TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/12/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6462/2022 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 29.05.2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 1 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile (anteriore al d.lgs. 149/2022), con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per comparse conclusionali e di successivi giorni venti per memorie di replica, tra
(CF. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Rossella ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore, sito in Latina, alla via 4 Novembre n. 28, come da procura alle liti depositata in allegato all'atto di citazione;
parte attrice e
(CF. , rappresentato e difeso dall'avv.to Ciro Salvatore Controparte_1 C.F._2
Leccese ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore, sito in Frascati (RM), alla via Santa Lucia Filippini n. 3A, come da procura alle liti depositata in allegato alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 08.10.2024; parte convenuta
Oggetto: adempimento di obbligazioni pecuniarie. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 29.05.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 31.10.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, chiedendo di: “- accertare e dichiarare il credito di € 30.800,00 a favore di …da parte di
[...] Parte_1 [...]
…in forza di scrittura olografa avente ad oggetto restituzione acconto del 30.06.2011 DE (RM); CP_1
- per l'effetto condannare …a pagare a favore di …la somma di € 30.800,00 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali dalla scadenza al suo saldo;
- con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”.
Ha dedotto l'attore, in sintesi: di avere concluso con il convenuto e con il di lui fratello CP_2 un accordo scritto in data 13.01.2009 per la realizzazione di n. 10 villini su un terreno di proprietà
[...] dei fratelli terreno da costoro acquistato con un atto di compravendita a rogito del notaio CP_1
del 13.10.2006, sito a Pomezia, località “Campo Ascolano”, distinto in Catasto Terreni al Persona_1 foglio 4, part. 350, mq. 1.210; che il suddetto trasferimento è stato “gravato” sin dall'inizio da un giudizio di usucapione noto a parte acquirente, come indicato nell'atto notarile di compravendita, e il rigetto della domanda di usucapione del dante causa dei ha prodotto effetti anche verso costoro, privandoli CP_1 della titolarità del terreno;
che, venuto meno l'interesse alla costruzione, causa sua sopravvenuta impossibilità, con scrittura olografa avente ad oggetto restituzione acconto, sottoscritta in data 30.06.2011 ad DE, il si è impegnato nei confronti dello pattuendo che “…premesso che Controparte_1 Pt_1 quanto versato ammonta ad € 20.000. La somma verrà restituita bonariamente senza interessi non appena sarà
1 venduto il terreno di proprietà di ; che, inoltre, “nella pagina a seguire”, il 04.07.2011, il Controparte_1 convenuto si è impegnato verso lo “per l'importo del fratello di € 10.800,00 alla vendita del Pt_1 CP_2 suddetto terreno”; che ogni tentativo intrapreso dall'istante di conseguire il pagamento di tali somme, da ultimo con missiva del 18.03.2019, si è rivelato tuttavia vano e così anche l'invito rivolto al convenuto a concludere una convenzione di negoziazione assistita.
Si è costituito in giudizio il convenuto, in data 02.03.2023 (in vista della prima udienza confermata ai sensi dell'art. 168 bis co. 4 c.p.c. al 28.03.2023), contestando le avverse domande e chiedendo: “- Preliminarmente, dichiarare la prescrizione delle richieste del Sig. perché, stante l'inesistenza e/o la Parte_1 nullità della scrittura di restituzione acconto del 30.06.11/04.07.11, dal 13.01.09 (data della sottoscrizione della scrittura privata) al 18.03.19 (data della messa in mora) è abbondantemente trascorso il termine di 10 anni;
- Nel merito, rigettare la richiesta del Sig. in quanto egli non ha mai corrisposto al Sig. la Pt_1 Controparte_1 somma di Euro 20.000,00=; non fornendo nessuna prova di questa corresponsione, il Sig. non ha Pt_1 rappresentato la ragione per la quale egli assume di essere creditore nei confronti del Sig. ovvero non ha CP_1 dedotto il rapporto causale posto a fondamento della propria richiesta;
- Sempre nel merito, rigettare la richiesta del Sig. in quanto visto che l'atto posto a fondamento dell'obbligo di restituzione acconto (la scrittura del Pt_1
13.01.09) è inesistente, perché risolto per inadempimento contrattuale dello stesso Sig. è, conseguentemente, Pt_1 da considerarsi inesistente e priva di effetto anche la scrittura del 30.06.11/04.07.11. Anche in questo caso, il Sig. non ha rappresentato la ragione per la quale egli assume di essere creditore nei confronti del Sig. Pt_1 CP_1 ovvero non ha dedotto il rapporto causale posto a fondamento della propria richiesta;
- Sempre nel merito, rigettare la richiesta del Sig. la scrittura di restituzione acconto del 30.06.11/04.07.11 è nulla perché non sottoscritta Pt_1 da tutte le parti di cui alla scrittura privata del 13.01.09, di cui la prima ne è diretta conseguenza”, in ogni caso con il favore delle spese processuali.
Ha dedotto il in sintesi: che la domanda attorea è destituita di giuridico fondamento e non CP_1 provata;
che, anzitutto, l'avversa pretesa creditoria deve considerarsi prescritta, perché la scrittura di restituzione acconto del 30.06.2011 – 04.07.2011 è inesistente e/o nulla, sicché le date da prendere in considerazione sono quelle del 13.01.2009, allorché è stata sottoscritta la scrittura richiamata dallo Pt_1
e del 18.03.2019, allorquando lo stesso ha invitato la missiva di messa in mora al convenuto, data in cui era già trascorso il termine prescrizionale di dieci anni;
che, nel merito, la scrittura indicata dall'attore, conclusa con i e in data 13.01.09, ha previsto la consegna da parte dello Controparte_1 CP_2 di un assegno bancario di € 20.000,00, quale acconto sul totale dell'importo da lui dovuto per il Pt_1
“subentro nell'affare” di € 150.000,00 e, in realtà, quando i hanno portato all'incasso tale assegno CP_1 lo stesso è risultato scoperto, sicché è stato restituito allo che il convenuto non ha ricevuto, pertanto, Pt_1 alcuna somma dall'attore e non deve, conseguentemente, restituirgli alcunché; che lo è tenuto a Pt_1 dimostrare, dunque, di avere effettivamente corrisposto al convenuto la somma di € 20.000,00, provando che vi è stato l'incasso dell'assegno indicato nella scrittura del 13.01.09, mentre in assenza di tale prova il predetto “…non ha rappresentato la ragione per la quale egli assume di essere creditore nei confronti del Sig.
[...] ovvero non ha dedotto il rapporto causale posto a fondamento della propria richiesta”; che, inoltre, l'attore CP_1 non ha titolo per chiedere la restituzione del denaro al convenuto poiché deve considerarsi inadempiente rispetto alla scrittura del 13.01.09, non avendo corrisposto, come detto, la somma di € 20.000,00 ed essendo stato indicato, del resto, nella scrittura del 30.06.11, che lo stesso non ha potuto rispettare le condizioni e i termini del contratto del 13.01.09 per mancanza di liquidità, con la conseguenza che tale contratto deve ritenersi risolto per inadempimento dello ovvero non è mai esistito, sin dalla data del 13.01.09, e Pt_1 che è inesistente o inefficace, pertanto, anche la scrittura del 30.06.11 – 04.07.11; che le vicende che hanno interessato l'atto di compravendita del 13.10.2006 non hanno, poi, alcuna rilevanza sul rapporto intercorso tra lo e i di cui alla scrittura del 13.01.09; che, ancora, la scrittura del 30.06.11 - 04.07.11 Pt_1 CP_1
è nulla in quanto non sottoscritta da tutte le parti che hanno preso parte alla scrittura del 13.01.09, sicché anche per tale via la domanda attorea va rigettata.
A seguito della prima udienza, è stata disattesa, con il provvedimento reso in data 03.08.2023, l'istanza avanzata a tale udienza dall'attore di emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. e, stante la richiesta delle parti, sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. (ratione temporis applicabile). 2 È stata quindi depositata dallo una memoria ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., con la quale lo Pt_1 stesso ha ribadito che la sua pretesa creditoria è fondata sulla scrittura olografa datata 30.06.11, con la quale il si è impegnato nei suoi confronti alla restituzione della somma di denaro ivi indicata, CP_1 mentre le eccezioni sollevate dal convenuto sono relative a fatti precedenti e comunque non provati, tenuto conto che la scrittura del 30.06.11, integrata in data 04.07.11, è successiva alla consegna dell'assegno di cui alla scrittura del 13.01.09, sicché non rileva l'assunto del relativo al mancato incasso del titolo CP_1 indicato in tale atto, essendo la circostanza dell'effettivo esborso dello dimostrata dall'atto Pt_1 successivo del 30.06.11 - 04.07.11, che il convenuto non avrebbe avuto, del resto, alcuna ragione di sottoscrivere ove tale esborso non vi fosse stato, mentre l'avversa eccezione di prescrizione è infondata essendo stato il termine decennale decorrente dalla scrittura del 30.06.11 – 04.07.11 utilmente interrotto con la missiva di messa in mora inviata al nel 2019. A fronte di quanto rilevato nell'ordinanza CP_1 di rigetto dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c. in merito alla questione dell'esigibilità del credito, l'attore ha inoltre sostenuto, sempre nell'ambito della sua prima memoria ex art. 183 co. 6 cit., che non è suo onere dimostrare la “esigibilità della condizione”, atteso che nella fattispecie il pagamento è stato condizionato dal all'“avveramento della vendita di un proprio immobile, circostanza ricadente nella sfera di azione CP_1 solamente del proprietario, in base al principio della vicinanza della prova”, e che il convenuto non ha contestato, comunque, il suo diritto di credito “per mancanza di avveramento della condizione”, sicché deve trovare applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 co. 1 c.p.c. Sempre con riferimento all'anzidetta ordinanza, ha dedotto, poi, lo che l'impegno assunto dal con la scrittura Pt_1 CP_1 del 30.06.11 – 04.07.11 è chiaro nel relativo quantum, non avendo indicato tale scrittura che l'importo di € 10.800,00, al quale il convenuto si è impegnato per il fratello , costituisse una quota di € 20.000,00, CP_2 rappresentando invece un importo ulteriore, che il si è parimenti impegnato in proprio Controparte_1
a versare all'istante. Anche in base a tali deduzioni, lo ha insistito, quindi, nell'accoglimento delle Pt_1 conclusioni così come già formulate nell'atto di citazione.
Anche il convenuto ha depositato, inoltre, una memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., con la quale ha richiamato le deduzioni svolte nella sua comparsa di risposta, aderendo altresì ai rilievi operati con l'ordinanza del 03.08.23 ed insistendo nelle conclusioni rassegnate all'atto della sua costituzione.
La causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti, mentre non sono state accolte le richieste di prova orale avanzate dalle stesse, come da ordinanza resa il 18.05.2024, ed all'esito è stata fissata l'udienza del 29.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di un termine ai contendenti sino a dieci giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
Infine, alla suddetta udienza, a parziale modifica del provvedimento già adottato, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 1 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile) e sulle richieste da loro rassegnate, come da verbale in atti (per l'attore: “…si riporta agli scritti difensivi depositati e insiste nelle conclusioni ivi rassegnate, evidenziando che la condizione presente nella scrittura recante l'impegno di pagamento ha carattere potestativo e pertanto è da ritenere nulla”; per il convenuto:
“…contesta le avverse deduzioni e si riporta agli scritti difensivi conclusivi”), il fascicolo è stato trattenuto per la decisione con l'assegnazione ai contendenti dei termini ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica.
Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusionali, la causa viene dunque decisa come segue.
Ritiene il giudicante che la domanda dello vada rigettata, per le considerazioni che seguono. Pt_1
Anzitutto, è opportuno evidenziare, in linea di principio, che pur a fronte dell'ordine logico-giuridico delle questioni previsto dall'art. 276 c.p.c. è possibile che una domanda venga valutata e respinta dal giudice anche in base a una questione che, per quanto logicamente subordinata rispetto ad altre, risulti tuttavia di più pronta e rapida soluzione, in applicazione del principio della cd. ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è consentito infatti al decidente, a tutela di esigenze di economia processuale, privilegiare un approccio che sostituisca il profilo dell'evidenza a
3 quello dell'ordine delle questioni, potendo il giudicante pronunciarsi su una determinata questione che appare di più immediata risoluzione e idonea a dirimere la lite senza previamente esaminare anche gli ulteriori profili della contesa che si presenterebbero logicamente preliminari ma che risulterebbero, in ogni caso, inidonei a far pervenire a una diversa decisione, con il conseguente loro “assorbimento” per effetto della definizione della questione suddetta (cfr. tra le molte, Cass. civ. 363/2019).
Sempre in linea generale, preme poi rammentare che, ove venga esercitata un'azione di adempimento di un'obbligazione, incombe sul creditore l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del suo diritto, in uno all'esigibilità dello stesso, mentre la presunzione generale di persistenza del diritto lo esonera dal provare anche l'inadempimento dell'obbligato, essendo quest'ultimo, piuttosto, il soggetto tenuto a comprovare, a fronte della dimostrazione fornita dal creditore della fonte del suo credito e del relativo termine di scadenza, che tale credito è stato, in realtà, esattamente adempiuto o che il suo inadempimento si è verificato per circostanze non imputabili al debitore, ai sensi dell'artt. 2697 co. 2 e 1218 c.c. (cfr. per tutte, Cass. civ. sez. un. 13533/2001; si v. inoltre, per il principio qui richiamato, già Cass. civ. 11629/1999).
Posto il riparto dell'onere di allegazione e di prova sancito dall'art. 2697 c.c., non vi è dubbio pertanto che, nel caso in cui il titolo posto dall'attore a fondamento della sua pretesa subordini l'esigibilità del credito al verificarsi di un determinato evento, previsto nel negozio quale condizione sospensiva della sua efficacia, è onere dello stesso anzitutto allegare, e quindi poi anche dimostrare, che tale evento si sia verificato, rientrando il suo avveramento tra gli elementi costitutivi della pretesa creditoria, la cui allegazione e dimostrazione incombe sull'attore ai sensi dell'art. 2697 co. 1 c.c. (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. 24860/2025; nello stesso senso, si v. Cass. civ. 23417/2019, nonché Cass. civ. 25597/2016, ove è stato evidenziato, in particolare, che “se l'acquisto di un diritto dipende dal verificarsi di un evento futuro ed incerto rimesso alla condotta volontaria di una delle parti (condizione sospensiva potestativa semplice), l'adempimento della condotta determinativa del fatto in questione viene a costituire elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, con la conseguenza che non vi è ragione di derogare al principio generale di riparto dell'"onus probandi", come disciplinato dall'art. 2697 c.c., secondo cui colui che intende far valere quel diritto - ovvero colui che intende affermare che l'evento condizionante si è avverato producendo l'acquisto del diritto - è tenuto a fornire in giudizio la prova di tale fatto”).
Trattandosi di uno degli elementi costitutivi della pretesa creditoria, la carenza dell'evento dedotto quale oggetto di una condizione sospensiva apposta al negozio integrante la fonte di tale pretesa ben può essere, inoltre, rilevata dal giudice anche d'ufficio, ove emergente dagli atti di causa, nell'esercizio del potere-dovere di verificare l'esistenza di tutti i fatti costitutivi della domanda proposta dal creditore.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il mancato avveramento di una condizione sospensiva apposta al negozio che costituisce il titolo del credito azionato, attenendo al profilo dell'efficacia iniziale del negozio stesso, si differenzia, del resto, dall'avveramento di una condizione risolutiva, il quale, atteggiandosi come un motivo che determina il venir meno degli effetti del negozio, può e deve essere fatto valere, invece, unicamente dalla parte interessata, integrando, a differenza della verificazione/mancata verificazione di una condizione sospensiva, non una mera difesa, ma una vera e propria eccezione, da qualificare, altresì, come eccezione “in senso stretto”, giacché corrispondente all'esercizio di un diritto potestativo, il cui esercizio è appunto riservato all'interessato, onerato conseguentemente di far valere la questione nel rispetto delle preclusioni sancite dall'art. 167 c.p.c. (cfr. ancora Cass. 24860/25 cit., che dopo avere osservato che “l'orientamento consolidato di questa Corte distingue nettamente tra l'eccezione di avveramento della condizione risolutiva, che costituisce un elemento estintivo, quindi eccezione in senso stretto rilevabile solo dalla parte interessata, e il mancato avveramento della condizione sospensiva, che attiene all'efficacia iniziale del negozio”, con la conseguenza che “La sua carenza, ovvero il mancato avveramento dell'evento dedotto in condizione, determina la mancanza di un elemento costitutivo e come tale è rilevabile dal giudice d'ufficio, purché ciò risulti dagli atti di causa”, ha poi ritenuto corretta, su tale scorta, la decisione resa in quel caso dal giudice di merito che, “…nell'esaminare il profilo relativo al mancato avveramento della condizione sospensiva, non ha pronunciato su una domanda nuova, ma ha correttamente esercitato il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, accertando l'inefficacia originaria del titolo e quindi la fondatezza della pretesa…”; si v. inoltre, Cass. civ. 15375/2010, nonché Cass. civ. 4 2214/2002, secondo la quale “Il mancato avveramento della condizione sospensiva, concretando non un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa volta a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte”).
