Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 9540/2024, instaurata tra le parti:
- (CF: ) (ricorrente), ass. avv.ti Parte_1 C.F._1
MICELI WALTER, GANCI FABIO, ZAMPIERI NICOLA, RINALDI GIOVANNI
- (CF: Controparte_1
) (convenuta) ass. dott.ssa , dott. P.IVA_1 CP_2 CP_3
[...]
Oggetto: personale ATA - compenso individuale accessorio
CONCLUSIONI: come da verbale
1. Il Giudice
premesso che ha allegato di essere collaboratrice scolastica, e di avere prestato Parte_1
attività lavorativa, in forza di contratti a tempo determinato, per supplenze c.d. brevi/saltuarie,
negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
che la stessa ha lamentato di non avere percepito l'indennità di cui all'art. 82 del CCNL
Comparto Istruzione del 29/11/2007, per il periodo 2006-2009; secondo parte ricorrente, tale
1
assunto con contratti a t.d. di natura breve/saltuaria (comunque di durata infra-annuale), e non solo al personale assunto a tempo indeterminato ed al personale assunto a tempo determinato,
con contratti a scadenza al termine delle lezioni;
secondo la ricorrente ricorrerebbero le medesime condizioni che hanno portato la Corte di Cassazione a ritenere che la retribuzione professionale docenti, emolumento del tutto analogo al c.i.a., ma previsto, appunto, per il personale docente, debba essere riconosciuta anche ai dipendenti assunti con contratti di durata infra-annuale, pena, altrimenti, la realizzazione di discriminazione, e l'integrazione di violazione dell'art. 4 del Contratto Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Dir.
1999/70/CE;
che la ha quindi richiesto la condanna del al pagamento di tale Pt_1 Controparte_1
indennità per il periodo in cui ha prestato servizio a tempo determinato con contratti di durata infra-annuale; indennità quantificata in complessivi euro 1.093,92;
che il , costituitosi in giudizio, ha contestato la pretesa della ricorrente, Controparte_1
eccependo che la differenziazione di trattamento operata tra le diverse categorie appartenenti al personale c.d. ATA non costituirebbe discriminazione, non essendo ascrivibile la disparità di trattamento alla sola circostanza della minore durata del rapporto contrattuale instaurato con il personale che non gode dell'emolumento retributivo in discorso;
ha quindi richiesto il rigetto della domanda;
in subordine, ha dichiarato comunque di aderire ai conteggi del quantum
debeatur allegati al ricorso introduttivo, in quanto contabilmente corretti;
2. considerato
- che la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta su tema parzialmente differente da quello in trattazione in questa sede, con ordinanza n. 20015/2018, statuendo che “l'art. 7, comma 1,
del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
2 "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta -
alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro
allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli
assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite
dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle
categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”;
- che la massima appena indicata non risulta del tutto in termini rispetto al caso in esame, come si è anticipato;
occorre però considerare che: - il compenso individuale accessorio destinato a retribuire il personale c.d. A.T.A., nonchè il personale docente, è stato istituito dall'art. 25 del
CCNL comparto scuola del 1999; il CCNL comparto scuola per il biennio 2000-2001 ha soppresso il compenso individuale accessorio riconosciuto al personale docente, riconoscendo a tale categoria la retribuzione professionale docenti (voce di retribuzione oggetto della massima appena sopra citata); tale circostanza porta a ritenere la stretta analogia tra le due voci di retribuzione;
l'art. 77 CCNL 2006/2009 ha poi espressamente riconosciuto che il c.i.a. ha natura retributiva;
l'art. 82 del medesimo CCNL ha riconosciuto tale indennità al solo
“personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile
per l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo
di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo
determinato fino al termine delle attività didattiche”; restando quindi escluso il personale
A.T.A. assunto per supplenze brevi e saltuarie;
- come si è appena sopra considerati, il compenso individuale accessorio istituito per il personale assistente, tecnico e amministrativo presenta palesemente stretti caratteri di analogia con la retribuzione professionale docenti,
soprattutto in termini di selettività del personale nel cui favore è riconosciuto;
- non sussistono
3 ragioni oggettive per escludere dal godimento di tale accessorio economico il personale A.T.A.
assunto con contratti a tempo determinato di durata infra-annuale, così come non sussistono,
alla luce della massima di legittimità sopra citata, ragioni oggettive per escludere il personale docente che presta supplenze brevi o saltuarie dal godimento della r.p.d.; non si ravvisano infatti oggettive differenze di entità (tranne che per gli aspetti temporali, di durata del contratto) o di qualità delle prestazioni rese dalle diverse categorie di personale (personale di ruolo, personale supplente per periodi annuali o sino al termine delle lezioni, personale supplente per periodi più
brevi); differenze che infatti non sono state individuate ed esposte dallo stesso , CP_1
neppure in forma larvata, nel proprio scritto difensivo;
- che a tali conclusioni è giunta anche giurisprudenza di merito (v. ex multis Trib. Tivoli
13/10/2022, Trib. Cuneo 11/05/2023, Trib. Lucca 7/04/2022); si legge in particolare in Trib.
Cuneo 11/05/2023, cit.: “La disciplina del personale ATA è del tutto parallela a quella dettata,
per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti,
in relazione a cui la Corte di legittimità (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito
un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione
tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato
dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, si è
affermato che, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo
quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di
ricomprendere tra i destinatari della retribuzione professionale docenti anche gli assunti a
tempo determinato, pertanto il richiamo contenuto al comma 3 "alle modalità stabilite dall'art.
25 ccni del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di
corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie
di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n. 20015
del 27.07.2018). Siffatti principi sono stati ribaditi dalla Corte Suprema Corte di Cassazione
4 con l'ordinanza n. 629/2020 nella quale si afferma che è "conforme alla clausola 4 dell'Accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non
possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato
comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a
meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015,
l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per
il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione
professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive
legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia
sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce
retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di
desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di
docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel
richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione
della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare
l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del
miglioramento del servizio".
L'illustrato ragionamento della giurisprudenza in commento appare pienamente adattabile
anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA. Invero, l'emolumento in esame ha
natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della
prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle "condizioni di impiego" ai sensi
della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare
agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
5 - che le considerazioni sopra esposte siano quindi dirimente per la decisione della presente controversia;
con ciò essendo da rigettare le eccezioni dell'Amministrazione convenuta;
- che la domanda debba essere quindi accolta integralmente, essendo fondato sia l'an debeatur,
sia il quantum (che, come si è visto, non è stato in alcun modo contestato dal CP_1
convenuto, in ragione della sua correttezza contabile);
3. ritenuto che la statuizione sulle spese di lite debba seguire la soccombenza, non essendovi motivi per discostarsi dalla regola generale di cui all'art. 91 cpc;
le spese sono liquidate in dispositivo,
tenendo conto della natura seriale della controversia;
dette spese sono liquidate in favore dei procuratori alle liti della ricorrente, che si sono dichiarati antistatari;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta e dichiara il diritto di alla percezione del compenso individuale Parte_1
accessorio per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_4 Parte_1
di euro 1.093,92, oltre ad interessi, quale compenso individuale accessorio dovuto per
[...]
gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- visti gli artt. 91 e 93 cpc, condanna il al pagamento in favore dei Controparte_1
procuratori di parte ricorrente, antistatari, di euro 400,00, oltre a rimborso forfettario al 15%,
iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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