Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 976
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Sussistenza della giurisdizione e competenza del Tribunale di Milano

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza in quanto la sede legale dell'impresa è situata in Italia e non risulta altrimenti individuabile un'altra sede principale.

  • Accolto
    Corretto incardinamento del contraddittorio

    Il contraddittorio è stato ritenuto correttamente incardinato in quanto la notifica è stata eseguita all'indirizzo PEC del resistente.

  • Accolto
    Legittimazione attiva del richiedente

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva del richiedente.

  • Accolto
    Presupposto soggettivo di apertura della liquidazione

    Il presupposto soggettivo di cui all'art. 121 CCII ricorre in quanto l'imprenditore non ha fornito la prova liberatoria.

  • Accolto
    Debiti scaduti e non pagati

    Il Tribunale ha accertato la sussistenza di debiti scaduti e non pagati superiori alla soglia rilevante, come dimostrato dal debito fiscale.

  • Accolto
    Stato di insolvenza

    Il Tribunale ha constatato lo stato di insolvenza dell'imprenditore, supportato dal mancato pagamento del debito fiscale, dall'assenza di poste attive sufficienti e dal mancato deposito dei bilanci degli ultimi tre anni e precedenti, indicando l'incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 976
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 976
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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