Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/06/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
PARTE ATTRICE OPPONENTE: Email_1 C.F._1 Email_2 CP_1
[...]
PARTE CONVENUTA OPPOSTA: Controparte_2 Controparte_2 in persona del lrpt con l'Avv. GARGANI BENEDETTO P.IVA_1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MARSALA
N. RGC 955 - 2024
Opposizione a precetto (art. 615, l comma c.p.c.)
SENTENZA
Il Giudice Onorario della Sezione Civile dott.ssa Rosita Cosentino, nel procedimento in epigrafe specificato vertente tra le parti indicate in epigrafe ha emesso la seguente sentenza che completa di dispositivo deposita
IN FATTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 07 giugno 2024, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 21 maggio 2024, chiedendo:
- sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 716/2023 sul quale si fonda l'atto di
precetto opposto;
- nel merito, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire in capo alla Controparte_2
e per non essere la stessa titolare del credito azionato;
- ritenere e dichiarare che il creditore istante non vanta alcun diritto di procedere esecutivamente in
danno dell'odierno opponente in assenza di idoneo titolo esecutivo e, per l'effetto, dichiarare la nullità,
l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto oggetto del presente atto;
1
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge.
Tali istanze sono state confermate con la nota di precisazione delle conclusioni depositata il
27.2.2025.
Parte opposta si è ritualmente costituita, contestando le avverse eccezioni e rassegnando le seguenti conclusioni:
- dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'istanza di sospensione proposta dall'opponente;
- dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione al precetto e tutte le domande, eccezioni
ed istanze avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate, non provate e prescritte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Tali istanze sono state confermate con la nota di precisazione delle conclusioni depositata il
19.2.2025.
Fissata la prima udienza di comparizione al 15 gennaio 2025, con autorizzazione al deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., previa costituzione di nuovo difensore per la parte opponente, all'udienza del 7.5.2025, la causa (di natura prettamente documentale) è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
IN DIRITTO
Le domande formulate da parte attrice sono infondate e non possono trovare accoglimento. Occorre
infatti rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Controparte_2
Preliminarmente occorre infatti rilevare:
2 • che l'opposizione a precetto opera su un piano differente rispetto all'opposizione a decreto ingiuntivo: mentre quest'ultima entra nel merito del titolo ai fine di rilevarne motivi di invalidità sul piano processuale e/o sostanziale, la prima dà per presupposto l'esistenza e la validità del titolo esecutivo e consente di far valere tra l'altro anche vizi inerenti all'atto di precetto medesimo o agli atti successivi allo stesso;
• che il giudice dell'opposizione al precetto non può effettuare sul titolo alcun controllo intrinseco (diretto cioè a invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo)
potendo controllare soltanto la persistenza della validità di questo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione e ciò a maggior ragione laddove il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo n. 716/2023 (R.G. 1909/2023) emesso in data 03
novembre 2023 dal Giudice di Pace di Marsala con cui è stato ingiunto al Sig.
[...]
di pagare la somma di €. 9.594,54 (oltre interessi e spese) è stato reso in favore Parte_1
di e non anche in favore del soggetto/i cedente/i con la conseguenza Controparte_2
che alla scrivente è preclusa qualsiasi indagine in merito a fatti e circostanze già deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che, in sede di opposizione all'esecuzione, quando vengono azionati titoli di origine giudiziale, possono essere oggetto di discussione
“esclusivamente la regolarità formale o l'esistenza del titolo, oppure, ancora, possono essere
eccepiti fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione dello stesso” (Cass.
Sent. n. 8928/2006 e n. 2870/1997).
Per non dire che l'eccezione di parte opponente non avrebbe comunque colto nel segno.
