Articolo 443 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 442Articolo 444
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9 ottobre 2010
Art. 443. Omissione di denuncia o denuncia inesatta 1. Chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'ordine di fare, nei modi e nei termini stabiliti, la denuncia prevista dall'articolo 399 o la fa inesattamente, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10,00 a euro 516,00.
2- Nei casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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