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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 464/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il giorno 11/05/1978, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Lo Giudice;
appellante
CONTRO
nato a [...] il giorno 04/12/1975, c.f.: Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Valeriano Truisi;
E
con sede in Biella, P.I..: Controparte_2 P.IVA_1 non costituita in giudizio;
appellati
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato il 9.3.2022 e notificato il 28.3.2022, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del 26.1.2022, n. 117, con cui era stata rigettata l'opposizione – “agli atti esecutivi”, secondo la qualificazione datane dal giudicante – da lei proposta al pignoramento presso terzi promosso da . Controparte_1 2
Degli appellati e si è costituito soltanto il primo, che ha dedotto CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 17.4.2025.
2. L'appello è tardivo.
Per le opposizioni all'esecuzione, categoria alla quale l'appellante reputa di ricondurre l'azione promossa, l'art. 616 c.p.c. – nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio
2006 n. 52, e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge 18 luglio 2009
n. 69 – deve essere interpretato nel senso che l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, co. 2, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo se l'opposizione rientra, come quella in esame, nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario.
Identico principio vale con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c..
Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudizio di appello sia stato erroneamente introdotto con ricorso, anziché con citazione, il vizio è suscettibile di sanatoria purché nel termine previsto dalla legge l'atto d'impugnazione sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (v. Cass. 6237/2023 e richiami giurisprudenziali ivi contenuti).
Nel caso specifico, a fronte della notificazione della sentenza in data 7.2.2022, l'appello è stato proposto con ricorso depositato il 9.3.2022 ma notificato il 28.3.2022, ben oltre il termine di trenta giorni dettato dall'art. 325 c.p.c..
Donde la sua inammissibilità.
3. La tardività dell'impugnazione esimerebbe da ogni altra considerazione in rito. Non pare inutile tuttavia, tenuto conto dell'eccezione al riguardo sollevata dall'appellato costituito e della replica dell'appellante, rammentare che in forza dell'art. 618 c.p.c. le sentenze sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non sono impugnabili con appello, ma 3
soltanto ricorribili per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost.; e che l'individuazione del mezzo di impugnazione deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile soltanto dal giudice competente per l'impugnazione secondo il predetto criterio) e dalla qualificazione dell'azione data dall'opponente o dalla parte che propone l'impugnazione; sicché la sentenza sarà impugnabile con l'appello se l'azione è stata qualificata dal giudice di primo grado come opposizione all'esecuzione, oppure con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata dal giudice considerata come un'opposizione agli atti esecutivi (v. tra le tante Cass. 32833/2021).
Nella specie, poiché il Tribunale di Agrigento ha espressamente qualificato opposizione agli atti esecutivi l'azione promossa da l'impugnazione della sentenza di Parte_1 primo grado, quand'anche fosse stata tempestiva, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché relativa a un provvedimento inappellabile.
4. In ossequio al criterio della soccombenza, l'appellante dev'essere condannata a rifondere alla controparte costituita le spese di appello, da liquidarsi in complessivi euro 1.458,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di che dichiara;
Controparte_2 dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Agrigento del 26.1.2022, n. 117; condanna a rifondere a le spese di appello, che Pt_1 Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi euro 1.458,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a.
e all'i.v.a.; dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002. 4
Così deciso in Palermo il giorno 17 luglio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 464/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il giorno 11/05/1978, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Lo Giudice;
appellante
CONTRO
nato a [...] il giorno 04/12/1975, c.f.: Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Valeriano Truisi;
E
con sede in Biella, P.I..: Controparte_2 P.IVA_1 non costituita in giudizio;
appellati
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato il 9.3.2022 e notificato il 28.3.2022, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del 26.1.2022, n. 117, con cui era stata rigettata l'opposizione – “agli atti esecutivi”, secondo la qualificazione datane dal giudicante – da lei proposta al pignoramento presso terzi promosso da . Controparte_1 2
Degli appellati e si è costituito soltanto il primo, che ha dedotto CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 17.4.2025.
2. L'appello è tardivo.
Per le opposizioni all'esecuzione, categoria alla quale l'appellante reputa di ricondurre l'azione promossa, l'art. 616 c.p.c. – nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio
2006 n. 52, e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge 18 luglio 2009
n. 69 – deve essere interpretato nel senso che l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, co. 2, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo se l'opposizione rientra, come quella in esame, nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario.
Identico principio vale con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c..
Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudizio di appello sia stato erroneamente introdotto con ricorso, anziché con citazione, il vizio è suscettibile di sanatoria purché nel termine previsto dalla legge l'atto d'impugnazione sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (v. Cass. 6237/2023 e richiami giurisprudenziali ivi contenuti).
Nel caso specifico, a fronte della notificazione della sentenza in data 7.2.2022, l'appello è stato proposto con ricorso depositato il 9.3.2022 ma notificato il 28.3.2022, ben oltre il termine di trenta giorni dettato dall'art. 325 c.p.c..
Donde la sua inammissibilità.
3. La tardività dell'impugnazione esimerebbe da ogni altra considerazione in rito. Non pare inutile tuttavia, tenuto conto dell'eccezione al riguardo sollevata dall'appellato costituito e della replica dell'appellante, rammentare che in forza dell'art. 618 c.p.c. le sentenze sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non sono impugnabili con appello, ma 3
soltanto ricorribili per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost.; e che l'individuazione del mezzo di impugnazione deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile soltanto dal giudice competente per l'impugnazione secondo il predetto criterio) e dalla qualificazione dell'azione data dall'opponente o dalla parte che propone l'impugnazione; sicché la sentenza sarà impugnabile con l'appello se l'azione è stata qualificata dal giudice di primo grado come opposizione all'esecuzione, oppure con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata dal giudice considerata come un'opposizione agli atti esecutivi (v. tra le tante Cass. 32833/2021).
Nella specie, poiché il Tribunale di Agrigento ha espressamente qualificato opposizione agli atti esecutivi l'azione promossa da l'impugnazione della sentenza di Parte_1 primo grado, quand'anche fosse stata tempestiva, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché relativa a un provvedimento inappellabile.
4. In ossequio al criterio della soccombenza, l'appellante dev'essere condannata a rifondere alla controparte costituita le spese di appello, da liquidarsi in complessivi euro 1.458,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di che dichiara;
Controparte_2 dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Agrigento del 26.1.2022, n. 117; condanna a rifondere a le spese di appello, che Pt_1 Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi euro 1.458,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a.
e all'i.v.a.; dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002. 4
Così deciso in Palermo il giorno 17 luglio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo