Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 15/04/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. 106/26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO
Composta dai seguenti magistrati:
NO Domenico CO - Presidente Stefano Grossi - Giudice NP MA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21154 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo della Corte dei conti, PEC: abruzzo.procura@corteconticert.it
attore
nei confronti di
DI IO AN, nato a [...] il [...], C.F: [...], rappresentato e difeso dall’Avv. Guglielmo Marconi ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC: guglielmo.marconi@pec-avvocatiteramo.it;
convenuto
· esaminati gli atti e i documenti di causa;
· uditi nella pubblica udienza del 10 marzo 2026 il S.P.G. Ilda Coluzzi per la Procura e l’Avv. Gabriella Zuccarini in sostituzione dell'Avv. Guglielmo Marconi per il convenuto.
FATTO
La Procura con atto di citazione depositato in data 16 ottobre 2025, previa notifica di invito a dedurre con contestuale richiesta di sequestro conservativo concesso con decreto presidenziale del 3 luglio 2025 e confermato parzialmente con ordinanza n. 11 del 3 settembre 2025, contesta al dipendente del Comune di Tortoreto, Di IO GI, assunto in data 4 novembre 2004 a tempo pieno e indeterminato con il profilo di istruttore contabile economico, una condotta dolosa consistita nell’aver disposto indebiti pagamenti a carico del Comune per il periodo 2018-2024, sfruttando l’incarico di responsabile del procedimento per l’Ufficio contabilità e stipendi.
Nello specifico il convenuto, essendo proprio addetto all’elaborazione delle buste paga dei dipendenti, avrebbe ingegnato uno stratagemma illecito che gli ha consentito di disporre erogazioni eccedenti il dovuto prevalentemente nei suoi confronti, ma per l’anno 2018 e 2019 anche nei confronti di soggetto terzo in alcun modo legato all’ente.
In buona sostanza è emerso che il dipendente, utilizzando il software in dotazione al Comune, effettuava una doppia elaborazione degli stipendi, prima emetteva il suo cedolino maggiorato che, insieme a quelli degli altri dipendenti correttamente quantificati, generava il flusso dei pagamenti trasmesso al tesoriere. Successivamente, però, la busta paga veniva corretta in modo da far risultare le maggiorazioni solo nel flusso cumulativo generato nella prima elaborazione mandata al tesoriere per il pagamento, occultando così dolosamente l’illecito commesso.
Tale stratagemma, ad avviso della Procura, ha consentito al Di IO di portare avanti tale condotta dal 2018 fino al 2024, quando il Responsabile del Settore 4 del Comune nell’effettuare un controllo a campione, consistente nel mettere a raffronto la “lista netti” del programma di elaborazione degli stipendi con quella trasmessa alla tesoreria, ha scoperto la truffa in atto.
Per tale illecito in sede disciplinare è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio del dipendente infedele.
La Procura ritiene che tale condotta illecita abbia determinato un danno erariale pari innanzitutto a tutte le somme indebitamente erogate che sono state quantificate per tabulas complessivamente in € 118.544,80. Il dipendente, però, dopo l’avvenuta scoperta dei pagamenti indebiti, con due distinti bonifici provvedeva a restituire in data 21 gennaio 2025 al Comune prima la somma di €.45.000,00 e successivamente in data 7 febbraio 2025 la somma di €.39.546,92. La Procura ha ritenuto di imputare ex art. 1194 c.c. la restituzione delle suddette somme prima agli interessi e poi alla sorte capitale. Pertanto, ha calcolato una prima parte degli interessi legali facendoli decorrere dalla data dei singoli pagamenti indebiti fino al 21 gennaio 2025, quando è avvenuto il primo versamento in restituzione, quantificandoli in € 7.055,10 secondo dettagliati calcoli effettuati anno per anno, riportati nell’atto di citazione. Successivamente, ha imputato i versamenti in restituzione complessivamente pari a € 84.546,92, prima agli interessi così calcolati e poi al capitale, determinando per sottrazione un capitale residuo non restituito pari a € 41.012,98, commettendo un piccolo errore di calcolo in quanto gli esatti conteggi rendono un risultato di € 41.052,98 (€ 118.544,80 + € 7.055,10 – € 84.546,92).
Tale somma è stata calcolata alla data del 21 gennaio 2025, quando sono stati effettuati i primi rimborsi. Successivamente, il convenuto, però, ha effettuato ulteriori versamenti in data 17 luglio 2025 per €.33.188,28. Conseguentemente, la Procura ha calcolato gli ulteriori interessi maturati sul capitale residuo (€ 41.012,98) fino al momento in cui è avvenuto quest’ultimo rimborso determinandoli in € 122,85.
Dunque, all’esito di tutti i versamenti restitutori effettuati, la Procura ritiene residuare ancora un danno pari a € 7.947,55, determinato secondo il seguente calcolo: €.41.012,98 + €.122,85 = €.41.135,83 – €.33.188,28 = €.7.947,55.
Ulteriormente, l’attore ha rappresentato che il Comune per gli anni in questione, fatta eccezione per il 2024, ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria per una perdurante carenza di liquidità per cui ha pagato interessi ben maggiori di quelli legali. Pertanto, sostiene che le indebite erogazioni disposte dal convenuto avrebbero aumentato nella stessa misura la carenza di liquidità, facendo crescere la somma da richiedere in anticipazione con conseguente aggravio economico, considerata l’applicazione dell’interesse del 4% in forza del contratto di tesoreria ben più gravoso dei valori assunti dall’interesse legale nel periodo 2018-2024 (tranne che nel 2023). Conseguentemente la differenza tra l’interesse legale e l’interesse pagato rappresenterebbe un’ulteriore voce di danno quantificata in € 9.602,81 come da prospetti riportati nell’atto introduttivo del giudizio.
Infine, la Procura contesta anche un danno da disservizio e precisamente quello corrispondente alla minuziosa e copiosa attività di verifica effettuata dagli uffici comunali per riscontrare la regolarità dei mandati di pagamento posti in essere, quantificato nell’importo di €.1.883,10 con apposita attestazione del Comune, sulla base del costo orario del funzionario e dell’operatore esperto che hanno effettuato le verifiche necessarie per accertare i pagamenti indebiti.
Complessivamente, la Procura ha così ricostruito un danno all’erario pari a € 137.085,82, non restituito per € 19.433,46 (€ 7.947,55 + € 9.602,81 + € 1883,10).
La Procura, infine, per evidenziare l’intensità dell’elemento soggettivo del dolo, sottolinea che sebbene il convenuto abbia restituito parzialmente le somme indebitamente incassate, di fatto non ha collaborato nell’accertamento degli ammanchi, che, infatti, dopo gli ulteriori approfondimenti eseguiti, sono risultati ben maggiori di quelli inizialmente emersi e con erogazioni anche nei confronti di un terzo soggetto. Quindi la sua collaborazione intervenuta dopo essere stato chiaramente scoperto sarebbe stata solo funzionale a cercare di salvaguardare il posto di lavoro.
Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 16 febbraio 2026, non contestando nel merito la ricostruzione effettuata dalla Procura né con riferimento alla quantificazione del danno né con riferimento alle condotte illecite poste in essere. Viene soltanto contestata l’esistenza dell’elemento soggettivo del dolo da occultamento, ricordando che ai sensi dell’art. 21, c. 1, del D.L. n. 76/2020 il legislatore ha optato per una nozione di dolo di matrice penalistica prevendo che la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. Pertanto, a parere delle difese, sarebbe inappagante e non dimostrata la contestazione effettuata dalla Procura per cui nella condotta del convenuto sarebbe ravvisabile un dolo da occultamento, in quanto il modello organizzativo presente all’interno del Comune di Tortoreto, volto a presidiare la regolarità delle elaborazioni dei cedolini e a riscontrarne le rispondenze contabili, consentiva in ogni momento al Dirigente di settore che si occupava della gestione del servizio, di avvedersi delle sottrazioni di danaro avvenute nel corso degli anni.
Infine, invoca l’esercizio del potere riduttivo ex art. 80 RD 2440/1923, ritenuto applicabile anche alle ipotesi di dolo, in virtù dell’atteggiamento collaborativo tenuto, consistente nella volontà di restituire le somme imputate a titolo di danno erariale, della dedizione, comunque, mostrata nel corso della carriera lavorativa e della eccessiva sproporzione fra danno contestato e condizioni economiche del ricorrente.
Pertanto, conclude chiedendo che la condanna sia limitata al massimo nella misura quantificata dalla Procura o in quella minore determinata dal Collegio in applicazione del potere riduttivo, con richiesta di disporre lo svincolo della somma eccedente depositata sul conto corrente oggetto di sequestro con compensazione delle spese.
All’udienza del 10 marzo 2026, come da verbale in atti, il Pub-blico Ministero Ilda Coluzzi si è riportata all’atto introduttivo del giudizio, chiedendo il rigetto delle eccezioni sollevate dalle parti convenute e l’accoglimento integrale della domanda.
Nello specifico ha sottolineato che l’occultamento doloso risulta evidente dal sistema fraudolento predisposto dal convenuto, consistito in una doppia generazione di flussi stipendiali e su artifizi idonei a eludere i controlli interni. Inoltre, al fine di opporsi alla richiesta di applicazione del potere riduttivo, ha ribadito che i successivi versamenti sono stati effettuati soltanto dopo la scoperta degli ammanchi e sempre in relazione agli importi individuati dal Comune nelle proprie verifiche. Quindi ha insistito per l’accoglimento della domanda attorea.
L’avv. Zuccarini intervenuta per il convenuto, in sostituzione dell’avv. Marconi, si è riporta integralmente alla memoria difensiva depositata il 16 febbraio 2026, ribadendo l’assenza di un dolo di occultamento nelle condotte contestate al convenuto e la richiesta di applicazione del potere riduttivo, valorizzando:
• la volontà del convenuto di restituire le somme contestate;
• la condotta collaborativa successiva all’emersione dei fatti;
• la sproporzione tra il danno e le condizioni economiche dell’incolpato.
Ha chiesto, inoltre, lo svincolo delle somme sequestrate eccedenti, essendo superiori all’importo risarcitorio richiesto nell’atto introduttivo del giudizio.
Successivamente la Procura ha effettuato delle brevi repliche, precisando che l’importo oggetto di sequestro sarebbe stato già ridotto in sede di convalida dello stesso, nella misura corrispondente al danno residuo come quantificato nell’atto di citazione.
Pertanto, ha insistito per la convalida del sequestro e la trasformazione in pignoramento, al fine di rendere disponibili al convenuto le somme non oggetto di eventuale condanna.
Al termine delle repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Non essendoci questioni pregiudiziali o preliminari da scrutinare il Collegio può soffermarsi direttamente sul merito.
1. La richiesta risarcitoria della Procura è fondata e deve trovare integrale accoglimento.
Infatti, risulta ampiamente provata la condotta illecita e, peraltro, non contestata dal convenuto.
In primis vi è piena prova documentale dell’erogazione indebita di somme eccedenti quelle realmente spettanti a favore del convenuto e, per l’anno 2018 e 2019, anche di un terzo.
Nello specifico la Procura ha allegato copia dei cedolini mensili liquidati al dipendente per gli anni in questione unitamente ai mandati emessi dalla banca con indicazione della data di pagamento e dello scostamento tra cedolino e mandato. Inoltre, ha anche allegato i mandati di pagamento relativi alle erogazioni effettuate a soggetto estraneo al Comune per gli anni 2018 e 2019 tramite l’emissione formale di cedolini a suo favore, di fatto inesistenti. Tale documentazione consente di avere certezza degli esborsi indebiti.
Per quanto riguarda, invece, le modalità fraudolente con cui sono stati effettuati i suddetti pagamenti indebiti e la riconducibilità delle condotte al convenuto, esplicita è la nota dell’8 gennaio 2025 prot. 559, in cui il Responsabile del settore 4 del Comune di Tortoreto prima chiarisce i diversi incarichi lavorativi affidati al dipendente Di IO, tra cui individua con certezza il compito di provvedere alla predisposizione e liquidazione delle buste paga dei dipendenti, e successivamente testualmente afferma: “In particolar modo per l’elaborazione dei cedolini paga, il dipendente Di IO si avvale del supporto del software gestionale di Halley Informatica, molto utilizzato dai Comuni per il supporto per la procedura della finanziaria, del protocollo informatico, della gestione presenze dipendenti, degli affari generali, dei demografici e dello stato civile.
Per l’elaborazione dei cedolini paga il gestionale in questione automaticamente, in base ai dati precaricati inizialmente per ciascun dipendente (eventuali detrazioni, aliquota IRPEF, profilo professionale, orario di lavoro, etc.) elabora i cedolini per ciascun dipendente nonché per gli amministratori, e successivamente una volta elaborati, vengono importati, per tramite dello stesso gestionale Halley nella procedura finanziaria per la generazione dei mandati e delle reversali. Naturalmente i mandati e le reversali sono cumulativi, ossia non riguardano in modo specifico il singolo dipendente e mediamente in un mese vengono elaborati circa 120 mandati e circa 20 reversali. Una volta eseguita tale operazione, prima di procedere all’invio dei mandati e delle reversali, alla tesoreria bisogna elaborare e successivamente inviare i files SEPA (lista netti), elaborati per stessa banca e diversa banca in riferimento alla Tesoreria. Il file elaborato è di tipo .xml. I files una volta elaborati con la valuta al 27 del mese vengono importati e trasmessi, per tramite applicativo informatico alla Tesoreria (ora BdM Banca) per essere successivamente pagati dalla tesoreria.
In merito alla suddetta procedura preciso che il controllo che viene svolto da me Responsabile si basa prevalentemente nel ricontrollare tutti i cedolini paga dal gestionale elaborato, avendo cura di verificare le voci inserite nel cedolino, gli eventuali emolumenti extra da erogare, etc.
Da una verifica casuale, effettuata in occasione dei cedolini paga dei dipendenti del mese di dicembre 2024, non sulla procedura Halley ma successivamente all’invio dei file xml (file SEPA), è risultato che al dipendente Di IO GI, la somma di fatto accreditata sul suo conto corrente fosse nettamente superiore rispetto a quella dovuta in suo favore. Da un controllo più accurato ho riscontrato che nei mesi antecedenti a quello di dicembre 2024, la somma percepita di fatto, dal dipendente, era superiore di gran lunga a quella di diritto a lui spettante. Comparando la lista netti della procedura Halley con quella trasmessa alla BdM Banca risulta uno scostamento (…). Si fa presente che dalla procedura stipendi (Halley) il cedolino paga riferito al dipendente in questione, risulta invece corretto. Pertanto, si presume che solo in un momento successivo alla generazione dei mandati cumulativi degli stipendi e dalla lista netti SEPA, e dopo il mio controllo, il dipendente modificasse i files xml, limitatamente al suo accredito, maggiorando l’importo dovuto di diritto e contestualmente modificando i mandati di pagamento esattamente per l’importo da maggiorare”.
Dunque, risulta provato che il Di IO ha elaborato un vero e proprio schema fraudolento per ottenere indebite erogazioni di denaro dal Comune in cui prestava servizio, sfruttando le mansioni a lui affidate consistenti proprio nel provvedere alla elaborazione e liquidazione dei cedolini di tutti i dipendenti del Comune. In concreto, come sopra riportato, il convenuto tramite il software in dotazione al Comune, prima elaborava il suo cedolino maggiorato che, insieme a quelli di tutti gli altri dipendenti correttamente quantificati, generava il flusso dei pagamenti trasmesso al tesoriere. Successivamente, però, lo stesso, al fine di celare la condotta illecita, modificava nuovamente la busta paga in modo da farla apparire corretta, facendo residuare l’anomalia solo nel flusso cumulativo generato nella prima elaborazione mandata al tesoriere per il pagamento, occultando così dolosamente l’illecito commesso.
Tali circostanze di fatto, ampiamente provate, smentiscono la tesi difensiva secondo cui la condotta del convenuto non sarebbe stata connotata da dolo di occultamento sul presupposto che difetterebbe la prova della volontà dell’evento dannoso ai sensi dell’art. 21, c. 1, del D.L. n. 76/2020. In realtà è palese agli atti che il Di IO ha tenuto una condotta fraudolenta intenzionalmente indirizzata ad ottenere un vantaggio economico per sé e per altri a danno del Comune. Sul punto non vi sono dubbi, considerato che lo stesso ha ideato la condotta fraudolenta prima descritta proprio al fine di ottenere un indebito vantaggio economico.
Nemmeno fondamento ha l’affermazione per cui la condotta del convenuto non sia stata connotata da una volontà occultativa, in quanto il sistema di controlli interno ordinario del Comune avrebbe consentito di riscontare la condotta illecita in ogni momento. In realtà che ci sia stata una chiara volontà di occultare il danno da parte del Di IO è evidente nella circostanza che lo stesso dopo aver alterato i cedolini stipendiali per ottenere maggiori emolumenti e inviato il flusso dei dati al tesoriere, rettificava gli stessi proprio al fine di creare un’apparenza di regolarità. Parimenti è evidente che tale condotta fosse oggettivamente idonea ad occultare il danno, considerato che è stata disvelata solo allorquando il Responsabile del Settore IV del Comune, in cui era incardinato anche il Di IO, ha scoperto l’illecito, effettuando dei controlli straordinari consistenti nel confrontare la lista netti, dunque ciò che doveva essere erogato effettivamente ai dipendenti con quanto effettivamente pagato dal tesoriere. Si tratta certamente di una verifica straordinaria e non richiesta dal canone dell’ordinaria diligenza.
Secondo l’art. 183, comma 9, del d.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), il responsabile dei servizi contabili ha l’obbligo di curare la regolare gestione delle entrate e delle spese secondo le previsioni di legge e dei regolamenti, ma non è tenuto a controllare l’effettivo pagamento dei singoli mandati eseguiti dal tesoriere, il quale agisce come organo esterno di esecuzione dei pagamenti. Analogamente, il d.lgs. 165/2001, che disciplina l’ordinamento del pubblico impiego, attribuisce al responsabile del servizio la funzione di vigilanza sull’ordinaria gestione amministrativa e contabile, tra cui la corretta predisposizione dei cedolini e la comunicazione degli importi al tesoriere, ma non impone un controllo sui comportamenti dolosi di altri dipendenti o sul pagamento effettuato dal tesoriere, che rientra in una fase di accertamento straordinario.
Peraltro, il convenuto non contesta la ricostruzione della condotta illecita effettuata dalla Procura e agli atti vi sono chiare dichiarazioni confessorie. Infatti, in sede di audizione nel corso del procedimento disciplinare avviato a suo carico ha dichiarato: “E’ chiaro che in determinati frangenti ero assorbito da una spirale che mi induceva, mio malgrado, ad alterare il dato contabile”.
Dunque, la condotta del convenuto va qualificata certamente in termini di dolo con la volontà di arrecare un danno al Comune di appartenenza e di occultare lo stesso con la speranza di rimanere impunito.
Con riferimento alle diverse tipologie di danno individuate dalla Procura e alla loro quantificazione si condividono le conclusioni raggiunte nell’atto introduttivo del giudizio.
Certamente la prima posta di danno riguarda le somme indebitamente erogate che sono state quantificate dalla Procura in € 118.544,80 di cui non restituiti € 7.947,55, per come verificabile dalla documentazione acquisita dal Comune in sede istruttoria.
In realtà, come evidenziato nella parte in fatto, i conteggi della Procura presentano un errore di calcolo per difetto pari a € 40,00, circostanza che rende in ogni caso spettante la richiesta risarcitoria riportata nell’atto introduttivo del giudizio, essendo l’errore in sottrazione e non in aumento.
Si ritiene anche corretto il calcolo degli interessi legali e l’imputazione delle somme restituite secondo la regola fissata dall’art. 1194 cc per come risulta dai prospetti redatti dalla Procura e inseriti nell’atto di citazione.
È altresì palese che, come correttamente sostenuto dalla Procura, l’esborso indebito di tali somme ha determinato una corrispondente diminuzione di liquidità da parte del Comune, che ha inciso direttamente sul quantum richiesto dall’Ente nel ricorrere negli anni in questione all’anticipazione di tesoreria su cui sono stati pagati interessi maggiori di quelli legali, considerato che il tasso di interesse previsto nell’apposita convenzione era pari al 4%. Pertanto, la contestazione della Procura sul punto è fondata con la conseguenza che i maggiori interessi pagati a seguito del ricorso all’anticipazione di tesoreria rappresentano un’altra voce di danno arrecato all’Ente dal Di IO. La quantificazione del danno in € 9.602,81 risulta corretta come riscontrabile dai prospetti allegati dalla Procura all’atto di citazione.
Infine, fondata è anche la richiesta di condanna del convenuto per danno da disservizio.
La giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (Sez. III centrale di appello sent. n. 8/2024) ricostruisce il danno da disservizio come figura di sintesi di una serie di condotte colpevolmente disfunzionali che incidono sulla qualità del servizio, oltre che sulla sua materiale esecuzione. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha individuato una serie di figure sintomatiche tipiche di danno da disservizio, quali: il danno da mancata resa del servizio; il danno da disservizio in senso stretto, che si verifica quando il servizio non è conforme alle sue qualità essenziali (Sez. II n. 43 del 2020, n. 293 del 2019 e n. 247 del 2016; Sez. III 159 del 2020); il disservizio da riduzione d’efficienza (Sez. I sent. n. 523 del 2012 e 532 del 2008); il danno per ulteriori costi sostenuti per il recupero e ripristino della legalità, del servizio o della funzione, per esempio legati allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari volti all’accertamento dell’illecito erariale (Sez. II n. 8 del 2017)” (Corte dei conti, Sez. III Giurisdiz. Centr., 30 dicembre 2020, n,239).
Nel caso di specie la Procura contesta proprio una di queste figure sintomatiche e nello specifico chiede il ristoro dei costi sostenuti dal Comune tramite l’impiego di personale per accertare l’illecito, quantificarlo e riportare la legalità all’interno dell’ente.
Sotto il profilo dell’an e del quantum la Procura prova il danno e lo quantifica tramite un’attestazione del Comune, di cui alla nota prot.1299/2025, nella quale è stato indicato il costo orario del funzionario e dell’operatore esperto che hanno effettuato le verifiche necessarie per accertare i pagamenti indebiti, determinandoli in € 1883,10.
Da tale attestazione si può desumere sia la certezza sull'an, ossia sull'esistenza del danno, che il quantum, ossia la determinazione del danno nel suo preciso ammontare.
Peraltro, è utile evidenziare che il convenuto non contesta né le poste di danno, né la quantificazione delle stesse effettuate dalla Procura.
Infine con riferimento alla richiesta di applicazione del potere riduttivo, in virtù del comportamento collaborativo tenuto dal convenuto successivamente alla scoperta delle sue condotte illecite consistito nella restituzione di buona parte del danno arrecato, deve evidenziarsi che la qualificazione dolosa della condotta, secondo la granitica giurisprudenza contabile, costituisce condizione ostativa all’accoglimento della richiesta, dal momento che tale istituto ha l’obiettivo di ridurre il danno da imputare al responsabile in presenza di condizioni, oggettive o soggettive che, ad avviso del giudice, consentano che una quota di esso resti non risarcita, il che collide col particolare disvalore della condotta dolosa, in particolare ove si è verificato, come nel caso di specie anche un illecito arricchimento. (si vedano, Sez. III, App., sent. n. 37/2026, n. 55/2025, n. 156/2024, n. 387/2022 e Sez. II, App., sent. n. 240/2023). Pertanto, la richiesta di parte convenuta a riguardo deve essere rigettata.
In conclusione, la domanda attrice deve, quindi, essere integralmente accolta, dovendosi ritenere provata sotto il profilo soggettivo l’esistenza dell’elemento soggettivo del dolo e corretta sotto il profilo oggettivo la quantificazione del danno operata dalla procura regionale sulla base delle indicazioni e della documentazione fornita dall’ente danneggiato.
Il signor Di IO GI deve, pertanto, essere condannato al pagamento dell’importo complessivo di euro 19.433,46 in favore del Comune di Tortoreto.
2. In relazione alla richiesta di riduzione dell’importo oggetto di sequestro da parte del convenuto deve rilevarsi che lo stesso è stato dapprima autorizzato con decreto Presidenziale n. 191 del 3 luglio 2025 e successivamente parzialmente confermato con ordinanza n. 11/2025 del giudice designato fino alla concorrenza di € 19.310,61, somma leggermente inferiore alla richiesta di condanna effettuata dalla Procura nell’atto di citazione pari ad € 19.433,46. Pertanto, non si ravvisa alcuna necessità di modificare l’importo oggetto di sequestro, che deve essere confermato con conseguente conversione in pignoramento.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell’art. 31 del C.G.C., a carico della parte condannata.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Abruzzo iscritto al n. 21154 del Registro di Segreteria:
· Condanna il convenuto Di IO GI a risarcire al Comune di Tortoreto la somma complessiva di € 19.433,46, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza al soddisfo;
· Converte nei limiti della condanna il sequestro conservativo in pignoramento;
· Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in calce a cura della Segreteria, ai sensi dell’art. 31 del C.G.C.;
Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.
Così deciso a L’Aquila nella camera di consiglio del 10 marzo 2026.
Il giudice estensore Il Presidente
(NP MA) (NO CO)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria, lì 15.04.2026 Il Direttore della Segreteria F.to AN LA
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo
Giudizio N. 21154/R.
Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art. 31, comma 5, con nota a margine della suestesa sentenza di condanna pronunziata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro: Di IO GI.
Fogli Importo
- Originale Ricorso per sequestro conservativo 1 16,00
- Originale Decreto autorizzativo del sequestro 1 16,00
- Originale Ordinanza di convalida parziale sequestro 1 16,00
- Originale atto di citazione 1 16,00
- D.P. di fissazione udienza 1 16,00 Spese di notifica --------
- Originale Sentenza di condanna 1 16,00
Totale 96,00
(Diconsi euro novantasei/00) posti a carico del soccombente Di IO GI.
Il Direttore della Segreteria dott.ssa AN LA
(firmato digitalmente)