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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/07/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 3216/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 03/07/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 3216/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 03/07/2025 nella causa n. 3216/2019 avente ad oggetto “sinistro stradale” e vertente tra (C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. FUSCO FRANCO
- attore - e
(ora Controparte_1 Controparte_2
(C.F./P.IVA: ), col ministero/assistenza dell'avv.
[...] P.IVA_1
SANTORELLI GENNARO
- convenuto - nonché
CP_3
-convenuto contumace – Conclusioni All'udienza del 03/07/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 esponeva che la notte del 2 settembre 2018, verso le ore 2.00 circa, in qualità di terzo trasportato a bordo dell'autovettura Seat Ibiza tg. EH063ZK di proprietà della sig.ra e nell'occasione condotta dal sig. ed CP_3 Parte_2 assicurata per la RCA con la mentre percorreva la Controparte_4
Contrada Padule – Olmo in Montemarano (AV), […] a causa della velocità non moderata tenuta dal conducente perdeva il controllo terminando fuori strada […], riportando […] gravissime lesioni per cui veniva soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza presso l'Ospedale Moscati di Avellino laddove veniva ricoverato con la seguente diagnosi: “ESA frontale bilat. Post traumatica, frattura del pavimento orbitrario” nonché altre lesioni” […].
2 Tribunale di Avellino n. 3216/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Pertanto, conveniva in giudizio la Controparte_1
(ora , nonché al
[...] Controparte_2 CP_3 fine di sentir […] condannare in via esclusiva la Controparte_5
in persona del legale rapp.te p.t. ai sensi dell'art- 141 del d.
[...] lgs.vo 209/05 a risarcire i danni alla persona subiti dall'attore e, in particolare: - danno biologico, 14% (Tabelle Milano macropermanenti) età al momento del sinistro 24= € 42.256,00 oltre personalizzazione massima del danni pari al 45% in relazione alla gravità delle lesioni ed alla loro incidenza nella vita del giovanissimo sig. il tutto per € 61.271,00; - I.T.T. gg. 30= € 2.940,00; I.T.P. gg 30 al Parte_1
75% € 2.205,00; I.T.P. gg 30 al 50%= € 1.470,00; I.T.P. gg. 30 al 25%= € 735,00, per un totale – a titolo di invalidità temporanea – di € 7.350,00; - spese mediche documentate= € 1.020,17, salvo errori o omissioni. Il tutto per un totale pari ad €
69.641,17 o in quella misura maggiore o minore che dovesse risultate all'esito di ctu medico legale che sin d'ora si richiede […], nonché condannare la società
al risarcimento del danno patrimoniale da perdita della Controparte_1 capacità lavorativa e al risarcimento del danno morale, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la
[...]
la quale eccepiva in via Controparte_6 preliminare l'improcedibilità della domanda per mancata osservanza delle modalità e dei contenuti previsti dagli artt. 145, 148 e 149 C.d.A., la carenza di legittimazione passiva delle parti in assenza di idonea prova della proprietà del veicolo coinvolto, nonché la sussistenza di valido rapporto assicurativo con la convenuta, disconoscendo in ogni caso la documentazione prodotta da controparte. Nel merito, contestava sia l'an che il quantum della domanda risarcitoria, in subordine eccependo il concorso di colpa dell'attore. In conclusione, chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, espletata l'istruttoria, anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio (v. relazione depositata il 02/03/2023), la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Diritto Sul merito Preliminarmente deve darsi atto della piena proponibilità ex art. 145 e 148 CDA della domanda risarcitoria per cui è causa, essendo stata debitamente preceduta dalla richiesta di risarcimento del 7/09/2018 (v. richiesta in atti), a sua volta seguita dalla richiesta di integrazione del 12/09/2018 (v. richiesta di cui in atti), poi scaturita nella definitiva comunicazione di negazione dell'offerta - la cui ricezione da parte del danneggiato non risulta comprovata (v. esito
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raccomandata) - del 22/05/2019, recante la seguente motivazione: ribadiamo che siamo ancora in attesa di acquisire il verbale delle autorità intervenute al momento del sinistro, onde stabilire circostanze e responsabilità relative allo stesso (v. testualmente citata comunicazione). Non può difatti, attesa la riportata, ed inequivoca, motivazione, darsi seguito all'eccezione di improponibilità, così come reiterata dalla compagnia convenuta in sede conclusionale limitatamente all'omessa dichiarazione di cui all'art. 142 CDA (v. da ultimo scritti conclusivi), avendo la giurisprudenza chiarito, proprio in tema di difetto della predetta dichiarazione, che La richiesta di risarcimento che la vittima d'un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, prevista dall'art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta. Ne consegue che è irrilevante, ai fini della proponibilità della domanda, la circostanza che quella richiesta fosse priva di uno o più dei contenuti richiesti dall'art. 148 cod. 28.9., quando gli elementi mancanti erano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016). Altrettanto preliminarmente deve darsi atto della mancata reiterazione in sede conclusionale ad opera della medesima compagnia (v. ancora scritti conclusivi) delle eccezioni inizialmente avanzate in punto di (propria) carenza di legittimazione passiva, anche sulla scorta di un non meglio precisato disconoscimento della conformità all'originale della documentazione ex adverso prodotta in fotocopia (v. testualmente comparsa di costituzione), ferma in ogni caso l'osservazione secondo cui, pur al netto della fitta corrispondenza ed attività intercorsa tra le parti in ordine al sinistro per cui è causa (v. documentazione, anche di provenienza della convenuta, di cui in atti, mai incentrata su contestazioni circa la sussistenza e/o la legittimità del rapporto assicurativo), le relative circostanze hanno costituito oggetto di espresso accertamento ad opera delle forze dell'ordine intervenute sul posto (v. relazione incidente stradale Carabinieri di Montemarano di cui in atti). Passando al merito, giova innanzitutto osservare come il sinistro per cui è causa veda dichiaratamente coinvolto il solo veicolo (id est: Seat Ibiza tg EH063ZK) a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato, oggi agente in giudizio (id est: , con la conseguente riconducibilità della Parte_1 relativa azione - a ben guardare, sin dall'origine intentata nei confronti sia dell'assicurazione (id est: che del proprietario (id est: Controparte_7
) del suddetto veicolo - a quella c.d. diretta del danneggiato ex CP_3 art. 144 CDA, ovvero ex art. 2054 c.c., e non a quella di risarcimento del terzo trasportato di cui all'art. 141 CDA.
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In termini, si sono da ultimo espresse le Sezioni Unite, che hanno inteso chiarire che L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (Sez. U, Sentenza n. 35318 del 30/11/2022).
Nella medesima prospettiva, richiamando orientamenti precedenti (Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021), si è posta la più recente giurisprudenza, precisando, sul piano dell'onere probatorio, che In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (v. Sez. 3, Ordinanza n. 1044 del 10/01/2024).
