Ordinanza cautelare 27 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 01/07/2025, n. 5692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5692 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 05692/2025REG.PROV.COLL.
N. 02912/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2912 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Ussani D'Escobar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 - Ares118, rappresentata e difesa dall'avvocato Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall' avvocato Rosa Maria Privitera, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 39/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 – Ares 118 e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi, in collegamento da remoto, per le parti, gli avvocati Ussani e Tranquilli;
Ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113), preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza dell'avvocato Privitera;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l’annullamento della delibera di esclusione -OMISSIS- del 10.3.2021 avente ad oggetto ‘ Notifica delibera di esclusione del 10 marzo 2021, n. 207, per <Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n. 138 posti di Operatore Economico Specializzato – Autista d’Ambulanza cat. BS >’.
2. Il ricorrente riferiva di essere stato escluso dalla suddetta procedura concorsuale per non aver dichiarato una condanna, irrogatagli dal Tribunale di Roma in data 31.10.2012, alla pena di giorni 20 di reclusione ed euro 100 di multa, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.
Avverso tale determinazione reagiva, rappresentando di non avere mai saputo del suddetto procedimento penale e che il certificato penale richiesto non riportava la predetta condanna.
Con decreto presidenziale n. 3183/2021, veniva respinta l’istanza cautelare monocratica.
Con ordinanza collegiale n. 7360 del 2021, Tribunale adito chiedeva ad -OMISSIS- di produrre copia della sentenza di condanna, in uno con il verbale della, o delle udienze svolte.
I documenti venivano prodotti in giudizio e dagli stessi emergeva che -OMISSIS- era stato difeso dal medesimo avvocato che lo patrocinava nel presente giudizio, il quale aveva nominato un sostituto processuale per le udienze pubbliche.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 39 del 2022, dichiarava il ricorso inammissibile, oltre che infondato.
Il Collegio osservava che la previsione del bando di avere piena e completa contezza dei precedenti penali si collegava all’interesse della p.a. di conoscere la situazione giuridica dei candidati onde svolgere le conseguenti determinazioni, sia con riferimento ad eventuali esclusioni, sia in relazione all’impiego degli stessi. In particolare, la scelta della p.a. riportata nel bando, di natura immediatamente escludente, non poteva essere successivamente disattesa dalla stessa amministrazione, né dal giudice adito, né la legittimità della misura poteva essere scrutinata non essendo stata contestata nel previsto termine decadenziale.
Oltre all’infondatezza nel merito, il ricorso era inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato, benché il ricorrente, nella camera di consiglio del 26.10.2021, fosse stato reso edotto di tale omissione, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., non sanata e di certo non superabile con l’assegnazione dell’ultimo posto in graduatoria, come prospettato dallo stesso.
Secondo il Giudice di prime cure, a prescindere dalla arbitraria e singolare prospettazione circa la collocazione in graduatoria del ricorrente, affidata alla arbitraria scelta dello stesso candidato, era pacifico che il ricorso, con il quale si proponeva, come nel caso di specie, una azione di annullamento doveva essere notificato, ex art. 41 c.p.a., a pena di decadenza, ad almeno uno dei controinteressati.
4. -OMISSIS- ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma, sollevando le seguenti censure. In primo luogo, l’appellante deduce che il Giudice di primo grado avrebbe omesso la ponderazione di interessi costituzionali coinvolti, non evidenziando quali siano i criteri seguiti per attribuire in ogni caso alla clausola del bando carattere escludente nel senso di impedire la partecipazione alla procedura dei concorrenti. Il Collegio di primo grado avrebbe dovuto valutare la violazione da parte di Ares 118 delle regole di collaborazione e buona fede che devono sempre guidare l’azione amministrativa ai sensi dell’art. 1, co. 2 bis della L. n. 241 del 1990. Il ricorrente solleva altresì le seguenti critiche: “ 2. Illegittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 per violazione dell’art. 3 della Costituzione con riferimento ai principi di ragionevolezza, proporzionalità ed eguaglianza; 3. Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dei principi in materia di condizioni dell’azione ex art. 24, comma 1, Cost. e artt. 100 c.p.c. e 39, comma 1, c.p.a. Violazione ed errata interpretazione dell’art. 3 e/o dell’art. 6 del bando. Violazione e contrasto insanabile con i principi espresse dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 3/2001 e 4/2018 ex art. 99 c.p.a. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità, contraddittorietà e carenza di motivazione, illogicità; 4. Erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, lett. b) L. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, co. 2 bis, L. 241/90. Violazione dei canoni ermeneutici ex art. 1362 c.c. Violazione e falsa interpretazione dell’art. 6, co. 3 del bando. Violazione del principio di buon andamento della P.A. e del principio del favor partecipationis ex art. 97 della Cost. Violazione del principio di proporzionalità, uguaglianza e ragionevolezza dell’azione amministrativa dell’art. 3 Cost. Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici. Carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità, contraddittorietà e carenza della motivazione, illogicità manifesta”.
5. Roma Capitale si è costituita, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva.
6. Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 - Ares118 si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
7. All’udienza straordinaria del 2 aprile 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del gravame per omessa notifica del ricorso introduttivo ad almeno uno dei controinteressati. E’ pacifico l’orientamento secondo il quale l’omessa notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati non può non causare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta, come previsto dall’art. 41, co. 2 c.p.a.
L’inammissibilità dell’impugnazione consente di soprassedere dall’esame dell’eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalla Regione Lazio con memoria di costituzione.
Risulta dai fatti di causa che alla camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 il ricorrente è stato avvisato di tale omissione, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., onde provvedere ad articolare le proprie difese con una conseguente memoria.
Nella memoria prodotta nel corso del giudizio di primo grado, -OMISSIS- ha precisato che il difetto di notifica si giustifica per il fatto che nella graduatoria si è trovato assegnato all’ultimo posto. Tale giustificazione non consente di superare l’obbligo della parte ricorrente di adempiere agli oneri processuali, stabiliti dall’ordinamento, per una corretta instaurazione del contraddittorio.
Orbene, secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di legittimità ( ex plurimis Cons. Stato, n. 10417 del 2023) la qualifica di controinteressato, ex artt. 27, commi 1, e 41 c.p.a., che impone la notifica del gravame a pena di inammissibilità, dev’essere riconosciuta a tutti quei soggetti che siano portatori di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti prodotti dal provvedimento impugnato. I controinteressati, per essere qualificati tali, non devono essere necessariamente nominativamente menzionati nel provvedimento, essendo sufficiente che siano agevolmente identificabili sulla base dei contenuti dell’atto stesso.
Nella specie, trattandosi di una procedura concorsuale, il ricorso introduttivo andava notificato ad almeno uno dei controinteressati partecipanti alla procedura.
9. Il ricorso, oltre che inammissibile, è infondato.
Le censure prospettate dall’appellante, da esaminarsi congiuntamente, in quanto attinenti a profili connessi, non possono trovare accoglimento.
10. Con riferimento alle critiche denunciate nella parte denominata ‘breve inquadramento’ dell’atto di gravame, il Collegio osserva che la omessa dichiarazione in cui è incorso l’appellante non integra un falso innocuo e, stante la violazione di una specifica disposizione del bando di gara (art. 3, comma 1), non era consentito all’Amministrazione l’esercizio dei poteri di soccorso istruttorio.
Come precisato dalla giurisprudenza richiamata dal Giudice di prime cure, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, l’omissione della richiesta dichiarazione rileva in termini oggettivi e determina la legittimità della esclusione dalla procedura concorsuale, a prescindere dal dolo o dalla colpa del dichiarante (Cons. Stato, n. 2447 del 2012).
L’omessa o falsa dichiarazione di precedenti penali costituisce, infatti, una violazione degli obblighi di veridicità imposti dalla lex specialis e comporta, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, l’automatica esclusione dal concorso (Cons. Stato, n. 3001 del 2024).
Invero, diversamente da quanto sostiene l’appellante, il ricorrente è stato correttamente escluso dalla procedura concorsuale, per non avere dichiarato la condanna penale, allo stesso irrogata dal Tribunale di Roma in data 31 ottobre 2012, alla pena di giorni venti di reclusione ed euro 100,00 di multa, per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), pur essendo espressamente onerato da una disposizione del bando di concorso (art. 3).
