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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
Ruggiero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5659/2017 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in _1 C.F._1
Napoli alla via Privata Imperatore, n. 13, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo
RUSSO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in C.F._2 calce alla citazione,
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano alla via Correggio, n. 43, presso lo studio dell'avv.
Marco PESENTI, , dal quale è rappresentato e difeso giusta C.F._3 procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
02.11.2022,
OPPOSTA
avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c..
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 16.01.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor proponeva _1
opposizione ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 2308/2016 emesso dal Tribunale di Nola in data 03.11.2016 su istanza della opposta e notificatogli in data con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della cessionaria della Controparte_1 somma di euro 7.732,86 a titolo di saldo residuo di un finanziamento erogato dalla
Pag. 1 cedente a , da lui garantito e rimasto insoluto., Parte_2 Controparte_2
oltre ad interessi e spese della fase monitoria.
L'opponente sosteneva di essere venuto a conoscenza dell'emissione di un decreto ingiuntivo nei suoi confronti solo in data 20.07.2017 a seguito di un pignoramento presso terzi notificato dalla al terzo, suo datore di lavoro;
che il Controparte_1
decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per la sua mancata tempestiva opposizione era stato in realtà notificato in luogo diverso dalla sua attuale residenza (a Pollena
Trocchia, anziché a Cercola); che a seguito della diffida fatta a Controparte_1 quest'ultima non aveva proceduto ad iscrivere a ruolo il pignoramento;
che egli non aveva mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento con la Parte_2
che a seguito del pignoramento egli aveva subito danni patrimoniali ed alla propria immagine, di cui chiedeva il risarcimento.
Tanto esposto, l'opponente domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale eccepiva che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in forza del contratto di finanziamento n. 3638806200 stipulato dai signori e , quest'ultimo in qualità di coobbligato in Controparte_2 _1 solido, con;
che in forza del predetto contratto, veniva accordato Parte_2 un finanziamento per l'importo complessivo di € 16.484,00, da restituirsi in 60 rate mensili pari a € 343,00, finalizzato all'acquisto dell'autoveicolo Bravo TGDE448ZX;
che aveva provveduto ad erogare la somma finanziata in Parte_2
esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto de quo così come si evinceva dalla visura storica eseguita al PRA ed attestante l'acquisto dell'autoveicolo Bravo TG.
DL448ZX; che i signori non si erano resi altrettanto adempienti rispetto Pt_1
all'obbligazione restitutoria assunta, in quanto a fronte delle 60 rate pattuite venivano versate solamente le rate dalla n. 1 alla n. 42; che le rate successive alla n. 42
rimanevano invece insolute;
che, a seguito di tali mancati versamenti, in data
02.05.2013 veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.; che in tale data l'importo dovuto dal signor corrispondeva ad € 5.749,43 Pt_1
ovvero all'importo ingiunto in linea capitale;
che con atto di data 23.03.2016,
l'originario finanziatore, aveva ceduto pro soluto il credito Parte_2 vantato nei confronti di a che la intervenuta _1 Controparte_1 cessione del credito veniva notificata al signor a mezzo _1
raccomandata A/R del 23.03.2016; che la notifica dell'atto di opposizione al Decreto
Ingiuntivo doveva ritenersi tardiva e quindi improcedibile, in quanto il D.I. era stato notificato in data 12.11.2016 nelle mani di , dichiaratosi padre Controparte_3
Pag. 2 convivente di;
che, pertanto, il termine per proporre opposizione _1 doveva ritenersi spirato in data 22.12.2016; che l'opposizione era stata notificata solo in data 28.07.2017 ben oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.; che il trasferimento di residenza del da Pollena Trocchia a Cercola non era Pt_1 opponibile alla opposta in quanto l'opponente avrebbe dovuto produrre oltre al certificato di residenza rilasciato dal Comune di Cercola anche copia della doppia dichiarazione di cui all'art. 31 disp. att. c.c.; che non risulterebbe rispettato nemmeno il termine di 10 giorni previsto dallo stesso art. 650 c.p.c. per l'opposizione tardiva essendo stato il pignoramento notificato al terzo in data 06.07.2017; che l'opponente,
inoltre, per contratto, era tenuto a comunicare il cambio di residenza alla Finanziaria;
che il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto appare generico;
che al contratto di finanziamento erano comunque allegati la sua carta di identità, la sua tessera sanitaria e la sua busta paga di dicembre ed ottobre 2008; che la cessionaria del credito doveva ritenersi priva di legittimazione passiva quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.
Tanto esposto, la opposta chiedeva rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Negata la provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183 c.p.c. alla successiva udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate poi all'udienza del 16.01.2025.
Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
****************
In via preliminare l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. deve ritenersi ammissibile.
La notifica del Decreto Ingiuntivo opposto risulta, infatti, essere stata fatta in luogo diverso dalla residenza del in violazione del disposto dell'art. 139 _1
c.p.c., che ammette la possibilità di notificare ad un familiare convivente purché lo stesso venga ritrovato dall'Ufficiale Giudiziario nel luogo ove è fissata la residenza del destinatario della notifica.
Orbene, come risulta dai certificati di residenza prodotti unitamente alla memoria di secondo termine ex art. 183 c.p.c., il risultava residente in [...]sin dal Pt_1
02.10.2015, per cui la opposta, operando con diligenza, avrebbe potuto venire a conoscenza dell'avvenuto trasferimento conforme al disposto dell'art. 31 disp. att. c.c.
Occorrerà, pertanto, esaminare anche il merito dell'opposizione.
L'opponente sostiene di non aver sottoscritto il contratto di finanziamento come coobbligato del fratello e che, pertanto, sia stato vittima di un cd. furto Controparte_2
di identità, di cui si sarebbe reso evidentemente autore , cui è stato Controparte_2
Pag. 3 materialmente accreditata la somma finanziata e nei confronti del quale l'opponente ha sporto querela per truffa in data 28.07.2017 presso la Stazione dei Carabinieri di
Cercola.
L'opponente ha, pertanto disconosciuto le firme apposte sul contratto di finanziamento
Tuttavia, da un raffronto visivo tra le firme apposte al contratto di finanziamento e la firma apposta sulla fotocopia del documento di identità n. rilasciato in data Numero_1
11.04.2008 dal Comune di Pollena Trocchia, allegato allo stesso, le sottoscrizioni apposte al contratto appaiono autentiche.
Poiché la fotocopia del documento di identità allegato al contratto di finanziamento non
è stata disconosciuta si deve ritenere che essa corrisponda all'originale e che, dunque,
le firme siano tra loro comparabili ai fini di stabilirne la riferibilità al signor _1
.
[...]
A tale circostanza si aggiunge pure che, se si fosse trattato di furto di identità,
l'interruzione del pagamento delle rate da parte del non si sarebbe Controparte_2 verificato dopo ben 42 rate mensili, ma la stessa sarebbe avvenuta dopo pochi mesi per ottenere dalla presunta truffa il massimo profitto.
Per i motivi suesposti l'opposizione deve ritenersi non meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato da alla in persona del legale _1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
l) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2308/2016
emesso dal Tribunale di Nola dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653
c.p.c.;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore della _1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio, che
[...]
vengono liquidate in euro 1.701,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Nola, il 15/04/2025.
Il Giudice
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