Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/05/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1263/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. , nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
residente in [...]3, rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Silvia Nativi per il cui studio professionale è elettivamente domiciliato in Alessandria via
Legnano n. 29
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata a [...] in data [...], cod. fisc. CP_1 C.F._2
domiciliata di fatto a Gragnano (NA), Via Roma 37, rappresentata e difesa C.F._3
dall'Avv. Cristina Roncallo del Foro di Genova, cod. fisc. (pec: CodiceFiscale_4
fax: 010.8594539) con elezione di domicilio digitale presso Email_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Cristina Roncallo
- resistente –
RICORRENTE (conclusioni precisate telematicamente in data 5.3.2025)
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Alessandria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere in via definitiva:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e, per l'effetto, autorizzarli a vivere separati, - affidare in via esclusiva ex art 337 quater c.c.. al padre SI. confermando la collocazione Pt_1
abitativa ed anagrafica della stessa presso l'abitazione paterna;
- assegnare l'immobile coniugale con tutti gli arredi esistenti al SI. il quale vi abiterà con la Pt_1
minore , R_
- disporre la presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con conseguente monitoraggio;
- disporre che il servizio di PI prenda in carico la minore al fine di rielaborare R_
l'allontanamento improvviso della madre e l'assenza della stessa;
- disporre presa in carico del SE territorialmente competente per la SI.ra , CP_1
- attesa la manifestata volontà della SI.ra di recarsi dalla nuova abitazione corrente in CP_1
provincia di Napoli ad Arquata Scrivia una volta al mese, prevedere diritto di visita della madre in luogo neutro ed alla presenza di un operatore secondo calendario redatto da SP in concerto con
PI e SE .
- attese le conclusioni congiunte del 24.10.2024 anche sul punto Assegno Unico confermare e disporre che venga interamente percepito dal SI. Pt_1
- disporre che i Servizi incaricati proseguano con monitoraggio per un periodo non inferiore ai 12 mesi, aggiornando l'Ill.mo Tribunale in caso di nocumento per la minore;
- stabilire la SI.ra , anche in considerazione dei tempi di permanenza con il padre, versi quale CP_1
contributo al mantenimento della IA euro 300,00 al mese, somma da rivalutare R_
annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero la somma meglio ritenuta dall'Ill.mo Tribunale oltre al
50% delle spese extra . Vinte le spese di lite.
ST (precisate telematicamente in data 10.3.2025)
Ogni contraria domanda, eccezione, istanza reietta;
Allo stato, affidare la IA minore in modo esclusivo al padre con collocamento abitativo R_
presso la casa coniugale di Arquata che verrà assegnata al marito;
Disporre che i Servizi Sociali prendano in carico la famiglia ed eseguano sulla stessa un monitoraggio;
Prevedere che la madre possa frequentare la IA almeno per un week end al mese, nelle forme meglio viste nell'interesse della minore;
Prevedere che la madre possa quotidianamente avere rapporti telefonici, anche mediante videochiamate, con la IA al fine di consentire un rapporto tra di loro.
Compensare le spese di giudizio tra le parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente SI. esponeva di aver contratto Parte_2
matrimonio civile con la resistente SI.ra in data 28.08.2013 nel Comune di CP_1
Arquata Scrivia optando per il regime di comunione dei beni;
il relativo atto veniva trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 5, parte 1, serie A;
dall'unione era nata la IA in Novi Ligure in data 26.05.2015; non vi erano altri figli né adottati o legittimati;
il R_
nucleo famigliare comprendeva inoltre il figlio della SI.ra , nato in data [...] CP_1 Per_2
da precedente relazione della stessa.
