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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa RG n.490/2024 promossa da:
nato ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Polo D'Enza (RE) Via Don Giovanni Minzoni n° 21
(CF: , rappresentato e difeso dall' avv. Amedeo C.F._1
Rivi
- RICORRENTE –
c o n t r o
con sede in Quattro Castella (RE), Via Don Milani, Controparte_1
n. 9, Cod. Fisc. e P. IVA in persona del Presidente del P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv.Silvia Casari CP_2
-CONVENUTO - in punto a: impugnazione licenziamento per giusta causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. regolarmente notificato il Ricorrente, sig. conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la società Parte_1
ed impugnava il licenziamento per giusta causa Controparte_1
comminatogli con lettera raccomandata datata 27 febbraio 2024, censurandolo di illegittimità sia per tardività della contestazione, sia per inesistenza, nel merito, dei fatti contestati;
in subordine per mancanza di proporzionalità dell'atto espulsivo.
Esponeva di essere stato assunto in data 3 aprile 2017 dalla ditta
Convenuta con qualifica e mansioni di IMPIEGATO TECNICO CON
FUNZIONI DIRETTIVE (doc. 1) ed inquadramento al 7° livello del
CCNL Metalmeccanici Artigiani.
Il rapporto di lavoro proseguiva negli anni con reciproca soddisfazione tanto che al Ricorrente dal 1° marzo 2023 veniva riconosciuto un aumento stipendiale che portava i suoi emolumenti mensili dai 4.500,00 euro netti iniziali ai 6.000,00 euro dell'ultima busta paga piena (docc. 2-3).
Del tutto inaspettatamente il 20 febbraio 2024 il Ricorrente riceveva lettera di contestazione disciplinare del seguente tenore:
"Oggetto: Contestazione disciplinare con contestuale sospensione cautelare
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n.
300 e dal C.C.N.L. metalmeccanica artigianato, con la presente siamo
a contestarLe le seguenti gravi condotte.
La scorsa settimana, a seguito di un controllo contabile svolto dalla socia veniva a conoscenza di due fatture emesse Parte_2
Pag. 2 di 12 dalla ditta chiedendo poi spiegazioni in data 12 CP_3
febbraio 2024 l'impiegata amministrativa informava per la CP_4
prima volta i soci e che Lei, alla CP_2 Parte_2
fine dell'anno 2022 e alla fine dell'anno 2023, chiedeva alla suddetta dipendente di registrare queste due fatture di importo rilevante emesse dal fornitore CP_3
Entrambe le fatture riportano la dicitura "ok . Pt_1
Solo a dicembre 2023, tuttavia, Lei comunicava alla Sig.ra CP_4
che tali fatture corrispondevano a una sorta di "bonus Overmach" di cui tale impiegata non era stata messa a conoscenza.
In particolare, Lei spiegava alla Sig.ra che la fattura n. 60667 CP_4 del 30.11.2022 emessa da di € 35.000,00 oltre IVA, CP_3
riportante la dicitura "Kit Assistenza, ricambi e manodopera" non si riferiva a interventi di assistenza effettuati da nel corso del CP_3
2022, ma a operazioni non ben precisate di manutenzione che si sarebbero svolte nel 2023; stesso ragionamento per la fattura n.
61572 del 19.12.2023 emessa da di € 50.000,00 oltre IVA, CP_3
riportante la dicitura "Kit Assistenza, ricambi e manodopera" anch'essa riferita a operazioni non ben precisate da imputarsi al
2024.
Si precisa che:
(i) e non hanno stipulato alcun Controparte_1 Controparte_3
contratto di service/assistenza continuativa che legittimi tali pagamenti anticipati;
(ii) il costo degli interventi effettuati da presso la sede di CP_3
negli anni precedenti il 2022 risulta di molto inferiore CP_1 agli importi di cui alle due fatture sopra richiamate: nei 2019 €
2.710,80; nel 2020 € 5.518,68; nel 2021€ 19.264,00;
Pag. 3 di 12 (iii) Lei non è mai stato autorizzato a concludere un accordo di
"assistenza anticipata" con CP_3
(iv) i rapportini degli interventi effettuati da nel 2023 non CP_3
contengono una valorizzazione del lavoro effettuato che permetta di rapportarlo all'importo pagato in via anticipata.
A ciò si aggiunga che da un controllo contabile effettuato la scorsa settimana con l'ausilio del nostro commercialista, risultano ulteriori due "bonus" non autorizzati, uno di € 5.000,00 per l'anno 2022 e uno di € 3.800,00 da Lei accordato a con mail del 9.01.2024. CP_3
In considerazione delle gravi irregolarità sopra descritte, irregolarità che hanno inevitabilmente leso il vincolo fiduciario nei Suoi riguardi,
a partire dal ricevimento della presente, La informiamo che Lei è sospeso dal lavoro in via cautelare fino a successiva comunicazione.
Lei ha a disposizione 5 giorni dal ricevimento della presente per presentare le Sue giustificazioni." (doc. 4).
