Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 2342/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, rimesso in decisione all'esito dell'udienza del
9.7.2024, pendente
TRA
”, con Parte_1
sede legale in Milano alla Via Panfilo Castaldi n. 8 ( ), in persona del P.IVA_1
liquidatore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gerardo Cataldo
( ) del Foro di Avellino e Federica Mariotti C.F._1
( ) del Foro di Milano, con studio in Milano, Via Panfilo C.F._2
Castaldi n. 8
- ATTRICE -
E
) e CP_1 C.F._3 Controparte_2
( , rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro D'Avanzo C.F._4
( ) del Foro di Avellino, con studio in Avellino, Via De Sanctis C.F._5
n. 24, in sostituzione dell'avv. Luca Anzuoni , del Foro di C.F._6
Avellino
- CONVENUTI -
1
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._7
Giovanni Capo ( del Foro di Salerno, elettivamente C.F._8
domiciliato in Napoli, alla via Amato di Montecassino n. 12, presso lo studio dell'avv. SA PE
- CONVENUTO -
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. P_ C.F._9
Giovanni Capo ( del Foro di Salerno, elettivamente C.F._8
domiciliato in Napoli, alla via Amato di Montecassino n. 12, presso lo studio dell'avv. SA PE
- CONVENUTO -
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo CP_5 C.F._10
Volino ( del Foro di Avellino, con studio in Avellino, Via C.F._11
Casale n. 5
- CONVENUTO -
E
con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 Controparte_6
( ), in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Francesco Gentile ( ) del Foro di Milano, con studio C.F._12
in Milano, Via Caldara n. 9
- CONVENUTO -
E
, con sede a Londra, Lime street n. 1 ( ), in Controparte_7 P.IVA_3
persona del rappresentante generale per l'Italia, rappresentati e difesi dall'avv.
Gerardo Romano Cesareo ( ) del Foro di Roma, C.F._13
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Vincenzo Arangio Ruiz n. 107, presso l'avv. Roberto Bernasconi
- CONVENUTO -
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 9.7.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni, così riportate nelle comparse conclusionali: parte attrice: «reitera le richieste istruttorie rassegnate e si riporta alle conclusioni in atti, chiedendone l'integrale accoglimento»; la difesa dei convenuti e «si riporta CP_1 Controparte_2
integralmente alle istanze istruttorie, deduzioni, eccezioni, conclusioni formulate
e da intendersi integralmente trascritte e ribadite di cui chiede integrale accoglimento. Con vittoria di spese e compensi con attribuzione»; la difesa del convenuto chiede di: «⎯ in via pregiudiziale e di rito, P_
rilevare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, co. 4, c.p.c., disponendo, se del caso, che la parte attrice integri la domanda;
⎯ nel merito, in via preliminare, dichiarare inammissibile e comunque prescritta l'azione di responsabilità intentata dalla parte attrice nei confronti del dott. oltre il termine fissato dall'art. 2949 c.c.; ⎯ sempre nel merito, P_
rigettare integralmente la domanda proposta nei confronti del dott. P_
, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto;
⎯ in aggiunta a
[...]
quanto precede, condannare la in persona del suo legale Pt_1
rappresentante pro tempore, ex art. 96, co. 1, c.p.c., al pagamento in favore del dott. di una somma pari al quintuplo delle spese legali liquidate o P_
alla diversa somma equitativamente determinata;
⎯ nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda spiegata dalla nei confronti dello stesso dott. Pt_1
dovesse essere accolta, dichiarare e accertare che gli P_ CP_7
di Londra, per effetto della polizza assicurativa n. 1797783, (i) sono
[...]
tenuti a garantire, manlevare e tenere indenne il convenuto – nei limiti dei massimali di polizza – da tutte le conseguenze negative del presente giudizio e, per l'effetto, (ii) in relazione a tutte le somme per cui vi dovesse essere stata condanna, condannarli a versare a favore del dott. tutte le somme P_
e/o gli indennizzi dovuti ai sensi di polizza e di legge. Con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al (…) difensore antistatario»;
3 la difesa del convenuto chiede di: «⎯ in via pregiudiziale e Controparte_3
di rito, rilevare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, co. 4, c.p.c.; ⎯ nel merito, in via preliminare, dichiarare inammissibile e comunque prescritta l'azione di responsabilità intentata dalla parte attrice oltre il termine fissato dall'art. 2949 c.c.; ⎯ sempre nel merito, rigettare integralmente la domanda proposta nei confronti del dott. CP
, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese
[...]
ed onorari, da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario»; la difesa del convenuto «si riporta integralmente alle istanze CP_5
istruttorie, deduzioni, eccezioni, conclusioni formulate e da intendersi integralmente trascritte e ribadite di cui chiede integrale accoglimento. Con vittoria di spese e compensi con attribuzione»; gli , che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato Controparte_7
di Assicurazione n. 1797783, concludono affinché il Tribunale «disattesa ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, voglia: in rito A) dichiarare la nullità della domanda attrice nei confronti del Dott. (dall'esposizione dei fatti di causa P_
non è dato comprendere quale siano le specifiche, concrete omissioni imputabili all'Assicurato); B) dichiarare la improponibilità della domanda attrice per difetto di previa delibera Assembleare “che contenga l'indicazione degli specifici addebiti mossi agli amministratori, nonché ai sindaci;
sicché non risulta idonea a consentire
l'avvio dell'azione una deliberazione assembleare che si limiti a una generica indicazione della volontà di proporla (cfr., tra le altre, Trib. Milano, 9.11.2015, n.
