Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/05/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1435/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1435/2025, promossa con ricorso depositato il 18 marzo 2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
cittadino Italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...], Corso Italia n. 995 con l'Avv. Antonio Schilirò del Foro di Milano
e
2) Parte_2 nata a [...] l'[...]
cittadina Ucraina Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...], Corso Italia n. 995 con l'Avv. Maurizio Teodoro Cannistraro del Foro di Milano
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CA RT (VA), in data 25 settembre 2021
(anno 2021 atto n. 30 parte I)
X senza figli
□ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. la casa familiare sita a CA RT -VA-, Corso Italia Italia n. 995, con quanto l'arreda, viene assegnata alla moglie sino alla data dell'atto definitivo di compravendita dell'immobile de quo di cui oltre;
3. i coniugi, economicamente indipendenti dal punto di vista economico, rinunciano espressamente ad ogni reciproco mantenimento
I ricorrenti, inoltre, hanno chiesto che il Tribunale prendesse atto delle seguenti ulteriori pattuizioni tra gli stessi intercorse:
4. i coniugi e sono comproprietari, ciascuno per la quota del Parte_1 Controparte_1
50%, dell'appartamento costituente l'attuale casa familiare sito nel Comune di CA
RT -VA-, Corso Italia n. 995, insistente nel complesso condominiale posto tra piazza
Pertini e Corso Italia, composto da due locali oltre servizi al piano quinto, con annessi vano cantina e box auto al piano interrato, censito al Catasto Fabbricati del Comune di CA
RT come segue:
- sezione urbana CS, foglio 1, mappale 6652, subalterno 28, Corso Italia n. 995, piano S1-5, categoria A/2, classe 3, vani 4, superficie catastale totale mq. 70, R.C. Euro 392,51;
- sezione urbana CS, foglio 1, mappale 6652, subalterno 51, piano S1, categoria C/6, classe 8, metri quadri 15, R.C. Euro 41,21;
5. l'immobile di Corso Italia n. 995 in CA RT -VA- è gravato da ipoteca rilasciata a garanzia del mutuo contratto da entrambi i coniugi;
6. il Signor si impegna a cedere e vendere la quota parte indivisa dell'immobile di Parte_1 sua proprietà (50%) di cui al punto n. 4. che precede alla Signora che dichiara Parte_3 di accettare;
7. il prezzo della cessione relativa al 50% di proprietà del Signor è stato convenuto Parte_1 tra i coniugi in € 68.194,45 (sessantottomilacentonovantaquattro/45) ed i termini di pagamento del prezzo, nonché di stipula dell'atto definitivo di comravendita, sono già stati concordati tra le parti con specifico contratto preliminare di compravendita, qui da intedersi integralmente richiamato;
8. i coniugi dichiarano espressamente che il contenuto degli accordi di natura patrimoniale sopra indicati sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
9. con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente ricorso e del contratto preliminare di compravendita dell'immobile costituente l'ex casa coniugale, i coniugi dichiarano espressamente e reciprocamente di non aver null'altro a che pretendere economicamente l'uno dall'altro
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 25 settembre 2021, in CA RT (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di CA RT (anno2021, atto n. 30, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __28.4.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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