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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/06/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2368 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI SEPARAZIONE
Nella causa iscritta al n. r.g. 2368/2024 promossa da c.f. ) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Silvia Giovanna Boni (c.f.
) (c.f. ) in Milano (MI), alla via C.F._2 Parte_2 C.F._3
Cesare Battisti n. 1;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_3 C.F._4 presso lo studio dell'avv.ta Francesca Pasquale in Lodi (LO), al corso Mazzini n. 32;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte depositate per l'udienza del
21.05.2025, che di seguito si riportano integralmente:
1) “pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_4 autorizzandoli a vivere separati nell'obbligo del mutuo rispetto;
2) ordinare al Comune di Capri (NA) dove è stato celebrato il matrimonio di annotare l'emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio del Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Capri, Atto n. 45, P.2, S. A, Anno 1999, nonché al Comune di residenza di Mediglia
(MI), Anno 1999, nr. 21. Parte II, serie B;
3) affido in modo condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, educazione e salute, e separato per quelle di ordinaria amministrazione;
4) collocamento prevalente del figlio minore presso la madre e residenza anagrafica presso
l'abitazione della stessa, alla quale verrà assegnata la casa familiare in Mediglia (MI), Via
Antonio Gramsci n. 9, di proprietà della moglie;
5) diritto di visita e frequentazione del padre con il figlio nei seguenti termini, in considerazione dell'età di di anni 17: Per_1
- fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, con cena presso il padre;
- due/tre pomeriggi alla settimana, da individuarsi in base agli impegni del ragazzo e del padre;
- In tutte le ipotesi, con l'avvertenza che il padre provveda a prendere e riportare il figlio a casa della madre, laddove non sia autonomo negli spostamenti. Per_1
6) Disporre il seguente calendario di permanenza del minore con ciascun genitore nel periodo di sospensione scolastica, salvo diverso miglior accordo fra le parti:
- Natale: dalla fine della scuola al 30.12 con un genitore e dal 30.12 alla ripresa della scuola con
l'altro;
- Pasqua: visto che nel 2025 il minore è rimasto con la madre, per il 2026 resterà con il padre;
- Vacanze estive: il mese di agosto dal 1 al 15 e dal 16 al 31 inclusi, da concordare per iscritto entro il 31 maggio;
- il resto delle festività e ponti secondo il calendario scolastico alternativamente tra i genitori;
7) contributo paterno al mantenimento del figlio minore ancora studente in euro 500,00 Per_1 mensili, oltre rivalutazione ISTAT (con decorrenza giugno 2026 e base di calcolo giugno 2025), da versare entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul c/c della madre, con decorrenza dal 05.06.2025;
8) il tutto con suddivisione delle spese extra assegno nella misura del 50% per ciascun genitore, secondo le Linee Guida in uso presso la Corte d'Appello di Milano, di seguito integralmente ritrascritte, previa esibizione da parte della madre delle pezze giustificative:
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
2 e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail oppure messaggio WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
3 9) L'Assegno Unico Universale andrà a beneficio integrale della madre, che avrà l'onere di curare le relative pratiche presso il CAF;
10) Corresponsione della somma di euro 4.000,00 da parte del marito, a titolo di contributo una tantum al mantenimento della moglie, da versare in un'unica soluzione, mediante bonifico sul c/c della sig.ra entro 2 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
Parte_1
11) Rinuncia della sig.ra alla domanda di godimento della casa di di proprietà Parte_1 CP_1 del coniuge;
12) Spese di giudizio compensate tra le parti.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2024 la ricorrente sig.ra ha adito il Tribunale Parte_1 domandando la separazione personale, l'affido condiviso del figlio minore , il collocamento Per_1 prevalente del minore presso l'abitazione materna, con assegnazione della casa coniugale a sé, regolamentazione del diritto di visita paterno;
la previsione del contributo al paterno mantenimento del figlio in misura di € 1.000,00 mensili, con rivalutazione ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie;
il riconoscimento in suo favore dell'intero assegno Unico e Universale per i figli;
la previsione di un assegno di mantenimento per sé di € 700,00 mensili, con rivalutazione ISTAT;
la previsione in suo favore dell'utilizzo dell'abitazione sita in Lavagna (GE) nei modi e tempi indicati in ricorso.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
A) Quanto alla vita coniugale:
- la coppia si è conosciuta nel 1996 e sin da subito ha iniziato una convivenza presso la di lei abitazione;
all'epoca la ricorrente lavorava presso l'Ufficio Amministrativo della Federazione
Italiana Sport Invernali, ove è rimasta sino al 2008, mentre il resistente frequentava l'università.
