Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 4626/2024 V.G.
TRA
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Pasqualinda Ippedico;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Maria Maddalena Controparte_1
Piarulli;
- RESISTENTE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO –
OGGETTO: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
revoca del consenso. CONCLUSIONI: all'udienza camerale del 19/03/2025 la causa veniva riservata per la decisione collegiale sulle conclusioni rassegnate contestualmente dalle parti;
il P. M. con nota del 18/09/2024 esprimeva favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 10/09/2024 ed premesso Parte_1 Controparte_1 che erano separati consensualmente giusta decreto di omologazione emesso il 26/11/2019, chiedevano al Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Poggiorsini il 25/08/2017, nel corso del quale erano nate le figlie e (il 16/06/2010 ed il 29/01/2014), alle condizioni concordate nella convenzione datata Per_1 Per_2
01/08/2024 che prevedevano l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale con la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno ed il contributo del padre al mantenimento delle figlie nella misura di € 630,00 mensili, oltre aggiornamenti Istat, al 50% delle spese straordinarie ed al 50% dell'AUU.
Con nota depositata in via telematica in data 30/01/2025 il ricorrente riferiva, senza ulteriori specificazioni, che egli non intendeva più divorziare alle condizioni concordate e di voler rinunciare al ricorso congiunto. All'udienza del 19/03/2025 il difensore del ricorrente, personalmente comparso, ribadiva la volontà di non voler divorziare alle condizioni previamente concordate mentre il difensore della resistente, personalmente comparsa, insisteva invece per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto.
Alla medesima udienza la causa veniva riservata per la decisione;
il P. M. concludeva con nota del
18/09/2024 per l'accoglimento del ricorso congiunto. MOTIVI DELLA DECISIONE
La dal canto suo, ha insistito invece per la declaratoria originariamente invocata. CP_1
2.- La questio iuris oggetto del giudizio involge il dibattuto problema della ammissibilità e, in caso affermativo, degli effetti della revoca del consenso operata da parte di uno dei coniugi successivamente alla presentazione della domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio - ovvero (il che è lo stesso) dopo il deposito della convenzione con cui le parti chiedono la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale -. La soluzione del caso presuppone l'esatta qualificazione dell'istituto, disciplinato dall'art. 4 co 16° s. l., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 2 co 3° bis D.L. 14/3/2005 n. 35, convertito nella legge n. 80/2005. 2.1.- Con la convenzione a firma congiunta i coniugi esprimono la concorde volontà:
• di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, riconoscendone la sussistenza dei presupposti legali;
• di disciplinare secondo le modalità concordate le condizioni del loro futuro status, relative sia alla prole sia ai loro rapporti economici. L'accordo tra i coniugi assume dunque rilievo in due ambiti differenti: quello processuale, perché si sostanzia nella scelta del rito;
quello sostanziale, perché afferisce alla futura regolazione dei loro rapporti patrimoniali ed alla “gestione” della prole. Esso, di conseguenza, presenta una duplice natura:
• meramente ricognitiva e non negoziale quanto al riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di divorzio, atteso che la valutazione dei requisiti per la declaratoria richiesta compete in via esclusiva al Tribunale, che in materia dispone di pieni poteri - il che, di conseguenza, induce ad escludere che la domanda congiunta configuri una sorta di “divorzio consensuale”, in qualche modo assimilabile alla “separazione consensuale”
-;
• negoziale in ordine alla disciplina dei rapporti economici tra i coniugi e con la prole, che costituisce materia sottratta alla valutazione di merito del Collegio, se non nei limiti di cui appresso si dirà. La qualificazione della duplice natura della domanda congiunta (ricognitiva in ambito processuale e negoziale in ambito patrimoniale) riverbera i suoi riflessi sugli effetti della mancata riproposizione del consenso dinanzi al Tribunale.
