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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 19 febbraio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 42 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, (c.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GR) il 03.08.1963, (c.f. ), nata ad Parte_2 C.F._2
Orbetello (GR) il 12.06.1967 e (c.f. ), Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Carlo De Martis e dall'Avv. Paola Pippi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi in Grosseto, viale
Ombrone n. 7,giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore e l' , Controparte_2 [...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore Controparte_3
rappresentati e difesi dal Dottor Dirigente reggente dell' Persona_1 CP_3 [...]
– e dai Funzionari delegati dott.ssa Avv. Costanza Caroti e Dott. Felicioni
[...]
Lorenzo, giusta delega in atti telematici.
CONVENUTO
OGGETTO: ricostruzione carriera.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere una nuova ricostruzione della carriera con il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo, ovvero antecedente al ruolo attuale, nei termini e per le ragioni meglio esposte in atti e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a collocare i ricorrenti nel livello stipendiale dovuto loro in funzione del riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo, ovvero antecedente al ruolo attuale, con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, condannando altresì l'Amministrazione resistente – previa occorrenda CTU contabile – al conseguente pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive maturate per tali causali fino alla data di immissione in ruolo nonché successivamente ad essa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese del giudizio. Rimborso forfettario, cap e iva come per legge, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate. In subordine riconoscere la prescrizione quinquennale ex art 2948 cc delle differenze stipendiali per ogni ricorrente, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
Pag. 2 di 17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2024, i ricorrenti in epigrafe generalizzati, appartenenti al personale ATA della scuola, conveniva in giudizio il Controparte_1 chiedendo che il Tribunale volesse accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera, dell'anzianità di servizio maturata dall'inizio Cont del rapporto di lavoro a tempo determinato con il rispetto al momento di immissione in ruolo. Ciò in ragione del principio di parità
e del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato posto dalla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva comunitaria n. 99/70.
Cont
2. Si costitutiva il , che, contestata l'avversa domanda, chiedeva il rigetto del presente ricorso, eccependo infine la prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 c.c. degli arretrati stipendiali relativi al servizio preruolo svolto dai ricorrenti.
3. All'odierna udienza, la causa, senza necessità di istruttoria, è stata discussa e decisa con sentenza di cui è data contestuale lettura.
***
4. Per quanto riguarda la corretta valutazione del servizio prestato presso scuole statali al momento della immissione in ruolo, deve seguirsi il criterio enunciato dalla S.C. nella sentenza n. 31150/2019:
«L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.
570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta
Pag. 3 di 17 accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed
a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato» (nello stesso senso, in tempi più recenti, cfr. Cass. 2924/2020 e
3472/2020; in relazione al personale docente, e alla portata quindi dell'art. 485 D.lgs. cit., si veda anche l'analoga pronuncia della S.C. nella sentenza del 28/11/2019, n. 31149).
La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. sent. n.
20918/2019).
5. Circa l'applicazione della clausola di salvaguardia.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, ha previsto una rimodulazione delle posizioni stipendiali. Le fasce stipendiali vigenti ai sensi del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e del
C.C.N.L. del 23.01.2009 fino all'accordo del 19 luglio 2011 erano le seguenti: classe 0 fascia da 0 a 2 anni;
classe 3 fascia da 3 a 8 anni;
classe 9 fascia da 9 a 14 anni;
classe 15 fascia da 15 a 20 anni;
classe 21 fascia da 21 a 27 anni;
classe 28 fascia da 28 a 35 anni;
classe 35 da 35 anni in poi.
Pag. 4 di 17 Con l'accordo del 19 luglio sono state invece previste 6 fasce stipendiali, invece delle 7 precedenti, con l'accorpamento della prima
(0-2) e della seconda fascia (3-8) in un'unica che quindi va da 0 a 8 anni.
Lo stesso accordo del 4 agosto 2011 prevede poi che “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni.”
I principi di tema di non discriminazione impongono di concludere nel senso che tale clausola di favore debba trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze del prima del 1° settembre 2011 in forza di Controparte_1 contratti a tempo determinato e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011, avessero già svolto un servizio annuale.
La limitazione della clausola di salvaguardia ai soli assunti a tempo indeterminato non trova infatti giustificazione in alcuna ragione oggettiva, quindi, deve essere disapplicata perché contrasta con il principio di non discriminazione. Diversamente ragionando, a differenza dei docenti di ruolo con la prevista anzianità di servizio alla data dell'1.9.2010, i docenti a termine, in possesso della medesima anzianità di servizio pre-ruolo maturata e riconosciuta sulla scorta di plurimi contratti a tempo determinato, riceverebbero un trattamento deteriore rispetto ai docenti di ruolo ai quali soli, stando al tenore della clausola, si applicherebbe il beneficio della conservazione dell'abolito gradone stipendiale, così perpetuando quella disparità di trattamento nelle “condizioni di impiego” tra le due categorie di
Pag. 5 di 17 docenti che la portata del principio di non discriminazione intende evitare.
Una volta stabilito il detto principio occorre avere riguardo alla disciplina in vigore al tempo in cui l'anzianità viene maturata e alla luce dei principi e criteri applicati al personale già di ruolo.
5.1. Tali approdi sono stati confermati, oltre che da ormai diffusa giurisprudenza di merito, dalla S.C., la quale sul punto ha affermato il seguente principio di diritto (Cass. 2924/2020) “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”.
5.2. In motivazione la Corte ha affermato la correttezza della pronuncia di merito (impugnata dal ) “(…) quanto alla CP_1 ritenuta applicabilità dell'art. 2 del C.C.N.L. del 4/8/2011.
Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad
Pag. 6 di 17 una progressione secondo il precedente CCNL. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito
o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale la C., immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE non può che essere considerata applicabile
Pag. 7 di 17 (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale»”.
Ne deriva che il personale in forza a tempo determinato alla data dell'1/9/2010 conserva il diritto al pagamento dello scatto
3-8 anni senza possibilità di distinzione fondata sulla natura temporanea o no del rapporto di lavoro.
6. Calato il principio nel caso di specie e alla luce dei decreti di ricostruzione carriera in atti, deve tenersi conto che i ricorrenti hanno prestato servizio durante gli anni scolastici risultanti dagli stati matricolari, pertanto, vista l'immissione in ruolo, hanno diritto alle progressioni economiche, sulla base della contrattazione collettiva, per i corrispondenti lavoratori di ruolo a tempo indeterminato, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione datrice di lavoro (cd. “trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali”), nonché a vedersi applicare la clausola di salvaguardia prevista dal
C.C.N.L del 04 agosto 2011 prevista in favore dei soli dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, poiché non sono stati allegati e dimostrati elementi di differenziazione, riguardanti le modalità di lavoro e comunque attinenti alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate, eventualmente idonei a giustificare una disparità di trattamento, con conseguente diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con il rispetto al momento di immissione in Controparte_1 ruolo con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, oltre al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù di
Pag. 8 di 17 tale accertamento, tenuto conto della prescrizione quinquennale della progressione economica e degli scatti.
6. Ne consegue che l'amministrazione deve essere condannata a collocare i ricorrenti nel corrispondente livello stipendiale in forza della predetta anzianità di servizio preruolo con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, in applicazione del sopra richiamato principio espresso dalla S.C., ivi compreso il pagamento delle spettanti differenze retributive, con maggiorazione di interessi.
7. Diversa analisi merita invece la posizione della ricorrente
[...]
. Parte_1
Emerge dalla documentazione in atti che la ricorrente ha prestato servizio riconoscibile, prima dell'immissione nel ruolo di assistente amministrativo tecnico e ausiliario a decorrere dal 01/09/2019, come collaboratrice scolastica non di ruolo tra il 14.02.2000 ed il
31.08.2008 per un periodo complessivo di anni 8, mesi 2 e giorni 18, nonché come collaboratrice scolastica di ruolo tra il 1°.09.2008 ed il
31.08.2019, per un periodo complessivo di anni 11, mesi 0 e giorni 0.
Tuttavia, con il decreto di ricostruzione della carriera Prot. n: 2022
(doc. 4 res.) le è stata riconosciuta una anzianità riferita alla posizione di inquadramento di assistente amministrativo tecnico e ausiliario di anni 9, dichiarando la temporizzazione dell'assegno personale riassorbibile in anni 5 mesi 4 giorni 10, per un totale di anni 14 mesi 4 giorni 10.
8. Ciò premesso per la risoluzione della presente posizione giova richiamare la normativa di riferimento.
La temporizzazione è istituto disciplinato dal D.P.R. n. 345 del 25 giugno 1983 che all'art. 6 dispone : “Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente all'1 febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella
Pag. 9 di 17 qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica”.
Successivamente, il D.P.R. n. 399/1988, contenente “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giungo 1988 relativo al personale del comparto scuola”, all'art. 4 in tema di passaggi di qualifica funzionale e trattamento economico, a sua volta, ha richiamato il citato art. 6 del D.P.R. n. 345/1983 recependo l'istituto della temporizzazione e stabilendo che “
8.Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del
30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a
"regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica. 10. I benefici economici di cui al co. 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni”.
Dalle richiamate disposizioni si evince che la temporizzazione è un istituto di computo del servizio maturato nella qualifica di provenienza, volto a trasformare un dato economico in anzianità utile
Pag. 10 di 17 per il nuovo ruolo secondo un peculiare metodo di calcolo che determina una retribuzione ad personam, idonea a individuare la fascia di inquadramento nella nuova qualifica.
