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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 22/12/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
176/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Prima Sezione civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con citazione notificata il
10/9/2024 ed iscritta a ruolo in data 19/9/2024 al n. 176/2024 r.g.; vertente tra
(c.f. ), rappr. e dif. dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
TE NQ e AN SS de ON dai quali è rappresentata e difesa per procura in atti, e presso i quali è elett. dom.ta in
Rovereto;
APPELLANTE
CONTRO
, (c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Carlo Bona, per mandato in atti e presso di lui elettivamente domiciliato in Mori (TN); appellato ed appellante incidentale
E
c.f. ) CP_2 C.F._3 appellato ed appellante incidentale
(c.f. ) CP_3 C.F._4
appellata entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Voltolini come da procura in atti e presso lo stesso elettivamente domiciliati in Trento;
NONCHÉ
(c.f. , Controparte_4 C.F._5
(c.f. ), Parte_2 C.F._6
(c.f. ) Parte_3 C.F._7
(c.f. ), Parte_4 C.F._8
(c.f. ), Parte_5 C.F._9
(c.f. ), Parte_6 C.F._10
(c.f. ), Parte_7 C.F._11
(c.f. ), Parte_8 C.F._12
(c.f. ), Parte_9 C.F._13
(c.f. ), Parte_10 C.F._14
(c.f. Parte_11 C.F._15
(c.f. , Parte_12 C.F._16
(c.f. ), Parte_13 C.F._17
(c.f. , Parte_14 C.F._18
(c.f. , Parte_15 C.F._19
(c.f. ); Parte_16 C.F._20
convenuti contumaci
OGGETTO: servitù
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
: Parte_1 l'On.le Corte d'Appello voglia, in accoglimento dei motivi d'appello sopra specificati, in parziale riforma della Sentenza n. 136/2024 emessa dal
Tribunale Civile Ordinario di Rovereto in data 28.03.2024 e pubblicata in pari data, all'esito del giudizio avente RG. 935/2020 non notificata, contrariis reiectis:
1. costituire la servitù di passaggio pedonale e carrabile anche con mezzi agricoli a favore delle pp.ff. 1562, 1564 e 1565 ed a carico della pp.ff.
1568/4, 1570/1, 1570/2, 1570/3, 1570/4 e 1570/5, lungo il tragitto così come identificato dal CTU nella planimetria allegata alla perizia così come rettificata e depositata dal CTU in data 11.10.2022, autorizzando il competente Conservatore del Libro Fondiario ad eseguire la relativa intavolazione.
2. condannare al pagamento dell'indennizzo così come Parte_1
calcolato dal CTU, a favore di: per € 695,00 CP_1
per € 235,00 Parte_2
per € 322,50 Controparte_4
per € 305,00 CP_2
3. condannare i convenuti , e CP_1 CP_2 CP_3
al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
4. compensare integralmente le spese di lite tra la sig.ra ed i Parte_1
convenuti e Controparte_4 Parte_2
5. porre le spese di CTU a carico dei convenuti CP_1 CP_2
e ;
[...] CP_3
6. condannare i convenuti , e CP_1 CP_2 CP_3
al pagamento delle spese e competenze del giudizio d'appello.
CP_3
Rigettare l'appello proposto da nei suoi confronti avverso la Parte_1
sentenza n. 136/2024 del Tribunale di Rovereto;
in ogni caso, con vittoria di compensi, anticipazioni e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso forfetario spese generali in misura di legge.
GRANDI MARINO: rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n.136/2024 Parte_1
del Tribunale di Rovereto e, in accoglimento dello spiegato motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 136/2024 del
Tribunale di Rovereto, accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passo, a piedi e con mezzi compatibili, acquistata per usucapione, a favore della p.ed. 1570/5 e a carico di parte delle pp.ff. 1570/1, 1570/2, 1570/3,
1570/4 e 1568/4, tutte in C.C. , secondo il tracciato indicato nella Per_1
planimetria allegata alla relazione peritale di “rettifica della planimetria delle servitù” a firma del geometra da considerarsi parte Controparte_5
integrante della sentenza;
ordinare al conservatore del libro fondiario di provvedere alle dovute variazioni e intavolazioni;
in ogni caso, con vittoria di compensi, anticipazioni e spese del presente grado di giudizio, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso forfetario spese generali in misura di legge. in via subordinata:
in associazione alle ragioni di cui al primo motivo d'appello formulato da e in accoglimento del motivo di appello incidentale Parte_1
formulato da , in parziale riforma della sentenza n. 136/2024 CP_2
del Tribunale di Rovereto, accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passo, a piedi e con mezzi compatibili, acquistata per usucapione, a favore della p.ed. 1570/5 e a carico di parte delle pp.ff. 1570/1, 1570/2,
1570/3, 1570/4 e 1568/4, tutte in C.C. , secondo il tracciato Per_1
indicato nella planimetria allegata alla relazione peritale di “rettifica della planimetria delle servitù” a firma del geometra da Controparte_5
considerarsi parte integrante della sentenza;
in ogni caso, con vittoria di compensi, anticipazioni e spese del presente grado di giudizio, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso forfetario spese generali in misura di legge.
: CP_1
voglia la Corte d'Appello:
a) in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale e in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda, proposta da , Parte_1
di costituzione di una servitù coattiva a favore della p.ed. 322 e delle p.f.
1562, 1564, 1565 e a carico della p.f. 1568/4, tutte in CC;
Per_1
b) in via subordinata, accertato che in primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 cod. proc. civ.;
c) in via ulteriormente subordinata, respingere i motivi di appello proposti da;
Parte_1
d) in accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale e in riforma della sentenza di primo grado, respingere la domanda, proposta da CP_2
e di accertamento dell'intervenuto acquisto per
[...] CP_3
usucapione di una servitù di passaggio a favore della p.f. 1570/5 e a carico della p.f. 1568/4 in CC;
Per_1
e) in via subordinata, respingere i motivi di appello incidentale proposti da e CP_3 CP_2
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, proprietaria degli immobili distinti come p.ed. 322, Parte_1
pp.ff. 1562, 1564 e 1565 in , evocò dinanzi al tribunale di Persona_2
Rovereto i soggetti indicati in epigrafe come appellati affinché, accertato lo stato di interclusione dei suoi fondi, venisse costituita servitù di passaggio a piedi e con mezzi anche agricoli a carico dei fondi in proprietà dei convenuti. Si costituì in giudizio , che propose a sua volta CP_2
domanda di accertamento di usucapione di servitù di passaggio a favore del proprio fondo;
si costituirono inoltre , , con CP_3 CP_1
opposizione alla domanda dell'attrice, nonché e Controparte_4 Parte_2
rimasti contumaci gli altri convenuti, istruita la causa, con
[...]
sentenza 136/2024 del 28/3/2024 il tribunale accolse la domanda di Pt_1
e costituì la servitù di passaggio, come da planimetria di CTU;
[...]
stabilì che il passaggio dovesse essere esercitato ivi nel rispetto delle limitazioni alla viabilità prescritte dall'ing. nella relazione di CP_6
CTU svolta in altro giudizio, previa realizzazione delle opere di consolidamento ivi indicate;
condannò al pagamento delle Parte_1
indennità dovute ai proprietari dei fondi serventi;
accolse la domanda di
, accertando l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù CP_2
di passo a favore del suo fondo p.ed. 1570/5 e a carico di parte delle pp.ff.
1570/1, 1570/2, 1570/3, 1570/4 e 1568/4 C.C. , stabilendo che il Per_1
passaggio dovesse essere esercitato ivi nel rispetto delle limitazioni alla viabilità prescritte dall'ing. nella relazione di CTU svolta in CP_6
altro giudizio, previa realizzazione delle opere di consolidamento ivi indicate;
regolò le spese di causa condannando e CP_2 CP_1
a rifonderle a , , e
[...] Parte_1 CP_1 Controparte_4
a rifonderle a , a rifonderle Parte_2 CP_2 Parte_1
a . CP_3
Avverso la sentenza ha interposto appello principale . Parte_1
Quale primo motivo di appello, ha lamentato la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e l'errata valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. con riferimento alla prescrizione contenuta nella sentenza secondo cui il passaggio doveva essere esercitato nel rispetto delle limitazioni alla viabilità prescritte dall'ing. CP_6 nella relazione di CTU svolta in altro giudizio, previa realizzazione delle opere di consolidamento ivi indicate;
ha sul punto dedotto che i convenuti non avevano chiesto, in caso di accoglimento della domanda, di condizionare la costituzione della servitù alla realizzazione di tali opere, e che il tribunale non aveva esattamente letto la relazione di CTU dell'ing.
perché non vi erano pericoli al transito e le opere erano state CP_6
consigliate solo in alternativa alle limitazioni di transito, così come lo stesso giudice aveva ritenuto nella decisione del giudizio in cui era stata espletata quella CTU, sub RG 719/2019.
Quale secondo motivo di appello, ha lamentato Parte_1
l'erronea valutazione delle prove e la carenza di motivazione ex art. 112
c.p.c. con riferimento alla quantificazione delle indennità poste a suo carico a favore dei convenuti, perché il primo giudice si era discostato dai valori di indennità indicati dal CTU, senza motivazione alcuna.
Quale terzo motivo di gravame, ha denunciato l'errata Parte_1
applicazione dell'art. 91 c.p.c., perché, nonostante l'accoglimento della sua domanda di costituzione della servitù coatta di passaggio, il giudice l'aveva condannata al pagamento delle spese in favore dei convenuti CP_3
e .
[...] Parte_2 Controparte_4
Quale quarto motivo di appello, ha lamentato l'erroneità Parte_1
del regolamento degli oneri di CTU, posti dal tribunale a suo carico per la frazione dei 2/3.
