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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/06/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1533/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1533/2022 promossa in grado d'appello
DA
QUALE MANDATARIA DI Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in LARGO AUGUSTO, 7 20122 MILANO presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. ORSENIGO ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BALDINI GIANNI ( VIA G. VERDI, 281 55049 C.F._1
VIAREGGIO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 in VIA MAZZINI, 100 19038 SARZANA presso lo studio dell'avv. PONTREMOLI ALESSANDRO,
pagina 1 di 18 che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAGGIONI RICCARDO
( ) VIA DE AMICIS, 47 20123 MILANO;
C.F._2
APPELLATO
avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
- Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento della presente domanda, ed in riforma dell'appellata Sentenza del Tribunale di Milano, n. 3797/2022 pubblicata il 03/05/2022 RG n.
26521/2017 Repertorio n. 5536/2022 del 03/05/2022, Giudice estensore Dr. Francesco Ferrari;
- previa integrazione della c.t.u., per i motivi meglio spiegati nella istanza depositata in primo grado e datata del 16.08.21, per conferire al consulente designato una integrazione dell'elaborato peritale nei termini di seguito indicati:
“Come ipotesi alternativa, consideri il C.T.U. valide le condizioni economiche pattuite per relationem nei Fogli Informativi analitici, e la capitalizzazione degli interessi passivi pattuita nell'atto integrativo del contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 3482 in data 04.05.2000 (all.4), e comunque le condizioni economiche contenute nelle convenzioni contrattuali in data 05.12.2008
(all.12), in data 09.12.2008 (all.13) e in data 24.08.2015 (all.14); verifichi, in ogni caso, per il periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione, con un calcolo alternativo, sia sulla base delle originarie annotazioni contabili della sia sulla base del saldo ricalcolato al netto degli CP_2 indebiti, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra fido o in assenza di fido o su saldi attivi. In tal caso, provveda a quantificare il saldo attraverso l'espunzione delle rimesse solutorie.
A tal fine, individui il C.T.U. l'affidamento concesso sulla base di elementi univoci e della documentazione prodotta, tenendo conto solo di elementi documentali, quali i contratti di apertura di credito e/o le risultanze della centrale dei rischi”.
- Previa ammissione delle prove orali di cui alla memoria 183 VI n. 2 cpc depositata in primo grado.
- Respingersi comunque ogni avversa domanda, così come avanzata dalla società attrice in primo grado, in quanto infondata in fatto e in diritto.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado e con condanna della società appellata a restituite le somme pagate in ragione della sentenza di primo grado pari a €uro
14.915,36, oltre interessi di legge dal momento del pagamento a quello della restituzione. pagina 2 di 18 - Con riserva di separata azione per tutti i crediti maturati dalla nei confronti della società CP_2 attrice.
Per Controparte_1
Voglia la C.A., per le causali di cui in premessa, ogni contraria istanza od eccezione disattesa,
- in via di rito: dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c.;
- nel merito: respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese di lite e attribuzione ai sottoscritti antistatari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito anche solo “ ) ha Controparte_1 CP_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, (di seguito anche solo “ Parte_2 Pt_2
” o “ ”), per veder ricalcolato il saldo di un conto corrente di corrispondenza intrattenuto
[...] CP_3 con la banca medesima, e condannata quest'ultima al risarcimento dei danni.
Come si legge nella sentenza impugnata (pag. 4), l'attrice in particolare esponeva:
- che intratteneva un rapporto di conto corrente sin dal 16.11.1990 con la banca convenuta, quale incorporante della;
Controparte_4
- che su tale rapporto di conto corrente nel corso degli anni erano stati appoggiati diversi affidamenti;
- che il contratto di conto corrente faceva richiamo agli usi su piazza per la quantificazione degli interessi e delle condizioni economiche;
- che i contratti di affidamento erano nulli per difetto di forma scritta;
- che erano state applicate condizioni economiche nulle;
- che erano stati applicati interessi usurari;
- che, avendo la banca messo a disposizione gli estratti conto solo dal 2004, in sede di rideterminazione del saldo si doveva procedere al cosiddetto saldo zero.
I.2. Si è costituita in giudizio la contestando tutto quanto ex adverso dedotto. Ha eccepito la CP_2 prescrizione ed ha comunque rivendicato la validità di tutte le pattuizioni contrattuali.
pagina 3 di 18 I.3. Il Tribunale, all'esito del giudizio nel quale sono state espletate due diverse c.t.u. contabili (la prima diretta solo a verificare l'asserita usura), ha accolto la domanda attorea di rideterminazione del saldo. In motivazione il primo giudice ha affermato, come efficacemente riassunto dalla appellante:
- che la tecnica contabile del cd. “saldo zero”, invocata da parte attrice confliggeva con i principi in materia di riparto dell'onere probatorio;
- che l'eccezione spiegata afferente la nullità delle condizioni economiche nei c.d. contratti monofirma doveva ritenersi infondata (v. Cass. SS.UU. 898/18);
- che per le stesse ragioni, viceversa, doveva registrarsi la nullità delle pattuizioni contrattuali relative alle condizioni economiche applicabili al c/corrente e alle a/credito, in tutti i casi in cui le stesse, anziché essere state riportate nei relativi contratti sottoscritti dalla cliente, erano semplicemente raccolte in prospetti generali (a detta della convenuta affissi in filiale), in quanto la sottoscrizione del correntista si rendeva necessaria per consentire di individuare quali condizioni economiche fossero state pattuite con quel determinato cliente, piuttosto che con un altro;
- che, quanto all'usura, il consulente dell'ufficio, chiamato a effettuare un vaglio, anche in forza delle cms soglia, aveva escluso fenomeni usurari;
- che, quanto alla capitalizzazione degli interessi, parte convenuta non aveva provato di avere adeguato i contratti in essere al dettato dell'art. 120, secondo comma, TUB e alla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 (comunicazione della pari periodicità a mezzo estratti conto, e pubblicazione in G.U.);
- che, parimenti, in sede di rideterminazione del saldo di conto corrente, si rendeva necessario procedere allo scomputo delle commissioni di debordo contabile non autorizzato, delle spese trimestrali, delle commissioni, dell'indennità per sconfinamento, delle spese per revisione fidi, dell'”Ant. Doc. addeb. Competenze”, delle competenze c/c anticipi n. 001805 e n. 0000104, per le quali non era stata rinvenuta in atti una valida pattuizione fra le parti;
- che, viceversa, le commissioni di massimo scoperto non dovevano essere espunte, in quanto pattuite, come risultava dal documento datato 13.02.2004 all'allegato 9 nella comparsa di costituzione e all'allegato 32 nell'atto di citazione;
- che il corrispettivo di disponibilità creditizia andava espunto fino all'1/07/2015, risultando pattuito solo dopo tale data (cfr. documento del 24.08.2015/04-09-2015 allegato 14 della comparsa di costituzione e allegato 34 dell'atto di citazione);
pagina 4 di 18 - che le commissioni di istruttoria veloce andavano espunte fino all'1/07/2015, in quanto pattuite solo in tale data (doc. del 24.08.2015 / 04-09-2015 allegato 14 della comparsa di costituzione e allegato 34 dell'atto di citazione);
- che quanto alla prescrizione, ai fini dell'eccezione, era sufficiente che la banca avesse allegato il decorso del tempo e l'inerzia del cliente, senza necessità di ulteriori contributi probatori, quale l'individuazione delle rimesse solutorie;
- che le rimesse solutorie andavano comunque accertate sulla base del saldo depurato dagli indebiti, come precisato dalla Cassazione (v. ord. 9141/2020 e ss.);
- che, secondo parte della dottrina, tale pronuncia affrontava in modo innovativo anche un altro profilo applicativo della prescrizione, ossia l'individuazione dell'oggetto dei pagamenti effettuati tramite la rimessa solutoria;
- che, una volta accertata la natura solutoria di una rimessa, questa, in forza del principio generale di imputazione dei pagamenti ex art. 1194 secondo comma c.c., andava a “coprire” gli interessi e, solo pagati questi, intaccava il capitale a debito;
- che, così ragionando, non si teneva conto del fatto che l'art. 1194 c.c., nel disciplinare l'ordine di imputazione dei pagamenti tra interessi e capitale, necessariamente presupponeva la liquidità ed esigibilità tanto del credito in linea capitale, quanto del credito per gli interessi (Cass. 10941/2016);
- che, verosimilmente, in ragione di tali considerazioni, sia pure non esplicitate, la Cassazione, nell'arresto n. 9141/2020, aveva avallato la tesi per cui la rimessa solutoria andava a pagare solo gli interessi indebiti applicati ultra-fido, senza poter estendere l'effetto di pagamento anche ai pregressi interessi indebiti applicati intra-fido, non essendo il relativo credito ancora esigibile;
- che la applicazione di tali principi in realtà conduceva a un effetto ancor più radicale di quello prospettato dalla Corte Suprema nell'arresto n. 9141/2020, e imponeva un ripensamento della distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie, così come introdotta dalle Sezioni Unite con la sentenza 24418/2010;
- che se, infatti, la natura solutoria della rimessa richiedeva la liquidità ed esigibilità del credito che veniva soddisfatto con tale rimessa, ne conseguiva che le Sezioni Unite nel 2010 avevano ritenuto esigibile lo scoperto in senso tecnico (ossia l'esposizione ultra-fido o in assenza di fido), in quanto esorbitante rispetto alle pattuizioni contrattuali intercorse fra banca e cliente, ossia in quanto collocato al di fuori di una previsione contrattuale;
pagina 5 di 18 - che in realtà l'utilizzo da parte del cliente di somme eccedenti il limite dell'affidamento avveniva comunque nella cornice contrattuale del rapporto di conto corrente (e non nell'ambito del rapporto accessorio di apertura di credito)
- che, se era così, il presupposto dell'esigibilità del credito relativo al capitale utilizzato ultra-fido e dei relativi interessi, necessario per giustificare la stessa distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, collideva insanabilmente con l'art. 1852 c.c., il quale, derogando per il conto corrente bancario al disposto di cui all'art. 1823 c.c. per il conto corrente in generale, escludeva l'esigibilità del saldo creditorio per l'istituto di credito sino alla chiusura del rapporto di conto corrente;
- che ne discendeva che, in costanza di rapporto di c/c, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca neppure con riferimento al capitale e agli interessi ultra-fido, non poteva mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale dalla data della sua annotazione;
- che, quindi, fino alla chiusura del rapporto non era esigibile da parte della banca il saldo provvisorio del conto, a prescindere da qualsiasi distinzione tra addebiti intra fido e ultra-fido;
- che per tali ragioni, doveva ritenersi che i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
24418/2010, quanto meno sino al 14.4.2016 con riferimento agli interessi anatocistici (ossia dall'entrata in vigore della versione attuale del secondo comma dell'art. 120 TUB), non potessero operare e che, pertanto, la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito relativamente agli addebiti illegittimi in conto corrente decorresse sempre e comunque dalla data di chiusura del rapporto;
- che sulla base di tali considerazioni, pertanto, si era reso necessario disporre una nuova consulenza di ufficio di natura contabile al fine di procedere alla rideterminazione del saldo di conto corrente, previa sostituzione dei tassi di interesse, non validamente pattuiti per iscritto, con i tassi sostitutivi ex art. 117
TUB, ed escludendo gli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi non validamente pattuita;
- che alla luce di dette considerazioni il saldo del c/c andava rideterminato alla data del 31.12.2016 in euro 30.413,11 a credito della correntista, a fronte di un saldo bancario di euro 59.175,40 a debito della attrice.
II. L'appello.
II.1. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello (di seguito Parte_1 anche solo “ ), quale mandataria di , sulla scorta di sette motivi, che, rubricati Pt_1 Parte_2 come segue, si procede a sintetizzare. pagina 6 di 18 A)- SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLA AVVERSA DOMANDA IN QUANTO GENERICA E
PRIVA DI ALLEGAZIONI:
Il motivo censura l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, del fatto che la esponente, nel corso del giudizio, aveva più volte sottolineato come la domanda dell'attrice in primo grado fosse assolutamente generica, priva di allegazioni mirate. Erano state eccepite la nullità dei contratti c.d monofirma per difetto di forma scritta e, genericamente, la presenza di interessi usurari. L'azione proposta in primo grado avrebbe dunque dovuto essere ritenuta esplorativa, e, solo per questo motivo, rigettata, mentre sul punto il Tribunale di Milano neppure si era pronunciato. La sentenza impugnata costituiva dunque il frutto di una c.t.u. esplorativa, estesa a “problematiche estranee al thema decidendum”.
B)- SULLA OMESSA PRONUNCIA SULLA ECCEZIONE AFFERENTE LA DELIMITAZIONE
DEL THEMA DECIDENDUM SULLA BASE DELLE CONCLUSIONI SPIEGATE DALLA
(VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SANCITI DAGLI Controparte_5
ARTT. 112, 115 E 183 C.P.C., E CONSEGUENTE NULLITA' DELLA C.T.U.)
Il motivo torna a censurare l'espletamento della seconda c.t.u., testualmente affermando: “Nei casi in cui il consulente tecnico d'ufficio indaghi su fatti che non sono stati allegati e prospettati nel termine di maturazione delle preclusioni assertive, ove viene delineato il thema decidendum, si configura un illegittimo superamento delle barriere preclusive che caratterizzano la fase di cognizione, determinandosi così una violazione dei principi sanciti dagli artt. 112, 115 e 183 c.p.c.
Ciò comporta la nullità assoluta della c.t.u. ultra o extra petitum, come tale addirittura rilevabile
d'ufficio, e neppure sanabile dall'acquiescenza delle parti ex art. 157, terzo comma, c.p.c., da cui consegue la nullità della sentenza per derivazione, ai sensi dell'art. 159 c.p.c.
In virtù del generale principio di conversione delle cause di nullità della sentenza in motivo di impugnazione sancito dall'art. 161 c.p.c., detta invalidità viene quindi eccepita nel presente giudizio.”.
C)- SUGLI ERRORI DI VALUTAZIONE CIRCA LA FORMA SCRITTA DEI CONTRATTI
BANCARI E SULL'ASSERITO MANCATO PERFEZIONAMENTO DI ACCORDI CIRCA LE
CONDIZIONI ECONOMICHE:
pagina 7 di 18 Con questo motivo la appellante rileva che, premesso che aveva prodotto soltanto la Controparte_1 movimentazione del rapporto di conto corrente dal marzo 2004 al dicembre 2016, essa aveva invece prodotto i contratti regolamentanti i rapporti intrattenuti a far data dal 2004 [2000 n.d.r.] in avanti:
- Atto sostitutivo del contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 3482 in data
04.05.2000 (all.3), con correlato atto integrativo in pari data (all.4) integrati dal Foglio Informativo analitico ivi richiamato (all.5) e dalle Norme che regolano i contratti di c/c ivi richiamate (all.6);
- Contratto di apertura di credito in data 11.12.2001 (all.7) integrato dal Foglio Informativo analitico ivi richiamato (all.8);
- Contratto di apertura di credito in data 13.02.2004 (all.9) integrato dal Foglio Informativo analitico ivi richiamato (all.10) e dalle condizioni generali ivi richiamate (all.11);
- Contratto di apertura del conto anticipi in data 05.12.2008 (all.12);
- Contratto di apertura di credito in data 09.12.2008 (all.13);
- Contratto di apertura di credito in data 24.08.2015 (all.14).
Come era possibile verificare, negli anni dal 2004 al 2008 le condizioni economiche erano state pattuite per relationem a (F.I.A.) separati, che il correntista con la propria Parte_3
sottoscrizione dichiarava di aver ricevuto. Dal 2008, le condizioni economiche risultavano invece inglobate nel testo contrattuale. A detta della appellante, nei F.I.A. e nei documenti di sintesi risultavano “precisati numericamente i tassi di interesse, la periodicità della capitalizzazione, le commissioni di massimo scoperto, le valute ecc. ecc..” e il rinvio per relationem doveva considerarsi valido, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale. D'altra parte, l'attrice non aveva allegato la mancata pattuizione delle condizioni economiche per la mancata sottoscrizione dei Fogli Informativi
Analitici. Il c.t.u., e quindi il giudice, neppure avevano preso in considerazione i contratti prodotti
(allegati 12, 13 e 14), che prevedevano espressamente tassi di interesse indicati numericamente. Non si era dunque trattato, come erroneamente ritenuto in sentenza, di condizioni contrattuali meramente affisse in filiale.
D)- SUGLI ERRORI DI VALUTAZIONE CIRCA LE COMMISSIONI SOSTITUTIVE DELLE
C.M.S.:
La appellante rileva che nell'elaborato peritale il c.t.u. aveva depurato i saldi (anche del conto ordinario) del corrispettivo di disponibilità creditizia e delle commissioni di istruttoria veloce fino all'1/07/2015, nonché delle commissioni di debordo contabile non autorizzato, delle spese trimestrali,
pagina 8 di 18 delle indennità per sconfinamento, delle spese per revisione fidi, e delle competenze sul c/c anticipi n.
001805 e n. 0000104. Contestazioni di controparte in merito a queste voci, tuttavia, erano riscontrabili solo in sede di comparsa conclusionale, in relazione ad una integrazione di c.t.p. in quella stessa sede, tardivamente prodotta. Il c.t.u. aveva quindi affrontato questioni estranee al thema decidendum, per come delineatosi entro il maturare delle preclusioni assertive.
E)- SUGLI ERRORI DI VALUTAZIONE CIRCA LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE:
La appellante lamenta che, nella sentenza impugnata, il Tribunale di Milano abbia ritenuto, quanto alla capitalizzazione degli interessi passivi, che la non avesse provato di essersi adeguata al dettato CP_2 dell'art. 120, secondo comma, TUB, e alla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 (comunicazione della pari periodicità a mezzo estratti conto e pubblicazione in G.U.). Si trattava tuttavia, ancora una volta, di extra petita e/o ultra petita, poiché nelle conclusioni di cui all'atto di citazione (non modificate nei termini di cui all'art 183 VI cpc) non vi è alcun riferimento alla richiesta di ripetizione di ipotetici interessi anatocistici illeciti o alla capitalizzazione trimestrale. Inoltre, la aveva CP_2 documentato (all. 4) l'adeguamento delle norme regolanti il conto corrente di corrispondenza alla delibera CICR del 2000, ma né il giudice, né il c.t.u. ne avevano tenuto conto.
F. SULLA PRESCRIZIONE:
Con questo motivo, la appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione sull'assunto che la prescrizione del diritto di ripetizione dell'indebito, relativamente agli addebiti illegittimi in conto corrente con affidamento, decorra solo dalla chiusura del rapporto, per non essere esigibile prima di quel momento il credito restitutorio. A parere della appellante, “la tesi del
Giudice di primo grado della totale inesigibilità sino alla chiusura del rapporto di conto corrente, che stravolge addirittura un orientamento della Suprema Corte a SS.UU ormai consolidato [Cass. SS.UU.
n. 24418/2010], pare priva di ogni fondamento”. Inoltre, e comunque, negli anni dal 2005 al 2007 il saldo del conto corrente era stato frequentemente attivo, dovendosi ritenersi che: “Se il conto è in attivo, gli accrediti integrano necessariamente nel complesso un pagamento, non potendosi configurare una rimessa ripristinatoria, che presuppone un passivo, seppur nei limiti del fido. In altre parole, dal momento in cui il conto, precedentemente in passivo, presenta un saldo attivo, sorge immediatamente il diritto alla ripetizione, dal quale decorre il termine di prescrizione”.
pagina 9 di 18 G. SULLE SPESE LIQUIDATE IN PRIMO GRADO:
Con questo motivo la appellante, in ragione della ritenuta fondatezza dei propri motivi e della conseguente necessità di riforma della sentenza impugnata, domanda che il regolamento delle spese del primo grado di giudizio sia rivisto.
II.3. Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 CP_1
e/o 348bis c.p.c., e domandandone comunque nel merito il rigetto per la ritenuta infondatezza dei motivi.
II.4. Trattenuta una prima volta la causa in decisione, questa Corte, con ordinanza del 22.07.2024, ne ha disposto la rimessione sul ruolo al fine di espletare un supplemento della c.t.u. sul seguente quesito:
“Esaminati gli atti e i documenti prodotti e quelli eventualmente offerti dalle parti nei limiti di cui all'art. 198 cpc, compiuta ogni indagine, necessaria od opportuna, sentite le parti o i loro consulenti, esperito il tentativo di conciliazione, il CTU, ad integrazione dell'elaborato già depositato in primo grado e quindi avuto riguardo ai conti bancari già esaminati:
- mantenga ferma la già operata espunzione di spese e commissioni non validamente pattuite;
- ricalcoli gli interessi passivi senza eliminazione della capitalizzazione trimestrale in quanto pattuita nell'atto integrativo del contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 3482 in data
04.05.2000 (all.4 della;
CP_2
- verifichi, per il periodo decorrente dal primo estratto conto prodotto dalla correntista e anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione (avvenuta il 15.05.2017), ovvero, con calcolo alternativo, dal primo estratto conto prodotto dalla correntista al 27.04.2016 (doc. 5, in primo grado, dell'odierna appellata), sulla base del saldo ricalcolato al netto degli indebiti, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra fido o in assenza di fido su saldi passivi. In tal caso, provveda a quantificare il saldo previa espunzione delle rimesse solutorie.”
II.5. A seguito del deposito della c.t.u., rispetto alla quale non ha sollevato contestazioni - CP_1 mentre ha instato per una integrazione al fine di ricalcolare il saldo di conto corrente con Pt_1 applicazione degli “interessi convenzionali”, anziché degli intessi ex art. 117 TUB e senza espunzione delle “competenze c/c anticipi n. 001805 e n. 0000104” - all'udienza del 26.03.2025 le parti hanno pagina 10 di 18 precisato le conclusioni e la Corte ha assegnato i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali. La causa è stata quindi decisa nella camera di consiglio del 19.06.2025.
III. Le osservazioni della Corte
III.1 Il primo (A), il secondo (B), il quarto (D) e il quinto (E) motivo di appello, tutti concernenti il ritenuto difetto di allegazione, si prestano ad una trattazione congiunta.
La appellante sostiene che il primo giudice sia andato ultra petita, e che la licenziata c.t.u. sia nulla, perché l'indagine, e poi la decisione, avrebbero travalicato il thema decidendum, affrontando i temi dell'anatocismo per illegittima capitalizzazione trimestrale, delle commissioni indebite e delle spese, quando “Nelle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado si censurava solo e soltanto la nullità dei contratti c.d monofirma per difetto di forma scritta e la presenza di interessi usurari” (pag. 14 dell'atto di appello).
Senonché, è poi la stessa appellante ad affermare che nella citazione in primo grado “si volevano eliminare valute, interessi anatocistici, usurari, cms e spese, per il difetto di forma scritta” (ibidem).
Ebbene - stante che, in ogni caso, la domanda giudiziale deve essere interpretata con riferimento alla reale volontà della parte, quale emergente non solo in modo formale dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nell'atto introduttivo, ma anche implicitamente e indirettamente dall'intero contenuto dell'atto che le contiene e dallo scopo pratico perseguito dall'istante nel ricorrere all'autorità giudiziaria - va effettivamente rilevato che ha instaurato il giudizio di primo grado sulla CP_1 scorta di una perizia di parte, depositata in uno con l'atto di citazione (doc.1) e ivi richiamata, che ha ricalcolato il saldo del conto corrente non soltanto in ragione dell'asserita usura, poi risultata inesistente, ma lamentando anche la mancata pattuizione degli oneri connessi all'affidamento e l'illegittima capitalizzazione trimestrale (“Le violazioni delle soglie usura trimestrali, le mancate pattuizioni di oneri connessi all'affidamento, delle valute e del regime di capitalizzazione riscontrate nel conto corrente principale, comportano la enucleazione di tutte le poste illegittimamente addebitate nel c/c 140760 e la ricostruzione dell'intero rapporto attraverso i tassi minimi e massimi dei BOT per la violazione dell'art. 117 TUB.”; pag. 24). E ha concluso domandando il ricalcolo del saldo del conto corrente con l'applicazione del tasso Bot e l'eliminazione di commissioni e spese trimestrali (“per
l'effetto, previa rielaborazione delle movimentazioni contabili dei rapporti anzidetti ed azzeramento del saldo debitore alla data del 31.12.2003, ricalcolati gli interessi creditori e debitori applicando il tasso
pagina 11 di 18 dei B.O.T., eliminando l'effetto di valute, commissioni e spese trimestrali, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1815 c.c. e 117 T.U.B., dichiarare non dovuto quanto addebitato a titolo di interessi, commissioni, oneri e spese dalla data di apertura dei singoli rapporti sino alla data di ultima annotazione contabile, condannando la convenuta, in persona del legale rapp.te, a rettificare il saldo dei rapporti di cui in premessa e/o restituire la somma di euro 158.403,59 al 31.12.2016 o diversa che verrà accertata in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria secondo indici
Istat”).
Infine, nella memoria n. 1 ex art. 183, sesto comma, c.p.c., dunque entro il maturare delle preclusioni assertive, ha eccepito “Non risultano altresì pattuite le C.I.V., l'indennità sconfinamento ed il CP_1 corrispettivo disponibilità creditizia.”.
Pertanto, il tema degli interessi ultralegali e delle commissioni, degli oneri e delle spese non pattuiti, a differenza di quanto sostenuto dalla appellante, ha concorso a comporre il thema decidendum (in particolare sugli interessi ultralegali non pattuiti e sulla commissione di massimo scoperto, del resto, la nel costituirsi, aveva assunto specifiche difese: cfr. pagg. da 24 a 28 della comparsa di risposta). CP_2
Se ne deve dedurre che il Tribunale abbia indagato anche questi aspetti, mediante la disposta c.t.u., senza incorrere nel denunciato vizio di ultrapetizione. Il c.t.u., infine, ha semplicemente risposto al quesito demandatogli, rimanendo entro quei confini, sicché non è prospettabile una nullità della consulenza “per ultra petita”.
Quanto, nello specifico, alla capitalizzazione trimestrale (oggetto del quinto motivo di appello), va piuttosto rilevato, in ciò risultando il motivo fondato, che il primo giudice non si è avveduto del fatto che la ne aveva dedotto e documentato la valida pattuizione nel maggio 2000, successivamente CP_2 ed in adeguamento alla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, mediante atto integrativo al contratto di conto corrente (suo all. 4), motivo per cui, tra l'altro, questa Corte ha disposto il supplemento di c.t.u., di cui più diffusamente infra.
III.2. Il terzo motivo (C) di appello è infondato.
Come si è anticipato, la appellante lamenta che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto invalida la pattuizione delle condizioni economiche del conto corrente mediante relatio a fogli analitici separati, in quanto non sottoscritti, ignorando per di più il fatto che, per gli altri rapporti, essa aveva prodotto i contratti che non determinavano le condizioni per relationem, bensì le incorporavano nel testo (allegati
12, 13 e 14).
pagina 12 di 18 La Corte al riguardo osserva quanto segue.
Il primo giudice non ha negato validità alla pattuizione per relationem, su cui pure la appellante si diffonde citando pertinente giurisprudenza, bensì ha osservato come la non avesse provato che i CP_2 fogli informativi analitici che, nei contratti, affermava di conoscere ed approvare, fossero CP_1 effettivamente quelli prodotti in giudizio ed è dunque in tal senso che va inteso il rilievo della mancanza di sottoscrizione dei medesimi F.I.A., avendo il giudice affermato che questa mancanza impediva di dare per certe le condizioni economiche che la aveva pattuito con il cliente CP_2
anziché con qualsiasi altro, e men che mai, si aggiunge, tale certezza poteva derivare dalla CP_1 prova che determinati fogli informativi analitici si trovassero esposti in filiale, come pure la si CP_2 era offerta di provare per testi1 (prova reiterata in questa sede, ma all'evidenza non rilevante al fine).
A ciò deve aggiungersi che, come pacifico stando alle allegazioni della stessa negli anni è stato CP_2 più volte esercitato lo jus variandi, e dunque sarebbero state pattuite condizioni diverse, senza, però, che la abbia prima di tutto allegato in modo specifico quali modifiche sarebbero state CP_2 comunicate alla cliente ed a partire da quale data, sì da poter effettivamente ritenere, dato che CP_1 non aveva esercitato il recesso, che fosse intervenuta la nuova pattuizione, e senza che, in secondo luogo, la abbia provato l'invio delle comunicazioni (che, invero, ha contestato nella CP_2 CP_1 memoria n. 1 ex art. 183, sesto comma, c.p.c.: “A nulla rileva l'eventuale invio delle comunicazioni e/o estratti periodici, invio di cui non v'è traccia e che si contesta”). La prova per testi sul punto, egualmente reiterata in questa sede, è certamente inammissibile, dato che la ricezione da parte del cliente delle comunicazioni di esercizio dello jus variandi è circostanza che la banca deve provare documentalmente, e non mediante prova per testi diretta a dimostrare, genericamente, che la filiale di riferimento della non aveva “mai avuto comunicazione dal 1992 ad oggi”, dall'ufficio CP_1 centrale che invia le comunicazioni in questione, di un mancato recapito.
Giova aggiungere, quanto ai contratti di cui all'apertura di credito e al conto anticipi -allegati 12, 13 e
14 della appellante- e ribadita la considerazione sulla mancata prova della successiva pattuizione di condizioni diverse ex art. 118 TUB, che le condizioni che ivi si leggono non sono quelle effettivamente applicate, almeno per come deducibili dagli estratti conto prodotti in giudizio da (che CP_1 riguardano il c/c di corrispondenza, dovendosi però osservare che nessuna delle parti ha prodotto evidenza delle movimentazioni contabili del conto anticipi).
Prendendo in esame, ad esempio, l'all. 14, contratto di apertura di credito datato 24.08.2015, si trova indicazione di un “tasso annuo debitore entro fido nominale” del 11,400% e di un “tasso annuo debitore entro fido effettivo” del 11,896%:
ma, se si esamina l'estratto conto disponibile successivo a quella contrattazione, doc. 848 dell'appellata, si vede che gli interessi a debito sono stati contabilizzati a tasso differente:
Ancora diversi sono i tassi indicati nel contratto di conto corrente anticipi del 05.12.2008 (all. 12 appellante):
che nemmeno trovano corrispondenza in quanto indicato nel primo estratto conto disponibile successivo, doc. 821 della appellata:
pagina 14 di 18 Quanto, infine, all'allegato 13 della appellante, contratto di apertura di credito del 09.12.2008, va osservato che la copia prodotta, composta di 2 pagine, a pagina 2 di 2 contiene le condizioni economiche, ma non è sottoscritta da È invece sottoscritta da la copia, CP_1 CP_1 scannerizzata dalla nel medesimo file, di un documento che è all'evidenza diverso, perché CP_2 costituito da una sola pagina, 1 di 1, che non contiene le condizioni economiche.
In conclusione, la Corte osserva che la non ha fornito la prova della pattuizione dei tassi CP_2 praticati, in una situazione, peraltro, di notevole confusione, anche in merito all'interrelazione tra il conto corrente, su cui era regolata l'apertura di credito, ed il conto anticipi, risultando pattuiti tassi debitore diversi e comunque, appunto, non corrispondenti a quelli che, almeno dagli estratti del conto corrente di corrispondenza, risulterebbero aver generato i contestati addebiti a titolo di interessi.
Ne segue che deve essere mantenuta ferma la decisione del primo giudice di ricalcolare il saldo del conto corrente, ricalcolo effettuato mediante applicazione dei tassi Bot, ex art. 117 TUB.
Non si individuano poi ragioni, nelle allegazioni della appellante, per cui dovrebbe ora espletarsi una integrazione della c.t.u. per “recuperare” le “competenze c/c anticipi n. 001805 e n. 0000104”, espunte dal c.t.u. nel primo elaborato, secondo il calcolo che il Tribunale ha fatto proprio, in ragione della riscontrata mancata pattuizione.
La appellante nemmeno individua con precisione gli addebiti in questione, corrispondenti, in tesi, a condizioni erroneamente ritenute non pattuite, non comprendendosi se si intenda fare riferimento a commissioni o a spese e dovendosi osservare che l'unico contratto di conto anticipi prodotto è il n.
pagina 15 di 18 0000104, corrispondente all'allegato 12 della e che in quel contratto l'unica commissione CP_2 pattuita è quella di massimo scoperto, non espunta.
III.3. Il sesto motivo (F) di appello è invece fondato.
La Corte non condivide infatti le argomentazioni del Tribunale in ordine alla decorrenza della prescrizione. Con la nota sentenza n. 24418/2010, le Sezioni unite, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca, hanno distinto le rimesse ripristinatorie dalle rimesse solutorie e ritenuto che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione da parte del cliente delle somme addebitate a tale titolo inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto per le rimesse ripristinatorie (eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido) e invece da ogni singolo addebito per le rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso, in cui la rimessa ha l'effetto di estinguere il debito del cliente verso la banca).
Detto ciò, sempre per indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, deve ritenersi che “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria (Cass. Civ. n. 26897/2024).
Nel caso di specie la ha sollevato ritualmente l'eccezione di prescrizione e, in adempimento CP_2 all'incarico ricevuto in questo giudizio, il c.t.u. ha individuato rimesse solutorie prescritte per un importo pari ad euro 817,78.
Il calcolo alternativo che questa Corte aveva richiesto, al fine di individuare le eventuali rimesse solutorie effettuate antecedentemente al decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione - piuttosto che quelle effettuate antecedentemente al decennio dalla data della lettera di diffida di CP_1
(27.04.2006) -, non ha avuto esito diverso. Il c.t.u. ha infatti rappresentato: “Sono state verificate le rimesse solutorie per il periodo anteriore al 15/05/2007 (Allegato 5) e in alternativa per il periodo anteriore al 27/04/2006 (Allegato 6). In entrambe le ipotesi le competenze prescritte sono risultate essere pari a euro 817,78 (interessi passivi prescritti euro 520,93 + spese e commissioni prescritte euro 296,85). Pertanto anche in questo caso non è stato necessario sviluppare una seconda ipotesi alternativa. La verifica degli importi imputati nei conti dare e avere è stata eseguita, per il periodo
pagina 16 di 18 anteriore al 15/05/2007 e al 27/04/2006, sulla base degli estratti conto bancari rettificati, giorno per giorno, con verifica progressiva delle operazioni, per data contabile, per tutti gli addebiti e accrediti e per data valuta solo per gli accrediti di assegni bancari e circolari fuori piazza.”
Parte appellata non ha svolto rilievi avverso le conclusioni della c.t.u., e, sul punto, nemmeno la appellante.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione è fondata, relativamente a rimesse per complessivi euro 817,78.
In conclusione, il c.t.u., secondo la tabella contenuta a pag. 9 dell'elaborato depositato il 12.03.2025, ha così ricalcolato il saldo del conto corrente n. 140760:
FINALE RICALCOLATO a credito del correntista al 31/12/2016 28.743,07 CP_7
da estratto conto bancario al 31/12/2016 -59.175,40 Parte_4
DIFFERENZA a favore del correntista al 31/12/2016 87.918,47
L'appello va dunque parzialmente accolto, con riferimento alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione ed alla accertata pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con conseguente ricalcolo del saldo del conto corrente in euro 28.743,07 a credito della correntista
CP_1
III.4. Il settimo motivo (G) di appello mira alla riforma del regolamento delle spese effettuato dal
Tribunale, ed è assorbito nella necessaria revisione di questo che consegue al parziale accoglimento dell'appello, secondo il principio per cui “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. 9064/18).
IV. Il regolamento delle spese di lite
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, che vede comunque la soccombente in modo CP_2 prevalente, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono trovare compensazione per 1/10, mentre per il resto devono essere rifuse in favore della società appellata, liquidate nell'intero come in dispositivo, pagina 17 di 18 in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (scaglione da € 52.001 a € 260.000), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 quale mandataria di avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
[...] Parte_2
3797/22 pubblicata il 03.05.2022, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. In parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina alla data del 31.12.2016 il saldo del conto corrente n. 140760, acceso dalla appellata presso la , Controparte_4 oggi in euro 28.743,07 a credito della correntista. Parte_2
2. Condanna la appellante alla rifusione in favore dell'appellata dei 9/10 delle spese del primo e del presente grado di giudizio, che liquida per l'intero in complessivi euro 24.094,00 per compensi (di cui euro 14.103,00 per il primo grado ed euro 9.991,00 per il presente grado di giudizio), oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti, con distrazione in favore dei difensori
Avv. Alessandro Pontremoli e Avv. Riccardo Maggioni dichiaratisi antistatari, compensato il resto.
3. Pone le spese di c.t.u., come già liquidate nel corso di entrambi i giudizi, definitivamente a carico della parte appellante.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 5)- Vero che, dal 1992 ad oggi, i Fogli Informativi Analitici Vigenti tempo per tempo sono stati esposti presso la Filiale di Segromigno Monte Capannori della Cassa di IS di CA S.p.A. (Banco Popolare s.c.) a disposizione della clientela in locali aperti al pubblico.
6)- Vero che, dal 1992 ad oggi, è stato esposto presso la Filiale di Segromigno Monte Capannori della Cassa di IS di CA S.p.A. (poi Cassa di IS di CA e Banco Popolare soc. coop.), in locali aperti al pubblico e a disposizione della Controparte_6 clientela, un avviso indicante le condizioni praticate per le operazioni di deposito e per quelle di prestito, nonché le commissioni, comprese quelle di massimo scoperto, ed i diritti praticati per i principali servizi.
10)- Vero che i Fogli Informativi analitici, in atti, richiamati nei contratti di apertura di credito anch'essi in atti, erano quelli in vigore al momento della firma dei singoli contratti, che il correntista dichiarava di avere ricevuto in copia, oltretutto esposti presso la Filiale, come per legge. pagina 13 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1533/2022 promossa in grado d'appello
DA
QUALE MANDATARIA DI Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in LARGO AUGUSTO, 7 20122 MILANO presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. ORSENIGO ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BALDINI GIANNI ( VIA G. VERDI, 281 55049 C.F._1
VIAREGGIO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 in VIA MAZZINI, 100 19038 SARZANA presso lo studio dell'avv. PONTREMOLI ALESSANDRO,
pagina 1 di 18 che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAGGIONI RICCARDO
( ) VIA DE AMICIS, 47 20123 MILANO;
C.F._2
APPELLATO
avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
- Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento della presente domanda, ed in riforma dell'appellata Sentenza del Tribunale di Milano, n. 3797/2022 pubblicata il 03/05/2022 RG n.
26521/2017 Repertorio n. 5536/2022 del 03/05/2022, Giudice estensore Dr. Francesco Ferrari;
- previa integrazione della c.t.u., per i motivi meglio spiegati nella istanza depositata in primo grado e datata del 16.08.21, per conferire al consulente designato una integrazione dell'elaborato peritale nei termini di seguito indicati:
“Come ipotesi alternativa, consideri il C.T.U. valide le condizioni economiche pattuite per relationem nei Fogli Informativi analitici, e la capitalizzazione degli interessi passivi pattuita nell'atto integrativo del contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 3482 in data 04.05.2000 (all.4), e comunque le condizioni economiche contenute nelle convenzioni contrattuali in data 05.12.2008
(all.12), in data 09.12.2008 (all.13) e in data 24.08.2015 (all.14); verifichi, in ogni caso, per il periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione, con un calcolo alternativo, sia sulla base delle originarie annotazioni contabili della sia sulla base del saldo ricalcolato al netto degli CP_2 indebiti, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra fido o in assenza di fido o su saldi attivi. In tal caso, provveda a quantificare il saldo attraverso l'espunzione delle rimesse solutorie.
A tal fine, individui il C.T.U. l'affidamento concesso sulla base di elementi univoci e della documentazione prodotta, tenendo conto solo di elementi documentali, quali i contratti di apertura di credito e/o le risultanze della centrale dei rischi”.
- Previa ammissione delle prove orali di cui alla memoria 183 VI n. 2 cpc depositata in primo grado.
- Respingersi comunque ogni avversa domanda, così come avanzata dalla società attrice in primo grado, in quanto infondata in fatto e in diritto.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado e con condanna della società appellata a restituite le somme pagate in ragione della sentenza di primo grado pari a €uro
14.915,36, oltre interessi di legge dal momento del pagamento a quello della restituzione. pagina 2 di 18 - Con riserva di separata azione per tutti i crediti maturati dalla nei confronti della società CP_2 attrice.
Per Controparte_1
Voglia la C.A., per le causali di cui in premessa, ogni contraria istanza od eccezione disattesa,
- in via di rito: dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c.;
- nel merito: respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese di lite e attribuzione ai sottoscritti antistatari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito anche solo “ ) ha Controparte_1 CP_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, (di seguito anche solo “ Parte_2 Pt_2
” o “ ”), per veder ricalcolato il saldo di un conto corrente di corrispondenza intrattenuto
[...] CP_3 con la banca medesima, e condannata quest'ultima al risarcimento dei danni.
Come si legge nella sentenza impugnata (pag. 4), l'attrice in particolare esponeva:
- che intratteneva un rapporto di conto corrente sin dal 16.11.1990 con la banca convenuta, quale incorporante della;
Controparte_4
- che su tale rapporto di conto corrente nel corso degli anni erano stati appoggiati diversi affidamenti;
- che il contratto di conto corrente faceva richiamo agli usi su piazza per la quantificazione degli interessi e delle condizioni economiche;
- che i contratti di affidamento erano nulli per difetto di forma scritta;
- che erano state applicate condizioni economiche nulle;
- che erano stati applicati interessi usurari;
- che, avendo la banca messo a disposizione gli estratti conto solo dal 2004, in sede di rideterminazione del saldo si doveva procedere al cosiddetto saldo zero.
I.2. Si è costituita in giudizio la contestando tutto quanto ex adverso dedotto. Ha eccepito la CP_2 prescrizione ed ha comunque rivendicato la validità di tutte le pattuizioni contrattuali.
pagina 3 di 18 I.3. Il Tribunale, all'esito del giudizio nel quale sono state espletate due diverse c.t.u. contabili (la prima diretta solo a verificare l'asserita usura), ha accolto la domanda attorea di rideterminazione del saldo. In motivazione il primo giudice ha affermato, come efficacemente riassunto dalla appellante:
- che la tecnica contabile del cd. “saldo zero”, invocata da parte attrice confliggeva con i principi in materia di riparto dell'onere probatorio;
- che l'eccezione spiegata afferente la nullità delle condizioni economiche nei c.d. contratti monofirma doveva ritenersi infondata (v. Cass. SS.UU. 898/18);
- che per le stesse ragioni, viceversa, doveva registrarsi la nullità delle pattuizioni contrattuali relative alle condizioni economiche applicabili al c/corrente e alle a/credito, in tutti i casi in cui le stesse, anziché essere state riportate nei relativi contratti sottoscritti dalla cliente, erano semplicemente raccolte in prospetti generali (a detta della convenuta affissi in filiale), in quanto la sottoscrizione del correntista si rendeva necessaria per consentire di individuare quali condizioni economiche fossero state pattuite con quel determinato cliente, piuttosto che con un altro;
- che, quanto all'usura, il consulente dell'ufficio, chiamato a effettuare un vaglio, anche in forza delle cms soglia, aveva escluso fenomeni usurari;
- che, quanto alla capitalizzazione degli interessi, parte convenuta non aveva provato di avere adeguato i contratti in essere al dettato dell'art. 120, secondo comma, TUB e alla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 (comunicazione della pari periodicità a mezzo estratti conto, e pubblicazione in G.U.);
- che, parimenti, in sede di rideterminazione del saldo di conto corrente, si rendeva necessario procedere allo scomputo delle commissioni di debordo contabile non autorizzato, delle spese trimestrali, delle commissioni, dell'indennità per sconfinamento, delle spese per revisione fidi, dell'”Ant. Doc. addeb. Competenze”, delle competenze c/c anticipi n. 001805 e n. 0000104, per le quali non era stata rinvenuta in atti una valida pattuizione fra le parti;
- che, viceversa, le commissioni di massimo scoperto non dovevano essere espunte, in quanto pattuite, come risultava dal documento datato 13.02.2004 all'allegato 9 nella comparsa di costituzione e all'allegato 32 nell'atto di citazione;
- che il corrispettivo di disponibilità creditizia andava espunto fino all'1/07/2015, risultando pattuito solo dopo tale data (cfr. documento del 24.08.2015/04-09-2015 allegato 14 della comparsa di costituzione e allegato 34 dell'atto di citazione);
pagina 4 di 18 - che le commissioni di istruttoria veloce andavano espunte fino all'1/07/2015, in quanto pattuite solo in tale data (doc. del 24.08.2015 / 04-09-2015 allegato 14 della comparsa di costituzione e allegato 34 dell'atto di citazione);
- che quanto alla prescrizione, ai fini dell'eccezione, era sufficiente che la banca avesse allegato il decorso del tempo e l'inerzia del cliente, senza necessità di ulteriori contributi probatori, quale l'individuazione delle rimesse solutorie;
- che le rimesse solutorie andavano comunque accertate sulla base del saldo depurato dagli indebiti, come precisato dalla Cassazione (v. ord. 9141/2020 e ss.);
- che, secondo parte della dottrina, tale pronuncia affrontava in modo innovativo anche un altro profilo applicativo della prescrizione, ossia l'individuazione dell'oggetto dei pagamenti effettuati tramite la rimessa solutoria;
- che, una volta accertata la natura solutoria di una rimessa, questa, in forza del principio generale di imputazione dei pagamenti ex art. 1194 secondo comma c.c., andava a “coprire” gli interessi e, solo pagati questi, intaccava il capitale a debito;
- che, così ragionando, non si teneva conto del fatto che l'art. 1194 c.c., nel disciplinare l'ordine di imputazione dei pagamenti tra interessi e capitale, necessariamente presupponeva la liquidità ed esigibilità tanto del credito in linea capitale, quanto del credito per gli interessi (Cass. 10941/2016);
- che, verosimilmente, in ragione di tali considerazioni, sia pure non esplicitate, la Cassazione, nell'arresto n. 9141/2020, aveva avallato la tesi per cui la rimessa solutoria andava a pagare solo gli interessi indebiti applicati ultra-fido, senza poter estendere l'effetto di pagamento anche ai pregressi interessi indebiti applicati intra-fido, non essendo il relativo credito ancora esigibile;
- che la applicazione di tali principi in realtà conduceva a un effetto ancor più radicale di quello prospettato dalla Corte Suprema nell'arresto n. 9141/2020, e imponeva un ripensamento della distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie, così come introdotta dalle Sezioni Unite con la sentenza 24418/2010;
- che se, infatti, la natura solutoria della rimessa richiedeva la liquidità ed esigibilità del credito che veniva soddisfatto con tale rimessa, ne conseguiva che le Sezioni Unite nel 2010 avevano ritenuto esigibile lo scoperto in senso tecnico (ossia l'esposizione ultra-fido o in assenza di fido), in quanto esorbitante rispetto alle pattuizioni contrattuali intercorse fra banca e cliente, ossia in quanto collocato al di fuori di una previsione contrattuale;
pagina 5 di 18 - che in realtà l'utilizzo da parte del cliente di somme eccedenti il limite dell'affidamento avveniva comunque nella cornice contrattuale del rapporto di conto corrente (e non nell'ambito del rapporto accessorio di apertura di credito)
- che, se era così, il presupposto dell'esigibilità del credito relativo al capitale utilizzato ultra-fido e dei relativi interessi, necessario per giustificare la stessa distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, collideva insanabilmente con l'art. 1852 c.c., il quale, derogando per il conto corrente bancario al disposto di cui all'art. 1823 c.c. per il conto corrente in generale, escludeva l'esigibilità del saldo creditorio per l'istituto di credito sino alla chiusura del rapporto di conto corrente;
- che ne discendeva che, in costanza di rapporto di c/c, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca neppure con riferimento al capitale e agli interessi ultra-fido, non poteva mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale dalla data della sua annotazione;
- che, quindi, fino alla chiusura del rapporto non era esigibile da parte della banca il saldo provvisorio del conto, a prescindere da qualsiasi distinzione tra addebiti intra fido e ultra-fido;
- che per tali ragioni, doveva ritenersi che i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
24418/2010, quanto meno sino al 14.4.2016 con riferimento agli interessi anatocistici (ossia dall'entrata in vigore della versione attuale del secondo comma dell'art. 120 TUB), non potessero operare e che, pertanto, la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito relativamente agli addebiti illegittimi in conto corrente decorresse sempre e comunque dalla data di chiusura del rapporto;
- che sulla base di tali considerazioni, pertanto, si era reso necessario disporre una nuova consulenza di ufficio di natura contabile al fine di procedere alla rideterminazione del saldo di conto corrente, previa sostituzione dei tassi di interesse, non validamente pattuiti per iscritto, con i tassi sostitutivi ex art. 117
TUB, ed escludendo gli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi non validamente pattuita;
- che alla luce di dette considerazioni il saldo del c/c andava rideterminato alla data del 31.12.2016 in euro 30.413,11 a credito della correntista, a fronte di un saldo bancario di euro 59.175,40 a debito della attrice.
