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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 5901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5901 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13355/2021 R.G., promossa
DA
(C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Roma il 9/4/1973, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Oddo,
giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro
Santangelo, giusta procura in atti
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
1 Precisate le conclusioni come note scritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190,
comma 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2021 ha Parte_1
proposto domanda di scioglimento del matrimonio contratto in
Calatabiano il 27/7/1994 con , matrimonio dal Controparte_1
quale sono nati i figli il 6/5/1994, in data Per_1 Per_2
8/10/1996 ed il 15/10/1999. Per_3
Ha concluso chiedendo disporsi l'assegnazione della casa coniugale oltre al riconoscimento di un assegno divorzile per sé di €
500,00.
Si è costituito il quale, pur aderendo alla Controparte_1
domanda di divorzio, ha chiesto il rigetto delle altre domande.
Istruita la causa mediante prova testimoniale ed interrogatorio formale, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate come da note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1 c.p.c.
_______________
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando,
esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge. pagina 3 di 11 L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la scioglimento del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di
2 cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione n. 991/2015 del 16.7.2015.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 27/7/1994
(trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Calatabiano,
Atto n. 4 , Parte 1, Anno 1994)
Con riguardo alla domanda di assegnazione della casa coniugale,
va osservato che tale istituto è finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiorenni non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Nel caso di specie, è pacifica e incontestata la circostanza che i figli della coppia sono tutti maggiorenni ed economicamente autonomi.
3 Di conseguenza, l'istituto in questione non può trovare applicazione nella fattispecie in oggetto, sicché la relativa domanda va rigettata.
In ordine alla domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente si rileva quanto segue.
In base a quanto disposto dall'art. 5 l. div., commi 6 e ss, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la scioglimento del
matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico
dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e
valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo
non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, per trent'anni (dalle Sezioni Unite del 1990) la giurisprudenza ha ritenuto che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cioè l'inadeguatezza dei mezzi si doveva riconoscere quando il richiedente non avesse i mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale. L'orientamento in questione è stato, poi,
ribaltato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte , che , con la sentenza delle Sezioni Unite, con la sentenza dell'11 luglio 2018, n.
18287, hanno chiarito che "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa,
richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa
4 attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. anche Cass.
Civ., 07/12/2021, n. 38928; Cass. Civ., 08/09/2021, n. 24250).
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati;
tale valutazione, quindi, deve essere effettuata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione al contributo in funzione della vita familiare dato dalla parte economicamente debole e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi solo per l'altra parte.
La differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, non costituisce quindi elemento sufficiente per il riconoscimento dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234).
L'attribuzione dell'assegno divorzile richiede, dunque,
“l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La decisione sulla sua attribuzione e quantificazione deve basarsi su una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, considerando il contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale,
determinandosi così il principio per il quale l'assegno di divorzio non
è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo dell'ex coniuge economicamente più debole” (Cassazione civile sez. I, 11/04/2024,
n.9865).
5 D'altronde, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole
“abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto
l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico
conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita
professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice
opportunità economico-relazionale” (Cass. civ. 04/10/2023, n.27945)
Sul piano della distribuzione degli oneri probatori, poi, la domanda di assegno resta soggetta alla disciplina del codice civile di cui all'art. 2697 c.c..
Ciò posto in punto di diritto, va osservato che la domanda non è
meritevole di accoglimento già a livello di prospettazione in quanto la ricorrente non ha compiutamente allegato - né tanto meno provato - la sussistenza dei presupposti che legittimano il diritto del coniuge alla liquidazione di un assegno divorzile.
Essa, infatti, si è limitata ad affermare genericamente di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio e di essersi dedicata, di conseguenza, in via esclusiva alla famiglia, senza tuttavia dimostrare di avere sacrificato e rinunciato per le esigenze familiari a serie e realistiche opportunità professionali.
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, infatti, la ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare di aver sacrificato le proprie aspettative lavorative e professionali per la creazione di un patrimonio comune e di aver contribuito in maniera non marginale alla creazione delle fortune del coniuge in virtù del proprio apporto.
Per contro, ella nulla ha dedotto in merito al sacrificio delle proprie scelte lavorative, essendosi limitata a fondare la propria
6 domanda sulla base di una presunta sproporzione reddituale tra i coniugi, nonché sul proprio stato di disoccupazione attuale.
Va, inoltre, evidenziato che non è stata raggiunta la prova neppure in ordine all'esistenza della lamentata sperequazione reddituale tra le parti, siccome richiesta dal Supremo Collegio quale elemento essenziale ai fini della liquidazione dell'assegno divorzile.
Invero, occorre rilevare che l'istante, pur essendo tenuta, non ha prodotto alcuna documentazione reddituale, impedendo in tal modo al
Tribunale una ricostruzione delle condizioni economiche di entrambe le parti, nonché la conseguente valutazione in ordine all'esistenza di un rilevante divario economico.
Le allegazioni di parte ricorrente circa il reddito percepito dal coniuge - in difetto di adeguata produzione documentale - non hanno, poi, trovato riscontro nemmeno all'esito della prova testimoniale.
In particolare, le deduzioni dell'attrice secondo cui il marito percepirebbe circa € 3.000,00 mensili non sono state confermate dai testimoni i quali hanno dichiarato che “non c'erano queste cifre” e che il resistente “lavora a giornata […] quasi tutti i giorni” (cfr. dichiarazioni testimoniali di e Testimone_1 Tes_2
, figli delle parti).
[...]
Di conseguenza, non può dirsi raggiunta la prova in ordine all'esistenza della sproporzione reddituale tra le parti, vieppiù se si consideri che il resistente svolge attività lavorativa “a giornata”, ossia in maniera discontinua e senza percezione di redditi in misura fissa;
né, d'altronde, sono stati forniti elementi da cui poter dedurre che egli goda di un elevato tenore di vita in ragione dei redditi percepiti e/o del patrimonio posseduto.
Infine, non risultano documentate ragioni di oggettiva impossibilità di svolgere attività lavorativa (quali, ad esempio,
l'esistenza di patologie invalidanti), a maggior ragione alla luce dell'età della ricorrente la quale - successivamente alla separazione personale dal coniuge - ha ampiamente dimostrato la propria capacità
7 lavorativa (v. estratto contributivo , in atti), svolgendo attività CP_2
subordinata per circa quattro anni.
Alla luce delle suddette considerazioni, si può concludere nel senso che non è stata raggiunta la prova in ordine ai presupposti legittimanti il riconocimento dell'assegno di divorzio.
Per quanto esposto, va rigettata la relativa domanda.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento e alla prevalenza della domanda di status, in difetto di una situazione di vera soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 13355/2021 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e , trascritto nel Registro di Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Calatabiano al N. 4, Parte 1, Anno 1994;
Rigetta le altre domande;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13355/2021 R.G., promossa
DA
(C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Roma il 9/4/1973, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Oddo,
giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro
Santangelo, giusta procura in atti
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
1 Precisate le conclusioni come note scritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190,
comma 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2021 ha Parte_1
proposto domanda di scioglimento del matrimonio contratto in
Calatabiano il 27/7/1994 con , matrimonio dal Controparte_1
quale sono nati i figli il 6/5/1994, in data Per_1 Per_2
8/10/1996 ed il 15/10/1999. Per_3
Ha concluso chiedendo disporsi l'assegnazione della casa coniugale oltre al riconoscimento di un assegno divorzile per sé di €
500,00.
Si è costituito il quale, pur aderendo alla Controparte_1
domanda di divorzio, ha chiesto il rigetto delle altre domande.
Istruita la causa mediante prova testimoniale ed interrogatorio formale, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate come da note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1 c.p.c.
_______________
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando,
esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge. pagina 3 di 11 L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la scioglimento del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di
2 cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione n. 991/2015 del 16.7.2015.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 27/7/1994
(trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Calatabiano,
Atto n. 4 , Parte 1, Anno 1994)
Con riguardo alla domanda di assegnazione della casa coniugale,
va osservato che tale istituto è finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiorenni non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Nel caso di specie, è pacifica e incontestata la circostanza che i figli della coppia sono tutti maggiorenni ed economicamente autonomi.
3 Di conseguenza, l'istituto in questione non può trovare applicazione nella fattispecie in oggetto, sicché la relativa domanda va rigettata.
In ordine alla domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente si rileva quanto segue.
In base a quanto disposto dall'art. 5 l. div., commi 6 e ss, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la scioglimento del
matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico
dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e
valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo
non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, per trent'anni (dalle Sezioni Unite del 1990) la giurisprudenza ha ritenuto che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cioè l'inadeguatezza dei mezzi si doveva riconoscere quando il richiedente non avesse i mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale. L'orientamento in questione è stato, poi,
ribaltato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte , che , con la sentenza delle Sezioni Unite, con la sentenza dell'11 luglio 2018, n.
18287, hanno chiarito che "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa,
richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa
4 attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. anche Cass.
Civ., 07/12/2021, n. 38928; Cass. Civ., 08/09/2021, n. 24250).
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati;
tale valutazione, quindi, deve essere effettuata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione al contributo in funzione della vita familiare dato dalla parte economicamente debole e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi solo per l'altra parte.
La differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, non costituisce quindi elemento sufficiente per il riconoscimento dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234).
L'attribuzione dell'assegno divorzile richiede, dunque,
“l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La decisione sulla sua attribuzione e quantificazione deve basarsi su una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, considerando il contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale,
determinandosi così il principio per il quale l'assegno di divorzio non
è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo dell'ex coniuge economicamente più debole” (Cassazione civile sez. I, 11/04/2024,
n.9865).
5 D'altronde, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole
“abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto
l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico
conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita
professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice
opportunità economico-relazionale” (Cass. civ. 04/10/2023, n.27945)
Sul piano della distribuzione degli oneri probatori, poi, la domanda di assegno resta soggetta alla disciplina del codice civile di cui all'art. 2697 c.c..
Ciò posto in punto di diritto, va osservato che la domanda non è
meritevole di accoglimento già a livello di prospettazione in quanto la ricorrente non ha compiutamente allegato - né tanto meno provato - la sussistenza dei presupposti che legittimano il diritto del coniuge alla liquidazione di un assegno divorzile.
Essa, infatti, si è limitata ad affermare genericamente di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio e di essersi dedicata, di conseguenza, in via esclusiva alla famiglia, senza tuttavia dimostrare di avere sacrificato e rinunciato per le esigenze familiari a serie e realistiche opportunità professionali.
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, infatti, la ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare di aver sacrificato le proprie aspettative lavorative e professionali per la creazione di un patrimonio comune e di aver contribuito in maniera non marginale alla creazione delle fortune del coniuge in virtù del proprio apporto.
Per contro, ella nulla ha dedotto in merito al sacrificio delle proprie scelte lavorative, essendosi limitata a fondare la propria
6 domanda sulla base di una presunta sproporzione reddituale tra i coniugi, nonché sul proprio stato di disoccupazione attuale.
Va, inoltre, evidenziato che non è stata raggiunta la prova neppure in ordine all'esistenza della lamentata sperequazione reddituale tra le parti, siccome richiesta dal Supremo Collegio quale elemento essenziale ai fini della liquidazione dell'assegno divorzile.
Invero, occorre rilevare che l'istante, pur essendo tenuta, non ha prodotto alcuna documentazione reddituale, impedendo in tal modo al
Tribunale una ricostruzione delle condizioni economiche di entrambe le parti, nonché la conseguente valutazione in ordine all'esistenza di un rilevante divario economico.
Le allegazioni di parte ricorrente circa il reddito percepito dal coniuge - in difetto di adeguata produzione documentale - non hanno, poi, trovato riscontro nemmeno all'esito della prova testimoniale.
In particolare, le deduzioni dell'attrice secondo cui il marito percepirebbe circa € 3.000,00 mensili non sono state confermate dai testimoni i quali hanno dichiarato che “non c'erano queste cifre” e che il resistente “lavora a giornata […] quasi tutti i giorni” (cfr. dichiarazioni testimoniali di e Testimone_1 Tes_2
, figli delle parti).
[...]
Di conseguenza, non può dirsi raggiunta la prova in ordine all'esistenza della sproporzione reddituale tra le parti, vieppiù se si consideri che il resistente svolge attività lavorativa “a giornata”, ossia in maniera discontinua e senza percezione di redditi in misura fissa;
né, d'altronde, sono stati forniti elementi da cui poter dedurre che egli goda di un elevato tenore di vita in ragione dei redditi percepiti e/o del patrimonio posseduto.
Infine, non risultano documentate ragioni di oggettiva impossibilità di svolgere attività lavorativa (quali, ad esempio,
l'esistenza di patologie invalidanti), a maggior ragione alla luce dell'età della ricorrente la quale - successivamente alla separazione personale dal coniuge - ha ampiamente dimostrato la propria capacità
7 lavorativa (v. estratto contributivo , in atti), svolgendo attività CP_2
subordinata per circa quattro anni.
Alla luce delle suddette considerazioni, si può concludere nel senso che non è stata raggiunta la prova in ordine ai presupposti legittimanti il riconocimento dell'assegno di divorzio.
Per quanto esposto, va rigettata la relativa domanda.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento e alla prevalenza della domanda di status, in difetto di una situazione di vera soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 13355/2021 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e , trascritto nel Registro di Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Calatabiano al N. 4, Parte 1, Anno 1994;
Rigetta le altre domande;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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