Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/03/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1633/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 22.9.2022 al numero 1633/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 142/2022 emessa il 12.2.2022 e pubblicata dal Tribunale di Livorno il 14.2.2022 pendente fra
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (C.F. e P.IVA ), Parte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Vittorio P. Canepa (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliate presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. P.IVA Controparte_1 P.IVA_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, non in proprio, P.IVA_4 ma ex art. 288 Cod. Nav. in qualità di raccomandatario della nave BA TABUK, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Palandri (C.F. ), C.F._2 dall'Avv. Filippo Pellerano (C.F. ) e dall'Avv. Antonino Saccà C.F._3
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._4 quest'ultimo difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
1
Parte appellante: nell'atto di citazione in appello ha così concluso: “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, accertata e dichiarata la responsabilità dell'
[...]
e, per essa, dei propri mandanti, per i fatti di cui è causa, in Controparte_1 riforma della sentenza di prime cure, condannare la convenuta appellata al ristoro dei danni nella misura pari alle spese sostenute dalle attrici per il viaggio da Livorno agli USA a bordo della comprensive del nolo corrisposto al Controparte_2 vettore ed agli extra costi come documentati, ovvero alla maggiore o Pt_3 minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con riformulazione della quantificazione delle spese di lite per il primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze professionali da liquidarsi ex DM 55/2014 e ss.mm”; nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.9.2024 ha così concluso: “si insiste per l'accoglimento del proposto gravame ai fini della riforma della pronuncia impugnata e si insta per il rigetto dei motivi di appello incidentale proposti ex adverso, con vittoria di spese”.
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione respinta e disattesa, e previe declaratorie del caso, così giudicare: - rigettare tutti i motivi di appello formulati da e Pt_1 Pt_2 siccome inammissibili e/o improcedibili e/o infondati in fatto e in diritto, nonché non provati, per le ragioni esposte in atti;
- accogliere i motivi di appello incidentale come formulati e gradati in atti dall'esponente, e, per l'effetto, in riforma della
Sentenza n. 142 del 12.2.2022 del Tribunale di Livorno, nel giudizio iscritto al nrg
1489/2019, pubblicata il 14.2.2022, non notificata (i) In via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alle domande degli attori in favore della giurisdizione del giudice statunitense;
(ii) Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale e/o di legittimazione passiva di
e per l'effetto respingere la domanda avversaria (iii) In Controparte_1 subordine, nel merito, rigettare le domande formulate dalle attrici per la mancata dimostrazione della conclusione del contratto di trasporto e dell'inadempimento del vettore, per la mancata prova del danno e per la insussistenza dei presupposti per la liquidazione in via equitativa del danno (iv) in estremo subordine, limitare ogni denegata responsabilità della conchiudente in conformità alle disposizioni di cui alle condizioni generali di contratto e/o delle normative applicabili al trasporto
2 marittimo de “quo” In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali anche relative al giudizio di primo grado”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione e aziende leader nel settore Parte_1 Parte_2 della produzione e del commercio di carta, convenivano in giudizio avanti al
Tribunale di Livorno la (di seguito, per brevità, anche Controparte_1 solo ), quale raccomandataria della nave BA TABUK e, per essa, dei suoi CP_1
Società Controparte_3 armatrice di diritto (Compagnia nazionale Saudita di Trasporto Marittimo), CP_4 con sede in Riad, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti subiti per effetto dell'inadempimento al contratto di trasporto, o comunque agli accordi contrattuali intercorsi ex artt. 1175 e 1337 c.c., per l'importo complessivo del controvalore in Euro di USD 485.422 e di € 159.665,95 in linea capitale (per la movimentazione e la sosta delle merci nei magazzini portuali di
Livorno in attesa del un successivo imbarco, e le relative spese accessorie) oltre al danno indiretto all'immagine aziendale da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa.
Deducevano di aver prenotato tramite l'Agenzia Marittima Casali l'imbarco, sulla nave battente bandiera saudita “BA TOBUK”, di un carico di oltre 900 bobine di cellulosa di qualità e dimensioni particolari, per diversi pesi e con diverse cubature, con destinazione Baltimora e Houston per la data del 4.4.2018, indicata dal vettore come data di previsto scalo della nave a Livorno;
la suddetta nave era stata scelta per le sue caratteristiche tecniche idonee a consentire un rapido imbarco e sbarco della merce.
Ricevuta dall'Agenzia Marittima Casali la conferma della prenotazione del trasporto della merce via nave, che avrebbe fatto scalo a Livorno il giorno
11.4.2018, le odierne appellanti avevano iniziato a far affluire le merci al porto.