II. L'appello.
II.1. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello (di seguito Parte_1 anche solo “ ), quale mandataria di , sulla scorta di sette motivi, che, rubricati Pt_1 Parte_2 come segue, si procede a sintetizzare. pagina 6 di 18 A)- SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLA AVVERSA DOMANDA IN QUANTO GENERICA E
PRIVA DI ALLEGAZIONI:
Il motivo censura l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, del fatto che la esponente, nel corso del giudizio, aveva più volte sottolineato come la domanda dell'attrice in primo grado fosse assolutamente generica, priva di allegazioni mirate. Erano state eccepite la nullità dei contratti c.d monofirma per difetto di forma scritta e, genericamente, la presenza di interessi usurari. L'azione proposta in primo grado avrebbe dunque dovuto essere ritenuta esplorativa, e, solo per questo motivo, rigettata, mentre sul punto il Tribunale di Milano neppure si era pronunciato. La sentenza impugnata costituiva dunque il frutto di una c.t.u. esplorativa, estesa a “problematiche estranee al thema decidendum”.
B)- SULLA OMESSA PRONUNCIA SULLA ECCEZIONE AFFERENTE LA DELIMITAZIONE
DEL THEMA DECIDENDUM SULLA BASE DELLE CONCLUSIONI SPIEGATE DALLA
(VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SANCITI DAGLI Controparte_5
ARTT. 112, 115 E 183 C.P.C., E CONSEGUENTE NULLITA' DELLA C.T.U.)
Il motivo torna a censurare l'espletamento della seconda c.t.u., testualmente affermando: “Nei casi in cui il consulente tecnico d'ufficio indaghi su fatti che non sono stati allegati e prospettati nel termine di maturazione delle preclusioni assertive, ove viene delineato il thema decidendum, si configura un illegittimo superamento delle barriere preclusive che caratterizzano la fase di cognizione, determinandosi così una violazione dei principi sanciti dagli artt. 112, 115 e 183 c.p.c.
Ciò comporta la nullità assoluta della c.t.u. ultra o extra petitum, come tale addirittura rilevabile
d'ufficio, e neppure sanabile dall'acquiescenza delle parti ex art. 157, terzo comma, c.p.c., da cui consegue la nullità della sentenza per derivazione, ai sensi dell'art. 159 c.p.c.
In virtù del generale principio di conversione delle cause di nullità della sentenza in motivo di impugnazione sancito dall'art. 161 c.p.c., detta invalidità viene quindi eccepita nel presente giudizio.”.
C)- SUGLI ERRORI DI VALUTAZIONE CIRCA LA FORMA SCRITTA DEI CONTRATTI
BANCARI E SULL'ASSERITO MANCATO PERFEZIONAMENTO DI ACCORDI CIRCA LE
CONDIZIONI ECONOMICHE:
pagina 7 di 18 Con questo motivo la appellante rileva che, premesso che aveva prodotto soltanto la Controparte_1 movimentazione del rapporto di conto corrente dal marzo 2004 al dicembre 2016, essa aveva invece prodotto i contratti regolamentanti i rapporti intrattenuti a far data dal 2004 [2000 n.d.r.] in avanti:
- Atto sostitutivo del contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 3482 in data
04.05.2000 (all.3), con correlato atto integrativo in pari data (all.4) integrati dal Foglio Informativo analitico ivi richiamato (all.5) e dalle Norme che regolano i contratti di c/c ivi richiamate (all.6);
- Contratto di apertura di credito in data 11.12.2001 (all.7) integrato dal Foglio Informativo analitico ivi richiamato (all.8);
- Contratto di apertura di credito in data 13.02.2004 (all.9) integrato dal Foglio Informativo analitico ivi richiamato (all.10) e dalle condizioni generali ivi richiamate (all.11);
- Contratto di apertura del conto anticipi in data 05.12.2008 (all.12);
- Contratto di apertura di credito in data 09.12.2008 (all.13);
- Contratto di apertura di credito in data 24.08.2015 (all.14).
Come era possibile verificare, negli anni dal 2004 al 2008 le condizioni economiche erano state pattuite per relationem a (F.I.A.) separati, che il correntista con la propria Parte_3
sottoscrizione dichiarava di aver ricevuto. Dal 2008, le condizioni economiche risultavano invece inglobate nel testo contrattuale. A detta della appellante, nei F.I.A. e nei documenti di sintesi risultavano “precisati numericamente i tassi di interesse, la periodicità della capitalizzazione, le commissioni di massimo scoperto, le valute ecc. ecc..” e il rinvio per relationem doveva considerarsi valido, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale. D'altra parte, l'attrice non aveva allegato la mancata pattuizione delle condizioni economiche per la mancata sottoscrizione dei Fogli Informativi
Analitici. Il c.t.u., e quindi il giudice, neppure avevano preso in considerazione i contratti prodotti
(allegati 12, 13 e 14), che prevedevano espressamente tassi di interesse indicati numericamente. Non si era dunque trattato, come erroneamente ritenuto in sentenza, di condizioni contrattuali meramente affisse in filiale.
D)- SUGLI ERRORI DI VALUTAZIONE CIRCA LE COMMISSIONI SOSTITUTIVE DELLE
C.M.S.:
La appellante rileva che nell'elaborato peritale il c.t.u. aveva depurato i saldi (anche del conto ordinario) del corrispettivo di disponibilità creditizia e delle commissioni di istruttoria veloce fino all'1/07/2015, nonché delle commissioni di debordo contabile non autorizzato, delle spese trimestrali,
pagina 8 di 18 delle indennità per sconfinamento, delle spese per revisione fidi, e delle competenze sul c/c anticipi n.
001805 e n. 0000104. Contestazioni di controparte in merito a queste voci, tuttavia, erano riscontrabili solo in sede di comparsa conclusionale, in relazione ad una integrazione di c.t.p. in quella stessa sede, tardivamente prodotta. Il c.t.u. aveva quindi affrontato questioni estranee al thema decidendum, per come delineatosi entro il maturare delle preclusioni assertive.
E)- SUGLI ERRORI DI VALUTAZIONE CIRCA LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE:
La appellante lamenta che, nella sentenza impugnata, il Tribunale di Milano abbia ritenuto, quanto alla capitalizzazione degli interessi passivi, che la non avesse provato di essersi adeguata al dettato CP_2 dell'art. 120, secondo comma, TUB, e alla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 (comunicazione della pari periodicità a mezzo estratti conto e pubblicazione in G.U.). Si trattava tuttavia, ancora una volta, di extra petita e/o ultra petita, poiché nelle conclusioni di cui all'atto di citazione (non modificate nei termini di cui all'art 183 VI cpc) non vi è alcun riferimento alla richiesta di ripetizione di ipotetici interessi anatocistici illeciti o alla capitalizzazione trimestrale. Inoltre, la aveva CP_2 documentato (all. 4) l'adeguamento delle norme regolanti il conto corrente di corrispondenza alla delibera CICR del 2000, ma né il giudice, né il c.t.u. ne avevano tenuto conto.
