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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/09/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5763 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice dott. Marco Piovano,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 5763/2022 R.G. promossa da:
– C.F. , – C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
– , C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Pt_4
– C.F. , – C.F.
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5 C.F._5
, – C.F. ,
[...] Parte_6 CodiceFiscale_6 Pt_7
– C.F. , – C.F. , in persona del
[...] CodiceFiscale_7 Parte_8 P.IVA_1 legale rappresentante , rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Coleine e Controparte_1 dall'avv. Antonella Garonfolo per procura posta in allegato all'atto di citazione ritualmente notificato ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Roma, via Umberto Tupini n° 113,
ATTORI,
nonché
- C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 CodiceFiscale_8 Lorenzo Coleine e dall'avv. Antonella Garonfolo per procura posta in allegato all'atto di intervento ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Roma, via Umberto Tupini n° 113,
INTERVENUTO,
nonché
– C.F. , – Controparte_3 CodiceFiscale_9 Controparte_4 C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Coleine e dall'avv. CodiceFiscale_10 Antonella Garonfolo per procura posta in allegato all'atto di intervento ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Roma, via Umberto Tupini n° 113,
INTERVENUTI,
nei confronti di – C.F. , in persona del presidente del cda dott. Controparte_5 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Di Domenico per procura posta in calce alla CP_6 comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Monterotondo, via Fausto Cecconi n° 5,
CONVENUTO,
avente ad oggetto: impugnazione delibera.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Gli attori chiedevano dichiararsi la nullità/annullamento della delibera assembleare del 17.7.2022, adottata previa convocazione a firma dell'amministratore (
1. Elezione Controparte_7 del Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti 5 consorziati + 2 consorziati di riserva …;
2. Approvazione piccolo bilancio …”), per i seguenti motivi:
1. convocazione avvenuta ad opera di soggetto ( non legittimato, in quanto Controparte_7 nominato con delibera risalente al 12.5.2013 annullata con sentenza 689/2017 di questo stesso Tribunale
2. vizi propri della delibera costituiti da: a. impossibilità di verificare la rituale convocazione di tutti i consorziati b. impossibilità di verificare la documentazione relativa alle spese c. impossibilità di verificare l'effettiva intestazione delle particelle facenti parte del , CP_5 con conseguente impossibilità di verificare il rispetto delle maggioranze deliberative d. inesistenza di tabella millesimale e. mancata predisposizione dell'anagrafe condominiale f. mancato rispetto della norma statutaria (art. 11 e ss) che prevede come i membri del cda non debbano essere morosi.
Alla domanda attorea aderivano, con separati atti, gli intervenuti.
Il si costituiva in giudizio contestando le domande di cui chiedeva il rigetto secondo CP_5 le argomentazioni riportate nella comparsa;
in via subordinata aderiva, peraltro, alla domanda di scioglimento del . CP_5
La causa è stata riservata per la decisione su base esclusivamente documentale.
A. In via preliminare.
L'eccezione di improcedibilità sollevata dal . CP_5
E' infondata. L'obbligo di mediazione per i procedimenti riguardanti i consorzi è stato introdotto dal DLgs 149/2023 ed è in vigore dal 30.6.2023. All'epoca dell'introduzione del presente giudizio, dunque, alcuna condizione di procedibilità era in tal senso prevista, cosicché la domanda di scioglimento del – avanzata dalla parte CP_5 attrice con la citazione e che non aveva formato oggetto del precedente tentativo di mediazione – va considerata perfettamente proponibile. B. Nel merito.
• Motivo sub 1.
E' infondato. Contrariamente a quanto asserito dagli attori, – firmatario dell'avviso di Controparte_7 convocazione dell'assemblea qui impugnata – è stato nominato, in luogo del precedente amministratore di nomina giudiziaria, con delibera risalente al 16.11.2013, diversa e successiva a quella del 12.5.2013 che, invece, era stata annullata con sentenza 689/2017 di questo Tribunale.
Non risultando che tale delibera di nomina del AG sia stata successivamente annullata, la convocazione contestata deve dunque considerarsi perfettamente legittima.
• Motivo sub 2a.
E' infondato.
“Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica” (Cass. 34843/2023).
Nel caso in esame, gli attori non lamentano la loro mancata convocazione, bensì la verifica della ritualità della convocazione degli altri partecipanti alla compagine, vizio che – ove esistente – potrebbe essere fatto valere dai soli interessati ma non da altri soggetti.
• Motivo sub 2b.
E' infondato. Alla convocazione assembleare, a sostegno dell'argomento posto al punto 2 dell'odg, l'amministratore ha allegato un documento denominato “bilancio preventivo e consuntivo” corredato da piano di riparto.
Ebbene, a riguardo la SC con l'ordinanza 10869/2025 ha nuovamente chiarito i criteri che devono guidare la redazione del rendiconto condominiale: chiarezza, intellegibilità e verificabilità.
Come noto, la documentazione contabile condominiale – cui, per analogia, può essere assimilata quella consortile - non richiede le stesse forme rigide previste per i bilanci societari. Tuttavia, deve comunque consentire la comprensione delle entrate e delle uscite, delle modalità di impiego delle risorse e della ripartizione delle spese: in altri termini, i dati devono essere controllabili ex post sia dai condòmini sia da eventuali soggetti terzi, come giudici o revisori nominati.
Peraltro, per dare soddisfazione a tale esigenza non è necessario allegare analiticamente tutti i documenti giustificativi, purché gli stessi siano messi a disposizione dei condòmini per eventuali controlli. In altri termini, gli interessati devono poter esaminare la documentazione prima dell'assemblea, ma l'amministratore non è obbligato ad allegarla all'avviso di convocazione, essendo sufficiente che ne consenta l'accesso e che le spese siano verificabili.
Sub specie, non risulta che alcuno dei condomini impugnanti abbia fatto richiesta di poter verificare tale documentazione prima dello svolgimento dell'assemblea, né che tale richiesta sia stata avanzata in data successiva e comunque prima dell'introduzione del presente giudizio, con il quale – in ogni caso – la domanda sul punto è stata proposta in maniera assolutamente generica, in quanto il documento allegato dall'amministratore – sia pur estremamente succinto – contiene l'indicazione per capi delle voci di spesa messe a bilancio, mentre gli attori – contravvenendo a quanto disposto dall'art. 264 cpc – si sono limitati a contestare il bilancio in sé e non le singole voci costituenti lo stesso.
• Motivi sub 2c – 2d – 2e.
Sono stati contraddetti dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta (mappa delle proprietà, anagrafe dei consorziati).
Peraltro, dette questioni non sembrano incidere sulla validità della delibera impugnata, bensì su una eventuale responsabilità – però non in discussione in questa sede – dell'amministratore che, a prescindere dall'assolvimento o meno dell'obbligo di comunicazione di ogni variazione che l'art. 1130 cc pone a carico dei condomini – deve ritenersi comunque tenuto ad esercitare, sia pur in via sussidiaria, quel potere/dovere di controllo e verifica dell'effettiva composizione, all'attualità, della compagine rappresentata.
• Motivo sub 2f.
E' infondato. Non vi è prova che, almeno al momento della nomina a membri del cda, i consorziati fossero morosi.
La domanda di annullamento della delibera va quindi respinta.
• Quanto alla domanda di scioglimento del . CP_5
Come visto, gli attori hanno anche chiesto lo scioglimento del per impossibilità di CP_5 raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 2611 n° 2 cc.
A tale domanda ha sostanzialmente aderito il stesso. CP_5
La stessa va dunque accolta.
La causa va dunque così decisa.
La natura della causa rende equa la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. Marco Piovano, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dagli attori e dagli intervenuti in epigrafe indicati, con atto di citazione ritualmente notificato e con atti di intervento nei confronti di , così Controparte_5 provvede:
1) Respinge la domanda di nullità/annullamento della delibera consortile per cui è stata causa;
2) Accerta e dichiara lo scioglimento del costituito in data Controparte_5 12.10.1973 per atto notaio (repertorio 192631 – raccolta 9502); Persona_1
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Tivoli, 8.9.2025
Il Giudice
dott. Marco Piovano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice dott. Marco Piovano,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 5763/2022 R.G. promossa da:
– C.F. , – C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
– , C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Pt_4
– C.F. , – C.F.
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5 C.F._5
, – C.F. ,
[...] Parte_6 CodiceFiscale_6 Pt_7
– C.F. , – C.F. , in persona del
[...] CodiceFiscale_7 Parte_8 P.IVA_1 legale rappresentante , rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Coleine e Controparte_1 dall'avv. Antonella Garonfolo per procura posta in allegato all'atto di citazione ritualmente notificato ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Roma, via Umberto Tupini n° 113,
ATTORI,
nonché
- C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 CodiceFiscale_8 Lorenzo Coleine e dall'avv. Antonella Garonfolo per procura posta in allegato all'atto di intervento ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Roma, via Umberto Tupini n° 113,
INTERVENUTO,
nonché
– C.F. , – Controparte_3 CodiceFiscale_9 Controparte_4 C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Coleine e dall'avv. CodiceFiscale_10 Antonella Garonfolo per procura posta in allegato all'atto di intervento ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Roma, via Umberto Tupini n° 113,
INTERVENUTI,
nei confronti di – C.F. , in persona del presidente del cda dott. Controparte_5 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Di Domenico per procura posta in calce alla CP_6 comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Monterotondo, via Fausto Cecconi n° 5,
CONVENUTO,
avente ad oggetto: impugnazione delibera.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Gli attori chiedevano dichiararsi la nullità/annullamento della delibera assembleare del 17.7.2022, adottata previa convocazione a firma dell'amministratore (
1. Elezione Controparte_7 del Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti 5 consorziati + 2 consorziati di riserva …;
2. Approvazione piccolo bilancio …”), per i seguenti motivi:
1. convocazione avvenuta ad opera di soggetto ( non legittimato, in quanto Controparte_7 nominato con delibera risalente al 12.5.2013 annullata con sentenza 689/2017 di questo stesso Tribunale
2. vizi propri della delibera costituiti da: a. impossibilità di verificare la rituale convocazione di tutti i consorziati b. impossibilità di verificare la documentazione relativa alle spese c. impossibilità di verificare l'effettiva intestazione delle particelle facenti parte del , CP_5 con conseguente impossibilità di verificare il rispetto delle maggioranze deliberative d. inesistenza di tabella millesimale e. mancata predisposizione dell'anagrafe condominiale f. mancato rispetto della norma statutaria (art. 11 e ss) che prevede come i membri del cda non debbano essere morosi.
Alla domanda attorea aderivano, con separati atti, gli intervenuti.
Il si costituiva in giudizio contestando le domande di cui chiedeva il rigetto secondo CP_5 le argomentazioni riportate nella comparsa;
in via subordinata aderiva, peraltro, alla domanda di scioglimento del . CP_5
La causa è stata riservata per la decisione su base esclusivamente documentale.
A. In via preliminare.
L'eccezione di improcedibilità sollevata dal . CP_5
E' infondata. L'obbligo di mediazione per i procedimenti riguardanti i consorzi è stato introdotto dal DLgs 149/2023 ed è in vigore dal 30.6.2023. All'epoca dell'introduzione del presente giudizio, dunque, alcuna condizione di procedibilità era in tal senso prevista, cosicché la domanda di scioglimento del – avanzata dalla parte CP_5 attrice con la citazione e che non aveva formato oggetto del precedente tentativo di mediazione – va considerata perfettamente proponibile. B. Nel merito.
• Motivo sub 1.
E' infondato. Contrariamente a quanto asserito dagli attori, – firmatario dell'avviso di Controparte_7 convocazione dell'assemblea qui impugnata – è stato nominato, in luogo del precedente amministratore di nomina giudiziaria, con delibera risalente al 16.11.2013, diversa e successiva a quella del 12.5.2013 che, invece, era stata annullata con sentenza 689/2017 di questo Tribunale.
Non risultando che tale delibera di nomina del AG sia stata successivamente annullata, la convocazione contestata deve dunque considerarsi perfettamente legittima.
• Motivo sub 2a.
E' infondato.
“Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica” (Cass. 34843/2023).
Nel caso in esame, gli attori non lamentano la loro mancata convocazione, bensì la verifica della ritualità della convocazione degli altri partecipanti alla compagine, vizio che – ove esistente – potrebbe essere fatto valere dai soli interessati ma non da altri soggetti.
• Motivo sub 2b.
E' infondato. Alla convocazione assembleare, a sostegno dell'argomento posto al punto 2 dell'odg, l'amministratore ha allegato un documento denominato “bilancio preventivo e consuntivo” corredato da piano di riparto.
Ebbene, a riguardo la SC con l'ordinanza 10869/2025 ha nuovamente chiarito i criteri che devono guidare la redazione del rendiconto condominiale: chiarezza, intellegibilità e verificabilità.
Come noto, la documentazione contabile condominiale – cui, per analogia, può essere assimilata quella consortile - non richiede le stesse forme rigide previste per i bilanci societari. Tuttavia, deve comunque consentire la comprensione delle entrate e delle uscite, delle modalità di impiego delle risorse e della ripartizione delle spese: in altri termini, i dati devono essere controllabili ex post sia dai condòmini sia da eventuali soggetti terzi, come giudici o revisori nominati.
Peraltro, per dare soddisfazione a tale esigenza non è necessario allegare analiticamente tutti i documenti giustificativi, purché gli stessi siano messi a disposizione dei condòmini per eventuali controlli. In altri termini, gli interessati devono poter esaminare la documentazione prima dell'assemblea, ma l'amministratore non è obbligato ad allegarla all'avviso di convocazione, essendo sufficiente che ne consenta l'accesso e che le spese siano verificabili.
Sub specie, non risulta che alcuno dei condomini impugnanti abbia fatto richiesta di poter verificare tale documentazione prima dello svolgimento dell'assemblea, né che tale richiesta sia stata avanzata in data successiva e comunque prima dell'introduzione del presente giudizio, con il quale – in ogni caso – la domanda sul punto è stata proposta in maniera assolutamente generica, in quanto il documento allegato dall'amministratore – sia pur estremamente succinto – contiene l'indicazione per capi delle voci di spesa messe a bilancio, mentre gli attori – contravvenendo a quanto disposto dall'art. 264 cpc – si sono limitati a contestare il bilancio in sé e non le singole voci costituenti lo stesso.
• Motivi sub 2c – 2d – 2e.
Sono stati contraddetti dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta (mappa delle proprietà, anagrafe dei consorziati).
Peraltro, dette questioni non sembrano incidere sulla validità della delibera impugnata, bensì su una eventuale responsabilità – però non in discussione in questa sede – dell'amministratore che, a prescindere dall'assolvimento o meno dell'obbligo di comunicazione di ogni variazione che l'art. 1130 cc pone a carico dei condomini – deve ritenersi comunque tenuto ad esercitare, sia pur in via sussidiaria, quel potere/dovere di controllo e verifica dell'effettiva composizione, all'attualità, della compagine rappresentata.
• Motivo sub 2f.
E' infondato. Non vi è prova che, almeno al momento della nomina a membri del cda, i consorziati fossero morosi.
La domanda di annullamento della delibera va quindi respinta.
• Quanto alla domanda di scioglimento del . CP_5
Come visto, gli attori hanno anche chiesto lo scioglimento del per impossibilità di CP_5 raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 2611 n° 2 cc.
A tale domanda ha sostanzialmente aderito il stesso. CP_5
La stessa va dunque accolta.
La causa va dunque così decisa.
La natura della causa rende equa la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. Marco Piovano, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dagli attori e dagli intervenuti in epigrafe indicati, con atto di citazione ritualmente notificato e con atti di intervento nei confronti di , così Controparte_5 provvede:
1) Respinge la domanda di nullità/annullamento della delibera consortile per cui è stata causa;
2) Accerta e dichiara lo scioglimento del costituito in data Controparte_5 12.10.1973 per atto notaio (repertorio 192631 – raccolta 9502); Persona_1
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Tivoli, 8.9.2025
Il Giudice
dott. Marco Piovano