Con comunicazione del 5.4.2018, l'agente , raccomandatario della nave CP_1 saudita, comunicava che, a causa di problemi inerenti allo spazio della nave e al relativo stivaggio, la merce non avrebbe potuto essere imbarcata.
Richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Livorno il sequestro conservativo della nave, non eseguito per essere pervenuta dalla compagnia assicuratrice dell'armatore lettera di garanzia fino alla concorrenza di € 900.000,00, le odierne
3 appellanti si attivavano per reperire un vettore sostitutivo con il quale era stato possibile effettuare il trasporto solo nel successivo mese di maggio 2018, sostenendo un costo di nolo per la nave sostitutiva di USD 501.872, rispetto ai
USD 43.500 previsti, e costi di € 159.665,95 per la movimentazione e la sosta delle merci nei magazzini portuali di Livorno in attesa del un successivo imbarco, oltre relative spese accessorie, dei quali chiedevano il rimborso.
Si costituiva in giudizio eccependo in via Controparte_1 preliminare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice statunitense, quale giudice del porto di destinazione, in virtù sia dell'art.
5.1 della
Convenzione di Bruxelles e dell'art.
7.1 del Regolamento CE 1215/2012- secondo cui nel caso della prestazione di servizi, il convenuto straniero potesse essere citato davanti al giudice del luogo in cui i servizi erano stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto - sia per effetto della clausola di giurisdizione contenuta all'art. 25 delle condizioni generali di contratto applicate dalla HR, ai sensi della quale, in caso di trasporti da o per porti situati negli Stati Uniti, competente a conoscere qualsiasi azione nei confronti del vettore era Pt_4 esclusivamente la Southern District Court di New York.
Nel merito, riteneva infondata la domanda deducendo non essersi concluso, in virtù dello scambio di corrispondenza, alcun contratto di trasporto con effetti vincolanti e obbligatori per il vettore, per mancanza degli elementi richiesti dall'art. 457 cod. nav.; peraltro, ove fosse stato ritenuto concluso un contratto di trasporto, questo sarebbe stato regolato dalle condizioni generali di contratto di HR e soggetto alla legge americana.
Sosteneva, in ogni caso, che il vettore avesse assoluta libertà di determinare le modalità di esecuzione del trasporto e non assumesse alcuna responsabilità in relazione ai tempi di esecuzione del trasporto, né rispondesse di alcun danno inclusi i danni indiretti, causati dal ritardo;
esponeva altresì che, ai sensi dell'art. 451 cod. nav., il vettore avesse facoltà di sostituire la nave con altra della medesima classe, facoltà di cui l'odierna appellata si era avvalsa offrendo, con comunicazione del 26.4.2018, di imbarcare le merci a bordo della nave HR Abha con scalo previsto in Italia intorno al 15.5.2018.
Circa i danni richiesti in risarcimento, lamentava che gli appellanti non avevano assolto all'onere di mitigazione del danno, anche ai sensi dell'art.1227
c.c., né lo avevano provato.
4 Con ordinanza dell'11.6.2020 il giudice di primo grado rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla;
tale decisione era confermata nel CP_1 provvedimento a seguito di trattazione scritta del 25.2.2021, nel quale il giudice di primo grado formulava altresì una proposta conciliativa che prevedeva la corresponsione da parte della della somma onnicomprensiva di € 100.000,00 CP_1 in favore delle odierne appellanti, con abbandono della lite a spese compensate, alla quale e non aderivano. Parte_1 Parte_2
La causa veniva istruita documentalmente e con prove orali.
Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 142/2022, così statuiva: “Il Tribunale di
Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) condanna la convenuta CP_1 quale raccomandatario ex art. 288 Cod. Nav. della nave BA
[...]
TABUK e, per essa, dei suoi Armatori Controparte_3
al pagamento a favore delle attrici di euro 100.000,00
[...] CP_3
(centomila/00) 2) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite nei limiti specificati in parte motiva, che liquida in euro € 10.018,00, di cui
€ 1.715,00 per spese, € 2.430,00 per la fa-se di studio della controversia, €
1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.240,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.083,00 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
Argomentava il primo giudice che l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione era infondata in quanto la giurisdizione italiana sussisteva ogni qual volta il convenuto fosse domiciliato o residente in Italia, o vi avesse un rappresentante autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c.; in materia di trasporto marittimo, inoltre, al raccomandatario, ai sensi dell'art. 288 cod. nav., spettava ex lege la rappresentanza processuale dell'armatore nei limiti in cui gli era conferita la rappresentanza sostanziale.
Nel caso di specie, la aveva la rappresentanza Controparte_1 sostanziale, e quindi processuale, in relazione all'attività negoziale diretta alla stipula in nome e per conto dell'armatore Controparte_3
dei contratti di trasposto relativi alla nave HR Tabuk, e quindi della
[...] conseguente responsabilità dedotta in giudizio sia contrattuale che precontrattuale ex 1175, 1337 c.c.; osservava ulteriormente il primo giudice che la Corte di
Giustizia C.E. aveva chiarito che “tanto il luogo di spedizione quanto il luogo di consegna della merce costituiscono luoghi di prestazione del servizio di trasporto”
5 (sentenza 11 luglio 2018 nella causa C 88/17, CH Insurance plc, ET MI
Oy contro Controparte_5
Nel merito, il giudice di primo grado riteneva sussistente la responsabilità per inadempimento della , poiché dalla documentazione versata in atti emergeva CP_1 la conclusione di un contratto di trasporto, con identificazione della merce, dei volumi, dei tempi e luoghi imbarco, del corrispettivo, con riferimento ad una nave esattamente individuata ex art. 419 e ss. cod. nav., a cui il raccomandatario non aveva dato seguito, nell'imminenza della partenza.
Da ciò derivava il diritto di e al risarcimento dei Parte_1 Parte_2 danni patiti, in relazione al quale il giudice di primo grado riteneva fondata l'eccezione di ex art. 1227 c.c. in quanto, ottenuta Controparte_1
a seguito di ricorso per sequestro la lettera di garanzia per € 900.000,00, le odierne appellanti non avevano valutato l'offerta di imbarco su altra nave “gemella” in possibile partenza da Livorno poco tempo dopo, e avevano organizzato il trasporto alternativo sostenendo un costo di USD 501.872 (peraltro comprovato soltanto da una fattura), e ciò in spregio ai principi di correttezza e buona fede, considerati i modesti costi di sosta e le modeste penali con il cliente finale dedotti dalla parte attrice comparati con la scelta di procedere al nolo per un importo di oltre 10 volte superiore a quello standard concordato con la , di USD 43.500. CP_1
Per tali motivi, il giudice di primo grado procedeva ad una valutazione del danno in parte equitativa ex 1226 c.c. che giudicava equo e congruo quantificare in complessivi € 100.000,00, pari ad oltre il doppio del costo del nolo previsto.
Riconosceva a e le spese di lite, ma con Parte_1 Parte_2 compensazione - esclusione parziale - per la fase istruttoria e totale per la fase decisionale, anche ex art. 91, co. 1, primo ed ultimo periodo c.p.c., considerando l'adesione di parte convenuta alla proposta conciliativa formulata con verbale- provvedimento del 25.2.2021.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 e hanno appellato la sentenza e ha rassegnato Parte_1 Parte_2 le istanze sopra trascritte.
Hanno dedotto il seguente motivo:
I) Erronea interpretazione, valutazione ed applicazione degli artt.
1226 e 1227 c.c.; erronea e/o contraddittoria valutazione e quantificazione del danno subito dalle attrici, totalmente documentato in
6 atti nella propria entità, determinatezza e determinabilità, e come tale imputabile integralmente alla accertata responsabilità della convenuta.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado sia nella parte in cui il risarcimento è stato quantificato, anche in via equitativa, nella sola misura di €
100.000,00 rispetto al maggior importo richiesto e documentato, sia nella parte in cui era stato ritenuto che la stessa non avesse contribuito alla mitigazione del danno.
In particolare, con riguardo alla carenza della buona fede e correttezza di cui all'art. 1227 c.c., ritenevano di non aver concorso in alcun modo a cagionare il danno;
già nella diffida del 6.4.2018, le società appellanti si erano dichiarate disponibili ad accettare una soluzione alternativa, in mancanza della quale l' sarebbe stata chiamata a rispondere dei conseguenti danni, ed il vettore CP_1 alternativo era stato individuato nella Bruzzone Shipping Inc. in quanto meno oneroso rispetto agli altri preventivi pervenuti;
del resto, l'Agenzia aveva proposto un altro trasporto via nave solamente con messaggio del 26.4.2018, senza tuttavia precisarne le modalità e i costi.