12532)”; C) dichiarare che a domanda di indennizzo del dott. nei confronti P_
degli esponenti Assicuratori deve ritenersi rinunciata, atteso che con la “Prima
Memoria 183” l'Assicurato ha modificato le proprie conclusioni, espungendo la domanda di indennizzo, comportamento questo da qualificarsi come rinuncia implicita alla domanda stessa. Nel merito D) dichiarare la domanda spiegata dalla nei confronti del dott. infondata in fatto ed in diritto, per Pt_1 P_
tuttu i motivi esposti;
E) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla accertare e dichiarare la quota di responsabilità di Pt_1
4 ciascuna parte convenuta;
F) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla rigettare in tutto o in parte (ove non ritenuta Pt_1
rinunziata), la domanda di indennizzo formulata dal dott. nei P_
confronti degli esponenti per i motivi esposti nella Controparte_7
comparsa di costituzione e risposta;
G) condannare la parte ritenuta onerata alle spese ed onorari di difesa degli Assicuratori», il difensore si dichiara espressamente antistatario;
la difesa della chiamata in causa chiede di: «NEL Controparte_6
MERITO: A) In via principale: In ordine al rapporto di garanzia assicurativa 1. rigettare tutte le domande formulate dal dr. nei confronti della CP_5
accertando e dichiarando in via gradata: - Controparte_6
L'inesistenza della garanzia assicurativa relativamente a tutte le pretese risarcitorie azionate contro il dr. nella presente causa, trattandosi CP_5
di richieste che traggono origine dallo svolgimento da parte del predetto convenuto dell'attività di sindaco di società, non ricompresa ed espressamente esclusa dalle coperture assicurative di cui alla polizza di responsabilità civile n.
2163500511084 da egli stipulata con la per il periodo Controparte_8
assicurativo dal 15.12.2011 al 15.12.2012 e di cui alla precedente polizza sostituita
n.° 2163500208768 per il periodo assicurativo dal 15.12.2010 al 15.12.2011; - accertare e dichiarare, in subordine, la decadenza dalla garanzia assicurativa, per violazione volontaria dell'obbligo di dare tempestivo avviso all'assicuratore del sinistro - id est della richiesta risarcitoria del terzo presunto danneggiato -, ai sensi degli artt. 1913 e 1915 cod. civ. e dell'art. 11 delle Condizioni generali di assicurazione. In ordine alle domande proposte dall'attrice nei confronti del convenuto chiamante dr.
2 - dichiarare inammissibili e comunque CP_5
rigettare nel merito tutte le domande proposte contro il dr. perché CP_5
infondate in fatto ed in diritto e concernenti pretese prescritte. B) In via subordinata e salvo gravame : Nella denegata ipotesi di accertamento dell'efficacia della garanzia assicurativa prestata dalla Controparte_6
con la polizza n. 2163500511084 e\o con la polizza n.° 2163500208768 e di
[...]
5 contestuale accoglimento delle domande risarcitorie proposte contro il dr. CP_5
per eventuali titoli di danno compresi nella garanzia:
3 - dichiarare tenuta
[...]
a prestare la copertura assicurativa entro il massimale di Controparte_9
euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila) previsto dalle polizze suddette, dedotto lo scoperto contrattuale del 10% con il minimo assoluto di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 25.000. C) NELLE SPESE :
4. condannare l'attrice, ovvero il dr.
secondo soccombenza, al pagamento in favore della CP_5 [...]
delle spese e dei compensi di avvocato del presente giudizio, Controparte_6
oltre rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto di citazione, notificato in data 29.1.2020 a , CP_1 CP
, , ed in data 15.2.2021 a
[...] P_ CP_5 CP_2
la “
[...] Parte_1
” (d'ora in poi anche solo , conveniva in giudizio innanzi a
[...] Pt_1
questo Tribunale – Sezione specializzata in materia d'impresa e promuoveva, ai sensi degli artt. 2932 ss. c.c., un'azione sociale di responsabilità nei confronti di
(membro del c.d.a. dal 14.3.2003 al 1.10.2009) e di CP_1 CP_2
(membro del c.d.a. dal 28.5.2002 al 28.4.2008 e poi dal 1.10.2009 al
[...]
21.9.2015), nonché di (componente del collegio sindacale dal P_
28.4.2008 al 19.12.2011), di (componente del collegio Controparte_3
sindacale dal 1.10.2009 al 19.12.2011) e di (componente del CP_5
collegio sindacale dal 28.4.2008 al 21.9.2015), imputando agli amministratori di aver condotto la società al dissesto finanziario, nonché di aver compromesso le condizioni ambientali e strutturali del sito ove è ubicato l'impianto industriale della società e provocato la dispersione dell'ingente patrimonio aziendale accumulato in precedenza, ed ai sindaci di avere omesso di vigilare sull'operato degli amministratori e di non avere in tale modo evitato i danni conseguenti agli inadempimenti degli amministratori, in particolare trascurando di segnalare la necessità di stanziare fondi rischi adeguati a seguito di eventi pregiudizievoli accaduti nello svolgimento dell'attività d'impresa, chiedendo, quindi, previa
6 riunione del giudizio a quello analogo (n. 26074/2018 R.G.) promosso ai sensi dell'art. 2394 c.c. dalla Chime S.p.A. (creditrice della nei confronti dei Pt_1
medesimi convenuti, di: «dichiarare la responsabilità di ciascuno dei convenuti per le violazioni descritte e loro attribuite nelle rispettive qualità di ex amministratori ed ex sindaci (…), per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, al risarcimento in favore della società in misura Parte_1
pari a € 3.967.487,86 ovvero nella diversa misura che sarà accertata in causa o comunque sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi sulla somma rivalutata», con vittoria di spese.
II. Si costituivano in giudizio i convenuti e eccependo la nullità CP_1 CP_2
dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e la prescrizione dell'azione e, comunque, contestando la fondatezza di tutti gli addebiti e la quantificazione dei danni, opponendosi alla riunione del giudizio con quello promosso dalla CP_10
[..
. Si costituiva in giudizio anche il convenuto , eccependo la nullità CP
dell'atto di citazione, per l'assoluta carenza dell'individuazione dei fatti posti a fondamento della domanda, la mancanza di una idonea delibera assembleare, ex art. 2393 c.c., di autorizzazione all'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, la prescrizione dell'azione e, comunque, contestando la fondatezza di tutti gli addebiti, deducendo in particolare che i fatti contestati si sarebbero verificati in un periodo diverso rispetto a quello (2009 – 2011) nel quale aveva ricoperto la carica di sindaco e che, in ogni caso, per far valere la responsabilità dei sindaci sarebbe stato necessario indicare specificamente le azioni che questi avrebbero dovuto intraprendere per evitare il danno.
IV. Si costituivano anche il ed il svolgendo difese sovrapponibili P_ CP_5
a quelle dell' , aggiungendo il di aver ricoperto la carica di sindaco CP CP_5
solo nel triennio 2008-2011 (e non fino al 2015), avendo rassegnato le proprie dimissioni in data 19.12.2011, e chiedendo entrambi di essere autorizzati alla chiamata in causa delle compagnie con cui avevano stipulato una polizza a copertura dei rischi derivanti dalla carica ricoperta, gli Parte_2
7 LO (d'ora in poi anche solo i e la (d'ora CP_7 Controparte_6
in poi . CP_6
V. Autorizzate le chiamate in causa, si costituivano le compagnie assicuratrici che eccepivano l'inoperatività delle polizze per i fatti oggetto del giudizio (in particolare eccepiva: - l'esclusione della attività di sindaco di società CP_6
dall'oggetto della polizza;
- l'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato di dare tempestivo avviso all'assicuratore del sinistro ai sensi dell'art. 11 delle C.G.A. e dell'art. 1913 c.c.; - la sussistenza di massimale, scoperto e franchigia assoluta;
mentre i titolari del certificato n. 1797783, eccepivano: - che la polizza CP_7
non offriva copertura al sinistro in quanto le attività di sindaco, revisore legale dei conti, amministratore, consigliere d'amministrazione di società, etc. determinano rischi che eccedono quelli ordinari derivati dall'attività di dottore commercialista;
- l'esclusione prevista al punto ii) del paragrafo “estensione alle funzioni di sindaco e revisore”, che dispone che «dall'estensione restano escluse: ii) le società che alla data di decorrenza della presente polizza, risultino con un capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite oppure ridotto al di sotto del minimo legale»; - che il contratto era stipulato in regime c.d. di “claims made”; - la prescrizione del diritto e, comunque, la decadenza dal diritto ex art. 1915 c.c.; - il limite della franchigia e del massimale) e, comunque, nel merito, aderivano sostanzialmente alle difese dei propri assicurati.