Dall'inquadramento dell'azione nel disposto dei citati artt. 144 CDA e/o 2054 c.c. deriva l'onere del danneggiato di provare - al pari di ciò che si richiede, quantomeno sotto questo specifico profilo, anche nelle ipotesi di azione ex art. 141 CDA (v. Sez. 3, Ordinanza n. 29276 del 2008) - di aver subito un danno a seguito di un sinistro effettivamente verificatosi, e che le conseguenze dannose di cui si chiede il ristoro derivino dall'essersi effettivamente verificato il suddetto illecito, cui deve però aggiungersi l'ulteriore onere probatorio avente ad oggetto
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la dinamica e la responsabilità del sinistro medesimo, spettando poi al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno". Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi nel caso di specie, non ci si può esimere dal rilevare come le risultanze in atti portino a ritenere senza alcun dubbio, non soltanto la veridicità dell'accaduto, ma anche che la dinamica sia quella descritta da parte attrice. È stato difatti depositato il verbale di intervento redatto dagli Agenti del Comando di Polizia Municipale di Montemarano intervenuti sui luoghi, i quali hanno accertato il sinistro attraverso foto e raccolta delle dichiarazioni delle parti coinvolte e dei testimoni (v. relazione incidente stradale di cui in atti). In particolare, i verbalizzanti hanno descritto un sinistro verificatosi con modalità del tutto coincidenti con quelle qui denunziate, dando atto che il conducente del veicolo non si era attenuto a quanto disposto dall'art. Parte_2
141/ 2 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) non era in grado di conservare il controllo del veicolo che conduceva. Alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione. È emerso altresì che la stessa parte non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 187/ 1 comma del D. L.vo alla guida di veicolo a motore, durante la circolazione in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze psicotrope, rimaneva coinvolto nell'incidente in cui persone riportavano lesioni con pericolo di morte. Alla parte veniva pertanto contestata la relativa violazione e la patente di guida veniva ritirata per il successivo inoltro all'ufficio competente. Con riferimento ai fatti accertati in seguito al rilievo di incidente si è proceduto ad indagare il sig. Pt_2 per i reati di cui all'art. 187 comma 1 del C.D.S. ed all'art. 590 bis del c.p. La
[...] patente di guida veniva ritirata in data 20/09/2018 presso l'Ospedale di
Sant'Angelo dei Lombardi, dove il predetto era ricoverato per le terapie di riabilitazione. La direzione sanitaria del Nosocomio comunicava che il
[...] inizialmente ricoverato in prognosi riservata, era stato dimesso in data Per_1
08/09/2018 (v. testualmente citata relazione). Quanto alle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti in quella sede, il testimone ha riferito: […] Nella nottata del 02/09/2018, verso le Testimone_1 ore 02.25 circa, mi trovavo sul divano della mia abitazione in Montemarano c/da
Padule o Olmo n.24 e udivo provenire rumori dall'esterno della stessa.
Immediatamente mi affacciavo e sentivo provenire dal terreno antistante la mia abitazione, di proprietà di mio suocero, dei lamenti e forti richieste di aiuto.
Constatavo da lontano che si trattava di un incidente stradale e prontamente chiamavo sia il 112 che il 118. Mi recavo nel terreno e notavo tre giovani che al momento non avevo riconosciuto, tutti coscienti. Aspettavo sul posto i soccorsi e dopo due minuti giungeva una pattuglia della Stazione Carabinieri di
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Montemarano e poco dopo l'ambulanza del 118. Non ho sentito o visto altri veicoli andare via dal luogo dell'incidente […]. Il ha poi dichiarato: […] La notte del 02.09.2018, verso le Parte_1 ore 02.00, mi trovavo quale passeggero nell'autovettura Seat Ibiza, di colore bianco, targata EH063ZK, condotta da di Montemarano. Ero seduto Parte_2 sul sedile posteriore del suddetto veicolo, mentre sul sedile anteriore lato passeggero era seduto Ci spostavamo dal centro abitato di CP_8
Montemarano verso la loc. Canali, direzione Ponteromito. Nel mentre l'autovettura condotta dal percorreva tale località, improvvisamente il Pt_2 medesimo aumentava la velocità del veicolo tale da non essere più commisurata alle condizioni di sicurezza della strada. Ricordo che pochi attimi prima della fuoriuscita dalla carreggiata, dietro la nostra autovettura, era sopraggiunto un altro veicolo, del quale nulla so indicare. Ricordo tale circostanza perché notavo la luce dei fari di tale mezzo. Ad un certo punto a causa dell'elevata velocità il Pt_2 perdeva il controllo del veicolo fuoriuscendo sul lato sinistro della carreggiata e presenza dei Carabinieri che mi facevano alcune domande. A.D.R. Non intendo sporgere querela per il conducente . Non ricordo altro. […]. Parte_2
Il nella qualità di altro passeggero, ha infine dichiarato: […] CP_8
La notte del 02.09.2018, verso le ore 02.00 e successive, mi trovavo nell'autovettura di , una Seat Ibiza, targata EH063ZK. Oltre al Parte_2 conducente ed al sottoscritto, vi era seduto al sedile posteriore. Dal Parte_1 centro del paese il si diresse verso la loc. Canali. Ricordo che, giunti in c/da Pt_2
Valle, venivamo raggiunti da altra autovettura che dopo circa 100 metri ci superava. Improvvisamente il aumentava la velocità del veicolo in maniera Pt_2 esponenziale nel tentativo di raggiungere il veicolo che ci aveva pocanzi sorpassato. Ad alcune centinaia di metri a casa della forte velocità il perdeva Pt_2 il controllo del veicolo ed uscivamo dalla carreggiata finendo nei terreni sottostanti. Da questo momento in poi non ricordo più nulla. DOMANDA: Ricorda il modello o altro del veicolo che vi ha sorpassato? RISPOSTA: Ricordo che era un veicolo di colore scuro che seppur inseguito dal non è mai stato raggiunto. Pt_2
DOMANDA: Quando vi siete diretti dal paese in loc. Canali la velocità del vostro veicolo era normale? RISPOSTA: No, era già elevata circa 80/90kmh. Non intendo sporgere querela nei confronti di […]. Parte_2
Le predette risultanze attizie, univocamente deponenti nel senso della esclusiva riconducibilità della responsabilità del sinistro ad una iniziativa del tutto anomala del conducente del veicolo di proprietà della convenuta,
[...]
assicurato con la CP_3 Controparte_1
(ora , risultato positivo all'esame dei Controparte_2 Parte_2 cannabinodi, di aumentare improvvidamente la velocità al fine di “inseguire” un veicolo autore di un precedente sorpasso, sino a perdere il controllo della vettura 7 Tribunale di Avellino n. 3216/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
e fuoriuscire dalla carreggiata, consentono di porre in non cale, perché del tutto infondate, innanzitutto le contestazioni della convenuta circa la natura di autentico “terzo trasportato” dell'odierno attore, risultato, per converso, comprovatamente non alla guida del veicolo incidentato. Ad analoghe soluzioni deve pervenirsi con riferimento alle contestazioni in punto di ravvisabilità di un concorso di colpa del medesimo danneggiato per accettazione del rischio di circolare con conducente sotto effetto di sostanze stupefacenti (v. testualmente comparsa di costituzione), atteso che, al di là di ogni altra questione, dalle medesime risultanze non appaiono emergere univoci riscontri circa la consapevolezza, in capo al trasportato medesimo, di tale circostanza, la cui generica deduzione in termini di “evidente” (v. scritti difensivi convenuta) non basta a deporre in senso contrario, considerato che è notorio che non sempre le conseguenze dell'assunzione di sostanze si manifesta in modo evidente e indubbio nella condotta del soggetto che ne abbia fatto uso, così da poter essere immediatamente percepito da ogni persona di media attenzione e prudenza. Del pari, prive di adeguati riscontri sono risultate le allegazioni, articolate nella medesima prospettiva, circa il mancato uso delle cinture di sicurezza ad opera del danneggiato (v. ancora comparsa di costituzione), non soltanto perché si tratta di circostanza, da provarsi ad opera del debitore-danneggiante (v. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 25712 del 04/09/2023; nonché Sez. 3, Sentenza n. 23148 del 31/10/2014 ed ancora Sez. 3, Sentenza n. 4954 del 02/03/2007), comunque non emergente in maniera inequivoca dalle risultanze in atti (v. citata relazione incidente e correlate dichiarazioni in punto di dinamica del sinistro, del tutto mute sul punto); ma anche perché, alla stregua degli accertamenti tecnici espletati
- le cui conclusioni devono in questa sede intendersi pienamente condivise, come infra si dirà - non appare comunque univoca l'efficienza eziologica della eventuale omissione del relativo utilizzo (v. testualmente CTU di cui in atti, che accertando la piena compatibilità tra l'evento e le lesioni lamentate, ha altresì inteso chiarire che: […] Il sinistro verificatosi la notte del 02.09.2018 fu di grave entità tant'è che l'autovettura sulla quale viaggiava il insieme ad altri due fuoriuscì dalla Pt_1 carreggiata e fu rinvenuta nell'area terriera sottostante la strada;
due degli occupanti l'abitacolo furono sbalzati al di fuori di esso. Ciò rende ragione dell'entità significativa del traumatismo polidistrettuale che il riportò a Pt_1 seguito del ballottamento del corpo all'interno dell'abitacolo (trattenuto o meno dalla cintura di sicurezza riferita indossata, che non può escludersi possa essersi sganciata o lesionata a seguito del violento sbandamento del veicolo), soggetto a multipli meccanismi lesivi (urto, strisciamento, etc.), a cui possono riferirsi: - le escoriazioni multiple cutanee;
- il trauma cranico-facciale con emorragia subaracnoidea frontale bilaterale associata a contusioni frontali e a frattura del
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pavimento orbitario sinistro;
- il trauma lombare con frattura dei processi trasversi della prima, seconda, terza e quarta vertebra lombare, con successivo sviluppo di discopatie lombari […]. Venendo dunque all'esame delle lesioni subite dal danneggiato, preme precisare come sul punto sia stata debitamente disposta in corso di causa la già citata C.T.U. medico-legale. Circa l'apprezzamento dei relativi accertamenti, deve precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni formulate impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza.
Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto preliminarmente precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - nel caso di specie comunque non avutisi - esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonchè Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007). Ebbene, il nominato ausiliario, ferme le già richiamate precisazioni in punto di compatibilità tra sinistro e danno lamentato, è giunto a formulare le seguenti conclusioni: Al sinistro è conseguita una malattia della durata classificabile in: I.T.T.
(inabilità temporanea totale) di 30 (trenta) giorni, comprensivi del periodo di ricovero ospedaliero, del successivo periodo di prescritto riposo assoluto, prima, e di utilizzo di presidi ortesici cervicale e lombare, poi. - I.T.P. (inabilità temporanea parziale) al valore medio del 75% di giorni 30 (trenta) e al valore medio del 50% di ulteriori giorni 30 (trenta) ed infine al valore medio del 25% di giorni 30 (trenta), relativi al seriato follow up clinico strumentale praticato dal sinistrato, nonché alla certificata disfunzionalità neurologica, con particolare riferimento a problematiche di tipo mnesico, e neuromotoria, con particolare riferimento alla disfunzionalità legata al trauma rachideo soprattutto lombare, per il quale il ebbe a praticare Pt_1 riabilitazione;
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precisando, in punto di danno biologico, che:
Considerato che
il politraumatismo interessò diversi distretti tra i quali il cranico, il facciale, il lombare, deve precisarsi che: - Al trauma cranio-encefalico con contusioni parenchimali frontali ed emorragia subaracnoidea non sono conseguiti postumi rilevanti atteso che i fenomeni emorragici andarono incontro a riassorbimento e tenuto conto che non v'è, allo stato, evidenza obiettiva né documentale di particolari disturbi neuromotori ovvero psichici, ad eccezione di amnesia limitata al momento del trauma. Il disturbo tipo tic che il sinistrato presenta (ammiccamento oculare) e che riferisce al post trauma è un disturbo a genesi multifattoriale. - Gli esiti fratturativi del pavimento orbitario sinistro non hanno determinato alterazioni facciali né disturbi parestesici e/o visivi omolaterali. - Al trauma lombare con frattura dei processi trasversi della prima, seconda, terza e quarta vertebra lombare è residuata una discopatia distrettuale con incidenza disfunzionale di non grave entità. - Alle escoriazioni cutanee multiple non sono residuati postumi. Ne discende la configurazione di un danno biologico globale percentualizzabile nella misura del 13%; nonché, in punto di spese mediche, che: Appare pressochè congruo il carico di spese documentato dalla parte attrice agli atti, mentre non è possibile prevedere un danno emergente futuro, considerato che gli esiti appaiono, allo stato, stabilizzati;
e, in punto di sofferenza subita, che: Nella fattispecie, nell'immediato post trauma, e quindi nel periodo di inabilità temporanea, si è realizzato un livello di sofferenza medio severo considerati l'ospedalizzazione e il successivo ricorso al follow up clinico strumentale seriato, all'utilizzo di presidi ortesici sia cervicale che lombare e alla terapia riabilitativa praticata. Per quanto attiene l'inabilità permanente, è da ritenersi che il livello di sofferenza residuato sia di lieve entità, considerato che il trauma cranio facciale non ha determinato postumi rilevanti dal punto di vista funzionale e considerato che la disfunzionalità predominante, lombare, è scarsamente percepita da terzi, non determina ricorso a terapie specifiche e/o a presidi sanitari, non v'è necessità di supporto di terzi né il sinistrato è soggetto a rinunce quali quantitative quotidiane (v. testualmente CTU in atti). Venendo quindi alla quantificazione, poiché si tratta di lesioni macro- permanenti comunque riferibili ad un sinistro verificatosi anteriormente al 05/03/2025, si ritiene di dover fare applicazione, in via equitativa, dei parametri previsti dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, aggiornate all'edizione del 2024. Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 13%, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (24 anni), il quantum debeatur per il danno 10 Tribunale di Avellino n. 3216/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
biologico residuato a parte attrice potrà determinarsi nella somma di € 44.109,00 per i postumi permanenti, comprensivi dell'incremento per la sofferenza soggettiva subita (+29%), da applicarsi in conseguenza delle modalità del fatto (un sinistro particolarmente serio, con espulsione dei trasportati al di fuori dell'abitacolo, a seguito della fuoriuscita dalla carreggiata del veicolo trasportante e dell'impatto dello stesso, ad elevata velocità, con diversi ostacoli, esitato in conseguenze comunque di non trascurabile gravità), nonché, tenuto conto di un punto base ITT di € 115,00, delle ulteriori e seguenti somme: - € 3.450,00 per un periodo di ITT di giorni 30; - € 2.587,50 per un periodo di ITP al 75% di giorni 30; - € 1.725,00 per un periodo di ITP al 50% di giorni 30 ed € 862,50 per un periodo di ITP al 25% di giorni 30. Va, invece, esclusa la sussistenza dei presupposti per una ulteriore personalizzazione del danno che, come noto, non può mai costituire un automatismo, richiedendo l'individuazione - da parte del Giudice - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare (Cass. n. 14364/2019). Giova infatti osservare come la personalizzazione consenta al giudice di modulare il risarcimento in base alle circostanze del caso concreto, potendo le conseguenze dannose, costituenti un danno non patrimoniale risarcibile, concettualmente distinguersi in: conseguenze comuni a tutte le persone, in dipendenza da quella tipologia di danno, e conseguenze peculiari del caso concreto, in cui il pregiudizio sofferto dalla vittima sia superiore alla media. Ne consegue che il giudice di merito è tenuto a utilizzare, nella propria valutazione, come parametro standard le tabelle, istituzionalmente volte alla riparazione delle conseguenze ordinarie, ossia al risarcimento del pregiudizio che qualunque vittima avrebbe patito in circostanze analoghe, potendo superare il risarcimento quantificato forfettariamente, solo ove nel dibattito processuale siano emerse specifiche circostanze di fatto, peculiari della fattispecie, caratterizzate dalla irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata (Cass. 15084/2019). Orbene, nel caso di specie, non risultano concreti riscontri circa la sussistenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, o comunque inidonee ad essere ricomprese nella liquidazione già operata forfettariamente, anche in considerazione dell'aumento applicato in ragione della sofferenza subita, alla stregua delle richiamate tabelle, tali non potendo considerarsi quelle riferite, in termini del tutto generici, in punto di ritardo negli studi quale asserita conseguenza del sinistro, priva di ulteriori specificazioni e/o allegazioni.