Ora, fatte tali premesse in punto di diritto, si osserva, con riferimento all'odierna fattispecie, che lo ha sostenuto di essere titolare di un credito verso il “in forza” di una scrittura Pt_1 Controparte_1 privata sottoscritta in data 30.06.2011, con la quale quest'ultimo si è impegnato al pagamento in suo favore di una somma di € 20.000,00, quale restituzione di un corrispondente versamento effettuato in precedenza dall'attore in virtù di un contratto da lui concluso con il convenuto e il di lui fratello Controparte_2 con il quale era stata prevista una sua “partecipazione” a un progetto di edificazione di dieci villini su un terreno acquistato dai fratelli progetto alla cui realizzazione questi ultimi avrebbero, poi, CP_1 perduto interesse, o che sarebbe divenuto impossibile, a seguito della definizione di un giudizio di usucapione della proprietà del fondo in senso sfavorevole al loro dante causa. Inoltre, sempre “in forza” della stessa scrittura, per come integrata dal in data 04.07.2011, quest'ultimo si sarebbe Controparte_1 impegnato, a dire dello al pagamento di un'ulteriore somma di € 10.800,00, con la conseguenza Pt_1 che il convenuto sarebbe tenuto, secondo l'attore, al versamento a suo favore, in adempimento dell'impegno assunto con tale scrittura privata, di complessivi € 30.800,00.
Posta l'individuazione effettuata in tal modo dallo della fonte della propria pretesa, costituita Pt_1 dal negozio sottoscritto dal il 30.06.2011, non può non rilevarsi, tuttavia, che l'impegno ivi CP_1 assunto dal convenuto sia stato nel senso che lo stesso avrebbe provveduto, “bonariamente”, alla restituzione allo di un importo ivi indicato in € 20.000,00 “…non appena sarà venduto il terreno di Pt_1 proprietà di attualmente trattato da Zona x Immobiliare e Immobiliarista”, ed Parte_2 analogamente anche l'impegno previsto “…per l'importo del fratello di € 10.800,00…”, di cui CP_2 all'integrazione di tale negozio sottoscritta il 04.07.11, è stato rimesso dal convenuto “…alla vendita del terreno di cui dietro”.
Più in particolare, si legge nella scrittura privata del 30.06.11 che “Premesso che il signor Parte_1 firmava un contratto edilizio per la realizzazione di n° 10 unità abitative da realizzare in Pomezia loc. C. Ascolano su un terreno di proprietà di e lo stesso non poteva rispettare le condizioni Controparte_1 Controparte_2
e i termini del contratto per mancanza di liquidità, premesso che quanto versato ammonta a € 20.000,00 (ventimila/00), La somma verrà restituita bonariamente senza interessi non appena sarà venduto il terreno di proprietà di attualmente trattato da Zona x Immobiliare e Immobiliarista”. Parte_2
Nell'integrazione sottoscritta il 04.07.11, è riportato, poi, che “Il sottoscritto si impegna per Controparte_1
l'importo del fratello di € 10.800,00 alla vendita del terreno di cui dietro” (cfr. doc. 5 fasc. attoreo). CP_2
Ebbene, prescindendo dalla questione della qualificazione di tale pagamento di € 10.800,00 come un impegno effettivamente assunto dal in aggiunta a quello avente ad oggetto la somma di € CP_1
20.000,00, è evidente, alla luce del tenore del negozio qui azionato dallo che l'obbligazione ivi Pt_1 prevista a carico del convenuto sia stata espressamente rimessa al verificarsi di un successivo evento consistente nella vendita di un immobile di sua proprietà, evento al cui avveramento il ha, CP_1 infatti, inequivocamente differito il versamento al quale si è impegnato nei confronti dell'attore, sia che lo stesso sia considerato come avente ad oggetto un importo di € 30.800,00 (così come preteso in questa sede dallo , sia che venga inteso come limitato all'ammontare di € 20.000,00, del quale “l'importo del Pt_1 fratello di € 10.800,00” avrebbe costituito solo una quota parte (si v. ancora doc. 5 cit.). CP_2
Nonostante l'esplicita previsione nella scrittura di cui si tratta di un simile evento alla cui verificazione è stato subordinato l'impegno assunto dal alcuna allegazione, prima ancora che alcuna prova, CP_1
è stata offerta, tuttavia, dallo in merito all'avveramento di tale evento, onde suffragare l'effettiva Pt_1 sussistenza e, comunque, l'esigibilità della sua pretesa creditoria nei confronti del convenuto, il che non può che far concludere, ad avviso del decidente, per l'infondatezza di tale pretesa, per come azionata in questa sede dall'attore.
In primo luogo, si è già osservato, infatti, che lo ha individuato proprio nella scrittura privata Pt_1 del 30.06.11 - 04.07.11 la fonte del suo diritto di credito nei confronti del , e ciò, Controparte_1 5 evidentemente, a prescindere dalle sorti del contratto da lui stipulato in data 13.01.2009 con quest'ultimo e il fratello , relativo alla sua partecipazione al progetto edilizio sopra menzionato, contratto CP_2 quest'ultimo che non vi è dubbio, del resto, non abbia previsto, di per sé stesso, un'obbligazione a carico del convenuto quale quella fatta valere in questa sede dall'attore (cfr. doc. 1 fasc. attoreo) e rispetto al quale, comunque, lo non ha proposto alcuna domanda con il presente giudizio, avendone, poi, Pt_1 inammissibilmente prospettato soltanto nella sua comparsa conclusionale del 26.07.2025 un'asserita
“nullità” e/o un inadempimento da parte del . Controparte_1
D'altro canto, a dispetto di quanto sembrerebbe aver preteso l'attore nei suoi scritti conclusivi, è evidente che la scrittura del 30.06.11 - 04.07.11 non è stata da lui fatta valere con l'atto di citazione, così come pure nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., né potrebbe qualificarsi, comunque, come un negozio meramente ricognitivo di un'obbligazione già esistente a carico del prima e a prescindere dalla CP_1 sottoscrizione di tale scrittura.
Se è vero che l'atto datato 30.06.11 si è atteggiato come un negozio di natura ricognitiva nella parte in cui il convenuto ha dato atto che fosse stata versata dallo la somma di € 20.000,00 in virtù del Pt_1 pregresso “contratto edilizio” tra loro stipulato (“quanto versato ammonta a € 20.000,00 (ventimila/00)”), non è revocabile in dubbio, difatti, che con tale negozio sia stata poi prevista, però, l'assunzione da parte del
[...] di un'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di un importo analogo a quello appena CP_1 indicato, al quale lo stesso si è impegnato “bonariamente” proprio con tale atto, unitamente a un'ulteriore somma (secondo quanto sostenuto dallo di € 10.800,00, obbligazione che, come è reso chiaro dal Pt_1 contenuto del negozio, non è stata “riconosciuta” come già esistente dal suo sottoscrittore, ma è stata al contrario contratta da quest'ultimo, “bonariamente”, proprio mediante la scrittura di cui si discute, con la contestuale previsione che al pagamento lo stesso avrebbe provveduto, peraltro, “…non appena sarà venduto il terreno di proprietà di ”. Controparte_3
Si è in presenza, pertanto, per la parte della scrittura che qui viene in rilievo, “in forza” della quale lo ha sostenuto di vantare un credito di € 30.800,00 verso il non di una ricognizione di Pt_1 CP_1 debito o una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., bensì di un atto che ha determinato il sorgere a carico del convenuto del diritto fatto valere in questa sede dallo nei confronti dello stesso. Pt_1
In secondo luogo, per quel che attiene la qualificazione della clausola contenuta nel negozio relativa all'evento alla cui verificazione è stato differito il pagamento al quale il si è “bonariamente” CP_1 impegnato con l'atto di cui si tratta, osserva il giudicante che entrambe le parti hanno ricondotto la stessa, nei rispettivi scritti difensivi, a una condizione ai sensi dell'art. 1353 c.c., con la conseguenza che tale qualificazione deve ritenersi incontroversa, presentandosi del resto anche coerente con l'oggettiva incertezza dell'evento previsto nella scrittura, consistente nell'alienazione che il fosse riuscito CP_1 ad effettuare a terzi dell'immobile di sua proprietà, evento che non può considerarsi, in effetti, ragionevolmente certo nel suo verificarsi, in base a un normale giudizio conoscitivo.
Come è noto, in tema di obbligazioni, il criterio discretivo tra termine e condizione va ravvisato, infatti, nella certezza o incertezza dell'avveramento di un determinato evento futuro che sia stato previsto nel negozio per l'assunzione di un obbligo o l'adempimento di una prestazione.
In particolare, la clausola può essere qualificata come un termine di adempimento ove l'evento sia certo nel suo verificarsi, sebbene possa esservi un'incertezza in merito alla sua precisa collocazione cronologica, mentre si è in presenza di una condizione ex art. 1353 c.c. nel caso in cui vi sia un'incertezza anche sull'an, oltre che sul quando, dell'avveramento dell'evento futuro dalla cui verificazione dipende il sorgere (condizione cd. sospensiva) o il permanere (condizione cd. risolutiva) dell'efficacia del negozio o di una singola obbligazione prevista nello stesso (cfr. tra le altre, Cass. civ. 4124/2001).
La clausola contenuta nella scrittura oggetto di causa con la quale il ha rimesso il pagamento CP_1 ivi previsto in favore dello al verificarsi della vendita del terreno di sua proprietà senz'altro deve Pt_1 essere qualificata, poi, come una condizione sospensiva e non come una condizione risolutiva, considerato che l'impegno ivi assunto dal convenuto è stato inequivocamente differito, come detto, proprio al momento in cui si fosse realizzata l'alienazione del suo bene immobile, la quale è stata prevista, pertanto,
6 non come un motivo di scioglimento del vincolo obbligatorio, bensì quale elemento al cui avveramento è stata subordinata l'esecuzione dell'obbligo assunto dallo stesso con l'atto nei confronti dell'attore.
In virtù dei principi già sopra richiamati, ne consegue, dunque, che sarebbe stato senz'altro onere dello allegare, innanzi tutto, se e quando la suddetta alienazione si sarebbe verificata, rientrando tale Pt_1 evento tra i fatti costitutivi della sua pretesa fondata sulla scrittura del 30.06.11 - 04.07.11, onere che, tuttavia, non è stato evaso in alcun modo dal medesimo, non avendo l'attore neppure dedotto, per l'intero svolgimento del giudizio, che tale evento si sia concretamente avverato, ovvero che una sua (eventuale) mancata verificazione sia dipesa, per esempio, da un contegno ascrivibile a dolo o colpa del CP_1
Non valgono, del resto, a far pervenire a una diversa conclusione le prospettazioni avanzate dallo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., tal quali riproposte, da ultimo, nella sua memoria Pt_1 conclusiva, secondo cui tale evento dovrebbe considerarsi dimostrato in virtù del principio di cd. non contestazione e/o avrebbe dovuto essere provato dal convenuto in ragione del principio di cd. vicinanza della prova.
Per quel che concerne la prima di tali deduzioni, osserva il giudicante che il principio di non contestazione sancito dall'art. 115 co. 1 c.p.c. postula che la parte che lo invoca abbia innanzi tutto ottemperato all'onere processuale posto a suo carico di procedere a una chiara e specifica allegazione di uno o più fatti che pretenda, appunto, di considerare provati in virtù di tale principio, dal momento che non vi è dubbio, per ragioni di ordine logico, prima ancora che giuridico, che la sua controparte possa e debba ritenersi tenuta a contestare un determinato fatto solo ove lo stesso sia stato allegato in qualche modo dalla prima a fondamento della sua domanda (cfr. tra le molte, Cass. civ. 3023/2016, che ha evidenziato che “Perché possa applicarsi il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, è necessario che l'attore per primo abbia ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale e circostanziata allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali il convenuto è tenuto a prendere posizione…”, diversamente finendosi per “…ribaltare sul convenuto l'onere allegare il fatto stesso costitutivo della pretesa attorea, ovvero di delineare i contorni di un fatto che è rimasto indistinto nei suoi connotati essenziali fino a consentire che sia messo in discussione il suo reale verificarsi, essendo invece l'onere del convenuto di prendere posizione sulle domande avversarie limitato alle circostanze specifiche addotte a suo carico”).
Nel caso che occupa, non è mai stato dedotto alcunché dallo in merito all'evento previsto nella Pt_1 scrittura del 30.06.11 - 04.07.11, evento sul quale l'attore nulla ha allegato, a ben vedere, né nell'atto di citazione, né nelle successive memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., sicché è da escludere che possa profilarsi un onere di contestazione in tesi lasciato inadempiuto, in relazione a tale circostanza, da parte del CP_1 il quale ha del resto lamentato, dal canto suo, l'insussistenza in radice di un diritto di credito quale quello qui azionato nei suoi confronti dallo sul presupposto (non importa, ai presenti fini, sé fondato o Pt_1 infondato nel merito) che quest'ultimo non abbia, in realtà, mai versato alcuna somma di cui possa prospettarsi un obbligo di restituzione in suo favore.
Non vale, inoltre, ad onerare il dell'allegazione e della prova della verificazione dell'evento CP_1 al cui avveramento è stato differito il pagamento previsto a suo carico nella scrittura del 30.06.11 – 04.07.11 nemmeno il richiamo effettuato dallo al principio di elaborazione giurisprudenziale di cd. Pt_1 vicinanza della prova, dal momento che tale principio non legittima, in verità, alcuna deroga alla ripartizione dell'onere di allegazione e di prova prevista dall'art. 2697 c.c.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il principio di cd. vicinanza della prova, definito come “…quel criterio per cui l'onere della prova deve essere …ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione…”, non si contrappone, infatti, al principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., potendo fungere soltanto da criterio ermeneutico di ausilio nell'individuazione dei fatti costitutivi di un diritto e di quelli estintivi, modificativi o impeditivi dello stesso, “…introducendo il canone per cui, nel rispetto delle possibili varianti di senso della disposizione attributiva della situazione soggettiva, i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre i secondi, tutt'al contrario, coincidono con quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto…” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 12910/2022).
7 In altre parole, il principio di cui si discorre “…non autorizza deroghe alla regola di ripartizione dei temi di prova…”, la quale “…impone all'attore la conferma dei fatti costitutivi della situazione attiva invocata e al convenuto la dimostrazione dell'inefficacia dei primi o dell'operare di fatti estintivi, modificativi o impeditivi…”, ma
“…è destinato a operare quando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrano indicazioni univoche per identificare i fatti costitutivi…”, nel senso che “Di fronte a una pluralità di significati plausibilmente ricavabili dalla disposizione di riconoscimento dell'interesse di cui viene domandata tutela, l'interprete è chiamato a privilegiare quel senso che individua i fatti costitutivi in funzione della maggiore accessibilità ai relativi mezzi di prova da parte dell'attore”. Resta fermo, pertanto, che “Al cospetto, però, di scelte normative che …identificano in maniera inequivocabile i fatti costitutivi oppure di ragioni di ordine dogmatico che subentrano tanto più nel silenzio del legislatore, il principio di vicinanza della prova nulla può invece …e certamente esso non consente all'interprete di riscrivere la ripartizione operata dalla norma attributiva” (cfr. Cass. 12910/22 cit.).
Sotto ulteriore profilo, il principio di cd. vicinanza della prova non è invocabile, inoltre, “…allorché le circostanze da provare rientrino nella piena conoscibilità ed accessibilità di entrambe le parti”, atteso che il concetto di “vicinanza” riguarda la possibilità per ciascuna parte di conoscere, in via diretta o indiretta, un determinato fatto, con la conseguenza che il principio è destinato a rimanere inoperante ove entrambi i contendenti siano, comunque, nella condizione di avere contezza del fatto da provare (cfr. tra le altre, Cass. civ. 7023/2020).
In relazione al presente caso, si è già evidenziato che, dipendendo l'impegno assunto dal convenuto con la scrittura del 30.06.11 - 04.07.11 dal verificarsi dell'alienazione dell'immobile di sua proprietà, tale alienazione senz'altro deve annoverarsi tra i fatti costitutivi della corrispondente pretesa creditoria vantata dallo proprio “in forza” di tale scrittura, di modo che è da escludere che l'onere di allegare e Pt_1 dimostrare l'avveramento (rectius, il mancato avveramento) di tale evento possa essere posto a carico del convenuto, in contrasto con la regola sancita dall'art. 2697 co. 1 c.c.
La circostanza che tale evento, in quanto consistente nella vendita di un bene di proprietà del
[...]
sia stato individuato in un fatto futuro rimesso (peraltro soltanto in parte, come anche si dirà qui CP_1 di seguito) a una condotta volontaria che avrebbe dovuto essere posta in essere dal convenuto non vale, poi, di per sé sola, ad invertire l'onere di allegarne e provarne l'avveramento, e ciò tanto più che non è stato mai seriamente e specificamente allegato dallo che vi sia stata, da parte sua, una concreta Pt_1
“impossibilità” di venire a conoscenza della verificazione dell'evento, da ritenersi, al contrario, agevolmente conoscibile per l'attore (se non altro in assenza di alcuna sua conducente allegazione in diverso senso) in virtù del sistema pubblicitario che come noto è previsto dall'ordinamento per i trasferimenti immobiliari, sistema che è rivolto proprio allo scopo di consentire a chiunque di avere conoscenza del compimento di atti con i quali venga alienata la proprietà di un bene immobile.
Anche l'assunto introdotto per la prima volta dallo ella memoria conclusiva depositata in vista Pt_1 dell'udienza del 29.05.25, secondo cui la clausola di cui si discute dovrebbe ritenersi viziata da nullità in quanto integrante una condizione sospensiva meramente potestativa o perché indeterminata nel suo oggetto non può avere, inoltre, alcun seguito.
Relativamente alla prima di tali obiezioni, deve evidenziarsi infatti, in via assorbente, che la clausola che occupa non si è atteggiata come una condizione meramente potestativa, la quale ricorre (come ha ricordato, del resto, anche lo nei suoi scritti difensivi) solo nel caso in cui l'efficacia del negozio Pt_1 venga fatta dipendere, sostanzialmente, da una mera manifestazione di volontà di una parte, escludendo, per l'effetto, che possa riconoscersi la serietà di un impegno rimesso, nei fatti, dalla stessa a una sua arbitraria decisione futura.
In particolare, “La condizione è "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento 8 dell'interessato” (cfr. tra le ultime, Cass. civ. 19022/2024; si v. inoltre, per le medesime affermazioni di principio, Cass. civ. 3817/2021, Cass. civ. 30143/2019, Cass. civ. 33198/2018).
Nel caso che occupa, a dispetto di quanto astrattamente lamentato dallo nei suoi scritti Pt_1 conclusivi, l'evento dedotto quale oggetto della condizione apposta alla scrittura del 30.06.11 - 04.07.11 non è stato individuato, peraltro, in un atto il cui compimento possa ritenersi del tutto indifferente per il e tantomeno lo stesso potrebbe dirsi non rispondente a un suo apprezzabile interesse, avendo CP_1 il negozio subordinato l'impegno ivi assunto dal convenuto alla verificazione di un fatto evidentemente funzionale ad assicurargli un'effettiva attitudine all'adempimento, in ragione del reperimento della necessaria provvista, fatto che non è stato rimesso al suo mero arbitrio ed obiettivamente riconoscibile e controllabile dal creditore, in quanto consistente in un ben preciso avvenimento, quale è l'alienazione a terzi dell'immobile di sua proprietà.
Né tale evento è consistito, d'altro canto, in un avvenimento dipendente dalla sola condotta da tenere da parte del dipendendo lo stesso, in parte, anche da fattori estranei e indipendenti da CP_1 quest'ultimo, quale è la disponibilità manifestata da un terzo all'acquisto del suo terreno, per il cui reperimento il convenuto ha indicato, per di più, nella scrittura del 30.06.11 – 04.07.11, di essersi già attivato, avendo dato incarico, a quella data, per l'alienazione del bene alle agenzie di mediazione ivi menzionate (“…non appena sarà venduto il terreno di proprietà di attualmente Parte_2 trattato da Zona x Immobiliare e Immobiliarista”: cfr. doc. 5 cit.).
La condizione apposta al negozio non può qualificarsi, pertanto, come una condizione meramente potestativa, avendo la stessa assunto in realtà, per quanto detto, carattere misto, e ciò senza che possa far concludere in diverso senso l'ulteriore astratta obiezione sollevata dall'attore in merito all'assenza di un termine previsto nell'atto per il verificarsi dell'evento, considerato che la previsione di un termine non è, in realtà, un elemento indefettibile del negozio al quale sia apposta una condizione sospensiva, ben potendo la parte interessata richiedere, in tal caso, la fissazione giudiziale di un termine in applicazione dell'art. 1183 c.c. (fissazione qui non domandata, peraltro, da alcuno) e/o domandare l'accertamento della definitiva inefficacia del negozio (anche quest'ultima non richiesta, nell'odierno giudizio, da alcuna delle parti) allorché sia già trascorso un congruo intervallo temporale entro il quale l'avvenimento previsto nell'atto quale condizione sospensiva avrebbe dovuto ragionevolmente verificarsi (cfr. al riguardo, tra le altre, Cass. civ. 22811/2010 e, più di recente, Cass. civ. 20383/2025).
Non solo ma, sotto ulteriore profilo, è evidente che l'asserita qualificabilità della clausola che occupa quale condizione meramente potestativa non varrebbe, comunque, a far pervenire alla conclusione pretesa dall'attore, dal momento che, ai sensi dell'art. 1355 c.c., la condizione sospensiva meramente potestativa rende nulla la stessa assunzione dell'obbligazione alla quale tale condizione sia stata apposta, e ciò perché quest'ultima è tale da far escludere, come detto, che vi sia stata una seria volontà della parte di assumere un impegno la cui efficacia sia stata subordinata alla mera manifestazione di una sua futura decisione, di modo che, nel presente caso, dovrebbe escludersi, comunque, che il possa considerarsi CP_1 obbligato, “in forza” della scrittura del 30.06.11 - 04.07.11, al pagamento, previsto proprio con tale atto, in favore dello Pt_1
Infine, a dispetto di quanto prospettato dall'attore soltanto nei suoi scritti conclusionali, non può ritenersi, ad avviso del decidente, che la condizione apposta al negozio sia affetta da nullità per l'indeterminatezza del suo contenuto.
L'evento alla cui verificazione è stato differito il pagamento “bonariamente” previsto dal in CP_1 favore dello non risulta, infatti, privo di determinabilità, dal momento che nella scrittura lo stesso Pt_1
è stato individuato in un preciso avvenimento, quale è la vendita a terzi del terreno di sua proprietà, terreno del quale è stato, inoltre, riportato nell'atto l'indirizzo (“Via Cattolica Snc”).
La mancata indicazione anche del Comune di ubicazione dell'immobile, al pari dell'indeterminatezza lamentata dall'attore dell'agenzia immobiliare incaricata di trattarne la vendita e/o dell'assenza di un'indicazione della sua “zona” o del “quartiere”, si presentano, inoltre, di per sé sole inidonee a rendere non identificabile tale bene, tenuto conto, anche in questo caso, del sistema di pubblicità che è previsto
9 dalla legge in materia immobiliare, sistema che è strutturato su base personale e che, in quanto tale, senz'altro contribuisce, sia pure per relationem, all'identificazione dell'immobile, individuato nell'atto sia con il riferimento alla titolarità sullo stesso del diritto di proprietà in capo al , sia Controparte_1 mediante l'indicazione del relativo indirizzo, e ciò tanto più che alcuna allegazione è stata mai operata dallo neppure nei suoi scritti conclusivi, in merito all'indisponibilità di un simile dato sui pubblici Pt_1 registri e/o all'esistenza di una pluralità di terreni di proprietà del risultanti da tali registri, CP_1 tutti ubicati presso il suddetto indirizzo, tali da rendere il bene indicato nell'atto come non univocamente identificabile.
In virtù dei rilievi che precedono, deve quindi escludersi, conclusivamente, che la pretesa creditoria azionata in questa sede dall'attore, fondata sulla scrittura sottoscritta dal il 30.06.11 - 04.07.11, CP_1 possa trovare accoglimento, non avendo lo allegato in alcun modo, e tantomeno dimostrato, pur Pt_1 essendovi onerato, che si sia verificato l'evento al quale è stato esplicitamente subordinato il pagamento al quale il convenuto si è impegnato, in suo favore, mediante tale scrittura, né essendo state fatte valere dall'attore altre vicende comunque idonee a far riconoscere l'esigibilità del diritto di credito da lui vantato
“in forza” di tale negozio.
La domanda proposta dallo deve essere, pertanto, integralmente disattesa in virtù delle Pt_1 dirimenti considerazioni suesposte, mentre resta assorbito l'esame delle eccezioni variamente sollevate dal onde sostenere l'inesistenza in radice di un credito sorto in favore dell'attore in virtù CP_1 dell'anzidetta scrittura e/o in ragione del contratto concluso con quest'ultimo, unitamente al fratello in data 13.01.2009, oltre che a sentirne accertata, comunque, l'avvenuta estinzione Controparte_2 in virtù dell'asserita decorrenza del relativo termine prescrizionale.
La regolamentazione delle spese di lite segue, infine, la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la conseguente condanna dell'attore al relativo rimborso in favore del convenuto.
Tali spese vengono liquidate, inoltre, con l'applicazione dei valori tabellari di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nel testo risultante dal D.M. 147/2022 (da ritenere applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6 di tale decreto;
si v. inoltre, già Cass. civ. 17577/2018), da ridurre peraltro ai minimi ex art. 4 D.M. 55/14 cit., in ragione dell'esiguità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di trattazione, del carattere meramente documentale dell'istruttoria in concreto espletata e del minor impegno difensivo resosi conseguentemente necessario anche in fase conclusiva.
Tenuto conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra € 26.000,01 e € 52.000,00), si perviene dunque a un importo per compensi dovuto dallo in rimborso al di € 3.809,00, al quale Pt_1 CP_1 vanno aggiunti il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni ulteriore e diversa deduzione, eccezione e richiesta assorbita o disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- Condanna l rimborso delle spese processuali in favore di , che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali e a iva e cpa come per legge. Così deciso in Velletri in data 22.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
10