La temporizzazione è dunque un istituto speciale che si applica nei casi di passaggio del personale scolastico e amministrativo da un ruolo a un altro e trova la propria ratio nella previsione di trattamenti economici differenziati in base al ruolo, di modo che, nel transito da un ruolo all'altro, si tenga conto ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio delle differenze della retribuzione del ruolo di provenienza rispetto al nuovo ruolo assunto.
In altri termini, mediante la temporizzazione si ricorre ad una sorta di finzione per effetto della quale il “maturato economico” nel ruolo di provenienza (dato dalla differenza tra lo stipendio maturato nel ruolo inferiore e lo stipendio iniziale dello stesso ruolo) viene trasferito nel nuovo ruolo come assegno ad personam, così da convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile per il nuovo inquadramento, prescindendo però dalla anzianità effettiva.
Differente è, invece, il meccanismo della ricostruzione di carriera in base al quale l'anzianità di servizio è valutata sia ai fini giuridici che economici per intero nei primi 4 anni di servizio e ai soli fini economici per il periodo eccedente nei limiti di 1/3 (v. art. 3 del D.L.
n. 370 del 1970 conv. dalla l. 576/1970).
Deve evidenziarsi che fra l'istituto della “temporizzazione” e quello della “valutazione del servizio pre-ruolo” come si evince dal citato art. 4 co. 10 DPR n. 399/88 vi è un rapporto di alternatività.
Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale.
Pag. 11 di 17 Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo.
La normativa, inoltre, prevede che al momento della conferma in ruolo l'anzianità di servizio venga comunque riconosciuta secondo il criterio più favorevole, così come dispone l'art. 4 comma 13 del già citato DPR 399/1988, secondo cui: “13. Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.”.
Dalle disposizioni richiamate discende dunque che il riconoscimento dei servizi prestati nel periodo pre-ruolo o nel ruolo inferiore deve avvenire in base al trattamento più favorevole per il lavoratore, senza possibilità di cumulo di benefici derivanti dai diversi criteri.
Ciò posto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “tale comma si pone solo apparentemente in contrasto con i precedenti commi citati che prevedono la temporizzazione.
Invero, il meccanismo del co. 13 è previsto ai (soli) 'fini dell'inquadramento contrattuale' conseguente alla 'ridefinizione dei profili professionali' cui si sarebbe dovuto procedere per l'appunto 'in sede contrattuale'. Invece, per il futuro, per i casi di 'passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno
1988', il meccanismo è quello previsto dal co. 8 che si applica 'al
Pag. 12 di 17 personale interessato', senza specificazione o differenziazione alcuna,
e dunque valevole anche per il personale a.t.a.
Quindi, il sistema di norme sopra menzionato non pone in essere un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell'anzianità effettiva rispetto all'anzianità convenzionale. Si deve inoltre aggiungere, ad ulteriore sostegno argomentativo di tale conclusione, che, a breve distanza dal ccnl 1995, era stato introdotto il d.lgs. 16.4.1994 n. 297, art. 569, il quale aveva previsto che, fino alla stipulazione dei contratti collettivi, per il personale a.t.a. si sarebbero applicati i seguenti criteri agli effetti della carriera: '
1. Al personale a.t.a., il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni scolastiche statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà'.
Anche la successiva scelta legislativa era stata, dunque, nel senso di un sistema di anzianità convenzionale e non di anzianità effettiva.
In conseguenza, il “diritto al trattamento più favorevole (…) non può essere letto nel senso che l'inquadramento economico debba avvenire attraverso la valutazione dell'effettivo servizio prestato nel precedente profilo, ma nel senso che, per i casi di passaggio all'interno del comparto scuola, deve applicarsi il meccanismo della temporizzazione” (cfr. Cass. 10.4.2014 n. 8489 e, in senso conforme,
Cass.
7.6.2013 n. 22556 e Cass.
5.12.2007 n. 25306).
In sostanza, occorre applicare il principio di diritto secondo il quale, per il personale non docente della scuola, inquadrato nella qualifica superiore, non compete un trattamento economico parametrato all'intera anzianità di servizio, essendo stato adottato, anche in applicazione dell'art. 8 del CCNL 15 marzo 2001, il criterio della cd.
"temporizzazione", consistente nel convertire il valore economico
Pag. 13 di 17 della retribuzione in godimento in anzianità spendibile per l'inquadramento (cfr. altresì Cass. lav. n° 21631/2013 e Cass. lav. n°
3548/2015).
Nel caso di specie vi è stato un passaggio da qualifica inferiore a qualifica superiore, pertanto deve ritenersi che, in siffatta ipotesi il metodo di ricostruzione di carriera da applicare, alla luce della normativa e giurisprudenza richiamate, sia quello della
“temporizzazione” in quanto ritenuto il trattamento più favorevole, nonché il più idoneo ad assicurare la ricostruzione della carriera tenendo conto del servizio prestato con qualifica inferiore.
Si evidenzia peraltro che la stessa ricorrente ha optato per l'istituto della temporizzazione con l'applicazione dell'assegno ad personam
(doc. 5 resistente).
Tale conclusione non può nemmeno ritenersi superata alla luce dei successivi arresti della giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione di servizio pre-ruolo, secondo cui “l'art. 569 d.lgs.
297/1994, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro Ces, e allegato alla direttive 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi.
Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola
4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cass. n. 31150/2019). L'illegittimità della norma
Pag. 14 di 17 interna, in tal caso, è stata infatti ritenuta sul presupposto della parità di mansioni espletate nel servizio pre-ruolo rispetto a quelle espletate nel servizio di ruolo.
Orbene nel caso in esame difetta proprio il presupposto della parità di mansioni implicando necessariamente il passaggio da una qualifica inferiore ad una qualifica superiore un contestuale mutamento delle mansioni. La diversità di qualifica e di mansioni svolte nel corso della carriera dalla ricorrente, rendono il meccanismo della
“temporizzazione”, in concreto applicato dall'Amministrazione scolastica, quello maggiormente conforme al generale principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in forza del quale a disparità di condizioni deve corrispondere un diverso trattamento.
Tale interpretazione opera una corretta differenziazione tra coloro che hanno maturato una determinata anzianità nella qualifica superiore e coloro che ad essa accedono solo successivamente, così che l'anzianità maturata nella qualifica inferiore avrà un valore inferiore a quella specifica propria del ruolo di destinazione, garantendosi comunque il livello stipendiale acquisito prima del passaggio.
“Come condivisibilmente rilevato da buona parte della giurisprudenza di merito (si veda Corte d'Appello di Torino sent. n. 44 del 20.2.2024) si tratta di una scelta discrezionale del legislatore, che appare rispettosa del principio costituzionale di uguaglianza sia rispetto al diverso trattamento riservato ai docenti, per i quali la funzione svolta rimane identica in tutti gli ordini di scuole nei quali venga prestata, sia rispetto al personale ATA che ha sempre svolto le proprie mansioni nel profilo superiore, che si vedrebbe equiparato a colleghi che non hanno alcuna esperienza nella specifica qualifica, essendo del tutto diverse le mansioni dei due profili di collaboratore scolastico
(bidello) e di assistente amministrativo (assistente di segreteria).
L'ipotesi è decisamente diversa sia dal caso del passaggio di un docente dal ruolo della scuola materna al ruolo della scuola superiore, in cui la funzione svolta nei distinti ruoli è la stessa, sia dal semplice
Pag. 15 di 17 riconoscimento del servizio pre-ruolo (con le medesime mansioni del servizio prestato a tempo indeterminato), in cui rileva il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che non viene in considerazione nel presente giudizio, poiché tale principio presuppone la comparabilità tra le due diverse tipologie di lavoratori, che è appunto da escludersi nel caso di svolgimento di mansioni diverse.” (cfr. Corte
d'Appello di L'Aquila sent. rg. 397/2022 del 8.02.2024)
Non vi è, poi, alcun dato normativo che consenta di affermare che la valutazione circa la maggiore o minore convenienza tra i due sistemi di calcolo della retribuzione (ricostruzione della carriera o temporizzazione) possa essere fatta in qualsiasi momento, quindi non solo in sede di riconoscimento della pregressa anzianità nel ruolo inferiore, ma anche con riferimento a “vantaggi futuri” in via prospettica.
Alla luce delle motivazioni esposte, la ricostruzione di carriera della operata dal si ritiene legittima, con conseguente Parte_1 CP_1 rigetto della relativa domanda.
9. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; la rimanente parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014, tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e altri, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Parte_1 così provvede:
Pag. 16 di 17 - accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti e Parte_2 Parte_3 al riconoscimento dell'anzianità di servizio rispettivamente
[...] maturata dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con il rispetto al momento di immissione in ruolo, Controparte_1 con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici;
- condanna il al pagamento, in favore dei Controparte_1 ricorrenti delle differenze retributive spettanti in Pt_2 Parte_3 virtù del suddetto nuovo riconoscimento, oltre ad interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo;
- rigetta nel resto;
- condanna il resistente al pagamento, in favore degli CP_1
Avvocati De Martis Carlo e Pippi Paola, dichiaratisi antistatari, della metà spese di lite che liquida per tale frazione in euro 2.000 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 19 febbraio 2025
IL GIUDICE
Giuseppe Grosso
Pag. 17 di 17
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 19 febbraio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 42 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, (c.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GR) il 03.08.1963, (c.f. ), nata ad Parte_2 C.F._2
Orbetello (GR) il 12.06.1967 e (c.f. ), Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Carlo De Martis e dall'Avv. Paola Pippi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi in Grosseto, viale
Ombrone n. 7,giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore e l' , Controparte_2 [...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore Controparte_3
rappresentati e difesi dal Dottor Dirigente reggente dell' Persona_1 CP_3 [...]