In sintesi, il ricorrente -denunciata la tardività delle contestazioni mosse- evidenzia come le due fatture oggetto di contestazione, ben note alla società, siano state regolarmente pagate dall'azienda (in persona dell'addetta alla contabilità sig. dopo CP_4
l'approvazione da parte della proprietà; e fatturassero, nel merito, interventi ordinari e straordinari di manutenzione sulla base del pluriennale rapporto di assistenza e fornitura esistente tra CP_1
Overmacht s.p.a.
[...]
Si è ritualmente costituita la società contestando quanto ex adverso dedotto, evidenziando come il legale rappresentante sig. CP_2 avesse da anni delegato l'intera gestione aziendale al ricorrente a causa di gravi problemi di salute, e che dunque le operazioni contabili suddette, che avrebbero esposto la società a gravi irregolarità e
Pag. 4 di 12 finanche a sanzioni penali, fossero da ascriversi esclusivamente all'agire dell'ing. . Pt_1
Previo esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, la causa
è stata istruita con l'escussione dei testi ed oggi decisa previo deposito di note scritte e discussione orale.
Il ricorso proposto è fondato e va accolto.
Fondata è anzitutto la censura di tardività della contestazione disciplinare.
Premesso che la contestazione disciplinare deve rispettare il principio di tempestività e immediatezza in base al quale il datore di lavoro che intende contestare una condotta asseritamente illegittima realizzata dal lavoratore deve farlo senza ritardo ovvero nel più breve periodo di tempo possibile, ha contestato, con lettera del 20 CP_1
febbraio 2024 comportamenti che si assumono commessi dal lavoratore nel novembre 2022 e nel dicembre 2023: e specificamente l'avallo (o l'autorizzazione al pagamento) della fattura n. 60667 del
30.11.2022 emessa da di € 35.000,00 oltre IVA, riportante CP_3
la dicitura "Kit Assistenza, ricambi e manodopera", inserita pacificamente in contabilità e nel bilancio 2022; e l'avallo alla fattura n. 61572 del 19.12.2023 emessa da di € 50.000,00 oltre CP_3
IVA, riportante la dicitura "Kit Assistenza, ricambi e manodopera" inserita in contabilità e bilancio 2023.
In disparte la circostanza che entrambe dette fatture sono arrivate in azienda mediante fatturazione elettronica e sono state gestite (e pagate) dall'impiegata addetta, che afferma per altro di averne chiesto l'OK allo stesso lavoratore (sicchè l'intera vicenda è avvenuta comunque 'alla luce del sole' e dietro dialogico confronto tra l'addetta alla contabilità, il sig. e il responsabile di con il Pt_1 CP_3 quale l'impiegata si è autonomamente interfacciata, e di ciò infra),
l'istruttoria ha dimostrato che le due fatture erano da tempo
Pag. 5 di 12 inequivocabilmente note alla società ed ai suoi organismi direttivi, nella specie al sig. legale rappresentante. CP_2
L'impiegata amministrativa addetta alla contabilità CP_4
all'udienza del 29.10.2024 ha dichiarato "ci sono stati due momenti diversi in cui e mi hanno chiesto chiarimenti al Parte_2 CP_2
telefono il primo verso fine anno 2022, inizio anno 2023 riguardo alla fattura di cui al n° 1, dove la mi ha chiesto come mai c' Parte_2
erano delle RI.BA. così alte da pagare e io ho risposto che erano per una fattura per una riparazione di un macchinario".
E' pacifico per altro che la fattura n° 60776 del 30.11.2022 CP_3
fu utilizzata a copertura delle riparazioni avvenute nel corso dell'intero anno 2023, tra cui il (da tempo programmato) intervento di manutenzione sul macchinario VC 630 5AX (ben più costoso dell'ammontare della fattura predetta, poiché il preventivo per tale intervento era “di più di € 40.000” teste avvenuto appunto CP_4
nell'agosto 2023.
Con riguardo alla fattura n° 61572 del 19.12.2023 CP_3
sempre la teste rispondendo al capitolo di prova n° 5 di ricorso CP_4
ha dichiarato "ho concordato con il signor (dipendente CP_5 CP_3
i pagamenti della sola seconda fattura" con ciò dimostrando non
[...]
solo di essere al corrente della fattura ma di averne concordato i termini di pagamento con la fornitrice senza essere colta da alcun
'sospetto', dubbio o problematica, e senza sentire la necessità di chiedere una ulteriore autorizzazione alla sig. o al sig. Parte_2
CP_2
Ma ciò che appare dirimente ai fini della conoscenza aziendale delle fatture suddette e che esse siano state soggette al vaglio positivo sia della proprietà sia del professionista che ha redatto il bilancio, è la circostanza che entrambe siano state inserite nei bilanci. In specie, a pag. 8 della nota integrativa del bilancio aziendale del 2022 si fa espresso riferimento sia alle manutenzioni ordinarie che a quelle
Pag. 6 di 12 straordinarie (doc. 8); e così anche per la fattura n° CP_3
61572 del 19.12.2023 che è stata regolarmente iscritta al bilancio 2023 della convenuta.
