Corte d'Appello Trento, sentenza 22/12/2025, n. 247
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Stato di interclusione del fondo

    Il Tribunale ha accertato lo stato di interclusione del fondo p.f. 1562 C.C. e ha costituito la servitù lungo il tracciato che attraversa i fondi delle parti convenute. La Corte d'Appello ha ritenuto che il fondo p.f. 1560/1, assoggettato ad uso civico e di proprietà comunale, non costituisca un fondo intercludente giuridicamente, equiparandolo a bene demaniale. Pertanto, la necessità di evocare in giudizio i proprietari dei fondi interponenti sussiste solo per quelli di proprietà privata.

  • Rigettato
    Necessità di integrazione del contraddittorio

    La Corte d'Appello ha disatteso questo motivo, ritenendo che il fondo p.f. 1560/1, di proprietà comunale e gravato da uso civico, non costituisca un fondo intercludente e che, pertanto, non fosse necessaria la sua evocazione in giudizio. La servitù coattiva è stata costituita solo sui fondi di proprietà privata interponenti.

  • Rigettato
    Quantificazione dell'indennità

    La Corte ha ritenuto che l'indennità per la costituzione della servitù coattiva è dovuta unicamente dalla parte che ha richiesto la servitù (Parte_1) a favore dei proprietari dei fondi gravati. La ripartizione proposta dal CTU, tenendo conto del vantaggio anche di altri fondi, è stata ritenuta fallace. La decisione del Tribunale è stata confermata nel merito, ma la quantificazione specifica delle indennità è stata oggetto di revisione e parziale riforma.

  • Rigettato
    Requisito dell'apparenza della servitù

    La Corte d'Appello ha rigettato questo motivo, ritenendo che il tracciato della stradina, unitariamente considerato, con le opere presenti (rodane in calcestruzzo), soddisfa il requisito dell'apparenza, in quanto inequivocabilmente destinato al passaggio e consentendo di giungere al fondo dominante attraverso il fondo servente. L'esistenza di un tracciato stradale è sufficiente se la sua funzione è desumibile senza incertezza.

  • Accolto
    Esercizio del passaggio nel rispetto delle limitazioni di sicurezza

    La Corte d'Appello ha accolto questo motivo, riformando la sentenza del Tribunale. Ha ritenuto che le prescrizioni relative alla sicurezza, alle limitazioni di viabilità e alla realizzazione di opere di consolidamento esulassero dalla materia del giudizio, non essendo state oggetto di domanda o eccezione da parte dei convenuti. Tali questioni avrebbero dovuto essere eventualmente fatte valere in altra sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Trento, sentenza 22/12/2025, n. 247
    Giurisdizione : Corte d'Appello Trento
    Numero : 247
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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