– e dai Funzionari delegati dott.ssa Avv. Costanza Caroti e Dott. Felicioni
[...]
Lorenzo, giusta delega in atti telematici.
CONVENUTO
OGGETTO: ricostruzione carriera.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere una nuova ricostruzione della carriera con il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo, ovvero antecedente al ruolo attuale, nei termini e per le ragioni meglio esposte in atti e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a collocare i ricorrenti nel livello stipendiale dovuto loro in funzione del riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo, ovvero antecedente al ruolo attuale, con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, condannando altresì l'Amministrazione resistente – previa occorrenda CTU contabile – al conseguente pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive maturate per tali causali fino alla data di immissione in ruolo nonché successivamente ad essa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese del giudizio. Rimborso forfettario, cap e iva come per legge, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate. In subordine riconoscere la prescrizione quinquennale ex art 2948 cc delle differenze stipendiali per ogni ricorrente, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
Pag. 2 di 17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2024, i ricorrenti in epigrafe generalizzati, appartenenti al personale ATA della scuola, conveniva in giudizio il Controparte_1 chiedendo che il Tribunale volesse accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera, dell'anzianità di servizio maturata dall'inizio Cont del rapporto di lavoro a tempo determinato con il rispetto al momento di immissione in ruolo. Ciò in ragione del principio di parità
e del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato posto dalla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva comunitaria n. 99/70.
Cont
2. Si costitutiva il , che, contestata l'avversa domanda, chiedeva il rigetto del presente ricorso, eccependo infine la prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 c.c. degli arretrati stipendiali relativi al servizio preruolo svolto dai ricorrenti.
3. All'odierna udienza, la causa, senza necessità di istruttoria, è stata discussa e decisa con sentenza di cui è data contestuale lettura.
***
4. Per quanto riguarda la corretta valutazione del servizio prestato presso scuole statali al momento della immissione in ruolo, deve seguirsi il criterio enunciato dalla S.C. nella sentenza n. 31150/2019:
«L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.
570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta
Pag. 3 di 17 accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed
a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato» (nello stesso senso, in tempi più recenti, cfr. Cass. 2924/2020 e
3472/2020; in relazione al personale docente, e alla portata quindi dell'art. 485 D.lgs. cit., si veda anche l'analoga pronuncia della S.C. nella sentenza del 28/11/2019, n. 31149).
La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. sent. n.
20918/2019).
5. Circa l'applicazione della clausola di salvaguardia.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, ha previsto una rimodulazione delle posizioni stipendiali. Le fasce stipendiali vigenti ai sensi del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e del
C.C.N.L. del 23.01.2009 fino all'accordo del 19 luglio 2011 erano le seguenti: classe 0 fascia da 0 a 2 anni;
classe 3 fascia da 3 a 8 anni;
classe 9 fascia da 9 a 14 anni;
classe 15 fascia da 15 a 20 anni;
classe 21 fascia da 21 a 27 anni;
classe 28 fascia da 28 a 35 anni;
classe 35 da 35 anni in poi.
Pag. 4 di 17 Con l'accordo del 19 luglio sono state invece previste 6 fasce stipendiali, invece delle 7 precedenti, con l'accorpamento della prima
(0-2) e della seconda fascia (3-8) in un'unica che quindi va da 0 a 8 anni.
Lo stesso accordo del 4 agosto 2011 prevede poi che “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni.”
I principi di tema di non discriminazione impongono di concludere nel senso che tale clausola di favore debba trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze del prima del 1° settembre 2011 in forza di Controparte_1 contratti a tempo determinato e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011, avessero già svolto un servizio annuale.
La limitazione della clausola di salvaguardia ai soli assunti a tempo indeterminato non trova infatti giustificazione in alcuna ragione oggettiva, quindi, deve essere disapplicata perché contrasta con il principio di non discriminazione. Diversamente ragionando, a differenza dei docenti di ruolo con la prevista anzianità di servizio alla data dell'1.9.2010, i docenti a termine, in possesso della medesima anzianità di servizio pre-ruolo maturata e riconosciuta sulla scorta di plurimi contratti a tempo determinato, riceverebbero un trattamento deteriore rispetto ai docenti di ruolo ai quali soli, stando al tenore della clausola, si applicherebbe il beneficio della conservazione dell'abolito gradone stipendiale, così perpetuando quella disparità di trattamento nelle “condizioni di impiego” tra le due categorie di
Pag. 5 di 17 docenti che la portata del principio di non discriminazione intende evitare.