Esponeva parte ricorrente che dopo i primi anni, caratterizzati da una comunione di intenti tra i coniugi e dalla volontà di far crescere i minori in un clima sereno e tranquillo, l'atteggiamento della SI.ra era cambiato, portando ad uno squilibrio all'interno della famiglia e ad una prima crisi CP_1
del rapporto sentimentale tra i coniugi: esponeva parte ricorrente che la SI.ra si comportava CP_1
in maniera contraria ai doveri nascenti dall'istituto del matrimonio, intrattenendo relazioni sentimentali con terzi e disinteressandosi della vita famigliare, sia riguardante la coppia sia riguardante la IA.
Evidenziava parte ricorrente che nel 2021 la convivenza con la SI.ra era così diventata CP_1
pressoché insostenibile a causa delle continue liti e del totale disinteressamento della stessa nei confronti della vita famigliare;
il SI. ccertava così che la stessa intratteneva una relazione Pt_1
extraconiugale.
Successivamente in data 04.04.2024 la SI.ra , usciva dalla casa coniugale alle ore 21.00, CP_1
senza fornire spiegazioni al marito e ai figli, ritornandovi solo il giorno seguente alle ore 10.00, evitando le domande del SI. l quale le chiedeva dove fosse stata. Pt_1
L'episodio si ripeteva in data 10.04.2024, quando la SI.ra usciva di casa alle ore 10.00, per CP_1
ritornare in Arquata Scrivia solo alle 16.00; la stessa prelevava poi la IA da scuola, R_
portandola nell'abitazione dei nonni materni ove la lasciava senza fornire spiegazioni. Da quel momento la SI.ra – espone parte ricorrente – la resistente interrompeva ogni tipo di CP_1
contatto con il ricorrente SI. senza tornare più nella casa coniugale e senza vedere più la Pt_1
IA . R_
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: Piaccia all'On.le
Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, previ gli incombenti di rito e nel rispetto di quanto previsto per legge: In via principale e nel merito, sia ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, sia in via definitiva - pronunciare la separazione personale dei coniugi e, per l'effetto, autorizzarli a vivere separati;
- dichiarare che la separazione è addebitabile esclusivamente alla SI.ra , per i fatti riportati in narrativa;
CP_1
- porre a carico della SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento della IA, una somma CP_1
mensile di euro 300,00 o altra somma che il Giudice riterrà equa, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al contributo nella misura del 50 % alle spese straordinarie per la IA secondo il protocollo in uso al Tribunale di Alessandria;
- affidare la minore in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. al padre SI. con collocazione presso Pt_1
l'abitazione paterna ovvero, qualora si ritenga rispondente all'interesse della minore, affidare la stessa secondo il regime affido esclusivo, in ogni caso con collocazione prevalente della minore presso il padre;
- disporre assegnazione della casa coniugale con tutti gli arredi all'interno al padre il quale continuerà ad abitarvi con la IA minore;
- disporre la presa a carico del nucleo R_
famigliare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti, con conseguente monitoraggio;
- disporre la presa a carico del SE territorialmente competente per la SI.ra ; CP_1
- prevedere diritto di visita della madre alla presenza di un operatore secondo calendario redatto da
SP dopo presa in carico della SI.ra da parte del SE competente per territorio. In ogni caso, CP_1
con vittoria di spese diritti e onorari di causa;
In via istruttoria, sia a i fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori Si chiede di incaricare i Servizi Sociali Competenti per territorio (SP di Novi
Ligure) di relazionare sul nucleo nonché sullo stato psicofisico dei minori, indicando e Pt_1 CP_1
descrivendo il tipo di percorso già seguito dal parte dei genitori. In via istruttoria, sia ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori che in via definitiva chiede vengano ammessi i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi: 1) vero che la SI.ra nel mese di marzo CP_1
2024 ha instaurato relazione extraconiugale con il SI. ? 2) vero che in data 04.04.2024 CP_2
la resistente senza comunicare nulla a marito e figli usciva di casa alle ore 21,00 e faceva ritorno solo il mattino seguente? 3) vero che in data la resistente senza comunicare nulla a marito e figli usciva di casa alle ore 10 e faceva ritorno solo il pomeriggio alle ore 16? 4) vero che in data 10.04.2024 la SI.ra prelevava la IA da scuola, la portava dai nonni materni e poi se ne CP_1
andava di casa? 5) vero che dal 10.04.2024 ad oggi la SI.ra non ha più incontrato la prole? 6) CP_1
vero che dal 10.04.2024 ad oggi la SI.ra non ha fornito informazioni su dove si trovi? 7) vero CP_1
che le uniche informazioni che si hanno su dove sia domiciliata la SI.ra provengono solo dai CP_1
profili social suoi e del nuovo compagno SI. ? 8) vero che il datore di lavoro della SI.ra CP_2
ha contattato il SI. per chiedere come mai la moglie non si fosse più presentata al CP_1 Pt_1
lavoro? 9) vero che i genitori della SI.ra dall'uscita di casa della resistente fino ad almeno CP_1
giugno 2024 non hanno avuto notizie su dove si trovi la IA? 10) vero che le uniche notizie della SI.ra pervengono dai social dove la stessa pubblica costantemente foto, real, con il nuovo CP_1
compagno SI. ? 11) vero che il SI. ha dichiarato alla ex compagna CP_2 CP_2 Parte_3
di trovarsi in Malaga con la sua fidanzata ?”. Controparte_1
Si costituiva nel giudizio parte resistente contestando la ricostruzione di parte ricorrente, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo; Ogni contraria domanda, eccezione, istanza reietta;
Allo stato, affidare la IA minore in modo esclusivo al padre R_
con collocamento abitativo presso la casa coniugale di Arquata che verrà assegnata al marito;
Prevedere che la madre possa frequentare la IA almeno per un week end al mese, nelle forme meglio viste nell'interesse della minore;
Prevedere che la madre possa quotidianamente avere rapporti telefonici, anche mediante videochiamate, con la IA al fine di consentire un rapporto tra di loro. Compensare le spese di giudizio tra le parti”.
Il Presidente del Tribunale fissava per la comparizione personale delle parti avanti il Giudice deSInato l'udienza dell' 8.10.2024, all'esito della quale il processo veniva rinviato all'udienza del
22.10.2024, da celebrarsi con trattazione scritta;
veniva fissato il termine per il deposito delle note entro il 20.10.2024.
Venivano quindi depositate in data 24.10.2024 conclusioni congiunte, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Alessandria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere in via definitiva: - pronunciare la separazione personale dei coniugi e, per l'effetto, autorizzarli a vivere separati;
- Affidare in via esclusiva ex art 337 quater c.c.. al padre SI. Pt_1
confermando la collocazione abitativa ed anagrafica della stessa presso l'abitazione paterna;
-
Assegnare l'immobile coniugale con tutti gli arredi esistenti al SI. il quale vi abiterà con la Pt_1
minore , - Disporre la presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali R_
territorialmente competenti, con conseguente monitoraggio - Disporre presa in carico del SE territorialmente competente per la SI.ra , - Attesa la manifestata volontà della SI.ra di CP_1 CP_1
recarsi dalla nuova abitazione corrente in provincia di Napoli ad Arquata Scrivia una volta al mese, prevedere diritto di visita della madre in luogo neutro ed alla presenza di un operatore secondo calendario redatto da SP in concerto con PI e SE se disposto. - Disporre che l'Assegno Unico venga interamente percepito dal SI. -Disporre che i Servizi incaricati aggiornino l'Ill.mo Pt_1
Tribunale depositando 10 giorni prima della deSInanda udienza relazione scritta - Le parti si rimettono in punto economico ovvero assegno di mantenimento della minore riportandosi ai propri atti introduttivi”.
Con sentenza non definitiva emessa in data 23.10.2024 l'Ill.mo Tribunale di Alessandria dichiarava la separazione personale tra i coniugi.
Con ordinanza del 23.10.2024 veniva fissata l'udienza del 7.11.2024, durante la quale i procuratori delle parti chiedevano un breve rinvio per valutare un'eventuale soluzione stragiudiziale della controversia in ordine agli aspetti patrimoniali;
il Giudice rinviava all'udienza del 21.11.2024.
Durante l'udienza del 21.11.2024 i procuratori delle parti davano atto che occorreva solamente formalizzare le condizioni congiunte, che si riservavano di depositare con modalità telematica.
Il Giudice fissava l'udienza del 28.01.2025, autorizzando la trattazione scritta e disponendo che eventuali conclusioni congiunte o memorie difensive venissero depositate almeno cinque giorni prima dall'udienza.
In data 22.01.2025 il procuratore di parte resistente depositava note conclusive, nelle quali Co riportava a quanto già esplicitato nelle note congiunte del 17.10.2024, aggiungendo che la SI.ra
[...
sarebbe impossibilitata a contribuire al mantenimento della IA . R_
L'Avv. Nativi, sempre in data 22.01.2025, depositava note congiunte di trattazione scritta, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Alessandria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere in via definitiva: - pronunciare la separazione personale dei coniugi e, per l'effetto, autorizzarli a vivere separati;
- Affidare in via esclusiva ex art 337 quater c.c.. al padre SI. confermando la collocazione abitativa ed Pt_1
anagrafica della stessa presso l'abitazione paterna;
- Assegnare l'immobile coniugale con tutti gli arredi esistenti al SI. l quale vi abiterà con la minore , - Disporre la presa in carico Pt_1 R_
del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con conseguente monitoraggio;
- Disporre che il servizio di PI prenda in carico la minore al fine di R_
rielaborare l'allontanamento improvviso della madre e l'assenza della stessa;
- Disporre presa in carico del SE territorialmente competente per la SI.ra , - Attesa la manifestata volontà della CP_1 SI.ra di recarsi dalla nuova abitazione corrente in provincia di Napoli ad Arquata Scrivia una CP_1
volta al mese, prevedere diritto di visita della madre in luogo neutro ed alla presenza di un operatore secondo calendario redatto da SP in concerto con PI e SE. – Attese del conclusioni congiunte del 24.10.2024 anche sul punto Assegno unico confermare e disporre che venga interamente percepito dal SI. - Disporre che i Servizi incaricati proseguano con Pt_1
monitoraggio per un periodo non inferiore ai 12 mesi, aggiornando l'Ill.mo Tribunale in caso di nocumento per la minore;
- Stabilire la SI.ra , anche in considerazione dei tempi di CP_1
permanenza con il padre, versi quale contributo al mantenimento della IA euro 200,00 R_
al mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero la somma meglio ritenuta dall'Ill.mo Tribunale oltre al 50% delle spese extra.”
Con ordinanza del 13.02.2025 il giudice deSInato rilevava che, dal contenuto delle note conclusive, non si potessero ricavare conclusioni congiunte in merito agli aspetti patrimoniali della controversia;
fissava dunque l'udienza dell' 8.05.2025 per il trattenimento della causa in decisione , ore 9,30, con assegnazione del termine per il deposito di precisazione delle conclusioni in data
8.03.2025, del termine per il deposito delle comparse conclusionali in data 8.04.2025 e del termine per il deposito delle repliche in data 23.04.2025.
Il procuratore di parte ricorrente depositava note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni in data 05.03.2025, specificando che “la SI.ra , anche in considerazione dei tempi CP_1
di permanenza con il padre, versi quale contributo al mantenimento della IA euro R_
300,00 al mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero la somma meglio ritenuta dall'Ill.mo Tribunale oltre al 50% delle spese extra”.
Il procuratore di parte resistente depositava note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni in data 10.03.2025, non specificando alcun punto circa il mantenimento della IA
. R_
La causa veniva quindi riservata per la decisione collegiale all'udienza dell'8 maggio 2025.
Motivi della decisione
1. Sulla separazione giudiziale della parti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
La sentenza provvisoria resa fra le stesse parti deve quindi trovare integrale conferma.,
2.Sulla richiesta di addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione alla resistente non è stata riproposta nelle conclusioni definitiva e deve considerarsi l'avvenuta rinuncia a tale specifico aspetto del processo.
3.Sull'affidamento della IA minore R_
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, le parti concordano sull'affidamento della IA minore al padre, presso il quale deve quindi essere disposto il collocamento esclusivo in favore del padre ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c.
Tale soluzione – concordata fra le parti - appare peraltro quella più adeguata al caso concreto nel superiore interesse della minore, la quale continuerà a vivere – senza soluzione di continuità – nell'ambiente familiare che ha caratterizzato fino ad ora il suo percorso di vita.
La minore continuerà – inoltre - a frequentare il medesimo contesto scolastico e le amicizie, evitando ulteriori traumi rispetto all'allontanamento della madre.
4.Sulla collocazione prevalente della IA minore R_
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconSIliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e Cass. 4.6.2010, n. 13619).
Nel caso di specie, - come sopra osservato – la minore viene affidata in via esclusiva al padre e deve trovare collocazione prevalente presso l'abitazione del medesimo.
5.Sull'assegnazione della casa familiare
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass. 9.8.2012, n. 14348 e Cass.
15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (in questo senso, si veda, tra le altre, Trib. Milano
20.12.2012). Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune).
Nel caso di specie la resistente si trasferita in altra città ed appare coerente con l'affidamento esclusivo e la collocazione della minore l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
6. Sulla frequentazione del genitore non collocatario
In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle eSIenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli SInificativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, NG c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, ER e PA c. Italia).
Nel caso di specie il trasferimento della resistente in una citta diversa da quella di residenza del minore non preclude la salvaguardia del diritto - dovere alla bigenitorialità.
Deve essere previsto - pertanto - un diritto di visita della madre nei confronti della IA a week end alternati, nei giorni di sabato e domenica, dalle ore 12 di sabato alle ore 18 di domenica, disponendosi altresì che la madre possa quotidianamente avere rapporti telefonici con la IA, anche mediante videochiamate, al fine di consentire un rapporto tra di loro, nella fascia oraria dalle ore 18,00 alle ore 19,00.
7. Sul mantenimento della IA R_
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le eSIenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147
c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di eSIenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eSIenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, in considerazione del tempo che la IA trascorrerà presso l'abitazione del padre e tenendo conto dei redditi delle parti, deve essere disposto un contributo al mantenimento a carico della madre che appare equo quantificare nella misura minima di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie.
8.Sulle spese di causa
In considerazione del fatto che le parti hanno presentato conclusioni congiunte sugli aspetti principali della controversia in punto di affidamento, collocazione e frequentazione del genitore non collocatario, appare equo compensare integralmente le spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
conferma la sentenza parziale n. 796/2024 con cui è stata disposta la separazione personale dei coniugi Sig.
C.F. e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2
dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda di addebito della separazione formulata da parte nei confronti della resistente non essendo stata riproposta nella conclusioni finali affida
la IA minore in modo esclusivo ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c. al padre SI. R_
, con collocazione prevalente presso la sua abitazione dove avrà residenza Parte_2
anagrafica;
assegna al ricorrente la casa coniugale con ogni arredo e pertinenza;
dispone che la madre SI.ra frequenti la IA a week end alternati, nei giorni di sabato e CP_1
domenica, dalle ore 12 di sabato alle ore 18 di domenica, dispone altresì che la madre possa quotidianamente avere rapporti telefonici con la IA, anche mediante videochiamate nella fascia oraria dalle ore 18,00 alle ore 19,00.
Dispone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere a al padre odierno ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della IA la somma di R_
Euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della IA e previamente concordate tra i genitori, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
Spese di causa compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Presidente estensore
(Dott. Giuseppe Bersani)