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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 3428/2022
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3428/2022, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Avellino depositata in data 17/6/2022, definitiva del procedimento iscritto al numero di R.G. 4209/2021, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Rosita Leone (C.F.
) e Rita Anna Piantadosi (C.F. C.F._1
C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), difeso, in virtù di CP_1 C.F._3
procura in atti, dall'avv. Angela Cinitiempo (C.F. ) C.F._4
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 2/4/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata in data 17/6/2022 il Tribunale di Avellino, pronunciando sulla domanda proposta da nei CP_1 2 R.G. n. 3428/2022 confronti della società volta ad ottenere il rimborso di Parte_1 cinque buoni fruttiferi postali, di cui era cointestatario insieme alla madre deceduta , emessi per l'importo di € 1.000,00 ed € 500,00 i primi Persona_1 due in data 14/12/2001 e per l'importo di € 500,00 gli ultimi tre in data 11/2/2002, in relazione ai quali aveva eccepito la prescrizione del diritto Parte_1 azionato, ha così deciso la causa:
“a) In accoglimento della domanda, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.000,00 (pari al valore di emissione di buoni), oltre interessi come in motivazione;
b) Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in € 1.380,00 (di cui 50,00 per esborsi), oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore del ricorrente”.
§ 2. Le ragioni giuridiche della suindicata decisione possono riassumersi nei seguenti termini:
- i buoni postali fruttiferi in esame (a termine) producono interessi dalla emissione fino alla scadenza e divengono infruttiferi dopo la scadenza, sicché solo dalla data di scadenza può iniziare a decorrere il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c.;
- la società resistente, in violazione del dovere di buona fede, ha omesso ogni informazione in ordine alla scadenza dei buoni ed alle conseguenze della mancata riscossione oltre il termine di prescrizione degli stessi;
- il non era a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto entro CP_1 il termine di prescrizione di dieci anni dalla scadenza dei buoni, ai sensi dell'art. 8
DM del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data
19/12/2000, con la conseguenza che non può ritenersi concretizzato il presupposto indefettibile per la decorrenza della prescrizione previsto dall'art. 2935 c.c.
- pertanto, l'istante ha diritto di ottenere il rimborso dei buoni in oggetto, pari ad €
3.000,00, oltre interessi.
§ 3. Avverso la suindicata decisione ha proposto appello Parte_1 convenendo in giudizio il dinanzi a questa Corte e deducendo, quali motivi CP_1 di impugnazione:
- che, essendo i buoni postali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e non titoli di crediti, ad essi non si applicano i principi dell'autonomia, dell'incorporazione e della letteralità; 3 R.G. n. 3428/2022
- che quelli oggetto di causa rientrano nella tipologia dei buoni a termine e, per gli stessi, opera il termine di prescrizione di dieci anni a partire dal primo giorno successivo alla data in cui essi cessano di essere fruttiferi e, quindi, dalla data di scadenza, a prescindere da qualsiasi indicazione risultante dagli stessi;
- che, pertanto, nella specie risulta decorso per tutti i buoni dedotti giudizio il termine di prescrizione (1 buono fruttifero postale a termine serie AA3 n.
00000068894610256 di Euro 1.000,00 emesso il 14/12/2001, scaduto il
14/12/2008, ultima data di rimborso il 14/12/2018; 2 buoni fruttiferi postali a termine serie AA3 n. 00000074594410129 di Euro 500,00 emessi il 14/12/2001, scaduti il 14/12/2008, ultima data di rimborso il 14/12/2018; 3 buoni fruttiferi postali a termine serie AA3 n. 00000097115410120; 00000097115210166 e n.
00000097115310143 di Euro 500,00 emessi il 11/02/2002, scaduti il 11/02/2009, ultima data di rimborso il 11/02/2019”.
Pertanto, chiedeva riformarsi l'impugnata decisione, con conseguente rigetto della domanda proposta nei propri confronti.
§ 4. Costituitosi in giudizio, il eccepiva, in rito, l'inammissibilità del CP_1 gravame per difetto di procura, per mancato rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c. e perché privo di ogni probabilità di essere accolto, nella prospettiva di cui all'art. 348-bis c.p.c., nonché per “omesso deposito del fascicolo di primo grado e della giurisprudenza a suo supporto”; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, in ragione della sua dedotta infondatezza, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
§ 5. Così riassunti i termini della controversia, va, in via preliminare, disattesa la prospettata inammissibilità dell'impugnazione con riferimento a tutti gli aspetti evidenziati dalla parte appellata.
§ 5.1.a. Quanto alla dedotta nullità della procura alle liti – conferita dall'appellante, con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione con atto per
Notar di Roma in data 27/4/2022, Repertorio n. 55418, Raccolta n. Per_2
16104, agli avv.ti Rosita Leone e Rita Anna Piantadosi – per difetto di
“determinatezza/determinabilità” del suo oggetto, l'inconsistenza dell'assunto discende dalla considerazione che, trattandosi di procura generale alle liti, per definizione non occorreva l'indicazione precisa, nell'atto, della presente controversia. 4 R.G. n. 3428/2022
Infatti, come affermato dalla Corte regolatrice con riguardo alla procura generale ad lites conferita da una pubblica amministrazione, per la quale il requisito della determinabilità dell'oggetto è particolarmente stringente, stante la forma scritta richiesta dalla legge ad substantiam per il connesso contratto di patrocinio, è sufficiente che sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie per le quali opera la procura stessa, come “tutte le cause attive e passive promosse e da promuoversi ... innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria” (cfr. Cass. 22/5/2015, n.
12486).
Ebbene, nella specie risulta certamente soddisfatto il requisito in questione, avendo delimitato l'ambito di operatività della procura Parte_1 generale a tutte le proprie liti attive e passive, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria di merito, con implicita ma evidente esclusione di quelle in sede di legittimità, per le quali è prevista, a pena di nullità, la procura speciale.
§ 5.1.b. Né convince la difesa dell'appellato circa la nullità della procura in oggetto perché priva di indicazione della “specifica funzione e/o carica che ne renda identificabile con certezza il nome del sottoscrittore ed è stata conferita ai difensori ricompresi nell'elenco di cui all'allegato “A” che riporta a penna anziché a stampa il numero di raccolta alla quale la procura si collega”.
Infatti, quanto al primo profilo, va detto che la procura è sottoscritta dal dott.
, nella sua qualità di “Vice Direttore Generale e responsabile pro Persona_3 tempore della funzione Corporate Affairs, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri derivatigli dalla procura autenticata dal notaio di Roma in Persona_4 data 22/09/2017 rep. 52472/14315”, emergendo con chiarezza il nome e la funzione del predetto. Riguardo al secondo profilo, premesso che gli avvocati costituiti per sono ricompresi dell'allegato “A” alla procura Parte_1 generale, non si vede in base a quale norma o principio giuridico la circostanza che lo stesso rechi l'indicazione “a penna anziché a stampa” del numero di raccolta dell'atto di autenticazione della firma possa determinare la nullità della procura stessa.
§ 5.2. Circa la presunta violazione dei parametri formali di cui all'art. 342 c.p.c., è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “ gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, 5 R.G. n. 3428/2022 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che
“l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr.
Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello di è Parte_1 certamente idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo lo stesso criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di essa contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico- giuridico seguito dal Tribunale di Avellino per pervenire alla decisione di accoglimento della domanda attorea.
§ 5.3. Venendo alla dedotta inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c., , come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che 6 R.G. n. 3428/2022 con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis,
Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n. 10422).
§ 5.4. Né infine, l'appello può ritenersi inammissibile per omesso deposito del fascicolo di primo grado “e della giurisprudenza a suo supporto”.
Sul punto, premesso che il mancato deposito del fascicolo di parte relativo al primo grado non incontra la sanzione dell'inammissibilità dell'appello, è appena il caso di notare come si sia costituita dinanzi al Tribunale di Parte_1
Avellino con modalità telematica, sicché detta produzione non è materialmente scindibile dal fascicolo d'ufficio, il quale è visibile in atti.
§ 6. Nel merito, rileva la Corte che l'appello è fondato e deve essere accolto.
Invero, vanno condivise le critiche mosse dall'appellante all'impugnata decisione con riguardo all'incidenza, ai fini del decorso del termine prescrizionale, della mancata indicazione testuale sui buoni delle date di scadenza degli stessi, occorrendo in proposito rilevare quanto segue:
- come pacificamente ritenuto dai giudici di legittimità, i buoni postali non sono titoli di credito ma documenti di legittimazione ex art. 2002, in quanto tali sottratti alla letteralità e soggetti alla disciplina, in particolare, della eterointegrazione;
- il DM 19/12/2000 prevede che i buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi;
- ne deriva che a nulla rileva la circostanza che sui titoli non vi siano indicazioni sulla scadenza e quindi, sulla decorrenza della prescrizione;
- il suindicato DM ha legittimamente previsto il termine di prescrizione, in attuazione di quanto stabilito dal D. lgs. n. 284/1999;
- in particolare, a norma dell'art. 2, comma 2 del suindicato D. lgs., “con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della depositi e prestiti, sono stabilite le Pt_2 caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'art. 1, comma 1, lettera 7 R.G. n. 3428/2022
a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b ), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori”;
- come stabilito, poi, dal successivo art. 7, comma 3, “sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”;
- ne discende l'evidente erroneità dell'assunto del secondo cui un atto di CP_1 normazione secondaria non avrebbe potuto legittimamente disciplinare una materia oggetto di regolamentazione da parte della normazione primaria, come quella della prescrizione, avendo il richiamato atto legislativo (D. lgs. n.
284/1999) previsto che con DM si procedesse alla disciplina dei rapporti concernenti i buoni postali;
- deve inoltre considerarsi che, data la peculiarità del rapporto fra ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (cfr.
Cass. sez. un. 11/2/2019, n. 3963; Cass. 20/12/2014, n. 33631);
- peraltro, tale effetto è stato considerato compatibile con i principi costituzionali, tenuto conto che le pubblicità legali sono delineate sempre come presunzioni assolute, a meno che la norma stessa che le prevede non contenga la previsione esplicita della prova contraria (cfr. Corte Cost. 20/2/2020, n. 26; Cass.
20/12/2024, n. 15363; Cass. 3/6/2022, n. 7763);
- in ordine alla prescrizione, la Corte del diritto ha affermato che l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui al già citato art. 8, comma 1, DM
19/12/2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto DM, non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla 8 R.G. n. 3428/2022 normativa previgente, comporta che anche il dies a quo venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (v. Cass. 28/7/2023, n. 23006);
- peraltro, l'impossibilità di far valere un diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto ecc. (cfr. Cass. 2018 n. 22072; Cass. 2015,
n. 10828).
In definitiva, il primo Giudice ha errato nel ritenere che il termine di prescrizione del diritto contrattuale azionato dall'attore non fosse decorso.
§ 7. Osserva poi il Collegio che il nella comparsa conclusionale, ha inteso CP_1 far apparire che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avesse agito non soltanto in via di adempimento contrattuale, ma, altresì, subordinatamente, in via risarcitoria, contrattuale o precontrattuale, chiedendo, per l'ipotesi di accoglimento del gravame, condannarsi al risarcimento del Parte_1 danno da ragguagliarsi all'importo complessivo dei buoni controversi.
La prospettazione è del tutto peregrina, in quanto:
- a pagina 13 del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. l'istante, al punto 7), intitolato “sul risarcimento dei danni”, si è limitato a dedurre che il comportamento di parte resistente si sarebbe connotato in termini di colpa grave, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, mentre nelle conclusioni di cui al petitum ha espressamente domandato la condanna di al rimborso dei Parte_1 cinque buoni, oltre interessi decorrenti dall'emissione, con ciò evidentemente proponendo la sola azione di adempimento contrattuale;
- ne deriva l'inammissibilità della pretesa fatta valere dal per la prima volta CP_1 soltanto con la comparsa conclusionale depositata nel presente giudizio di appello.
§ 8. Il inoltre, nella memoria di replica in data 21/6/2025 ha dedotto il CP_1 tardivo deposito della conclusionale da parte dell'appellante.
Ebbene, dalle risultanze del fascicolo telematico si rileva che il primo scritto conclusivo di risulta depositato in data 3/6/2025, ultimo Parte_1 giorno utile, alle ore 23:12.
È vero che, come dedotto dall'appellante nella successiva memoria depositata il
4/6/2025, il messaggio del giorno precedente non era stato accettato dal sistema per “Notifica eccezione”, ma è pur vero che, comunque, lo storico del fascicolo 9 R.G. n. 3428/2022 indica quale data di deposito della conclusionale, come detto, il 3/6/2025, ore
23:12.
§ 9. Alla luce di tutte le considerazioni in precedenza svolte, la sentenza di primo grado, in accoglimento dell'impugnazione, deve essere riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta dal CP_1
§ 10. Le spese del doppio grado – il cui governo s'impone essendo stata riformata la decisione di prima istanza – seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014,
e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso fra € 1.100,01 ed € 5.200,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_1
21/7/2022, nei confronti di avverso l'ordinanza ex art. 702 ter CP_1
c.p.c. del Tribunale di Avellino depositata in data 17/6//2022 (giudizio R.G. n.
4209/2021), così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dal CP_1
b) condanna il al pagamento, in favore di delle spese CP_1 Parte_1 del doppio grado di giudizio, che liquida,
- quanto al primo grado, in € 2.552,00 per compensi professionali ed € 382,80 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in € 147,00 per esborsi, € 2.419,00 per compensi professionali ed € 362,85 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 16/7/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. R.G. n. 3428/2022
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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3428/2022, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Avellino depositata in data 17/6/2022, definitiva del procedimento iscritto al numero di R.G. 4209/2021, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Rosita Leone (C.F.
) e Rita Anna Piantadosi (C.F. C.F._1
C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), difeso, in virtù di CP_1 C.F._3
procura in atti, dall'avv. Angela Cinitiempo (C.F. ) C.F._4
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 2/4/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata in data 17/6/2022 il Tribunale di Avellino, pronunciando sulla domanda proposta da nei CP_1 2 R.G. n. 3428/2022 confronti della società volta ad ottenere il rimborso di Parte_1 cinque buoni fruttiferi postali, di cui era cointestatario insieme alla madre deceduta , emessi per l'importo di € 1.000,00 ed € 500,00 i primi Persona_1 due in data 14/12/2001 e per l'importo di € 500,00 gli ultimi tre in data 11/2/2002, in relazione ai quali aveva eccepito la prescrizione del diritto Parte_1 azionato, ha così deciso la causa:
“a) In accoglimento della domanda, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.000,00 (pari al valore di emissione di buoni), oltre interessi come in motivazione;
b) Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in € 1.380,00 (di cui 50,00 per esborsi), oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore del ricorrente”.
§ 2. Le ragioni giuridiche della suindicata decisione possono riassumersi nei seguenti termini:
- i buoni postali fruttiferi in esame (a termine) producono interessi dalla emissione fino alla scadenza e divengono infruttiferi dopo la scadenza, sicché solo dalla data di scadenza può iniziare a decorrere il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c.;
- la società resistente, in violazione del dovere di buona fede, ha omesso ogni informazione in ordine alla scadenza dei buoni ed alle conseguenze della mancata riscossione oltre il termine di prescrizione degli stessi;
- il non era a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto entro CP_1 il termine di prescrizione di dieci anni dalla scadenza dei buoni, ai sensi dell'art. 8
DM del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data
19/12/2000, con la conseguenza che non può ritenersi concretizzato il presupposto indefettibile per la decorrenza della prescrizione previsto dall'art. 2935 c.c.
