TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Vincenza Barbalucca Presidente
ED RF CE
Claudia Ummarino CE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 03/04/2025 al n. 913 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da nato a [...] il [...],elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv.to NAPOLITANO PAOLINO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da nata a [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti FRANCESCANTONIO
FF E UM PP , dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
-RICORRENTI -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
1 - INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 03/04/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 5.07.2007, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Liveri (al N. 20, Parte II , serieA , anno
2007).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli: , nato a [...] il Persona_1
05/06/2008 e , nato a [...] il [...];le parti Persona_2
hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 17.09.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
2 In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 17.09.2025.
Appare conforme agli interessi dei figli minore , nato a [...] il Persona_1
05/06/2008 e , nato a [...] il [...], rispettoso Persona_2
delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione
Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 17.09.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: nei weekend a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola delle ore
16:00 del sabato sino alla domenica sera alle ore 20:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé il lunedì pomeriggio ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 sino alle ore 20:00; durante le vacanze natalizie e di fine/inizio anno i figli trascorreranno con un genitore le festività natalizie (l'8, il 24 e il 25 dicembre)
e con l'altro quelle di capodanno e dell'epifania (il 31 dicembre, l'1 gennaio ed il 6 gennaio), il tutto ad anni alterni;
nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello del lunedì dell'angelo; nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Il tutto salvo diverso accordo tra i coniugi;
3 - si richiede all'Ill.mo Tribunale di porre a carico del Sig. un Parte_1
assegno mensile di euro 600,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario;
- in riferimento all'assegno unico si richiede l'attribuzione al 50% a ciascun coniuge;
- si richiede all'Ill.mo Tribunale di porre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie (mediche,sportive, ricreative ecc.) secondo il seguente schema:
1) spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogatianche dal Servizio Sanitario nazionale;
2) spese scolastiche: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
f) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
g) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
3) spese extrascolastiche: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante.
Tutte le menzionate spese straordinarie richiedono il preventivo accordo e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso ed il relativo importo;
- si richiede all'Ill.mo Tribunale di disporre a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per:a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno;
c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci ed altri presidi sanitari erogati dal Servizio
4 Sanitario Nazionale;
g) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico e non erogati dal SSN. Tali spese non necessitano di preventivo accordo e saranno rimborsate per la metà al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione e contestuale divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Tanto premesso i sigg.ri e come in atti rappresentati, Parte_1 Parte_2
difesi e domiciliati congiuntamente
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(NA) il 10/04/1980, e nata a [...] Parte_2
AN (NA) il 28/10/1983, che hanno contratto matrimonio a Liveri il 5.07.2007, (atto n.20 , Parte II, Serie A, anno2007, );
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune d Liveri (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
- spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15/10/2025
Il CE estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Vincenza Barbalucca Presidente
ED RF CE
Claudia Ummarino CE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 03/04/2025 al n. 913 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da nato a [...] il [...],elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv.to NAPOLITANO PAOLINO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da nata a [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti FRANCESCANTONIO
FF E UM PP , dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
-RICORRENTI -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
1 - INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 03/04/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 5.07.2007, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Liveri (al N. 20, Parte II , serieA , anno
2007).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli: , nato a [...] il Persona_1
05/06/2008 e , nato a [...] il [...];le parti Persona_2
hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 17.09.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
2 In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 17.09.2025.
Appare conforme agli interessi dei figli minore , nato a [...] il Persona_1
05/06/2008 e , nato a [...] il [...], rispettoso Persona_2
delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione
Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 17.09.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: nei weekend a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola delle ore
16:00 del sabato sino alla domenica sera alle ore 20:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé il lunedì pomeriggio ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 sino alle ore 20:00; durante le vacanze natalizie e di fine/inizio anno i figli trascorreranno con un genitore le festività natalizie (l'8, il 24 e il 25 dicembre)
e con l'altro quelle di capodanno e dell'epifania (il 31 dicembre, l'1 gennaio ed il 6 gennaio), il tutto ad anni alterni;
nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello del lunedì dell'angelo; nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Il tutto salvo diverso accordo tra i coniugi;
3 - si richiede all'Ill.mo Tribunale di porre a carico del Sig. un Parte_1
assegno mensile di euro 600,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario;
- in riferimento all'assegno unico si richiede l'attribuzione al 50% a ciascun coniuge;
- si richiede all'Ill.mo Tribunale di porre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie (mediche,sportive, ricreative ecc.) secondo il seguente schema:
1) spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogatianche dal Servizio Sanitario nazionale;
2) spese scolastiche: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
f) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
g) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
3) spese extrascolastiche: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante.
Tutte le menzionate spese straordinarie richiedono il preventivo accordo e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso ed il relativo importo;
- si richiede all'Ill.mo Tribunale di disporre a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per:a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno;
c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci ed altri presidi sanitari erogati dal Servizio
4 Sanitario Nazionale;
g) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico e non erogati dal SSN. Tali spese non necessitano di preventivo accordo e saranno rimborsate per la metà al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione e contestuale divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Tanto premesso i sigg.ri e come in atti rappresentati, Parte_1 Parte_2
difesi e domiciliati congiuntamente
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(NA) il 10/04/1980, e nata a [...] Parte_2
AN (NA) il 28/10/1983, che hanno contratto matrimonio a Liveri il 5.07.2007, (atto n.20 , Parte II, Serie A, anno2007, );
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune d Liveri (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
- spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15/10/2025
Il CE estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6