Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
R.G. 490/2014 R.G.
Il G.O., dott.ssa Loredana Surace, all'esito della discussione ed all'esito della Camera di Consiglio, deposita la sentenza di seguito redatta, dando lettura alle parti presenti delle motivazioni in fatto ed in diritto e del dispositivo della stessa.
Il presente verbale forma parte integrante della sentenza di seguito redatta
Dott.ssa Loredana Surace
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice istruttore dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 490/2014 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
– – e AR CodiceFiscale_1 [...]
- -, entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2
1
in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Chiodo, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Biagio Mazza in Vibo Valentia al Viale Giacomo Matteotti Palazzo Carime, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e delibera di affidamento incarico del 9 aprile 2014,
convenuto avente per oggetto: azione di responsabilità extracontrattuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO 1. – e hanno adito l'intestato AR Parte_2
Tribunale, rilevando che in data 25 settembre 2011 alle ore 13:45 circa, mentre quest'ultimo si trovava alla guida del trattore gommato Fiat 80 - 86 targato CZ 18515, trainante un rimorchio sul quale era trasportato il trattore cingolato marca New modello TR 85 M, entrambi di CP_2 proprietà della moglie , veniva colpito, sulla spalla, AR dal ramo di un pino alto circa 15 metri, che, all'improvviso, cadeva sulla strada dal confinante terreno di proprietà del Controparte_1 facente parte dell'Oasi del Lago Angitola sito in agro di Maierato. Per effetto della caduta del ramo, l'attore riportava danni alla persona, tanto che si rendeva necessario il suo trasporto presso il Presidio Ospedaliero di Vibo Valentia, e parimenti, riportavano ingenti danni sia il trattore cingolato e trasportato sul rimorchio, sia il trattore gommato 80 – 86, che trainava il rimorchio.
1.1. – Gli attori hanno pertanto richiesto che venisse accertato e dichiarata la responsabilità del nella Controparte_3 causazione dell'occorso oggetto del presente giudizio, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento dei danni arrecati, e quantificati in euro 6.367,28 a favore di per i danni materiali AR subiti dagli automezzi di sua proprietà, ed euro 5.000,00 per i danni alla persona subiti da oltre rivalutazione monetaria ed Parte_2
2 interessi legali al soddisfo sulle somme così determinate, ovvero su quella differente somma, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, e con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. 1.2. – Il si è costituito in Controparte_1 giudizio chiedendo rigettarsi la domanda proposta perché totalmente infondata in fatto ed in diritto, con riduzione, in ogni caso, del quantum debeatur a quello che risulterà essere di giustizia. Con vittoria delle spese di lite.
1.3. – La causa è stata poi istruita a mezzo produzione documentale, prova per testi (teste e , entrambi escussi Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 27 ottobre 2015, nonché , escusso Testimone_3 all'udienza del 12 aprile 2016) e Consulenza tecnica affidata al Perito dott. Giudice, che ha prestato giuramento all'udienza del 5 luglio Persona_1
2016.
1.4. – Indi la causa, dopo una serie di rinvii, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
2. - La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento, per quanto di seguito emerso ed accertato nel corso dell'istruttoria.
3. – Gli attori hanno fatto valere la responsabilità del
[...]
