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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/07/2024, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 968/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto:
REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITA' GENITORIALE rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 25.6.2024 e promossa
D A
, residente alla Spezia Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. ANGELINI MARCO per procura in atti - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, residente alla Spezia Controparte_1
c.f. C.F._2 avv. ORLANDI CLAUDIO per procura in atti - PARTE CONVENUTA -
E
1 con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
29.5.2023 in calce al decreto di fissazione d'udienza in data 18.5.2023 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti:
PER PARTE RICORRENTE :
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, accertata l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre Persona_1 Parte_1
Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il Sig. a contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio minore con la corresponsione di una somma pari ad euro 250,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente;
Confermare il regime di frequentazione attualmente applicato in conformità alle indicazioni dei Servizi Sociali consistente in incontri protetti con cadenza quindicinale;
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio. “
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Il.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Persona_1 madre, con la possibilità per il padre di poter tenere il figlio con sé almeno due volte alla settimana, previa verifica positiva delle condizioni disposta dagli organi preposti.
Riconoscere a favore della madre Signora un importo quale contributo al Parte_1 mantenimento del figlio di €. 200,00 mensile, maggiorato del 50% delle Persona_1 spese straordinarie, nel rispetto delle linee guida approvate dal Tribunale della Spezia il
12.12.2018.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed accessori come per legge”.
2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di aver avuto una relazione affettiva, ora conclusa, con Parte_1
dalla quale è nato il [...] riconosciuto da Controparte_1 Persona_1 entrambi i genitori, ha chiesto la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale proponendo le condizioni di cui al ricorso.
All'udienza di comparizione delle parti, dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi né presentatosi personalmente nonostante rituale notifica del ricorso, il
Giudice delegato ha assunto i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. ed ha disposto per il prosieguo del giudizio.
Revocata la contumacia del convenuto, costituitosi tardivamente, ed espletata l'istruttoria, all'udienza del 25.6.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. in data 10.11.2023, pronunciata nell'allora contumacia del convenuto e le cui argomentazioni sono integralmente richiamate in questa sede, è stato disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre collocataria,
è stata confermata la presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali e
Sociosanitari del Comune della Spezia per porre in essere gli interventi meglio ritenuti al fine di pervenire ad una ripresa graduale delle frequentazioni padre – figlio, quantomeno settimanali e con modalità assistite;
sono stati invitati entrambi i genitori a proseguire i rispettivi percorsi di ausilio psicologico personale e di sostegno alla genitorialità già avviati;
ed infine è stata posta a carico del convenuto la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento in via indiretta del figlio, ed è stata disposta la ripartizione delle spese straordinarie tra i due genitori, in ragione del 50 % ciascuno.
Il convenuto, costituendosi per l'udienza di espletamento delle prove ammesse, ha contestato di aver avuto comportamenti violenti e di essersi disinteressato del figlio, chiedendone l'affidamento condiviso e dichiarandosi disponibile a versare la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore.
Le risultanze istruttorie hanno confermato le allegazioni della ricorrente, smentendo
3 quanto diversamente affermato dal convenuto.
E' in atti copia della sentenza di questo Tribunale in data 21.10/8.11.2021, confermata in CP_ appello e passata in giudicato, con la quale il è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali a danno della ricorrente in relazione a vari episodi succedutisi nel 2016.
I genitori della sentiti in qualità di testimoni, hanno riferito dei comportamenti Pt_1 CP_ violenti del nei confronti della figlia, ripetuti nel tempo ed anche in presenza del bambino, dell'assoluto disinteresse mostrato fin dalla nascita nei confronti di quest'ultimo, sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo affettivo, ed infine dei lunghi e non previamente comunicati periodi di assenza del Diaz dall'Italia e delle difficoltà della di acquisire da quest'ultimo consensi necessari per la gestione anche quotidiana, Pt_1 del minore.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali e Sociosanitari depositate in atti emerge la figura di un padre con atteggiamento delegante rispetto ad altre figure vicino al figlio (es. educatore presente agli incontri) e in generale non in grado di esprimere una genitorialità matura
(cfr. relazioni in data 28.11.2019 e 17.12.2019).
Gli incontri protetti quindicinali organizzati dai Servizi Sociali in sede di procedimento di vigilanza (aperto a seguito degli episodi di violenza soprariferiti ed ancora pendente) sono stati interrotti dal novembre 2022 per il rifiuto del minore di vedere il padre.(cfr. relazione Servizi Sociali in data 9.2.2023).
Il minore, a causa delle problematiche rilevate dal Dipartimento Clinico di Neuroscienze dell'età evolutiva dell'istituto IRCCS Fondazione Stella Maris di Pisa, è stato preso in carico dal Servizio di Neuropsichiatria infantile Asl n. 5 (cfr. relazione d.ssa Parte_2
26.9.2023)
Nella recente relazione del Servizio (a firma d.ssa e datata 30.1.2024) si dà Parte_2 atto dei miglioramenti delle condizioni del minore e del fatto che entrambi i genitori, sia pure separatamente, si mostrano interessanti all'andamento del bambino, pur dandosi conto del fatto che permane l'assenza di rapporti tra il minore e il padre.
L'interessamento del Diaz, peraltro solo alla ripresa dei rapporti con il minore, risulta recente e non ancora significativo di un'adeguatezza genitoriale, certamente fino ad ora non riscontrata, permanendo in ogni caso le criticità evidenziate nell'ordinanza ex art. 4 473-bis.22 c.p.c. (disinteresse sotto il profilo scolastico, sanitario ed economico) e un'oggettiva incomunicabilità tra genitori, che potrà auspicabilmente essere superata all'esito dei rispettivi percorsi personali di sostegno psicologico e di ausilio alla genitorialità: fattori che escludono al momento il regime di affidamento condiviso quale soluzione meglio rispondente all'interesse del minore.
Gli incontri assistiti potranno gradualmente riprendere solo all'esito del progetto di ausilio personale già in atto a favore del minore e del percorso seguito dal padre di ausilio e supporto nelle sue capacità genitoriali, nei tempi ritenuti opportuni dai professionisti che si stanno occupando del nucleo familiare.
In punto economico devono confermarsi le argomentazioni e le disposizioni contenute nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., dovendosi quindi tenere in debito conto le condizioni economiche delle parti, la scrittura privata dalle stesse sottoscritta in ordine alla regolamentazione delle condizioni di mantenimento e delle esigenze di vita del CP_ minore correlate alla sua età, nella quale il si era impegnato a corrispondere €
400,00 al mese per il mantenimento del minore in periodi di attività lavorativa ed €
200,00 in caso di disoccupazione, nonché infine della permanenza di in via Persona_1 esclusiva presso la madre (che con uno stipendio di € 1100,00 al mese non può certamente sobbarcarsi l'integrale mantenimento del minore). CP_ L'obbligo del di contribuire al mantenimento di altri due figli (di cui uno in Italia e l'altro nella Repubblica dominicana) oltre che l'assunzione di tale obbligo anche nei confronti del padre - circostanze genericamente allegate e non sufficientemente comprovate dalla dichiarazione consolare in atti - non esonerano il convenuto dall'obbligo di contribuire al mantenimento di Persona_1
Il certificato storico del Centro per l'impiego attesta uno stato di disoccupazione al CP_ gennaio 2024 ma non all'attualità, del .
Il convenuto, per età, condizioni di salute, attitudini, e pregresse esperienze lavorative CP_ comprovanti una significativa ecletticità di mansioni espletabili (il ha svolto attività di muratore, tutto fare, lavapiatti, colf, aiuto cuoco, facchino), denota una piena capacità lavorativa, che gli consente di reperire adeguata occupazione soprattutto nel mondo della ristorazione in una zona ad alta densità turistica come quella in cui vive.
Trattandosi di prima necessaria regolamentazione giudiziale e tenuto conto dell'attività
5 processuale svolta nell'esclusivo interesse del minore, sussistono giustificati motivi per operare la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 968/2023 R.G.A.C.,avente ad oggetto: REGOLAMENTAZIONE
ESERCIZIO RESPONSABILITA' GENITORIALE così provvede: dispone l'affidamento in via esclusiva del figlio minore alla madre, con Persona_1 collocamento presso la stessa;
conferma la presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali del Comune della
Spezia i quali, in sinergia con i Servizi Sociosanitari e il Servizio di Neuropsichiatria infantile, attueranno gli interventi meglio ritenuti al fine di ripristinare gradualmente le frequentazioni padre – figlio, quantomeno quindicinali e con modalità assistite;
dispone la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del Servizio di NPI,; invita le parti a proseguire i rispettivi percorsi di ausilio psicologico personale e di sostegno alla genitorialità già avviati;
pone a carico del convenuto la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento in via indiretta del figlio, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, oltre rivalutazione annuale ISTAT a partire dal mese di dicembre 2024; pone a carico dei genitori, in ragione del 50 % ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per il figlio, come da Linee guida adottate in data 13.12.2018 da questo Tribunale, di concerto con il locale Consiglio dell'Ordine Forense;
dispone che i Servizi Sociali, Sociosanitari e il Servizio di Neuropsichiatra infantile relazionino semestralmente al Giudice tutelare nell'ambito del procedimento di vigilanza già pendente;
dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali (ref. d.ssa S. Calzetta), ai Servizi Sociosanitari
(ref. d.ssa ) ed al Servizio di Neuropsichiatria Infantile (ref. d.ssa A. Castagneto) Per_2
6 Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 27/06/2024
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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