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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 13/06/2024, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 390/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott. Davide Storti PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.390/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Biagioli;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.ssa Cristina
Tedeschini;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza dell'11.6.2024 sulle seguenti conclusioni della parte ricorrente: come da verbale dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1.3.2024 ha promosso la presente causa Parte_1
di scioglimento del matrimonio contratto con il 28.3.2009 a Controparte_1
Per_ Pesaro, da cui erano nati i figli l 13.12.2009 e il 30.10.2017. Per_1
è rimasto contumace. Controparte_1
pagina 1 di 4 Il Collegio, procedendo alla decisione della causa, osserva quanto segue.
- Le circostanze allegate dalla ricorrente risultano provate.
È documentata la celebrazione del matrimonio il 28.3.2009 a Pesaro, la nascita Per_ dei due figli il 13.12.2009 e il 30.10.2017, la pronuncia della Per_1
sentenza di separazione da parte di questo Tribunale il 2.12.2021 (doc. 1 e 12 della ricorrente). E' provato anche che i coniugi non si sono riconciliati e che hanno condotto vite separate (doc. 8 e 9 della ricorrente).
Sussistono quindi i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla L. n.898/1970 per la pronuncia del divorzio.
- Va accolta la richiesta di affidamento super-esclusivo dei figli minorenni alla madre.
Già la sentenza di separazione aveva disposto che i minori fossero affidati in modo esclusivo a , ritenendo pregiudizievole per i figli l'affidamento Parte_1
condiviso (la separazione è stata addebitata a a causa delle Controparte_1 condotte violente commesse dal marito spesso sotto l'effetto dell'alcool ai danni della moglie, anche alla presenza della prole;
per tali condotte ha CP_1
riportato anche una condanna in sede penale;
doc. 1 e 2 della ricorrente).
Si ravvisano ora i presupposti per passare ad un affidamento super-esclusivo. Il padre da lungo tempo si disinteressa della crescita ed educazione dei minori.
Nel corso del 2022 si è trasferito in Valle d'Aosta, non ha più alcun CP_1 contatto con i figli, non versa nulla per il loro mantenimento. L'assenza del padre rende di fatto impossibile il suo coinvolgimento nelle decisioni che riguardano la crescita, la salute e l'educazione dei minori. Va aggiunto che il comportamento tenuto da negli ultimi anni di matrimonio e anche CP_1
dopo la separazione rivela importanti carenze genitoriali da parte sua.
Pertanto va disposto l'affidamento super-esclusivo dei minori alla madre, la quale potrà prendere da sola tutte le decisioni riguardanti i figli – anche quelle di maggiore interesse e di amministrazione straordinaria, incluso il rilascio dei documenti di identità e del passaporto per i minori – senza necessità del consenso e dell'accordo del padre.
Viene confermato il collocamento dei minori presso la madre.
Allo stato attuale non viene previsto alcun calendario degli incontri tra padre e figli. Qualora in futuro il padre manifestasse l'intenzione di riprendere il rapporto pagina 2 di 4 con i minori, sarà necessario il preventivo svolgimento di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del convenuto e una adeguata preparazione di tipo psicologico per i minori, in ogni caso senza alcuna costrizione per i minori. Al verificarsi di tali condizioni, il Tribunale potrà valutare se e con quali modalità introdurre le visite paterne.
- Viene previsto a carico del convenuto un assegno di euro 450,00 mensili complessivi per il mantenimento ordinario dei figli, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese. In assenza di qualunque informazione aggiornata sulla situazione personale ed economica del convenuto, la quantificazione dell'assegno è stata fatta da questo Collegio in continuità con quanto previsto nella sentenza di separazione, tenuto conto altresì delle attuali esigenze dei minori e della sopravvenuta svalutazione monetaria rispetto all'epoca della pronuncia di separazione. L'assegno è soggetto a rivalutazione Org_ annuale
Le spese straordinarie – da individuare secondo l'elencazione contenuta nel protocollo in materia di famiglia predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro
d'intesa con il Tribunale - saranno divise a metà tra i genitori.
- In applicazione del principio della soccombenza, il convenuto viene condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM n.55/14 e successive modifiche, in base al valore della controversia e al contenuto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.390/2024
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
P.M.;
pagina 3 di 4 INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda respinta;
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
il 28.3.2009 a Pesaro, iscritto nei registri del Comune di Pesaro al n.26, Pt_1 parte I, dell'anno 2009;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
Per_
3) affida i figli minorenni e in modo super-esclusivo alla madre, la Per_1
quale potrà prendere da sola tutte le decisioni riguardanti i minori, senza necessità del consenso del padre;
4) i figli restano collocati presso la madre;
5) pone a carico di un assegno mensile di euro 450,00 per il Controparte_1
mantenimento ordinario dei figli (euro 225,00 per ciascun figlio), da versare a entro il giorno 15 di ogni mese;
Parte_1
Org_ l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale
6) le spese straordinarie dei figli saranno sostenute dai genitori nella misura del
50% ciascuno;
7) condanna a rifondere a le spese di causa Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 3.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 11 giugno 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott. Davide Storti PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.390/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Biagioli;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.ssa Cristina
Tedeschini;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza dell'11.6.2024 sulle seguenti conclusioni della parte ricorrente: come da verbale dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1.3.2024 ha promosso la presente causa Parte_1
di scioglimento del matrimonio contratto con il 28.3.2009 a Controparte_1
Per_ Pesaro, da cui erano nati i figli l 13.12.2009 e il 30.10.2017. Per_1
è rimasto contumace. Controparte_1
pagina 1 di 4 Il Collegio, procedendo alla decisione della causa, osserva quanto segue.