Il commercialista dott. , che si occupa integralmente della Tes_1
gestione dei bilanci e loro redazione, sentito come teste all' udienza dell' 8 aprile 2024, ha dichiarato che si trattava di "fatture di manutenzione e volevo capire meglio per il giusto trattamento fiscale" ed ha aggiunto "le fatture di cui ai n 1 e 2 di parte resistente che mi vengono rammostrate sono elettroniche e sono pervenute a CP_1
ramite SDI".
[...]
Tes_ Il dott. ha poi dichiarato: "Per il bilancio aziendale mi rapportavo principalmente con ed era lui che firmava il CP_2
bilancio. A volte era presente anche durante le Parte_1
discussioni del Bilancio, ma il mio interlocutore era . CP_2
Tes_ Al contrario il Dott. NON ha confermato nè l'emissione nè la registrazione a bilancio "di una nota di credito per una o per entrambe le fatture"; mentre sorge il dubbio che la nota di credito prodotta da sub doc.7, emessa solo in data 31.05.2024 (ovvero CP_1
solo dopo la notifica del ricorso che ha introdotto la presente causa avvenuta il 26.04.2024) a seguito di una riunione a fine marzo 2024 in cui erano presenti anche terzi estranei all'azienda (come riferito dalla teste “L'incontro si è tenuto presso la sede di CP_4 CP_3
mi sembra verso fine marzo 2024, ed eravamo presenti io, l'avv.
CP_ Casari, la il legale di e altre Parte_2 CP_2 CP_3 tre/quattro persone di cui non conosco i nomi”) sia stata funzionale ad approntare la difesa a fronte dell'impugnazione (stragiudiziale, all'epoca) del licenziamento (tanto che: “A.D.R.: “La nota di credito è stata fatta a maggio per i tempi tecnici di e per il fatto che CP_3
c'erano di mezzo anche gli avvocati. Preciso che aveva CP_1 sollecitato con delle email l'emissione della nota di credito da parte
Pag. 7 di 12 di ; tuttavia di queste mail la difesa di non CP_3 CP_1
ha dato conto).
Ne consegue che è da ritenersi certo che anche la fattura CP_3
n° 61572 del 19.12.2023 fosse nota al ed al suo
[...] Pt_3
commercialista già dal momento in cui è pervenuta in azienda, è stata sottoposta al vaglio di che ha dato l'ok, è stata discussa con Pt_1
dipendente è stata pagata ed è stata infine inserita CP_5 CP_3
a bilancio. Il tutto avvenuto prima della contestazione disciplinare
27/2/2024.
A fronte dunque della tardività della contestazione disciplinare di cui è causa, il licenziamento si appalesa illegittimo e va annullato.
Ma anche entrando nel merito della vicenda e della contestazione disciplinare che ha dato origine all'espulsione, non si può non censurarne l'estrema pretestuosità.
Già dalla lettura della contestazione si evidenzia la nebulosità della stessa, atteso che non si comprende (anche se il testo della missiva appare suggestivamente voler insinuare scopi illeciti) per quali ragioni il lavoratore abbia dovuto architettare, all'asserita insaputa della proprietà, il meccanismo di fatturazione 'preventiva' degli interventi manutentivi aziendali, da scalare poi in corso d'anno.
Ebbene: dovendosi escludere (perché nemmeno l'azienda si è spinta a formulare tali accuse;
e comunque nulla in tal senso è emerso dall'istruttoria o dai carteggi acquisiti in atti) un peculato o un arricchimento personale del (ovvero un accordo truffaldino con Pt_1
, l'unica ragione per cui il lavoratore ha preso accordi CP_3 per una fatturazione preventiva di interventi 'a scalare' nel corso dell'anno è stata: da un lato, il garantirsi la tempestività degli interventi ed eventuali 'bonus' sul materiale e/o pezzi di ricambio
(come s'è visto molto costosi -cfr. teste ); dall'altra Testimone_2 con l'intento di abbassare gli utili aziendali.
Pag. 8 di 12 Entrambe queste finalità sono volte all'esclusivo interesse aziendale, e non comportano alcun rischio effettivo nei confronti della società
(atteso che gli interventi manutentivi sono effettivamente svolti;
ed anzi, quello del 2023 non è stato interamente coperto dalla fattura del
2022) ma solo evidenti benefici.
Per altro, la difesa aziendale si mostra contraddittoria anche con riguardo ai poteri attribuiti al lavoratore.
Dalla lettura della contestazione disciplinare si evince (o così è lasciato intendere) che il abbia agito fraudolentemente o Pt_1
comunque nascondendo alla proprietà le operazioni di cui alle fatture in atti, operazioni di cui si sarebbe casualmente accorta la socia di minoranza sig. (che è la moglie di e la Parte_2 CP_2 madre di SI LO e la suocera dell'impiegato ); Persona_1
Cont mentre negli atti difensivi di si afferma che il era Pt_1
sostanzialmente soggetto plenipotenziario avendo del CP_2
tutto dismesso per ragioni di salute il proprio ruolo in azienda.
Tuttavia: ove fosse vera questa seconda versione (che però è stata smentita dal testimoniale raccolto, come si dirà) non è dato comprendere quale sia la condotta censurabile al atteso che Pt_1
egli avrebbe così agito in quanto dotato dei poteri più ampi (tra cui quello di tenere i rapporti commerciali con che ha CP_3
utilizzato per il bene della ditta.
Ove invece -come è emerso- i poteri gestori erano ancora saldamente nelle mani del è fin troppo evidente che a costui (ed alla CP_2 sua famiglia) non possano essere passate 'inosservate' due fatture di quell'importo, emesse da un fornitore abituale e consolidato, per due anni consecutivi (sia nel 2022 che nel 2023).
Il che chiarisce come tali operazioni fossero note ed avallate dalla proprietà.
Il sig. viene descritto dalla difesa come CP_2 CP_1
persona le cui "funzioni fisico cognitive" erano talmente compromesse
Pag. 9 di 12 da essere "assolutamente impossibilitato a gestire l' azienda" (pag. 5 memoria di costituzione).
Tuttavia il dott. , il commercialista della società all'udienza Tes_1
dell' 8 aprile 2024 ha dichiarato: " è sempre stato presente CP_2
in azienda nonostante le malattie che ha avuto. So che lui dirigeva
(l'azienda ndr) perchè avevo contatti telefonici con in media CP_2
ogni 15 giorni. Per il bilancio aziendale mi rapportavo principalmente con ed era lui che firmava il bilancio. A volte era CP_2
presente anche durante le discussioni del bilancio MA Parte_1
Testi IL MIO INTERLOCUTORE . CP_2
Le decisioni in azienda venivano dunque prese da la CP_2
presenza del - se e quando c'era - era eventualmente consultiva Pt_1
ma mai deliberativa in quanto le decisioni venivano prese dalla proprietà aziendale nella persona di CP_2
Tes_ Il dott. rispondendo sul capitolo di prova testimoniale n° 6) di ricorso ha chiarito che l' acquisto del centro di lavoro VCF 850 avvenuta nel 2021 fu da lui discussa con ed il teste CP_2
– rispondendo sul medesimo capitolo - ha Testimone_2
confermato che la trattativa era stata fatta con il ricorrente ma che il prezzo di acquisto del predetto macchinario "era stato definito alla presenza del titolare di Meccanica ETI SI GI e SI LO". L' ing. a detta dei testi e aveva poteri davvero Pt_1 Tes_4 Tes_2 limitati: acquisti di due PC per 2.000,00 € complessivi o utensili per
7/8 mila euro.
La teste a precise domande ha così risposto: "I contratti di CP_4
leasing venivano firmati dal sig. ed ha aggiunto " era CP_2 CP_2
presente alla riunione annuale di bilancio con il commercialista e gli altri soci".
Da queste testimonianze emerge chiaramente che CP_2
dirigeva l'azienda, che prendeva le decisioni, che discuteva il bilancio
Pag. 10 di 12 col commercialista ed ovviamente lo approvava e lo firmava come presidente del cda dopo avere visionato entrate ed uscite. era dunque sicuramente a conoscenza delle due fatture CP_2
di cui è causa: visti gli importi delle stesse l'autorizzazione CP_3
alla loro contabilizzazione ed al pagamento veniva da lui e non da altri.
Ne consegue -da una piana lettura in buona fede degli eventi svolti- che il ricorrente ha agito legittimamente e con l'avallo aziendale, sicché è insussistente il fatto contestato e la giusta causa del recesso.
Il licenziamento impugnato è pertanto illegittimo.
Dall'illegittimità del licenziamento dovuta alla tardività della contestazione disciplinare, all'inesistenza dei fatti contestati e alla mancanza giusta causa di licenziamento discende l'obbligo della convenuta -atteso che l'azienda occupa un numero di dipendenti
Cont inferiore a 15 (cfr. LUL prodotto quale doc.8 e il lavoratore non ha contestato il dato aziendale- di corrispondere al ricorrente la misura indennitaria massima prevista dall'art. art. 9 del decreto legislativo
23/20158, tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dal dipendente e delle modalità espulsive.
E' fondata anche la richiesta di restituzione della somma di € 3.336,42
a lui trattenuta sulla busta di febbraio 2024 (doc. 9) per il periodo di sospensione cautelare dall'invio della contestazione disciplinare all'applicazione della sanzione espulsiva rilevandosi che, essendo il licenziamento dichiarato illegittimo, va annullato e i suoi effetti sono caducati ab origine.
Anche tali somme sono da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dal di del dovuto al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione.