11 Tribunale di Avellino n. 3216/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Ne deriva un importo complessivamente pari a € 52.734,00, già determinato all'attualità, cui devono aggiungersi € 1.020,17 a titolo di spese mediche documentate e ritenute ampiamente congrue dal CTU (v. supra richiamata consulenza), per un ammontare di € 53.754,17. Deve invece escludersi il riconoscimento di qualsiasi ulteriore ristoro a titolo di danno autenticamente patrimoniale, attesa l'inidoneità delle patologie rilevate ad incidere sulla capacità lavorativa come chiarito dal CTU (v. ancora richiamata consulenza), e l'assenza in atti di elementi, né documentali, né di altro tipo, circa l'effettiva consistenza quantitativa e qualitativa dei pregiudizi economici asseritamente derivanti dall'illecito all'attore. In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, sarà possibile riconoscere a parte attrice a titolo di risarcimento danni, l'importo complessivo di € 53.754,17, oltre interessi, che trattandosi di responsabilità extracontrattuale, andranno riconosciuti dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso e non da quello della domanda. Nel computo degli stessi, tuttavia, in base a quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, che riconosce ai medesimi interessi la funzione di criterio equitativo di liquidazione dell'ulteriore pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità per il danneggiato di disporre tempestivamente della somma dovutagli, dovrà farsi riferimento ad un tasso, in via equitativa da ritenersi pari all'1,5% annuo, da applicarsi non sulla somma dovuta così come determinata all'attualità, pena un'indebita locupletazione a vantaggio del creditore, ma a quella corrispondente al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo.
Nel caso di specie, pertanto, risulteranno dovuti gli interessi al tasso dell'1,5% inizialmente calcolati sull'importo del risarcimento come devalutato in base agli indici Istat alla data dell'illecito e quindi, anno per anno sino al momento della pronuncia di primo grado, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto.
Dalla medesima decisione, che se definitiva vale a determinare la conversione dell'originario debito di valore in un debito di valuta, saranno invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato, da computare al tasso legale e sino al saldo effettivo. Alla stregua di tutto quanto precede, quindi, in parziale accoglimento della domanda proposta, dovrà dichiararsi l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della convenuta, , assicurato con la CP_3
(ora , Controparte_1 Controparte_2 del sinistro per cui è causa, con conseguente condanna della medesima
(ora - Controparte_1 Controparte_2
12 Tribunale di Avellino n. 3216/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
essendo la condanna della convenuta, , stata tardivamente CP_3 richiesta per la prima volta in sede conclusionale (v. scritti conclusionali in atti e conclusioni di cui all'atto di citazione richiedenti la condanna in via esclusiva della compagnia convenuta, non modificate in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c.) - al pagamento in favore dell'attore, a titolo di Parte_1 risarcimento danni, della somma di € 53.754,17, oltre interessi da computarsi nei termini da ultimo chiariti. Assorbita o comunque respinta, alla luce delle motivazioni sin qui esposte, deve intendersi ogni altra istanza, deduzione od eccezione sollevata o rilevabile in corso di causa, ivi comprese quelle in punto di temerarietà della difesa, dagli atti non emergendo condotte connotate dalla mala fede e/o colpa grave legalmente previste, la mera infondatezza e/o rigetto delle iniziative rispettivamente intentate dovendosi più propriamente valutarsi in sede di soccombenza. La natura a favore del danneggiato della presente sentenza e la consistenza della somma effettivamente liquidata, per converso, impongono - come a più riprese sollecitato da parte attrice (v. scritti difensivi) - la trasmissione all'IVASS di copia della presente sentenza ai sensi dell'art. 148, comma 10, CDA per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del relativo capo. Sulle spese
Le spese del giudizio, da compensarsi nella misura di un terzo stante l'accoglimento parziale della domanda, seguono la soccombenza della convenuta costituitasi e sono liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti- nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (fino a 52.000,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate. Al medesimo riparto soggiaceranno le spese dell'espletata CTU, così come liquidate in corso di causa. Da compensarsi per l'intero devono intendersi per converso le spese tra le residue parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
nonché Controparte_6 di , rimasta contumace, respinta, o comunque assorbita, CP_3 ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte la domanda come proposta;
dichiara
13 Tribunale di Avellino n. 3216/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della convenuta,
assicurato con la CP_3 Controparte_1
(ora , del sinistro per cui è causa;
[...] Controparte_2 condanna la (ora Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento Parte_1 danni, della somma di € 53.754,17, oltre interessi da computarsi nei termini di cui in parte motiva;
condanna la (ora Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione in favore dell'attore, di due terzi (2/3) delle Parte_1 spese del presente giudizio, liquidate in € 568,20 (3/3) per spese vive, € 14.103,00 (3/3) per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Franco Fusco;
dichiara compensate tra le parti le spese per il terzo residuo;
pone definitivamente a carico della convenuta costituitasi nella misura di due terzi, e di parte attrice, nella misura del terzo residuo, le spese degli accertamenti tecnici espletati, così come liquidate in corso di causa;
dichiara integralmente compensate tra le residue parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione, contestualmente al deposito, di copia della presente sentenza all'IVASS ai sensi dell'art. 148, comma 10, CDA. Così deciso in data 10/07/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
14
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 03/07/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 3216/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 03/07/2025 nella causa n. 3216/2019 avente ad oggetto “sinistro stradale” e vertente tra (C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. FUSCO FRANCO
- attore - e
(ora Controparte_1 Controparte_2
(C.F./P.IVA: ), col ministero/assistenza dell'avv.
[...] P.IVA_1
SANTORELLI GENNARO
- convenuto - nonché
CP_3
-convenuto contumace – Conclusioni All'udienza del 03/07/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 esponeva che la notte del 2 settembre 2018, verso le ore 2.00 circa, in qualità di terzo trasportato a bordo dell'autovettura Seat Ibiza tg. EH063ZK di proprietà della sig.ra e nell'occasione condotta dal sig. ed CP_3 Parte_2 assicurata per la RCA con la mentre percorreva la Controparte_4
Contrada Padule – Olmo in Montemarano (AV), […] a causa della velocità non moderata tenuta dal conducente perdeva il controllo terminando fuori strada […], riportando […] gravissime lesioni per cui veniva soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza presso l'Ospedale Moscati di Avellino laddove veniva ricoverato con la seguente diagnosi: “ESA frontale bilat. Post traumatica, frattura del pavimento orbitrario” nonché altre lesioni” […].
2 Tribunale di Avellino n. 3216/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Pertanto, conveniva in giudizio la Controparte_1
(ora , nonché al
[...] Controparte_2 CP_3 fine di sentir […] condannare in via esclusiva la Controparte_5
in persona del legale rapp.te p.t. ai sensi dell'art- 141 del d.
[...] lgs.vo 209/05 a risarcire i danni alla persona subiti dall'attore e, in particolare: - danno biologico, 14% (Tabelle Milano macropermanenti) età al momento del sinistro 24= € 42.256,00 oltre personalizzazione massima del danni pari al 45% in relazione alla gravità delle lesioni ed alla loro incidenza nella vita del giovanissimo sig. il tutto per € 61.271,00; - I.T.T. gg. 30= € 2.940,00; I.T.P. gg 30 al Parte_1
75% € 2.205,00; I.T.P. gg 30 al 50%= € 1.470,00; I.T.P. gg. 30 al 25%= € 735,00, per un totale – a titolo di invalidità temporanea – di € 7.350,00; - spese mediche documentate= € 1.020,17, salvo errori o omissioni. Il tutto per un totale pari ad €
69.641,17 o in quella misura maggiore o minore che dovesse risultate all'esito di ctu medico legale che sin d'ora si richiede […], nonché condannare la società
al risarcimento del danno patrimoniale da perdita della Controparte_1 capacità lavorativa e al risarcimento del danno morale, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la
[...]
la quale eccepiva in via Controparte_6 preliminare l'improcedibilità della domanda per mancata osservanza delle modalità e dei contenuti previsti dagli artt. 145, 148 e 149 C.d.A., la carenza di legittimazione passiva delle parti in assenza di idonea prova della proprietà del veicolo coinvolto, nonché la sussistenza di valido rapporto assicurativo con la convenuta, disconoscendo in ogni caso la documentazione prodotta da controparte. Nel merito, contestava sia l'an che il quantum della domanda risarcitoria, in subordine eccependo il concorso di colpa dell'attore. In conclusione, chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, espletata l'istruttoria, anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio (v. relazione depositata il 02/03/2023), la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Diritto Sul merito Preliminarmente deve darsi atto della piena proponibilità ex art. 145 e 148 CDA della domanda risarcitoria per cui è causa, essendo stata debitamente preceduta dalla richiesta di risarcimento del 7/09/2018 (v. richiesta in atti), a sua volta seguita dalla richiesta di integrazione del 12/09/2018 (v. richiesta di cui in atti), poi scaturita nella definitiva comunicazione di negazione dell'offerta - la cui ricezione da parte del danneggiato non risulta comprovata (v. esito
3 Tribunale di Avellino n. 3216/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
raccomandata) - del 22/05/2019, recante la seguente motivazione: ribadiamo che siamo ancora in attesa di acquisire il verbale delle autorità intervenute al momento del sinistro, onde stabilire circostanze e responsabilità relative allo stesso (v. testualmente citata comunicazione). Non può difatti, attesa la riportata, ed inequivoca, motivazione, darsi seguito all'eccezione di improponibilità, così come reiterata dalla compagnia convenuta in sede conclusionale limitatamente all'omessa dichiarazione di cui all'art. 142 CDA (v. da ultimo scritti conclusivi), avendo la giurisprudenza chiarito, proprio in tema di difetto della predetta dichiarazione, che La richiesta di risarcimento che la vittima d'un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, prevista dall'art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta. Ne consegue che è irrilevante, ai fini della proponibilità della domanda, la circostanza che quella richiesta fosse priva di uno o più dei contenuti richiesti dall'art. 148 cod. 28.9., quando gli elementi mancanti erano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016). Altrettanto preliminarmente deve darsi atto della mancata reiterazione in sede conclusionale ad opera della medesima compagnia (v. ancora scritti conclusivi) delle eccezioni inizialmente avanzate in punto di (propria) carenza di legittimazione passiva, anche sulla scorta di un non meglio precisato disconoscimento della conformità all'originale della documentazione ex adverso prodotta in fotocopia (v. testualmente comparsa di costituzione), ferma in ogni caso l'osservazione secondo cui, pur al netto della fitta corrispondenza ed attività intercorsa tra le parti in ordine al sinistro per cui è causa (v. documentazione, anche di provenienza della convenuta, di cui in atti, mai incentrata su contestazioni circa la sussistenza e/o la legittimità del rapporto assicurativo), le relative circostanze hanno costituito oggetto di espresso accertamento ad opera delle forze dell'ordine intervenute sul posto (v. relazione incidente stradale Carabinieri di Montemarano di cui in atti). Passando al merito, giova innanzitutto osservare come il sinistro per cui è causa veda dichiaratamente coinvolto il solo veicolo (id est: Seat Ibiza tg EH063ZK) a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato, oggi agente in giudizio (id est: , con la conseguente riconducibilità della Parte_1 relativa azione - a ben guardare, sin dall'origine intentata nei confronti sia dell'assicurazione (id est: che del proprietario (id est: Controparte_7
) del suddetto veicolo - a quella c.d. diretta del danneggiato ex CP_3 art. 144 CDA, ovvero ex art. 2054 c.c., e non a quella di risarcimento del terzo trasportato di cui all'art. 141 CDA.
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In termini, si sono da ultimo espresse le Sezioni Unite, che hanno inteso chiarire che L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (Sez. U, Sentenza n. 35318 del 30/11/2022).
Nella medesima prospettiva, richiamando orientamenti precedenti (Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021), si è posta la più recente giurisprudenza, precisando, sul piano dell'onere probatorio, che In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (v. Sez. 3, Ordinanza n. 1044 del 10/01/2024).
Dall'inquadramento dell'azione nel disposto dei citati artt. 144 CDA e/o 2054 c.c. deriva l'onere del danneggiato di provare - al pari di ciò che si richiede, quantomeno sotto questo specifico profilo, anche nelle ipotesi di azione ex art. 141 CDA (v. Sez. 3, Ordinanza n. 29276 del 2008) - di aver subito un danno a seguito di un sinistro effettivamente verificatosi, e che le conseguenze dannose di cui si chiede il ristoro derivino dall'essersi effettivamente verificato il suddetto illecito, cui deve però aggiungersi l'ulteriore onere probatorio avente ad oggetto
5 Tribunale di Avellino n. 3216/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
la dinamica e la responsabilità del sinistro medesimo, spettando poi al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno". Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi nel caso di specie, non ci si può esimere dal rilevare come le risultanze in atti portino a ritenere senza alcun dubbio, non soltanto la veridicità dell'accaduto, ma anche che la dinamica sia quella descritta da parte attrice. È stato difatti depositato il verbale di intervento redatto dagli Agenti del Comando di Polizia Municipale di Montemarano intervenuti sui luoghi, i quali hanno accertato il sinistro attraverso foto e raccolta delle dichiarazioni delle parti coinvolte e dei testimoni (v. relazione incidente stradale di cui in atti). In particolare, i verbalizzanti hanno descritto un sinistro verificatosi con modalità del tutto coincidenti con quelle qui denunziate, dando atto che il conducente del veicolo non si era attenuto a quanto disposto dall'art. Parte_2
141/ 2 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) non era in grado di conservare il controllo del veicolo che conduceva. Alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione. È emerso altresì che la stessa parte non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 187/ 1 comma del D. L.vo alla guida di veicolo a motore, durante la circolazione in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze psicotrope, rimaneva coinvolto nell'incidente in cui persone riportavano lesioni con pericolo di morte. Alla parte veniva pertanto contestata la relativa violazione e la patente di guida veniva ritirata per il successivo inoltro all'ufficio competente. Con riferimento ai fatti accertati in seguito al rilievo di incidente si è proceduto ad indagare il sig. Pt_2 per i reati di cui all'art. 187 comma 1 del C.D.S. ed all'art. 590 bis del c.p. La
[...] patente di guida veniva ritirata in data 20/09/2018 presso l'Ospedale di
Sant'Angelo dei Lombardi, dove il predetto era ricoverato per le terapie di riabilitazione. La direzione sanitaria del Nosocomio comunicava che il
[...] inizialmente ricoverato in prognosi riservata, era stato dimesso in data Per_1
08/09/2018 (v. testualmente citata relazione). Quanto alle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti in quella sede, il testimone ha riferito: […] Nella nottata del 02/09/2018, verso le Testimone_1 ore 02.25 circa, mi trovavo sul divano della mia abitazione in Montemarano c/da
Padule o Olmo n.24 e udivo provenire rumori dall'esterno della stessa.
Immediatamente mi affacciavo e sentivo provenire dal terreno antistante la mia abitazione, di proprietà di mio suocero, dei lamenti e forti richieste di aiuto.
Constatavo da lontano che si trattava di un incidente stradale e prontamente chiamavo sia il 112 che il 118. Mi recavo nel terreno e notavo tre giovani che al momento non avevo riconosciuto, tutti coscienti. Aspettavo sul posto i soccorsi e dopo due minuti giungeva una pattuglia della Stazione Carabinieri di
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Montemarano e poco dopo l'ambulanza del 118. Non ho sentito o visto altri veicoli andare via dal luogo dell'incidente […]. Il ha poi dichiarato: […] La notte del 02.09.2018, verso le Parte_1 ore 02.00, mi trovavo quale passeggero nell'autovettura Seat Ibiza, di colore bianco, targata EH063ZK, condotta da di Montemarano. Ero seduto Parte_2 sul sedile posteriore del suddetto veicolo, mentre sul sedile anteriore lato passeggero era seduto Ci spostavamo dal centro abitato di CP_8
Montemarano verso la loc. Canali, direzione Ponteromito. Nel mentre l'autovettura condotta dal percorreva tale località, improvvisamente il Pt_2 medesimo aumentava la velocità del veicolo tale da non essere più commisurata alle condizioni di sicurezza della strada. Ricordo che pochi attimi prima della fuoriuscita dalla carreggiata, dietro la nostra autovettura, era sopraggiunto un altro veicolo, del quale nulla so indicare. Ricordo tale circostanza perché notavo la luce dei fari di tale mezzo. Ad un certo punto a causa dell'elevata velocità il Pt_2 perdeva il controllo del veicolo fuoriuscendo sul lato sinistro della carreggiata e presenza dei Carabinieri che mi facevano alcune domande. A.D.R. Non intendo sporgere querela per il conducente . Non ricordo altro. […]. Parte_2
Il nella qualità di altro passeggero, ha infine dichiarato: […] CP_8
La notte del 02.09.2018, verso le ore 02.00 e successive, mi trovavo nell'autovettura di , una Seat Ibiza, targata EH063ZK. Oltre al Parte_2 conducente ed al sottoscritto, vi era seduto al sedile posteriore. Dal Parte_1 centro del paese il si diresse verso la loc. Canali. Ricordo che, giunti in c/da Pt_2
Valle, venivamo raggiunti da altra autovettura che dopo circa 100 metri ci superava. Improvvisamente il aumentava la velocità del veicolo in maniera Pt_2 esponenziale nel tentativo di raggiungere il veicolo che ci aveva pocanzi sorpassato. Ad alcune centinaia di metri a casa della forte velocità il perdeva Pt_2 il controllo del veicolo ed uscivamo dalla carreggiata finendo nei terreni sottostanti. Da questo momento in poi non ricordo più nulla. DOMANDA: Ricorda il modello o altro del veicolo che vi ha sorpassato? RISPOSTA: Ricordo che era un veicolo di colore scuro che seppur inseguito dal non è mai stato raggiunto. Pt_2
DOMANDA: Quando vi siete diretti dal paese in loc. Canali la velocità del vostro veicolo era normale? RISPOSTA: No, era già elevata circa 80/90kmh. Non intendo sporgere querela nei confronti di […]. Parte_2
Le predette risultanze attizie, univocamente deponenti nel senso della esclusiva riconducibilità della responsabilità del sinistro ad una iniziativa del tutto anomala del conducente del veicolo di proprietà della convenuta,
[...]
assicurato con la CP_3 Controparte_1
(ora , risultato positivo all'esame dei Controparte_2 Parte_2 cannabinodi, di aumentare improvvidamente la velocità al fine di “inseguire” un veicolo autore di un precedente sorpasso, sino a perdere il controllo della vettura 7 Tribunale di Avellino n. 3216/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
e fuoriuscire dalla carreggiata, consentono di porre in non cale, perché del tutto infondate, innanzitutto le contestazioni della convenuta circa la natura di autentico “terzo trasportato” dell'odierno attore, risultato, per converso, comprovatamente non alla guida del veicolo incidentato. Ad analoghe soluzioni deve pervenirsi con riferimento alle contestazioni in punto di ravvisabilità di un concorso di colpa del medesimo danneggiato per accettazione del rischio di circolare con conducente sotto effetto di sostanze stupefacenti (v. testualmente comparsa di costituzione), atteso che, al di là di ogni altra questione, dalle medesime risultanze non appaiono emergere univoci riscontri circa la consapevolezza, in capo al trasportato medesimo, di tale circostanza, la cui generica deduzione in termini di “evidente” (v. scritti difensivi convenuta) non basta a deporre in senso contrario, considerato che è notorio che non sempre le conseguenze dell'assunzione di sostanze si manifesta in modo evidente e indubbio nella condotta del soggetto che ne abbia fatto uso, così da poter essere immediatamente percepito da ogni persona di media attenzione e prudenza. Del pari, prive di adeguati riscontri sono risultate le allegazioni, articolate nella medesima prospettiva, circa il mancato uso delle cinture di sicurezza ad opera del danneggiato (v. ancora comparsa di costituzione), non soltanto perché si tratta di circostanza, da provarsi ad opera del debitore-danneggiante (v. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 25712 del 04/09/2023; nonché Sez. 3, Sentenza n. 23148 del 31/10/2014 ed ancora Sez. 3, Sentenza n. 4954 del 02/03/2007), comunque non emergente in maniera inequivoca dalle risultanze in atti (v. citata relazione incidente e correlate dichiarazioni in punto di dinamica del sinistro, del tutto mute sul punto); ma anche perché, alla stregua degli accertamenti tecnici espletati
- le cui conclusioni devono in questa sede intendersi pienamente condivise, come infra si dirà - non appare comunque univoca l'efficienza eziologica della eventuale omissione del relativo utilizzo (v. testualmente CTU di cui in atti, che accertando la piena compatibilità tra l'evento e le lesioni lamentate, ha altresì inteso chiarire che: […] Il sinistro verificatosi la notte del 02.09.2018 fu di grave entità tant'è che l'autovettura sulla quale viaggiava il insieme ad altri due fuoriuscì dalla Pt_1 carreggiata e fu rinvenuta nell'area terriera sottostante la strada;
due degli occupanti l'abitacolo furono sbalzati al di fuori di esso. Ciò rende ragione dell'entità significativa del traumatismo polidistrettuale che il riportò a Pt_1 seguito del ballottamento del corpo all'interno dell'abitacolo (trattenuto o meno dalla cintura di sicurezza riferita indossata, che non può escludersi possa essersi sganciata o lesionata a seguito del violento sbandamento del veicolo), soggetto a multipli meccanismi lesivi (urto, strisciamento, etc.), a cui possono riferirsi: - le escoriazioni multiple cutanee;
- il trauma cranico-facciale con emorragia subaracnoidea frontale bilaterale associata a contusioni frontali e a frattura del
8 Tribunale di Avellino n. 3216/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
pavimento orbitario sinistro;
- il trauma lombare con frattura dei processi trasversi della prima, seconda, terza e quarta vertebra lombare, con successivo sviluppo di discopatie lombari […]. Venendo dunque all'esame delle lesioni subite dal danneggiato, preme precisare come sul punto sia stata debitamente disposta in corso di causa la già citata C.T.U. medico-legale. Circa l'apprezzamento dei relativi accertamenti, deve precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni formulate impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza.
Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto preliminarmente precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - nel caso di specie comunque non avutisi - esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonchè Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007). Ebbene, il nominato ausiliario, ferme le già richiamate precisazioni in punto di compatibilità tra sinistro e danno lamentato, è giunto a formulare le seguenti conclusioni: Al sinistro è conseguita una malattia della durata classificabile in: I.T.T.
(inabilità temporanea totale) di 30 (trenta) giorni, comprensivi del periodo di ricovero ospedaliero, del successivo periodo di prescritto riposo assoluto, prima, e di utilizzo di presidi ortesici cervicale e lombare, poi. - I.T.P. (inabilità temporanea parziale) al valore medio del 75% di giorni 30 (trenta) e al valore medio del 50% di ulteriori giorni 30 (trenta) ed infine al valore medio del 25% di giorni 30 (trenta), relativi al seriato follow up clinico strumentale praticato dal sinistrato, nonché alla certificata disfunzionalità neurologica, con particolare riferimento a problematiche di tipo mnesico, e neuromotoria, con particolare riferimento alla disfunzionalità legata al trauma rachideo soprattutto lombare, per il quale il ebbe a praticare Pt_1 riabilitazione;
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precisando, in punto di danno biologico, che:
Considerato che
il politraumatismo interessò diversi distretti tra i quali il cranico, il facciale, il lombare, deve precisarsi che: - Al trauma cranio-encefalico con contusioni parenchimali frontali ed emorragia subaracnoidea non sono conseguiti postumi rilevanti atteso che i fenomeni emorragici andarono incontro a riassorbimento e tenuto conto che non v'è, allo stato, evidenza obiettiva né documentale di particolari disturbi neuromotori ovvero psichici, ad eccezione di amnesia limitata al momento del trauma. Il disturbo tipo tic che il sinistrato presenta (ammiccamento oculare) e che riferisce al post trauma è un disturbo a genesi multifattoriale. - Gli esiti fratturativi del pavimento orbitario sinistro non hanno determinato alterazioni facciali né disturbi parestesici e/o visivi omolaterali. - Al trauma lombare con frattura dei processi trasversi della prima, seconda, terza e quarta vertebra lombare è residuata una discopatia distrettuale con incidenza disfunzionale di non grave entità. - Alle escoriazioni cutanee multiple non sono residuati postumi. Ne discende la configurazione di un danno biologico globale percentualizzabile nella misura del 13%; nonché, in punto di spese mediche, che: Appare pressochè congruo il carico di spese documentato dalla parte attrice agli atti, mentre non è possibile prevedere un danno emergente futuro, considerato che gli esiti appaiono, allo stato, stabilizzati;
e, in punto di sofferenza subita, che: Nella fattispecie, nell'immediato post trauma, e quindi nel periodo di inabilità temporanea, si è realizzato un livello di sofferenza medio severo considerati l'ospedalizzazione e il successivo ricorso al follow up clinico strumentale seriato, all'utilizzo di presidi ortesici sia cervicale che lombare e alla terapia riabilitativa praticata. Per quanto attiene l'inabilità permanente, è da ritenersi che il livello di sofferenza residuato sia di lieve entità, considerato che il trauma cranio facciale non ha determinato postumi rilevanti dal punto di vista funzionale e considerato che la disfunzionalità predominante, lombare, è scarsamente percepita da terzi, non determina ricorso a terapie specifiche e/o a presidi sanitari, non v'è necessità di supporto di terzi né il sinistrato è soggetto a rinunce quali quantitative quotidiane (v. testualmente CTU in atti). Venendo quindi alla quantificazione, poiché si tratta di lesioni macro- permanenti comunque riferibili ad un sinistro verificatosi anteriormente al 05/03/2025, si ritiene di dover fare applicazione, in via equitativa, dei parametri previsti dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, aggiornate all'edizione del 2024. Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 13%, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (24 anni), il quantum debeatur per il danno 10 Tribunale di Avellino n. 3216/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
biologico residuato a parte attrice potrà determinarsi nella somma di € 44.109,00 per i postumi permanenti, comprensivi dell'incremento per la sofferenza soggettiva subita (+29%), da applicarsi in conseguenza delle modalità del fatto (un sinistro particolarmente serio, con espulsione dei trasportati al di fuori dell'abitacolo, a seguito della fuoriuscita dalla carreggiata del veicolo trasportante e dell'impatto dello stesso, ad elevata velocità, con diversi ostacoli, esitato in conseguenze comunque di non trascurabile gravità), nonché, tenuto conto di un punto base ITT di € 115,00, delle ulteriori e seguenti somme: - € 3.450,00 per un periodo di ITT di giorni 30; - € 2.587,50 per un periodo di ITP al 75% di giorni 30; - € 1.725,00 per un periodo di ITP al 50% di giorni 30 ed € 862,50 per un periodo di ITP al 25% di giorni 30. Va, invece, esclusa la sussistenza dei presupposti per una ulteriore personalizzazione del danno che, come noto, non può mai costituire un automatismo, richiedendo l'individuazione - da parte del Giudice - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare (Cass. n. 14364/2019). Giova infatti osservare come la personalizzazione consenta al giudice di modulare il risarcimento in base alle circostanze del caso concreto, potendo le conseguenze dannose, costituenti un danno non patrimoniale risarcibile, concettualmente distinguersi in: conseguenze comuni a tutte le persone, in dipendenza da quella tipologia di danno, e conseguenze peculiari del caso concreto, in cui il pregiudizio sofferto dalla vittima sia superiore alla media. Ne consegue che il giudice di merito è tenuto a utilizzare, nella propria valutazione, come parametro standard le tabelle, istituzionalmente volte alla riparazione delle conseguenze ordinarie, ossia al risarcimento del pregiudizio che qualunque vittima avrebbe patito in circostanze analoghe, potendo superare il risarcimento quantificato forfettariamente, solo ove nel dibattito processuale siano emerse specifiche circostanze di fatto, peculiari della fattispecie, caratterizzate dalla irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata (Cass. 15084/2019). Orbene, nel caso di specie, non risultano concreti riscontri circa la sussistenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, o comunque inidonee ad essere ricomprese nella liquidazione già operata forfettariamente, anche in considerazione dell'aumento applicato in ragione della sofferenza subita, alla stregua delle richiamate tabelle, tali non potendo considerarsi quelle riferite, in termini del tutto generici, in punto di ritardo negli studi quale asserita conseguenza del sinistro, priva di ulteriori specificazioni e/o allegazioni.
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Ne deriva un importo complessivamente pari a € 52.734,00, già determinato all'attualità, cui devono aggiungersi € 1.020,17 a titolo di spese mediche documentate e ritenute ampiamente congrue dal CTU (v. supra richiamata consulenza), per un ammontare di € 53.754,17. Deve invece escludersi il riconoscimento di qualsiasi ulteriore ristoro a titolo di danno autenticamente patrimoniale, attesa l'inidoneità delle patologie rilevate ad incidere sulla capacità lavorativa come chiarito dal CTU (v. ancora richiamata consulenza), e l'assenza in atti di elementi, né documentali, né di altro tipo, circa l'effettiva consistenza quantitativa e qualitativa dei pregiudizi economici asseritamente derivanti dall'illecito all'attore. In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, sarà possibile riconoscere a parte attrice a titolo di risarcimento danni, l'importo complessivo di € 53.754,17, oltre interessi, che trattandosi di responsabilità extracontrattuale, andranno riconosciuti dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso e non da quello della domanda. Nel computo degli stessi, tuttavia, in base a quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, che riconosce ai medesimi interessi la funzione di criterio equitativo di liquidazione dell'ulteriore pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità per il danneggiato di disporre tempestivamente della somma dovutagli, dovrà farsi riferimento ad un tasso, in via equitativa da ritenersi pari all'1,5% annuo, da applicarsi non sulla somma dovuta così come determinata all'attualità, pena un'indebita locupletazione a vantaggio del creditore, ma a quella corrispondente al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo.
Nel caso di specie, pertanto, risulteranno dovuti gli interessi al tasso dell'1,5% inizialmente calcolati sull'importo del risarcimento come devalutato in base agli indici Istat alla data dell'illecito e quindi, anno per anno sino al momento della pronuncia di primo grado, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto.
Dalla medesima decisione, che se definitiva vale a determinare la conversione dell'originario debito di valore in un debito di valuta, saranno invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato, da computare al tasso legale e sino al saldo effettivo. Alla stregua di tutto quanto precede, quindi, in parziale accoglimento della domanda proposta, dovrà dichiararsi l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della convenuta, , assicurato con la CP_3
(ora , Controparte_1 Controparte_2 del sinistro per cui è causa, con conseguente condanna della medesima
(ora - Controparte_1 Controparte_2
12 Tribunale di Avellino n. 3216/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
essendo la condanna della convenuta, , stata tardivamente CP_3 richiesta per la prima volta in sede conclusionale (v. scritti conclusionali in atti e conclusioni di cui all'atto di citazione richiedenti la condanna in via esclusiva della compagnia convenuta, non modificate in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c.) - al pagamento in favore dell'attore, a titolo di Parte_1 risarcimento danni, della somma di € 53.754,17, oltre interessi da computarsi nei termini da ultimo chiariti. Assorbita o comunque respinta, alla luce delle motivazioni sin qui esposte, deve intendersi ogni altra istanza, deduzione od eccezione sollevata o rilevabile in corso di causa, ivi comprese quelle in punto di temerarietà della difesa, dagli atti non emergendo condotte connotate dalla mala fede e/o colpa grave legalmente previste, la mera infondatezza e/o rigetto delle iniziative rispettivamente intentate dovendosi più propriamente valutarsi in sede di soccombenza. La natura a favore del danneggiato della presente sentenza e la consistenza della somma effettivamente liquidata, per converso, impongono - come a più riprese sollecitato da parte attrice (v. scritti difensivi) - la trasmissione all'IVASS di copia della presente sentenza ai sensi dell'art. 148, comma 10, CDA per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del relativo capo. Sulle spese
Le spese del giudizio, da compensarsi nella misura di un terzo stante l'accoglimento parziale della domanda, seguono la soccombenza della convenuta costituitasi e sono liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti- nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (fino a 52.000,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate. Al medesimo riparto soggiaceranno le spese dell'espletata CTU, così come liquidate in corso di causa. Da compensarsi per l'intero devono intendersi per converso le spese tra le residue parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
nonché Controparte_6 di , rimasta contumace, respinta, o comunque assorbita, CP_3 ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte la domanda come proposta;
dichiara
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l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della convenuta,
assicurato con la CP_3 Controparte_1
(ora , del sinistro per cui è causa;
[...] Controparte_2 condanna la (ora Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento Parte_1 danni, della somma di € 53.754,17, oltre interessi da computarsi nei termini di cui in parte motiva;
condanna la (ora Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione in favore dell'attore, di due terzi (2/3) delle Parte_1 spese del presente giudizio, liquidate in € 568,20 (3/3) per spese vive, € 14.103,00 (3/3) per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Franco Fusco;
dichiara compensate tra le parti le spese per il terzo residuo;
pone definitivamente a carico della convenuta costituitasi nella misura di due terzi, e di parte attrice, nella misura del terzo residuo, le spese degli accertamenti tecnici espletati, così come liquidate in corso di causa;
dichiara integralmente compensate tra le residue parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione, contestualmente al deposito, di copia della presente sentenza all'IVASS ai sensi dell'art. 148, comma 10, CDA. Così deciso in data 10/07/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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