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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 683/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 31.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 31.3.2025 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 683/2020 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MAMBELLI MASSIMO e dall'avv. Chiara Boschetti, elettivamente domiciliato in PIAZZA A. SAFFI N. 32 47121 FORLI' presso detti difensori
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. ROPPO FRANCESCO, elettivamente domiciliata in VIALE
MATTEOTTI 105 47122 FORLI' presso il difensore avv. ROPPO
FRANCESCO CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
: “accertare e dichiarare la responsabilità della Parte_1 [...]
nella causazione delle lesioni patite dal sig. a CP_1 Parte_1
seguito del trattamento descritto in atti e dunque accertare l'inadempimento
di nell'esecuzione della prestazione medico Controparte_1
sanitaria e, per l'effetto,
- previo accertamento e dichiarazione della risoluzione del contratto
stipulato tra il sig. e condannare Parte_1 Controparte_1
quest'ultima al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non subiti dal sig.
quantificati in € 14.565,04 oltre all'importo di € 10.000,00 a Parte_1
titolo di danno morale non patrimoniale ovvero nella misura maggiore o
minore che verrà ritenuta congrua oltre rivalutazione ed interessi;
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, spese
generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del procuratore
antistatario;
- in via subordinata istruttoria, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze
formulate nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.”
Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni diversa conclusione ed
eccezione
IN RITO
DICHIARARE l'improcedibilità dell'azione per omesso coinvolgimento del
medico nell'accertamento preventivo ai fini conciliativi ex art. 696 bis cpc o
nel procedimento di mediazione;
DICHIARARE l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art.
696 cpc svolto nel procedimento n. 707/2018 RG non acquisendo né il
relativo fascicolo d'ufficio, né l'elaborato peritale che deve ritenersi privo di
ogni effetto con condanna dell'attore alle spese di questo giudizio
NEL MERITO
RESPINGERSI la domanda svolta dal Sig. nei confronti della Parte_1
Controparte_1
In ogni caso con il favore delle spese di lite.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre a IVA e CPA
In via istruttoria si insiste nell'ammissione delle istanze, già respinte, che di
seguito si trascivono […]”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con atto di citazione notificato, ha introdotto il presente Parte_1
giudizio rappresentando di aver seguito dal novembre 2009 al febbraio 2012
un piano di cure presso Controparte_1
Tuttavia poco tempo dopo ha iniziato a percepire dolore all'emiquadrante superiore sinistro ed a quello inferiore destro.
Nell'inerzia di si è rivolto ad altro professionista, che rilevava CP_1
gravi problematiche funzionali e masticatorie.
In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. il collegio rilevava l'inappropriatezza e inadeguatezza dei trattamenti eseguiti.
L'attore chiede quindi l'accertamento della responsabilità di CP_1
per le lesioni subite ed il risarcimento del danno.
2. Si è costituita eccependo: i) l'improcedibilità del Controparte_1
giudizio in quanto nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non è stata coinvolta la dott.ssa che era stata il medico di riferimento;
Parte_2
ii) l'inammissibilità dell'accertamento ex art. 696 bis c.p.c. perché è
contestata la riferibilità del danno a Nel merito: i) contesta la CP_1
prospettazione dei fatti, la riferibilità del danno a e CP_1
l'ammontare di esso;
ii) rappresenta che inizialmente era “stato estratto il
secondo molare superiore sinistro (indicato come 26), con l'intenzione di
sostituirlo con un impianto osteointegrato, soluzione che però non si è potuta
realizzare, in quanto l' innesto di osso sintetico (Bioss) nella zona
interessata, non ha dato i buoni risultati di riassorbimento sperati, quindi,
con il consenso del paziente, si è provveduto a realizzare un ponte fisso sugli
elementi 24, 25, 26 (quello mancante) e 27, includendo il primo (l'elemento
24), per dare più garanzia di resistenza e durata in quanto l'elemento 27 (secondo molare superiore sinistro pilastro portante posteriore), presentava
inizi di retrazione alveolare” e che “successivamente gli furono eseguite
alcune otturazioni e trattamenti nonché un altro ponte fisso sugli elementi 45,
46, 47, così come a lui illustrato e spiegato correttamente sempre dalla
Dott.ssa , a cui sono seguiti tutti gli altri interventi di natura Pt_2
conservativa – anche in questo caso l'interessato è sempre stato informato
dal medico-; infine è stata fatta e cementata una corona sull' elemento 37”
iii) quanto alla “cura endodontica del 37” che la capsula era stata cementata provvisoriamente ma l'attore “ha cessato di frequentare la struttura per cui
nessuna responsabilità può essere addebitata alla società”.
Chiedeva inoltre il differimento della prima udienza per chiamare il terzo dott.ssa . Pt_2
3.1. Il giudice nel corso di causa rigettava la richiesta di differimento dell'udienza per chiamata del terzo, disponeva l'acquisizione dell'elaborato di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., rigettava le prove orali, la richiesta di ctu atteso che avverso l'elaborato già acquisito non erano state svolte contestazioni specifiche, nonché le ulteriori istanze istruttorie.
3.2. Dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
3.3. In sede di precisazione delle conclusioni, le parti insistono per le istanze istruttorie non ammesse. Si tratta di richieste che non possono trovare accoglimento per le ragioni indicate nell'ordinanza dell'8.3.22.
4.1. Per quanto riguarda l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio a causa del mancato coinvolgimento della dottoressa nel Pt_2
procedimento ex art. 696 bis c.p.c., come già osservato dal giudice istruttore non si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario, pertanto il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ben poteva svolgersi nei soli confronti della sola CP_1
atteso che solo essa è stata convenuta in giudizio.
[...]
4.2. Per quanto riguarda l'inammissibilità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ritiene questo giudice che fosse questione da proporre in tale sede. In
ogni caso non si ravvisano profili di inammissibilità collegati alla contestazione della riferibilità del danno alla convenuta in quanto la norma non pone la mancata contestazione tra i requisiti di ammissibilità del procedimento.
4.3. Può quindi passarsi al merito della causa ed all'esame dell'elaborato peritale reso nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che risponde ad una logica condivisibile e non è stato oggetto di specifiche contestazioni.
Detto Collegio ha ritenuto l'operato della dott.ssa non conforme alla Pt_2
regola d'arte e più in particolare ha rilevato che “in seguito ad estrazione
dell'elemento 26 è stata prima realizzata una rigenerazione ossea a livello
alveolare per l''inserimento di una fixture implantare e poi si sia
inspiegabilmente eseguito un ponte protesico tra gli elementi adiacenti sacrificando elementi dentari integri come i premolari 24, 25 ed il molare
27: l'esecuzione di tale trattamento è risultata poi gravata dall'intenzione
periradicolare a carico del secondo molare superiore sinistro (27), con il
risultato che tale elemento dentario sarà da estrarre e la protesizzazione
dell'emiquadrante superiore sinistro da rieseguire. Anche la cura
endodontica del 37 è risultata del tutto inadeguata in quanto non
soddisfacente i criteri basilari di una corretta endodonzia con un'otturazione
dei canali radicolari che appare all'esame radiografico del tutto insufficiente
tanto da giustificare la comparsa delle lesioni periapicali presenti: anche la
corona protesica realizzata sullo stesso elemento dentario appare
sovracontornata con i margini di chiusura protesici del tutto imprecisi”.
Ha altresì osservato come sul decorso della storia clinica il comportamento del periziando non risulti aver inciso.
4.4. Appurata per quanto precede la responsabilità di presso CP_1
cui opera la dott.ssa , nella causazione dei danni patiti dall'attore, Pt_2
occorre fornirne quantificazione.
Il Collegio ha determinato le singole lavorazioni non correttamente eseguite ed i relativi importi, per una somma complessiva di euro 4.500.
Inoltre ha determinato il costo del trattamento necessario per il ripristino dell'integrità anatomo-funzionale dell'emiarcata superiore sinistra del periziando, indicando le singole prestazioni ed i relativi costi, in complessivi euro 7.400 comprensivi della periodica sostituzione secondo la presumibile durata, delle corone protesiche.
