G., sent. n° 359/2019, in quanto non vi sono state modifiche al quadro normativo primario e secondario e la fattispecie è del tutto sovvrapponibile.
Va prima di tutto detto che il Regolamento di Polizia Urbana del è un atto CP_1 CP_1
normativo, a carattere secondario e/o subordinato (a seconda delle interpretazioni dottrinali), che gli enti locali adottano per disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite: è
un atto formalmente amministrativo ma sostanzialmente normativo quindi soggetto solo ai principi fissati dalla legge, e dalla normativa sovraordinata, e dallo Statuto comunale. L'organo competente ad emanarli è il Consiglio comunale, in alcuni casi la Giunta, onde per cui si tratta di un atto di discrezionalità politica il cui limite può essere ricercato nelle sole fonti normative primarie:
costituzione, leggi, decreti-legge e decreti legislativi. Tale potere regolamentare è una forma di esplicazione dell'autonomia normativa di cui godono Comuni e Province che con la Legge
costituzionale n° 3/2001 è stata definitivamente costituzionalizzata: il riformato art. 117 co. 6 Cost.
assegna agli Enti Locali la “potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite”.
Il provvedimento di confisca adottato dal è pertanto un atto amministrativo Controparte_1
conseguente alla corretta applicazione dell'art. 12 co. 4 del regolamento urbano, quindi di un atto normativo ancorché di natura secondaria e/o subordinata. Non può pertanto parlarsi di provvedimento amministrativo abnorme o di eccesso di discrezionalità in quanto il provvedimento amministrativo di confisca trova giustificazione in un atto normativo di cui, al massimo, può
contestarsi l'illegittimità costituzionale o la violazione di norme di rango superiore. L'art. 117 co. 6
Cost., come detto, assegna ai comuni la “potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e pagina 4 di 8 dello svolgimento delle funzioni loro attribuite” tra cui rientra sicuramente il regolamento urbano in materia di decoro e quiete pubblica.
Ciò premesso deve ritenersi che la facoltatività della sanzione accessoria della confisca prevista dall'art. 20 co. 3 della l. n° 689/1981 non impedisce agli enti locali, nell'esercizio della loro potestà
normativa, di prevedere che tale sanzione accessoria possa essere resa obbligatoria. Tale norma in alcuna parte definisce inderogabile il carattere facoltativo della sanzione accessoria della confisca onde per cui deve ritenersi aperta a previsioni più stringenti quali l'applicazione “automatica”. L'art. 29 co.
4 del Regolamento Urbano del peraltro non prevede un'ipotesi di confisca Controparte_1
“generalizzata” ma demanda all'organo politico di scegliere in quali casi si ritiene che tale strumento afflittivo possa essere utile a fungere da deterrente per condotte illegittime (“Il regolamento individua
le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della confisca…”), con ciò denotando la volontà di un utilizzo non indiscriminato ma giustificato dalla gravità della violazione. È opportuno ribadire come il regolamento urbano sia un atto normativo politico e quindi intrinsecamente caratterizzato dalla discrezionalità.
Ciò su cui al massimo può disquisirsi è se la natura obbligatoria e sanzionatoria della confisca,
quindi assimilabile alla sanzione penalistica (Corte Cost. n° 68/2017), applicata contestualmente alla sanzione pecuniaria possa produrre un effetto sanzionatorio sproporzionato rispetto alla condotta illecita e quindi risultare costituzionalmente illegittima (art. 27 co. 3 Cost.).
Per compiere tale valutazione deve tenersi conto di due elementi: la gravità della condotta, e quindi i diritti in contrasto nonché l'efficacia della sanzione.
Per quanto riguarda la gravità della condotta tenuta deve preliminarmente rilevarsi come questa vada rapportata non tanto sul fatto in se ma sulle conseguenze della condotta. Nel caso di specie se da un lato viene in rilievo il diritto di proprietà, garantito dall'art. 42 cost., norma di cui va peraltro evidenziato il riferimento anche ai modi di godimento ed ai suoi limiti posti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale, non è pertanto un diritto illimitato, e dall'altro lato la tutela
dell'ordine pubblico, interesse di natura collettiva in quanto finalizzato a mantenere una convivenza civile nel rispetto anche degli altrui diritti, e del diritto alla salute in quanto la tutela della quiete nelle ore notturne è finalizzato a garantire il riposo che in alcuni casi non è un semplice “vezzo”, tale da rendere il pregiudizio non meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza, ma costituisce un vero e proprio danno alla salute.
Dalla comparazione di tali interessi giuridici deve ritenersi che il diritto di proprietà, alla luce pagina 5 di 8 anche dei limiti posti al suo esercizio per garantirne la funzione sociale, cosa che non può certo riscontrarsi nel disturbare la quiete notturna di chi deve riposare, sia evidentemente soccombente
rispetto alla garanzia dell'ordine pubblico, nella sua accezione di convivenza civile, e del bene salute.
Per quanto riguarda invece il requisito dell'efficacia deve ritenersi che la sola sanzione pecuniaria non appare tale da soddisfare il requisito di efficacia, e quindi di deterrenza della condotta, in quanto,
a prescindere dagli importi delle sanzioni, rischia di creare una discriminazione tra chi può sostenere il rischio di una sanzione pecuniaria e chi invece non può sostenerlo: la confisca, paradossalmente, ha intrinsecamente una forza deterrente non solo maggiore ma anche più egualitaria in quanto ha un effetto deterrente che non può essere eluso dalle condizioni economiche di chi ha commesso l'illecito e impedisce che si creino situazioni di sanzioni “accessibili” e quindi per alcuni soggetti inefficaci in quanto superabili dalla capacità economica.
Tale strumento è pertanto frutto di una discrezionalità politica degli amministratori locali che trova giustificazione sia nel bilanciamento dei diritti in contrasto, sia nell'efficacia sanzionatoria e sia nel principio di uguaglianza sostanziale.
In merito al provvedimento di confisca l'art. 29 co. 4 prevede che “per qualsiasi violazione è possibile
procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre 1981, n°
689…”.
La questione giuridica più controversa è la richiesta d'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione per l'illegittimità della confisca ai sensi dell'art. 20 co. 6 della l. n° 689/1981. Tale norma stabilisce che
“la disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla
violazione amministrativa […]”.
Deve rilevarsi come nel caso di specie parte ricorrente non abbia fornito alcuna prova che l'impianto acustico sia di proprietà esclusiva del ricorrente . Si osserva, al contrario, Parte_2
come l'amministrazione abbia allegato documentazione da cui emerge il contrario, ossia che,
quantomeno, su detti beni insista la comproprietà.
Preliminarmente deve darsi atto che nel verbale di sequestro dell'impianto acustico, n° SA 3/22
del 22 gennaio 2022, (doc. 3 fasc. Comune) gli agenti hanno accertato che “le suddette cose sequestrate, di
proprietà di […]”. Tale affermazione è stata accertata dagli agenti in quanto Parte_1
riferitagli dallo stesso come risulta dalla stessa Relazione di Servizio n° 490-1/2022 Parte_3
(doc. 9 fasc. Comune) in cui si afferma: “Appena giunto sul luogo il carro attrezzi si avvicinava gli scriventi
il signor meglio in oggetto identificato e si qualificava quale proprietario barra conducente del Parte_3 pagina 6 di 8 risciò e dell'attrezzatura musicale […]”.
Deve ricordarsi come il verbale di accertamento non sia stato oggetto di querela di falso. Con
orientamento univoco la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che “nel giudizio di
opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento
dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale
rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui
compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni
delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né
ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano
convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass. civ., sez. II, sent. n° 20536/2020;
già Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 17355/2009 in Giust. civ. Mass. 2009, 7-8, 1138 e Cass. civ., Sez. Lav.,
sent. n° 23800/2014 in Giustizia Civile Massimario 2014). La mancata proposizione della querela di falso del verbale è pertanto sufficiente a far ritenere che l'amministrazione abbia assolto al proprio onere probatorio quanto all'accertamento sia del fatto storico che della proprietà del risciò in quanto ciò che è stato riportato in verbale è stato direttamente accertato da dei pubblici ufficiali.
Non solo. Nella memoria di opposizione a sequestro amministrativo del 17 febbraio 2022 (doc. 5
fasc. Comune), a pagina 1, punto 2, si afferma che: “il sig. e il signor hanno ideato la Parte_3 Parte_2
compagnia la Sbrindola è interamente creato e costruito il Risciò La Sbrindola, “strumento” che è parte
integrante delle loro performance artistiche, sul quale si esibiscono in performance itineranti ma anche in
spettacoli circensi acrobatici. Il è difatti di proprietà dei due ricorrenti in pari quota”. Controparte_2
Non vi è alcuna prova, pertanto, che l'impianto acustico fosse di proprietà del sig. Parte_2
anche perché, come dagli stessi affermato in sede di audizione (vedasi verbale, doc. 10 fasc. CP_1
il 26 aprile 2022, “non c'è documentazione che dimostra l'avvenuto acquisto dei beni da parte del sig.
. Parte_2
Il ricorso non può essere accolto. Stante la particolarità e specialità delle questioni giuridiche affrontate si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 6 del d.lgs. n° 150/2011 iscritto al n° 7354/2023 r.g., così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e e, Parte_1 Parte_2
per l'effetto: pagina 7 di 8
1. CONFERMA l'ordinanza-ingiunzione n° 1489/2022 emessa in data 8 giugno 2022 dal
Controparte_3
e notificata in data 16 giugno 2022 sia per quanto riguarda la
[...]
parte del provvedimento con cui viene disposta la confisca dei beni sia per quanto riguarda la parte
del provvedimento con cui viene determinata la sanzione;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Bologna, 27 agosto 2019
Il Giudice
Dr. Martino Daniele
pagina 8 di 8