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Articolo 5Articolo 7
  1. Legge 18 luglio 1956, n. 759

Articolo 6 della Legge 18 luglio 1956, n. 759

Versione
15 agosto 1956
Art. 6.
E' vietato amputare i rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa.
Anche la potatura della pianta deve essere eseguita in maniera da non danneggiare la normale vegetazione.
Entrata in vigore il 15 agosto 1956
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