Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4360 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 44413/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 12/12/2024 promossa da
1) Parte_1
Nata il 31/05/1974 a MILANO cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in VIA BARINETTI GIOVANNI BATTISTA N. 1, 20145, MILANO (ITALIA) rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Mele presso il cui studio in Milano, Via Fontana n. 11 ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 18/05/1972 a CASERTA cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...], N. 32, 38033 CAVALESE (TRENTO) (ITALIA)
Parte convenuta contumace con le seguenti figlie: , nata a [...] (U.S.) il 21 luglio 2002, Persona_1 Pt_2
nata a [...] il [...], nata a [...] il 1° febbraio 2006,
[...] Parte_3
, nata a [...] il [...] Controparte_2
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE E LO SCIOGLIMENTO
DEL MATRIMONIO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile il 22 aprile 2003 a Puerto LA (Repubblica Dominicana)
(Uffici dello Stato Civile anno 2015, atto n. 0590, parte 2, serie C/1)
Dalla relazione sono nate: a New York City (U.S.) il 21 luglio 2002, Persona_1 Pt_2
a Milano il 4 novembre 2004, a Milano il 1° febbraio 2006,
[...] Parte_3 [...]
, a Lugano (Svizzera) il 16 giugno 2010 CP_2
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 11 novembre 2024 Parte_1
ha chiesto la pronuncia di separazione e di scioglimento del matrimonio nonché la
[...] regolamentazione della responsabilità genitoriale in relazione alla figlia minore , con Controparte_2 le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni della minore con il padre, con previsione dell'obbligo a carico del padre di mantenimento della figlia minore e di quelle maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
In data 11 aprile 2025 parte attrice è comparsa avanti il OT delegato dal Tribunale e ha dichiarato quanto segue:
“il padre sta con un'altra donna con la quale ha avuto una figlia e non ci eravamo neanche separati.
Quindi io chiedo separazione e divorzio.
Il padre è scomparso non solo dal punto di vista economico, ma anche personale rispetto al rapporto con le figlie: lui non le cerca e loro neanche.
C'è una situazione critica medica di che è stata anche recentemente ricoverata. In questa Per_1 occasione il padre è comparso per i primi giorni e poi non si è più fatto vedere.
sta facendo liceo linguistico CP_2
e ogni tanto vedono e sentono il padre. Però gli incontri vengono proposti dal padre Per_1 CP_2 all'ultimo minuto e quindi ogni tanto si rifiuta. CP_2
Rispetto alle domande svolte in ricorso, oggi io vorrei chiede l'affido super esclusivo per , CP_2 perché gestisco in modo esclusivo le ragazze e il padre non intende essere coinvolto e l'esperienza di questi mesi mi ha dimostrato la volontà del padre di non partecipare alle decisioni più importanti per le ragazze, quali ad es,. la scelta della scuola per o anche per che finirà il liceo CP_2 Pt_3 con la maturità adesso a giugno 2025 e il padre non si è interessato minimamente per capire cosa voglia fare dopo.
Quando ho deposito il ricorso la situazione con il padre non era così come allo stato attuale e per questo avevo chiesto l'affido condiviso. Ma a seguito del deposito, la situazione è degenerata e non me ne capacito. Per questo chiedo la modifica delle conclusioni rassegnate e un affidamento super esclusivo, anche perché di fatto è già così.
Un'ulteriore fonte di tristezza delle ragazze è rappresentata dal fatto che il padre vive con la sua nuova famiglia e con sua nuova figlia.
Io non ho una risposta su come mai oggi il padre non sia comparso e non si interessi alle figlie.
Fino all'anno scorso le ragazze vedevano il padre ogni tanto e il padre pagava tutte le spese per loro. Adesso ha smesso di pagare tutta la scuola e la psicoterapia di Costanza, le università per che è a metà del percorso universitario in Francia, non paga la scuola di . Non paga Pt_2 CP_2 nulla per le attività. L'ultimo contributo che il padre ha versato spontaneamente mensilmente per le ragazze è stato di 2500 euro ed è stato corrisposto fino a giugno 2024. Adesso non paga nulla anche direttamente alle ragazze.
Di solito mi rimborsava le spese mediche anche private per le ragazze, e adesso non rimborsa più neanche quelle.
Per adesso sto cercando di ottenere l'invalidità a causa di questa sua malattia genetica così Per_1 da consentirle di trovare lavoro mi auguro con maggiore facilità: ha dovuto lasciare l'università quando era stata ricoverata nel 2022 e non ha potuto riprendere gli studi. Ha fatto degli stage presso gli alberghi che è stata brava a trovarsi, ma le vengono remunerati con 500 euro al mese.
Purtroppo nel corso di una esperienza lavorativa a Firenze è stata male e quindi non l'hanno confermata. E anche lo stage che ha trovato a Milano doveva terminare a marzo, ma purtroppo è stata male in febbraio e quindi non ha potuto portarlo a termine.
è al terzo anno di università privata di politica internazionale su quattro a Parigi. Deve Pt_2 finire quest'anno più tutto il prossimo e poi non so che possibilità lavorativa possa avere.
ha la maturità e dopo vorrebbe fare un'università all'estero, visto che siamo stati all'estero Pt_3 per tanti anni.
finisce adesso il primo anno di liceo linguistico. CP_2
Il padre neanche gli auguri di compleanno fa a . Invece alle altre figlie si. Perché Pt_3 Pt_3 ha il rapporto più conflittuale con il padre da circa tre anni, dopo che è tornata da una vacanza in
Sardegna con il padre, durante la quale avevano discusso e per il quale non si sono mai chiariti perché ciascuno diceva che doveva chiedere scusa l'altro.
Tutte le volte che ho cercato il padre per informarlo o parlargli, il padre non risponde e non si fa trovare.
Anche qualche mese fa che è stata ricoverata in Ospedale ho avvisato il padre, il quale però Per_1 piuttosto che richiamarmi, ha chiamato nostra figlia, ma avevo io il telefono perché era in Per_1 rianimazione.
Io ho ripreso a lavorare dal 2020 quando sono tornata in Italia e guadagno circa 80 mila euro netti all'anno. Abitiamo in affitto per la quale pago un canone di 3500 euro al mese comprensivo di spese, ho un appartamento di proprietà in Svizzera dove abbiamo abitato a suo tempo, che ho acquistato con un mutuo per il quale pago un rateo di circa 2000 franchi/mese, che ho messo in vendita in quanto vorrei liberarmene perché costituisce un costo, per il quale ci sono state visite ma nessuna proposta di acquisto.”
All'esito il OT ha rinviato la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc già calendarizzata avanti il
Giudice Delegato.
All'udienza del 27 maggio 2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art.139 cpc a mani di persona convivente), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice, sentita dal Giudice, ha reso ampie dichiarazioni da intendersi richiamate e trascritte, confermando e dettagliando quanto già riferito in sede di ricorso e all'udienza celebrata avanti al OT
.
Il difensore di parte attrice, invitavo ad interloquire in ordine ai provvedimenti temporanei ed urgenti e alle istanze istruttorie formulate in atti ha dichiarato: quanto ai provvedimenti di natura temporanea alla luce della situazione descritta dalla signora io chiedo che il Tribunale valuti magari un contributo omnia lasciando escluse solo le spese mediche;
chiederei quindi un contributo ordinario complessivo per le 4 figlie di € 6.000 mensile ( per € 600 mensili ed € 1.800 per le altre tre Per_1 figlie) oltre al 100% delle spese mediche. Circa l'affido di mi rimetto alla decisone del CP_2
Tribunale, tenuto conto delle difficoltà descritte dalla mamma nella condivisone di decisioni con il padre, con il quale non ha più contatti da due anni. Quanto alle istanze istruttorie formulate rinuncio.
Chiedo inoltre che venga pronunciata sentenza in ordine allo status.
Il Giudice delegato, quindi, con motivazione da intendersi richiamata e trascritta – autorizzati i coniugi a vivere separati - ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
Affida la figlia minore nata a Lugano (Svizzera) il [...] in [...]_2 esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di _ e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Dispone che frequenti liberamente il padre, previ accordi assunti direttamente con Controparte_2 lo stesso
Pone a carico di l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle figlie Controparte_1 [...]
nata a [...] (U.S.) il 21 luglio 2002 nata a [...]_3 Parte_4 il 4 novembre 2004 nata a [...] il 1° febbraio 2006 Persona_4 Persona_2 nata a [...] il [...] mediante versamento in favore della madre di complessivi € 6.000 al mese (euro 600 per in ragione della sua parziale introduzione nel mondo Per_1 del lavoro, € 1.800 ciascuno per e ) importo da versarsi in via anticipata Pt_2 Pt_3 CP_2 entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Tale importo dovrà ritenersi comprensivo del contributo paterno alle spese extra assegno delle figlie ad eccezione delle spese mediche che resteranno a carico del padre in ragione del 100%
Dispone che l'assegno unico universale venga percepito dalla madre in ragione del 100%
Preso atto della rinuncia alle istanze istruttorie formulate e della richiesta di parte attrice di ottenere pronuncia di sentenza parziale in rodine allo status, il Giudice ha trattenuto la causa in decisone limitatamente a tale ultima richiesta
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 28.05.2025
*******
Ritenuto
Con riferimento alla pronuncia di status La natura delle doglianze esposte dall'attrice in ricorso, la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti, la cessazione della convivenza a far data dal 2019 e la nuova famiglia costituita dal padre, sono elementi tutti idonei a rivelare che, allo stato, è venuta meno la comunione materiale spirituale tra i coniugi Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale.
Con riferimento alle spese di lite attesa la natura parziale della pronuncia la decisone in ordine alle spese di lite deve essere differita al momento della decisine definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta così provvede:
[...] Controparte_1
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 Controparte_1 in matrimonio a Puerto LA (Repubblica Dominicana) il 22/04/2003 (atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano all'anno (Uffici dello
Stato Civile anno 2015, atto n. 0590, parte 2, serie C/1);
2. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione del giudizio
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di MILANO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato