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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/10/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1182/2021 R.G. a seguito dell'udienza del 23/10/2025 svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile di I grado vertente
TRA
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 09.12.1953, residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc.
) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni C.F._2 (Cod. Fisc. ) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata in Teramo alla Via Torre Bruciata C.F._4 n.n. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori;
si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: P.IVA_1
Email_1 Email_2 Email_3
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._5 residente in 64046 Montorio al V. (TE), alla Piazza Villa Scaricamazza n. 3,
[...]
nata a [...] l'[...] (C.F.: ), CP_2 C.F._6 residente in 64046 Montorio al V. (TE), alla via Giuseppe De Dominicis n. 20 e
[...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._7 residente in [...], tutti in qualità di coeredi beneficiati di , nata il [...] in [...] al Persona_1 CP_1 NO (TE), deceduta a UL (TE) il 17/04/2019, elettivamente domiciliati in Teramo, alla via V. Comi n. 18, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Santori (C.F.:
), che li rappresenta - congiuntamente e/o disgiuntamente - C.F._8 all'avv. Elena Ranalli (C.F.: come da procura in atti C.F._9
1 di 13 RESISTENTI
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
residente in [...] e C.F._10 [...]
nata a [...] il [...] (C.F.: ) CP_4 C.F._11 residente in [...], entrambe in qualità di eredi di in vita erede beneficiato di , nata Persona_2 Persona_1 [...]
il 20.04.1948 in Montorio al NO (TE), deceduta UL (TE) il CP_1 17/04/2019, elettivamente domiciliate in Teramo, alla via Giannina Milli n. 15, presso lo studio dell'avv. Luca Carbonara, che le rappresenta come da procura in atti
RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “1. In via preliminare, ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., disporre la riunione del presente procedimento con quello pendente tra le medesime parti e rubricato al n. 291/2021 R.G., G.L. Dott.ssa Daniela Matalucci, la cui prima udienza è fissata per il giorno 23 settembre 2021 alle ore 9,00.
2. Sempre in via preliminare ordinare ai convenuti, ai sensi dell'art. 423 comma 2 c.p.c., di pagare alla ricorrente la somma di € 44.390,90, risultante dai cedolini paga;
3. Nel merito, accertare e dichiarare che la Sig.ra è creditrice della Parte_1 somma di € 44.390,90 (di cui € 21.928,45 a titolo di TFR), dovuta in ragione delle retribuzioni rimaste non pagate relative al periodo novembre 2018 – aprile 2019, e risultante dai cedolini paga predisposti dalla datrice di lavoro;
4. Condannare i Sig.ri. , , Controparte_3 Controparte_4 CP_2
, e , con riguardo alle rispettive quote
[...] Controparte_1 Parte_2 ereditarie, al pagamento della somma di € 44.390,90 (di cui € 21.928,45 a titolo di TFR) per le causali sopra specificate o delle diverse somme ritenute di giustizia;
5. Condannare i convenuti, con riguardo alle rispettive quote ereditarie, alla regolarizzazione della posizione contributiva;
6. Condannare i convenuti, con riguardo alle rispettive quote ereditarie, al pagamento sulla somma, come sopra liquidata, di interessi e rivalutazione come per legge;
7. Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore del sottoscritto studio legale che si dichiara antistatario”.
