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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/11/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. NR. 2996/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nata a [...] il [...] (avv. Ada Ciervo, giusta procura in atti) Parte_1 parte ricorrente
, nato a [...] il [...] (avv. Marianna Corbo, giusta procura in atti) Parte_2 parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza
25/9/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato, e hanno dedotto di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio concordatario in VE il 28/4/2018, che dalla loro unione sono nati
(22/12/2017) e (11/7/2019) e che, a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis, il Per_1 Per_2
Tribunale di VE con sentenza nr. 12/2024 ha omologato l'accordo di separazione consensuale. Trascorsi i termini di legge, le parti hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il PM ha espresso parere favorevole in data
16/1/2025.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica costruzione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, rileva la circostanza, che in seguito alla separazione, avvenuta in data 26/3/2024, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett.) a l. 898/1970
p. 1/3 e, in accoglimento della domanda, è dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in VE il 28/4/2018.
3. Le parti hanno concordato i patti esposti nel ricorso introduttivo, debitamente sottoscritto dalle stesse, successivamente integrato all'udienza del 27/3/2025. In particolare, le parti si sono accordate nel senso che:
- , a far data dal luglio del 2024, ha lasciato la casa coniugale assegnatale in sede di Parte_1 separazione per trasferirsi con i figli e in altro immobile (locato) sito in VE Per_1 Per_2 alla via Giuseppe Saragat. n.30;
- i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, educazione e alla salute dei minori, dovranno essere assunte di comune accordo tenuto conto delle aspirazioni, inclinazioni naturali dei minori;
- potrà tenere con sé i e il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 17 Parte_2 Per_1 Per_2 alle ore 20 durante il periodo scolastico e dalle ore 17 alle ore 22 per il periodo non scolastico. Inoltre, ogni secondo e quarto fine settimana di ogni mese;
dalle ore 13 del sabato alle ore 20 della domenica durante il periodo scolastico;
dalle ore 10 del sabato alle ore 22 della domenica durante il periodo non scolastico, compatibilmente con i turni di lavoro del;
e trascorreranno con il Pt_2 Per_1 Per_2 padre il giorno della festa del papà e il giorno del suo compleanno (18 febbraio), dalle ore 13 alle ore
21; trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma e il giorno del suo compleanno (
27 giugno); il giorno del compleanno di (22 dicembre) e di (11 luglio), i minori Per_1 Per_2 trascorreranno mezza giornata con il padre e mezza giornata con la madre, previa intesa tra di loro;
durante le festività natalizie, i figli le trascorreranno, ad anni alterni, con il padre, a partire dall'anno 2024, il giorno di Natale dalle ore 10 alle ore 9:30, il 26 dicembre ed il 31 dicembre dalle ore 10 alle ore 9.30 del 1° gennaio, sempre dalle ore 10 alle ore 9:30 il 2 gennaio;
Il giorno dell'epifania lo trascorreranno mezza giornata con il padre e l'altra mezza giornata con la madre, dalle ore 10 alle ore 16, ovvero, dalle 16 alle 20, da concordarsi tra i genitori;
durante le festività pasquali e trascorreranno, ad anni alterni, con il padre la domenica di Pasqua (2025) Per_1 Per_2
e con la madre il lunedì in Albis e così di seguito per gli anni successivi, dalle ore 10 alle ore 22, con facoltà per il padre e per la madre di portarli ovunque all'interno del territorio nazionale;
durante il periodo estivo (luglio ed agosto), i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre, da comunicarsi a a mezzo racc. a/r entro, non oltre il 15 giugno di ogni anno, e 15 Parte_1 giorni consecutivi con la madre, da comunicarsi a , a mezzo racc. a/r entro e non Parte_2 oltre il 30 giugno di ogni anno. Il tutto condizionato ai piani ferie di entrambi i genitori e con la facoltà per il padre e per la madre di portarli ovunque all'interno del territorio nazionale, stante l'obbligo di comunicare all'altro genitore ove gli stessi si trovino;
- in caso di sovrapposizione delle ricorrenze di cui sopra, con il diritto di visita ordinario, le stesse prevarranno. I coniugi si riservano di concordare e stabilire tempi ed orari diversi rispetto a quelli indicati, anche in relazione al naturale evolversi delle esigenze dei minori.
- si impegna a corrispondere la somma di €.240 per ciascun figlio, entro il 15 di ogni Parte_2 mese, a far data dal mese di marzo 2024, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con decorrenza da dicembre 2025, mediante bonifico bancario sul C/C con cod. Iban. IBAN
[...];
p. 2/3 - l'assegno unico sarà percepito da ciascuna delle parti in ragione del 50% ciascuno come per legge;
- concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie, alle visite medico- Parte_2 specialistiche comunque non erogate dal SSN e spese non mutuabili che saranno preventivamente concordate fra i genitori, ivi comprese quelle straordinarie nonché quelle legate ad eventi occasionali e non prevedibili nella vita dei figli. Dette spese, concordate preventivamente e documentate anche ai fini delle eventuali detrazioni fiscali, andranno corrisposte prima dell'esborso, onde evitare di far gravare l'anticipazione sull'altro genitore e in ogni per la disciplina analitica delle spese ordinarie si rimanda al protocollo vigente presso il Tribunale di VE. Ai sensi della lettera c del comma 1 dell'articolo 12 del Tuir la detrazione nel modello 730 è ripartita nella misura del 50% tra i genitori;
- , operaio, e operaia, si danno atto di essere economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti e di rinunziare reciprocamente a qualsivoglia mantenimento;
- le parti si danno atto di non aver risparmi comuni;
- relativamente ai beni mobili registrati, i coniugi convengono che l'autovettura targata CP969LE, di proprietà del , resta assegnata a che provvederà a farsi carico dei relativi Pt_2 Parte_1 costi (tassa circolazione, assicurazione, eventuali sanzioni ecc);
- le parti si rilasciano autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto;
- le parti di danno atto di aver definito tra loro ogni rapporto di natura economica e/o patrimoniale e che nulla hanno più reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione discendente traente origine o occasionato dal vincolo coniugale.
4.
Considerato che
tali accordi non risultano contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non sono contrari agli interessi dei figli minori, il Collegio ritiene di poter porre a base della decisione le condizioni necessarie di divorzio e di dare atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 17/1/2025.
5. La natura congiunta della causa giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VE, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti il 28/4/2018, in
VE (atto nr. 12, parte II, serie A, anno 2018), alle condizioni necessarie di divorzio debitamente richiamate in parte motiva, prendendo atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3-11-2000 N.396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile di
VE;
- spese di lite compensate.
VE, 18 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. NR. 2996/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nata a [...] il [...] (avv. Ada Ciervo, giusta procura in atti) Parte_1 parte ricorrente
, nato a [...] il [...] (avv. Marianna Corbo, giusta procura in atti) Parte_2 parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza
25/9/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato, e hanno dedotto di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio concordatario in VE il 28/4/2018, che dalla loro unione sono nati
(22/12/2017) e (11/7/2019) e che, a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis, il Per_1 Per_2
Tribunale di VE con sentenza nr. 12/2024 ha omologato l'accordo di separazione consensuale. Trascorsi i termini di legge, le parti hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il PM ha espresso parere favorevole in data
16/1/2025.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica costruzione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, rileva la circostanza, che in seguito alla separazione, avvenuta in data 26/3/2024, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett.) a l. 898/1970
p. 1/3 e, in accoglimento della domanda, è dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in VE il 28/4/2018.
3. Le parti hanno concordato i patti esposti nel ricorso introduttivo, debitamente sottoscritto dalle stesse, successivamente integrato all'udienza del 27/3/2025. In particolare, le parti si sono accordate nel senso che:
- , a far data dal luglio del 2024, ha lasciato la casa coniugale assegnatale in sede di Parte_1 separazione per trasferirsi con i figli e in altro immobile (locato) sito in VE Per_1 Per_2 alla via Giuseppe Saragat. n.30;
- i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, educazione e alla salute dei minori, dovranno essere assunte di comune accordo tenuto conto delle aspirazioni, inclinazioni naturali dei minori;
- potrà tenere con sé i e il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 17 Parte_2 Per_1 Per_2 alle ore 20 durante il periodo scolastico e dalle ore 17 alle ore 22 per il periodo non scolastico. Inoltre, ogni secondo e quarto fine settimana di ogni mese;
dalle ore 13 del sabato alle ore 20 della domenica durante il periodo scolastico;
dalle ore 10 del sabato alle ore 22 della domenica durante il periodo non scolastico, compatibilmente con i turni di lavoro del;
e trascorreranno con il Pt_2 Per_1 Per_2 padre il giorno della festa del papà e il giorno del suo compleanno (18 febbraio), dalle ore 13 alle ore
21; trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma e il giorno del suo compleanno (
27 giugno); il giorno del compleanno di (22 dicembre) e di (11 luglio), i minori Per_1 Per_2 trascorreranno mezza giornata con il padre e mezza giornata con la madre, previa intesa tra di loro;
durante le festività natalizie, i figli le trascorreranno, ad anni alterni, con il padre, a partire dall'anno 2024, il giorno di Natale dalle ore 10 alle ore 9:30, il 26 dicembre ed il 31 dicembre dalle ore 10 alle ore 9.30 del 1° gennaio, sempre dalle ore 10 alle ore 9:30 il 2 gennaio;
Il giorno dell'epifania lo trascorreranno mezza giornata con il padre e l'altra mezza giornata con la madre, dalle ore 10 alle ore 16, ovvero, dalle 16 alle 20, da concordarsi tra i genitori;
durante le festività pasquali e trascorreranno, ad anni alterni, con il padre la domenica di Pasqua (2025) Per_1 Per_2
e con la madre il lunedì in Albis e così di seguito per gli anni successivi, dalle ore 10 alle ore 22, con facoltà per il padre e per la madre di portarli ovunque all'interno del territorio nazionale;
durante il periodo estivo (luglio ed agosto), i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre, da comunicarsi a a mezzo racc. a/r entro, non oltre il 15 giugno di ogni anno, e 15 Parte_1 giorni consecutivi con la madre, da comunicarsi a , a mezzo racc. a/r entro e non Parte_2 oltre il 30 giugno di ogni anno. Il tutto condizionato ai piani ferie di entrambi i genitori e con la facoltà per il padre e per la madre di portarli ovunque all'interno del territorio nazionale, stante l'obbligo di comunicare all'altro genitore ove gli stessi si trovino;
- in caso di sovrapposizione delle ricorrenze di cui sopra, con il diritto di visita ordinario, le stesse prevarranno. I coniugi si riservano di concordare e stabilire tempi ed orari diversi rispetto a quelli indicati, anche in relazione al naturale evolversi delle esigenze dei minori.
- si impegna a corrispondere la somma di €.240 per ciascun figlio, entro il 15 di ogni Parte_2 mese, a far data dal mese di marzo 2024, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con decorrenza da dicembre 2025, mediante bonifico bancario sul C/C con cod. Iban. IBAN
[...];
p. 2/3 - l'assegno unico sarà percepito da ciascuna delle parti in ragione del 50% ciascuno come per legge;
- concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie, alle visite medico- Parte_2 specialistiche comunque non erogate dal SSN e spese non mutuabili che saranno preventivamente concordate fra i genitori, ivi comprese quelle straordinarie nonché quelle legate ad eventi occasionali e non prevedibili nella vita dei figli. Dette spese, concordate preventivamente e documentate anche ai fini delle eventuali detrazioni fiscali, andranno corrisposte prima dell'esborso, onde evitare di far gravare l'anticipazione sull'altro genitore e in ogni per la disciplina analitica delle spese ordinarie si rimanda al protocollo vigente presso il Tribunale di VE. Ai sensi della lettera c del comma 1 dell'articolo 12 del Tuir la detrazione nel modello 730 è ripartita nella misura del 50% tra i genitori;
- , operaio, e operaia, si danno atto di essere economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti e di rinunziare reciprocamente a qualsivoglia mantenimento;
- le parti si danno atto di non aver risparmi comuni;
- relativamente ai beni mobili registrati, i coniugi convengono che l'autovettura targata CP969LE, di proprietà del , resta assegnata a che provvederà a farsi carico dei relativi Pt_2 Parte_1 costi (tassa circolazione, assicurazione, eventuali sanzioni ecc);
- le parti si rilasciano autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto;
- le parti di danno atto di aver definito tra loro ogni rapporto di natura economica e/o patrimoniale e che nulla hanno più reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione discendente traente origine o occasionato dal vincolo coniugale.
4.
Considerato che
tali accordi non risultano contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non sono contrari agli interessi dei figli minori, il Collegio ritiene di poter porre a base della decisione le condizioni necessarie di divorzio e di dare atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 17/1/2025.
5. La natura congiunta della causa giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VE, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti il 28/4/2018, in
VE (atto nr. 12, parte II, serie A, anno 2018), alle condizioni necessarie di divorzio debitamente richiamate in parte motiva, prendendo atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3-11-2000 N.396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile di
VE;
- spese di lite compensate.
VE, 18 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
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