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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6191 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli XIV Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice unico dr.ssa Maria Balletti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 17662 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elett.te dom.to in Pozzuoli (NA) alla Via Parte_1 C.F._1 Giacomo Matteotti n. 15, nello studio dell'Avv. Giovanni Murano, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
PEC:
Email_1
- ATTORE –
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., (c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(c.f. ), (c.f. ) e P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4 CP_5
(c.f. , in persona dei Prefetti in carica p.t., tutti rappresentati e difesi ex
[...] P.IVA_5 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (c.f. , presso cui ope CP_2 C.F._2 legis domiciliano, in via Armando Diaz n. 11; fax: 081/4979313; PEC:
servizio polisweb: ADS80030620639; Email_2 NONCHE' (c.f. ), in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_6 P.IVA_6 e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'Avv. Davide Diani, ed elettivamente domiciliato in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
CP_2
E
(c.f. ), in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., CP_6 Parte_2 P.IVA_7 elettivamente domiciliato in TR (AV) alla Via Roma n. 11/I, nello studio dell'Avv. Luca
Penna, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura in atti;
PEC: Email_3 fax: n. 0825458991;
E
(c.f. ), in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., CP_7 P.IVA_8 elettivamente domiciliato all'indirizzo di P.E.C. dell'Avv. Email_4
Maurizio Renzulli, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura in atti;
E (c.f. , in persona della Commissione Controparte_8 P.IVA_9 Straordinaria p.t., elettivamente domiciliato in T'AN (NA) alla Via Donizetti angolo Via Primicerio, nello studio dell'Avv. Raffaele Marciano, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PEC: fax: n. Email_5
081/5312027;
- CONVENUTI – NONCHE' c.f. ); Controparte_9 P.IVA_10
(c.f. ; Controparte_10 P.IVA_11
(c.f. ); Controparte_11 P.IVA_12
(c.f. ). Controparte_12 P.IVA_13
- ALTRI CONVENUTI NON COSTITUITI –
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 071 2023 9029090216/000 ed alle cartelle sottese.
CONCLUSIONI All'udienza del 22 gennaio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 cpc, notificato in data 07.08.2023, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' Parte_1 Controparte_13
e gli enti impositori di di , di ed i
[...] Controparte_2 CP_4 CP_3 CP_5 [...]
Pozzuoli, , e T'AN, al fine CP_14 CP_7 CP_12 Parte_2 CP_11 Controparte_8 di ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la declaratoria di invalidità dell'intimazione di pagamento n. 071 2023 9029090216/000, notificata il 26.07.2023 dell'importo complessivo di euro 112.913,83. A fondamento della domanda l'attore deduceva l'omessa notificazione delle cartelle contemplate nell'intimazione di pagamento, la prescrizione delle pretese in esse incorporate, la nullità dell'intimazione per carenza di motivazione, la nullità delle cartelle presupposte per illegittimità della maggiorazione delle sanzioni, la prescrizione dei verbali di contestazione di infrazioni al codice della strada contenuti nelle cartelle. Eccepiva inoltre che erano pendenti avanti all'Ufficio del Giudice di Pace di incardinati al R.G. n. 39458/2022 e n. 39461/2022, ricorsi CP_2 aventi ad oggetto le cartelle nn. 07120220075361173 e 071202200202253522, nonché l'intervenuto annullamento da parte del G.d.P. di Napoli delle cartelle nn. 07120190073088901 e
07120190115172007, rispettivamente con sentenza n. 15687/20 (pubblicata il 27.04.20) e con sentenza n. 25174/21 (pubblicata il 20.09.21), tutte oggetto dell'odierno giudizio. Si costituivano l' la la Controparte_13 Controparte_2 CP_4
la , la , con il patrocinio dell'Avvocatura
[...] Controparte_3 Controparte_5
Distrettuale dello Stato di eccependo la rituale notificazione delle cartelle e dei verbali CP_2 prodromici, allegando relativa documentazione, deducevano altresì il mancato esperimento di un'azione recuperatoria con conseguente inoppugnabilità del contenuto accertativo dei verbali sottesi alle cartelle esattoriali, nonché l'infondatezza delle pretese di prescrizione del credito. Concludevano per il rigetto della domanda con condanna alle spese di lite.
Si costituiva il il quale depositava copia dei verbali di infrazione e delle Controparte_6 relative relate di notifica, adducendo la regolare formazione del ruolo esattoriale di cui depositava copia, ed eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza funzionale del Tribunale adito, attesa la competenza del Giudice di Pace in materia di contravvenzioni al C.d.S.; dunque, concludeva per l'accoglimento delle proprie istanze e comunque per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva il , il quale eccepiva, preliminarmente il proprio difetto di Controparte_15 legittimazione passiva per qualsivoglia questione afferente la fase successiva la formazione del ruolo, oltre che l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale, per essere competente per materia il G.d.P. ex art. 22 bis L.689/81, con indicazione territoriale del mandamento di Avellino;
nel merito l'infondatezza della opposizione, essendo stato ritualmente notificato il verbale n. 11137A/2018/V del 26.10.2018. Si costituiva anche il il quale deduceva la propria carenza di Controparte_8 legittimazione passiva e chiedeva di essere estromesso dal giudizio, imputando ad i vizi CP_16 afferenti all'attività di riscossione, atteso il corretto operato dell'Ente impositore in ordine all'iscrizione al ruolo esattoriale e alla prodromica attività di notificazione dei verbali di contravvenzione al C.d.S.; nel merito chiedeva rigettarsi la domanda.
Si costituiva altresì il , il quale deduceva la propria carenza di legittimazione CP_7 passiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. I suddetti enti chiedevano quindi escludersi la loro responsabilità e/o dichiarare il loro difetto di legittimazione passiva. Non si costituivano i Comuni di T'AN, di e di CP_9 CP_11 CP_12
Preso atto delle richieste delle parti, con provvedimento del 15.05.2024, questo Giudice riteneva la causa matura per la decisione e la introitava a sentenza concedendo alle parti i termini ex art. 189 cpc. All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.01.2025 la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del del Controparte_9 [...]
, del e del che, sebbene regolarmente citati, CP_10 Controparte_11 Controparte_12 non si sono costituiti.
§ 2. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dai Comuni di TR (AV), di e di CP_7 Controparte_8
E invero, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Anche nelle opposizioni esecutive ex art. 615 cod. proc. civ., pur se l'ente creditore non assuma la veste di litisconsorte necessario, ma di eventuale chiamato in causa, tanto non impedisce al debitore che proponga una opposizione esecutiva in seno ad una procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, di evocare in giudizio, oltre l'agente della riscossione, anche l'ente creditore, con l'effetto di rendere superflua la chiamata ad opera dell'agente della riscossione. Ne consegue che non può essere accolta l'istanza dei predetti Comuni di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva.
§3. Ciò posto, occorre qualificare giuridicamente la domanda, proposta dall'opponente, in quanto lo stesso ha proposto motivi di opposizione di diversa natura. In relazione alle questioni attinenti ai presunti vizi formali dell'intimazione di pagamento n. 071 2023 9029090216/000 notificata il 26 luglio 2023, la domanda proposta nell'atto di citazione si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1 cpc;
la stessa risulta ammissibile in quanto notificata alle controparti in data 7 agosto 2023, ossia nei 20 giorni dalla notifica dell'intimazione. Va precisato che, in relazione a tali aspetti della domanda, sussiste la competenza di questo
Tribunale.
Infatti, ratione materiae, il Tribunale è il giudice funzionalmente competente sulle opposizioni agli atti esecutivi, siano esse preventive (art. 617, primo comma, cod. proc. civ.) o successive (art. 617, secondo comma, cod. proc. civ.) all'inizio dell'esecuzione (Cass. 04/04/2022, n. 3582; Cass. 04/04/2018, n. 8402). Ciò premesso, l'opponente ha dedotto la carenza di motivazione sia per quanto riguarda il credito esattoriale e l'ente dinanzi al quale impugnare l'atto, sia per quanto riguarda il calcolo degli interessi e delle sanzioni, sia per quanto riguarda l'avviso di accertamento richiamato.
La doglianza non è fondata. Invero, l'intimazione di pagamento opposta contiene gli elementi minimi atti ad individuare la pretesa creditoria e a consentire l'esercizio del diritto di difesa: il numero di cartella, la data di presunta notifica, il riferimento alle sanzioni amministrative presupposte con data di riferimento, nonché il tipo di interesse applicato e le relative commissioni.
Come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2553 del 30.01.2019, inoltre, ciò che deve garantire la cartella a mezzo della sua motivazione, non è la compiuta conoscenza del contenuto del titolo del credito, bensì la sua identificabilità finalizzata alla possibilità di difendersi nel merito, sicché la parte che sostenga la nullità della stessa per questa ragione, deve anche allegare e dimostrare il concreto pregiudizio conseguentemente patito (cfr., nello stesso senso, in tema di pretese tributarie, Cass., 11/07/2018, n. 18224, pag. 3; V. anche Cass. n. 20189 del 25/09/2020). E' questo il senso della costante nomofilachia che ha ripetutamente chiarito, anche in altri e contigui ambiti, che nella cartella esattoriale non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del destinatario rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (cfr., da ultimo, Cass.,
11/10/2018, n. 25343; Cass. 9778 del 18/04/2017). In questo caso il ricorrente si duole di lacune nell'identificabilità dei crediti e sul calcolo degli interessi, senza specificarne i motivi e senza neppure spiegare quale sia stata, in concreto, la lesione del diritto di difesa subita, ossia quale sarebbe stata l'ulteriore deduzione che avrebbe svolto dopo la migliore conoscenza delle statuizioni e, invece, assunta come processualmente inibita.
Il motivo, va, quindi, disatteso.
§4. Come altro motivo di opposizione ex art. 617 cpc , l'opponente ha sostenuto la nullità della intimazione per omessa notifica delle cartelle, su cui essa si fonda. Com'è noto, l'avviso di intimazione può essere impugnato per vizi propri, oppure, in caso di mancata notificazione della cartella di pagamento, per far valere un vizio della sequenza procedimentale, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto (Cass. n. 27216/2014; cfr. anche Cass. n. 1144 del 18/01/2018).
Il motivo non è fondato. Dall'esame della documentazione, prodotta da emerge che le 41 cartelle contestate, CP_16 poste a fondamento della intimazione di pagamento opposta, sono state regolarmente notificate all'avv. presso il suo indirizzo PEC (cfr. le cartelle e le ricevute di avvenuta Parte_1 consegna negli allegati A, B,C,D,E e 1^ Parte, prodotti al momento del deposito della Pt_1 comparsa di risposta).
Anche in parte qua l'opposizione va rigettata.
§5. Venendo alla disamina degli altri motivi di impugnazione, l'opponente si duole che l'intimazione, oggi gravata, si fondi su alcune cartelle di pagamento di cui, in altri giudizi, ha già ottenuto l'annullamento. E invero, l'odierno opponente ha prodotto la sentenza n. 15867/2020 (pubbl. il 27.04.2020), emessa dal G.d.P. di Napoli, con cui è stato disposto l'annullamento della cartella n. 07120190073088901; la sentenza n. 25174/2021 (pubbl. il 20.09.2021), emessa dal G.d.P. di Napoli, che ha disposto l'annullamento della cartella 07120190115172007, la sentenza n. 10042/2024 (pubbl. il 12.04.2024), emessa dal G.d.P. di Napoli, di annullamento della cartella n.
07120220020253522, ed infine la sentenza n. 285/2024 (pubbl. il 04.01.2024), emessa dal G.d.P. di
Napoli, che ha annullato parzialmente la cartella 07120220075361173 nella parte relativa ai ruoli emessi dal Controparte_6
Il motivo non è condivisibile. Si osserva, infatti, che non può ricondursi alle sentenze in oggetto relative alle cartelle, ivi previste, un'efficacia caducatoria immediata analoga a quella determinata dalle pronunzie del giudice tributario, in quanto l'opponente non ha né allegato, né provato se esse siano o meno passate in giudicato.