- pertanto, l'istante ha diritto di ottenere il rimborso dei buoni in oggetto, pari ad €
3.000,00, oltre interessi.
§ 3. Avverso la suindicata decisione ha proposto appello Parte_1 convenendo in giudizio il dinanzi a questa Corte e deducendo, quali motivi CP_1 di impugnazione:
- che, essendo i buoni postali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e non titoli di crediti, ad essi non si applicano i principi dell'autonomia, dell'incorporazione e della letteralità; 3 R.G. n. 3428/2022
- che quelli oggetto di causa rientrano nella tipologia dei buoni a termine e, per gli stessi, opera il termine di prescrizione di dieci anni a partire dal primo giorno successivo alla data in cui essi cessano di essere fruttiferi e, quindi, dalla data di scadenza, a prescindere da qualsiasi indicazione risultante dagli stessi;
- che, pertanto, nella specie risulta decorso per tutti i buoni dedotti giudizio il termine di prescrizione (1 buono fruttifero postale a termine serie AA3 n.
00000068894610256 di Euro 1.000,00 emesso il 14/12/2001, scaduto il
14/12/2008, ultima data di rimborso il 14/12/2018; 2 buoni fruttiferi postali a termine serie AA3 n. 00000074594410129 di Euro 500,00 emessi il 14/12/2001, scaduti il 14/12/2008, ultima data di rimborso il 14/12/2018; 3 buoni fruttiferi postali a termine serie AA3 n. 00000097115410120; 00000097115210166 e n.
00000097115310143 di Euro 500,00 emessi il 11/02/2002, scaduti il 11/02/2009, ultima data di rimborso il 11/02/2019”.
Pertanto, chiedeva riformarsi l'impugnata decisione, con conseguente rigetto della domanda proposta nei propri confronti.
§ 4. Costituitosi in giudizio, il eccepiva, in rito, l'inammissibilità del CP_1 gravame per difetto di procura, per mancato rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c. e perché privo di ogni probabilità di essere accolto, nella prospettiva di cui all'art. 348-bis c.p.c., nonché per “omesso deposito del fascicolo di primo grado e della giurisprudenza a suo supporto”; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, in ragione della sua dedotta infondatezza, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
§ 5. Così riassunti i termini della controversia, va, in via preliminare, disattesa la prospettata inammissibilità dell'impugnazione con riferimento a tutti gli aspetti evidenziati dalla parte appellata.
§ 5.1.a. Quanto alla dedotta nullità della procura alle liti – conferita dall'appellante, con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione con atto per
Notar di Roma in data 27/4/2022, Repertorio n. 55418, Raccolta n. Per_2
16104, agli avv.ti Rosita Leone e Rita Anna Piantadosi – per difetto di
“determinatezza/determinabilità” del suo oggetto, l'inconsistenza dell'assunto discende dalla considerazione che, trattandosi di procura generale alle liti, per definizione non occorreva l'indicazione precisa, nell'atto, della presente controversia. 4 R.G. n. 3428/2022
Infatti, come affermato dalla Corte regolatrice con riguardo alla procura generale ad lites conferita da una pubblica amministrazione, per la quale il requisito della determinabilità dell'oggetto è particolarmente stringente, stante la forma scritta richiesta dalla legge ad substantiam per il connesso contratto di patrocinio, è sufficiente che sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie per le quali opera la procura stessa, come “tutte le cause attive e passive promosse e da promuoversi ... innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria” (cfr. Cass. 22/5/2015, n.
12486).
Ebbene, nella specie risulta certamente soddisfatto il requisito in questione, avendo delimitato l'ambito di operatività della procura Parte_1 generale a tutte le proprie liti attive e passive, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria di merito, con implicita ma evidente esclusione di quelle in sede di legittimità, per le quali è prevista, a pena di nullità, la procura speciale.