2.2.- Come ha insegnato una condivisibile pronuncia della S. C. (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10/3-8/7/98 n. 6664), la revoca del consenso per un verso è irrilevante, per l'altro è inammissibile. E' irrilevante sotto il profilo processuale, atteso che la natura meramente ricognitiva dell'accordo sui presupposti della cessazione degli effetti civili del matrimonio non inficia in alcun modo il potere valutativo del Tribunale, che fonda sulla “non consensualità” del divorzio, anche se richiesto con ricorso a firma congiunta. E' inammissibile sotto il profilo sostanziale in ragione della natura contrattuale dell'accordo, che per un verso riceve riconoscimento grazie alla previsione legislativa che regola l'istituto e per l'altro, come tutti i contratti, non è revocabile ad nutum e non consente il ripensamento immotivato ed unilaterale: alla domanda congiunta, quindi, non possono che rinunciare entrambi i coniugi, come risulta chiaro dal testo dell'art. 1372 C. C., che consente lo scioglimento del vincolo contrattuale solo per mutuo consenso ovvero per la presenza delle altre cause espressamente previste dalla legge, con l'unica eccezione rappresentata dall'ipotesi, che però nel caso di specie non risulta nemmeno adombrata, in cui il coniuge recedente prospetti e dimostri di essere stato vittima di violenza o di dolo, o di essere incorso in un errore essenziale nel prestare il consenso.
E pur tuttavia, ove anche tali vizi del consenso fossero stati dedotti e comprovati, essi non sarebbero stati comunque utilmente azionabili nell'ambito di questo peculiare procedimento dovendo essere fatti valere in un giudizio ordinario di merito nel quale si invochi l'annullamento della convenzione appunto per vizio della volontà di uno dei contraenti. Anche la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 19348/2021 del 07/07/2021 ha confermato che la revoca del consenso prestato per il ricorso congiunto di divorzio non può provenire da uno solo dei coniugi perché la domanda è un'iniziativa comune e paritetica di entrambe le parti, statuendo che detta revoca non comporta l'improcedibilità della domanda. 3.- La concorde volontà delle parti trasfusa nel contratto di divorzio può essere disattesa dal Collegio solo in due casi:
• quando le condizioni concordate tra i genitori contrastino con il superiore interesse dei figli (v. art. 4 co 16°, ult. parte, L. n. 898/70), ed allora la procedura attivata con il ricorso congiunto lascia il posto a quella contenziosa;
• quando le condizioni riflettano accordi illeciti o contrastanti con norme cogenti, con l'ordine pubblico o con il buon costume, ed allora la domanda va senz'altro respinta. Nel caso di specie, tuttavia, non ricorre alcuna di queste ipotesi.
Del resto il ha revocato il consenso in maniera del tutto immotivata, semplicemente non Pt_1 comparendo in giudizio ed omettendo di specificare per quale ragione egli non intenda più divorziare alle condizioni concordate, se non adducendo mere questioni economiche, comunque rimaste indimostrate (tra l'altro, a fronte di un cospicuo aumento reddituale poiché il 730/24 riporta un reddito lordo di oltre € 34.000,00, ben superiore a quello risultante dalle precedenti dichiarazioni fiscali prodotte e tenuto, altresì, conto che le pattuizioni oggi concordate in sede divorzile sono sostanzialmente analoghe a quelle della separazione consensuale). 3.1.- Ove si opinasse diversamente, ovvero riconoscendo rilevanza giuridica alla revoca immotivata del consenso in funzione di una declaratoria di improcedibilità del ricorso congiunto, si finirebbe per assecondare comportamenti di mero capriccio, non fondati su nuove circostanze intervenute medio tempore tra il deposito del ricorso congiunto e l'udienza collegiale.
Del resto in questo senso si è espressa anche la giurisprudenza maggioritaria (cfr. Tribunale di Bari sentenza 29/1/2008; Corte d'Appello di Bari - Sezione Famiglia - sentenza n. 1019/2015 del 12/6/2015 di conferma della sentenza di prime cure n. 3638 del 15/10/2013 che aveva dichiarato l'inammissibilità della revoca unilaterale del consenso;
Corte d'Appello di Catania, sentenza n. 1630 del 17-26/7/2008; Tribunale di Massa, sentenza del 23/9/2008), assecondando l'indirizzo interpretativo delineato dalla Suprema Corte nella sentenza innanzi citata. 3.2.- Questo Tribunale non ignora che altra parte della giurisprudenza di merito non concorda con le conclusioni innanzi riportate (cfr. Tribunale di Milano, sentenza 10/10/2012, presidente Servetti che ha dichiarato la improcedibilità del ricorso per revoca del consenso); ma tale decisione sembra glissare sulla natura negoziale dell'accordo intervenuto tra le parti che, giova rimarcarlo, non afferisce solo alla scelta del rito e quindi anche alla sussistenza dei presupposti del divorzio, la cui valutazione è rimessa alla delibazione esclusiva del Tribunale, ma anche al contenuto economico dei patti sui quali le parti abbiano concordato.