VI. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, preso atto dell'avvenuta definizione (anche in appello) dell'altro giudizio (con il rigetto delle domande della
Chime S.p.A., essendo stata ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione ex art. 2394 c.c., ritenuta decorrente nella specie dal mese di luglio del 2013, ossia da quando l'attrice avrebbe avuto conoscenza della situazione di insufficienza patrimoniale della , all'esito dell'udienza del Pt_1
9.7.2024, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 1. Per una migliore comprensione delle questioni di cui è causa, oltre a quanto già esposto, va aggiunto, per quel che rileva ai fini della presente decisione, che a fondamento delle domande risarcitorie la Società attrice ha premesso: - che la con sede legale a Milano, svolgeva la sua attività imprenditoriale avente Pt_1
ad oggetto la gestione di un impianto a Solofra (AV) di trattamento e di recupero di rifiuti speciali (con produzione di concime organico azotato), derivanti in particolare dalle numerose concerie di pelli che da lunga tradizione sono insediate in quel territorio;
- che l'ingente patrimonio accumulato sarebbe stato sperperato nel corso degli anni della gestione , in quanto dal 2002 al 2007 sono Parte_3
state registrate perdite di bilancio per complessivi € 1.923.1007; - che a luglio del
2007 si era sviluppato nell'opificio un incendio (le cui cause non sono state mai accertate), che aveva devastato parte delle strutture, determinando anche la sospensione dell'attività produttiva;
- che il 16.11.2007 l'assemblea dei soci aveva deliberato un aumento del capitale sociale di € 576.000,00, ritenuto congruo a coprire le perdite di esercizio, dotando la società di un capitale sociale pari a €
960.000,00; - che soltanto alcuni anni dopo era stato possibile constatare che il capitale sociale, così ricostituito, era in realtà già azzerato alla data della sua ricostituzione, sussistendo ulteriori perdite che gli amministratori dell'epoca avevano scientemente tenuto nascoste, ossia i costi (pari a circa € Parte_3
637.465,75) per le opere di ripristino dell'impianto fognario;
- che, infatti, soltanto nel 2013, allorchè il sito era stato investito da violente piogge nei mesi di febbraio e marzo (a causa delle quali si era verificata la fuoriuscita incontrollata di acque meteoriche, risultate contaminate), era emersa l'esistenza di rifiuti interrati nel sottosuolo del piazzale pertinente all'opificio (costituiti da imballaggi plastici e scarti conciari), nonché l'impropria commistione delle reti fognarie (quella di raccolta dei reflui industriali e del percolato della gestione e quella di recapito delle acque meteoriche), le quali, caratterizzate da precarietà e mancanza di tenuta idraulica, disperdevano liquami contaminati direttamente nel sottosuolo;
- che, soprattutto, era emerso che gli amministratori avevano Parte_3
occultato sia fatti sia documenti comprovanti le gravi carenze della rete fognaria
9 del sito e che, in particolare, l'impianto fognario era stato artatamente manomesso con opere realizzate in modo da eludere i controlli sugli sversamenti illegittimi delle acque reflue e dei percolati, che non venivano convogliati verso il depuratore consortile distrettuale (cfr. le relazioni tecniche geologiche, idrauliche, chimiche ed edilizie allegate all'atto di citazione); - che anche all'atto dell'avvicendamento nella governance societaria le suddette circostanze sarebbero state nascoste da e ai nuovi amministratori, così come CP_1 CP_2
sarebbero state celate ulteriori perdite, ossia quelle connesse ai costi di smaltimento dei rifiuti presenti nel sito (pari a circa € 856.626,87), smaltimento che già aveva costituito oggetto di una diffida del Comune di Solofra del 5.7.2007, da e dapprima disattesa e poi celata ai successivi amministratori;
- CP_1 CP_2
che l'occultamento della diffida aveva determinato una sottostima dell'ammontare dei costi necessari per ottemperarvi, i quali erano emersi soltanto in sede di redazione del bilancio di esercizio del 2010 (che era stato possibile approvare soltanto nell'assemblea del 7.6.2016), in quanto non esposti né in sede di redazione di bilancio straordinario al 30.9.2007 (predisposto in vista della delibera di aumento del capitale sociale del 16.11.2007), né in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2007 (avvenuta in data 28.4.2008); - che, quindi, la complessiva perdita occultata, pari ad € 1.011.208,00, determinata dalla sottostima delle poste passive esistenti fin dal 19.7.2007, aveva «comportato di fatto l'azzeramento non solo dell'intero capitale sociale già prima della delibera di ricostituzione del 16.11.2007, ma anche l'erroneità dell'ammontare indicato in bilancio successivamente alla medesima delibera», in quanto l'entità effettiva della perdita era «emersa solo parzialmente, per un importo pari ad euro
271.208,00 riguardante eventi di gestione già occorsi prima del 16.11.2007 in sede di approvazione in data 28.04.2008 del bilancio al 31.12.2007»; - che, quindi, soltanto successivamente, quando era «stato possibile valutare i costi per lo smaltimento dei materiali presenti nel sito al 19.07.2007, secondo quanto era stato intimato nella diffida del Comune di Solofra del 05.07.2007, è risultata un'ulteriore sottostima della effettiva perdita dell'esercizio chiuso al 31.12.2007,
10 pari a circa euro 740.000,00 relativi ai costi per lo smaltimento dei materiali»; - che, inoltre, gli amministratori non avevano effettuato gli accantonamenti per i rischi e gli oneri, previsti dagli artt.. 2423 bis, co. 1 n. 4), e 2424 bis, co. 3, c.c., nonché dal principio contabile OIC n.3.1, avendo omesso di esporre un apposito fondo al passivo a fronte dei costi di “recupero ambientale” (relativo al caso in cui la società arrechi danni all'ambiente o al territorio e sia tenuta a sanarli); - che, relativamente alla quantificazione dei danni, agli amministratori andrebbero imputati i costi per gli interventi edilizi per la messa in sicurezza del sito, per il ripristino delle reti fognarie e per lo smaltimento dei rifiuti illegittimamente interrati negli anni dal 2002 al 2004 (ma di cui si sarebbe avuta contezza soltanto nel 2013), che avrebbero determinato un danno stimabile, complessivamente, in
€ 2.044.380,90, cui andrebbe aggiunto quello di € 1.923.107,00, relativo alle perdite riportate dalla società dal 2002 al 2007 e conseguenti alla gestione di e - che la responsabilità dei sindaci, a cui spettava il compito di CP_1 CP_2
verifica sul controllo gestionale ed anche quello della revisione contabile, sarebbe quella di avere omesso di vigilare sull'operato degli amministratori e di non avere in tale modo evitato i danni conseguenti ai suddetti inadempimenti degli amministratori, considerato che le criticità riguardanti il sito erano Pt_1
emerse a partire almeno dai bilanci degli esercizi 2006 e 2007 e dovevano costituire segnali di allarme manifesti, idonei a promuovere attività ispettive e di controllo adeguate ed efficaci ai fini della tutela dell'integrità del patrimonio sociale.