§ 5.1.b. Né convince la difesa dell'appellato circa la nullità della procura in oggetto perché priva di indicazione della “specifica funzione e/o carica che ne renda identificabile con certezza il nome del sottoscrittore ed è stata conferita ai difensori ricompresi nell'elenco di cui all'allegato “A” che riporta a penna anziché a stampa il numero di raccolta alla quale la procura si collega”.
Infatti, quanto al primo profilo, va detto che la procura è sottoscritta dal dott.
, nella sua qualità di “Vice Direttore Generale e responsabile pro Persona_3 tempore della funzione Corporate Affairs, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri derivatigli dalla procura autenticata dal notaio di Roma in Persona_4 data 22/09/2017 rep. 52472/14315”, emergendo con chiarezza il nome e la funzione del predetto. Riguardo al secondo profilo, premesso che gli avvocati costituiti per sono ricompresi dell'allegato “A” alla procura Parte_1 generale, non si vede in base a quale norma o principio giuridico la circostanza che lo stesso rechi l'indicazione “a penna anziché a stampa” del numero di raccolta dell'atto di autenticazione della firma possa determinare la nullità della procura stessa.
§ 5.2. Circa la presunta violazione dei parametri formali di cui all'art. 342 c.p.c., è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “ gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, 5 R.G. n. 3428/2022 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che
“l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr.
Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello di è Parte_1 certamente idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo lo stesso criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di essa contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico- giuridico seguito dal Tribunale di Avellino per pervenire alla decisione di accoglimento della domanda attorea.
§ 5.3. Venendo alla dedotta inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c., , come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che 6 R.G. n. 3428/2022 con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis,
Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n. 10422).
§ 5.4. Né infine, l'appello può ritenersi inammissibile per omesso deposito del fascicolo di primo grado “e della giurisprudenza a suo supporto”.
Sul punto, premesso che il mancato deposito del fascicolo di parte relativo al primo grado non incontra la sanzione dell'inammissibilità dell'appello, è appena il caso di notare come si sia costituita dinanzi al Tribunale di Parte_1
Avellino con modalità telematica, sicché detta produzione non è materialmente scindibile dal fascicolo d'ufficio, il quale è visibile in atti.
§ 6. Nel merito, rileva la Corte che l'appello è fondato e deve essere accolto.
Invero, vanno condivise le critiche mosse dall'appellante all'impugnata decisione con riguardo all'incidenza, ai fini del decorso del termine prescrizionale, della mancata indicazione testuale sui buoni delle date di scadenza degli stessi, occorrendo in proposito rilevare quanto segue:
- come pacificamente ritenuto dai giudici di legittimità, i buoni postali non sono titoli di credito ma documenti di legittimazione ex art. 2002, in quanto tali sottratti alla letteralità e soggetti alla disciplina, in particolare, della eterointegrazione;
- il DM 19/12/2000 prevede che i buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi;
- ne deriva che a nulla rileva la circostanza che sui titoli non vi siano indicazioni sulla scadenza e quindi, sulla decorrenza della prescrizione;
- il suindicato DM ha legittimamente previsto il termine di prescrizione, in attuazione di quanto stabilito dal D. lgs. n. 284/1999;
- in particolare, a norma dell'art. 2, comma 2 del suindicato D. lgs., “con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della depositi e prestiti, sono stabilite le Pt_2 caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'art. 1, comma 1, lettera 7 R.G. n. 3428/2022
a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b ), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori”;
- come stabilito, poi, dal successivo art. 7, comma 3, “sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”;
- ne discende l'evidente erroneità dell'assunto del secondo cui un atto di CP_1 normazione secondaria non avrebbe potuto legittimamente disciplinare una materia oggetto di regolamentazione da parte della normazione primaria, come quella della prescrizione, avendo il richiamato atto legislativo (D. lgs. n.
284/1999) previsto che con DM si procedesse alla disciplina dei rapporti concernenti i buoni postali;
- deve inoltre considerarsi che, data la peculiarità del rapporto fra ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (cfr.