Una volta stabilito il detto principio occorre avere riguardo alla disciplina in vigore al tempo in cui l'anzianità viene maturata e alla luce dei principi e criteri applicati al personale già di ruolo.
5.1. Tali approdi sono stati confermati, oltre che da ormai diffusa giurisprudenza di merito, dalla S.C., la quale sul punto ha affermato il seguente principio di diritto (Cass. 2924/2020) “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”.
5.2. In motivazione la Corte ha affermato la correttezza della pronuncia di merito (impugnata dal ) “(…) quanto alla CP_1 ritenuta applicabilità dell'art. 2 del C.C.N.L. del 4/8/2011.
Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad
Pag. 6 di 17 una progressione secondo il precedente CCNL. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito
o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale la C., immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE non può che essere considerata applicabile
Pag. 7 di 17 (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale»”.
Ne deriva che il personale in forza a tempo determinato alla data dell'1/9/2010 conserva il diritto al pagamento dello scatto
3-8 anni senza possibilità di distinzione fondata sulla natura temporanea o no del rapporto di lavoro.
6. Calato il principio nel caso di specie e alla luce dei decreti di ricostruzione carriera in atti, deve tenersi conto che i ricorrenti hanno prestato servizio durante gli anni scolastici risultanti dagli stati matricolari, pertanto, vista l'immissione in ruolo, hanno diritto alle progressioni economiche, sulla base della contrattazione collettiva, per i corrispondenti lavoratori di ruolo a tempo indeterminato, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione datrice di lavoro (cd. “trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali”), nonché a vedersi applicare la clausola di salvaguardia prevista dal
C.C.N.L del 04 agosto 2011 prevista in favore dei soli dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, poiché non sono stati allegati e dimostrati elementi di differenziazione, riguardanti le modalità di lavoro e comunque attinenti alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate, eventualmente idonei a giustificare una disparità di trattamento, con conseguente diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con il rispetto al momento di immissione in Controparte_1 ruolo con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, oltre al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù di
Pag. 8 di 17 tale accertamento, tenuto conto della prescrizione quinquennale della progressione economica e degli scatti.
6. Ne consegue che l'amministrazione deve essere condannata a collocare i ricorrenti nel corrispondente livello stipendiale in forza della predetta anzianità di servizio preruolo con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, in applicazione del sopra richiamato principio espresso dalla S.C., ivi compreso il pagamento delle spettanti differenze retributive, con maggiorazione di interessi.
7. Diversa analisi merita invece la posizione della ricorrente
[...]
. Parte_1
Emerge dalla documentazione in atti che la ricorrente ha prestato servizio riconoscibile, prima dell'immissione nel ruolo di assistente amministrativo tecnico e ausiliario a decorrere dal 01/09/2019, come collaboratrice scolastica non di ruolo tra il 14.02.2000 ed il
31.08.2008 per un periodo complessivo di anni 8, mesi 2 e giorni 18, nonché come collaboratrice scolastica di ruolo tra il 1°.09.2008 ed il
31.08.2019, per un periodo complessivo di anni 11, mesi 0 e giorni 0.
Tuttavia, con il decreto di ricostruzione della carriera Prot. n: 2022
(doc. 4 res.) le è stata riconosciuta una anzianità riferita alla posizione di inquadramento di assistente amministrativo tecnico e ausiliario di anni 9, dichiarando la temporizzazione dell'assegno personale riassorbibile in anni 5 mesi 4 giorni 10, per un totale di anni 14 mesi 4 giorni 10.
8. Ciò premesso per la risoluzione della presente posizione giova richiamare la normativa di riferimento.
La temporizzazione è istituto disciplinato dal D.P.R. n. 345 del 25 giugno 1983 che all'art. 6 dispone : “Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente all'1 febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella
Pag. 9 di 17 qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica”.
Successivamente, il D.P.R. n. 399/1988, contenente “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giungo 1988 relativo al personale del comparto scuola”, all'art. 4 in tema di passaggi di qualifica funzionale e trattamento economico, a sua volta, ha richiamato il citato art. 6 del D.P.R. n. 345/1983 recependo l'istituto della temporizzazione e stabilendo che “
8.Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del
30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a
"regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica. 10. I benefici economici di cui al co. 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni”.
Dalle richiamate disposizioni si evince che la temporizzazione è un istituto di computo del servizio maturato nella qualifica di provenienza, volto a trasformare un dato economico in anzianità utile
Pag. 10 di 17 per il nuovo ruolo secondo un peculiare metodo di calcolo che determina una retribuzione ad personam, idonea a individuare la fascia di inquadramento nella nuova qualifica.
La temporizzazione è dunque un istituto speciale che si applica nei casi di passaggio del personale scolastico e amministrativo da un ruolo a un altro e trova la propria ratio nella previsione di trattamenti economici differenziati in base al ruolo, di modo che, nel transito da un ruolo all'altro, si tenga conto ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio delle differenze della retribuzione del ruolo di provenienza rispetto al nuovo ruolo assunto.
In altri termini, mediante la temporizzazione si ricorre ad una sorta di finzione per effetto della quale il “maturato economico” nel ruolo di provenienza (dato dalla differenza tra lo stipendio maturato nel ruolo inferiore e lo stipendio iniziale dello stesso ruolo) viene trasferito nel nuovo ruolo come assegno ad personam, così da convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile per il nuovo inquadramento, prescindendo però dalla anzianità effettiva.
Differente è, invece, il meccanismo della ricostruzione di carriera in base al quale l'anzianità di servizio è valutata sia ai fini giuridici che economici per intero nei primi 4 anni di servizio e ai soli fini economici per il periodo eccedente nei limiti di 1/3 (v. art. 3 del D.L.
n. 370 del 1970 conv. dalla l. 576/1970).
Deve evidenziarsi che fra l'istituto della “temporizzazione” e quello della “valutazione del servizio pre-ruolo” come si evince dal citato art. 4 co. 10 DPR n. 399/88 vi è un rapporto di alternatività.
Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale.
Pag. 11 di 17 Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo.
La normativa, inoltre, prevede che al momento della conferma in ruolo l'anzianità di servizio venga comunque riconosciuta secondo il criterio più favorevole, così come dispone l'art. 4 comma 13 del già citato DPR 399/1988, secondo cui: “13. Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.”.
Dalle disposizioni richiamate discende dunque che il riconoscimento dei servizi prestati nel periodo pre-ruolo o nel ruolo inferiore deve avvenire in base al trattamento più favorevole per il lavoratore, senza possibilità di cumulo di benefici derivanti dai diversi criteri.
Ciò posto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “tale comma si pone solo apparentemente in contrasto con i precedenti commi citati che prevedono la temporizzazione.
Invero, il meccanismo del co. 13 è previsto ai (soli) 'fini dell'inquadramento contrattuale' conseguente alla 'ridefinizione dei profili professionali' cui si sarebbe dovuto procedere per l'appunto 'in sede contrattuale'. Invece, per il futuro, per i casi di 'passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno
1988', il meccanismo è quello previsto dal co. 8 che si applica 'al
Pag. 12 di 17 personale interessato', senza specificazione o differenziazione alcuna,
e dunque valevole anche per il personale a.t.a.
Quindi, il sistema di norme sopra menzionato non pone in essere un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell'anzianità effettiva rispetto all'anzianità convenzionale. Si deve inoltre aggiungere, ad ulteriore sostegno argomentativo di tale conclusione, che, a breve distanza dal ccnl 1995, era stato introdotto il d.lgs. 16.4.1994 n. 297, art. 569, il quale aveva previsto che, fino alla stipulazione dei contratti collettivi, per il personale a.t.a. si sarebbero applicati i seguenti criteri agli effetti della carriera: '
1. Al personale a.t.a., il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni scolastiche statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà'.
Anche la successiva scelta legislativa era stata, dunque, nel senso di un sistema di anzianità convenzionale e non di anzianità effettiva.
In conseguenza, il “diritto al trattamento più favorevole (…) non può essere letto nel senso che l'inquadramento economico debba avvenire attraverso la valutazione dell'effettivo servizio prestato nel precedente profilo, ma nel senso che, per i casi di passaggio all'interno del comparto scuola, deve applicarsi il meccanismo della temporizzazione” (cfr. Cass. 10.4.2014 n. 8489 e, in senso conforme,
Cass.
7.6.2013 n. 22556 e Cass.
5.12.2007 n. 25306).
In sostanza, occorre applicare il principio di diritto secondo il quale, per il personale non docente della scuola, inquadrato nella qualifica superiore, non compete un trattamento economico parametrato all'intera anzianità di servizio, essendo stato adottato, anche in applicazione dell'art. 8 del CCNL 15 marzo 2001, il criterio della cd.
"temporizzazione", consistente nel convertire il valore economico
Pag. 13 di 17 della retribuzione in godimento in anzianità spendibile per l'inquadramento (cfr. altresì Cass. lav. n° 21631/2013 e Cass. lav. n°
3548/2015).
Nel caso di specie vi è stato un passaggio da qualifica inferiore a qualifica superiore, pertanto deve ritenersi che, in siffatta ipotesi il metodo di ricostruzione di carriera da applicare, alla luce della normativa e giurisprudenza richiamate, sia quello della
“temporizzazione” in quanto ritenuto il trattamento più favorevole, nonché il più idoneo ad assicurare la ricostruzione della carriera tenendo conto del servizio prestato con qualifica inferiore.
Si evidenzia peraltro che la stessa ricorrente ha optato per l'istituto della temporizzazione con l'applicazione dell'assegno ad personam
(doc. 5 resistente).
Tale conclusione non può nemmeno ritenersi superata alla luce dei successivi arresti della giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione di servizio pre-ruolo, secondo cui “l'art. 569 d.lgs.
297/1994, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro Ces, e allegato alla direttive 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi.
Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola
4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cass. n. 31150/2019). L'illegittimità della norma
Pag. 14 di 17 interna, in tal caso, è stata infatti ritenuta sul presupposto della parità di mansioni espletate nel servizio pre-ruolo rispetto a quelle espletate nel servizio di ruolo.
Orbene nel caso in esame difetta proprio il presupposto della parità di mansioni implicando necessariamente il passaggio da una qualifica inferiore ad una qualifica superiore un contestuale mutamento delle mansioni. La diversità di qualifica e di mansioni svolte nel corso della carriera dalla ricorrente, rendono il meccanismo della
“temporizzazione”, in concreto applicato dall'Amministrazione scolastica, quello maggiormente conforme al generale principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in forza del quale a disparità di condizioni deve corrispondere un diverso trattamento.
Tale interpretazione opera una corretta differenziazione tra coloro che hanno maturato una determinata anzianità nella qualifica superiore e coloro che ad essa accedono solo successivamente, così che l'anzianità maturata nella qualifica inferiore avrà un valore inferiore a quella specifica propria del ruolo di destinazione, garantendosi comunque il livello stipendiale acquisito prima del passaggio.
“Come condivisibilmente rilevato da buona parte della giurisprudenza di merito (si veda Corte d'Appello di Torino sent. n. 44 del 20.2.2024) si tratta di una scelta discrezionale del legislatore, che appare rispettosa del principio costituzionale di uguaglianza sia rispetto al diverso trattamento riservato ai docenti, per i quali la funzione svolta rimane identica in tutti gli ordini di scuole nei quali venga prestata, sia rispetto al personale ATA che ha sempre svolto le proprie mansioni nel profilo superiore, che si vedrebbe equiparato a colleghi che non hanno alcuna esperienza nella specifica qualifica, essendo del tutto diverse le mansioni dei due profili di collaboratore scolastico
(bidello) e di assistente amministrativo (assistente di segreteria).
L'ipotesi è decisamente diversa sia dal caso del passaggio di un docente dal ruolo della scuola materna al ruolo della scuola superiore, in cui la funzione svolta nei distinti ruoli è la stessa, sia dal semplice
Pag. 15 di 17 riconoscimento del servizio pre-ruolo (con le medesime mansioni del servizio prestato a tempo indeterminato), in cui rileva il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che non viene in considerazione nel presente giudizio, poiché tale principio presuppone la comparabilità tra le due diverse tipologie di lavoratori, che è appunto da escludersi nel caso di svolgimento di mansioni diverse.” (cfr. Corte
d'Appello di L'Aquila sent. rg. 397/2022 del 8.02.2024)
Non vi è, poi, alcun dato normativo che consenta di affermare che la valutazione circa la maggiore o minore convenienza tra i due sistemi di calcolo della retribuzione (ricostruzione della carriera o temporizzazione) possa essere fatta in qualsiasi momento, quindi non solo in sede di riconoscimento della pregressa anzianità nel ruolo inferiore, ma anche con riferimento a “vantaggi futuri” in via prospettica.
Alla luce delle motivazioni esposte, la ricostruzione di carriera della operata dal si ritiene legittima, con conseguente Parte_1 CP_1 rigetto della relativa domanda.
9. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; la rimanente parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014, tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e altri, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Parte_1 così provvede:
Pag. 16 di 17 - accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti e Parte_2 Parte_3 al riconoscimento dell'anzianità di servizio rispettivamente
[...] maturata dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con il rispetto al momento di immissione in ruolo, Controparte_1 con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici;
- condanna il al pagamento, in favore dei Controparte_1 ricorrenti delle differenze retributive spettanti in Pt_2 Parte_3 virtù del suddetto nuovo riconoscimento, oltre ad interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo;
- rigetta nel resto;
- condanna il resistente al pagamento, in favore degli CP_1
Avvocati De Martis Carlo e Pippi Paola, dichiaratisi antistatari, della metà spese di lite che liquida per tale frazione in euro 2.000 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 19 febbraio 2025
IL GIUDICE
Giuseppe Grosso
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