- Le circostanze allegate dalla ricorrente risultano provate.
È documentata la celebrazione del matrimonio il 28.3.2009 a Pesaro, la nascita Per_ dei due figli il 13.12.2009 e il 30.10.2017, la pronuncia della Per_1
sentenza di separazione da parte di questo Tribunale il 2.12.2021 (doc. 1 e 12 della ricorrente). E' provato anche che i coniugi non si sono riconciliati e che hanno condotto vite separate (doc. 8 e 9 della ricorrente).
Sussistono quindi i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla L. n.898/1970 per la pronuncia del divorzio.
- Va accolta la richiesta di affidamento super-esclusivo dei figli minorenni alla madre.
Già la sentenza di separazione aveva disposto che i minori fossero affidati in modo esclusivo a , ritenendo pregiudizievole per i figli l'affidamento Parte_1
condiviso (la separazione è stata addebitata a a causa delle Controparte_1 condotte violente commesse dal marito spesso sotto l'effetto dell'alcool ai danni della moglie, anche alla presenza della prole;
per tali condotte ha CP_1
riportato anche una condanna in sede penale;
doc. 1 e 2 della ricorrente).
Si ravvisano ora i presupposti per passare ad un affidamento super-esclusivo. Il padre da lungo tempo si disinteressa della crescita ed educazione dei minori.
Nel corso del 2022 si è trasferito in Valle d'Aosta, non ha più alcun CP_1 contatto con i figli, non versa nulla per il loro mantenimento. L'assenza del padre rende di fatto impossibile il suo coinvolgimento nelle decisioni che riguardano la crescita, la salute e l'educazione dei minori. Va aggiunto che il comportamento tenuto da negli ultimi anni di matrimonio e anche CP_1
dopo la separazione rivela importanti carenze genitoriali da parte sua.
Pertanto va disposto l'affidamento super-esclusivo dei minori alla madre, la quale potrà prendere da sola tutte le decisioni riguardanti i figli – anche quelle di maggiore interesse e di amministrazione straordinaria, incluso il rilascio dei documenti di identità e del passaporto per i minori – senza necessità del consenso e dell'accordo del padre.
Viene confermato il collocamento dei minori presso la madre.
Allo stato attuale non viene previsto alcun calendario degli incontri tra padre e figli. Qualora in futuro il padre manifestasse l'intenzione di riprendere il rapporto pagina 2 di 4 con i minori, sarà necessario il preventivo svolgimento di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del convenuto e una adeguata preparazione di tipo psicologico per i minori, in ogni caso senza alcuna costrizione per i minori. Al verificarsi di tali condizioni, il Tribunale potrà valutare se e con quali modalità introdurre le visite paterne.
- Viene previsto a carico del convenuto un assegno di euro 450,00 mensili complessivi per il mantenimento ordinario dei figli, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese. In assenza di qualunque informazione aggiornata sulla situazione personale ed economica del convenuto, la quantificazione dell'assegno è stata fatta da questo Collegio in continuità con quanto previsto nella sentenza di separazione, tenuto conto altresì delle attuali esigenze dei minori e della sopravvenuta svalutazione monetaria rispetto all'epoca della pronuncia di separazione. L'assegno è soggetto a rivalutazione Org_ annuale
Le spese straordinarie – da individuare secondo l'elencazione contenuta nel protocollo in materia di famiglia predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro
d'intesa con il Tribunale - saranno divise a metà tra i genitori.
- In applicazione del principio della soccombenza, il convenuto viene condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM n.55/14 e successive modifiche, in base al valore della controversia e al contenuto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.390/2024
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
P.M.;
pagina 3 di 4 INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda respinta;
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
il 28.3.2009 a Pesaro, iscritto nei registri del Comune di Pesaro al n.26, Pt_1 parte I, dell'anno 2009;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
Per_
3) affida i figli minorenni e in modo super-esclusivo alla madre, la Per_1
quale potrà prendere da sola tutte le decisioni riguardanti i minori, senza necessità del consenso del padre;
4) i figli restano collocati presso la madre;
5) pone a carico di un assegno mensile di euro 450,00 per il Controparte_1
mantenimento ordinario dei figli (euro 225,00 per ciascun figlio), da versare a entro il giorno 15 di ogni mese;
Parte_1
Org_ l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale
6) le spese straordinarie dei figli saranno sostenute dai genitori nella misura del
50% ciascuno;
7) condanna a rifondere a le spese di causa Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 3.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 11 giugno 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4