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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 752/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Barbara MARIA TRENTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 6.10.2022 da domiciliato presso Parte_1
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege
-appellante- contro
, , CP_1 Controparte_2 Parte_2
elettivamente domiciliate presso l'avv. Renato Speranzoni
[...]
che le rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellate-
Venezia
In punto: riconoscimento titoli di servizio personale ATA
Causa trattata all'udienza del 23.01.2025
Conclusioni per parte appellante: “nel merito: rigettare l'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. perché infondato in fatto e in diritto condannando le appellate alla restituzione di quanto medio tempore percepito per effetto della sentenza appellata. in ogni caso: condannare parte appellata alle spese di lite con riferimento ai due gradi del giudizio, in subordine, dichiarare la compensazione delle stesse”
Conclusioni per parte appellata: “rigettarsi il ricorso d'appello
4.10.2022 proposto dal avverso la sentenza Parte_1
5.9.2022 n. 508/2022 del Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro –
Giudice del Lavoro dott.ssa Barbara Bortot, per tutti i motivi esposti e dedotti nella presente memoria difensiva d'appello, e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza ex adverso impugnata, con ogni consequenziale statuizione di legge. Spese, compensi professionali ex D.M. 13.8.2022 n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio d'appello interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore delle appellate chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso in appello depositato in data 6.10.2022, il
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha accertato il diritto delle ricorrenti – collaboratrici scolastiche iscritte nelle graduatorie di III fascia per il personale ATA della Provincia di Venezia - alla piena valutazione dei servizi prestati alle dipendenze della
[...]
, con Parte_3
conseguente condanna del alla riattribuzione del punteggio Parte_1
decurtato (in ragione della ritenuta non valutabilità di tali servizi) e alla loro ricollocazione nella corretta posizione di graduatoria, nonché
a pagare in favore delle stesse, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni non percepite dalla data di risoluzione dei contratti a termine stipulati nell'a.s. 2021/22 sino alla loro naturale scadenza.
Secondo il giudice di prime cure non aveva rilevanza il fatto che, pacificamente, le ricorrenti avessero svolto la mansione di educatrici presso l'asilo nido gestito dalla Parte_3
atteso che, ai fini della valutabilità del servizio doveva aversi riguardo all'ente con cui erano stati stipulati i contratti di lavoro che, nel caso di specie, andava individuato nella scuola dell'infanzia paritaria “il
”, anch'essa gestita dalla . Parte_3 Parte_3
Il ha proposto appello sulla base di un unico Parte_1
articolato motivo con cui, riprendendo quanto già argomentato in primo grado, ha censurato la sentenza laddove non ha tenuto conto che i servizi valutabili ai fini del punteggio erano solo quelli prestati come collaboratore scolastico presso scuole statali o non statali autorizzate e gli altri servizi svolti presso scuole statali o non statali autorizzate rilevando che la tabella di valutazione dei titoli allegata al DM
50/2021 non contemplava gli asili nido privati. Le ricorrenti, di contro, avevano prestato servizio presso un asilo nido privato
3 parrocchiale e, pertanto, il servizio non poteva essere valutato ai fini del punteggio da attribuire nella graduatoria. Né poteva giovare alle ricorrenti il fatto che i contratti indicassero come datore di lavoro la
, Parte_3
atteso che, in concreto, i servizi resi erano stati svolti in favore dell'asilo nido parrocchiale.
Si sono costituite in giudizio le originarie ricorrenti chiedendo il rigetto del gravame riproponendo gli argomenti già svolti in primo grado e posti a base della sentenza appellata.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 23.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il D.M. 50/2021 indica puntualmente i titoli valutabili ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto. In particolare, nell'allegato A/5
“Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico”, alla lettera B, dedicata ai titoli di servizio, si indicano:
“4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:
a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) Scuole primarie statali;
c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali” con previsione (al punto 4.2) di un punteggio ridotto alla metà “Per il medesimo servizio prestato in:
e) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
f) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
4 g) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
h) scuole non statali paritarie”.
Al successivo punto 5) si indica come valutabile anche ogni “Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente”, prevedendo la riduzione del punteggio alla metà “nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 4.2)”.
Nel caso di specie non possono venire in rilievo i titoli di cui ai punti
4.1 e 4.2 perché, pacificamente, le ricorrenti non hanno fatto valere servizi resi in qualità di collaboratore scolastico (ma di educatore).
Parimenti è da escludersi la conferenza dei titoli di cui al punto 5, primo capoverso, perché, altrettanto pacificamente, i servizi in contestazione non sono stati resi presso istituti scolastici statali o altri istituti di cui al richiamato punto 4.1.