2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità della citazione, per l'asserita omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda con riferimento alle presunte condotte illecite degli amministratori e dei sindaci.
Nei suddetti termini l'eccezione è infondata, in quanto, seppur a volte confusa e poco chiara, non può ritenersi assolutamente incerta l'esposizione dei fatti posta a fondamento delle pretese azionate.
Peraltro, neanche va all'uopo trascurato che tutti i convenuti hanno mostrato di aver ben compreso gli addebiti, come emerge dalle loro puntuali ed analitiche
11 difese.
3. Destituita di fondamento è anche l'eccezione di mancanza di una idonea delibera assembleare, ex art. 2393 c.c., di autorizzazione all'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, sollevata dai convenuti e , secondo cui nella delibera assembleare del P_ Controparte_3
7.6.2016, posta a base della presente azione, «nessun riferimento, nemmeno appena accennato, è dato cogliere alle inadempienze dei doveri connessi alla carica contestate ai sindaci», anzi nemmeno sono individuati con esattezza i sindaci nei cui confronti l'azione sociale di responsabilità avrebbe dovuto essere promossa, e secondo cui, inoltre, l'avvio della azione anche nei confronti dei sindaci non era posto all'ordine del giorno dell'assemblea.
Al riguardo, premesso che per la delibera assembleare che autorizza l'azione sociale di responsabilità non è richiesta una specifica motivazione volta ad illustrare le ragioni che giustificano la scelta (cfr. Cass. n. 13169/2005; n.
21858/2005) e, quindi, neanche è necessaria una individuazione puntuale degli atti di mala gestio, sta di fatto che nella specie la citata delibera appare anche sufficientemente specifica, posto che gli addebiti ai sindaci sono individuabili, essendo richiamati per relationem gli addebiti già imputati agli amministratori nell'allegato A al verbale di assemblea del 22.9.2015 (riguardante appunto la delibera dell'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori), ed essendo individuabili anche i sindaci da evocare in giudizio, facendosi riferimento a coloro che avevano rivestito la carica di sindaci precedentemente al 2015. In ogni caso, eventuali ragioni di annullabilità ex art. 2377 c.c. della delibera, quali sono quelle prospettate dai sindaci (cfr. Cass. n. 19235/2008), non sono più scrutinabili in questa sede, essendo decorsi i limiti temporali per l'impugnazione della stessa.
4. Entrambi gli amministratori, poi, hanno eccepito la prescrizione dell'azione, evidenziando che: a) il aveva ricoperto la carica nel periodo compreso CP_1
tra il marzo 2003 e l'ottobre 2009; b) il aveva ricoperto la carica in due CP_2
distinti periodi, precisamente, una prima volta dal 28.5.2002 al 28.4.2008 e una
12 seconda volta dal 1.10.2009 al 21.9.2015; c) le condotte illecite risalirebbero al periodo 2002-2007 (con riferimento alle presunte, maggiori, perdite di esercizio di € 1.923.107) e al periodo 2002-2004 (con riferimento all'esecuzione dei lavori al sistema fognario); d) anche a tener conto della regola di cui al quarto comma dell'art. 2393 c.c., il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione dell'azione risalirebbe ad ottobre 2009 per il e ad aprile 2008 per il CP_1 CP_2
mentre la prima iniziativa della e, quindi, la prima, tardiva, interruzione Pt_1
del decorso del termine prescrizionale) è stata assunta nel 2016.
Secondo parte attrice, per converso, premesso che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, l'azione sociale di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla cessazione dalla carica ovvero dal successivo momento in cui il danno si è prodotto o esteriorizzato e nella specie i danni si sarebbero manifestati soltanto dopo il
13.2.2013, ossia dopo gli eventi meteorici di eccezionale rilevanza che avrebbero portato alla luce per la prima volta la reale situazione del sito industriale di
(come risulterebbe dalle consulenze tecniche allegate all'atto di Pt_1
citazione).
Va premesso che risulta dagli atti ed è incontroverso: - che gli odierni convenuti erano già stati evocati in giudizio innanzi a questo Tribunale con atto notificato il
10.10.2016 (R.G. n. 28938/16); - che con ordinanza dell'11.7.2017 il Tribunale, accogliendo le eccezioni dei convenuti in ordine alla presenza nell'art. 29 dello statuto sociale della di una clausola compromissoria, si era dichiarato Pt_1
incompetente, assegnando alle parti il termine di novanta giorni per la riassunzione della causa, innanzi al costituendo Collegio arbitrale;
- che il giudizio arbitrale, avviato dalla on ricorso depositato il 27.7.2017, con ordinanza Pt_1
del 3.9.2018 era stato dichiarato estinto, in quanto nessuna delle parti aveva provveduto al versamento dell'importo destinato a costituire il fondo per il funzionamento del Collegio arbitrale.