, che, in quanto custode e gestore del Lago Controparte_3
Angitola, è venuto meno ai suoi obblighi di custodia e manutenzione delle piante site all'interno dell'Oasi, non provvedendo alla loro potatura, ovvero all'adozione di altre cautele, atte ad evitare che i rami delle piante limitrofe alla strada provinciale potessero spezzarsi, e che, cadendo sulla sede stradale, potessero arrecare danni agli utenti e fruitori della stessa. 3.1. - Ebbene, essendo il convenuto gestore dell'Oasi del Lago CP_3
Angitola, sullo stesso grava non solo l'obbligo di manutenzione, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dello stesso, della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. 3.2. – Dal dettato normativo consegue che:
- si tratta di responsabilità per la configurazione della quale, prescindendosi da profili di colpa imputabili al custode, è sufficiente dimostrare da parte del danneggiato l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa stessa e il danno arrecato, spettando poi al custode stesso, al fine dell'esonero dalla responsabilità, la prova del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. Civ. n. 15389/2011), idoneo a recidere il collegamento tra la cosa e il danno: si
3 pensi all'ipotesi di colpa esclusiva del danneggiato (Cass. Civ. n. 8229/2010), ovvero all'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, tale da sfuggire al potere di controllo e di tempestivo intervento del custode (cfr. Cass. Civ. n. 7037/2012, Cass. Civ. n. 24419/2009);
- l'estensione della cosa in custodia, non esonera sic et simpliciter il gestore del bene dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., (cfr. Cass. Civ. n. 8935/2013, applicabile per relationem al caso di specie: “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile”). 3.3. – Tali principi devono ritenersi applicabili al caso de quo, poiché, tenendo conto del fatto che in base all'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova, l'utente della strada deve dimostrare soltanto il danno e il nesso causale tra cosa e danno, si ritiene che l'attore abbia assolto - sia producendo in giudizio il verbale redatto dai Vigili del fuoco intervenuti sui luoghi oggetto di causa, sia anche a mezzo prova testimoniale con i testi e , che hanno Testimone_1 Testimone_2 confermato la dinamica del sinistro (in particolare, il teste vigile Tes_2 del fuoco, ha dichiarato che “il pino copriva completamente il trattore cingolato posto sul rimorchio ed in parte quello gommato che trainava il rimorchio (mentre) “.. lamentava dolori alla spalla e Parte_2 forse al collo” (verbale del 27 ottobre 2015)) - , al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2051 c.c., dimostrando che l'incidente è stato causato dalla caduta, sulla sede stradale, di un albero alto circa 15 metri, mentre il convenuto non ha fornito la prova liberatoria dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità del fattore di pericolo creato da terzi. 3.4. – In particolare, il non Controparte_3 ha fornito la prova che la situazione di pericolo, che ha causato l'incidente nel quale sono rimasti coinvolti i veicoli di proprietà di AR
, fosse imprevista, imprevedibile e non tempestivamente
[...] eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, poiché è la stessa convenuta, nel proprio atto costitutivo, che ritiene di poter imputare la caduta del pino a precedenti incendi di sterpaglia sottostante l'albero, appiccati, nel mese di agosto e settembre, anche nei luoghi interessati dal sinistro (comparsa di costituzione pagina
4 5), con ciò confutando la tesi dell'imprevedibilità del fattore di pericolo, che invece era prevedibile e prevenibile, proprio per la presenza dei focolai che hanno interessato l'Oasi del lago Angitola, e pochi giorni prima del verificarsi dell'occorso per cui è causa, hanno interessato proprio la zona del “presunto sinistro”; né gli eventi climatici, quali le piogge intense ed i forti temporali possono ex se essere considerati causa della caduta dell'albero, per quanto sopra rilevato. 3.5.- Secondo l'insegnamento della Corte, vi è responsabilità della pubblica amministrazione se vi è stata omissione o colpevole ritardo nel prevenire e/o accertare la situazione di pericolo (Cass. Civ., sez. III, 31.7..2013, n. 18330): situazione di pericolo che avrebbe potuto essere evitata, esercitando una attività di controllo sui terreni limitrofi alla sede stradale, percorsa giornalmente da un numero imprecisato di utenti.
3.6. - Deve quindi ritenersi accertata la responsabilità per il fatto di causa in capo al che non ha, Controparte_3 comunque, contestato che la zona in cui era collocato l'albero, rientrasse in un'area qualificata con DPGR del 12 maggio 1975 n. 552, soggetta all'attività di custodia e controllo svolta dal mediante i propri CP_3 dipendenti.
4. - Accertato dunque che i fatti si sono svolti così come allegato dagli odierni istanti, ed accertata la responsabilità della convenuta, occorre procedere alla quantificazione dei danni materiali arrecati agli automezzi di proprietà di , nonché del danno alla persona subito AR da Parte_2
5. – Per quanto riguarda i danni subiti dagli automezzi, tutte le fatture allegate al fascicolo di parte attrice sono relative a lavori effettuati sul trattore cingolato marca modello TR 85 M trasportato sul CP_4 rimorchio trainato dal trattore Fiat gommato 80 – 86, poiché anche dal verbale redatto dai Vigili del Fuoco o dalle prove testimoniali assunte, emerge che il pino copriva completamente il trattore cingolato, e solo in parte quello gommato (teste e ). Testimone_1 Testimone_2
5.1. - Parte attrice ha prodotto in giudizio, mediante allegazione al proprio fascicolo, alcune fatture per lavori effettuati dall'officina meccanica di
, che ha confermato, con la prova testimoniale, di aver Testimone_3 eseguito i lavori di cui alle fatture emesse. 5.2. - Tuttavia, nella fattura n. 82/2012 del 16 febbraio 2012, si dà atto dell'avvenuto pagamento in acconto, delle fatture numero 732/11 del 30 novembre 2011 di euro 950,00 (1150,00 iva inclusa), numero 38/12 del 23 gennaio 2012 di euro 785,12 (950 iva inclusa) e numero 52/12 del 31 gennaio 2012 di euro 785,12 (950 iva inclusa) per un totale di euro
5 3.050,00 iva inclusa, essendo le fatture in acconto, assoggettate al medesimo regime iva applicabile all'operazione per la quale sono stati versati;
nella fattura numero 82/12 del 14 febbraio 2012 non si dà, invece, dell'avvenuto pagamento, poiché si indica in euro 4.000,00 il corrispettivo non pagato. 5.3. - In ragione di ciò, mentre deve riconoscersi quale dovuto, anche in ragione della deposizione del soggetto che ha emesso il documento e del riconoscimento dell'avvenuto pagamento delle fatture numero 732/11, 38/12 e 52/12, l'importo di euro 3.050,00 iva inclusa, non può attribuirsi alcun valore probatorio, ai fini della liquidazione del danno del quale si chiede il risarcimento, all'importo di cui alla fattura numero 82/2012, emessa in data successiva agli acconti ricevuti e non quietanzata. 5.4. - Parimenti, non può costituire elemento di prova del danno risarcibile la fattura numero 862 del 18 luglio 2012, relativa, come riferisce il teste, ai ricambi installati durante le operazioni eseguite, poiché risulta ex actis che le riparazioni siano state effettuate in data antecedente all'acquisto dei pezzi di ricambio che, probabilmente, si riferiscono a differenti lavori.
5.5. – In conclusione, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dagli automezzi di proprietà di , dovrà riconoscersi a AR quest'ultima l'importo di euro 3.050,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'occorso al soddisfo.
6. – Per la quantificazione del danno non patrimoniale subito da Parte_2
non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto
[...] il dott. nominato CTU nella causa recante il Persona_2 numero 490/2014 R.G., il quale, dopo aver acquisito i dati anamnestici, valutato la documentazione prodotta ed aver sottoposto a visita medico legale il periziando ha riconosciuto un punto di Parte_2 invalidità permanente, pari ad euro 724,68 in ragione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro, mentre deve quantificarsi nella misura di euro 1.160,00 il danno biologico temporaneo ( euro 55,24 per ITT per un giorno;
euro 414,30 per ITP al 75% per 10 giorni;
euro 276,20 per ITP al 50% per 10 giorni;
euro 414,30 per ITP al 25% per 30 giorni) per un totale complessivo di euro 1.984,68 oltre euro 79,48 per spese sostenute, ritenute congrue, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'occorso al soddisfo. 7. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi della tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 e ss., in favore di parte attrice ed a carico della convenuta, come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
6 8. – Le spese di C.T.U. devono invece porsi a carico di entrambe le parti in solido, essendo lo stesso Consulente un ausiliare del giudice (Cass. Civ., ordinanza 20 ottobre 2021 n. 29127)
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da e nei confronti del AR Parte_2
in persona del Presidente e Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto condanna il . a pagare, in favore Controparte_3 di la somma di euro 3.050,00 oltre rivalutazione AR monetaria ed interessi legali dalla data dell'occorso al soddisfo ed in favore di la somma di euro 2.028, 16 Parte_2 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del verificarsi del sinistro fino al soddisfo, per come disposto in parte motiva;
2) condanna il a rifondere in Controparte_3 favore di parte attrice, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c., le spese di lite, liquidate in € 232,00 per spese non imponibili, ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15% sui compensi, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
3) pone definitivamente le spese della C.T.U. a carico delle parti in solido. Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Vibo Valentia il 27 gennaio 2025
Il giudice
(dott.ssa Loredana Surace )
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