Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 16/04/2025 N. 12196/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to GIANOLLA GIACOMO Parte_1
nonchè ed elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 22.10.25 il ricorrente ha convenuto in giudizio la società
[...]
e la chiedendo al Giudice: CP_1 CP_2
In via principale:
1/4 Dott. Riccardo Atanasio
-per tutti i motivi di cui in premessa accertarsi e dichiararsi che il ricorrente va creditore di
[...]
della somma di euro 21.776,95 (di cui 20.369,88 per differenze retributive Controparte_3
dirette ed euro 1.407,07 per TFR per i titoli di cui in premessa e che al pagamento della medesima somma, o comunque a quanto di giustizia, e che è tenuta a favore del ricorrente anche in persona del legale rappresentante pro tempore, per solidarietà ex Controparte_2
art. 29 c. 2 bis d.lgs. 276/03, o in caso di insussistenza del contratto di appalto o di somministrazione illecita, direttamente a titolo retributivo quale datrice di lavoro per la somma di euro 14.410,53 per differenze retributive e 984,95 per TFR, e per i predetti motivi condannarsi al pagamento a favore del ricorrente della somma di Controparte_3
euro 21.776,95 (di cui 20.369,88 per differenze retributive dirette ed euro 1.407,07 per TFR e in solido al pagamento a favore del ricorrente della somma di euro Controparte_2
14.410,53 per differenze retributive oltre ad euro 984,95 per TFR nel caso di intervenuta la risoluzione del rapporto o comunque quanto di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione.
Sul licenziamento: accertata la nullità del licenziamento ex art. 2 l. 604/66 , condannarsi la LG
Infrastrutture ex art. 2 dl.gs. 23/2015 alla reintegrazione del ricorrente e al pagamento allo stesso delle retribuzioni nel frattempo maturate, nel minimo di 5. In va subordinata, nel caso risultasse invece il licenziamento comunicato in forma scritta, accertarsene l'illegittimità conseguentemente condannarsi condannata al pagamento a favore del Controparte_4 ricorrente di una indennità compresa tra le 3 e le 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Condannarsi al pagamento al ricorrente dell'indennità di preavviso pari Controparte_3
a euro 824,80
In subordine: In caso di insussistenza del contratto di appalto o di somministrazione illecita, costituirsi ex art. 29 c. 3bis d.lgs. 276/03 il rapporto di lavoro alle dipendenze di CP_2 condannarsi la stessa alla ricostruzione dell'effettività de rapporto e accertarsi e
[...]
dichiararsi che va creditrice nei confronti del ricorrente della somma di euro Controparte_2
14.410,53 oltre alle retribuzioni dovute dalla messa a disposizione alla effettiva ricostruzione del rapporto e condannarla al pagamento a favore del ricorrente delle suddette somme, oltre
a interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con rifusione dei compensi professionali, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituita la quale, nel corso del giudizio, ha conciliato la lite col CP_2
ricorrente; ed il giudizio relativo si è estinto.
2/4 Dott. Riccardo Atanasio E' rimasta contumace . Controparte_3
Il procuratore di parte ricorrente non ha insistito nell'ammissione delle prove e il Giudice l'ha invitato alla discussione;
quindi il procuratore ha concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda avente ad oggetto l'accertamento del licenziamento orale è fondata.
Parte ricorrente ha provato documentalmente quanto dedotto attraverso: il contratto di assunzione 30.11.23; la lettera di conversione del contratto in Contratto a tempo indeterminato;
i cedolini paga;
la lettera del 24.9.2024; Controparte_3
la comunicazione Unilav licenziamento in data 26.9.2024; la lettera di impugnazione del licenziamento.
La società avrebbe dovuto provare la comunicazione del licenziamento al ricorrente;
ed invece ha provveduto solo a effettuare la comunicazione UNILAV.
Sicchè si deve ritenere il licenziamento – in quanto orale – del tutto inefficace con le conseguenze di cui all'art. 2 della legge 21/2015
Il datore di lavoro va condannato alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nella misura 1.910,66 lordi (€
1.763,69 x 13 : 12) da corrispondere dal giorno del licenziamento orale fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Il datore di lavoro va condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Quanto alle differenze retributive per lo straordinario lavorato gravava sul ricorrente l'onere di provare l'orario di lavoro;
in mancanza, la domanda deve essere respinta.
In quanto soccombente, la società resistente va condannata a rimborsare all'Avv.to
GIACOMO GIANOLLA, che le ha anticipate, le spese di lite determinate in € 3.500,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva
PQM
dichiara l'inefficacia del licenziamento orale in data 26.9.2024;
3/4 Dott. Riccardo Atanasio condanna la società Controparte_1
a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro
[...] Parte_1
ed a pagare in suo favore una indennità risarcitoria mensile commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nella misura di €
1.910,66 lordi da corrispondere dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Condanna Controparte_1
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del
[...]
licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Rigetta la domanda di differenze retributive.
Condanna la società resistente Controparte_1
a rimborsare all'Avv.to GIANOLLA GIACOMO, che le ha
[...] anticipate, le spese di lite che liquida in € 3.500,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva.
Milano, 16/04/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio