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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1142/2024 R.G.A.C. promossa da (Avv. Carmela Panebianco) contro l' (avv. Parte_1 CP_1
Raffaele Esposito), avente ad oggetto: malattia professionale, osserva quanto segue:
- 1 -
Il ricorrente in epigrafe indicato con ricorso del 31.10.2024, premesso di aver ottenuto dall' il riconoscimento dell'origine professionale della ipoacusia neurosensoriale bilaterale CP_1 nella percentuale del 5% - che, unita agli esiti di pregresse patologie, aveva dato luogo ad una valutazione complessiva del 6 % - deduceva di aver presentato domanda di aggravamento dell'ipoacusia in data 4.04.2023, domanda esitata negativamente dall' resistente, anche a CP_2 seguito di opposizione, con conseguente conferma della percentuale del 5%. Agiva in questa sede per sentir “accertare e dichiarare che il ricorrente, Sig. , è affetto da Parte_1 un'ipoacusia percettiva neurosensoriale bilaterale - di origine professionale - in una percentuale del 7% - o in un'altra percentuale, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia ma comunque non inferiore al 6% - dalla data della domanda o da altra data - e che, pertanto, il ricorrente è portatore di un'inabilità complessiva di origine professionale, ai sensi dell'art. 80 T.U., nella percentuale del 8% o altra percentuale che risulterà di Giustizia e comunque non inferiore al
6%. Per l'effetto, condannare l' , sede di Chieti, via Domenico Spezioli n. 32, in persona del CP_1
Direttore e legale rapp.pro-tempore, a corrispondere la liquidazione in sorte capitale in favore del sig. con le misure, modalità e decorrenze previste dalla legge, inclusi i Parte_1 ratei già scaduti dalla data della domanda, computandosi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che dichiara di avere anticipato gli esborsi e non avere percepito onorari.”
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , evidenziando che la sede di Chieti, rivedendo CP_1 il suo precedente operato, aveva riconosciuto l'aggravamento con valutazione della lesione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 7% e complessiva 8%, con conseguente erogazione del relativo indennizzo in capitale. Chiedeva, pertanto, dichiararsi “cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.”
La causa veniva decisa mediante adozione fuori udienza con la presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. -2-
Alla luce della produzione documentale offerta in comunicazione da parte resistente, della quale parte ricorrente ha preso atto, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto da parte resistente il pieno riconoscimento della percentuale di danno biologico richiesto.
-3-
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., considerato che il diritto azionato da parte ricorrente è stato riconosciuto solo a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, parte resistente va condannata alla refusione delle spese nei confronti della controparte, che, tenuto conto del valore e della natura della controversia (ex d.m. 55/2014), dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, si liquidano in complessivi euro 843,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere e condanna parte resistente al rimborso delle spese processuali nei confronti della controparte, liquidate in complessivi euro 843,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Chieti, li 3 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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