CA
Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Salerno nella persona del Dott. Lia Di Benedetto, Consigliere designato per la trattazione del presente procedimento, ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento iscritto al n. 151/2025 V.G. Ruolo Generale, avente ad oggetto domanda di equa riparazione ex L. 24.3.2001 n. 89 e ss. mod., A
[...]
( , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Bianca Caputo ed elettivamente domiciliata come da pec;
CONTRO
), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro p.t.
CP_2
-la parte ricorrente con ricorso depositato in data 11/02/2025 ha chiesto l'indennizzo per irragionevole durata del processo: 1)instaurato davanti al Tribunale di Nocera Inferiore dall'odierna ricorrente nei confronti del con atto di Controparte_3 citazione notificato in data 05/12/2008;
-“ e Controparte_4 Controparte_5
si costituivano, a seguito di chiamata in causa, in data
[...]
07/10/2009 e in data 11/01/2010;
-deciso con sentenza n. 1776/2016 depositata in data 18/11/2016 (che rigettava integralmente la domanda di e Parte_1 compensava le spese di lite); 2)proseguito in secondo grado davanti alla Corte di Appello di Salerno dall'odierna ricorrente con atto di citazione in appello notificato in data 06/12/2017;
-deciso con sentenza n.1086/2023 depositata in data 05/09/2023 (che rigettava l'appello e condannava al Parte_1 pagamento delle spese di lite); RILEVATO CHE A)-la sentenza di secondo grado n. 1086/2023 depositata in data 05/09/2023 è passata in giudicato in data 07/10/2024 (1 anno + 31 giorni di sospensione feriale); il ricorso per equa riparazione è quindi tempestivo, in quanto proposto entro il termine semestrale decorrente da tale data;
1
B)-non si applicano i rimedi preventivi, in quanto alla data del 30/10/2016 il processo in verifica aveva già superato la durata normale di 3 anni;
C)-occorre tenere conto del termine ragionevole di durata del processo come indicato dall'art. 2, co. 2 bis, legge n. 89/2001 (3 anni per il primo grado e 2 anni per l'appello), nonché degli altri criteri di cui all'art. 2, co. 2 (complessità del caso, oggetto del procedimento, comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione);
- il calcolo della durata del processo va effettuato dalla data di deposito dell'atto introduttivo (se trattasi di ricorso) ovvero dalla data di notifica (se trattasi di citazione) ai sensi dell'art. 2, co. 2 bis legge n. 89/2001, e fino alla data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio, senza considerare i periodi di sospensione del processo e i periodi intercorsi tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la sua proposizione (art. 2, co. 2 quater);
- in relazione ai rinvii delle udienze -richiesti concordemente dalle parti, oppure da una di esse senza opposizione delle altre, oppure comunque disposti dal Giudice, eccedenti il limite di 15 giorni previsto dall'art. 81 disp. att. c.p.c., - vanno applicati i principii sanciti dalla S.C.: “Qualora i rinvii superiori al termine ordinario di cui all'art. 81 disp. att. c.p.c., concessi dal giudice su richiesta delle parti, abbiano dato complessivamente luogo al superamento del limite ragionevole di durata del processo, i relativi periodi devono essere computati ai fini della determinazione dell'equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001” (Cass. n. 9/2008; conformi: Cass. n. 4298/2005, n. 1715/2008); “non tutto il lasso temporale intercorso tra un'udienza e un'altra può essere automaticamente imputato al comportamento della parte che abbia chiesto un rinvio, dovendo il giudice adito in sede di equa riparazione verificare se l'entità di quello concesso sia ascrivibile anche a concorrenti carenze dell'organizzazione giudiziaria” (Cass. n. 18924/2005; n. 18589/2005; n. 6713/2005);
-viceversa, vanno esclusi dal computo i rinvii eventualmente disposti per effetto della astensione degli avvocati dalle udienze, non essendo in tal caso i rinvii addebitabili all'organizzazione dell'ufficio giudiziario ma imputabili invece ad una scelta consapevole del difensore, come tale addebitabile, in sede di equa riparazione, alla parte rappresentata che lamenti la
2 irragionevole durata del processo nel quale la detta astensione è avvenuta (Cass. n. 18118 del 15 settembre 2015); “Fra le indicate "violazioni di sistema" non può essere compresa l'omessa emanazione di norme di legge per disciplinare l'esercizio del diritto di astensione dalle udienze degli avvocati, giacchè la mancanza di dette norme non è causa o concausa, secondo i comuni parametri in tema di nesso eziologico, del rinvio dell'udienza per l'adesione dei difensori a manifestazione di protesta, detto rinvio restando riferibile a libere scelte dei competenti ordini professionali e dei loro iscritti, nell'esercizio di diritti a rilevanza costituzionale che quella disciplina non potrebbe comunque compromettere, e, quindi, rimanendo imputabile a fattori esterni ed estranei all'organizzazione giudiziaria" (Cass. n. 2148/2003; n. 15143/2005; n. 29000/2005; più di recente: Cass. n. 7323 del 2015);
-non può tenersi conto, inoltre, ai fini della durata del processo presupposto, del periodo dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (v. art. 83, comma 10, DL n. 18/2020 conv in legge n. 27/2020, come modificato da art. 3 DL 28/2020 conv in legge n. 70/2020);
D)-quanto ai criteri per la quantificazione del danno, è doveroso non solo utilizzare il criterio equitativo (ex art. 2 legge n. 89/2001 e art. 2056 c.c., in relazione all'art. 1226 c.c.), ma soprattutto tenere conto dei parametri desumibili dai precedenti adottati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, con l'ulteriore specificazione che rispetto a tali parametri il Giudice interno conserva un margine di valutazione e fermo restando che la relativa quantificazione deve mantenersi (oltre che nell'ambito fissato dal principio della domanda) in rapporti ragionevoli con le liquidazioni somministrate dalla Corte Europea in casi simili (Cass. S.U. n. 1340/2004, Cass. n. 19638/2004);
- la riparazione pecuniaria spettante al ricorrente a titolo indennitario va determinata secondo l'importo indicato dall'art. 2 bis legge n. 89/2001 (tra un minimo di € 400,00 e un massimo di
€ 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo) e altresì in base agli altri parametri indicati dai commi da 1 bis a 3 del medesimo art. 2 bis legge n. 89/2001 (tra cui anche: numero di parti del processo, esito del giudizio, valore della causa, nonché divieto di attribuire un indennizzo superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice);
3 -ciò posto, nel caso di specie emergono complessivi anni 8, mesi
4 e giorni 13 di ritardo rispetto alla ragionevole durata del processo, tenuto conto degli opportuni arrotondamenti;
al caso di specie si applica la riduzione di 1/3, in quanto la ricorrente è risultata soccombente nel processo in verifica (art. 2 bis, co. 1 ter, legge n. 89/2001); di conseguenza il risarcimento è pari ad € 2.133,00 (rientrante nei limiti del valore del processo in verifica o del diritto accertato in giudizio);
- alla ricorrente spettano gli interessi legali (espressamente chiesti nel presente ricorso: Cass. n. 15732/2016); non spetta la rivalutazione sulla somma determinata a titolo di equo indennizzo, proprio in considerazione del carattere indennitario dell'obbligazione (Cass. civ., sez. I, n. 8712/2006, Cass. civ., sez. I, n. 18150/2011);
- il va condannato al pagamento delle Controparte_1 spese del presente procedimento (liquidate in base alla tariffa del procedimento monitorio: v. sul punto Cass. n. 16512/2020, n. 16419/2020) in virtù del D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, riconoscendosi altresì alla parte ricorrente le spese per esborsi solo se documentate e collegate con la presente procedura;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella persona del Consigliere Dott. Lia Di Benedetto, così provvede:
1. accoglie il ricorso nei limiti sopra specificati e, per l'effetto, ingiunge al , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, il pagamento senza dilazione in favore di
[...]
( ) della somma di € Parte_1 CodiceFiscale_1
2.133,00 oltre interessi legali dall'11/02/2025, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
2. rigetta ogni ulteriore domanda formulata nell'interesse della parte ricorrente;
3. ingiunge al , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, il pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente procedimento che liquida in € 60,44 per esborsi ed in € 473,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, nonché Cassa Prev. ed IVA sull'imponibile, nella misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Salerno, 18/03/2025.
4 Il CONSIGLIERE Dott. Lia Di Benedetto
5