PQM
Pag. 11 di 12 In accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 27 febbraio 2024 e per l'effetto condanna la società al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità da commisurarsi all'ultima retribuzione globale di fatto pari a sei mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal giorno del licenziamento al saldo;
Dichiara tenuta la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al ricorrente la somma di €
3.336,42, indebitamente trattenuta sulla sua busta paga di febbraio
2024 sotto la voce sospensione disciplinare, oltre accessori dalla trattenuta al saldo;
condanna alla rifusione al ricorrente delle spese Controparte_1 del presente giudizio, che quantifica in € 10.800,00 per compensi oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Reggio Emilia, li 13/5/2025
Il Giudice
Dott.Elena Vezzosi
Pag. 12 di 12
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa RG n.490/2024 promossa da:
nato ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Polo D'Enza (RE) Via Don Giovanni Minzoni n° 21
(CF: , rappresentato e difeso dall' avv. Amedeo C.F._1
Rivi
- RICORRENTE –
c o n t r o
con sede in Quattro Castella (RE), Via Don Milani, Controparte_1
n. 9, Cod. Fisc. e P. IVA in persona del Presidente del P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv.Silvia Casari CP_2
-CONVENUTO - in punto a: impugnazione licenziamento per giusta causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. regolarmente notificato il Ricorrente, sig. conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la società Parte_1
ed impugnava il licenziamento per giusta causa Controparte_1
comminatogli con lettera raccomandata datata 27 febbraio 2024, censurandolo di illegittimità sia per tardività della contestazione, sia per inesistenza, nel merito, dei fatti contestati;
in subordine per mancanza di proporzionalità dell'atto espulsivo.
Esponeva di essere stato assunto in data 3 aprile 2017 dalla ditta
Convenuta con qualifica e mansioni di IMPIEGATO TECNICO CON
FUNZIONI DIRETTIVE (doc. 1) ed inquadramento al 7° livello del
CCNL Metalmeccanici Artigiani.
Il rapporto di lavoro proseguiva negli anni con reciproca soddisfazione tanto che al Ricorrente dal 1° marzo 2023 veniva riconosciuto un aumento stipendiale che portava i suoi emolumenti mensili dai 4.500,00 euro netti iniziali ai 6.000,00 euro dell'ultima busta paga piena (docc. 2-3).
Del tutto inaspettatamente il 20 febbraio 2024 il Ricorrente riceveva lettera di contestazione disciplinare del seguente tenore:
"Oggetto: Contestazione disciplinare con contestuale sospensione cautelare
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n.
300 e dal C.C.N.L. metalmeccanica artigianato, con la presente siamo
a contestarLe le seguenti gravi condotte.
La scorsa settimana, a seguito di un controllo contabile svolto dalla socia veniva a conoscenza di due fatture emesse Parte_2
Pag. 2 di 12 dalla ditta chiedendo poi spiegazioni in data 12 CP_3
febbraio 2024 l'impiegata amministrativa informava per la CP_4
prima volta i soci e che Lei, alla CP_2 Parte_2
fine dell'anno 2022 e alla fine dell'anno 2023, chiedeva alla suddetta dipendente di registrare queste due fatture di importo rilevante emesse dal fornitore CP_3
Entrambe le fatture riportano la dicitura "ok . Pt_1
Solo a dicembre 2023, tuttavia, Lei comunicava alla Sig.ra CP_4
che tali fatture corrispondevano a una sorta di "bonus Overmach" di cui tale impiegata non era stata messa a conoscenza.
In particolare, Lei spiegava alla Sig.ra che la fattura n. 60667 CP_4 del 30.11.2022 emessa da di € 35.000,00 oltre IVA, CP_3
riportante la dicitura "Kit Assistenza, ricambi e manodopera" non si riferiva a interventi di assistenza effettuati da nel corso del CP_3
2022, ma a operazioni non ben precisate di manutenzione che si sarebbero svolte nel 2023; stesso ragionamento per la fattura n.
61572 del 19.12.2023 emessa da di € 50.000,00 oltre IVA, CP_3
riportante la dicitura "Kit Assistenza, ricambi e manodopera" anch'essa riferita a operazioni non ben precisate da imputarsi al
2024.
Si precisa che:
(i) e non hanno stipulato alcun Controparte_1 Controparte_3
contratto di service/assistenza continuativa che legittimi tali pagamenti anticipati;
(ii) il costo degli interventi effettuati da presso la sede di CP_3
negli anni precedenti il 2022 risulta di molto inferiore CP_1 agli importi di cui alle due fatture sopra richiamate: nei 2019 €
2.710,80; nel 2020 € 5.518,68; nel 2021€ 19.264,00;
Pag. 3 di 12 (iii) Lei non è mai stato autorizzato a concludere un accordo di
"assistenza anticipata" con CP_3
(iv) i rapportini degli interventi effettuati da nel 2023 non CP_3
contengono una valorizzazione del lavoro effettuato che permetta di rapportarlo all'importo pagato in via anticipata.
A ciò si aggiunga che da un controllo contabile effettuato la scorsa settimana con l'ausilio del nostro commercialista, risultano ulteriori due "bonus" non autorizzati, uno di € 5.000,00 per l'anno 2022 e uno di € 3.800,00 da Lei accordato a con mail del 9.01.2024. CP_3
In considerazione delle gravi irregolarità sopra descritte, irregolarità che hanno inevitabilmente leso il vincolo fiduciario nei Suoi riguardi,
a partire dal ricevimento della presente, La informiamo che Lei è sospeso dal lavoro in via cautelare fino a successiva comunicazione.
Lei ha a disposizione 5 giorni dal ricevimento della presente per presentare le Sue giustificazioni." (doc. 4).