Infine ha determinato il danno biologico temporaneo in quindici giorni al
50% e sessanta giorni al 25% e il danno biologico permanente in 1,5 punti percentuali in conseguenza della perdita del secondo molare superiore sinistro e dell'inopportuna protesizzazione e riduzione a moncone dei denti
24 e 25.
Per quanto riguarda la determinazione degli importi relativi a queste
“microlesioni” trovano applicazione i parametri del d.lgs. 209/05 (Codice
delle assicurazioni private) riferiti all'anno 2012.
Considerato che
al momento del danno l'attore aveva 40 anni risulta un danno biologico permanente di euro 1.065,33, un importo per invalidità temporanea parziale al 50% di euro 342,75 ed un importo per invalidità temporanea parziale al 25% di euro 685,50, così per un totale di euro 2.093,58 oltre alla rivalutazione dal momento del danno (in ragione del fatto che sono stati applicati gli importi riferiti al 2012) al saldo.
Il danno morale non appare invece provato.
Pertanto va condannata a corrispondere la somma di euro CP_1
13.993,58 (4500+7400+2093,58=13.993,58).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate applicando lo scaglione da
5.200,01 euro a 26.000,00 euro nei valori medi, salvo per la fase istruttoria ove viene applicata una riduzione del 50% poiché l'attività si è limitata alla redazione delle memorie.
Inoltre devono essere rimborsate, come richiesto da parte attrice, le somme corrisposte al collegio peritale (2.220 euro) ed al consulente tecnico di parte
(1777 euro) in conseguenza del procedimento ex art. 696 bis cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna per le ragioni di cui in parte motiva a Controparte_1
corrispondere a la somma di euro 13.993,58 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione, quest'ultima sul solo danno biologico (euro 2.093,58) dal momento del danno al saldo;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 4.237 per compensi professionali di avvocato ed € 237
per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, tutto con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari avv.ti Massimo Mambelli e
Chiara Boschetti;
- condanna infine a corrispondere a la somma di CP_1 Parte_1
euro 3.397 quale rifusione degli importi corrisposti al collegio peritale ed al consulente tecnico di parte.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Forlì, 31 marzo 2025
Il GOP
dott. Enzo Chiarini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 31.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 31.3.2025 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 683/2020 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MAMBELLI MASSIMO e dall'avv. Chiara Boschetti, elettivamente domiciliato in PIAZZA A. SAFFI N. 32 47121 FORLI' presso detti difensori
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. ROPPO FRANCESCO, elettivamente domiciliata in VIALE
MATTEOTTI 105 47122 FORLI' presso il difensore avv. ROPPO
FRANCESCO CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
: “accertare e dichiarare la responsabilità della Parte_1 [...]
nella causazione delle lesioni patite dal sig. a CP_1 Parte_1
seguito del trattamento descritto in atti e dunque accertare l'inadempimento
di nell'esecuzione della prestazione medico Controparte_1
sanitaria e, per l'effetto,
- previo accertamento e dichiarazione della risoluzione del contratto
stipulato tra il sig. e condannare Parte_1 Controparte_1
quest'ultima al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non subiti dal sig.
quantificati in € 14.565,04 oltre all'importo di € 10.000,00 a Parte_1
titolo di danno morale non patrimoniale ovvero nella misura maggiore o
minore che verrà ritenuta congrua oltre rivalutazione ed interessi;
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, spese
generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del procuratore
antistatario;
- in via subordinata istruttoria, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze
formulate nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.”
Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni diversa conclusione ed
eccezione
IN RITO
DICHIARARE l'improcedibilità dell'azione per omesso coinvolgimento del
medico nell'accertamento preventivo ai fini conciliativi ex art. 696 bis cpc o
nel procedimento di mediazione;
DICHIARARE l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art.
696 cpc svolto nel procedimento n. 707/2018 RG non acquisendo né il
relativo fascicolo d'ufficio, né l'elaborato peritale che deve ritenersi privo di
ogni effetto con condanna dell'attore alle spese di questo giudizio
NEL MERITO
RESPINGERSI la domanda svolta dal Sig. nei confronti della Parte_1
Controparte_1
In ogni caso con il favore delle spese di lite.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre a IVA e CPA
In via istruttoria si insiste nell'ammissione delle istanze, già respinte, che di
seguito si trascivono […]”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con atto di citazione notificato, ha introdotto il presente Parte_1
giudizio rappresentando di aver seguito dal novembre 2009 al febbraio 2012
un piano di cure presso Controparte_1
Tuttavia poco tempo dopo ha iniziato a percepire dolore all'emiquadrante superiore sinistro ed a quello inferiore destro.
