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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 479/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3303/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pagani - Piazza D'Arezzo 84016 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25402 TARI 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5960/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 3303/2025 depositato telematicamente, la sig.ra Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 25402/2025 del 11.04.2025, notificata in data 11.04.2025, relativa all'accertamento esecutivo TARI per le annualità 2013 e 2014, per l'importo complessivo di euro 931,84, emessa dalla ET ITALIA SPA concessionario per la riscossione dei tributi del Comune di Pagani, chiedendone l'annullamento.
A motivi deduce
Nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza dell'atto presupposto validamente notificato.
Prescrizione del credito tributario.
Il Comune di Pagani, non si è costituito in giudizio.
La società ET ITALIA SPA, si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni eccependo l'inammissibilità del ricorso e la relativa domanda di prescrizione, in quanto gli atti presupposti sono stati regolarmente e tempestivamente notificati.
Chiede il rigetto del ricorso nel merito perché infondato, e la conferma della legittimità degli atti emessi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Corte osserva che il caso in esame riguarda la notifica di una intimazione di pagamento, avvenuta in data 11.04.2025, emessa dalla società ET ITALIA SPA, nella qualità di concessionario per la riscossione dei tributi per conto del Comune di Pagani, emessa a seguito del mancato pagamento per somme dovute per TARI per gli anni 2013 e 2014.
Il ricorrente con i motivi addotti eccepisce la mancata notifica degli atti prodromici, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti in esso riportati.
La Corte osserva che la società ET ITALIA SPA, si è regolarmente costituita in giudizio, depositando agli atti di causa la prova dell'effettiva e regolare notifica degli atti prodromici dell'impugnata intimazione di pagamento.
Dalla documentazione depositata in atti dalla resistente risulta che:
in data 13.11.2018 veniva regolarmente notificato l'avviso di pagamento n. 142/2018 relativo alla TARI per gli anni 2013 e 2014; in data 24.05.2022, veniva regolarmente notificato l'avviso di accertamento n. 45 del 07.03.2021, sempre relativo al mancato pagamento della TARI per gli anni 2013 e 2014;
Pertanto, dalla documentazione depositata in atti, si evince che la TARI per gli anni 2013 e 2014, è dovuta in quanto non risulta essere prescritta, essendo gli atti prodromici stati regolarmente e tempestivamente notificati nei termini previsti dalla legge, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. (legge 296/2006 e articolo
2948 codice civile)
La Corte quindi, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la legittimità dell'intimazione di pagamento n.
25402/2025.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Salerno Sezione 03, in composizione monocratica rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'avviso di intimazione impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre oneri se dovuti, in favore della società
ET SPA, parte resistente. Cosi deciso in Salerno, 03/12/2025. Il Presidente Dott. Vincenzo La Brocca
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3303/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pagani - Piazza D'Arezzo 84016 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25402 TARI 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5960/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 3303/2025 depositato telematicamente, la sig.ra Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 25402/2025 del 11.04.2025, notificata in data 11.04.2025, relativa all'accertamento esecutivo TARI per le annualità 2013 e 2014, per l'importo complessivo di euro 931,84, emessa dalla ET ITALIA SPA concessionario per la riscossione dei tributi del Comune di Pagani, chiedendone l'annullamento.
A motivi deduce
Nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza dell'atto presupposto validamente notificato.
Prescrizione del credito tributario.
Il Comune di Pagani, non si è costituito in giudizio.
La società ET ITALIA SPA, si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni eccependo l'inammissibilità del ricorso e la relativa domanda di prescrizione, in quanto gli atti presupposti sono stati regolarmente e tempestivamente notificati.
Chiede il rigetto del ricorso nel merito perché infondato, e la conferma della legittimità degli atti emessi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Corte osserva che il caso in esame riguarda la notifica di una intimazione di pagamento, avvenuta in data 11.04.2025, emessa dalla società ET ITALIA SPA, nella qualità di concessionario per la riscossione dei tributi per conto del Comune di Pagani, emessa a seguito del mancato pagamento per somme dovute per TARI per gli anni 2013 e 2014.
Il ricorrente con i motivi addotti eccepisce la mancata notifica degli atti prodromici, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti in esso riportati.
La Corte osserva che la società ET ITALIA SPA, si è regolarmente costituita in giudizio, depositando agli atti di causa la prova dell'effettiva e regolare notifica degli atti prodromici dell'impugnata intimazione di pagamento.
Dalla documentazione depositata in atti dalla resistente risulta che:
in data 13.11.2018 veniva regolarmente notificato l'avviso di pagamento n. 142/2018 relativo alla TARI per gli anni 2013 e 2014; in data 24.05.2022, veniva regolarmente notificato l'avviso di accertamento n. 45 del 07.03.2021, sempre relativo al mancato pagamento della TARI per gli anni 2013 e 2014;
Pertanto, dalla documentazione depositata in atti, si evince che la TARI per gli anni 2013 e 2014, è dovuta in quanto non risulta essere prescritta, essendo gli atti prodromici stati regolarmente e tempestivamente notificati nei termini previsti dalla legge, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. (legge 296/2006 e articolo
2948 codice civile)
La Corte quindi, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la legittimità dell'intimazione di pagamento n.
25402/2025.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Salerno Sezione 03, in composizione monocratica rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'avviso di intimazione impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre oneri se dovuti, in favore della società
ET SPA, parte resistente. Cosi deciso in Salerno, 03/12/2025. Il Presidente Dott. Vincenzo La Brocca