§ 6. Prima di procedere all'esame degli altri motivi di opposizione è necessario osservare che oggetto di opposizione è l'intimazione di pagamento n. 07120239029090216/000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 07120170067328288, 07120170076267818, 07120170082346980,
07120180000168628, 07120180015593785, 07120180023077558, 07120180027241029,
07120180052108421, 07120180058362970, 07120180066574567, 07120180072079056,
07120180083759452, 07120190014001145, 07120190029615441, 07120190069501020,
07120190073088901, 07120190084105454, 07120190093129585, 07120190102974952, 07120190115172007, 07120190120186626, 07120190126604131, 07120190133086130,
07120190141184612, 07120200011423008, 07120200030008044, 07120200044187716,
07120200062137423, 07120200069555179, 07120200073784861, 07120200080270908,
07120200093622064, 07120200105934557, 07120210001321466, 07120210060629990,
07120210082460532, 07120210090726111, 07120220020253522, 07120220040725549, 07120220062400314, 07120220075361173. Dal dettaglio dei debiti indicati nell'intimazione, così come dalle risultanze degli estratti di ruolo in atti, emerge che gli atti presupposti hanno fondamento in violazioni al Codice della strada. Con riferimento alle cartelle in oggetto l'opponente ha dedotto la omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada. L'opposizione de qua va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In questo caso giudice competente per materia è il giudice di pace e precisamente, per quanto concerne la competenza territoriale, il giudice del luogo della commessa violazione. E invero, la Suprema Corte ha costantemente affermato che: “In tema di criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace” (Cass. civ., Sez. VI, 05.05.2022, n. 14304). Ne consegue che va dichiarata l'incompetenza per materia di questo Tribunale. Dinanzi al giudice competente andrà vagliata la tempestività dell'opposizione in questione, atteso che essa va proposta entro 30 giorni dalla notifica delle cartelle (notifica, si ribadisce, regolarmente avvenuta per tutte le cartelle).
§7. Infine ha sostenuto la inesistenza del diritto di credito esattoriale, perché Parte_1 estinto per prescrizione. L'opposizione per tale motivo va qualificata come opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.. Anche con riferimento alla domanda de qua, va dichiarata l'incompetenza per materia del Tribunale. All'uopo va richiamato il consolidato orientamento della S.C., secondo cui la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza per materia del giudice di pace (Cass. n. 14304 del
05/05/2022; Cass. n. 3283 del 18 febbraio 2015; cfr. anche Cass. n. 4328/2023). Sulla scorta di quanto precede va accolta l'eccezione formulata dalle convenute e, pertanto, va dichiarata l'incompetenza per materia del Tribunale in ordine alla intimazione de qua con riferimento alle cartelle relative a infrazioni al Codice della strada per essere competente l'Ufficio del Giudice di pace di (giusta Cass. n. 29388 del 14/11/2024). CP_2
§8. Le spese di lite seguono la soccombenza per quanto concerne il rapporto processuale dell'opponente con l' e gli enti impositori Controparte_17 Controparte_2 di di ER e di , tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_4 CP_5 dello Stato di nonché il CP_2 Controparte_6 Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza (considerato il rigetto della istanza di declaratoria di carenza di legittimazione passiva), le spese di lite si compensano per la metà con i
Comuni di e mentre la restante metà va posta a carico di CP_7 Parte_2 Controparte_8
, soccombente sul resto. Parte_1 Per quanto concerne gli altri enti non costituiti (Comuni di T'AN, , Pozzuoli CP_11
e alcun provvedimento va assunto circa le spese, stante la loro contumacia. CP_12
Le spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della modesta complessità delle questioni giuridiche e dell'assenza di attività istruttoria.
****************
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – nella persona del giudice monocratico, dr.ssa Maria Balletti, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede, in contumacia dei di Controparte_18 T'AN, di e di CP_11 CP_12
-Dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Napoli relativamente alla domanda qualificata come opposizione ex art. 615 cpc (avente ad oggetto l'accertamento della prescrizione) avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9029090216/000 (limitatamente alle 41 cartelle contestate afferenti a violazioni al Codice della strada), essendo competente il Giudice di Pace di
CP_2
-Dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Napoli relativamente alla domanda di cui all'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9029090216/000 (limitatamente alle 41 cartelle contestate afferenti a violazioni al Codice della strada), essendo competente il Giudice di Pace del luogo della commessa violazione;
-Assegna il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione, dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente;
-Rigetta la domanda qualificata come opposizione ex art. 617 cpc avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9029090216/000 (limitatamente alle 41 cartelle contestate);
-condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_3
,
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 e , tutte difese dall'Avvocatura di Stato, delle spese di lite,
[...] Controparte_5 che liquida in Euro 1.900,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
-condanna al pagamento, in favore del delle spese di lite, Parte_1 Controparte_6 che liquida in Euro 1.700,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
-determina le spese di lite nei confronti dei Comuni di e in Euro CP_7 Parte_2 CP_8 CP_2
1.600,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge e le dichiara compensate in ragione della metà, condannando al pagamento della restante metà in Parte_1 favore di ciascuno dei predetti Comuni;
-nulla per le spese nei confronti dei Comuni di Pozzuoli, di T'AN, di e di CP_11 CP_12 non costituiti.
Così deciso in Napoli, il 18 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti