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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente _______ Consigliere
All'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2371/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 193/2022 pubblicata in data 15 febbraio 2022 dal Tribunale-
GL di Tivoli e vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Stefano Recchia PEC ammesso Email_1 al Gratuito Patrocinio con delibera n. 5928/2022 dell'Ordine degli Avvocati di Roma, adunanza del 08 Settembre 2022;
CP_1
E
Controparte_2
contumace-
[...]
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante-.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 14 settembre 2022 ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale GL di Tivoli n.193/2022 pubblicata il 15 febbraio
2022. Con la decisione gravata, il Tribunale rigettava la domanda di accertamento di lavoro subordinato alle dipendenze di come badante del fratello di questi, CP_2
Per_1
Avverso tale decisione, propone appello per i motivi di seguito Parte_1 illustrati nella parte motiva.
Nonostante la notifica, documentata con la produzione avvenuta il 10 febbraio 2022, avvenuta tempestivamente presso il difensore costituito in primo grado, l'appellato non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia in udienza.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 11 febbraio 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva la Corte come l'appello debba essere dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 cpc, termine di carattere perentorio che decorre dalla pubblicazione della sentenza, mediante deposito della stessa in cancelleria (art. 133, 1° c., cpc “La sentenza è resa pubblica mediante deposito in cancelleria del giudice che l'ha pronunciata”).
La sentenza gravata è stata, infatti, depositata e pubblicata in data 15 febbraio 2022; ne consegue l'inammissibilità del proposto appello in quanto depositato in data 14 settembre 2022 e, dunque, oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge scaduto improrogabilmente il 16 agosto 2022, tenuto altresì conto che non si applica alle controversie individuali di lavoro la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969.
Non vi è luogo a disporre sulle spese attesa la contumacia dell'appellato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
Pag. 2 di 3 dovuto per l'appello, se dovuto (SSUU n.4315/2020 in relazione a tale dicitura nel caso di Patrocinio a Spese dello Stato).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in Parte_1 data 14 settembre 2022 nei confronti di , con riferimento alla CP_2 sentenza n.193/2022 emessa il giorno 15 febbraio 2022 dal Tribunale-GL di Tivoli, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Nulla sulle spese.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 11 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente _______ Consigliere
All'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2371/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 193/2022 pubblicata in data 15 febbraio 2022 dal Tribunale-
GL di Tivoli e vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Stefano Recchia PEC ammesso Email_1 al Gratuito Patrocinio con delibera n. 5928/2022 dell'Ordine degli Avvocati di Roma, adunanza del 08 Settembre 2022;
CP_1
E
Controparte_2
contumace-
[...]
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante-.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 14 settembre 2022 ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale GL di Tivoli n.193/2022 pubblicata il 15 febbraio
2022. Con la decisione gravata, il Tribunale rigettava la domanda di accertamento di lavoro subordinato alle dipendenze di come badante del fratello di questi, CP_2
Per_1
Avverso tale decisione, propone appello per i motivi di seguito Parte_1 illustrati nella parte motiva.
Nonostante la notifica, documentata con la produzione avvenuta il 10 febbraio 2022, avvenuta tempestivamente presso il difensore costituito in primo grado, l'appellato non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia in udienza.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 11 febbraio 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva la Corte come l'appello debba essere dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 cpc, termine di carattere perentorio che decorre dalla pubblicazione della sentenza, mediante deposito della stessa in cancelleria (art. 133, 1° c., cpc “La sentenza è resa pubblica mediante deposito in cancelleria del giudice che l'ha pronunciata”).
La sentenza gravata è stata, infatti, depositata e pubblicata in data 15 febbraio 2022; ne consegue l'inammissibilità del proposto appello in quanto depositato in data 14 settembre 2022 e, dunque, oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge scaduto improrogabilmente il 16 agosto 2022, tenuto altresì conto che non si applica alle controversie individuali di lavoro la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969.
Non vi è luogo a disporre sulle spese attesa la contumacia dell'appellato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
Pag. 2 di 3 dovuto per l'appello, se dovuto (SSUU n.4315/2020 in relazione a tale dicitura nel caso di Patrocinio a Spese dello Stato).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in Parte_1 data 14 settembre 2022 nei confronti di , con riferimento alla CP_2 sentenza n.193/2022 emessa il giorno 15 febbraio 2022 dal Tribunale-GL di Tivoli, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Nulla sulle spese.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 11 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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