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Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/09/2024, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott. Anna Maria Raschellà Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1234/21 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio 2024, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Staiano Parte_1
appellante e
in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Francesco Carnovale Scalzo, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Salvatore Leone
e Caterina Flora Restuccia appellato
Conclusioni:
Per l'appellante: “accogliere l'appello proposto, riconoscendo e dichiarando la responsabilità del nella causazione del sinistro occorso al minore;
Controparte_1 Parte_1 condannare, per l'effetto, il al pagamento, a titolo di risarcimento, di Controparte_1
tutti i danni patrimoniali e non, compreso danno biologico, danno morale ed esistenziale, subiti dall'attore e quantificati nella complessiva somma di €. 60.000,00 (comprensiva delle spese future terapeutico – riabilitative), o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi legali e danno da svalutazione monetaria, dal fatto al saldo. Condannare la parte convenuta al pagamento di spese, diritti e onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”. Per l'appellato: “rigettare l'appello con ogni altra conseguenziale statuizione, anche in ordine alle spese e competenze del giudizio”.
Svolgimento del processo
n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Parte_2 Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, il Controparte_1
esponendo: che, in data 21.03.15, intorno alle ore 17,00, il predetto minore si trovava in Sambiase, nei pressi dell'ex Cinema-Teatro Grandinetti, quando, inavvertitamente, urtava contro dei residui pericolanti e non messi in sicurezza di vecchie costruzioni (di proprietà dell'Ente convenuto) che gli rovinavano addosso, causando lesioni agli arti superiori;
che la responsabilità dell'occorso era da addebitare al ex artt. 2051 e/o 2043 c.c.; ne chiedeva, pertanto, la condanna Controparte_1 al pagamento della somma di €. 60.000, oltre accessori per tutti i danni subiti.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva, l'improcedibilità della Controparte_1
domanda per difetto di avvio della procedura di negoziazione assistita, nonché la nullità della medesima per omessa esposizione dei fatti;
nel merito, ne chiedeva il rigetto.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I., ritenuta superflua l'attività istruttoria richiesta, rinviava la causa per la discussione orale.
Con sentenza n. 19/21, pubblicata il 18.01.21, il Tribunale di Lamezia Terme rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia, , divenuto nelle more maggiorenne, Parte_1
interponeva gravame affidandolo ai motivi che di seguito saranno esposti. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto del gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 14.06.22 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, nonché irrilevante la prova testi, e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.05.23, riservando, all'esito, la decisione sulla richiesta di c.t.u.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 15.05.23.
Entrambe le parti provvedevano al deposito della sola comparsa conclusionale.
Successivamente, a seguito del trasferimento del consigliere relatore ad altro ufficio giudiziario, con ordinanza del 23.05.24, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza del 10.07.24 per essere decisa in diversa composizione collegiale;
indi, a detta udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, senza termini, ex art. 190 c.p.c., poiché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con un primo motivo il chiede la rivisitazione della sentenza impugnata laddove il Pt_1
Tribunale ha rigettato la domanda, senza consentirgli di poter dimostrare i propri assunti sull'erroneo presupposto che soltanto con il deposito della memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., II termine, sarebbero stati precisati i fatti esposti nell'atto introduttivo del giudizio.
Peraltro, già nell'atto di citazione era stata chiesta l'ammissione della prova testi sulle seguenti circostanze: “vero che in data 21.03.15, intorno alle ore 17.00, il minore si trovava Parte_1 in Sambiase, nei pressi dell'ex cinema – teatro Grandinetti, quando subiva infortunio”; “vero che, inavvertitamente, il minore urtava contro dei residui, pericolanti e non messi in sicurezza, di vecchie costruzioni, che d'un tratto rovinavano addosso al ragazzo, cagionando lesioni tali da dover ricorrere alle cure del P.O. " " di Catanzaro”; “vero che all'evento dannoso sono Controparte_2 conseguiti notevoli disagi per il ragazzo atteso che lo stesso, fino al giorno dell'incidente, conduceva una vita molto attiva e dinamica, giusta la giovane età, e, d'improvviso, invece, ha dovuto subire forzate limitazioni alle svariate attività praticate di consueto”; “vero che l'evento traumatico ha comportato un'alterazione dell'organizzazione di vita con forzati cambiamenti delle abitudini del minore, dovendo questi essere supportato nelle più elementari esigenze da terzi”.
Inoltre - prosegue l'appellante - con la seconda memoria istruttoria sarebbero state, ulteriormente, precisate le circostanze, oggetto di prova, nei seguenti termini: “vero che il minore nell'atto di allacciarsi le scarpe inavvertitamente poggiava la mano su un muro costituito da pannelli prefabbricati in cemento che improvvisamente cadevano addosso al ragazzo?”; “vero che il piccolo
veniva soccorso e trasportato in Ospedale?”; “vero che la zona del sinistro si Parte_1
presenta fatiscente e carente di presidi segnalatori o di recinzioni atte a indicare la pericolosità dello stato dei luoghi?”; “vero che la zona in cui è accaduto il sinistro si trova in pieno centro abitato del
Comune di Sambiase?”.
Dette circostanze farebbero riferimento a fatti già dedotti ed ulteriormente precisati e specificati in ordine alle modalità dell'occorso, circostanze, che non costituirebbero fatti nuovi.
Avrebbe, pertanto, errato il giudice di prime cure laddove ha inteso considerare dette prove come un'inammissibile introduzione di fatti nuovi.
Per tale ragione - prosegue l'appellante - era stata chiesta la revoca dell'ordinanza di rigetto della prova orale e l'ammissione di tutti i capitoli così come formulati nell'atto di citazione in giudizio e nella memoria istruttoria, II termine, con l'eventuale espunzione, nel capitolo 1, della frase “nell'atto di allacciarsi le scarpe inavvertitamente”, in quanto tutte le altre circostanze fattuali, essendo state già allegate nell'atto introduttivo, non ricadevano nelle preclusioni assertive;
in ulteriore subordine, l'ammissione delle sole prove testimoniali articolate nell'atto introduttivo del giudizio e, quindi, della c.t.u.
Ribadisce, il , che il divieto di modificare la domanda, impone, esclusivamente, di non Pt_1
mutarne i fatti costitutivi posti a fondamento, non quello di non modificare la forma o i mezzi di prova dei medesimi.
Per tali ragioni, insiste nell'ammissione delle suddette prove.
Sotto ulteriore profilo, il Tribunale ha rilevato che il danneggiato si sarebbe recato in ospedale solo due giorni dopo l'evento e ciò dimostrerebbe l'insussistenza del nesso eziologico tra evento e danno.
Ebbene, anche sul punto, il Giudicante avrebbe commesso un errore di valutazione.
Invero, la cartella clinica del nosocomio, nonché la perizia medico-legale dovevano essere ritenute idonee a dimostrare la corrispondenza delle lesioni rispetto all'evento e la consulenza tecnica d'ufficio, richiesta sin dall'atto introduttivo, avrebbe potuto fugare ogni dubbio.
2.- Con un secondo motivo, l'appellante rileva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051
c.c., atteso che detta norma configura una responsabilità oggettiva che comporta per il danneggiato l'onere di provare soltanto la sussistenza del nesso eziologico, mentre, il danneggiante per andare esente da responsabilità dovrà provare la concreta esistenza di un caso fortuito, che può consistere, oltre che in un evento naturale, anche nel fatto del terzo o nella condotta (autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, nonché avente efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento
- danno) dello stesso danneggiato.
Nella fattispecie sussisterebbero tutti gli elementi atti ad imputare la responsabilità ex art. 2051 c.c. al che, certamente, non poteva ignorare la fonte di pericolo Controparte_1
costituita dall'assenza di un qualsiasi tipo di protezione in un luogo adibito al transito pubblico e che ben avrebbe potuto attivarsi quantomeno per collocare apposita segnaletica.
Al momento del fatto, invece, sussisteva una condizione fisica del bene comunale oggettivamente idonea ad arrecar danno, ossia un'intrinseca pericolosità che si risolve nella insidiosità della res per gli utenti, i quali vengono indotti all'evento dannoso da un'apparente affidabilità.
L'omessa vigilanza e manutenzione in cui versava il bene, oggetto di custodia, si porrebbero, dunque, quali fonti esclusive dell'evento dannoso.
3.- Con un terzo motivo, l'appellante si duole della mancata applicazione dell'art. 2043 c.c. Sarebbe pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che ove per un medesimo fatto possa concorrere una duplice ipotesi di responsabilità - ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. - compete, al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio, procedere alla qualificazione giuridica della domanda, in base alle allegazioni fattuali.