Si sono costituiti in giudizio e , con CP_2 CP_3
unica comparsa.
ha proposto a sua volta appello incidentale sullo CP_2
stesso oggetto del primo motivo dell'appello principale, osservando che il giudice si era spinto ultra petitum in violazione dell'art. 112 c.p.c. nel richiedere l'esecuzione di opere di consolidamento descritte nella relazione di CTU di altro giudizio, cui lui non aveva partecipato e su cui non aveva potuto quindi contraddire.
Entrambi gli appellati hanno per il resto chiesto il rigetto dell'appello di
. Parte_1
Si è costituito in giudizio , che ha a sua volta proposto CP_1
appello incidentale
Con il primo motivo, ha denunciato l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata costituita la servitù coattiva di passaggio pur non essendo stato evocato in giudizio uno dei proprietari dei fondi che si frappongono tra il fondo preteso dominante, specificamente l CP_7 CP_8
, per cui la domanda avrebbe dovuto essere invece rigettata, in
[...]
conformità con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione.
Con il secondo motivo, ha contestato il riconoscimento dell'acquisto della servitù di passaggio a favore dei fondi di e CP_2 CP_3
per usucapione, per mancanza del requisito dell'apparenza delle opere
[...]
destinate all'esercizio della servitù, affermando che il tribunale si era posto in contrasto con il principio secondo cui l'inequivoca destinazione al esercizio del fondo dominante deve essere percepibile dal fondo servente o al più dalle vie pubbliche che a questo conducono, mentre, nella fattispecie, tanto non si rilevava dal fondo di sua proprietà oggetto della servitù.
In via subordinata, quanto all'appello proposto da , ha Parte_1
chiesto il rigetto di tutti i motivi perché infondati.
All'esito di trattazione scritta, precisate le conclusioni come riportate in epigrafe, gli appelli pervengono in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via logica s'impone prioritariamente la necessità di esaminare il primo motivo dell'appello incidentale proposto da , che ha CP_1
ad oggetto la costituzione della servitù coattiva a favore dei fondi pp.ff.
1562, 1564, 1565 e p.ed. 322 in C.C. di proprietà di;
Per_1 Parte_1 l'appello di quest'ultima riguarda infatti la parte della decisione che ha costituito la servitù in cui il tribunale ha precisato che il passaggio veicolare sul tragitto oggetto della servitù dovrà essere esercitato nel rispetto delle limitazioni alla viabilità prescritte dall'ing. nella relazione CP_6
peritale del 31/7/2020 relativa alla causa r.g. 719/2019, previa realizzazione delle opere ivi indicate;
tale prescrizione presuppone infatti l'accoglimento della domanda di , mentre con l'appello incidentale Parte_1 CP_1
ha contestato che la domanda di costituzione della servitù coattiva
[...]
come proposta potesse essere accolta.
Il tribunale ha preso atto dello stato di interclusione del fondo p.f.
1562 C.C. riscontrato dal CTU ed ha costituito la servitù lungo Per_1
il tracciato che attraversa i fondi delle parti convenute (e qui appellate, come indicate in epigrafe), pp.ff. 1568/4, 1570/3, 1570/1, 1570/4, 1570/5, dando atto comunque che tra il fondo p.f. 1562 e la pubblica via non si interpongono solo detti fondi, ma anche il fondo p.f. 1560/1, assoggettato ad uso civico, che risulta intestato all (Amministrazione Separata CP_7
Usi Civici) del , non evocato in giudizio;
ha ritenuto Controparte_8
comunque non necessaria l'evocazione in giudizio dell'ente proprietario anche di tale fondo, sul rilievo che l di si è già dichiarata CP_7 Per_1
disponibile a consentire la costituzione di una servitù di passo a carico della propria particella e a favore dei fondi di proprietà di , come da Parte_1
comunicazioni dell sub 21 e sub 24 del 21/2/2021 e del 2/5/2023, CP_7
prodotte da parte attrice in prime cure.
contesta appunto la possibilità che possa essere CP_1
costituita una servitù coattiva di passaggio senza la partecipazione al giudizio di tutti i proprietari dei fondi intercludenti, richiamando il noto arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 9685/2013, a mente del quale non è ammissibile l'esercizio frazionato dell'azione volta alla costituzione della servitù coattiva di passaggio, per contrasto con l'art. 1051 c.c.; in tal senso le Sezioni Unite avevano dato seguito e sviluppo all'insegnamento, di cui alle pronunzie gemelle nn. 670 e 671 del 1989, in cui era stato sancito l'abbandono del vecchio indirizzo, secondo il quale la sentenza resa “inter pauciores” non sarebbe stata inutiliter data, restando solo condizionata, nei suoi effetti, alla concreta costituzione, volontaria o coattiva, delle ulteriori servitù, necessarie a dare continuità al percorso, fino alla pubblica via;
con l'arresto del 1989 le Sezioni Unite della Cassazione avevano stabilito che sussistesse litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i proprietari dei fondi interponenti. Il successivo arresto nel 2013 ha espresso un principio più drastico, affermando che, in mancanza di evocazione in giudizio dei proprietari di tutti i fondi interponenti, non deve farsi luogo ad integrazione del contraddittorio, dovendo invece essere respinta la domanda, perché diretta a far valere un diritto inesistente.
Da ultimo la S.C. ha rimeditato rimeditato l'orientamento, affermando, con la sentenza n. 1900/2025, la necessità del contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti, ai sensi dell'art. 102 c.p.c..
Tanto esposto in punto di diritto, in punto di fatto emerge dalla relazione di CTU che alla proprietà di (p.ed. 322 e pp.ff. 1562, Parte_1
1564 e 1565 C.C. ) si giunge dalla pubblica strada della località Per_1
Torano verso Cei;
da qui si dirama una stradina che, in direzione opposta al senso di marcia, dapprima si inerpica, per circa 90 mt, e poi prosegue con un tratto pianeggiante e poi in leggera discesa, per una lunghezza totale di
232 metri, identificato con una stradina con larghezza variabile di mt. 2,30-
3,25. La stradina attraversa nel suo primo tratto il fondo p.f. 1560/1, p.f. intestata al e gravata da uso civico;
di seguito Controparte_8
attraversa il fondo p.f. 1568/4, di proprietà di , il fondo p.f. CP_1
1570/3 di proprietà di , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_8 Parte_7 Parte_9
, , , e Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14 , il fondo p.f. 1570/2 di proprietà di il fondo p.f.
[...] Parte_15
1570/1 di proprietà di , il fondo p.f. 1570/4 di proprietà Parte_2
di ed il fondo p.f. 1570/4 di proprietà di . Controparte_4 CP_2
Come da visura tavolare allegata alla relazione di CTU, il fondo p.f.
1560/1, immediatamente a confine con la strada pubblica, è intestato al
Comune di , classificato come bosco ed assoggettato alla legge Per_1
16/6/1927 n. 1766 con natura di “terre di uso civico”.
Giusta insegnamento della S.C. (cfr. CASS., S.U., n. 12570/2023), i beni gravati da uso civico di dominio collettivo sono assimilabili al regime giuridico di quelli demaniali;
i terreni posseduti dai comuni e gravati da uso civico di bosco e pascolo permanente vanno ricondotti nell'ambito di quelli appartenenti al patrimonio demaniale dell'ente territoriale, perché destinati ad un pubblico servizio (cfr. CASS. 3860/2025; CASS. 769/2025).
Stante tale equiparazione del fondo di proprietà comunale assoggettato ad uso civico a un bene demaniale, valevole per il fondo p.f.
1560/1 del Comune di , si rileva che lo stato di interclusione dei Per_1
fondi di proprietà sussiste soltanto con riferimento ai fondi di Pt_1
proprietà privata che si interpongono tra quelli dell'appellante e la pubblica via, mentre il fondo comunale p.f. 1560/1 non può essere ritenuto, giuridicamente, quale fondo intercludente. La S.C. ha infatti insegnato che l'attraversamento di un bene demaniale che non sia sottratto alla collettività ed il cui uso sia consentito indifferentemente a tutti i cittadini, di modo che possa essere utilizzato senza bisogno di un particolare atto amministrativo, non costituisce impedimento di diritto all'uso in concreto del passaggio, per cui non è ravvisabile l'ipotesi dell'interclusione nel caso in cui il fondo abbia accesso alla via pubblica mediante un passaggio che in parte attraversi un bene demaniale soggetto all'uso pubblico comune (v. CASS.
8432/1995). Il medesimo principio si deve ritenere operate anche nel caso in esame, laddove la strada pubblica è direttamente confinante con il fondo p.f. 1560/1 del Comune di gravato di uso civico, ragion per cui Per_1
lo stato di interclusione dei fondi di proprietà (p.ed. 322 e pp.ff. 1562, Pt_1
1564 e 1565 C.C. ) sussiste solo con riferimento ai fondi Per_1
interponenti di proprietà privata, in titolarità dei soggetti convenuti, venendo a cessare in corrispondenza del fondo p.f. 1560/1.
Conseguentemente, sussisteva la necessità di evocare in giudizio, ai fini della costituzione della servitù coattiva di passaggio, i soli proprietari dei fondi interponenti pp.ff. 1570/5, 1570/4, 1570/1, 1570/2, 1570/3 e 1568/4, dal momento che il fondo p.f. 1560/1 è equiparato a bene demaniale e non dà luogo ad interclusione.
Mette anche conto di rilevare che, pur essendo i fondi di parte a Pt_1
confine con la proprietà comunale sul lato sud, ciò non fa venir meno lo stato di interclusione, dal momento che su tale lato vi sono elevate pendenze e grandi dislivelli e non vi è la possibilità di realizzare un accesso comodo e sicuro senza un eccessivo dispendio o disagio (in tal senso la relazione di
CTU).
Va quindi disatteso tale motivo di appello incidentale di CP_1
ed esaminati i motivi dell'appello principale di .
[...] Parte_1
Con il primo dei motivi si duole del contenuto della Parte_1
decisione che, dopo aver costituito la servitù di passaggio, ha però stabilito
“si precisa secondo quanto stabilito dallo stesso CTU geom. CP_5
che per ragioni di sicurezza il passaggio veicolare dovrà essere esercitato nel rispetto delle limitazioni alla viabilità prescritte dall'ing. CP_6
nella relazione peritale del 31/7/2020 relativa alla causa sub 719/2029 r.g. ed in atti (doc. 22 di parte attrice) previa realizzazione delle opere di consolidamento ivi indicate”. Nella richiamata relazione peritale dell'ing.
era prevista la necessità di un consolidamento della strada e CP_6
la limitazione a veicoli di portata massima di 3,5 t. e larghezza massima effettiva di 2 m, con limite massimo di velocità di 20 km/h; peraltro, era stato il consulente tecnico della parte attrice a fare riferimento a tali prescrizioni, in sede di osservazioni alla bozza di CTU, e il CTU aveva condiviso quelle valutazioni.
Tenuto conto di ciò, osserva la Corte che la realizzazione delle opere di consolidamento non costituiva oggetto di giudizio, non avendo formato oggetto né di domanda né di eccezione, così come le questioni relative ai limiti dei mezzi transitanti e ai limiti di velocità, riguardanti i conducenti;
peraltro, a norma dell'art. 1069 c.c., le opere necessarie per conservare la servitù sono a carico del titolare del fondo dominante, per cui, ponendosi in concreto la necessità di consolidamento del sedime, sarebbe onere di Pt_1
titolare del fondo dominante, di doversi attivare per la realizzazione
[...]
delle opere stesse.
Tale motivo di appello va pertanto respinto.
Nel secondo motivo di appello, si lamenta dell'errata Parte_1
valutazione delle risultanze della CTU nella parte riguardante la quantificazione dell'indennità posta a suo carico a mente dell'art. 1053 c.c. in favore dei convenuti , , CP_2 CP_1 Parte_2
e , che ne avevano fatto richiesta. In particolare, ha rilevato Controparte_4
che il CTU aveva quantificato l'indennità a suo carico in € 695,00 a favore di , in € 235,00 a favore di , in € 322,50 CP_1 Parte_2
a favore di e in € 305,00 a favore di , mentre Controparte_4 CP_2
il tribunale ha posto a suo carico le somme di € 2.780,00 a favore di
, di € 305,00 a favore di , di € 605,00 a favore CP_1 CP_2
di ed € 705,00 a favore di . Controparte_4 Parte_2
In realtà, leggendo la relazione di CTU, emerge che l'Ausiliare ha quantificato l'indennità per la costituzione di servitù coattiva dovuta a favore di ciascuno dei fondi asserviti, come a pagg. 12-13; la ripartizione proposta dall'Ausiliare nelle successive pagg. 14 e 15 dell'elaborato, come
“quote indennità” da pagarsi, suddivide l'importo dovuto da Parte_1 tenendo conto dei tratti della strada asservita a vantaggio anche degli altri fondi attraversati, ma si tratta di un criterio fallace e non recepibile, atteso che la servitù coattiva, per cui è previsto il pagamento dell'indennità, è stata costituita unicamente a favore dei fondi di proprietà di , che ne Parte_1
aveva fatto domanda, ed è conseguentemente solo a suo carico che deve essere posta l'indennità, a favore dei proprietari di ciascuno dei fondi gravati.
Il motivo di appello in esame è pertanto infondato e la decisione va sul punto confermata.
Nel terzo motivo di appello si duole del regolamento Parte_1
delle spese, che il primo giudice ha inopinatamente posto a suo carico in favore di , e , senza alcuna CP_3 Controparte_4 Parte_2
valida motivazione, nonostante l'accoglimento della sua domanda.
Per quanto concerne la posizione di l'appello di CP_3
in punto spese non è fondato, atteso che la domanda di Parte_1
costituzione di servitù nei confronti di tale convenuta è stata rigettata dal tribunale, in quanto la servitù coattiva non è stata costituita sul fondo di proprietà Secondo il principio generale della soccombenza, CP_3
doveva pertanto essere condannata a rifondere le spese a Parte_1
, uscita vittoriosa dal giudizio. CP_3
Diversamente è a dire quanto alla posizione di nei Parte_1
confronti di e . Tali convenuti non si Parte_2 Controparte_4
erano infatti opposti alla costituzione della servitù di passaggio sui loro fondi, limitandosi a chiedere, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 1053 c.c., che è stata poi loro riconosciuta in sentenza. Non configurandosi soccombenza di Pt_1
la stessa non poteva essere condannata a rifondere le spese a quei
[...]
convenuti; ricorrevano, piuttosto, giusti motivi di compensazione, visto che, a fronte dell'accoglimento della domanda attrice di costituzione di servitù, non contestata da quei convenuti, è stata accolta anche la loro domanda di pagamento dell'indennità.
Con il quarto motivo di appello si duole del regolamento Parte_1
delle spese della CTU, poste a suo carico per la frazione dei 2/3 e per la restante terza parte a carico di , e sostiene che, avendo CP_2
conseguito piena vittoria, con l'accoglimento della domanda, secondo il principio della soccombenza le spese della CTU non potevano essere poste a suo carico.
Sul punto il primo giudice ha deliberato la suddivisione degli oneri di CTU
a carico di e di osservando che la CTU si è resa necessaria Pt_1 CP_2
essenzialmente per consentire l'intavolazione del diritto di servitù dagli stessi vantato.
Tale motivo di appello è infondato.
In tema di oneri di CTU, la S.C. ha insegnato che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (cfr. CASS. 11068/2020, in un caso in cui le spese della CTU erano state poste per la metà a carico della parte attrice, pur interamente vittoriosa;
cfr. anche CASS. 26849/2019; CASS. 17739/2016).
Nella fattispecie, la decisione di ripartire gli oneri di CTU tra l'attrice e il convenuto risulta coerente e condivisibile, atteso che la CTU si era CP_2
resa necessaria per l'individuazione del percorso della servitù coattiva nonché per l'intavolazione della stessa servitù e di quella, giacente sugli stessi fondi, per cui aveva proposto domanda di CP_2
accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione. L'accertamento peritale era stato quindi espletato nell'interesse di entrambe le parti e pertanto a giusta ragione è stata operata la vista ripartizione degli oneri della
CTU.
Il quarto motivo deve essere pertanto integralmente disatteso.
Vanno poi esaminati gli appelli incidentali proposti da CP_2
e da , per quest'ultimo nel motivo ulteriore rispetto
[...] CP_1
a quello, già esaminato, concernente la servitù coattiva a favore dei fondi di proprietà . Pt_1
si è lamentato della decisione del tribunale ultra CP_2
petitum, laddove, riconosciuta l'esistenza per usucapione della servitù di passaggio sui fondi pp.ff. 1568/4, 1570/3, 1570/2, 1570/1, 1570/4 in C.C.
, si è precisato che, per ragioni di sicurezza, il passaggio veicolare Per_1
dovrà essere esercitato nel rispetto delle limitazioni alla viabilità prescritte dall'ing. nella relazione peritale del 31/7/2020, relativa alla CP_6
causa r.g. 719/2019, previa realizzazione delle opere ivi indicate.
ha invece impugnato la sentenza quanto al CP_1
riconoscimento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio in accoglimento della domanda di (estranea, invece, CP_2 CP_3
erroneamente indicata da come contitolare del fondo
[...] CP_1
dominante).
Va preliminarmente esaminato il secondo motivo dell'appello incidentale di , in cui è contestato lo stesso riconoscimento CP_1
dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio.
ha sul punto sostenuto che la servitù non poteva CP_1
essere acquistata per usucapione in difetto del requisito dell'apparenza; ex art. 1061 c.c. non possono infatti essere acquistate per usucapione le servitù non apparenti, che si configurano quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. In particolare, avendo il CTU suddiviso il sedime oggetto di servitù in sette tratti, ognuno corrispondente ad un fondo attraversato, ha rilevato che dal tratto che corre CP_1
attraverso il suo fondo, p.f. 1568/4 (il secondo descritto dal CTU), non si vede altro che una strada, ma non una strada inequivocamente destinata al transito verso la p.f. 1570/5, non visibile neppure dal quarto e dal quinto tratto del tracciato, mentre è solo dal sesto tratto che si inizia a vedere che la stradina sfocia nella proprietà mancherebbe pertanto CP_2
integralmente la visibilità dell'opera, nella sua strumentalità, ovvero il requisito dell'apparenza, laddove, invece, l'inequivoca destinazione al servizio del fondo dominante deve essere percepibile dal fondo servente o, al più, dalle vie pubbliche che a questo conducono.
Tale motivo di appello incidentale non è fondato.
In punto di fatto lo stato dei luoghi risulta descritto e fotografato dal CTU, alla cui relazione con allegate fotografie si rinvia;
come riportato da
, il CTU ha suddiviso il percorso (dallo stesso esaminato in CP_1
relazione alla domanda di , e sino ai fondi di proprietà della Parte_1
stessa, posti oltre quello, dominante, di , p.f. 1570/5), in sette CP_2
tratti, ciascuno in corrispondenza dei diversi fondi attraversati, in parte con diverse caratteristiche morfologiche;
in particolare, sul tratto in corrispondenza del fondo p.f. 1568/4 di proprietà di , CP_1
delimitato a sinistra da un alto muro di contenimento del giardino soprastante e a destra dalla scarpata, vi sono due tracce rotabili in calcestruzzo leggermente armate larghe 50 cm e distanti 80 cm tra loro.
I tratti individuati dal CTU, unitariamente considerati, danno vita effettivamente ad una stradina (così qualificata dai testi escussi, ed esistente sin dal prima del 1970), che dalla pubblica via dalla località
Torano, verso Cei, si diparte, dapprima inerpicandosi e poi proseguendo pianeggiante e in leggera discesa, sino ad arrivare ad alcune case (tra cui quella di ) e, prima, al fondo p.f. 1570/5 di proprietà di Parte_1 CP_2
, come illustrato nell'allegato 3 alla relazione di CTU.
[...]
Orbene, posto che sul fondo p.f. 1568/4 di sono presenti CP_1
dei segni, opera dell'uomo (le “rodane” in calcestruzzo), inequivocabilmente attestanti la funzione di sedime di transito del tratto di strada, e che la stradina si inoltra sino al fondo p.f. 1570/5 senza soluzione di continuità, non può essere revocato in dubbio il requisito dell'apparenza delle opere destinate all'esercizio della servitù: del tutto logicamente il primo giudice ha rilevato che si deve aver riguardo alla stradina nel suo complesso, piuttosto che a ciascun singolo tratto, atteso che solo la considerazione unitaria lumeggia la funzione del passaggio a favore del fondo preteso dominante, restando, altrimenti, privo di senso e di utilità il riconoscimento del diritto di servitù di passaggio a carico esclusivamente dell'ultimo tratto di strada, immediatamente confinante con il fondo preteso dominante, dal momento che per arrivare a quell'ultimo tratto debbono necessariamente essere percorsi quelli precedenti tra cui, appunto, quello di proprietà di . In materia la S.C. ha invero insegnato che ai CP_1
fini dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, soddisfa il requisito dell'apparenza l'esistenza di un tracciato attraverso i fondi che inequivocamente sia destinato al passaggio ed il cui andamento consenta di giungere al fondo dominante attraverso il fondo servente, senza che sull'idoneità dell'opera a consentire l'acquisto del diritto per usucapione in capo a chi faccia uso della strada per l'utilità del proprio fondo incida il fatto che l'opera apparente consenta il passaggio di altri soggetti, e sia idoneo a soddisfare anche altri tipi di passaggio (così CASS. 18208/2024); insegna ancora la S.C. che l'esistenza del tracciato stradale soddisfa il requisito dell'apparenza, purché da esso o anche da altra opera o segno di raccordo si possa desumere, senza incertezza o ambiguità, la sua funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente e che l'opera esiste, anche se non esclusivamente, in funzione dell'utilità del fondo dominante (CASS. 3076/2005, CASS. 8467/2001).
Ciò è quanto si riscontra nella fattispecie per cui è causa.
La sentenza va pertanto confermata quanto al riconoscimento dell'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio a carico del fondo p.f.
1568/4 di proprietà di . CP_1
Venendo all'esame dell'appello incidentale di , lo CP_2
stesso risulta fondato.
È a tal fine sufficiente rinviare a quanto già statuito in ordine al primo motivo di appello di , di oggetto del tutto uguale. Parte_1
Si aggiunge che la domanda, accolta, di , aveva ad oggetto CP_2
l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e veicolare sui fondi degli altri convenuti;
il tribunale era pertanto chiamato a decidere unicamente se tale vantata servitù fosse esistente o meno, mentre nessuno dei titolari del fondi indicati come serventi aveva posto questioni riguardanti l'adozione di particolari cautele per l'esercizio del passaggio né, tanto meno, la necessità di realizzazione di opere, aspetti del tutto esulanti dalla materia del giudizio, e da far valere, eventualmente in altra sede, su iniziativa degli interessati, sia per l'esecuzione di opere necessarie alla conservazione (ex art. 1069 c.c.), che in prevenzione di eventuali danni e/o pericoli derivanti dal transito veicolare;
tra l'altro non aveva CP_2
neppure partecipato al giudizio in cui era stata espletata quella CTU, che gli è, conseguentemente inopponibile. La prescrizione del tribunale risulta pertanto pronunciata ultra petitum e deve conseguentemente essere riformata, in accoglimento del motivo di appello formulato da CP_2
in via incidentale.
[...]
La sentenza gravata va quindi riformata limitatamente alle prescrizioni imposte dal tribunale all'esercizio della servitù di transito a vantaggio del fondo di proprietà di p.f. 1570/5 CC CP_2 (e precisamente come al punto 8.6 della motivazione e laddove Per_1
si legge, in dispositivo: si precisa che per ragioni di sicurezza il passaggio veicolare dovrà essere esercitato nel rispetto delle limitazioni alla viabilità prescritte dall'ing. nella relazione peritale del 31/7/2020 CP_6
relativa alla causa sub R.G. 719/2019 previa realizzazione delle opere di consolidamento ivi indicate).
Le spese vanno regolamentate, per entrambi i gradi e con criterio uniforme in relazione all'esito complessivo della lite (jus receptum: cfr., tra le tante, CASS. 16526/2024; CASS. 23639/2024; CASS. 13356/2021); va altresì considerato che, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. CASS. 16526/2024; CASS.
14916/2020). Nella fattispecie, la sentenza è confermata nei confronti di
. Conseguentemente, va condannata a rifondere CP_3 Parte_1
le spese del presente grado nei confronti di ferma la CP_3
condanna a favore della stessa quanto alle spese del primo grado.
Le spese debbono essere interamente compensate tra e i Parte_1
convenuti e (più precisamente, atteso che Parte_2 Controparte_4
gli stessi si erano costituiti solo in primo grado, la compensazione si dispone per le spese di primo grado, mentre per il presente grado, in cui i predetti sono rimasti contumaci, non si pronuncia condanna a loro carico al pagamento delle spese in favore di ). Pt_1
va condannato a rifondere le spese in favore di CP_1 CP_2
, nei cui confronti è rimasto totalmente soccombente in primo e
[...]
secondo grado.
Per quanto attiene al rapporto tra e , si rileva Parte_1 CP_2
che in primo grado era uscita vittoriosa nella domanda di Parte_1
costituzione di servitù sul fondo di che aveva contestato la CP_2 domanda, mentre in questo grado vi è soccombenza parziale di Pt_1
, quanto ai motivi di appello concernenti la quantificazione
[...]
dell'indennità e gli oneri di CTU, per cui, nel regolamento complessivo, è equa la compensazione delle spese per la frazione di 1/4, con condanna di alla rifusione della restante frazione dei 3/4. CP_2
Quanto al rapporto tra e , si rileva Parte_1 CP_1
soccombenza parziale di , limitatamente alla misura dell'indennità, Pt_1
per cui le spese vanno compensate per 1/5 e per i restanti 4/5 posti a carico di soccombente nell'appello incidentale. CP_1
Conseguentemente, è tenuto in solido con CP_2 CP_1
al pagamento delle spese in favore di , sino a concorrenza della Parte_1
frazione dei 3/4, come calcolata in dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese di primo grado a carico di Parte_2
e in favore di non ha formato
[...] Controparte_4 CP_2
oggetto di appello;
gli stessi appellati non risultano soccombenti in questo grado nei confronti di non essendosi costituiti, per cui non si fa CP_2
luogo a loro condanna alle spese di questo grado a favore di non CP_2
essendovi stata resistenza.
Le spese si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al d.m.
147/2022, secondo lo scaglione fino ad € 1.100,00 quanto alle domande di servitù, e secondo lo scaglione da € 1.100,01 ed € 5.200,00 quanto all'appello sugli oneri della CTU e sull'indennità dovuta a CP_1
con riduzione del compenso per la fase di trattazione-istruttoria, non essendo stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello introdotto da con citazione notificata avverso la sentenza del tribunale di Parte_1
Rovereto n. 136/2024 del 19/9/2024 In parziale accoglimento dell'appello di , e in parziale riforma Parte_1
della sentenza gravata, annulla la decisione nella parte del punto 1 del dispositivo, in cui il tribunale statuisce “si precisa che a prescindere dalle concrete modalità con cui il passaggio è stato esercitato negli anni, per ragioni di sicurezza il passaggio veicolare dovrà essere esercitato nel rispetto delle limitazioni alla viabilità prescritte dall'ing. CP_6
nella relazione peritale del 31/7/2020 relativa alla causa sub r.g. 719/2019 ed in atti (doc. 22 di parte attrice) previa realizzazione delle opere di consolidamento ivi indicate”, nonché nel punto 6 del dispositivo;
Respinge nel resto l'appello di;
Parte_1
Respinge l'appello incidentale di nei confronti di CP_1 Pt_1
e nei confronti di;
[...] CP_2
In accoglimento dell'appello incidentale di , e in parziale CP_2
riforma della sentenza gravata, annulla la decisione nel punto 7 del dispositivo nella parte in cui il tribunale statuisce “si precisa che a prescindere dalle concrete modalità con cui il passaggio è stato esercitato negli anni, per ragioni di sicurezza il passaggio veicolare dovrà essere esercitato nel rispetto delle limitazioni alla viabilità prescritte dall'ing.
nella relazione peritale del 31/7/2020 relativa alla causa sub CP_6
r.g. 719/2019 ed in atti (doc. 22 di parte attrice) previa realizzazione delle opere di consolidamento ivi indicate”;
Condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 CP_3
grado di giudizio, liquidate in € 600,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cnpa come per legge;
Compensa per 1/5 le spese del giudizio tra e Parte_1 CP_1
e per 1/4 le spese tra e;
Parte_1 CP_2
Condanna a rifondere a i restanti 4/5 delle CP_1 Parte_1
spese stesse, frazione che si liquida in € 794,40 quale compenso per la difesa oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge per il primo grado, e in € 2.012,00 quale compenso per la difesa ed € 139,20 per esborsi quanto al secondo grado, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e
Cpa come per legge, in solido con limitatamente agli importi CP_2
di € 744,45 quale compenso oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge per il primo grado, e di € 1.886,25 quale compenso per la difesa ed € 130,50 per esborsi quanto al secondo grado, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
Condanna a rifondere a le spese del CP_1 CP_2
giudizio, liquidate in € 475,00 per esborsi ed € 993,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cnpa come per legge quanto al primo grado, e in € 2.515,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cnpa come per legge quanto al presente grado;
Compensa interamente le spese tra e e tra Parte_1 Parte_2
e per il primo grado e dichiara non dovute dagli Parte_1 Controparte_4
stessi a le spese del presente grado;
Parte_1
Conferma nel resto la sentenza gravata.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 4/12/2025
Il c.est. il presidente
Dr.ssa A. De Tommaso Dr. P.G. Demarchi Albengo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Prima Sezione civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con citazione notificata il
10/9/2024 ed iscritta a ruolo in data 19/9/2024 al n. 176/2024 r.g.; vertente tra
(c.f. ), rappr. e dif. dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
TE NQ e AN SS de ON dai quali è rappresentata e difesa per procura in atti, e presso i quali è elett. dom.ta in
Rovereto;
APPELLANTE
CONTRO
, (c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Carlo Bona, per mandato in atti e presso di lui elettivamente domiciliato in Mori (TN); appellato ed appellante incidentale
E
c.f. ) CP_2 C.F._3 appellato ed appellante incidentale
(c.f. ) CP_3 C.F._4
appellata entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Voltolini come da procura in atti e presso lo stesso elettivamente domiciliati in Trento;
NONCHÉ
(c.f. , Controparte_4 C.F._5
(c.f. ), Parte_2 C.F._6
(c.f. ) Parte_3 C.F._7
(c.f. ), Parte_4 C.F._8
(c.f. ), Parte_5 C.F._9
(c.f. ), Parte_6 C.F._10
(c.f. ), Parte_7 C.F._11
(c.f. ), Parte_8 C.F._12
(c.f. ), Parte_9 C.F._13
(c.f. ), Parte_10 C.F._14
(c.f. Parte_11 C.F._15
(c.f. , Parte_12 C.F._16
(c.f. ), Parte_13 C.F._17
(c.f. , Parte_14 C.F._18
(c.f. , Parte_15 C.F._19
(c.f. ); Parte_16 C.F._20
convenuti contumaci
OGGETTO: servitù
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
: Parte_1 l'On.le Corte d'Appello voglia, in accoglimento dei motivi d'appello sopra specificati, in parziale riforma della Sentenza n. 136/2024 emessa dal
Tribunale Civile Ordinario di Rovereto in data 28.03.2024 e pubblicata in pari data, all'esito del giudizio avente RG. 935/2020 non notificata, contrariis reiectis:
1. costituire la servitù di passaggio pedonale e carrabile anche con mezzi agricoli a favore delle pp.ff. 1562, 1564 e 1565 ed a carico della pp.ff.
1568/4, 1570/1, 1570/2, 1570/3, 1570/4 e 1570/5, lungo il tragitto così come identificato dal CTU nella planimetria allegata alla perizia così come rettificata e depositata dal CTU in data 11.10.2022, autorizzando il competente Conservatore del Libro Fondiario ad eseguire la relativa intavolazione.
2. condannare al pagamento dell'indennizzo così come Parte_1
calcolato dal CTU, a favore di: per € 695,00 CP_1
per € 235,00 Parte_2
per € 322,50 Controparte_4
per € 305,00 CP_2
3. condannare i convenuti , e CP_1 CP_2 CP_3
al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
4. compensare integralmente le spese di lite tra la sig.ra ed i Parte_1
convenuti e Controparte_4 Parte_2
5. porre le spese di CTU a carico dei convenuti CP_1 CP_2
e ;
[...] CP_3
6. condannare i convenuti , e CP_1 CP_2 CP_3
al pagamento delle spese e competenze del giudizio d'appello.
CP_3
Rigettare l'appello proposto da nei suoi confronti avverso la Parte_1
sentenza n. 136/2024 del Tribunale di Rovereto;
in ogni caso, con vittoria di compensi, anticipazioni e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso forfetario spese generali in misura di legge.
GRANDI MARINO: rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n.136/2024 Parte_1
del Tribunale di Rovereto e, in accoglimento dello spiegato motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 136/2024 del
Tribunale di Rovereto, accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passo, a piedi e con mezzi compatibili, acquistata per usucapione, a favore della p.ed. 1570/5 e a carico di parte delle pp.ff. 1570/1, 1570/2, 1570/3,
1570/4 e 1568/4, tutte in C.C. , secondo il tracciato indicato nella Per_1
planimetria allegata alla relazione peritale di “rettifica della planimetria delle servitù” a firma del geometra da considerarsi parte Controparte_5
integrante della sentenza;
ordinare al conservatore del libro fondiario di provvedere alle dovute variazioni e intavolazioni;
in ogni caso, con vittoria di compensi, anticipazioni e spese del presente grado di giudizio, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso forfetario spese generali in misura di legge. in via subordinata:
in associazione alle ragioni di cui al primo motivo d'appello formulato da e in accoglimento del motivo di appello incidentale Parte_1
formulato da , in parziale riforma della sentenza n. 136/2024 CP_2
del Tribunale di Rovereto, accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passo, a piedi e con mezzi compatibili, acquistata per usucapione, a favore della p.ed. 1570/5 e a carico di parte delle pp.ff. 1570/1, 1570/2,
1570/3, 1570/4 e 1568/4, tutte in C.C. , secondo il tracciato Per_1
indicato nella planimetria allegata alla relazione peritale di “rettifica della planimetria delle servitù” a firma del geometra da Controparte_5
considerarsi parte integrante della sentenza;
in ogni caso, con vittoria di compensi, anticipazioni e spese del presente grado di giudizio, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso forfetario spese generali in misura di legge.
: CP_1
voglia la Corte d'Appello:
a) in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale e in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda, proposta da , Parte_1
di costituzione di una servitù coattiva a favore della p.ed. 322 e delle p.f.
1562, 1564, 1565 e a carico della p.f. 1568/4, tutte in CC;
Per_1
b) in via subordinata, accertato che in primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 cod. proc. civ.;
c) in via ulteriormente subordinata, respingere i motivi di appello proposti da;
Parte_1
d) in accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale e in riforma della sentenza di primo grado, respingere la domanda, proposta da CP_2
e di accertamento dell'intervenuto acquisto per
[...] CP_3
usucapione di una servitù di passaggio a favore della p.f. 1570/5 e a carico della p.f. 1568/4 in CC;
Per_1
e) in via subordinata, respingere i motivi di appello incidentale proposti da e CP_3 CP_2
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, proprietaria degli immobili distinti come p.ed. 322, Parte_1
pp.ff. 1562, 1564 e 1565 in , evocò dinanzi al tribunale di Persona_2
Rovereto i soggetti indicati in epigrafe come appellati affinché, accertato lo stato di interclusione dei suoi fondi, venisse costituita servitù di passaggio a piedi e con mezzi anche agricoli a carico dei fondi in proprietà dei convenuti. Si costituì in giudizio , che propose a sua volta CP_2
domanda di accertamento di usucapione di servitù di passaggio a favore del proprio fondo;
si costituirono inoltre , , con CP_3 CP_1
opposizione alla domanda dell'attrice, nonché e Controparte_4 Parte_2
rimasti contumaci gli altri convenuti, istruita la causa, con
[...]
sentenza 136/2024 del 28/3/2024 il tribunale accolse la domanda di Pt_1
e costituì la servitù di passaggio, come da planimetria di CTU;
[...]
stabilì che il passaggio dovesse essere esercitato ivi nel rispetto delle limitazioni alla viabilità prescritte dall'ing. nella relazione di CP_6
CTU svolta in altro giudizio, previa realizzazione delle opere di consolidamento ivi indicate;
condannò al pagamento delle Parte_1
indennità dovute ai proprietari dei fondi serventi;
accolse la domanda di
, accertando l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù CP_2
di passo a favore del suo fondo p.ed. 1570/5 e a carico di parte delle pp.ff.
1570/1, 1570/2, 1570/3, 1570/4 e 1568/4 C.C. , stabilendo che il Per_1
passaggio dovesse essere esercitato ivi nel rispetto delle limitazioni alla viabilità prescritte dall'ing. nella relazione di CTU svolta in CP_6
altro giudizio, previa realizzazione delle opere di consolidamento ivi indicate;
regolò le spese di causa condannando e CP_2 CP_1
a rifonderle a , , e
[...] Parte_1 CP_1 Controparte_4
a rifonderle a , a rifonderle Parte_2 CP_2 Parte_1
a . CP_3
Avverso la sentenza ha interposto appello principale . Parte_1
Quale primo motivo di appello, ha lamentato la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e l'errata valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. con riferimento alla prescrizione contenuta nella sentenza secondo cui il passaggio doveva essere esercitato nel rispetto delle limitazioni alla viabilità prescritte dall'ing. CP_6 nella relazione di CTU svolta in altro giudizio, previa realizzazione delle opere di consolidamento ivi indicate;
ha sul punto dedotto che i convenuti non avevano chiesto, in caso di accoglimento della domanda, di condizionare la costituzione della servitù alla realizzazione di tali opere, e che il tribunale non aveva esattamente letto la relazione di CTU dell'ing.
perché non vi erano pericoli al transito e le opere erano state CP_6
consigliate solo in alternativa alle limitazioni di transito, così come lo stesso giudice aveva ritenuto nella decisione del giudizio in cui era stata espletata quella CTU, sub RG 719/2019.
Quale secondo motivo di appello, ha lamentato Parte_1
l'erronea valutazione delle prove e la carenza di motivazione ex art. 112
c.p.c. con riferimento alla quantificazione delle indennità poste a suo carico a favore dei convenuti, perché il primo giudice si era discostato dai valori di indennità indicati dal CTU, senza motivazione alcuna.
Quale terzo motivo di gravame, ha denunciato l'errata Parte_1
applicazione dell'art. 91 c.p.c., perché, nonostante l'accoglimento della sua domanda di costituzione della servitù coatta di passaggio, il giudice l'aveva condannata al pagamento delle spese in favore dei convenuti CP_3
e .
[...] Parte_2 Controparte_4
Quale quarto motivo di appello, ha lamentato l'erroneità Parte_1
del regolamento degli oneri di CTU, posti dal tribunale a suo carico per la frazione dei 2/3.
Si sono costituiti in giudizio e , con CP_2 CP_3
unica comparsa.
ha proposto a sua volta appello incidentale sullo CP_2
stesso oggetto del primo motivo dell'appello principale, osservando che il giudice si era spinto ultra petitum in violazione dell'art. 112 c.p.c. nel richiedere l'esecuzione di opere di consolidamento descritte nella relazione di CTU di altro giudizio, cui lui non aveva partecipato e su cui non aveva potuto quindi contraddire.
Entrambi gli appellati hanno per il resto chiesto il rigetto dell'appello di
. Parte_1
Si è costituito in giudizio , che ha a sua volta proposto CP_1
appello incidentale
Con il primo motivo, ha denunciato l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata costituita la servitù coattiva di passaggio pur non essendo stato evocato in giudizio uno dei proprietari dei fondi che si frappongono tra il fondo preteso dominante, specificamente l CP_7 CP_8
, per cui la domanda avrebbe dovuto essere invece rigettata, in
[...]
conformità con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione.
Con il secondo motivo, ha contestato il riconoscimento dell'acquisto della servitù di passaggio a favore dei fondi di e CP_2 CP_3
per usucapione, per mancanza del requisito dell'apparenza delle opere
[...]
destinate all'esercizio della servitù, affermando che il tribunale si era posto in contrasto con il principio secondo cui l'inequivoca destinazione al esercizio del fondo dominante deve essere percepibile dal fondo servente o al più dalle vie pubbliche che a questo conducono, mentre, nella fattispecie, tanto non si rilevava dal fondo di sua proprietà oggetto della servitù.
In via subordinata, quanto all'appello proposto da , ha Parte_1
chiesto il rigetto di tutti i motivi perché infondati.
All'esito di trattazione scritta, precisate le conclusioni come riportate in epigrafe, gli appelli pervengono in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via logica s'impone prioritariamente la necessità di esaminare il primo motivo dell'appello incidentale proposto da , che ha CP_1
ad oggetto la costituzione della servitù coattiva a favore dei fondi pp.ff.
1562, 1564, 1565 e p.ed. 322 in C.C. di proprietà di;
Per_1 Parte_1 l'appello di quest'ultima riguarda infatti la parte della decisione che ha costituito la servitù in cui il tribunale ha precisato che il passaggio veicolare sul tragitto oggetto della servitù dovrà essere esercitato nel rispetto delle limitazioni alla viabilità prescritte dall'ing. nella relazione CP_6
peritale del 31/7/2020 relativa alla causa r.g. 719/2019, previa realizzazione delle opere ivi indicate;
tale prescrizione presuppone infatti l'accoglimento della domanda di , mentre con l'appello incidentale Parte_1 CP_1
ha contestato che la domanda di costituzione della servitù coattiva
[...]
come proposta potesse essere accolta.
Il tribunale ha preso atto dello stato di interclusione del fondo p.f.
1562 C.C. riscontrato dal CTU ed ha costituito la servitù lungo Per_1
il tracciato che attraversa i fondi delle parti convenute (e qui appellate, come indicate in epigrafe), pp.ff. 1568/4, 1570/3, 1570/1, 1570/4, 1570/5, dando atto comunque che tra il fondo p.f. 1562 e la pubblica via non si interpongono solo detti fondi, ma anche il fondo p.f. 1560/1, assoggettato ad uso civico, che risulta intestato all (Amministrazione Separata CP_7
Usi Civici) del , non evocato in giudizio;
ha ritenuto Controparte_8
comunque non necessaria l'evocazione in giudizio dell'ente proprietario anche di tale fondo, sul rilievo che l di si è già dichiarata CP_7 Per_1
disponibile a consentire la costituzione di una servitù di passo a carico della propria particella e a favore dei fondi di proprietà di , come da Parte_1
comunicazioni dell sub 21 e sub 24 del 21/2/2021 e del 2/5/2023, CP_7
prodotte da parte attrice in prime cure.
contesta appunto la possibilità che possa essere CP_1
costituita una servitù coattiva di passaggio senza la partecipazione al giudizio di tutti i proprietari dei fondi intercludenti, richiamando il noto arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 9685/2013, a mente del quale non è ammissibile l'esercizio frazionato dell'azione volta alla costituzione della servitù coattiva di passaggio, per contrasto con l'art. 1051 c.c.; in tal senso le Sezioni Unite avevano dato seguito e sviluppo all'insegnamento, di cui alle pronunzie gemelle nn. 670 e 671 del 1989, in cui era stato sancito l'abbandono del vecchio indirizzo, secondo il quale la sentenza resa “inter pauciores” non sarebbe stata inutiliter data, restando solo condizionata, nei suoi effetti, alla concreta costituzione, volontaria o coattiva, delle ulteriori servitù, necessarie a dare continuità al percorso, fino alla pubblica via;
con l'arresto del 1989 le Sezioni Unite della Cassazione avevano stabilito che sussistesse litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i proprietari dei fondi interponenti. Il successivo arresto nel 2013 ha espresso un principio più drastico, affermando che, in mancanza di evocazione in giudizio dei proprietari di tutti i fondi interponenti, non deve farsi luogo ad integrazione del contraddittorio, dovendo invece essere respinta la domanda, perché diretta a far valere un diritto inesistente.
Da ultimo la S.C. ha rimeditato rimeditato l'orientamento, affermando, con la sentenza n. 1900/2025, la necessità del contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti, ai sensi dell'art. 102 c.p.c..
Tanto esposto in punto di diritto, in punto di fatto emerge dalla relazione di CTU che alla proprietà di (p.ed. 322 e pp.ff. 1562, Parte_1
1564 e 1565 C.C. ) si giunge dalla pubblica strada della località Per_1
Torano verso Cei;
da qui si dirama una stradina che, in direzione opposta al senso di marcia, dapprima si inerpica, per circa 90 mt, e poi prosegue con un tratto pianeggiante e poi in leggera discesa, per una lunghezza totale di
232 metri, identificato con una stradina con larghezza variabile di mt. 2,30-
3,25. La stradina attraversa nel suo primo tratto il fondo p.f. 1560/1, p.f. intestata al e gravata da uso civico;
di seguito Controparte_8
attraversa il fondo p.f. 1568/4, di proprietà di , il fondo p.f. CP_1
1570/3 di proprietà di , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_8 Parte_7 Parte_9
, , , e Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14 , il fondo p.f. 1570/2 di proprietà di il fondo p.f.
[...] Parte_15
1570/1 di proprietà di , il fondo p.f. 1570/4 di proprietà Parte_2
di ed il fondo p.f. 1570/4 di proprietà di . Controparte_4 CP_2
Come da visura tavolare allegata alla relazione di CTU, il fondo p.f.
1560/1, immediatamente a confine con la strada pubblica, è intestato al
Comune di , classificato come bosco ed assoggettato alla legge Per_1
16/6/1927 n. 1766 con natura di “terre di uso civico”.
Giusta insegnamento della S.C. (cfr. CASS., S.U., n. 12570/2023), i beni gravati da uso civico di dominio collettivo sono assimilabili al regime giuridico di quelli demaniali;
i terreni posseduti dai comuni e gravati da uso civico di bosco e pascolo permanente vanno ricondotti nell'ambito di quelli appartenenti al patrimonio demaniale dell'ente territoriale, perché destinati ad un pubblico servizio (cfr. CASS. 3860/2025; CASS. 769/2025).
Stante tale equiparazione del fondo di proprietà comunale assoggettato ad uso civico a un bene demaniale, valevole per il fondo p.f.
1560/1 del Comune di , si rileva che lo stato di interclusione dei Per_1
fondi di proprietà sussiste soltanto con riferimento ai fondi di Pt_1
proprietà privata che si interpongono tra quelli dell'appellante e la pubblica via, mentre il fondo comunale p.f. 1560/1 non può essere ritenuto, giuridicamente, quale fondo intercludente. La S.C. ha infatti insegnato che l'attraversamento di un bene demaniale che non sia sottratto alla collettività ed il cui uso sia consentito indifferentemente a tutti i cittadini, di modo che possa essere utilizzato senza bisogno di un particolare atto amministrativo, non costituisce impedimento di diritto all'uso in concreto del passaggio, per cui non è ravvisabile l'ipotesi dell'interclusione nel caso in cui il fondo abbia accesso alla via pubblica mediante un passaggio che in parte attraversi un bene demaniale soggetto all'uso pubblico comune (v. CASS.
8432/1995). Il medesimo principio si deve ritenere operate anche nel caso in esame, laddove la strada pubblica è direttamente confinante con il fondo p.f. 1560/1 del Comune di gravato di uso civico, ragion per cui Per_1
lo stato di interclusione dei fondi di proprietà (p.ed. 322 e pp.ff. 1562, Pt_1
1564 e 1565 C.C. ) sussiste solo con riferimento ai fondi Per_1
interponenti di proprietà privata, in titolarità dei soggetti convenuti, venendo a cessare in corrispondenza del fondo p.f. 1560/1.
Conseguentemente, sussisteva la necessità di evocare in giudizio, ai fini della costituzione della servitù coattiva di passaggio, i soli proprietari dei fondi interponenti pp.ff. 1570/5, 1570/4, 1570/1, 1570/2, 1570/3 e 1568/4, dal momento che il fondo p.f. 1560/1 è equiparato a bene demaniale e non dà luogo ad interclusione.
Mette anche conto di rilevare che, pur essendo i fondi di parte a Pt_1
confine con la proprietà comunale sul lato sud, ciò non fa venir meno lo stato di interclusione, dal momento che su tale lato vi sono elevate pendenze e grandi dislivelli e non vi è la possibilità di realizzare un accesso comodo e sicuro senza un eccessivo dispendio o disagio (in tal senso la relazione di
CTU).
Va quindi disatteso tale motivo di appello incidentale di CP_1
ed esaminati i motivi dell'appello principale di .
[...] Parte_1
Con il primo dei motivi si duole del contenuto della Parte_1
decisione che, dopo aver costituito la servitù di passaggio, ha però stabilito
“si precisa secondo quanto stabilito dallo stesso CTU geom. CP_5
che per ragioni di sicurezza il passaggio veicolare dovrà essere esercitato nel rispetto delle limitazioni alla viabilità prescritte dall'ing. CP_6
nella relazione peritale del 31/7/2020 relativa alla causa sub 719/2029 r.g. ed in atti (doc. 22 di parte attrice) previa realizzazione delle opere di consolidamento ivi indicate”. Nella richiamata relazione peritale dell'ing.
era prevista la necessità di un consolidamento della strada e CP_6
la limitazione a veicoli di portata massima di 3,5 t. e larghezza massima effettiva di 2 m, con limite massimo di velocità di 20 km/h; peraltro, era stato il consulente tecnico della parte attrice a fare riferimento a tali prescrizioni, in sede di osservazioni alla bozza di CTU, e il CTU aveva condiviso quelle valutazioni.
Tenuto conto di ciò, osserva la Corte che la realizzazione delle opere di consolidamento non costituiva oggetto di giudizio, non avendo formato oggetto né di domanda né di eccezione, così come le questioni relative ai limiti dei mezzi transitanti e ai limiti di velocità, riguardanti i conducenti;
peraltro, a norma dell'art. 1069 c.c., le opere necessarie per conservare la servitù sono a carico del titolare del fondo dominante, per cui, ponendosi in concreto la necessità di consolidamento del sedime, sarebbe onere di Pt_1
titolare del fondo dominante, di doversi attivare per la realizzazione
[...]
delle opere stesse.
Tale motivo di appello va pertanto respinto.
Nel secondo motivo di appello, si lamenta dell'errata Parte_1
valutazione delle risultanze della CTU nella parte riguardante la quantificazione dell'indennità posta a suo carico a mente dell'art. 1053 c.c. in favore dei convenuti , , CP_2 CP_1 Parte_2
e , che ne avevano fatto richiesta. In particolare, ha rilevato Controparte_4
che il CTU aveva quantificato l'indennità a suo carico in € 695,00 a favore di , in € 235,00 a favore di , in € 322,50 CP_1 Parte_2
a favore di e in € 305,00 a favore di , mentre Controparte_4 CP_2
il tribunale ha posto a suo carico le somme di € 2.780,00 a favore di
, di € 305,00 a favore di , di € 605,00 a favore CP_1 CP_2
di ed € 705,00 a favore di . Controparte_4 Parte_2
In realtà, leggendo la relazione di CTU, emerge che l'Ausiliare ha quantificato l'indennità per la costituzione di servitù coattiva dovuta a favore di ciascuno dei fondi asserviti, come a pagg. 12-13; la ripartizione proposta dall'Ausiliare nelle successive pagg. 14 e 15 dell'elaborato, come
“quote indennità” da pagarsi, suddivide l'importo dovuto da Parte_1 tenendo conto dei tratti della strada asservita a vantaggio anche degli altri fondi attraversati, ma si tratta di un criterio fallace e non recepibile, atteso che la servitù coattiva, per cui è previsto il pagamento dell'indennità, è stata costituita unicamente a favore dei fondi di proprietà di , che ne Parte_1
aveva fatto domanda, ed è conseguentemente solo a suo carico che deve essere posta l'indennità, a favore dei proprietari di ciascuno dei fondi gravati.
Il motivo di appello in esame è pertanto infondato e la decisione va sul punto confermata.
Nel terzo motivo di appello si duole del regolamento Parte_1
delle spese, che il primo giudice ha inopinatamente posto a suo carico in favore di , e , senza alcuna CP_3 Controparte_4 Parte_2
valida motivazione, nonostante l'accoglimento della sua domanda.
Per quanto concerne la posizione di l'appello di CP_3
in punto spese non è fondato, atteso che la domanda di Parte_1
costituzione di servitù nei confronti di tale convenuta è stata rigettata dal tribunale, in quanto la servitù coattiva non è stata costituita sul fondo di proprietà Secondo il principio generale della soccombenza, CP_3
doveva pertanto essere condannata a rifondere le spese a Parte_1
, uscita vittoriosa dal giudizio. CP_3
Diversamente è a dire quanto alla posizione di nei Parte_1
confronti di e . Tali convenuti non si Parte_2 Controparte_4
erano infatti opposti alla costituzione della servitù di passaggio sui loro fondi, limitandosi a chiedere, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 1053 c.c., che è stata poi loro riconosciuta in sentenza. Non configurandosi soccombenza di Pt_1
la stessa non poteva essere condannata a rifondere le spese a quei
[...]
convenuti; ricorrevano, piuttosto, giusti motivi di compensazione, visto che, a fronte dell'accoglimento della domanda attrice di costituzione di servitù, non contestata da quei convenuti, è stata accolta anche la loro domanda di pagamento dell'indennità.
Con il quarto motivo di appello si duole del regolamento Parte_1
delle spese della CTU, poste a suo carico per la frazione dei 2/3 e per la restante terza parte a carico di , e sostiene che, avendo CP_2
conseguito piena vittoria, con l'accoglimento della domanda, secondo il principio della soccombenza le spese della CTU non potevano essere poste a suo carico.
Sul punto il primo giudice ha deliberato la suddivisione degli oneri di CTU
a carico di e di osservando che la CTU si è resa necessaria Pt_1 CP_2
essenzialmente per consentire l'intavolazione del diritto di servitù dagli stessi vantato.
Tale motivo di appello è infondato.
In tema di oneri di CTU, la S.C. ha insegnato che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (cfr. CASS. 11068/2020, in un caso in cui le spese della CTU erano state poste per la metà a carico della parte attrice, pur interamente vittoriosa;
cfr. anche CASS. 26849/2019; CASS. 17739/2016).
Nella fattispecie, la decisione di ripartire gli oneri di CTU tra l'attrice e il convenuto risulta coerente e condivisibile, atteso che la CTU si era CP_2
resa necessaria per l'individuazione del percorso della servitù coattiva nonché per l'intavolazione della stessa servitù e di quella, giacente sugli stessi fondi, per cui aveva proposto domanda di CP_2
accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione. L'accertamento peritale era stato quindi espletato nell'interesse di entrambe le parti e pertanto a giusta ragione è stata operata la vista ripartizione degli oneri della
CTU.
Il quarto motivo deve essere pertanto integralmente disatteso.
Vanno poi esaminati gli appelli incidentali proposti da CP_2
e da , per quest'ultimo nel motivo ulteriore rispetto
[...] CP_1
a quello, già esaminato, concernente la servitù coattiva a favore dei fondi di proprietà . Pt_1
si è lamentato della decisione del tribunale ultra CP_2
petitum, laddove, riconosciuta l'esistenza per usucapione della servitù di passaggio sui fondi pp.ff. 1568/4, 1570/3, 1570/2, 1570/1, 1570/4 in C.C.
, si è precisato che, per ragioni di sicurezza, il passaggio veicolare Per_1
dovrà essere esercitato nel rispetto delle limitazioni alla viabilità prescritte dall'ing. nella relazione peritale del 31/7/2020, relativa alla CP_6
causa r.g. 719/2019, previa realizzazione delle opere ivi indicate.
ha invece impugnato la sentenza quanto al CP_1
riconoscimento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio in accoglimento della domanda di (estranea, invece, CP_2 CP_3
erroneamente indicata da come contitolare del fondo
[...] CP_1
dominante).
Va preliminarmente esaminato il secondo motivo dell'appello incidentale di , in cui è contestato lo stesso riconoscimento CP_1
dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio.
ha sul punto sostenuto che la servitù non poteva CP_1
essere acquistata per usucapione in difetto del requisito dell'apparenza; ex art. 1061 c.c. non possono infatti essere acquistate per usucapione le servitù non apparenti, che si configurano quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. In particolare, avendo il CTU suddiviso il sedime oggetto di servitù in sette tratti, ognuno corrispondente ad un fondo attraversato, ha rilevato che dal tratto che corre CP_1
attraverso il suo fondo, p.f. 1568/4 (il secondo descritto dal CTU), non si vede altro che una strada, ma non una strada inequivocamente destinata al transito verso la p.f. 1570/5, non visibile neppure dal quarto e dal quinto tratto del tracciato, mentre è solo dal sesto tratto che si inizia a vedere che la stradina sfocia nella proprietà mancherebbe pertanto CP_2
integralmente la visibilità dell'opera, nella sua strumentalità, ovvero il requisito dell'apparenza, laddove, invece, l'inequivoca destinazione al servizio del fondo dominante deve essere percepibile dal fondo servente o, al più, dalle vie pubbliche che a questo conducono.
Tale motivo di appello incidentale non è fondato.
In punto di fatto lo stato dei luoghi risulta descritto e fotografato dal CTU, alla cui relazione con allegate fotografie si rinvia;
come riportato da
, il CTU ha suddiviso il percorso (dallo stesso esaminato in CP_1
relazione alla domanda di , e sino ai fondi di proprietà della Parte_1
stessa, posti oltre quello, dominante, di , p.f. 1570/5), in sette CP_2
tratti, ciascuno in corrispondenza dei diversi fondi attraversati, in parte con diverse caratteristiche morfologiche;
in particolare, sul tratto in corrispondenza del fondo p.f. 1568/4 di proprietà di , CP_1
delimitato a sinistra da un alto muro di contenimento del giardino soprastante e a destra dalla scarpata, vi sono due tracce rotabili in calcestruzzo leggermente armate larghe 50 cm e distanti 80 cm tra loro.
I tratti individuati dal CTU, unitariamente considerati, danno vita effettivamente ad una stradina (così qualificata dai testi escussi, ed esistente sin dal prima del 1970), che dalla pubblica via dalla località
Torano, verso Cei, si diparte, dapprima inerpicandosi e poi proseguendo pianeggiante e in leggera discesa, sino ad arrivare ad alcune case (tra cui quella di ) e, prima, al fondo p.f. 1570/5 di proprietà di Parte_1 CP_2
, come illustrato nell'allegato 3 alla relazione di CTU.
[...]
Orbene, posto che sul fondo p.f. 1568/4 di sono presenti CP_1
dei segni, opera dell'uomo (le “rodane” in calcestruzzo), inequivocabilmente attestanti la funzione di sedime di transito del tratto di strada, e che la stradina si inoltra sino al fondo p.f. 1570/5 senza soluzione di continuità, non può essere revocato in dubbio il requisito dell'apparenza delle opere destinate all'esercizio della servitù: del tutto logicamente il primo giudice ha rilevato che si deve aver riguardo alla stradina nel suo complesso, piuttosto che a ciascun singolo tratto, atteso che solo la considerazione unitaria lumeggia la funzione del passaggio a favore del fondo preteso dominante, restando, altrimenti, privo di senso e di utilità il riconoscimento del diritto di servitù di passaggio a carico esclusivamente dell'ultimo tratto di strada, immediatamente confinante con il fondo preteso dominante, dal momento che per arrivare a quell'ultimo tratto debbono necessariamente essere percorsi quelli precedenti tra cui, appunto, quello di proprietà di . In materia la S.C. ha invero insegnato che ai CP_1
fini dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, soddisfa il requisito dell'apparenza l'esistenza di un tracciato attraverso i fondi che inequivocamente sia destinato al passaggio ed il cui andamento consenta di giungere al fondo dominante attraverso il fondo servente, senza che sull'idoneità dell'opera a consentire l'acquisto del diritto per usucapione in capo a chi faccia uso della strada per l'utilità del proprio fondo incida il fatto che l'opera apparente consenta il passaggio di altri soggetti, e sia idoneo a soddisfare anche altri tipi di passaggio (così CASS. 18208/2024); insegna ancora la S.C. che l'esistenza del tracciato stradale soddisfa il requisito dell'apparenza, purché da esso o anche da altra opera o segno di raccordo si possa desumere, senza incertezza o ambiguità, la sua funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente e che l'opera esiste, anche se non esclusivamente, in funzione dell'utilità del fondo dominante (CASS. 3076/2005, CASS. 8467/2001).
Ciò è quanto si riscontra nella fattispecie per cui è causa.
La sentenza va pertanto confermata quanto al riconoscimento dell'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio a carico del fondo p.f.
1568/4 di proprietà di . CP_1
Venendo all'esame dell'appello incidentale di , lo CP_2
stesso risulta fondato.
È a tal fine sufficiente rinviare a quanto già statuito in ordine al primo motivo di appello di , di oggetto del tutto uguale. Parte_1
Si aggiunge che la domanda, accolta, di , aveva ad oggetto CP_2
l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e veicolare sui fondi degli altri convenuti;
il tribunale era pertanto chiamato a decidere unicamente se tale vantata servitù fosse esistente o meno, mentre nessuno dei titolari del fondi indicati come serventi aveva posto questioni riguardanti l'adozione di particolari cautele per l'esercizio del passaggio né, tanto meno, la necessità di realizzazione di opere, aspetti del tutto esulanti dalla materia del giudizio, e da far valere, eventualmente in altra sede, su iniziativa degli interessati, sia per l'esecuzione di opere necessarie alla conservazione (ex art. 1069 c.c.), che in prevenzione di eventuali danni e/o pericoli derivanti dal transito veicolare;
tra l'altro non aveva CP_2
neppure partecipato al giudizio in cui era stata espletata quella CTU, che gli è, conseguentemente inopponibile. La prescrizione del tribunale risulta pertanto pronunciata ultra petitum e deve conseguentemente essere riformata, in accoglimento del motivo di appello formulato da CP_2
in via incidentale.
[...]
La sentenza gravata va quindi riformata limitatamente alle prescrizioni imposte dal tribunale all'esercizio della servitù di transito a vantaggio del fondo di proprietà di p.f. 1570/5 CC CP_2 (e precisamente come al punto 8.6 della motivazione e laddove Per_1
si legge, in dispositivo: si precisa che per ragioni di sicurezza il passaggio veicolare dovrà essere esercitato nel rispetto delle limitazioni alla viabilità prescritte dall'ing. nella relazione peritale del 31/7/2020 CP_6
relativa alla causa sub R.G. 719/2019 previa realizzazione delle opere di consolidamento ivi indicate).
Le spese vanno regolamentate, per entrambi i gradi e con criterio uniforme in relazione all'esito complessivo della lite (jus receptum: cfr., tra le tante, CASS. 16526/2024; CASS. 23639/2024; CASS. 13356/2021); va altresì considerato che, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. CASS. 16526/2024; CASS.
14916/2020). Nella fattispecie, la sentenza è confermata nei confronti di
. Conseguentemente, va condannata a rifondere CP_3 Parte_1
le spese del presente grado nei confronti di ferma la CP_3
condanna a favore della stessa quanto alle spese del primo grado.
Le spese debbono essere interamente compensate tra e i Parte_1
convenuti e (più precisamente, atteso che Parte_2 Controparte_4
gli stessi si erano costituiti solo in primo grado, la compensazione si dispone per le spese di primo grado, mentre per il presente grado, in cui i predetti sono rimasti contumaci, non si pronuncia condanna a loro carico al pagamento delle spese in favore di ). Pt_1
va condannato a rifondere le spese in favore di CP_1 CP_2
, nei cui confronti è rimasto totalmente soccombente in primo e
[...]
secondo grado.
Per quanto attiene al rapporto tra e , si rileva Parte_1 CP_2
che in primo grado era uscita vittoriosa nella domanda di Parte_1
costituzione di servitù sul fondo di che aveva contestato la CP_2 domanda, mentre in questo grado vi è soccombenza parziale di Pt_1
, quanto ai motivi di appello concernenti la quantificazione
[...]
dell'indennità e gli oneri di CTU, per cui, nel regolamento complessivo, è equa la compensazione delle spese per la frazione di 1/4, con condanna di alla rifusione della restante frazione dei 3/4. CP_2
Quanto al rapporto tra e , si rileva Parte_1 CP_1
soccombenza parziale di , limitatamente alla misura dell'indennità, Pt_1
per cui le spese vanno compensate per 1/5 e per i restanti 4/5 posti a carico di soccombente nell'appello incidentale. CP_1
Conseguentemente, è tenuto in solido con CP_2 CP_1
al pagamento delle spese in favore di , sino a concorrenza della Parte_1
frazione dei 3/4, come calcolata in dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese di primo grado a carico di Parte_2
e in favore di non ha formato
[...] Controparte_4 CP_2
oggetto di appello;
gli stessi appellati non risultano soccombenti in questo grado nei confronti di non essendosi costituiti, per cui non si fa CP_2
luogo a loro condanna alle spese di questo grado a favore di non CP_2
essendovi stata resistenza.
Le spese si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al d.m.
147/2022, secondo lo scaglione fino ad € 1.100,00 quanto alle domande di servitù, e secondo lo scaglione da € 1.100,01 ed € 5.200,00 quanto all'appello sugli oneri della CTU e sull'indennità dovuta a CP_1
con riduzione del compenso per la fase di trattazione-istruttoria, non essendo stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello introdotto da con citazione notificata avverso la sentenza del tribunale di Parte_1
Rovereto n. 136/2024 del 19/9/2024 In parziale accoglimento dell'appello di , e in parziale riforma Parte_1
della sentenza gravata, annulla la decisione nella parte del punto 1 del dispositivo, in cui il tribunale statuisce “si precisa che a prescindere dalle concrete modalità con cui il passaggio è stato esercitato negli anni, per ragioni di sicurezza il passaggio veicolare dovrà essere esercitato nel rispetto delle limitazioni alla viabilità prescritte dall'ing. CP_6
nella relazione peritale del 31/7/2020 relativa alla causa sub r.g. 719/2019 ed in atti (doc. 22 di parte attrice) previa realizzazione delle opere di consolidamento ivi indicate”, nonché nel punto 6 del dispositivo;
Respinge nel resto l'appello di;
Parte_1
Respinge l'appello incidentale di nei confronti di CP_1 Pt_1
e nei confronti di;
[...] CP_2
In accoglimento dell'appello incidentale di , e in parziale CP_2
riforma della sentenza gravata, annulla la decisione nel punto 7 del dispositivo nella parte in cui il tribunale statuisce “si precisa che a prescindere dalle concrete modalità con cui il passaggio è stato esercitato negli anni, per ragioni di sicurezza il passaggio veicolare dovrà essere esercitato nel rispetto delle limitazioni alla viabilità prescritte dall'ing.
nella relazione peritale del 31/7/2020 relativa alla causa sub CP_6
r.g. 719/2019 ed in atti (doc. 22 di parte attrice) previa realizzazione delle opere di consolidamento ivi indicate”;
Condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 CP_3
grado di giudizio, liquidate in € 600,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cnpa come per legge;
Compensa per 1/5 le spese del giudizio tra e Parte_1 CP_1
e per 1/4 le spese tra e;
Parte_1 CP_2
Condanna a rifondere a i restanti 4/5 delle CP_1 Parte_1
spese stesse, frazione che si liquida in € 794,40 quale compenso per la difesa oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge per il primo grado, e in € 2.012,00 quale compenso per la difesa ed € 139,20 per esborsi quanto al secondo grado, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e
Cpa come per legge, in solido con limitatamente agli importi CP_2
di € 744,45 quale compenso oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge per il primo grado, e di € 1.886,25 quale compenso per la difesa ed € 130,50 per esborsi quanto al secondo grado, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
Condanna a rifondere a le spese del CP_1 CP_2
giudizio, liquidate in € 475,00 per esborsi ed € 993,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cnpa come per legge quanto al primo grado, e in € 2.515,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cnpa come per legge quanto al presente grado;
Compensa interamente le spese tra e e tra Parte_1 Parte_2
e per il primo grado e dichiara non dovute dagli Parte_1 Controparte_4
stessi a le spese del presente grado;
Parte_1
Conferma nel resto la sentenza gravata.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 4/12/2025
Il c.est. il presidente
Dr.ssa A. De Tommaso Dr. P.G. Demarchi Albengo