Ciò posto, è evidente che, a tener conto dell'interruzione della prescrizione in data 10.10.2016, deve ritenersi certamente già all'epoca prescritta l'azione volta
13 a far valere i danni riconducibili alla gestione illecita relativa al periodo 2002-
2007, per le perdite di esercizio risultanti dai bilanci dal 2002 al 2007 (di complessive € 1.923.107). A prescindere da ogni considerazione in ordine alla fondatezza dell'addebito (che è generico), tali danni non sembrano in nessun modo connessi con le “criticità” gestionali emerse dopo l'alluvione del 2013, né va trascurato che le perdite di cui trattasi “risultavano” sempre appostate nei bilanci e, quindi, “visibili”, sicchè il termine prescrizionale non può che farsi decorrere da ottobre 2009 per il e da aprile 2008 per il (essendo CP_1 CP_2
contestati illeciti risalenti al primo periodo di amministrazione di quest'ultimo).
Discorso diverso va fatto invece per i danni riconducibili all'occultamento di rifiuti interrati nel sottosuolo e alle gravi carenze della rete fognaria del sito.
Parte attrice, come già anticipato, sostiene che solo dopo l'alluvione del 2013 sarebbe stato scoperto sia che erano stati rinvenuti rifiuti interrati nel sottosuolo del sito nel corso dei sondaggi effettuati nel 2006 (e che il Comune nel 2007 aveva diffidato la Società a smaltirli) (cfr. pagg. 20 e ss. della citazione), sia che, «in occasione dei lavori al sistema fognario del sito realizzati nel corso della gestione della società da parte di e dal 2002 al 2004, Parte_4 Controparte_11
era stata alterata impropriamente la struttura delle reti fognarie di raccolta dei reflui industriali e delle acque meteoriche» (così a pag. 22 del libello introduttivo della lite).
In punto di diritto, è ben noto che il principio posto dall'art. 2935 cit. (invocato dall'attrice), secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla sola possibilità legale, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto, trovando quindi un limite solo nelle cause giuridiche impeditive dell'esercizio del diritto e non anche nelle semplici difficoltà materiali e di fatto, atteso che il comportamento del debitore non può influenzare il decorso della prescrizione, tranne che nell'ipotesi di occultamento doloso del debito di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 94/1994; n.
4389/1999; n. 21026/2014; etc.).
È noto, inoltre, che l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.
14 8 cit. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti (cfr. Cass. n.
19567/2016), e che tale causa di sospensione della prescrizione ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito (cfr., ex multis, Cass. n. 10592/1998; n. 9113/2007 n. 5413/2020; etc.). In particolare, il doloso occultamento (da parte del debitore) dell'esistenza del debito «non è concretato dal rifiuto della consegna di alcuni documenti, chiesti al debitore dal creditore, atteso che quest'ultimo, nonostante tale mancata consegna, ha la possibilità di esercitare il suo diritto» (così Cass. n. 12754/1995).
Ebbene, nella specie, da un lato non può ritenersi che la Società sia stata fino al
2013 nell'impossibilità di far valere il diritto, non derivando il fatto impeditivo ex art. 2935 cit. da cause giuridiche (ma semmai da ostacoli di mero fatto, ossia dal fatto che «i precedenti amministratori di avevano tenuto nascosto ai Pt_1
nuovi amministratori numerosi documenti che attestavano la contaminazione del sito d'impianto ed in particolare le gravi compromissioni della rete fognaria»: così
a pag. 19 della citazione), dall'altro, nemmeno può giudicarsi operante la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cit., non sussistendo un'ipotesi di occultamento doloso del debito (ma semmai quella dell'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, al più indotta dal semplice silenzio o dalla reticenza, che tout court non possono indurre a ritenere estrinsecato il dolo).
Peraltro, non si vede perché non debba valere anche per la “nuova governance” quello che la difesa attorea imputa ai sindaci, ossia che «le criticità riguardanti il sito emerse a partire almeno dai bilanci degli esercizi 2006 e 2007 Pt_1
dovevano costituire (…) segnali di allarme manifesti, idonei ad a promuovere attività ispettive e di controllo adeguate ed efficaci ai fini della tutela dell'integrità del patrimonio sociale», con la conseguenza che, anche al di là e a prescindere
15 dall'alluvione del 2013, i nuovi amministratori di ben avrebbero potuto Pt_1
e dovuto attivarsi per entrare in possesso dei documenti che gli amministratori odierni convenuti non avrebbero spontaneamente consegnato. Anche alla luce di queste considerazioni, quindi, l'ignoranza della situazione da parte della Pt_1
non appare incolpevole e sicuramente non vale a far ritenere configurata la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cit.
Discorso analogo può farsi con riguardo alle ulteriori contestazioni. A ben vedere, infatti, agli amministratori è imputato anche l'occultamento di «numerosi documenti che attestavano la contaminazione del sito d'impianto ed in particolare le gravi compromissioni della rete fognaria» (così a pag. 19 della citazione) e, conseguentemente, «una sottostima dell'ammontare dei costi necessari per ottemperare alla diffida stessa, che sono emersi soltanto in sede di redazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2010 (che è stato possibile approvare soltanto nell'assemblea del 07.06.2016), in quanto detti costi sono stati omessi sia in sede di redazione di bilancio straordinario al 30.09.2007, sia in sede di delibera di aumento del capitale sociale del 16.11.2007 per un importo pari ad euro
576.000,00 per atto notaio rep 65532/ racc 17120 (doc.29) sia in sede di Per_1
approvazione del bilancio al 31.12.2007 avvenuta in data 28.04.2008 (doc.30)»
(così a pag. 24), nonché «l'inadempimento agli obblighi di eseguire accantonamenti per rischi ed oneri previsti dall'art. 2423 bis comma 1 n. 4 e comma 3 nonché dal principio contabile OIC n. 31» (così a pag. 26).
