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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1452/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1452 /2022 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CALI' ELISA RITA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
- parte ammessa al C.F._2 patrocinio a spese dello Stato -
RICORRENTE
contro c.f. ), nato a [...] il [...], e ivi residente in [...] C.F._3
della Ghiara n. 36, sottoposto ad amministrazione di sostegno, con amministratore a tempo indeterminato nella persona dell'Avv. PAOLO PATERNO (c.f. nato a [...] il [...]), C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. CHIARA CARBONARO (c.f. ed elettivamente C.F._5 domiciliato come in atti telematici;
- parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
RESISTENTE
pag. 1 di 6 (c.f. ), nata a [...] il [...], e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dal curatore speciale all'uopo nominato, Avv. ROBERTA
NERI (c.f. , ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._7
INTERVENUTA
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: come da conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 28/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 24/07/2022 e regolarmente notificato, ha dedotto Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia in data 5/09/2009 con e CP_1 che dall'unione è nata la IA (il 2/03/2012), attualmente minorenne. I coniugi sono in regime di CP_2
comunione dei beni.
In particolare, la ricorrente, in considerazione degli atti di violenza, fisica e verbale, perpetrati anche alla presenza della minore, dal IG. nei suoi confronti e in considerazione della situazione CP_1
economica delle parti ha chiesto:
- l'affidamento esclusivo della IA minore alla madre, con collocamento di entrambe CP_2
presso la struttura attualmente individuata dai Servizi sociali competenti;
- che venisse disposto il diritto di visita del padre da esercitasi secondo le modalità e le tempistiche designate dall'intestato Tribunale nonché dal Tribunale per i Minorenni di Genova;
- che venisse disposto a carico del IG. a titolo di contributo per il mantenimento ordinario CP_1
della IA , sino alla maggiore età della stessa e/o alla sua totale indipendenza economica, CP_2 un assegno mensile dell'importo di €250,00, o quello maggiore o minore che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT come per legge;
- che venisse disposto un contributo di ciascun genitore al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo i Protocolli in essere presso il Tribunale della Spezia, sia per la qualificazione delle spese straordinarie, sia per identificare le spese da concordare previamente tra di loro, con la sola eccezione delle spese urgenti e/o non procrastinabili;
- che venisse disposto che la IG.ra quale genitore collocatario della minore, Parte_1
percepisse il 100% degli assegni di sostegno economico erogati in favore della IA (es. Assegno
pag. 2 di 6 Unico), sia per quanto concerne gli arretrati sia per gli importi maturati successivamente alla data di deposito del presente ricorso.
- Si è successivamente costituito anche depositando in data 5/4/2023 CP_1
memoria di costituzione, con cui ha chiesto la trasformazione del rito della separazione da giudiziale a consensuale alle seguenti condizioni:
- affidamento della minore alla madre e collocamento presso di essa ovvero presso la CP_2
struttura madre-bambino, attualmente individuata dai Servizi competenti;
- circa alle modalità di visita con la IA , il sig. si rimetteva alle indicazioni, CP_2 CP_1
modalità e tempistiche da individuarsi da parte del Giudice competente nel procedimento ex artt.
330 – 333 c.c., confidando nella più sollecita ripresa degli incontri con la medesima;
- versamento, a proprio carico, di un contributo mensile di € 150,00 (centocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT per il mantenimento della IA;
CP_2
Con sentenza parziale n. 222/2024, pubblicata in data 4/03/2024, è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi con conseguente rimessione della causa sul ruolo per le pronunce accessorie.
All'udienza del 4/01/2025 si procedeva all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 337 octies c.c. (ora art. 473-bis.4 c.p.c.), come richiesto all'udienza del 24/09/2024.