*** Parti resistenti ( : “in via Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 preliminare:
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, il difetto di legittimazione passiva dei resistenti , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
quali coeredi con beneficio di inventario di , in
[...] Persona_1 rappresentazione del proprio padre, nonché il difetto della Controparte_5 posizione giuridica soggettiva passiva dei medesimi eredi e, comunque, i limiti di responsabilità dei predetti eredi con beneficio di inventario, anche in punto di valore di ogni singola quota ereditata e di separazione del patrimonio ereditato, con ogni conseguente statuizione di legge anche in ordine alla soccombenza per le spese e le competenze legali da parte della ricorrente;
- disporre, se del caso, la riunione del presente giudizio a quello pendente sempre davanti al Tribunale Ordinario di Teramo – Sezione Lavoro, rubricato al n. 291/2021 R.G., Giudice Dr.ssa Silvia Codispoti, con ogni conseguente statuizione di legge;
2 di 13 - rigettare, sempre e comunque, per le ragioni in narrativa spiegate, la richiesta formulata da parte ricorrente, nei confronti dei resistenti, di emettere l'ordinanza di cui all'art. 423, comma 2 c.p.c., per l'importo di € 44.390,90, in quanto illegittima, inammissibile e del tutto infondata, con ogni conseguente statuizione di legge;
- nel merito perché il ricorso, così come formulato nei confronti dei resistenti qui concludenti, venga rigettato in quanto inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto;
- in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio”. Parti resistenti ( , : “in via preliminare: Controparte_3 Controparte_4
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità del ricorso per genericità e manifesta incompletezza e carenza degli elementi previsti dall'art. 414 c.p.c.;
- in subordine, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei resistenti, quali coeredi con beneficio di inventario di , ed in qualità a Persona_1 loro volta di eredi del Sig. in vita erede beneficiato (DOC. 3) Persona_2 della de cuius , nonché il difetto della posizione giuridica soggettiva Persona_1 passiva dei medesimi eredi e, comunque, i limiti di responsabilità dei predetti eredi con beneficio di inventario, anche in punto di valore di ogni singola quota ereditata e di separazione del patrimonio ereditato, con ogni conseguente statuizione di legge anche in ordine alla soccombenza per le spese e le competenze legali da parte della ricorrente;
- disporre, se del caso, la riunione del presente giudizio a quello pendente sempre davanti al Tribunale Ordinario di Teramo – Sezione Lavoro, rubricato al n. 291/2021 R.G., Giudice Dott.ssa Silvia Codispoti, con ogni conseguente statuizione di legge;
- rigettare, sempre e comunque, per le ragioni in narrativa spiegate, la richiesta formulata da parte ricorrente, nei confronti dei resistenti, di emettere l'ordinanza di cui all'art. 423, comma 2 c.p.c., per l'importo di € 44.390,90, in quanto illegittima, inammissibile e del tutto infondata, con ogni conseguente statuizione di legge;
- nel merito perché il ricorso, così come formulato nei confronti dei resistenti qui concludenti, venga rigettato in quanto inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto;
- in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 28.07.2021, Parte_1 ha agito in giudizio nei confronti degli eredi di (datrice di lavoro) al Persona_1 fine di fare condannare gli stessi alla corresponsione in proprio favore delle differenze retributive maturate in ragione del rapporto di lavoro subordinato ripassato con la con decorrenza dal luglio 2000 fino al 17 aprile 2019 e quantificate Per_1 nell'importo complessivo di € 44.390,90 (di cui € 21.928,45 a titolo di TFR) per retribuzione maturata e non corrisposta relativa al periodo lavorativo novembre 2018- aprile 2019, come da conteggio sindacale prodotto.
A sostegno della domanda, ha dedotto:
- di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal luglio 2000 Persona_1 al 17 aprile 2019, data del decesso di quest'ultima, concessionaria della ricevitoria del lotto di Roseto degli Abruzzi (TE), alla via Nazionale n. 389, titolare dell'esercizio
3 di 13 commerciale di rivendita di tabacchi e giornali, attività esercitate entrambe nei medesimi locali;
- di essere stata assunta con la qualifica di impiegata, con inquadramento nel 5° livello della classificazione del personale dipendente da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, con impiego lavorativo a tempo pieno;
- di essersi alternata con la datrice di lavoro nella gestione della ricevitoria e nella distribuzione dei beni commercializzati. Più in particolare, di essersi occupata delle attività proprie del ruolo impiegatizio, collegate al ricevimento e alla registrazione delle scommesse, nonché al pagamento delle vincite e alle conseguenti formalità contabili – amministrative;
- di non essere stata retribuita per il lavoro svolto nel periodo novembre 2018- aprile
2019.
In punto di diritto, ha rivendicato il mancato pagamento delle retribuzioni maturate dal mese di novembre 2018 al decesso della datrice di lavoro avvenuto il 17 aprile 2019, per un ammontare di € 22.462,45, come da cedolini paga predisposti dalla datrice di lavoro.
Ha rivendicato, altresì, il pagamento del TFR, che ha quantificato in € 21.928,45 in relazione all'intero rapporto di lavoro, ormai cessato.