A tacer d'altro, non sussistendo un'ipotesi di occultamento doloso del debito, anche con riguardo a questi addebiti il termine prescrizionale non può che farsi decorrere da ottobre 2009 per il e da aprile 2008 per il (essendo CP_1 CP_2
contestati illeciti risalenti già al primo periodo di amministrazione di quest'ultimo).
5. Solo per completezza, dirimenti essendo le precedenti considerazioni, va osservato che, anche a volerla ritenere non prescritta, la domanda è manifestamente infondata.
In primo luogo, va segnalato che solo genericamente sono imputati agli
16 amministratori e l'interramento dei rifiuti (che sarebbe stato CP_1 CP_2
scoperto per effetto dei sondaggi effettuati nel 2006) o l'alterazione della struttura delle reti fognarie (che sarebbe conseguente ai lavori eseguiti dal 2002 al 2004), in quanto a ben vedere di tali eventi i convenuti non sono mai espressamente indicati gli “autori” o i “diretti responsabili”.
In ogni caso, anche a voler ritenere che agli amministratori sia stata efficacemente contestata proprio l'attività che ha condotto alle esposte criticità ed alla compromissioni della rete fognaria, priva di pregio è anche la pretesa
(esplicitata solo in corso di causa) di imputare agli amministratori la perdita di valore del patrimonio immobiliare di per la contaminazione del sito, Pt_1
essendo questa – per ammissione della stessa attrice – solo “eventuale”, in quanto «la valutazione dei beni immobili di proprietà della società potrà essere effettuata in modo attendibile solo dopo che saranno resi noti i risultati definitivi dei sondaggi effettuati e delle relative determinazioni analitiche in corso. Infatti, il valore di mercato del compendio immobiliare sarebbe radicalmente diverso a seconda che il suolo risulti o meno contaminato» (così a pag. 26 della comparsa conclusionale attorea).
Inoltre, avuto riguardo agli addebiti della sottostima dell'ammontare dei costi e della mancata appostazione in bilancio di accantonamenti (ossia dei cd. “fondi recupero ambientale”), è evidente che, anche a voler ritenere fondate le suddette censure, non si può chiamare tout court gli amministratori a rispondere della
“perdita occultata”, ossia del solo fatto che irregolare sarebbe stata la tenuta delle scritture contabili, senza nessuna specificazione in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra la condotta e il pregiudizio lamentato.
D'altronde, non risulta nemmeno prospettato che il danno cagionato dai convenuti sia quello per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale (risultando, peraltro, che dopo l'incendio del 2007 l'attività della stata forzosamente sospesa). Pt_1
A maggior ragione è davvero superfluo indugiare sulla questione delle pregresse perdite di esercizio (di quelle risultanti dai bilanci dal 2002 al 2007),
17 essendo queste solo genericamente imputate «alla cattiva gestione degli amministratori in carica» (così a pag. 4 della citazione), senza alcuna specificazione delle condotte che avrebbero condotto a tali risultati, quasi trascurando che gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili per il solo fatto che vengano registrate perdite di esercizio.
6. Anche i sindaci hanno eccepito la prescrizione dell'azione promossa in loro danno.
Il premessa l'inapplicabilità ai sindaci della causa di sospensione ex art. CP_5
2941 n. 7 c.c., ha dedotto di aver ricoperto la carica di sindaco dal 2008 al 2011 (e non fino al 2015, avendo rassegnato le proprie dimissioni in data 19.12.2011) e che, relativamente agli illeciti imputati al (come già detto in carica nel CP_1
periodo compreso tra il marzo 2003 ed l'ottobre 2009), la prescrizione sarebbe maturata nell'ottobre del 2014, anteriormente alla notifica della prima citazione
(10.10.2016), mentre, relativamente agli illeciti imputati al (che ha ricoperto CP_2
la carica in due distinti periodi, ossia una prima volta dal 28.5.2002 al 28.4.2008 e una seconda volta dal 1.10.2009 al 21.9.2015), la prescrizione sarebbe maturata nell'aprile del 2013 (considerato che, in base alla ricostruzione dei fatti attorea, la presunta condotta illecita dell'amministratore sarebbe collocabile nel primo periodo).
L' ed il , premesso di aver svolto le funzioni di sindaci dal 2009 CP P_
al 2011, hanno evidenziato che, relativamente al pregiudizio patrimoniale connesso alle perdite registratesi negli anni 2002-2007, questo si sarebbe manifestato già al momento dell'approvazione dei relativi bilanci, ossia in un'epoca precedente all'assunzione delle funzioni e che, comunque, anche a far risalire tale momento a quello della approvazione dei bilanci degli esercizi 2008 e
2009, l'azione nel 2016 era già prescritta. Quanto agli illeciti ambientali, da cui sarebbero derivati ingenti pregiudizi patrimoniali alla società (ossia l'aggravio di passività legate all'esigenza di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto), compiuti nel periodo compreso tra il 2002 e il 2004, hanno eccepito che l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale è senz'altro contestuale al
18 compimento dei fatti produttivi del pregiudizio lamentato, ferma restando l'inapplicabilità della sospensione ex art. 2941 n. 7 cit., con riferimento all'azione verso i sindaci, e di quella di cui all'art. 2941 n. 8 cit., non avendo l'attrice dimostrato l'esistenza di condotte degli stessi idonee ad occultare il danno.