3 Infatti, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385), di seguito stipulato in data 21 ottobre 2022, ha acquistato pro soluto Pt_2 Controparte_2
da con effetto economico a partire dalla data del 30 Giugno 2022, i Controparte_3
crediti per capitale, interessi e spese, (i "Crediti") che, alla Data di Cessione, rispettavano cumulativamente, i seguenti criteri: (i) crediti denominati in Euro e a qualsiasi titolo dovuti
(capitale, interessi (anche di mora), indennizzi, commissioni, penalità o qualsiasi altro titolo ai
sensi dei contratti cui i crediti afferiscono come descritti sub paragrafo viii;
(ii) crediti che
originano da contratti regolati dalla legge della Repubblica Italiana;
(iii) crediti acquista dalla
Cedente ai sensi di un contratto di cessione stipulato, inter alia, con datato Controparte_4
19 Luglio 2019, il cui relativo avviso di cessione è stato pubblicato nella Parte II della Gazzetta
Ufficiale numero 91 in data 03 Agosto 2019; (iv) crediti classificati a sofferenza secondo i criteri
di Banca d'Italia; (v) i creditiin relazione ai quali, alla Data di Efficacia Giuridica, non pendono
procedimenti penali ovvero non sono state presentate denunce-querele in relazione
all'insorgenza e/o esecuzione del rapporto da cui origina il Credito;
(vi) i crediti in relazione ai
quali, alla Data di Efficacia Giuridica, non pendono cause passive aventi ad oggetto azioni
risarcitorie, revocatorie, restutorie;
(vii) crediti aventi, alla Data di Riferimento, GBV maggiore
di zero;
(viii) crediti inclusi nella lista di crediti denominata "Progetto Cerved Solare Elenco
Crediti" a N. Rep. 50083 e N. Racc. 21670 depositata presso il Notaio di Padova Persona_1
nel suo studio sito in Padova, Via Tommaseo n. 68 in data 29.09.2022 ed ivi consultabile.
Dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131
del 10/11/2022 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni (cfr. doc. 04).
4 Per effetto della cessione predetta, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale,
è succeduta, a titolo parcolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi ceduti Controparte_2
da alla medesima con contratto di cessione del 19/7/2019 Controparte_4 Controparte_3
(cfr. stralcio della GU n. 91 del 2019 ove è apparso l'avviso della cessione - doc. 05 allegato comparsa responsiva da parte opposta).
L'avviso di cessione pubblicato nella GU del 2019 precisa che i crediti ceduti da a CP_4
sono presenti nell'elenco allegato (n. 6) da parte opposta alla comparsa Controparte_3
responsiva.
Alle pag. 370 dell'elenco appena citato è riportato il numero NDG 0000000028466326
identificativo della posizione del sig. , debitore principale garantito dalla Parte_1
sig.ra . Persona_2
Il medesimo numero NDG 0000000028466326 è riportato nei contratti depositati nel fascicolo monitorio (ad esempio, pag. 1 doc. 4 fascicolo monitorio, allegato n. 11 comparsa responsiva parte opposta) e nell'estratto conto ex art. 50 T.U.B. redatto da Controparte_4
(cfr. doc. 07 allegato comparsa responsiva parte opposta).
L'avviso di cessione pubblicato nella Gazzea Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del
10/11/2022 (cfr. doc. 04 allegato comparsa responsiva parte opposta), chiarisce che i crediti ceduti a coincidevano con quelli venduti da a ai sensi CP_2 CP_5 Controparte_3
del “contratto di cessione stipulato il 19 Luglio 2019, il cui relativo avviso di cessione è stato pubblicato nella Parte II della Gazze-a Ufficiale numero 91 in data 03 Agosto 2019”.
Anche la titolarità del credito in capo alla esponente, quindi, deve dirsi provata, vista:
a) la materiale disponibilità, in capo all'opposta, della documentazione contrattuale e contabile del rapporto azionato con l'atto di precetto (contratto di conto corrente, contratti relativi alle linee di credito concesse, mutuo, fideiussione, etc.);
5 b) l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzea Ufficiale;
c) le lettere di proposta e accettazione relative al contratto di cessione del 21/10/2022; d)
l'elenco crediti oggetto di cessione tra e (riportante il Controparte_6 Controparte_3
NDG sopra citato);
d) le lettere di proposta e accettazione relative al contrao di cessione stipulato tra CP_2
e il 21/10/2022 (cfr. doc. 08 allegato comparsa responsiva parte opposta); Controparte_3
e) la dichiarazione di cessione del credito da a depositata Controparte_3 Controparte_2
da parte opposta con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. sub 2.
Le superiori osservazioni comportano il rigetto della opposizione proposta dalla parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore effettivo della controversia nonché dell'attività effettivamente posta in essere, si liquidano al minimo in complessivi E 1.700 (di cui € 460 per Fase Studio, € 389 per Fase introduttiva, nulla per fase istruttoria non tenuta € 851 per
Fase Decisoria), oltre gli accessori ex lege dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica– nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Rosita Cosentino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificata, ogni diversa eccezione e difesa disattesa:
- rigetta l'opposizione a precetto proposta da parte attrice;
- condanna parte attrice a versare in favore di parte convenuta la somma di E 1.700 a titolo di spese del giudizio, oltre agli accessori di legge, come sopra dettagliatamente specificate.
Così deciso in Marsala, 6.6.025
IL GIUDICE Dott.ssa Rosita Cosentino
6