Si sono costituite in giudizio le parti e Controparte_1 Controparte_2 [...] eccependo in via preliminare il difetto della propria legittimazione Parte_2 passiva, siccome citati in giudizio per il pagamento di debiti ereditari di Per_1
, in via solidale o in subordine con riguardo alle rispettive quote ereditarie, senza
[...] menzione da parte della ricorrente dei limiti della legittimazione passiva dei convenuti e del fatto che essi avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario e quindi senza il necessario contenimento della pretesa nei limiti del valore dell'attivo ereditario.
Nel merito hanno resistito alla domanda della quale hanno chiesto il rigetto, contestandone la fondatezza in fatto e in diritto.
In punto di fatto hanno
contro
-dedotto che il rapporto di lavoro per cui è causa a far data dal 1° gennaio 2015 si trasformava da tempo pieno a tempo parziale.
Nel merito, non hanno contestato né l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato ripassato con la lavoratrice né la sua durata, né tantomeno le mansioni svolte dalla stessa;
hanno eccepito, tuttavia, l'erronea quantificazione delle pretese economiche avanzate dalla controparte che ammonterebbero ad euro 6.900,00 circa, volendo considerare una retribuzione mensile di euro 1.150,00 per come emergente dai cedolini
4 di 13 paga relativi alle mensilità precedenti a quelle oggetto di domanda e ad euro 8.572,20, volendo, invece, considerare i conteggi prodotti (nello specifico, € 2.857,40 per i mesi di novembre e dicembre dell'anno 2018, nonché € 5.714,80 per i mesi da gennaio ad aprile 2019).
Si sono costituite altresì in giudizio le parti e Controparte_3 Controparte_4
e hanno eccepito in via preliminare la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della domanda nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle somme rivendicate dalla controparte.
Nel merito, hanno resistito alla domanda della quale hanno chiesto il rigetto siccome infondata in fatto e in diritto.
Così radicatosi il contraddittorio la causa, rigettata l'istanza di riunione con il giudizio iscritto al N.r.g. 291/2021 e fallito il tentativo di conciliazione, è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, delegata in parte al Gop. dott. Marco di Biase, al termine della quale è stata rinviata alla presente udienza di discussione, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per note conclusionali e di trattazione scritta.
***
Va esaminata preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da tutte le parti convenute, sulla quale si ritiene di poter richiamare quanto già argomentato nel giudizio iscritto al N.r.g. 291/2021 vertente tra le stesse parti e definito con sentenza dell'11/01/2024.
L'eccezione si basa sul rilievo del mancato contenimento della domanda nei limiti dell'attivo ereditario;
essa deve quindi intendersi volta a far dichiarare che le parti resistenti, nelle loro qualità di accettanti con beneficio d'inventario l'eredità lasciata dall'ex datrice di lavoro dell'attrice, non sono tenute a rispondere dei debiti ereditari se non nei limiti delle rispettive quote e non oltre il limite del valore dell'attivo ereditario.
Quale eccezione di carenza di legittimazione passiva, l'eccezione si presenta prima facie infondata.
La S.C. ha chiarito che il chiamato all'eredità, che ha accettato con beneficio d'inventario, assume la qualità di erede, e, pertanto, salva l'opponibilità del limite di responsabilità intra vires hereditatis, è legittimato passivamente alla domanda di adempimento proposta dal creditore del de cuius (Cass.9 luglio 1980, n.4373).
5 di 13 Nella specie è pacifico, per aver i resistenti dichiarato di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario, che essi sono divenuti eredi e come tali passivamente legittimati in ordine alla domanda di rivendicazione di crediti nei confronti del de cuius.
Al fine di stabilire, poi, se sia fondata l'eccezione di mancato contenimento della domanda di condanna degli eredi al pagamento dei debiti ereditari entro il valore dell'attivo, va verificato se l'inventario sia stato compiuto e se da esso risulti il valore dell'asse ereditario;
solo così è possibile stabilire entro quale importo in concreto gli eredi del debitore saranno responsabili per l'adempimento di debiti del loro dante causa.
L'accettazione con beneficio d'inventario ha, ben sì, l'effetto, ai sensi dell'art.490 c.c., di tenere distinto l'asse ereditario dal patrimonio dell'erede, con la conseguenza che l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni pervenutigli.