All'udienza del 28/05/2025, in considerazione anche dell'esito positivo degli incontri liberi e protetti padre/IA, le parti – ivi compreso il curatore speciale della minore – hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo come da conclusioni congiunte di cui hanno chiesto l'accoglimento e che di seguito si riportano:
“1) affidamento condiviso della IA ad entrambi i genitori;
2) collocazione della IA minore presso la madre, nell'abitazione sita in La Spezia, Via Monteverdi
n.68;
3) diritto di visita del genitore non collocatario, con monitoraggio del nucleo familiare:
a) due pomeriggi feriali a settimana nelle giornate di:
- martedì dall'uscita da scuola della minore, alle ore 16.30, fino alle ore 19.30 quando il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione della madre;
- venerdì dalle ore 16.30 quando il padre potrà prelevare la minore dall'abitazione della madre, fino alle
ore 19.30 orario nel quale potrà riaccompagnarla a casa.
Il tutto compatibilmente agli impegni scolastici della minore.
b) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori anche nel rispetto
delle volontà della minore.
c) Per quanto concerne le festività natalizie, il padre potrà trascorrere con la IA un anno il giorno della vigilia di Natale e l'anno successivo il giorno 25 dicembre e, con la medesima alternanza, anche il
pag. 3 di 6 giorno 31 dicembre, il giorno di Capodanno e il giorno dell'Epifania, con orario da concordare tra le
parti;
d) Relativamente alle vacanze pasquali, il padre potrà trascorrere con la IA, ad anni alternati, un anno la Santa Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo, con orario da concordare tra le parti;
e) durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la minore 10 giorni non consecutivi, con
orario da concordare tra le parti, che dovranno essere comunicati all'altro genitore almeno 7 giorni
prima della data prevista;
f) ciascun genitore non potrà portare il figlio all'estero senza il preventivo consenso scritto dell'altro genitore.
4) contributo per il mantenimento ordinario della IA, sino alla maggiore età e/o totale indipendenza economica, per un importo mensile di € 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, a carico del padre, quale genitore non collocatario, da versare, in via anticipata, entro il
giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
5) contributo per le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Tali spese saranno regolamentate secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale della Spezia e verranno
corrisposte al genitore che ha sostenuto la spesa, previa esibizione del giustificativo, entro il 15 del mese
successivo all'esborso.
6) la madre percepirà il 100% dell'assegno unico, così come previsto dal Protocollo in essere presso il
Tribunale della Spezia;
7) disporre che ciascun genitore sia obbligato a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio”.
Le parti, previa rinuncia alle ulteriori istanze, anche istruttorie, già formulate, hanno chiesto di poter precisare le conclusioni, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti, come indicate all'udienza del 28/05/2025, come sopra riportate.
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Le condizioni stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della IA minore , poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi CP_2
i genitori e prevedono in suo favore un adeguato contributo di mantenimento da parte del padre, tenuto pag. 4 di 6 poi conto che le condizioni congiunte raggiunte dai genitori sono state condivise anche dal curatore speciale della minore.
In relazione al monitoraggio da parte del Servizio sociale del Comune , chiesto dalle parti, Parte_2 si prende atto della precisazione fatta in udienza in relazione allo stesso monitoraggio da intendersi per un periodo di tre mesi, con conseguente trasmissione del presente provvedimento al Servizio sociale interessato per il monitoraggio in oggetto (in caso di particolari criticità sopravvenute, sarà onere del
Servizio sociale procedere alle segnalazioni di competenza al Giudice tutelare per gli eventuali provvedimenti da assumere).
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra questione assorbita o disattesa, dato atto della sentenza non definitiva n. 222/2024 in punto di status, così dispone come da conclusioni congiunte raggiunte tra le parti:
“1) affidamento condiviso della IA ad entrambi i genitori;
2) collocazione della IA minore presso la madre, nell'abitazione sita in La Spezia, Via Monteverdi
n.68;
3) diritto di visita del genitore non collocatario, con monitoraggio del nucleo familiare:
a) due pomeriggi feriali a settimana nelle giornate di:
- martedì dall'uscita da scuola della minore, alle ore 16.30, fino alle ore 19.30 quando il padre
riaccompagnerà la minore presso l'abitazione della madre;
- venerdì dalle ore 16.30 quando il padre potrà prelevare la minore dall'abitazione della madre, fino alle
ore 19.30 orario nel quale potrà riaccompagnarla a casa.
Il tutto compatibilmente agli impegni scolastici della minore.
b) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori anche nel rispetto
delle volontà della minore.
c) Per quanto concerne le festività natalizie, il padre potrà trascorrere con la IA un anno il giorno della vigilia di Natale e l'anno successivo il giorno 25 dicembre e, con la medesima alternanza, anche il giorno 31 dicembre, il giorno di Capodanno e il giorno dell'Epifania, con orario da concordare tra le
parti;
d) Relativamente alle vacanze pasquali, il padre potrà trascorrere con la IA, ad anni alternati, un anno la Santa Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo, con orario da concordare tra le parti;
pag. 5 di 6 e) durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la minore 10 giorni non consecutivi, con
orario da concordare tra le parti, che dovranno essere comunicati all'altro genitore almeno 7 giorni prima della data prevista;
f) ciascun genitore non potrà portare il figlio all'estero senza il preventivo consenso scritto dell'altro
genitore.
4) contributo per il mantenimento ordinario della IA, sino alla maggiore età e/o totale indipendenza economica, per un importo mensile di €100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, a carico del padre, quale genitore non collocatario, da versare, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
5) contributo per le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Tali spese
saranno regolamentate secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale della Spezia e verranno
corrisposte al genitore che ha sostenuto la spesa, previa esibizione del giustificativo, entro il 15 del mese
successivo all'esborso.
6) la madre percepirà il 100% dell'assegno unico, così come previsto dal Protocollo in essere presso il
Tribunale della Spezia;
7) disporre che ciascun genitore sia obbligato a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio”,
- prende atto del monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio sociale territorialmente competente per un periodo di tre mesi.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per ogni adempimento di competenza, ivi compresa la comunicazione al
Servizio sociale del Comune della Spezia.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 05/06/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1452 /2022 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CALI' ELISA RITA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
- parte ammessa al C.F._2 patrocinio a spese dello Stato -
RICORRENTE
contro c.f. ), nato a [...] il [...], e ivi residente in [...] C.F._3
della Ghiara n. 36, sottoposto ad amministrazione di sostegno, con amministratore a tempo indeterminato nella persona dell'Avv. PAOLO PATERNO (c.f. nato a [...] il [...]), C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. CHIARA CARBONARO (c.f. ed elettivamente C.F._5 domiciliato come in atti telematici;
- parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
RESISTENTE
pag. 1 di 6 (c.f. ), nata a [...] il [...], e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dal curatore speciale all'uopo nominato, Avv. ROBERTA
NERI (c.f. , ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._7
INTERVENUTA
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: come da conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 28/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 24/07/2022 e regolarmente notificato, ha dedotto Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia in data 5/09/2009 con e CP_1 che dall'unione è nata la IA (il 2/03/2012), attualmente minorenne. I coniugi sono in regime di CP_2
comunione dei beni.
In particolare, la ricorrente, in considerazione degli atti di violenza, fisica e verbale, perpetrati anche alla presenza della minore, dal IG. nei suoi confronti e in considerazione della situazione CP_1
economica delle parti ha chiesto:
- l'affidamento esclusivo della IA minore alla madre, con collocamento di entrambe CP_2
presso la struttura attualmente individuata dai Servizi sociali competenti;
- che venisse disposto il diritto di visita del padre da esercitasi secondo le modalità e le tempistiche designate dall'intestato Tribunale nonché dal Tribunale per i Minorenni di Genova;
- che venisse disposto a carico del IG. a titolo di contributo per il mantenimento ordinario CP_1
della IA , sino alla maggiore età della stessa e/o alla sua totale indipendenza economica, CP_2 un assegno mensile dell'importo di €250,00, o quello maggiore o minore che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT come per legge;
- che venisse disposto un contributo di ciascun genitore al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo i Protocolli in essere presso il Tribunale della Spezia, sia per la qualificazione delle spese straordinarie, sia per identificare le spese da concordare previamente tra di loro, con la sola eccezione delle spese urgenti e/o non procrastinabili;
- che venisse disposto che la IG.ra quale genitore collocatario della minore, Parte_1
percepisse il 100% degli assegni di sostegno economico erogati in favore della IA (es. Assegno
pag. 2 di 6 Unico), sia per quanto concerne gli arretrati sia per gli importi maturati successivamente alla data di deposito del presente ricorso.
- Si è successivamente costituito anche depositando in data 5/4/2023 CP_1
memoria di costituzione, con cui ha chiesto la trasformazione del rito della separazione da giudiziale a consensuale alle seguenti condizioni:
- affidamento della minore alla madre e collocamento presso di essa ovvero presso la CP_2
struttura madre-bambino, attualmente individuata dai Servizi competenti;
- circa alle modalità di visita con la IA , il sig. si rimetteva alle indicazioni, CP_2 CP_1
modalità e tempistiche da individuarsi da parte del Giudice competente nel procedimento ex artt.
330 – 333 c.c., confidando nella più sollecita ripresa degli incontri con la medesima;
- versamento, a proprio carico, di un contributo mensile di € 150,00 (centocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT per il mantenimento della IA;
CP_2
Con sentenza parziale n. 222/2024, pubblicata in data 4/03/2024, è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi con conseguente rimessione della causa sul ruolo per le pronunce accessorie.
All'udienza del 4/01/2025 si procedeva all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 337 octies c.c. (ora art. 473-bis.4 c.p.c.), come richiesto all'udienza del 24/09/2024.
All'udienza del 28/05/2025, in considerazione anche dell'esito positivo degli incontri liberi e protetti padre/IA, le parti – ivi compreso il curatore speciale della minore – hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo come da conclusioni congiunte di cui hanno chiesto l'accoglimento e che di seguito si riportano:
“1) affidamento condiviso della IA ad entrambi i genitori;
2) collocazione della IA minore presso la madre, nell'abitazione sita in La Spezia, Via Monteverdi
n.68;
3) diritto di visita del genitore non collocatario, con monitoraggio del nucleo familiare:
a) due pomeriggi feriali a settimana nelle giornate di:
- martedì dall'uscita da scuola della minore, alle ore 16.30, fino alle ore 19.30 quando il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione della madre;
- venerdì dalle ore 16.30 quando il padre potrà prelevare la minore dall'abitazione della madre, fino alle
ore 19.30 orario nel quale potrà riaccompagnarla a casa.
Il tutto compatibilmente agli impegni scolastici della minore.
b) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori anche nel rispetto
delle volontà della minore.
c) Per quanto concerne le festività natalizie, il padre potrà trascorrere con la IA un anno il giorno della vigilia di Natale e l'anno successivo il giorno 25 dicembre e, con la medesima alternanza, anche il
pag. 3 di 6 giorno 31 dicembre, il giorno di Capodanno e il giorno dell'Epifania, con orario da concordare tra le
parti;
d) Relativamente alle vacanze pasquali, il padre potrà trascorrere con la IA, ad anni alternati, un anno la Santa Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo, con orario da concordare tra le parti;
e) durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la minore 10 giorni non consecutivi, con
orario da concordare tra le parti, che dovranno essere comunicati all'altro genitore almeno 7 giorni
prima della data prevista;
f) ciascun genitore non potrà portare il figlio all'estero senza il preventivo consenso scritto dell'altro genitore.
4) contributo per il mantenimento ordinario della IA, sino alla maggiore età e/o totale indipendenza economica, per un importo mensile di € 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, a carico del padre, quale genitore non collocatario, da versare, in via anticipata, entro il
giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
5) contributo per le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Tali spese saranno regolamentate secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale della Spezia e verranno
corrisposte al genitore che ha sostenuto la spesa, previa esibizione del giustificativo, entro il 15 del mese
successivo all'esborso.
6) la madre percepirà il 100% dell'assegno unico, così come previsto dal Protocollo in essere presso il
Tribunale della Spezia;
7) disporre che ciascun genitore sia obbligato a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio”.
Le parti, previa rinuncia alle ulteriori istanze, anche istruttorie, già formulate, hanno chiesto di poter precisare le conclusioni, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti, come indicate all'udienza del 28/05/2025, come sopra riportate.
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Le condizioni stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della IA minore , poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi CP_2
i genitori e prevedono in suo favore un adeguato contributo di mantenimento da parte del padre, tenuto pag. 4 di 6 poi conto che le condizioni congiunte raggiunte dai genitori sono state condivise anche dal curatore speciale della minore.
In relazione al monitoraggio da parte del Servizio sociale del Comune , chiesto dalle parti, Parte_2 si prende atto della precisazione fatta in udienza in relazione allo stesso monitoraggio da intendersi per un periodo di tre mesi, con conseguente trasmissione del presente provvedimento al Servizio sociale interessato per il monitoraggio in oggetto (in caso di particolari criticità sopravvenute, sarà onere del
Servizio sociale procedere alle segnalazioni di competenza al Giudice tutelare per gli eventuali provvedimenti da assumere).
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra questione assorbita o disattesa, dato atto della sentenza non definitiva n. 222/2024 in punto di status, così dispone come da conclusioni congiunte raggiunte tra le parti:
“1) affidamento condiviso della IA ad entrambi i genitori;
2) collocazione della IA minore presso la madre, nell'abitazione sita in La Spezia, Via Monteverdi
n.68;
3) diritto di visita del genitore non collocatario, con monitoraggio del nucleo familiare:
a) due pomeriggi feriali a settimana nelle giornate di:
- martedì dall'uscita da scuola della minore, alle ore 16.30, fino alle ore 19.30 quando il padre
riaccompagnerà la minore presso l'abitazione della madre;
- venerdì dalle ore 16.30 quando il padre potrà prelevare la minore dall'abitazione della madre, fino alle
ore 19.30 orario nel quale potrà riaccompagnarla a casa.
Il tutto compatibilmente agli impegni scolastici della minore.
b) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori anche nel rispetto
delle volontà della minore.
c) Per quanto concerne le festività natalizie, il padre potrà trascorrere con la IA un anno il giorno della vigilia di Natale e l'anno successivo il giorno 25 dicembre e, con la medesima alternanza, anche il giorno 31 dicembre, il giorno di Capodanno e il giorno dell'Epifania, con orario da concordare tra le
parti;
d) Relativamente alle vacanze pasquali, il padre potrà trascorrere con la IA, ad anni alternati, un anno la Santa Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo, con orario da concordare tra le parti;
pag. 5 di 6 e) durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la minore 10 giorni non consecutivi, con
orario da concordare tra le parti, che dovranno essere comunicati all'altro genitore almeno 7 giorni prima della data prevista;
f) ciascun genitore non potrà portare il figlio all'estero senza il preventivo consenso scritto dell'altro
genitore.
4) contributo per il mantenimento ordinario della IA, sino alla maggiore età e/o totale indipendenza economica, per un importo mensile di €100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, a carico del padre, quale genitore non collocatario, da versare, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
5) contributo per le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Tali spese
saranno regolamentate secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale della Spezia e verranno
corrisposte al genitore che ha sostenuto la spesa, previa esibizione del giustificativo, entro il 15 del mese
successivo all'esborso.
6) la madre percepirà il 100% dell'assegno unico, così come previsto dal Protocollo in essere presso il
Tribunale della Spezia;
7) disporre che ciascun genitore sia obbligato a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio”,
- prende atto del monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio sociale territorialmente competente per un periodo di tre mesi.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per ogni adempimento di competenza, ivi compresa la comunicazione al
Servizio sociale del Comune della Spezia.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 05/06/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6