Nell'inerzia di si è rivolto ad altro professionista, che rilevava CP_1
gravi problematiche funzionali e masticatorie.
In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. il collegio rilevava l'inappropriatezza e inadeguatezza dei trattamenti eseguiti.
L'attore chiede quindi l'accertamento della responsabilità di CP_1
per le lesioni subite ed il risarcimento del danno.
2. Si è costituita eccependo: i) l'improcedibilità del Controparte_1
giudizio in quanto nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non è stata coinvolta la dott.ssa che era stata il medico di riferimento;
Parte_2
ii) l'inammissibilità dell'accertamento ex art. 696 bis c.p.c. perché è
contestata la riferibilità del danno a Nel merito: i) contesta la CP_1
prospettazione dei fatti, la riferibilità del danno a e CP_1
l'ammontare di esso;
ii) rappresenta che inizialmente era “stato estratto il
secondo molare superiore sinistro (indicato come 26), con l'intenzione di
sostituirlo con un impianto osteointegrato, soluzione che però non si è potuta
realizzare, in quanto l' innesto di osso sintetico (Bioss) nella zona
interessata, non ha dato i buoni risultati di riassorbimento sperati, quindi,
con il consenso del paziente, si è provveduto a realizzare un ponte fisso sugli
elementi 24, 25, 26 (quello mancante) e 27, includendo il primo (l'elemento
24), per dare più garanzia di resistenza e durata in quanto l'elemento 27 (secondo molare superiore sinistro pilastro portante posteriore), presentava
inizi di retrazione alveolare” e che “successivamente gli furono eseguite
alcune otturazioni e trattamenti nonché un altro ponte fisso sugli elementi 45,
46, 47, così come a lui illustrato e spiegato correttamente sempre dalla
Dott.ssa , a cui sono seguiti tutti gli altri interventi di natura Pt_2
conservativa – anche in questo caso l'interessato è sempre stato informato
dal medico-; infine è stata fatta e cementata una corona sull' elemento 37”
iii) quanto alla “cura endodontica del 37” che la capsula era stata cementata provvisoriamente ma l'attore “ha cessato di frequentare la struttura per cui
nessuna responsabilità può essere addebitata alla società”.
Chiedeva inoltre il differimento della prima udienza per chiamare il terzo dott.ssa . Pt_2
3.1. Il giudice nel corso di causa rigettava la richiesta di differimento dell'udienza per chiamata del terzo, disponeva l'acquisizione dell'elaborato di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., rigettava le prove orali, la richiesta di ctu atteso che avverso l'elaborato già acquisito non erano state svolte contestazioni specifiche, nonché le ulteriori istanze istruttorie.
3.2. Dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
3.3. In sede di precisazione delle conclusioni, le parti insistono per le istanze istruttorie non ammesse. Si tratta di richieste che non possono trovare accoglimento per le ragioni indicate nell'ordinanza dell'8.3.22.
4.1. Per quanto riguarda l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio a causa del mancato coinvolgimento della dottoressa nel Pt_2
procedimento ex art. 696 bis c.p.c., come già osservato dal giudice istruttore non si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario, pertanto il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ben poteva svolgersi nei soli confronti della sola CP_1
atteso che solo essa è stata convenuta in giudizio.
[...]
4.2. Per quanto riguarda l'inammissibilità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ritiene questo giudice che fosse questione da proporre in tale sede. In
ogni caso non si ravvisano profili di inammissibilità collegati alla contestazione della riferibilità del danno alla convenuta in quanto la norma non pone la mancata contestazione tra i requisiti di ammissibilità del procedimento.
4.3. Può quindi passarsi al merito della causa ed all'esame dell'elaborato peritale reso nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che risponde ad una logica condivisibile e non è stato oggetto di specifiche contestazioni.
Detto Collegio ha ritenuto l'operato della dott.ssa non conforme alla Pt_2
regola d'arte e più in particolare ha rilevato che “in seguito ad estrazione
dell'elemento 26 è stata prima realizzata una rigenerazione ossea a livello
alveolare per l''inserimento di una fixture implantare e poi si sia
inspiegabilmente eseguito un ponte protesico tra gli elementi adiacenti sacrificando elementi dentari integri come i premolari 24, 25 ed il molare
27: l'esecuzione di tale trattamento è risultata poi gravata dall'intenzione
periradicolare a carico del secondo molare superiore sinistro (27), con il
risultato che tale elemento dentario sarà da estrarre e la protesizzazione
dell'emiquadrante superiore sinistro da rieseguire. Anche la cura
endodontica del 37 è risultata del tutto inadeguata in quanto non
soddisfacente i criteri basilari di una corretta endodonzia con un'otturazione
dei canali radicolari che appare all'esame radiografico del tutto insufficiente
tanto da giustificare la comparsa delle lesioni periapicali presenti: anche la
corona protesica realizzata sullo stesso elemento dentario appare
sovracontornata con i margini di chiusura protesici del tutto imprecisi”.
Ha altresì osservato come sul decorso della storia clinica il comportamento del periziando non risulti aver inciso.
4.4. Appurata per quanto precede la responsabilità di presso CP_1
cui opera la dott.ssa , nella causazione dei danni patiti dall'attore, Pt_2
occorre fornirne quantificazione.
Il Collegio ha determinato le singole lavorazioni non correttamente eseguite ed i relativi importi, per una somma complessiva di euro 4.500.
Inoltre ha determinato il costo del trattamento necessario per il ripristino dell'integrità anatomo-funzionale dell'emiarcata superiore sinistra del periziando, indicando le singole prestazioni ed i relativi costi, in complessivi euro 7.400 comprensivi della periodica sostituzione secondo la presumibile durata, delle corone protesiche.
Infine ha determinato il danno biologico temporaneo in quindici giorni al
50% e sessanta giorni al 25% e il danno biologico permanente in 1,5 punti percentuali in conseguenza della perdita del secondo molare superiore sinistro e dell'inopportuna protesizzazione e riduzione a moncone dei denti
24 e 25.
Per quanto riguarda la determinazione degli importi relativi a queste
“microlesioni” trovano applicazione i parametri del d.lgs. 209/05 (Codice
delle assicurazioni private) riferiti all'anno 2012.
Considerato che
al momento del danno l'attore aveva 40 anni risulta un danno biologico permanente di euro 1.065,33, un importo per invalidità temporanea parziale al 50% di euro 342,75 ed un importo per invalidità temporanea parziale al 25% di euro 685,50, così per un totale di euro 2.093,58 oltre alla rivalutazione dal momento del danno (in ragione del fatto che sono stati applicati gli importi riferiti al 2012) al saldo.
Il danno morale non appare invece provato.
Pertanto va condannata a corrispondere la somma di euro CP_1
13.993,58 (4500+7400+2093,58=13.993,58).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate applicando lo scaglione da
5.200,01 euro a 26.000,00 euro nei valori medi, salvo per la fase istruttoria ove viene applicata una riduzione del 50% poiché l'attività si è limitata alla redazione delle memorie.
Inoltre devono essere rimborsate, come richiesto da parte attrice, le somme corrisposte al collegio peritale (2.220 euro) ed al consulente tecnico di parte
(1777 euro) in conseguenza del procedimento ex art. 696 bis cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna per le ragioni di cui in parte motiva a Controparte_1
corrispondere a la somma di euro 13.993,58 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione, quest'ultima sul solo danno biologico (euro 2.093,58) dal momento del danno al saldo;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 4.237 per compensi professionali di avvocato ed € 237
per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, tutto con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari avv.ti Massimo Mambelli e
Chiara Boschetti;
- condanna infine a corrispondere a la somma di CP_1 Parte_1
euro 3.397 quale rifusione degli importi corrisposti al collegio peritale ed al consulente tecnico di parte.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Forlì, 31 marzo 2025
Il GOP
dott. Enzo Chiarini