In sintesi, il ricorrente -denunciata la tardività delle contestazioni mosse- evidenzia come le due fatture oggetto di contestazione, ben note alla società, siano state regolarmente pagate dall'azienda (in persona dell'addetta alla contabilità sig. dopo CP_4
l'approvazione da parte della proprietà; e fatturassero, nel merito, interventi ordinari e straordinari di manutenzione sulla base del pluriennale rapporto di assistenza e fornitura esistente tra CP_1
Overmacht s.p.a.
[...]
Si è ritualmente costituita la società contestando quanto ex adverso dedotto, evidenziando come il legale rappresentante sig. CP_2 avesse da anni delegato l'intera gestione aziendale al ricorrente a causa di gravi problemi di salute, e che dunque le operazioni contabili suddette, che avrebbero esposto la società a gravi irregolarità e
Pag. 4 di 12 finanche a sanzioni penali, fossero da ascriversi esclusivamente all'agire dell'ing. . Pt_1
Previo esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, la causa
è stata istruita con l'escussione dei testi ed oggi decisa previo deposito di note scritte e discussione orale.
Il ricorso proposto è fondato e va accolto.
Fondata è anzitutto la censura di tardività della contestazione disciplinare.
Premesso che la contestazione disciplinare deve rispettare il principio di tempestività e immediatezza in base al quale il datore di lavoro che intende contestare una condotta asseritamente illegittima realizzata dal lavoratore deve farlo senza ritardo ovvero nel più breve periodo di tempo possibile, ha contestato, con lettera del 20 CP_1
febbraio 2024 comportamenti che si assumono commessi dal lavoratore nel novembre 2022 e nel dicembre 2023: e specificamente l'avallo (o l'autorizzazione al pagamento) della fattura n. 60667 del
30.11.2022 emessa da di € 35.000,00 oltre IVA, riportante CP_3
la dicitura "Kit Assistenza, ricambi e manodopera", inserita pacificamente in contabilità e nel bilancio 2022; e l'avallo alla fattura n. 61572 del 19.12.2023 emessa da di € 50.000,00 oltre CP_3
IVA, riportante la dicitura "Kit Assistenza, ricambi e manodopera" inserita in contabilità e bilancio 2023.
In disparte la circostanza che entrambe dette fatture sono arrivate in azienda mediante fatturazione elettronica e sono state gestite (e pagate) dall'impiegata addetta, che afferma per altro di averne chiesto l'OK allo stesso lavoratore (sicchè l'intera vicenda è avvenuta comunque 'alla luce del sole' e dietro dialogico confronto tra l'addetta alla contabilità, il sig. e il responsabile di con il Pt_1 CP_3 quale l'impiegata si è autonomamente interfacciata, e di ciò infra),
l'istruttoria ha dimostrato che le due fatture erano da tempo
Pag. 5 di 12 inequivocabilmente note alla società ed ai suoi organismi direttivi, nella specie al sig. legale rappresentante. CP_2
L'impiegata amministrativa addetta alla contabilità CP_4
all'udienza del 29.10.2024 ha dichiarato "ci sono stati due momenti diversi in cui e mi hanno chiesto chiarimenti al Parte_2 CP_2
telefono il primo verso fine anno 2022, inizio anno 2023 riguardo alla fattura di cui al n° 1, dove la mi ha chiesto come mai c' Parte_2
erano delle RI.BA. così alte da pagare e io ho risposto che erano per una fattura per una riparazione di un macchinario".
E' pacifico per altro che la fattura n° 60776 del 30.11.2022 CP_3
fu utilizzata a copertura delle riparazioni avvenute nel corso dell'intero anno 2023, tra cui il (da tempo programmato) intervento di manutenzione sul macchinario VC 630 5AX (ben più costoso dell'ammontare della fattura predetta, poiché il preventivo per tale intervento era “di più di € 40.000” teste avvenuto appunto CP_4
nell'agosto 2023.
Con riguardo alla fattura n° 61572 del 19.12.2023 CP_3
sempre la teste rispondendo al capitolo di prova n° 5 di ricorso CP_4
ha dichiarato "ho concordato con il signor (dipendente CP_5 CP_3
i pagamenti della sola seconda fattura" con ciò dimostrando non
[...]
solo di essere al corrente della fattura ma di averne concordato i termini di pagamento con la fornitrice senza essere colta da alcun
'sospetto', dubbio o problematica, e senza sentire la necessità di chiedere una ulteriore autorizzazione alla sig. o al sig. Parte_2
CP_2
Ma ciò che appare dirimente ai fini della conoscenza aziendale delle fatture suddette e che esse siano state soggette al vaglio positivo sia della proprietà sia del professionista che ha redatto il bilancio, è la circostanza che entrambe siano state inserite nei bilanci. In specie, a pag. 8 della nota integrativa del bilancio aziendale del 2022 si fa espresso riferimento sia alle manutenzioni ordinarie che a quelle
Pag. 6 di 12 straordinarie (doc. 8); e così anche per la fattura n° CP_3
61572 del 19.12.2023 che è stata regolarmente iscritta al bilancio 2023 della convenuta.