La Suprema Corte, inoltre, ha avuto modo di chiarire che il principio “iura novit curia”, di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c. consente al giudice di qualificare i fatti ed i rapporti dedotti in lite, nonché
l'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre, a fondamento della sua decisione, principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.
Pertanto, non poteva essere esclusa la responsabilità dell'Ente convenuto, quantomeno ex art. 2043 c.c., fondata sul precetto generale del neminem laedere, in forza del quale saranno sempre sindacabili dal giudice ordinario i comportamenti della P.A. che non rispettino le apposite discipline e le regole di comune prudenza e cautela, volte a preservare l'integrità dei diritti ed interessi dei terzi.
Nella fattispecie, in assolvimento all'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., sarebbe stato necessario ammettere le prove testimoniali, anche ai fini della dimostrazione dell'insidiosità del sito.
, pertanto, chiede che, in riforma della sentenza impugnata gli venga Parte_1
riconosciuto, il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale subito che ha richiesto l'esecuzione di un intervento chirurgico a seguito del quale veniva dimesso dall'Ospedale di
Catanzaro con la diagnosi di: “frattura diafisi 2° meta-carpo e base 3° e 4° metacarpo mano destra con escoriazioni e flittene regione palmare e dorsale”.
Inoltre, all'evento dannoso, sarebbero conseguiti notevoli disagi poiché sino al giorno dell'incidente, aveva condotto una vita molto attiva e dinamica, giusta la giovane età; l'evento traumatico avrebbe comportato anche un'alterazione dell'organizzazione di vita con forzati cambiamenti delle abitudini, dovendo essere supportato, nelle più elementari esigenze, da terzi.
Il danno, pertanto, secondo quanto indicato dalla Suprema Corte, dovrà essere liquidato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, idonee ad evitare sperequazioni tra danni della medesima natura.
Nell'ambito del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, pur essendo rimessa la liquidazione alla valutazione discrezionale del giudice di merito, questi dovrà tener conto, nell'effettuare la valutazione delle sofferenze patite, della gravità dell'illecito e di tutti gli elementi della fattispecie, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto.
Pertanto, il chiede la liquidazione della somma complessiva di €. 60.000,00, oltre Pt_1
interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, sulla base della relazione di consulenza tecnica di parte, ove i postumi invalidanti permanenti sono stati indicati nella misura del 12%, con un periodo di inabilità temporanea totale pari a 30 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale (50%) pari a 30 giorni e un periodo di inabilità temporanea parziale (25%) pari a 30 giorni.
1.-1 Il primo motivo non ha pregio.
Giova osservare che alla prima udienza, il Giudice, accertata la costituzione delle parti e verificata l'integrità del contraddittorio assegna, se richiesto, i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6; dette memorie consistono, specificamente, nella possibilità offerta alle parti processuali di precisare le proprie domande, di articolare i mezzi istruttori e, laddove necessario, individuarne altri a prova contraria rispetto a quelli articolati da controparte.
Con la memoria di cui al primo termine viene consentito alle parti di poter precisare le proprie domande, ma non emendarle;
con il secondo termine, di replicare alle domande ed eccezioni nuove,
o modificate dall'altra parte, di proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e di indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali. L'ultimo termine è preposto all'indicazione dei soli mezzi di prova contraria.
Ebbene, il , con la memoria II termine, ha precisato i fatti esposti nell'atto introduttivo Pt_1
del giudizio - specificando di essersi appoggiato con la mano ad un pannello, per allacciarsi le scarpe, provocando la caduta di una lastra di cemento che gli rovinava addosso - così, introducendo fatti nuovi ed ulteriori, rispetto a quelli già dedotti, peraltro, oltre i termini perentori consentiti, ex art. 183, co.6 c.p.c. con conseguente inammissibilità del capitolo di prova, avente ad oggetto dette nuove circostanze.
Il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice, determina, consequenzialmente, la decadenza, rilevabile d'ufficio, delle facoltà “assertorie” ed istruttorie delle parti.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha evidenziato che: “solo col deposito della memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., secondo termine, parte attrice abbia inteso precisare lo svolgimento dei fatti accaduti, deducendo che il “all'epoca dei fatti dodicenne, sostando innanzi ai residui Pt_1
fatiscenti di vecchie costruzioni nei pressi dell'ex cinema teatro Grandinetti in Sambiase (v. documentazione fotografica già alligata), si poggiava con la mano ad un pannello al fine di allacciarsi le scarpe, tanto semplicemente bastava a provocare la caduta di una delle pesanti lastre di cemento e, conseguentemente, il verificarsi del danno”, non potendo essere ammesse tali precisazioni in quanto introducenti fatti nuovi all'interno del giudizio, non dedotti in citazione e fuori dai termini processuali consentiti per le precisazioni necessarie dei fatti descritti, con conseguente inammissibilità anche del capitolo di prova inerente (1. “vero che il minore nell'atto di allacciarsi le scarpe inavvertitamente poggiava la mano su un muro costituito da pannelli prefabbricati in cemento che improvvisamente cadevano addosso al ragazzo?” – cfr. pag. 2 della memoria depositata in data 11.09.19)”.
2.-2 Anche il secondo motivo di doglianza - peraltro, estremamente generico - è infondato non essendo stato assolto l'onere probatorio di dimostrare non solo i fatti dedotti, ma anche il nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso.
È pacifico, infatti, che l'onere probatorio gravante sull'attore si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c., (ex multis, Cass. n. 39965/21, n. 25214/14; n. 10687/01).
Orbene, si legge, testualmente, nell'atto di citazione che: “il minore urtava contro dei residui pericolanti e non messi in sicurezza di vecchie costruzioni (di proprietà dell'ente convenuto) che rovinavano addosso al ragazzo, causando lesioni agli arti superiori tali da dover ricorrere alle cure del Pronto Soccorso del P.O. “ ” di Catanzaro”. Controparte_2
Successivamente, in sede di memoria istruttoria, si chiedeva di provare che: “il minore nell'atto di allacciarsi le scarpe inavvertitamente poggiava la mano su un muro costituito da pannelli prefabbricati in cemento che improvvisamente cadevano addosso”.
I fatti di causa, pertanto, appaiono poco chiari non comprendendosi se il “urtava” contro Pt_1 detti residui pericolanti, oppure “poggiava la mano su un muro costituito da pannelli prefabbricati”.
Il primo giudice, inoltre, ha giustamente rilevato un evidente contrasto tra le circostanze dedotte nell'atto introduttivo del giudizio e la documentazione sanitaria prodotta.
Nella memoria istruttoria, infatti, l'attrice chiedeva di provare che: “il piccolo Parte_1 veniva soccorso e trasportato in Ospedale”.
Giustamente, il Tribunale ha rilevato come parte attrice: “abbia voluto rappresentare che il minore sia stato trasportato, nell'immediatezza dei fatti, a causa delle gravi lesioni, presso l'ospedale di Catanzaro e, tuttavia, tale circostanza appare smentita dalla documentazione versata in atti, laddove si evince come il si sia recato in ospedale solo in data 23.03.15 e quindi dopo ben due Pt_1
giorni rispetto all'accadimento del fatto, nonostante, lo si ribadisce, l'asserita gravità dello stesso”.
3.-3 Infine il terzo motivo di gravame non può essere accolto.
Correttamente, infatti, il Tribunale lametino ha inquadrato la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c. - trattandosi di danno da cosa in custodia - secondo il quale la responsabilità ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la res e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito - inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico ed è comprensivo della condotta incauta del danneggiato o del fatto di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (ex multis, Cass. S.U. n. 20943/22; n. 27724/18).
Ebbene, come già rilevato, l'attrice non ha provato, né i fatti di causa, né il nesso di causalità, pertanto, anche la richiesta applicazione dell'art. 2043 c.c. non avrebbe potuto essere accolta.
Alla luce delle superiori considerazioni, la richiesta di ammissione della c.t.u. non può essere accolta.
Al rigetto dell'appello, consegue la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €. 52.001 ed €. 260.000) in favore dell'appellato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti del avverso la Parte_3 Controparte_1
sentenza n. 19/21, pubblicata il 18.01.21, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, così provvede:
a. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b. condanna al pagamento delle spese del grado, in favore del Parte_1 [...] che liquida in complessivi €.
7.160 per compensi, oltre rimborso spese CP_1
generali, nella misura del 15%, iva e cpa.
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 15.07.2024
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)