- le parti si sono sposate il 16.10.1999 in Capri (NA) e dall'unione sono nati i figli Per_2
(19.05.2001), oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (08.04.2008) Per_1 minorenne. Nel 2003 la coppia ha affrontato un primo momento di crisi, successivamente rientrata, e con la nascita del secondo figlio la ricorrente ha lasciato sia il lavoro presso l'ufficio che quello presso il negozio di abbigliamento per bambini, acquistato dalla coppia nel 2006. Dal
4 2009 al 2022 la sig.ra ha aiutato il marito prestando attività di amministrazione e Parte_1 segreteria presso il suo studio legale. Nel corso degli anni la coppia ha apportato delle migliorie alla casa coniugale (2012), ha effettuato vari investimenti immobiliari, seppur formalmente intestati al solo resistente, ed ha effettuato viaggi anche diverse volte l'anno. Durante la pandemia la coppia è entrata nuovamente in crisi e la sig.ra ha comunicato al marito l'intenzione Parte_1 di volersi separare e, nel periodo in cui non ha prestato alcuna attività lavorativa (da settembre
2021 a marzo 2022), il marito le ha versato € 600,00 mensili. Nel corso del 2022 la coppia si è riavvicinata, per poi separarsi definitivamente nel luglio 2022. Dal maggio 2023 al settembre
2024 la moglie ha lavorato presso uno studio notarile, per poi trovare lavoro presso la Federazione
Italiana Sport Invernali Paraolimpici. Nel dicembre 2023 il marito ha lasciato la casa coniugale e si è trasferito nell'appartamento di CH EO (MI). La ricorrente percepisce un contributo al mantenimento per il figlio minore di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, invece sostiene in via esclusiva quelle ordinare e straordinarie afferenti la casa coniugale ed il cane di famiglia;
B) Quanto alla situazione economica – patrimoniale dei coniugi:
- la ricorrente ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la Federazione Sport Invernali
Paraolimpici con una RAL di € 30.355,65; è proprietaria di uno scooter Symphony tg. FJ56083
e di un'autovettura Fiat 500 tg. ER001HF, dell'immobile, adibito a casa familiare e sul quale sono intervenuti nel corso degli anni delle ristrutturazioni, sito in Mediglia (MI) alla via Gramsci
n. 9, ove al piano terra abita il figlio maggiore con la compagna, i quali corrispondono un rimborso spese di circa € 500,00 mensili. La sig.ra è intestataria di un c/c a partire dal 2023, in Parte_1 precedenza ne aveva uno in comunione con il marito, e di un buono fruttifero postale di €
8.500,00; è intestataria di un libretto postale ove sono depositate delle somme che riceverà il figlio minore al raggiungimento della maggiore età ed è cointestataria del c/c della sig.ra
[...]
sua anziana zia, per aiutarla nel gestire i pagamenti e sul quale non vanta alcun diritto Per_3 sulle somme depositate.
- Il resistente esercita la professione di avvocato e, per quanto a conoscenza della moglie, negli ultimi due anni ha percepito un reddito di € 56.000,00 nel 2022 e di € 25.000,00 nel 2023, dovrebbe essere titolare di tre c/c ed è proprietario dal 2006 dell'immobile sito in Milano (MI) alla via Cardinal Mezzofanti n. 1, dal 2012 dell'immobile sito in CH EO (MI) alla via Matteotti n. 55/T adibito a studio professionale, dal 2017 dell'immobile sito in Lavagna (GE) al corso Buenos Aires n. 129, dal 2023 dell'immobile e box ad uso autorimessa in CH
EO (MI) in località San Bovio alla via Umbria n. 16/A, di cui è comproprietario con il
5 figlio maggiore , di un'autovettura Jaguar suv, di uno scooter Piaggio dal 2022, di uno Per_2 scooter Suzuki dal 2021 e di una moto BMW dal 2001, una collezione di monete d'oro ed orologi di lusso.
2. Con comparsa di risposta in data 24.02.2025 si è costituito il resistente sig. aderendo Parte_4 alla domanda di separazione, all'affido condiviso del minore, al collocamento prevalente del figlio presso l'abitazione materna, all'intera corresponsione dell'assegno Unico in favore della ricorrente. Ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande di controparte;
nello specifico, ha chiesto una diversa regolamentazione del diritto di visita;
si è reso disponibile a versare un contributo al mantenimento di €300,00 mensili, con rivalutazione ISTAT, oltre al del 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Milano;
e ha chiesto da ultimo il rigetto della domanda di controparte di assegno di mantenimento.
3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. comma I, II e III.
All'udienza del 28.03.2025 le parti sono comparse dinanzi alla giudice relatrice, che le ha sentite personalmente e, all'esito ha disposto l'ascolto del minore per il 16.04.2025. Per_1
Dopo l'audizione del minore, la Giudice ha esperito nuovamente il tentativo di conciliazione, all'esito del quale ha formulato alle parti la seguente proposta: tenuto conto della durata del matrimonio e della situazione economica attuale delle parti, che non appare connotata da significativa disparità, nonché dei tempi di frequentazione del figlio minore con il padre, quest'ultimo verserà alla madre un Per_1 contributo al mantenimento del figlio di €500,00 mensili, oltre al riconoscimento in suo favore dell'intero importo dell'assegno unico e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Milano; il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento, l'importo una tantum di Pt_4 Parte_1
€4.000,00, (pari a circa €160,00 mensili per 24 mesi).
Le parti hanno quindi chiesto un rinvio per valutare la proposta, e la causa è stata quindi rinviata all'udienza del 21.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, alla quale la Giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio.
4. Ricorrono nel caso di specie i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, ritenute meritevoli di accoglimento e conformi all'interesse della prole.
Rilevato che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese del procedimento devono essere compensate, stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_4 contratto matrimonio in Capri (NA) il 16.10.1999, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune n. 45, parte II, serie A, anno 1999 e del Comune di Mediglia (MI) n. 21, parte II, serie
B, anno 1999;
2) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
3) dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno disgiuntamente le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente quelle di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, educazione e salute;
4) dispone il collocamento prevalente e la residenza del minore presso l'abitazione materna in Mediglia
(MI), alla via Antonio Gramsci n. 9;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere presso di sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena;
2/3 pomeriggi infrasettimanali, da individuarsi in base agli impegni del minore e del padre;
il padre debba prendere e riaccompagnare il minore presso l'abitazione materna laddove non fosse autonomo;
6) dispone che il minore debba trascorrere le festività natalizie ad anni alterni con ciascun genitore, dal primo giorno delle vacanze al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre all'ultimo giorno di vacanze con l'altro genitore;
le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore (Pasqua 2026 con il padre); le vacanze estive, da concordarsi per iscritto entro il 31 maggio di ciascun anno, dal 1 al 15 agosto con un genitore e dal 16 al 31 agosto con l'altro genitore;
le altre festività e ponti, disposte secondo il calendario scolastico, ad anni alterni con ciascun genitore;
7) pone a carico del sig. , quale contributo al mantenimento del figlio minore , Parte_4 Per_1
l'importo di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT (con decorrenza giugno 2026 e base di calcolo giugno 2025), da versare entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul c/c della madre, con decorrenza dal 05.06.2025;
8) dispone che le spese straordinarie, così come previste dalle Linee Guida in uso presso la Corte
d'Appello di Milano, siano sopportate al 50% da ciascun genitore, previa esibizione da parte della madre delle pezze giustificative;
9) prende atto che l'assegno Unico e Universale per i figli a carico sia percepito interamente dalla sig.ra che avrà anche l'onere di curare le relative pratiche presso il CAF;
Parte_1
10) dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra un contributo una Parte_4 Parte_1 tantum di € 4.000,,00 a titolo di suo mantenimento, da versarsi in un'unica soluzione mediante bonifico
7 sul c/c della sig.ra entro 2 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
Parte_1
11) prende atto della rinuncia della sig.ra alla domanda di godimento dell'abitazione Parte_1 sita in Lavagna (GE) al corso Buenos Aires n. 129, di proprietà del sig. ; Parte_4
12) compensa le spese di lite;
13) ordina agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni di Capri (NA) e Mediglia (MI) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 10.06.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI SEPARAZIONE
Nella causa iscritta al n. r.g. 2368/2024 promossa da c.f. ) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Silvia Giovanna Boni (c.f.
) (c.f. ) in Milano (MI), alla via C.F._2 Parte_2 C.F._3
Cesare Battisti n. 1;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_3 C.F._4 presso lo studio dell'avv.ta Francesca Pasquale in Lodi (LO), al corso Mazzini n. 32;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte depositate per l'udienza del
21.05.2025, che di seguito si riportano integralmente:
1) “pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_4 autorizzandoli a vivere separati nell'obbligo del mutuo rispetto;
2) ordinare al Comune di Capri (NA) dove è stato celebrato il matrimonio di annotare l'emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio del Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Capri, Atto n. 45, P.2, S. A, Anno 1999, nonché al Comune di residenza di Mediglia
(MI), Anno 1999, nr. 21. Parte II, serie B;
3) affido in modo condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, educazione e salute, e separato per quelle di ordinaria amministrazione;
4) collocamento prevalente del figlio minore presso la madre e residenza anagrafica presso
l'abitazione della stessa, alla quale verrà assegnata la casa familiare in Mediglia (MI), Via
Antonio Gramsci n. 9, di proprietà della moglie;
5) diritto di visita e frequentazione del padre con il figlio nei seguenti termini, in considerazione dell'età di di anni 17: Per_1
- fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, con cena presso il padre;
- due/tre pomeriggi alla settimana, da individuarsi in base agli impegni del ragazzo e del padre;
- In tutte le ipotesi, con l'avvertenza che il padre provveda a prendere e riportare il figlio a casa della madre, laddove non sia autonomo negli spostamenti. Per_1
6) Disporre il seguente calendario di permanenza del minore con ciascun genitore nel periodo di sospensione scolastica, salvo diverso miglior accordo fra le parti:
- Natale: dalla fine della scuola al 30.12 con un genitore e dal 30.12 alla ripresa della scuola con
l'altro;
- Pasqua: visto che nel 2025 il minore è rimasto con la madre, per il 2026 resterà con il padre;
- Vacanze estive: il mese di agosto dal 1 al 15 e dal 16 al 31 inclusi, da concordare per iscritto entro il 31 maggio;
- il resto delle festività e ponti secondo il calendario scolastico alternativamente tra i genitori;
7) contributo paterno al mantenimento del figlio minore ancora studente in euro 500,00 Per_1 mensili, oltre rivalutazione ISTAT (con decorrenza giugno 2026 e base di calcolo giugno 2025), da versare entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul c/c della madre, con decorrenza dal 05.06.2025;
8) il tutto con suddivisione delle spese extra assegno nella misura del 50% per ciascun genitore, secondo le Linee Guida in uso presso la Corte d'Appello di Milano, di seguito integralmente ritrascritte, previa esibizione da parte della madre delle pezze giustificative:
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
2 e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail oppure messaggio WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
3 9) L'Assegno Unico Universale andrà a beneficio integrale della madre, che avrà l'onere di curare le relative pratiche presso il CAF;
10) Corresponsione della somma di euro 4.000,00 da parte del marito, a titolo di contributo una tantum al mantenimento della moglie, da versare in un'unica soluzione, mediante bonifico sul c/c della sig.ra entro 2 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
Parte_1
11) Rinuncia della sig.ra alla domanda di godimento della casa di di proprietà Parte_1 CP_1 del coniuge;
12) Spese di giudizio compensate tra le parti.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2024 la ricorrente sig.ra ha adito il Tribunale Parte_1 domandando la separazione personale, l'affido condiviso del figlio minore , il collocamento Per_1 prevalente del minore presso l'abitazione materna, con assegnazione della casa coniugale a sé, regolamentazione del diritto di visita paterno;
la previsione del contributo al paterno mantenimento del figlio in misura di € 1.000,00 mensili, con rivalutazione ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie;
il riconoscimento in suo favore dell'intero assegno Unico e Universale per i figli;
la previsione di un assegno di mantenimento per sé di € 700,00 mensili, con rivalutazione ISTAT;
la previsione in suo favore dell'utilizzo dell'abitazione sita in Lavagna (GE) nei modi e tempi indicati in ricorso.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
A) Quanto alla vita coniugale:
- la coppia si è conosciuta nel 1996 e sin da subito ha iniziato una convivenza presso la di lei abitazione;
all'epoca la ricorrente lavorava presso l'Ufficio Amministrativo della Federazione
Italiana Sport Invernali, ove è rimasta sino al 2008, mentre il resistente frequentava l'università.
- le parti si sono sposate il 16.10.1999 in Capri (NA) e dall'unione sono nati i figli Per_2
(19.05.2001), oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (08.04.2008) Per_1 minorenne. Nel 2003 la coppia ha affrontato un primo momento di crisi, successivamente rientrata, e con la nascita del secondo figlio la ricorrente ha lasciato sia il lavoro presso l'ufficio che quello presso il negozio di abbigliamento per bambini, acquistato dalla coppia nel 2006. Dal
4 2009 al 2022 la sig.ra ha aiutato il marito prestando attività di amministrazione e Parte_1 segreteria presso il suo studio legale. Nel corso degli anni la coppia ha apportato delle migliorie alla casa coniugale (2012), ha effettuato vari investimenti immobiliari, seppur formalmente intestati al solo resistente, ed ha effettuato viaggi anche diverse volte l'anno. Durante la pandemia la coppia è entrata nuovamente in crisi e la sig.ra ha comunicato al marito l'intenzione Parte_1 di volersi separare e, nel periodo in cui non ha prestato alcuna attività lavorativa (da settembre
2021 a marzo 2022), il marito le ha versato € 600,00 mensili. Nel corso del 2022 la coppia si è riavvicinata, per poi separarsi definitivamente nel luglio 2022. Dal maggio 2023 al settembre
2024 la moglie ha lavorato presso uno studio notarile, per poi trovare lavoro presso la Federazione
Italiana Sport Invernali Paraolimpici. Nel dicembre 2023 il marito ha lasciato la casa coniugale e si è trasferito nell'appartamento di CH EO (MI). La ricorrente percepisce un contributo al mantenimento per il figlio minore di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, invece sostiene in via esclusiva quelle ordinare e straordinarie afferenti la casa coniugale ed il cane di famiglia;
B) Quanto alla situazione economica – patrimoniale dei coniugi:
- la ricorrente ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la Federazione Sport Invernali
Paraolimpici con una RAL di € 30.355,65; è proprietaria di uno scooter Symphony tg. FJ56083
e di un'autovettura Fiat 500 tg. ER001HF, dell'immobile, adibito a casa familiare e sul quale sono intervenuti nel corso degli anni delle ristrutturazioni, sito in Mediglia (MI) alla via Gramsci
n. 9, ove al piano terra abita il figlio maggiore con la compagna, i quali corrispondono un rimborso spese di circa € 500,00 mensili. La sig.ra è intestataria di un c/c a partire dal 2023, in Parte_1 precedenza ne aveva uno in comunione con il marito, e di un buono fruttifero postale di €
8.500,00; è intestataria di un libretto postale ove sono depositate delle somme che riceverà il figlio minore al raggiungimento della maggiore età ed è cointestataria del c/c della sig.ra
[...]
sua anziana zia, per aiutarla nel gestire i pagamenti e sul quale non vanta alcun diritto Per_3 sulle somme depositate.
- Il resistente esercita la professione di avvocato e, per quanto a conoscenza della moglie, negli ultimi due anni ha percepito un reddito di € 56.000,00 nel 2022 e di € 25.000,00 nel 2023, dovrebbe essere titolare di tre c/c ed è proprietario dal 2006 dell'immobile sito in Milano (MI) alla via Cardinal Mezzofanti n. 1, dal 2012 dell'immobile sito in CH EO (MI) alla via Matteotti n. 55/T adibito a studio professionale, dal 2017 dell'immobile sito in Lavagna (GE) al corso Buenos Aires n. 129, dal 2023 dell'immobile e box ad uso autorimessa in CH
EO (MI) in località San Bovio alla via Umbria n. 16/A, di cui è comproprietario con il
5 figlio maggiore , di un'autovettura Jaguar suv, di uno scooter Piaggio dal 2022, di uno Per_2 scooter Suzuki dal 2021 e di una moto BMW dal 2001, una collezione di monete d'oro ed orologi di lusso.
2. Con comparsa di risposta in data 24.02.2025 si è costituito il resistente sig. aderendo Parte_4 alla domanda di separazione, all'affido condiviso del minore, al collocamento prevalente del figlio presso l'abitazione materna, all'intera corresponsione dell'assegno Unico in favore della ricorrente. Ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande di controparte;
nello specifico, ha chiesto una diversa regolamentazione del diritto di visita;
si è reso disponibile a versare un contributo al mantenimento di €300,00 mensili, con rivalutazione ISTAT, oltre al del 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Milano;
e ha chiesto da ultimo il rigetto della domanda di controparte di assegno di mantenimento.
3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. comma I, II e III.
All'udienza del 28.03.2025 le parti sono comparse dinanzi alla giudice relatrice, che le ha sentite personalmente e, all'esito ha disposto l'ascolto del minore per il 16.04.2025. Per_1
Dopo l'audizione del minore, la Giudice ha esperito nuovamente il tentativo di conciliazione, all'esito del quale ha formulato alle parti la seguente proposta: tenuto conto della durata del matrimonio e della situazione economica attuale delle parti, che non appare connotata da significativa disparità, nonché dei tempi di frequentazione del figlio minore con il padre, quest'ultimo verserà alla madre un Per_1 contributo al mantenimento del figlio di €500,00 mensili, oltre al riconoscimento in suo favore dell'intero importo dell'assegno unico e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Milano; il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento, l'importo una tantum di Pt_4 Parte_1
€4.000,00, (pari a circa €160,00 mensili per 24 mesi).
Le parti hanno quindi chiesto un rinvio per valutare la proposta, e la causa è stata quindi rinviata all'udienza del 21.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, alla quale la Giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio.
4. Ricorrono nel caso di specie i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, ritenute meritevoli di accoglimento e conformi all'interesse della prole.
Rilevato che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese del procedimento devono essere compensate, stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_4 contratto matrimonio in Capri (NA) il 16.10.1999, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune n. 45, parte II, serie A, anno 1999 e del Comune di Mediglia (MI) n. 21, parte II, serie
B, anno 1999;
2) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
3) dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno disgiuntamente le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente quelle di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, educazione e salute;
4) dispone il collocamento prevalente e la residenza del minore presso l'abitazione materna in Mediglia
(MI), alla via Antonio Gramsci n. 9;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere presso di sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena;
2/3 pomeriggi infrasettimanali, da individuarsi in base agli impegni del minore e del padre;
il padre debba prendere e riaccompagnare il minore presso l'abitazione materna laddove non fosse autonomo;
6) dispone che il minore debba trascorrere le festività natalizie ad anni alterni con ciascun genitore, dal primo giorno delle vacanze al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre all'ultimo giorno di vacanze con l'altro genitore;
le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore (Pasqua 2026 con il padre); le vacanze estive, da concordarsi per iscritto entro il 31 maggio di ciascun anno, dal 1 al 15 agosto con un genitore e dal 16 al 31 agosto con l'altro genitore;
le altre festività e ponti, disposte secondo il calendario scolastico, ad anni alterni con ciascun genitore;
7) pone a carico del sig. , quale contributo al mantenimento del figlio minore , Parte_4 Per_1
l'importo di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT (con decorrenza giugno 2026 e base di calcolo giugno 2025), da versare entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul c/c della madre, con decorrenza dal 05.06.2025;
8) dispone che le spese straordinarie, così come previste dalle Linee Guida in uso presso la Corte
d'Appello di Milano, siano sopportate al 50% da ciascun genitore, previa esibizione da parte della madre delle pezze giustificative;
9) prende atto che l'assegno Unico e Universale per i figli a carico sia percepito interamente dalla sig.ra che avrà anche l'onere di curare le relative pratiche presso il CAF;
Parte_1
10) dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra un contributo una Parte_4 Parte_1 tantum di € 4.000,,00 a titolo di suo mantenimento, da versarsi in un'unica soluzione mediante bonifico
7 sul c/c della sig.ra entro 2 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
Parte_1
11) prende atto della rinuncia della sig.ra alla domanda di godimento dell'abitazione Parte_1 sita in Lavagna (GE) al corso Buenos Aires n. 129, di proprietà del sig. ; Parte_4
12) compensa le spese di lite;
13) ordina agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni di Capri (NA) e Mediglia (MI) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 10.06.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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