Ciò che rileva ai fini del decidere – e che investe le ragioni sottese al motivo d'appello – è l'applicabilità al caso di specie dell'ultimo capoverso del punto 5 laddove si fa riferimento ad altri servizi (cioè, diversi da quelli resi in qualità di collaboratore scolastico) prestati nelle scuole elencate al punto 4.2.
Secondo quanto sostenuto nella sentenza di primo grado – e ribadito nelle difese di parte appellata – i servizi resi in qualità di educatore di asilo nido presso la e Parte_3 Parte_3
” sarebbero riconducibili ai servizi indicati
[...] Parte_3
nell'ultimo capoverso del già citato punto 5. Non sarebbe rilevante la
5 mansione svolta di educatore di asilo nido, quanto piuttosto il fatto che la scuola materna “il ” con cui sarebbero stati stipulati i Parte_3
contratti di lavoro è una scuola dell'infanzia paritaria.
2 – La censura svolta dal nel proprio motivo Parte_1
d'appello risulta fondata.
È ben vero che l'ultimo capoverso del punto 5 non dà concreta rilevanza alla mansione svolta, ma specifica che il servizio debba essere svolto nelle scuole indicate al punto 4.2. Nel caso di specie, pertanto, avrebbero potuto essere utilmente valutati i servizi resi all'interno di scuole dell'infanzia paritarie ma le odierne appellate hanno lavorato in qualità di educatrici nell'asilo nido parrocchiale, non nella scuola dell'infanzia paritaria gestita dalla stessa . Parte_3
I servizi svolti, in altre parole, non possono ritenersi in alcun modo funzionali all'attività della scuola dell'infanzia paritaria, né possono ritenersi inseriti o connessi all'organizzazione della stessa.
In questo senso risulta significativa e chiarificatrice la dichiarazione resa dal Parroco, legale rappresentante della Parte_3
in sede di attività di controllo svolta dall'Amministrazione:
[...]
“con riferimento alla Vs. domanda prot. 0008992/2021 del
17/09/2021, si segnala che la sig.a è stata dipendente Controparte_2
della nei periodi di servizio Parte_3
indicati con mansione di educatrice di asilo nido, autorizzato ai sensi della L.R.
22/02 con provvedimento 481871 del 13/11/2014, rilasciato dal
Comune di Venezia. Il nominativo della sig.a non è Controparte_2
associabile alla scuola dell'infanzia paritaria " " Parte_3
identificata con il codice meccanografico VE1A105006”. Omologa dichiarazione è stata resa anche per le altre due lavoratrici (doc. 7, 17
e 27 res. primo grado).
6 Tali dichiarazioni, neppure contestate nel loro contenuto dalle appellate, confermano che le lavoratrici sono state assunte dalla
Parrocchia per svolgere le mansioni di educatrici in seno all'asilo nido parrocchiale e senza svolgere alcuna attività nell'ambito della scuola dell'infanzia paritaria. Ne deriva che i servizi resi non possono ritenersi svolti in una scuola dell'infanzia paritaria ma in un asilo nido privato, gestito dalla . Parte_3
2.1 - Inoltre, neppure è dimostrato (né allegato) che la scuola dell'infanzia e l'asilo nido siano soggetti giuridici distinti rispetto alla
Parrocchia che li gestisce, dotati di autonome partite IVA e codici fiscali. Sul punto appare significativo che nei contratti di assunzione delle lavoratrici e sub doc. 2 e 13 ric. primo grado CP_1 CP_2
(non è stato dimesso l'originario contratto della sig. ), il Pt_2
datore di lavoro venga individuato nella Parte_3
, con indicazione del medesimo codice fiscale che si rinviene
[...]
anche nelle buste paga dimesse in atti. Il datore di lavoro, pertanto, era la , che gestiva sia l'asilo nido che la scuola dell'infanzia Parte_3
paritaria, e le odierne appellate sono state assunte per prestare servizio esclusivamente nell'asilo nido. Di qui la non valutabilità dei servizi ai fini del punteggio da assegnarsi nelle graduatorie provinciali del personale ATA.
3 – Per le ragioni esposte l'appello deve trovare accoglimento con rigetto delle domande originariamente proposte in primo grado. La presente pronuncia costituirà titolo per la restituzione all'Amministrazione appellante delle somme medio tempore eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.
4 – Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto che non è stata svolta attività istruttoria.
7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, rigetta le domande originariamente proposte con il ricorso in primo grado;
2. Condanna le parti appellate al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante che si liquidano in Euro 3.689 per il primo grado e in Euro 3.473 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%
Venezia, 23 gennaio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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