Anche le suddette eccezioni sono fondate.
Relativamente al primo addebito (quello per le perdite di gestione dal 2002 al
2007), possono ripetersi le considerazioni già svolte con riguardo all'azione promossa in danno degli amministratori, per cui, a tacer d'altro, l'azione deve ritenersi certamente prescritta.
Relativamente ai danni riconducibili all'interramento dei rifiuti nel sottosuolo, alle gravi carenze della rete fognaria del sito e all'occultamento e/o alla sottostima di tali criticità, per le considerazioni già svolte a maggior ragione deve giudicarsi prescritta anche l'azione verso i sindaci, specie ove si consideri che non è applicabile ai sindaci la causa di sospensione ex art. 2941 n. 7 c.c. (cfr. Cass. n.
13765/2007) e che certamente non è ipotizzabile (e non è stato per vero ipotizzato neanche dall'attrice) un occultamento doloso della situazione da parte dei sindaci (il che rende certamente inoperante la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cit., considerato anche che, ai sensi dell'art. 1310, co. 2, c.c., l'eventuale sospensione della prescrizione a favore del danneggiato, per l'occultamento del debito da parte degli amministratori, non avrebbe effetto tout court anche riguardo ai sindaci).
L'esposto rilievo induce a non indugiare sulla questione dell'applicabilità della prorogatio ai sindaci dimissionari.
Infine, ma sempre solo per completezza, va segnalato che, se fosse vero che gli amministratori convenuti avevano occultato fino al 2013 alla nuova governance la documentazione concernente le criticità dell'impianto fognario e dello smaltimento dei rifiuti (risalenti a periodo antecedente al 2007) e che i nuovi amministratori di nulla potevano accorgersi, è evidente che questa circostanza sarebbe idonea a mandare assolti da responsabilità anche i sindaci (in carica dal
2008/2009).
19 Alla stregua di tutte le svolte considerazioni, dunque, le domande attoree vanno rigettate.
7. I convenuti e hanno chiesto la condanna dell'attrice, ai sensi CP_5 P_
dell'art. 96, co. 3, c.p.c., sull'assunto che la sua condotta sarebbe stata improntata a mala fede o, quantomeno, a colpa grave, stante il carattere palesemente temerario delle domande strumentalmente spiegate.
La domanda va rigettata, in quanto, benchè priva di pregio, l'azione non risulta promossa con colpa grave, specie ove si consideri l'opinabilità delle questioni concernenti la decorrenza della prescrizione.
8. Il rigetto delle domande risarcitorie nei confronti dell' e del CP P_
comporta l'assorbimento delle domande condizionate di garanzia da questi spiegate in danno delle Compagnie assicurative.
9. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice, secondo il criterio della soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (scaglione fino a € 4.000.000,00, in base al disputatum) e liquidando valori intermedi tra i minimi e i medi tabellari.
Ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore che abbia assistito in giudizio più parti, il compenso unico va aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30%, essendovi stata anche la trattazione di questioni differenti (essendo stati gli amministratori in carica in periodi differenti ed avendo solo uno dei due sindaci, difesi dallo stesso difensore, chiamato in causa l'Assicuratore).
In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – anche le spese sostenute dai terzi chiamati in garanzia dai convenuti devono essere poste a carico dell'attrice (cfr., ex multis,
Cass. n. 10364 del 18.4.2023), in quanto la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste sono risultate infondate ed in quanto l'iniziativa del chiamante non appare manifestamente infondata o palesemente arbitraria. Anche queste vanno determinate in conformità alle
20 previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa
(scaglione fino a € 4.000.000,00, in base al disputatum) e liquidando valori intermedi tra i minimi e i medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande attoree nei confronti di , CP_1 CP_2
, , e dichiara
[...] Controparte_3 P_ CP_5
conseguentemente assorbite la domanda condizionata di garanzia da CP_5
spiegata in danno della e quella proposta
[...] Controparte_6
da in danno di;
P_ Controparte_7
2) condanna la “ da Parte_1 Parte_1
” al pagamento delle spese di lite in favore di e di
[...] CP_1 [...]
con attribuzione ai difensori distrattari, che liquida in € CP_2
40.000,00 per compensi (di cui € 15.000,00 in favore dell'avv. Luca Anzuoni, per la fase di studio ed introduttiva, ed € 25.000,00 in favore dell'avv. Gennaro
D'Avanzo, per la fase di trattazione e decisoria), in favore di e Controparte_3
di (e per essi del difensore distrattario, avv. Giovanni Capo), che P_
liquida in € 40.000,00 per compensi, in favore di (e per esso del CP_5
difensore distrattario, avv. Edoardo Volino), che liquida in € 30.000,00 per compensi, in favore di che liquida in € 30.000,00 Controparte_6
per compensi, e in favore di (e per esso del difensore Controparte_7
distrattario, avv. Gerardo Romano Cesareo), che liquida in € 30.000,00 per compensi, il tutto sempre oltre spese generali nella misura del 15% ed al netto di
IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.10.2024
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
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