Cass. sez. un. 11/2/2019, n. 3963; Cass. 20/12/2014, n. 33631);
- peraltro, tale effetto è stato considerato compatibile con i principi costituzionali, tenuto conto che le pubblicità legali sono delineate sempre come presunzioni assolute, a meno che la norma stessa che le prevede non contenga la previsione esplicita della prova contraria (cfr. Corte Cost. 20/2/2020, n. 26; Cass.
20/12/2024, n. 15363; Cass. 3/6/2022, n. 7763);
- in ordine alla prescrizione, la Corte del diritto ha affermato che l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui al già citato art. 8, comma 1, DM
19/12/2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto DM, non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla 8 R.G. n. 3428/2022 normativa previgente, comporta che anche il dies a quo venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (v. Cass. 28/7/2023, n. 23006);
- peraltro, l'impossibilità di far valere un diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto ecc. (cfr. Cass. 2018 n. 22072; Cass. 2015,
n. 10828).
In definitiva, il primo Giudice ha errato nel ritenere che il termine di prescrizione del diritto contrattuale azionato dall'attore non fosse decorso.
§ 7. Osserva poi il Collegio che il nella comparsa conclusionale, ha inteso CP_1 far apparire che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avesse agito non soltanto in via di adempimento contrattuale, ma, altresì, subordinatamente, in via risarcitoria, contrattuale o precontrattuale, chiedendo, per l'ipotesi di accoglimento del gravame, condannarsi al risarcimento del Parte_1 danno da ragguagliarsi all'importo complessivo dei buoni controversi.
La prospettazione è del tutto peregrina, in quanto:
- a pagina 13 del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. l'istante, al punto 7), intitolato “sul risarcimento dei danni”, si è limitato a dedurre che il comportamento di parte resistente si sarebbe connotato in termini di colpa grave, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, mentre nelle conclusioni di cui al petitum ha espressamente domandato la condanna di al rimborso dei Parte_1 cinque buoni, oltre interessi decorrenti dall'emissione, con ciò evidentemente proponendo la sola azione di adempimento contrattuale;
- ne deriva l'inammissibilità della pretesa fatta valere dal per la prima volta CP_1 soltanto con la comparsa conclusionale depositata nel presente giudizio di appello.
§ 8. Il inoltre, nella memoria di replica in data 21/6/2025 ha dedotto il CP_1 tardivo deposito della conclusionale da parte dell'appellante.
Ebbene, dalle risultanze del fascicolo telematico si rileva che il primo scritto conclusivo di risulta depositato in data 3/6/2025, ultimo Parte_1 giorno utile, alle ore 23:12.
È vero che, come dedotto dall'appellante nella successiva memoria depositata il
4/6/2025, il messaggio del giorno precedente non era stato accettato dal sistema per “Notifica eccezione”, ma è pur vero che, comunque, lo storico del fascicolo 9 R.G. n. 3428/2022 indica quale data di deposito della conclusionale, come detto, il 3/6/2025, ore
23:12.
§ 9. Alla luce di tutte le considerazioni in precedenza svolte, la sentenza di primo grado, in accoglimento dell'impugnazione, deve essere riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta dal CP_1
§ 10. Le spese del doppio grado – il cui governo s'impone essendo stata riformata la decisione di prima istanza – seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014,
e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso fra € 1.100,01 ed € 5.200,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_1
21/7/2022, nei confronti di avverso l'ordinanza ex art. 702 ter CP_1
c.p.c. del Tribunale di Avellino depositata in data 17/6//2022 (giudizio R.G. n.
4209/2021), così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dal CP_1
b) condanna il al pagamento, in favore di delle spese CP_1 Parte_1 del doppio grado di giudizio, che liquida,
- quanto al primo grado, in € 2.552,00 per compensi professionali ed € 382,80 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in € 147,00 per esborsi, € 2.419,00 per compensi professionali ed € 362,85 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 16/7/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. R.G. n. 3428/2022
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