Ciò in quanto, la previsione del bando di avere contezza dei precedenti penali dei candidati si collega all’interesse della p.a. di conoscere la situazione giuridica dei candidati onde svolgere le conseguenti determinazioni. La dichiarazione del concorrente deve essere completa ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e deve contenere l’eventuale riferimento a tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla gravità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete esclusivamente all’Amministrazione (Cons. Stato n. 1174 del 2020).
Né si può predicare, per i rilievi espressi, che vi sia stata alcuna violazione dei doveri di buona fede e correttezza dell’Amministrazione nell’omettere di provvedere in autotutela alla revisione delle proprie determinazioni su sollecitazione del ricorrente, dovendosi rammentare altresì che costituisce un principio generale quello secondo cui non grava sull’Amministrazione alcun obbligo a procedere e a provvedere su istanze di autotutela, essendo quest’ultima un’attività “(…) espressione di ampia discrezionalità e, come tale, incoercibile dall’esterno” (Cons. Stato, n. 5199 del 2012).
11. Anche le ulteriori censure non possono trovare accoglimento.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 in ordine all’art. 3 Cost., poiché la norma sembra introdurre un automatismo tra la non veridicità della dichiarazione resa dall’interessato e la perdita dei benefici ottenuti con il provvedimento emanato in virtù della dichiarazione stessa. Tale automatismo, ove vi fosse, contrasterebbe con il principio di proporzionalità, non consentendo la valutazione dell’elemento soggettivo in termini di dolo, colpa grave o colpa lieve, né dell’effettiva gravità del fatto commesso.
11.1. La tesi non può essere condivisa, tenuto conto che, sulla medesima doglianza, la Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 2021, n. 190, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 ( “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ), sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza, considerando il meccanico automatismo legale e l’assoluta rigidità che connota la sua applicazione alla luce del diritto vivente.
12. Va respinto anche il terzo motivo, con il quale si è denunciato che T.A.R. avrebbe omesso di giustificare l’asserita natura immediatamente escludente della clausola del bando, sulla cui base l’Amministrazione ha estromesso dal concorso l’odierno appellante.
Secondo l’appellante, la natura immediatamente lesiva di una clausola si ricollega all’impossibilità di accedere utilmente alla selezione. L’art. 3, comma 1, del bando non può essere considerato escludente, e quindi non era onere del ricorrente contestarlo, come invece sostiene il Collegio di prima istanza, nel previsto termine decadenziale. Inoltre, la dichiarazione, ancorché non veritiera, non avrebbe procurato al ricorrente alcun beneficio e, comunque, la sanzione per un mendacio avrebbe dovuto essere valutata in concreto, alla luce delle circostanze specifiche, della buona fede del dichiarante, della gravità della condotta e della sua incidenza sull’affidabilità ed integrità dell’interessato.
Nel caso in esame, -OMISSIS- ribadisce che la condanna non dichiarata ha riguardato un fatto di minore rilevanza, risalente a più dieci anni prima e, pertanto, non sarebbe ostativa alla partecipazione al concorso. Inoltre, l’esclusione automatica per una dichiarazione errata sui precedenti penali violerebbe il principio di tassatività delle cause di esclusione ed il principio del favor partecipationis , mutuati dalle gare pubbliche ed applicabili all’attuale controversia.
12.1. La denuncia è infondata.
La giurisprudenza prevalente ritiene che l’omessa dichiarazione di condanne penali in un concorso, quando prevista dal bando, come nella specie, può comportare l’esclusione dalla procedura, anche se il reato non è ostativo all’assunzione. L’esclusione del candidato in ragione del mancato rispetto dell’onere informativo previsto dal bando risulta un atto dovuto ed in capo all’Amministrazione non residua alcuna discrezionalità. In altri termini, in presenza di dichiarazioni omissive e/o inesatte, la clausola contenuta nel bando, nel caso di specie neppure impugnata, obbliga l’Amministrazione a decretare l’esclusione del candidato, senza possibilità di poter graduare la sanzione, assumendo un provvedimento di diversa portata (Cons. Stato, n. 148 del 2024).
Ne consegue che le questioni introdotte con il mezzo, relative alla verifica in concreto della gravità della omissione, e alla dedotta scarsa gravità dei fatti penali contestati, non assumono rilievo ai fini dell’assunto obbligo dichiarativo.
13. Con il quarto motivo, il ricorrente sostiene che sia del tutto ingiustificata la sua esclusione, avendo egli ottenuto con diligenza i certificati del casellario giudiziale ed essendo incorso in un errore di diritto inevitabile. Deduce che la decisione del T.A.R., secondo cui la omessa dichiarazione sarebbe stata determinata da dolo, sarebbe errata, anche laddove si sostiene che: ‘ la parte ricorrente ha prodotto i documenti richiesti, dai quali emerge che lo stesso era, nell’indicato procedimento penale, assistito dal difensore di fiducia – che lo difende anche nel presente ricorso, il quale ha nominato per le udienze pubbliche dell’indicato procedimento penale, un sostituto processuale, di cui ha anticipatamente ratificato l’operato, per cui si deve ritenere che il ricorrente era ben consapevole dell’esistenza del procedimento penale e del suo esito, non risultando attivata alcuna azione nei confronti del difensore per la mancata comunicazione della condanna riportata ’.
La pretesa di individuare una ipotetica dolosa dichiarazione mendace nella circostanza che non sia stata riferita la condanna penale si paleserebbe del tutto illogica, in quanto il ricorrente si sarebbe trovato di fronte ad una situazione nella quale avrebbe ignorato senza colpa il provvedimento penale.
13.1. Il mezzo va respinto.
L’elemento psicologico nella condotta posta in essere dal ricorrente non rileva, tenuto conto che, qualora nel bando viene stabilito, in modo chiaro e univoco, la volontà dell’Amministrazione di conoscere tutte le condanne penali in capo ai singoli candidati, la mancata dichiarazione assume carattere oggettivo e determina la legittimità dell’esclusione dalla procedura concorsuale a prescindere dal dolo o dalla colpa del dichiarante (Cons. Stato, n. 2447 del 2012 cit.; id. Cons. Stato, n. 1723 del 2024).
Quanto al fatto che la condanna non risultava iscritta nel casellario giudiziale, va rilevato che ‘ In tema di dichiarazioni rese in sede di partecipazione a concorsi pubblici, il candidato ha l’obbligo di dichiarare tutte le condanne penali riportate, indipendentemente dalla loro iscrizione nel Casellario Giudiziale, quando il bando di concorso lo richieda espressamente’ (Cons. Stato, n. 1723 del 2024).
L’omessa o falsa dichiarazione di precedenti penali costituisce violazione degli obblighi di veridicità imposti dalla lex specialis e comporta, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, l’esclusione della procedura. Tale conseguenza opera anche quando le dichiarazioni mendaci riguardino circostanze non espressamene previste come cause di esclusione dal concorso (Cons. Stato, n. 1723 del 2024 cit.), essendo sufficiente che il bando richieda la loro comunicazione per consentire all’Amministrazione di valutarne autonomamente la rilevanza.
Ne deriva che le argomentazioni difensive prospettate con i mezzi, finalizzate ad escludere la portata escludente delle clausole del bando, sono inconferenti, perché ciò che rileva è il fatto oggettivo dell’omissione di una dichiarazione richiesta espressamente dalla procedura concorsuale. Né si può predicare la mancata conoscenza della condanna subita da parte del ricorrente, tenuto conto che -OMISSIS- risulta difeso nel giudizio penale dal medesimo difensore che lo patrocina nel presente giudizio “il quale ha nominato per le udienze pubbliche dell’indicato procedimento penale, un sostituto processuale, di cui ha anticipatamente ratificato l’operato, per cui si deve ritenere che il ricorrente era ben consapevole dell’esistenza del procedimento penale e del suo esito, non risultando attivata alcuna azione nei confronti del difensore per la mancata comunicazione della condanna riportata ”.
14. In definitiva, l’appello va respinto e ogni altra questione deve ritenersi assorbita, tenuto conto che l’eventuale esame della stessa non determinerebbe una soluzione di segno contrario.
15. Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 6.8.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Davide Ponte |
IL SEGRETARIO