F. SULLA PRESCRIZIONE:
Con questo motivo, la appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione sull'assunto che la prescrizione del diritto di ripetizione dell'indebito, relativamente agli addebiti illegittimi in conto corrente con affidamento, decorra solo dalla chiusura del rapporto, per non essere esigibile prima di quel momento il credito restitutorio. A parere della appellante, “la tesi del
Giudice di primo grado della totale inesigibilità sino alla chiusura del rapporto di conto corrente, che stravolge addirittura un orientamento della Suprema Corte a SS.UU ormai consolidato [Cass. SS.UU.
n. 24418/2010], pare priva di ogni fondamento”. Inoltre, e comunque, negli anni dal 2005 al 2007 il saldo del conto corrente era stato frequentemente attivo, dovendosi ritenersi che: “Se il conto è in attivo, gli accrediti integrano necessariamente nel complesso un pagamento, non potendosi configurare una rimessa ripristinatoria, che presuppone un passivo, seppur nei limiti del fido. In altre parole, dal momento in cui il conto, precedentemente in passivo, presenta un saldo attivo, sorge immediatamente il diritto alla ripetizione, dal quale decorre il termine di prescrizione”.
pagina 9 di 18 G. SULLE SPESE LIQUIDATE IN PRIMO GRADO:
Con questo motivo la appellante, in ragione della ritenuta fondatezza dei propri motivi e della conseguente necessità di riforma della sentenza impugnata, domanda che il regolamento delle spese del primo grado di giudizio sia rivisto.
II.3. Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 CP_1
e/o 348bis c.p.c., e domandandone comunque nel merito il rigetto per la ritenuta infondatezza dei motivi.
II.4. Trattenuta una prima volta la causa in decisione, questa Corte, con ordinanza del 22.07.2024, ne ha disposto la rimessione sul ruolo al fine di espletare un supplemento della c.t.u. sul seguente quesito:
“Esaminati gli atti e i documenti prodotti e quelli eventualmente offerti dalle parti nei limiti di cui all'art. 198 cpc, compiuta ogni indagine, necessaria od opportuna, sentite le parti o i loro consulenti, esperito il tentativo di conciliazione, il CTU, ad integrazione dell'elaborato già depositato in primo grado e quindi avuto riguardo ai conti bancari già esaminati:
- mantenga ferma la già operata espunzione di spese e commissioni non validamente pattuite;
- ricalcoli gli interessi passivi senza eliminazione della capitalizzazione trimestrale in quanto pattuita nell'atto integrativo del contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 3482 in data
04.05.2000 (all.4 della;
CP_2
- verifichi, per il periodo decorrente dal primo estratto conto prodotto dalla correntista e anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione (avvenuta il 15.05.2017), ovvero, con calcolo alternativo, dal primo estratto conto prodotto dalla correntista al 27.04.2016 (doc. 5, in primo grado, dell'odierna appellata), sulla base del saldo ricalcolato al netto degli indebiti, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra fido o in assenza di fido su saldi passivi. In tal caso, provveda a quantificare il saldo previa espunzione delle rimesse solutorie.”
II.5. A seguito del deposito della c.t.u., rispetto alla quale non ha sollevato contestazioni - CP_1 mentre ha instato per una integrazione al fine di ricalcolare il saldo di conto corrente con Pt_1 applicazione degli “interessi convenzionali”, anziché degli intessi ex art. 117 TUB e senza espunzione delle “competenze c/c anticipi n. 001805 e n. 0000104” - all'udienza del 26.03.2025 le parti hanno pagina 10 di 18 precisato le conclusioni e la Corte ha assegnato i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali. La causa è stata quindi decisa nella camera di consiglio del 19.06.2025.
III. Le osservazioni della Corte
III.1 Il primo (A), il secondo (B), il quarto (D) e il quinto (E) motivo di appello, tutti concernenti il ritenuto difetto di allegazione, si prestano ad una trattazione congiunta.
La appellante sostiene che il primo giudice sia andato ultra petita, e che la licenziata c.t.u. sia nulla, perché l'indagine, e poi la decisione, avrebbero travalicato il thema decidendum, affrontando i temi dell'anatocismo per illegittima capitalizzazione trimestrale, delle commissioni indebite e delle spese, quando “Nelle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado si censurava solo e soltanto la nullità dei contratti c.d monofirma per difetto di forma scritta e la presenza di interessi usurari” (pag. 14 dell'atto di appello).
Senonché, è poi la stessa appellante ad affermare che nella citazione in primo grado “si volevano eliminare valute, interessi anatocistici, usurari, cms e spese, per il difetto di forma scritta” (ibidem).
Ebbene - stante che, in ogni caso, la domanda giudiziale deve essere interpretata con riferimento alla reale volontà della parte, quale emergente non solo in modo formale dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nell'atto introduttivo, ma anche implicitamente e indirettamente dall'intero contenuto dell'atto che le contiene e dallo scopo pratico perseguito dall'istante nel ricorrere all'autorità giudiziaria - va effettivamente rilevato che ha instaurato il giudizio di primo grado sulla CP_1 scorta di una perizia di parte, depositata in uno con l'atto di citazione (doc.1) e ivi richiamata, che ha ricalcolato il saldo del conto corrente non soltanto in ragione dell'asserita usura, poi risultata inesistente, ma lamentando anche la mancata pattuizione degli oneri connessi all'affidamento e l'illegittima capitalizzazione trimestrale (“Le violazioni delle soglie usura trimestrali, le mancate pattuizioni di oneri connessi all'affidamento, delle valute e del regime di capitalizzazione riscontrate nel conto corrente principale, comportano la enucleazione di tutte le poste illegittimamente addebitate nel c/c 140760 e la ricostruzione dell'intero rapporto attraverso i tassi minimi e massimi dei BOT per la violazione dell'art. 117 TUB.”; pag. 24). E ha concluso domandando il ricalcolo del saldo del conto corrente con l'applicazione del tasso Bot e l'eliminazione di commissioni e spese trimestrali (“per
l'effetto, previa rielaborazione delle movimentazioni contabili dei rapporti anzidetti ed azzeramento del saldo debitore alla data del 31.12.2003, ricalcolati gli interessi creditori e debitori applicando il tasso
pagina 11 di 18 dei B.O.T., eliminando l'effetto di valute, commissioni e spese trimestrali, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1815 c.c. e 117 T.U.B., dichiarare non dovuto quanto addebitato a titolo di interessi, commissioni, oneri e spese dalla data di apertura dei singoli rapporti sino alla data di ultima annotazione contabile, condannando la convenuta, in persona del legale rapp.te, a rettificare il saldo dei rapporti di cui in premessa e/o restituire la somma di euro 158.403,59 al 31.12.2016 o diversa che verrà accertata in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria secondo indici
Istat”).
Infine, nella memoria n. 1 ex art. 183, sesto comma, c.p.c., dunque entro il maturare delle preclusioni assertive, ha eccepito “Non risultano altresì pattuite le C.I.V., l'indennità sconfinamento ed il CP_1 corrispettivo disponibilità creditizia.”.
Pertanto, il tema degli interessi ultralegali e delle commissioni, degli oneri e delle spese non pattuiti, a differenza di quanto sostenuto dalla appellante, ha concorso a comporre il thema decidendum (in particolare sugli interessi ultralegali non pattuiti e sulla commissione di massimo scoperto, del resto, la nel costituirsi, aveva assunto specifiche difese: cfr. pagg. da 24 a 28 della comparsa di risposta). CP_2
Se ne deve dedurre che il Tribunale abbia indagato anche questi aspetti, mediante la disposta c.t.u., senza incorrere nel denunciato vizio di ultrapetizione. Il c.t.u., infine, ha semplicemente risposto al quesito demandatogli, rimanendo entro quei confini, sicché non è prospettabile una nullità della consulenza “per ultra petita”.
Quanto, nello specifico, alla capitalizzazione trimestrale (oggetto del quinto motivo di appello), va piuttosto rilevato, in ciò risultando il motivo fondato, che il primo giudice non si è avveduto del fatto che la ne aveva dedotto e documentato la valida pattuizione nel maggio 2000, successivamente CP_2 ed in adeguamento alla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, mediante atto integrativo al contratto di conto corrente (suo all. 4), motivo per cui, tra l'altro, questa Corte ha disposto il supplemento di c.t.u., di cui più diffusamente infra.
III.2. Il terzo motivo (C) di appello è infondato.
Come si è anticipato, la appellante lamenta che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto invalida la pattuizione delle condizioni economiche del conto corrente mediante relatio a fogli analitici separati, in quanto non sottoscritti, ignorando per di più il fatto che, per gli altri rapporti, essa aveva prodotto i contratti che non determinavano le condizioni per relationem, bensì le incorporavano nel testo (allegati
12, 13 e 14).
pagina 12 di 18 La Corte al riguardo osserva quanto segue.
Il primo giudice non ha negato validità alla pattuizione per relationem, su cui pure la appellante si diffonde citando pertinente giurisprudenza, bensì ha osservato come la non avesse provato che i CP_2 fogli informativi analitici che, nei contratti, affermava di conoscere ed approvare, fossero CP_1 effettivamente quelli prodotti in giudizio ed è dunque in tal senso che va inteso il rilievo della mancanza di sottoscrizione dei medesimi F.I.A., avendo il giudice affermato che questa mancanza impediva di dare per certe le condizioni economiche che la aveva pattuito con il cliente CP_2
anziché con qualsiasi altro, e men che mai, si aggiunge, tale certezza poteva derivare dalla CP_1 prova che determinati fogli informativi analitici si trovassero esposti in filiale, come pure la si CP_2 era offerta di provare per testi1 (prova reiterata in questa sede, ma all'evidenza non rilevante al fine).
A ciò deve aggiungersi che, come pacifico stando alle allegazioni della stessa negli anni è stato CP_2 più volte esercitato lo jus variandi, e dunque sarebbero state pattuite condizioni diverse, senza, però, che la abbia prima di tutto allegato in modo specifico quali modifiche sarebbero state CP_2 comunicate alla cliente ed a partire da quale data, sì da poter effettivamente ritenere, dato che CP_1 non aveva esercitato il recesso, che fosse intervenuta la nuova pattuizione, e senza che, in secondo luogo, la abbia provato l'invio delle comunicazioni (che, invero, ha contestato nella CP_2 CP_1 memoria n. 1 ex art. 183, sesto comma, c.p.c.: “A nulla rileva l'eventuale invio delle comunicazioni e/o estratti periodici, invio di cui non v'è traccia e che si contesta”). La prova per testi sul punto, egualmente reiterata in questa sede, è certamente inammissibile, dato che la ricezione da parte del cliente delle comunicazioni di esercizio dello jus variandi è circostanza che la banca deve provare documentalmente, e non mediante prova per testi diretta a dimostrare, genericamente, che la filiale di riferimento della non aveva “mai avuto comunicazione dal 1992 ad oggi”, dall'ufficio CP_1 centrale che invia le comunicazioni in questione, di un mancato recapito.
Giova aggiungere, quanto ai contratti di cui all'apertura di credito e al conto anticipi -allegati 12, 13 e
14 della appellante- e ribadita la considerazione sulla mancata prova della successiva pattuizione di condizioni diverse ex art. 118 TUB, che le condizioni che ivi si leggono non sono quelle effettivamente applicate, almeno per come deducibili dagli estratti conto prodotti in giudizio da (che CP_1 riguardano il c/c di corrispondenza, dovendosi però osservare che nessuna delle parti ha prodotto evidenza delle movimentazioni contabili del conto anticipi).
Prendendo in esame, ad esempio, l'all. 14, contratto di apertura di credito datato 24.08.2015, si trova indicazione di un “tasso annuo debitore entro fido nominale” del 11,400% e di un “tasso annuo debitore entro fido effettivo” del 11,896%:
ma, se si esamina l'estratto conto disponibile successivo a quella contrattazione, doc. 848 dell'appellata, si vede che gli interessi a debito sono stati contabilizzati a tasso differente:
Ancora diversi sono i tassi indicati nel contratto di conto corrente anticipi del 05.12.2008 (all. 12 appellante):
che nemmeno trovano corrispondenza in quanto indicato nel primo estratto conto disponibile successivo, doc. 821 della appellata:
pagina 14 di 18 Quanto, infine, all'allegato 13 della appellante, contratto di apertura di credito del 09.12.2008, va osservato che la copia prodotta, composta di 2 pagine, a pagina 2 di 2 contiene le condizioni economiche, ma non è sottoscritta da È invece sottoscritta da la copia, CP_1 CP_1 scannerizzata dalla nel medesimo file, di un documento che è all'evidenza diverso, perché CP_2 costituito da una sola pagina, 1 di 1, che non contiene le condizioni economiche.
In conclusione, la Corte osserva che la non ha fornito la prova della pattuizione dei tassi CP_2 praticati, in una situazione, peraltro, di notevole confusione, anche in merito all'interrelazione tra il conto corrente, su cui era regolata l'apertura di credito, ed il conto anticipi, risultando pattuiti tassi debitore diversi e comunque, appunto, non corrispondenti a quelli che, almeno dagli estratti del conto corrente di corrispondenza, risulterebbero aver generato i contestati addebiti a titolo di interessi.
Ne segue che deve essere mantenuta ferma la decisione del primo giudice di ricalcolare il saldo del conto corrente, ricalcolo effettuato mediante applicazione dei tassi Bot, ex art. 117 TUB.
Non si individuano poi ragioni, nelle allegazioni della appellante, per cui dovrebbe ora espletarsi una integrazione della c.t.u. per “recuperare” le “competenze c/c anticipi n. 001805 e n. 0000104”, espunte dal c.t.u. nel primo elaborato, secondo il calcolo che il Tribunale ha fatto proprio, in ragione della riscontrata mancata pattuizione.
La appellante nemmeno individua con precisione gli addebiti in questione, corrispondenti, in tesi, a condizioni erroneamente ritenute non pattuite, non comprendendosi se si intenda fare riferimento a commissioni o a spese e dovendosi osservare che l'unico contratto di conto anticipi prodotto è il n.
pagina 15 di 18 0000104, corrispondente all'allegato 12 della e che in quel contratto l'unica commissione CP_2 pattuita è quella di massimo scoperto, non espunta.
III.3. Il sesto motivo (F) di appello è invece fondato.
La Corte non condivide infatti le argomentazioni del Tribunale in ordine alla decorrenza della prescrizione. Con la nota sentenza n. 24418/2010, le Sezioni unite, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca, hanno distinto le rimesse ripristinatorie dalle rimesse solutorie e ritenuto che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione da parte del cliente delle somme addebitate a tale titolo inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto per le rimesse ripristinatorie (eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido) e invece da ogni singolo addebito per le rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso, in cui la rimessa ha l'effetto di estinguere il debito del cliente verso la banca).
Detto ciò, sempre per indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, deve ritenersi che “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria (Cass. Civ. n. 26897/2024).
Nel caso di specie la ha sollevato ritualmente l'eccezione di prescrizione e, in adempimento CP_2 all'incarico ricevuto in questo giudizio, il c.t.u. ha individuato rimesse solutorie prescritte per un importo pari ad euro 817,78.
Il calcolo alternativo che questa Corte aveva richiesto, al fine di individuare le eventuali rimesse solutorie effettuate antecedentemente al decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione - piuttosto che quelle effettuate antecedentemente al decennio dalla data della lettera di diffida di CP_1
(27.04.2006) -, non ha avuto esito diverso. Il c.t.u. ha infatti rappresentato: “Sono state verificate le rimesse solutorie per il periodo anteriore al 15/05/2007 (Allegato 5) e in alternativa per il periodo anteriore al 27/04/2006 (Allegato 6). In entrambe le ipotesi le competenze prescritte sono risultate essere pari a euro 817,78 (interessi passivi prescritti euro 520,93 + spese e commissioni prescritte euro 296,85). Pertanto anche in questo caso non è stato necessario sviluppare una seconda ipotesi alternativa. La verifica degli importi imputati nei conti dare e avere è stata eseguita, per il periodo
pagina 16 di 18 anteriore al 15/05/2007 e al 27/04/2006, sulla base degli estratti conto bancari rettificati, giorno per giorno, con verifica progressiva delle operazioni, per data contabile, per tutti gli addebiti e accrediti e per data valuta solo per gli accrediti di assegni bancari e circolari fuori piazza.”
Parte appellata non ha svolto rilievi avverso le conclusioni della c.t.u., e, sul punto, nemmeno la appellante.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione è fondata, relativamente a rimesse per complessivi euro 817,78.
In conclusione, il c.t.u., secondo la tabella contenuta a pag. 9 dell'elaborato depositato il 12.03.2025, ha così ricalcolato il saldo del conto corrente n. 140760:
FINALE RICALCOLATO a credito del correntista al 31/12/2016 28.743,07 CP_7
da estratto conto bancario al 31/12/2016 -59.175,40 Parte_4
DIFFERENZA a favore del correntista al 31/12/2016 87.918,47
L'appello va dunque parzialmente accolto, con riferimento alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione ed alla accertata pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con conseguente ricalcolo del saldo del conto corrente in euro 28.743,07 a credito della correntista
CP_1
III.4. Il settimo motivo (G) di appello mira alla riforma del regolamento delle spese effettuato dal
Tribunale, ed è assorbito nella necessaria revisione di questo che consegue al parziale accoglimento dell'appello, secondo il principio per cui “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. 9064/18).
IV. Il regolamento delle spese di lite
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, che vede comunque la soccombente in modo CP_2 prevalente, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono trovare compensazione per 1/10, mentre per il resto devono essere rifuse in favore della società appellata, liquidate nell'intero come in dispositivo, pagina 17 di 18 in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (scaglione da € 52.001 a € 260.000), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 quale mandataria di avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
[...] Parte_2
3797/22 pubblicata il 03.05.2022, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. In parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina alla data del 31.12.2016 il saldo del conto corrente n. 140760, acceso dalla appellata presso la , Controparte_4 oggi in euro 28.743,07 a credito della correntista. Parte_2
2. Condanna la appellante alla rifusione in favore dell'appellata dei 9/10 delle spese del primo e del presente grado di giudizio, che liquida per l'intero in complessivi euro 24.094,00 per compensi (di cui euro 14.103,00 per il primo grado ed euro 9.991,00 per il presente grado di giudizio), oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti, con distrazione in favore dei difensori
Avv. Alessandro Pontremoli e Avv. Riccardo Maggioni dichiaratisi antistatari, compensato il resto.
3. Pone le spese di c.t.u., come già liquidate nel corso di entrambi i giudizi, definitivamente a carico della parte appellante.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 5)- Vero che, dal 1992 ad oggi, i Fogli Informativi Analitici Vigenti tempo per tempo sono stati esposti presso la Filiale di Segromigno Monte Capannori della Cassa di IS di CA S.p.A. (Banco Popolare s.c.) a disposizione della clientela in locali aperti al pubblico.
6)- Vero che, dal 1992 ad oggi, è stato esposto presso la Filiale di Segromigno Monte Capannori della Cassa di IS di CA S.p.A. (poi Cassa di IS di CA e Banco Popolare soc. coop.), in locali aperti al pubblico e a disposizione della Controparte_6 clientela, un avviso indicante le condizioni praticate per le operazioni di deposito e per quelle di prestito, nonché le commissioni, comprese quelle di massimo scoperto, ed i diritti praticati per i principali servizi.
10)- Vero che i Fogli Informativi analitici, in atti, richiamati nei contratti di apertura di credito anch'essi in atti, erano quelli in vigore al momento della firma dei singoli contratti, che il correntista dichiarava di avere ricevuto in copia, oltretutto esposti presso la Filiale, come per legge. pagina 13 di 18