3.3.- Ad ulteriore conferma della scelta ermeneutica assunta in questa sede non va trascurata la differenza esistente tra la disposizione dell'art. 711 c.p.c. in tema di separazione consensuale e quella dell'art. 4 co 16° in tema di divorzio congiunto. Mentre nella prima è previsto che il Presidente debba tentare di riconciliare le parti e, se non vi riesce, deve dare atto nel processo verbale del loro perdurante consenso alla separazione ed alle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, nel caso del divorzio congiunto il Tribunale è tenuto più semplicemente a sentire i coniugi in camera di consiglio, i quali possono anche non comparire senza che questo infici il potere giudiziale di emettere la sentenza di divorzio. 3.4.- In tal caso il Collegio, per emettere la pronunzia invocata, dovrà soltanto verificare la sussistenza dei presupposti processuali di legge e di quelli sostanziali relativi alla effettiva corrispondenza delle condizioni concordate all'interesse della prole.
Nella procedura delineata dall'art. 4 co 16° L. N. 898/70 e successive modifiche, quindi, la previsione della audizione dei coniugi non è finalizzata a tentare la loro riconciliazione né a ricevere un nuovo consenso sulle condizioni concordate ma è ispirata esclusivamente alla finalità di consentire al
Collegio di evidenziare de visu alle parti la presenza di eventuali vizi dell'accordo ostativi alla pronunzia ma suscettibili di essere emendati direttamente all'udienza (si pensi, ad esempio, al caso in cui le parti non abbiano specificato la natura dell'affidamento dei figli minori).
4.- Tanto rimarcato, ne consegue che la revoca del consenso da parte del TOTA, fondata su di una diversa valutazione dell'opportunità di divorziare alle condizioni economiche originariamente concordate (melius re perpensa), peraltro maturata ad appena cinque mesi dal deposito del ricorso e rimasta del tutto immotivata, non determina l'improcedibilità della domanda a firma congiunta, che va esaminata nel merito.
5.- Alla luce della documentazione prodotta appare inconfutabile che sussistano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Risulta, infatti, che i coniugi sono separati consensualmente e che è decorso il termine di sei mesi richiesto dalla citata norma, novellata con l'introduzione del c.d. “divorzio breve” (L. 6 maggio 2015 n. 55); peraltro, in mancanza di qualsiasi contestazione sul punto e sulla scorta delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, appare lecito presumere che dalla data della separazione le parti siano vissute ininterrottamente separate: da ciò la prova dell'assoluta impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
In ogni caso, le condizioni concordate dai coniugi nel ricorso congiunto recante la data del 01.08.2024 sono conformi alle norme inderogabili ed all'interesse delle figlie minorenni (affido condiviso con collocamento materno, regolamentazione del diritto di visita paterno, contributo paterno al mantenimento della prole sostanzialmente analogo a quello concordato in sede separativa, considerati gli aggiornamenti Istat, ripartizione al 50% delle spese straordinarie e dell'AUU). 6.- Pertanto va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in conformità alle pattuizioni contenute nel ricorso a firma congiunta e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune territorialmente competente, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Le spese, come concordato in convenzione, restano integralmente compensate tra le parti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra i procuratori delle parti, sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso congiunto datato 10/09/2024 da e così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Poggiorsini il 25/08/2017 tra e trascritto nei registri dello stato civile al n. 2, Parte_1 Controparte_1 parte II, serie A, 2017, alle condizioni concordate nel ricorso congiunto datato 01/08/2024;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva assunto con il matrimonio;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile territorialmente competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000 art. 69 lett. d);
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 1 aprile 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dr.ssa Rosella Nocera dr. Giuseppe Disabato