Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 4968/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 4968/2023 tra
+ 1 (avv. GAVAZZI LAURA) Parte_1
ATTORI e avv. GRAPPI CESARE) CP_1
CONVENUTA
* Oggi 16/04/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per gli attori l'Avv. Laura Gavazzi;
- per la convenuta l'Avv. Cesare Grappi. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1
, con il Patrocinio dell'Avv. GAVAZZI LAURA C.F._2
ATTORI
contro
C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. GRAPPI CESARE CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1 esponendo:
- che in data 21.04.2021 il loro padre, , mentre si trovava in casa, è Persona_1 accidentalmente inciampato e caduto sui gradini della scala interna;
- che, a seguito dell'incidente, è stato trasportato presso il locale Pronto Soccorso, ove gli sono stati diagnosticati una frattura del gomito e un trauma cranico commotivo;
quindi, è stato trasferito presso il reparto di neurochirurgia dell' con diagnosi “ematoma subdurale cronico CP_2 riacutizzato” per essere sottoposto a intervento chirurgico, il quale, però, non venne mai eseguito in quanto solo poche ore dopo - in data 22.04.2021 - è intervenuto il decesso per arresto cardio- circolatorio;
- che egli aveva stipulato una polizza infortuni con che prevedeva, tra CP_1
l'altro, il risarcimento dell'evento morte per un massimale di € 150.000,00;
- che la Compagnia Assicurativa, tuttavia, si è limitata a corrispondere l'indennizzo per la frattura del gomito, ma non per il decesso, sostenendo che questo sarebbe stato determinato da un pregresso stato di salute del contraente;
- che , benché ottuagenario, era autonomo, nel pieno delle sue facoltà mentali Persona_1
e in salute, dunque la sua morte è una conseguenza diretta della caduta e non di una supposta patologia preesistente;
- che ha consapevolmente scelto di assicurare una persona CP_1
2 ultrasettantacinquenne, accollandosi quindi tutti i rischi che sono connessi con l'età avanzata. Tanto premesso, gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta a corrispondere in loro favore, quali eredi dell'assicurato, l'indennizzo di € 150.000,00. a resistito alla domanda deducendo: CP_1
- che, in realtà, in occasione della caduta non ha subìto alcun trauma cranico;
Persona_1
- che a quell'epoca egli assumeva da tempo la terapia anticoagulante a base del farmaco Coumadin;
- che, dunque, le possibili ipotesi ricostruttive sono due: o costui è caduto a causa di un riacutizzarsi dell'ematoma subdurale cronico del quale era già portatore, e dunque per l'insorgenza di un ematoma cerebrale su base patologica, favorita dalla terapia anticoagulante in atto;
oppure l'ematoma si sarebbe sviluppato sì in occasione della caduta (pur in assenza di traumatismo diretto), ma solo per la determinante concausa rappresentata dall'assunzione della terapia anticoagulante;
- che quindi il preesistente ematoma subdurale cronico (nella prima ipotesi) e la ridotta coagulabilità del sangue (in entrambe le ipotesi), quest'ultima effetto del trattamento con il
, rappresenterebbero altrettante concause della lesione che avrebbe poi condotto al CP_3 decesso dell'assicurato;
- che in assenza di queste concause la morte non si sarebbe verificata;
- che, in base alle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia è tenuta ad indennizzare le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che non dipendano da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute;
- che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, il preesistente ematoma subdurale cronico e/o la ridotta coagulabilità del sangue quale effetto della terapia anticoagulante non rappresentano semplici “mali dell'età”, quanto una specifica patologia (la prima) e la conseguenza dell'assunzione di una terapia volta a prevenire il rischio di trombosi (la seconda) che non sono affatto comuni alle generalità delle persone anziane;
- che, in ogni caso, in base alla clausola n.
2.3 delle condizioni di assicurazione, la polizza era cessata a partire dal compimento del 75esimo anno di età dell'assicurato. Sulla base di quanto sopra, la Compagnia ha insistito per il rigetto della domanda. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo CTU medico- legale;
quindi, è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. In punto di fatto, le seguenti circostanze sono incontroverse e comunque documentate:
- la stipulazione, da parte di , con della polizza infortuni n. Persona_1 CP_1
104994465, che prevedeva – tra l'altro – la corresponsione in favore degli eredi di un indennizzo massimo di € 150.000,00 per il caso morte;
- l'infortunio domestico occorso a in data 21.04.2021; Persona_1
- il suo decesso in data 22.04.2021;
- la corresponsione, da parte della Compagnia, in favore degli eredi - odierni attori - della somma di € 9.187,00 a titolo di indennizzo per la frattura al gomito riportata dall'assicurato a seguito dell'incidente e il rifiuto della stessa di corrispondere l'indennizzo per il decesso. E', invece, oggetto di controversia tra le parti la sussistenza della copertura assicurativa
3 per l'evento morte, intervenuto a poche ore dall'infortunio. Si osserva:
- le condizioni di polizza prevedono, al punto n. 2.3 “Persone non assicurabili limiti di età” che
“Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone di età superiore ai 75 anni;
per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine… L'eventuale incasso di premi scaduti successivamente non comporterà l'obbligo della prestazione assicurativa e i premi in tal caso verranno restituiti”;
- il contratto stabilisce quindi un termine finale di efficacia, che si perfeziona al raggiungimento del 75esimo anno di età da parte dell'assicurato o, più precisamente, alla successiva scadenza annuale della polizza;
- al momento dell'infortunio aveva 81 anni, dunque gli effetti del contratto Persona_1 erano senz'altro cessati ormai da diverso tempo;
- la circostanza, dedotta da parte attrice, che nei 5 anni successivi al CP_1 perfezionamento del termine, abbia continuato a richiedere i premi e a incassarli non configura una tacita rinuncia della Compagnia al termine stesso, in quanto si tratta di una ipotesi espressamente contemplata e regolata dalla clausola sopra riportata, che ne disciplina le conseguenze: da un lato, l'esclusione dell'obbligo della prestazione assicurativa e, dall'altro lato, l'obbligo di restituire i premi eventualmente (ed erroneamente) incassati;
- neppure può essere interpretata come tacita rinuncia al termine la corresponsione dell'indennizzo per la frattura del gomito: la pattuizione in esame, infatti, prevede chiaramente che on è tenuta a indennizzare l'ultrasettantacinquenne, ma ciò non esclude CP_1 che la Compagnia possa comunque liberamente decidere di corrispondere una somma a titolo di risarcimento, pur in assenza di un obbligo coercibile in tal senso;
- tanto è sufficiente per ritenere inoperante, nel caso di specie, la copertura assicurativa;
- in ogni caso, quand'anche si volesse ritenere la permanenza dell'obbligo della relativa prestazione in capo alla società convenuta, la domanda degli attori sarebbe comunque infondata;
- la clausola 3.2 “Procedura per la liquidazione del danno”, alla voce “Infortuni”, stabilisce testualmente che “La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana”;
- come anticipato in premessa, nel corso della fase istruttoria è stata disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale volta a: descrivere la condizione clinica di al Persona_1 momento del fatto (stato di salute, pregresse patologie, terapie famacologiche in corso); verificare qual è stata (o quali sono state) la causa (o le cause) del suo decesso;
accertare se e in quale misura la condizione clinica preesistente alla caduta e le terapie farmacologiche in corso abbiano causalmente determinato l'evento morte, precisando se un soggetto della medesima età, in assenza di patologie e non sottoposto a quelle stesse terapie, sarebbe comunque deceduto e con quali probabilità;
- il CTU in primo luogo ha chiarito che all'epoca dei fatti, il padre degli attori era affetto - tra l'altro - da fibrillazione atriale per la quale assumeva terapia anticoagulante orale
4 (Coumadin), trattamento che già di per sé lo esponeva a rischio emorragico, posto che la comparsa di emorragie in qualsiasi distretto corporeo costituisce la principale complicanza dell'assunzione di farmaci anticoagulanti;
- quanto alle cause del decesso, ha accertato: che esso è ascrivibile ad un ematoma sub- durale, ossia ad una emorragia che si verifica nelle meningi;
che, in occasione della caduta, contrariamente a quanto affermato dagli attori, non si è verificato alcun trauma cranico, come risulta sia dalla TAC eseguita in Pronto Soccorso, sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso Per_1 al personale medico nell'immediatezza del fatto;
che l'ematoma è quindi riconducibile ai fenomeni di accelerazione/decelerazione che l'encefalo ha subito nella caduta a causa dei bruschi movimenti del capo impliciti nella caduta stessa;
che la terapia coagulante ha favorito sia l'insorgenza dell'emorragia, sia il suo progressivo accrescimento nelle ore immediatamente successive, con la conseguente compressione sulle strutture del tronco cerebrale che regolano la funzione cardiorespiratoria;
che, quindi, “la causa della morte di è del tutto coerente con Persona_1 quella riportata nella certificazione medica, ed in epicrisi medico-legale risulta ascrivibile ad un ematoma sub- durale conseguito ad una caduta accidentale con fenomeni di accelerazione/decelerazione encefalica in un paziente scoagulato”;
- con riferimento alla incidenza della terapia anticoagulante sul rapporto causale fra caduta e decesso, appare opportuno riportare pedissequamente le considerazioni del CTU: “In base a quanto sin qui considerato emerge chiaramente che la pre-esistente terapia anticoagulante ha concorso - unitamente alla caduta - nel determinismo dell'ematoma sub-durale mortale. Si tratta cioè di due fattori concausali che – nel concreto – risultano entrambi necessari ma nessuno dei due sufficiente a determinare il decesso. Definire in quale precisa misura la condizione pre-esistente possa aver concorso nel determinare il decesso è operazione ai limiti della fattibilità tecnica. In termini del tutto approssimativi, trattandosi di due fattori concausali entrambi necessari ma nessuno dei due sufficiente, si può solo orientativamente affermare che ognuno dei due ha svolto in pari misura (50%) un ruolo nel determinismo del decesso. Quanto all'ultima parte del quesito e cioè stabilire in via controfattuale se un individuo di 81 anni in assenza di terapia anticoagulante sarebbe comunque deceduto per gli effetti della caduta (e con quali probabilità) bisogna segnalare che la letteratura scientifica – compresa quella consegnatami dal CTP attoreo – non fornisce elementi di giudizio dirimenti. La nozione desumibile unanimemente dalla letteratura scientifica è che la terapia anticoagulante incrementa considerevolmente il rischio di emorragia intracranica e, in particolare, che è un fattore di rischio indipendente statisticamente significativo per la mortalità nei pazienti con ematoma sub-durale”;
- non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni dell'Ausiliario, che il Tribunale condivide e fa proprie, in quanto esito di una analisi dettagliata e approfondita degli atti e dei documenti, immune da vizi logici, condotta nel contraddittorio delle parti;
sotto questo profilo, il CTU ha risposto in modo esaustivo e convincente alle osservazioni del CTP degli attori;
- in definitiva, la Consulenza Tecnica porta ad escludere che il decesso di sia Persona_1 stato conseguenza “diretta ed esclusiva” dell'infortunio occorsogli e a ritenere quindi, in base al principio del più probabile che non, che esso non si sarebbe verificato in persona non sottoposta al medesimo trattamento farmacologico. Alla luce di tutto quanto sopra, la domanda degli attori non può trovare accoglimento. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore
5 della controversia e dell'attività svolta. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in base al medesimo principio vanno poste definitivamente a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA la domanda degli attori;
CONDANNA gli attori, in solido, a pagare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
PONE le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico degli attori, in solido fra loro. Così deciso a Reggio Emilia il 16/04/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
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