Perché tale effetto si dispieghi in concreto, tuttavia, è necessario, appunto, che l'erede compia l'inventario e lo esibisca in giudizio e che dallo stesso sia possibile rilevare quale sia l'attivo netto, una volta detratte le spese in prededuzione (spese funerarie).
La S.C. (sent.19 giugno 1981, n.4022) ha precisato che l'accettazione con beneficio di inventario implica una responsabilità limitata dell'erede per i debiti del defunto e pertanto l'opposizione di tale fatto al creditore comporta l'onere della relativa prova a carico dell'erede stesso che pretende di derivarne le dette conseguenze giuridiche favorevoli.
Il giudicante ritiene di dover aderire a tale principio e di trarne le relative conseguenze.
Più in particolare, a parere del giudicante, l'erede non può limitarsi ad eccepire di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario e neanche di aver iniziato l'inventario, dovendo invece dare la completa dimostrazione dell'esito delle relative operazioni, comprensive della stima del valore dei beni inventariati, onde sia dato verificare la capienza o meno del credito che il terzo fa valere rispetto alla limitazione della responsabilità per i debiti ereditari che deriva dall'accettazione beneficiata.
Non induce a diversa soluzione la circostanza dell'aver la S.C. pure chiarito che l'eccezione di accettazione con beneficio di inventario va opposta dal debitore convenuto nei confronti del creditore nel giudizio di cognizione promosso da quest'ultimo nei confronti del primo per l'accertamento dell'esistenza e dell'importo di un credito già gravante sul de cuius (Cass. 9 marzo 1987, n.2442).
È vero che da tale principio discende che l'eccezione possa e debba essere valutata, una volta sollevata, nel giudizio di cognizione, senza che se ne possa ritenere l'esame
6 di 13 riservato all'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione che l'erede, escusso in forza del titolo ottenuto dal creditore del de cuius, proponga nei confronti del creditore procedente.
Tuttavia, per come ha chiarito, ancora, la S.C., in tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'erede, senza ricorrere alla liquidazione di tipo concorsuale di cui agli art. 498 e ss. c.c. e provvedere alla conversione dei beni del "de cuius" in denaro, può procedere al pagamento individuale dei creditori ex art. 495 c.c. e conservare per sé la parte dell'attivo ereditario che dovesse residuare;
in tal caso la responsabilità dell'erede è limitata al valore della stima dei beni effettuata in sede di inventario (cfr. Cass. 16 novembre 2016, n.23350).
Come si vede, pertanto, la stima dei beni effettuata in sede di inventario rappresenta la condizione necessaria perché il giudice possa esaminare l'eccezione di necessità di contenimento della domanda (e quindi della sentenza di condanna dell'erede al pagamento, resa in accoglimento di essa) nei limiti del valore netto dell'asse ereditario.
Gli eredi e hanno Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 depositato, con la propria memoria difensiva, oltre i verbali di accettazione con beneficio di inventario, anche stralcio dell'inventario da essi iniziato. I coeredi
[...]
e in qualità di eredi di , in vita Controparte_3 Controparte_4 Persona_2
a sua volta erede beneficiato della ex datrice di lavoro dell'attrice, hanno depositato con la loro memoria difensiva solo il verbale di accettazione beneficiata compiuta da
[...]
. Persona_2
L'eccezione di obbligo di contenimento nei limiti del valore netto dell'asse ereditario non può essere accolta, stante l'insufficienza a tale fine del verbale d'inventario prodotto in stralcio dai resistenti e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
Da esso non risulta alcuna stima del valore dei beni inventariati, rinvenendovisi solo il riferimento ad una comunicazione della Lottomatica circa la "revoca del certificato di competenza" - riferimento da presumersi riguardante la concessione della ricevitoria del lotto già intestata alla de cuius - nonché il riferimento a bonifico e fatture per spese funerarie e ad un partitario della ditta esecutrice di lavori su un immobile, che può presumersi essere stato di proprietà della de cuius e rispetto al quale i chiamati all'eredità abbiano inteso documentare in sede di inventario degli oneri per l'esecuzione di lavori.
In definitiva, manca nel verbale l'indicazione del prezzo corrente di mercato dell'immobile, che dell'asse ereditario costituisce peraltro il solo dei cespiti risultante
7 di 13 dal riferimento citato;
la circostanza non può che essere valutata in senso sfavorevole per i coeredi, che hanno inteso far valere il diritto di sentire contenere la propria condanna al pagamento del debito della de cuius entro i limiti del valore delle attività ereditarie.
Da quanto precede discende che, in mancanza di prova dell'effettuazione della stima dell'attivo ereditario e della conseguente determinazione per differenza del valore netto dell'asse, l'eccezione di inammissibilità di domanda eccedente il valore di esso è priva del necessario supporto probatorio e si risolve in una richiesta di pronuncia generica.
Diversamente ragionandosi, ossia ipotizzandosi che la dimostrazione dell'accettazione effettuata con beneficio di inventario possa giustificare la richiesta di apporre alla sentenza di condanna una formula di contenimento generica al pagamento del debito del de cuius nei limiti del valore dell'asse ereditario, si attribuirebbe all'uso di tale formula un'efficacia impeditiva dell'esercizio di azioni esecutive da parte del creditore del de cuius, efficacia che, tuttavia, sarebbe poi smentita, siccome impossibile ad apprezzarsi.
Infatti, mancando la determinazione della somma sino alla cui concorrenza il creditore del de cuius ha diritto di agire sul patrimonio dell'erede, il G.E. non potrebbe contenere entro un limite certo l'assegnazione del ricavato della vendita forzata di beni dell'erede pignorati ad istanza del creditore del de cuius munitosi di titolo a carico di quest'ultimo.
In altri termini, la richiesta di pronuncia di esistenza del beneficio di inventario proposta dai coeredi, avendo quale finalità limitare l'esercizio dell'azione esecutiva sul patrimonio dell'erede beneficiato, va accompagnata dalla prova del valore stimato dell'asse ereditario.
In difetto, l'eccezione preliminare sollevata dai resistenti non può quindi essere accolta.
Va parimenti disattesa in quanto infondata l'eccezione di nullità del ricorso per omessa indicazione degli elementi di cui all'art.414 c.p.c.
Si ritiene infatti che il “thema decidendum” introdotto con la domanda sia idoneo, in quanto sufficientemente delineato, a tracciare i confini del potere decisorio del giudice e a vincolare la controparte nella redazione della memoria di costituzione secondo gli i rigidi parametri dell'art. 416 c.p.c.
Il ricorso introduttivo appare pertanto rispondente a quanto disposto dall'art. 414
c.p.c. essendo sufficientemente determinato rispetto all'oggetto della domanda e all'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la stessa.
8 di 13 Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e nei termini che di seguito si espongono.
In diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697
Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Nel caso di specie, come già esposto, le parti resistenti non contestano né l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato ripassato tra la lavoratrice e la datrice di lavoro né la sua durata, né tantomeno le mansioni svolte dalla stessa presso la Persona_1 ricevitoria del lotto di Roseto degli Abruzzi (TE), sicché tali circostanze devono ritenersi dimostrate siccome pacifiche tra le parti nonché risultanti dagli elementi istruttori acquisiti. Vi è, di converso, contestazione in merito al quantum delle pretese avanzate dalla lavoratrice che, a detta dei convenuti, ammonterebbero alla minor somma di euro 6.900,00, volendo considerare una retribuzione mensile di euro 1.150,00 per come emergente dai cedolini paga relativi alle mensilità precedenti a quelle oggetto di domanda e ad euro 8.572,20 volendo, invece, considerare i conteggi sindacali prodotti
(nello specifico, € 2.857,40 per i mesi di novembre e dicembre dell'anno 2018, nonché
€ 5.714,80 per i mesi da gennaio ad aprile 2019).
Orbene, dalle deposizioni testimoniali rese dai testi escussi, sostanzialmente convergenti, è emerso che la ricorrente ha prestato attività lavorativa presso la
9 di 13 ricevitoria del lotto sita in Roseto degli Abruzzi (Te) di proprietà di , Persona_1 dall'anno 2000 sino alla morte della nell'aprile 2019, occupandosi Per_1 quotidianamente e per circa 36 ore settimanali della gestione della ricevitoria e della vendita al pubblico di tabacchi e giornali.
Con il presente giudizio, la ricorrente lamenta la mancata corresponsione delle retribuzioni maturate nei mesi da novembre 2018 ad aprile 2019 (per un totale di 6 mensilità) quando il rapporto cessava per la morte della titolare , oltre al Persona_1
Tfr, con quantificazione delle pretese economiche nell'importo complessivo di €
44.390,90 (di cui € 21.928,45 a titolo di TFR), per come emergerebbe dai cedolini paga relativi alle mensilità oggetto di domanda oltre che dal conteggio sindacale prodotto.
Ebbene, con riferimento alle buste paga afferenti al periodo lavorativo per cui è causa, si ritiene che il relativo deposito telematico avvenuto in data 22 settembre 2025 sia inammissibile perché tardivo, dovendosi condividere e anche in tale sede ribadire il giudizio espresso con ordinanza dell'11.01.2022 con cui non si autorizzava il deposito tardivo dei suddetti cedolini richiamandosi all'uopo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. già Sez. U n. 8202/2005 e le numerose successive che lo hanno costantemente ribadito), a mente del quale nel rito del lavoro l'omesso deposito di un documento determina la decadenza del diritto alla produzione salvo che quest'ultima non sia giustificata dal tempo della sua formazione o dall'evolversi della vicenda processuale nel tempo successivo al ricorso ed alla memoria di costituzione.
Nel caso di specie, è evidente che trattasi di documentazione precostituita che si trovava nella disponibilità della parte e che la stessa avrebbe potuto e dovuto produrre tempestivamente in giudizio, non potendosi fare ricorso all'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice ex art. 421 c.p.c. pena l'attribuzione allo stesso di una funzione sostitutiva degli oneri di parte, chiaramente non ammissibile.
Ne consegue che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, la suddetta documentazione (cedolini paga relativi al periodo novembre 2018 - aprile 2019) non può essere utilizzata.
Esaminando, invece, il conteggio analitico prodotto da parte ricorrente a corredo del ricorso emerge ictu oculi che lo stesso sia stato elaborato con riferimento all'intero periodo lavorativo svolto dalla ricorrente (data di inizio: 03.07.2000; data di cessazione:
17.04.2019) a fronte del petitum della domanda limitato al solo periodo lavorativo novembre 2018 - aprile 2019, mentre la somma di euro € 44.390,90 rivendicata non trova alcun riscontro nei calcoli ivi contenuti.
10 di 13 Purtuttavia, si ritiene che il conteggio prodotto, siccome non specificamente contestato, sia comunque utilizzabile nei limiti dell'oggetto della domanda e che possa essere riconosciuta alla ricorrente la complessiva somma di € 8.572,20 per differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria relative alle mensilità di novembre e dicembre 2018 (€ 2.857,40) e di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019 (€ 5.714,80).
In ordine al Tfr, nessuna contestazione specifica investe la durata del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, una volta ricalcolate le retribuzioni mensili che erano maturate a favore della lavoratrice in base all'effettivo orario di lavoro da lei osservato, pari a n.36 ore settimanali, ossia alla percentuale di part time (rispetto all'orario normale contrattuale collettivo di n.40 ore di lavoro alla settimana) dell'87,50%, anziché alla minore percentuale del 50%, prevista nel contratto individuale di lavoro, si determina l'importo degli accantonamenti annuali corrispondenti al quoziente della divisione delle retribuzioni mensili maturate, comprensive di 13^ e 14^ mensilità, per 13,5, ai sensi dell'art.2120 c.c., accontamenti la cui sommatoria, incrementata della rivalutazione annuale nelle misure fissa dell'1,5% e percentuale secondo gli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicati dall'Istat, restituisce il totale maturato alla cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, e più precisamente alla fine del mese di cessazione di tale rapporto, che si computa ai presenti fini come interamente lavorato, per aver la ricorrente prestato l'attività lavorativa durante lo stesso per oltre quindici giorni.
Lo sviluppo di tale conteggio risulta dal prospetto seguente, che è redatto tenendosi conto delle misure della retribuzione mensile lorda risultante dal conteggio sindacale, che, si ripete, risulta in parte de qua incontestato in maniera specifica, con l'ausilio di un programma informatico disponibile in rete e testato come affidabile:
TFR al netto Coeffic. Imposta Anno TFR base Quota IVS Rivalutaz. Fondo TFR di IVS rivalutaz. sost.
2000 € 441,12 - € 441,12 - - - € 441,12
2001 € 955,83 - € 955,83 3,219577 € 14,20 € 1,56 € 1.409,59
2002 € 985,14 - € 985,14 3,504311 € 49,40 € 5,43 € 2.438,70
2003 € 1.013,35 - € 1.013,35 3,200252 € 78,04 € 8,58 € 3.521,51
2004 € 1.043,08 - € 1.043,08 2,793104 € 98,36 € 10,82 € 4.652,13
2005 € 1.092,34 - € 1.092,34 2,952785 € 137,37 € 15,11 € 5.866,73
11 di 13 2006 € 1.118,44 - € 1.118,44 2,747031 € 161,16 € 17,73 € 7.128,60
2007 € 1.152,20 - € 1.152,20 3,485981 € 248,50 € 27,34 € 8.501,96
2008 € 1.189,88 - € 1.189,88 3,036419 € 258,16 € 28,40 € 9.921,60
2009 € 1.224,92 - € 1.224,92 2,224907 € 220,75 € 24,28 € 11.342,99
2010 € 1.273,28 - € 1.273,28 2,935935 € 333,02 € 36,63 € 12.912,66
2011 € 1.298,16 - € 1.298,16 3,880058 € 501,02 € 55,11 € 14.656,73
2012 € 1.326,31 - € 1.326,31 3,302885 € 484,09 € 53,25 € 16.413,88
2013 € 1.362,89 - € 1.362,89 1,922535 € 315,56 € 34,71 € 18.057,62
2014 € 1.375,06 - € 1.375,06 1,500000 € 270,86 € 29,79 € 19.673,75
2015 € 1.395,26 - € 1.395,26 1,500000 € 295,11 € 50,17 € 21.313,95
2016 € 1.426,00 - € 1.426,00 1,795304 € 382,65 € 65,05 € 23.057,55
2017 € 1.438,83 - € 1.438,83 2,098205 € 483,79 € 82,24 € 24.897,93
2018 € 1.469,21 - € 1.469,21 2,241840 € 558,17 € 94,89 € 26.830,42
2019 € 546,79 - € 546,79 0,867287 € 232,70 € 39,56 € 27.570,35
TOT. € 23.128,09 - € 23.128,09
€ 5.122,91 € 680,65 € 27.570,35
Calcolo della Tassazione Fondo TFR al 30/04/2019: € 27.570,35
Mesi utili: 232
Reddito di riferimento per aliquota media: € 13.932,89
Aliquota media: 23%
Totale deduzioni di imposta: € 309,87
Rivalutazioni già tassate: € 5.122,91
Imponibile fiscale TFR: € 22.137,57
Imposta lorda calcolata (23% sull'imponibile TFR): € 5.091,64
Totale detrazioni di imposta: € 63,72
Imposta al netto delle detrazioni: € 5.027,92
TFR Netto: € 22.542,43
In definitiva sintesi, la domanda va parzialmente accolta con condanna delle resistenti al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €
31.114,63 (di cui € 22.542,43 per Tfr).
12 di 13 Atteso l'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite sono compensate per metà e, liquidate in dispositivo per la residua quota, seguono relativamente a questa la regola generale della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna i resistenti, in qualità di eredi di nata il [...] a [...] al NO (TE) e Persona_1 deceduta a UL (TE) il 17 aprile 2019, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, pari ad un 1/6 ciascuno quanto ai primi tre convenuti indicati in epigrafe e ad 1,5/6 ciascuno quanto alle altre due convenute indicate in epigrafe, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €
31.114,63 (di cui € 22.542,43 per Tfr) a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria relativa alle mensilità di novembre e dicembre 2018 e gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019 e trattamento di fine rapporto, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
• compensa per metà le spese processuali e condanna le parti convenute, in via solidale nei confronti della ricorrente ed in proporzione alle rispettive quote ereditarie nei rapporti interni, alla rifusione, in favore della parte ricorrente, della parte di spese non compensata, parte che liquida in complessivi € 4.628,50, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente.
Teramo, data del deposito telematico
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Giuseppe Marcheggiani)
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