Il commercialista dott. , che si occupa integralmente della Tes_1
gestione dei bilanci e loro redazione, sentito come teste all' udienza dell' 8 aprile 2024, ha dichiarato che si trattava di "fatture di manutenzione e volevo capire meglio per il giusto trattamento fiscale" ed ha aggiunto "le fatture di cui ai n 1 e 2 di parte resistente che mi vengono rammostrate sono elettroniche e sono pervenute a CP_1
ramite SDI".
[...]
Tes_ Il dott. ha poi dichiarato: "Per il bilancio aziendale mi rapportavo principalmente con ed era lui che firmava il CP_2
bilancio. A volte era presente anche durante le Parte_1
discussioni del Bilancio, ma il mio interlocutore era . CP_2
Tes_ Al contrario il Dott. NON ha confermato nè l'emissione nè la registrazione a bilancio "di una nota di credito per una o per entrambe le fatture"; mentre sorge il dubbio che la nota di credito prodotta da sub doc.7, emessa solo in data 31.05.2024 (ovvero CP_1
solo dopo la notifica del ricorso che ha introdotto la presente causa avvenuta il 26.04.2024) a seguito di una riunione a fine marzo 2024 in cui erano presenti anche terzi estranei all'azienda (come riferito dalla teste “L'incontro si è tenuto presso la sede di CP_4 CP_3
mi sembra verso fine marzo 2024, ed eravamo presenti io, l'avv.
CP_ Casari, la il legale di e altre Parte_2 CP_2 CP_3 tre/quattro persone di cui non conosco i nomi”) sia stata funzionale ad approntare la difesa a fronte dell'impugnazione (stragiudiziale, all'epoca) del licenziamento (tanto che: “A.D.R.: “La nota di credito è stata fatta a maggio per i tempi tecnici di e per il fatto che CP_3
c'erano di mezzo anche gli avvocati. Preciso che aveva CP_1 sollecitato con delle email l'emissione della nota di credito da parte
Pag. 7 di 12 di ; tuttavia di queste mail la difesa di non CP_3 CP_1
ha dato conto).
Ne consegue che è da ritenersi certo che anche la fattura CP_3
n° 61572 del 19.12.2023 fosse nota al ed al suo
[...] Pt_3
commercialista già dal momento in cui è pervenuta in azienda, è stata sottoposta al vaglio di che ha dato l'ok, è stata discussa con Pt_1
dipendente è stata pagata ed è stata infine inserita CP_5 CP_3
a bilancio. Il tutto avvenuto prima della contestazione disciplinare
27/2/2024.
A fronte dunque della tardività della contestazione disciplinare di cui è causa, il licenziamento si appalesa illegittimo e va annullato.
Ma anche entrando nel merito della vicenda e della contestazione disciplinare che ha dato origine all'espulsione, non si può non censurarne l'estrema pretestuosità.
Già dalla lettura della contestazione si evidenzia la nebulosità della stessa, atteso che non si comprende (anche se il testo della missiva appare suggestivamente voler insinuare scopi illeciti) per quali ragioni il lavoratore abbia dovuto architettare, all'asserita insaputa della proprietà, il meccanismo di fatturazione 'preventiva' degli interventi manutentivi aziendali, da scalare poi in corso d'anno.
Ebbene: dovendosi escludere (perché nemmeno l'azienda si è spinta a formulare tali accuse;
e comunque nulla in tal senso è emerso dall'istruttoria o dai carteggi acquisiti in atti) un peculato o un arricchimento personale del (ovvero un accordo truffaldino con Pt_1
, l'unica ragione per cui il lavoratore ha preso accordi CP_3 per una fatturazione preventiva di interventi 'a scalare' nel corso dell'anno è stata: da un lato, il garantirsi la tempestività degli interventi ed eventuali 'bonus' sul materiale e/o pezzi di ricambio
(come s'è visto molto costosi -cfr. teste ); dall'altra Testimone_2 con l'intento di abbassare gli utili aziendali.
Pag. 8 di 12 Entrambe queste finalità sono volte all'esclusivo interesse aziendale, e non comportano alcun rischio effettivo nei confronti della società
(atteso che gli interventi manutentivi sono effettivamente svolti;
ed anzi, quello del 2023 non è stato interamente coperto dalla fattura del
2022) ma solo evidenti benefici.
Per altro, la difesa aziendale si mostra contraddittoria anche con riguardo ai poteri attribuiti al lavoratore.
Dalla lettura della contestazione disciplinare si evince (o così è lasciato intendere) che il abbia agito fraudolentemente o Pt_1
comunque nascondendo alla proprietà le operazioni di cui alle fatture in atti, operazioni di cui si sarebbe casualmente accorta la socia di minoranza sig. (che è la moglie di e la Parte_2 CP_2 madre di SI LO e la suocera dell'impiegato ); Persona_1
Cont mentre negli atti difensivi di si afferma che il era Pt_1
sostanzialmente soggetto plenipotenziario avendo del CP_2
tutto dismesso per ragioni di salute il proprio ruolo in azienda.
Tuttavia: ove fosse vera questa seconda versione (che però è stata smentita dal testimoniale raccolto, come si dirà) non è dato comprendere quale sia la condotta censurabile al atteso che Pt_1
egli avrebbe così agito in quanto dotato dei poteri più ampi (tra cui quello di tenere i rapporti commerciali con che ha CP_3
utilizzato per il bene della ditta.
Ove invece -come è emerso- i poteri gestori erano ancora saldamente nelle mani del è fin troppo evidente che a costui (ed alla CP_2 sua famiglia) non possano essere passate 'inosservate' due fatture di quell'importo, emesse da un fornitore abituale e consolidato, per due anni consecutivi (sia nel 2022 che nel 2023).
Il che chiarisce come tali operazioni fossero note ed avallate dalla proprietà.
Il sig. viene descritto dalla difesa come CP_2 CP_1
persona le cui "funzioni fisico cognitive" erano talmente compromesse
Pag. 9 di 12 da essere "assolutamente impossibilitato a gestire l' azienda" (pag. 5 memoria di costituzione).
Tuttavia il dott. , il commercialista della società all'udienza Tes_1
dell' 8 aprile 2024 ha dichiarato: " è sempre stato presente CP_2
in azienda nonostante le malattie che ha avuto. So che lui dirigeva
(l'azienda ndr) perchè avevo contatti telefonici con in media CP_2
ogni 15 giorni. Per il bilancio aziendale mi rapportavo principalmente con ed era lui che firmava il bilancio. A volte era CP_2
presente anche durante le discussioni del bilancio MA Parte_1
Testi IL MIO INTERLOCUTORE . CP_2
Le decisioni in azienda venivano dunque prese da la CP_2
presenza del - se e quando c'era - era eventualmente consultiva Pt_1
ma mai deliberativa in quanto le decisioni venivano prese dalla proprietà aziendale nella persona di CP_2
Tes_ Il dott. rispondendo sul capitolo di prova testimoniale n° 6) di ricorso ha chiarito che l' acquisto del centro di lavoro VCF 850 avvenuta nel 2021 fu da lui discussa con ed il teste CP_2
– rispondendo sul medesimo capitolo - ha Testimone_2
confermato che la trattativa era stata fatta con il ricorrente ma che il prezzo di acquisto del predetto macchinario "era stato definito alla presenza del titolare di Meccanica ETI SI GI e SI LO". L' ing. a detta dei testi e aveva poteri davvero Pt_1 Tes_4 Tes_2 limitati: acquisti di due PC per 2.000,00 € complessivi o utensili per
7/8 mila euro.
La teste a precise domande ha così risposto: "I contratti di CP_4
leasing venivano firmati dal sig. ed ha aggiunto " era CP_2 CP_2
presente alla riunione annuale di bilancio con il commercialista e gli altri soci".
Da queste testimonianze emerge chiaramente che CP_2
dirigeva l'azienda, che prendeva le decisioni, che discuteva il bilancio
Pag. 10 di 12 col commercialista ed ovviamente lo approvava e lo firmava come presidente del cda dopo avere visionato entrate ed uscite. era dunque sicuramente a conoscenza delle due fatture CP_2
di cui è causa: visti gli importi delle stesse l'autorizzazione CP_3
alla loro contabilizzazione ed al pagamento veniva da lui e non da altri.
Ne consegue -da una piana lettura in buona fede degli eventi svolti- che il ricorrente ha agito legittimamente e con l'avallo aziendale, sicché è insussistente il fatto contestato e la giusta causa del recesso.
Il licenziamento impugnato è pertanto illegittimo.
Dall'illegittimità del licenziamento dovuta alla tardività della contestazione disciplinare, all'inesistenza dei fatti contestati e alla mancanza giusta causa di licenziamento discende l'obbligo della convenuta -atteso che l'azienda occupa un numero di dipendenti
Cont inferiore a 15 (cfr. LUL prodotto quale doc.8 e il lavoratore non ha contestato il dato aziendale- di corrispondere al ricorrente la misura indennitaria massima prevista dall'art. art. 9 del decreto legislativo
23/20158, tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dal dipendente e delle modalità espulsive.
E' fondata anche la richiesta di restituzione della somma di € 3.336,42
a lui trattenuta sulla busta di febbraio 2024 (doc. 9) per il periodo di sospensione cautelare dall'invio della contestazione disciplinare all'applicazione della sanzione espulsiva rilevandosi che, essendo il licenziamento dichiarato illegittimo, va annullato e i suoi effetti sono caducati ab origine.
Anche tali somme sono da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dal di del dovuto al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione.
PQM
Pag. 11 di 12 In accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 27 febbraio 2024 e per l'effetto condanna la società al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità da commisurarsi all'ultima retribuzione globale di fatto pari a sei mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal giorno del licenziamento al saldo;
Dichiara tenuta la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al ricorrente la somma di €
3.336,42, indebitamente trattenuta sulla sua busta paga di febbraio
2024 sotto la voce sospensione disciplinare, oltre accessori dalla trattenuta al saldo;
condanna alla rifusione al ricorrente delle spese Controparte_1 del presente giudizio, che quantifica in € 10.800,00 per compensi oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Reggio Emilia, li 13/5/2025
Il Giudice
Dott.Elena Vezzosi
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