Esponevano come il giudice di primo grado fosse incorso in un equivoco di fondo ritenendo che le spese di trasporto con HR sarebbero ammontate a soli €
43.500,00, come riportato in sentenza: infatti, il costo del solo nolo del viaggio prenotato sarebbe stato pari ad USD 98.300, come risultante dalla mail del
16.3.2018 (doc. 33 fascicolo di primo grado e , oltre Parte_1 Parte_2 ai costi per il trasporto “door to door” per un totale di € 98.800,00; a tale importo si dovevano poi aggiungere le spese accessorie sino a complessivi € 240.465,50, pari ad € 282,89 di costo medio ponderato per tonnellata, moltiplicato per le 850 tonnellate di peso delle 950 bobine. Pertanto, i maggiori costi sostenuti con il vettore alternativo sarebbero stati circa il doppio, e non dieci volte tanto quanto pattuito con il vettore . CP_4
Inoltre, la sentenza di primo grado sarebbe errata laddove, alla pag.9, si esponeva che le società appellanti avrebbero potuto scegliere di avvalersi del successivo trasporto con il medesimo armatore con costi molto inferiori;
ciò perché la proposta alternativa era da considerarsi irricevibile in quanto priva degli elementi essenziali quali le condizioni economiche e le tempistiche, oltreché tardiva in quanto pervenuta tre settimane dopo la diffida e successivamente all'avvenuta stipula del nuovo contratto di trasporto.
7 Lamentavano, inoltre, che i criteri sui quali il giudice di primo grado aveva fondato la quantificazione finale del danno apparivano contradditori ed inspiegabili;
infatti, pur considerando come risarcibili le voci di danno relative alle soste aggiuntive della merce (pari ad € 8.853,00), alla penale con il cliente (pari ad €
27.000), alle spese legali per il ricorso per sequestro proposto (€ 25.452,40), agli altri costi e interessi (€ 15.400,00 per le imbracature delle bobine, € 9.748,00 per la caricazione, € 2.712,55 per i legacci), il quantum riconosciuto pari ad €
100.000,00 appariva evidentemente insufficiente.
Lamentavano infine che anche la parziale compensazione delle spese di lite nella sentenza di primo grado era meritevole di revisione, in quanto la mancata adesione delle appellanti alla proposta conciliativa era motivata e dunque la liquidazione delle spese legali avrebbe dovuto seguire il principio della soccombenza anche con riguardo al prosieguo delle fasi del giudizio successivo alla proposta conciliativa.
2.2 Si è costituita in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta contenente appello incidentale, con la quale chiedeva il rigetto dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado, rassegnando le conclusioni sopra riportate e riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al
Tribunale; in particolare:
I) In merito al motivo di appello delle società e Parte_1 Parte_2 relativo agli artt. 1226 e 1227 c.c., eccepivano che il Tribunale non avesse accertato la sussistenza della prova del danno lamentato, rimasto al contrario indimostrato, in quanto:
- circa la voce di danno relativa al nolo sostitutivo per USD 501.872, il giudice di primo grado aveva eccepito la carenza e/o insufficienza di prova affidata esclusivamente alla produzione della fattura emessa dalla Bruzzone Shipping Inc.
(doc. 17 fascicolo di primo grado e , qualificata nella Parte_1 Parte_2 memoria istruttoria avversaria quale “vettore” della nave Vectis quando, in CP_2 realtà, il vettore risulterebbe essere la società di diritto tedesco Super GR
BV (doc. n. 16 fascicolo di primo grado;
Controparte_1
- la voce di danno pari ad € 97.500,00 relativa alle selle di legno, non utilizzate per il carico, era stata dichiarata dal giudice di primo non risarcibile;
- le voci di danno relative agli ulteriori costi per € 134.213,55 erano state dichiarate dal giudice di primo grado come semplicemente “dedotte”; le stesse erano in realtà supportate da generiche fatture emesse dall'Agenzia Marittima
8 Casali (doc. 20 fascicolo di primo grado e ed il relativo Parte_1 Parte_2 pagamento era rimasto non dimostrato;
- il danno per riconoscimento di una penale contrattuale di € 27.000,00 in favore del cliente finale era stato valutato dal primo giudice come non CP_6 dimostrato.
II) In merito al motivo di appello delle società e Parte_1 Parte_2 relativo alla corretta mitigazione del danno eccepivano che, come evidenziato dal giudice di primo grado, il vettore alternativo era giunto a Huston (USA) in data
1.6.2018, ed aveva finito la scaricazione in data 4.6.2018; la nave HR Abha proposta dall'appellata era arrivata a Houston in data 10.6.2018 e quindi, anche per le sue caratteristiche tecniche che consentivano una facilitazione nelle operazioni di imbarco e di sbarco della merce, doveva essere la soluzione da preferire in termini di costi e di tempistiche. Precisava anche che l'imbarco delle merci a bordo della nave sostitutiva di HR non fosse stata offerta tardivamente dal vettore saudita, ma anticipata prima di essere formalizzata nella mail del
26.4.2018 e che la stessa non fosse generica in quanto, con riferimento ai costi, vigevano già tra le parti degli accordi tariffari, ed il porto di scalo di Livorno poteva essere aggiunto, come già accaduto.
III) In merito al motivo di appello relativo all'equivoco in cui sarebbe caduto il Tribunale nel ritenere il costo dell'imbarco delle merci con la nave HR pari a complessivi € 43.000,00, invece che € 98.000,00, ciò sarebbe smentito dagli accordi tariffari tra le parti (USD 55/tonnellata, doc. 6 fascicolo di primo grado e , come del resto riconosciuto dalla stessa Parte_1 Parte_2 controparte nell'atto di citazione di primo grado. In merito alle spese accessorie, gli argomenti sarebbero tardivi, indimostrati, e smentiti da quanto ammesso dalle stesse appellanti circa la maggiore onerosità in termini economici per le operazioni di caricazione della merce a bordo della nave alternativa, quali i costi relativi ai lashing clip per € 2.712,55, e per i basket sling per € 15.400,00.
IV) Il motivo di appello relativo alla condanna alle spese sarebbe infondato, in quanto il Tribunale avrebbe correttamente applicato l'art. 91 c.p.c. compensando parzialmente le spese di lite, per gli incombenti successivi alla mancata conciliazione della lite, nei termini proposti dal giudice di primo grado. ha poi impugnato la sentenza di primo grado, Controparte_1 formulando i seguenti motivi di appello incidentale:
1) Difetto di giurisdizione
9 La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Livorno;
trattandosi di convenuto straniero extracomunitario, avendo la HR la propria sede in Arabia
Saudita, l'accertamento circa la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano doveva essere condotto sulla base delle norme di diritto internazionale privato interne, ossia della legge n. 218 del 1995, e della Convenzione di Bruxelles del
1968, da intendersi ormai superata dalle norme del Regolamento CE 1215/2012
(Bruxelles I bis).
Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968, ed ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CE 1215/2012 (Bruxelles I bis) le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato straniero sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza o nazionalità, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato.
Riteneva che la giurisprudenza avesse da tempo distinto tra attività tipiche e attività accessorie del raccomandatario, affermando che la rappresentanza ex lege del vettore di cui all'art. 288 cod. nav. sussistesse soltanto nel caso di svolgimento delle attività tipiche, tra le quali non rientravano quelle oggetto di causa.
Inoltre, ai sensi dell'art.
5.1 della Convenzione e dell'art.
7.1 del Regolamento, il convenuto straniero poteva essere citato (oltre che davanti al proprio giudice naturale) davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio era stata o doveva essere eseguita ovvero, nel caso della prestazione di servizi, del luogo in cui gli stessi erano stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto, e quindi gli Stati Uniti.
In ogni caso, la giurisdizione del giudice italiano sarebbe stata comunque derogata per effetto della clausola contenuta all'art. 25 delle condizioni generali di contratto applicate dalla HR, ben conosciute dalle appellanti in virtù del consolidato rapporto tra le società, ai sensi della quale, in caso di trasporti da o per porti situati negli Stati Uniti, competente a conoscere qualsiasi azione nei confronti del vettore HR sarebbe esclusivamente la Southern District Court di
New York.
2) Omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva e/o di rappresentanza processuale di . CP_1
Il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla eccezione, tempestivamente sollevata, di difetto di legittimazione passiva e/o di rappresentanza processuale della raccomandataria per i motivi dedotti in primo Controparte_1 grado.
10 3) Errata valutazione del Tribunale in punto di conclusione del contratto di trasporto e di inadempimento del vettore.
La decisione del giudice di primo grado sarebbe errata, in quanto lo scambio di corrispondenza tra le parti non conteneva gli elementi minimi indispensabili per la configurazione di un rapporto contrattuale, poiché nessun ordinativo di imbarco o documento assimilabile era mai stato emesso da HR, né le committenti avevano fornito le indicazioni e informazioni utili per il rilascio del medesimo documento di cui all'art. 457 cod. nav. ovvero la natura, la qualità e quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano, considerato anche il carattere non vincolante del booking che, per prassi costante dei trasporti marittimi di linea, è sempre soggetto a modifiche e cancellazioni sia da parte del vettore che degli interessati al carico.
Per i suddetti motivi il vettore non aveva assunto alcuna obbligazione di trasporto di merce e dunque la decisione di non caricare le merci a bordo della nave HR Tabuk nel mese di aprile 2018 era pienamente legittima.
4) Errata, contraddittoria e inammissibile applicazione dell'art. 1226
c.c.
La sentenza del Tribunale sarebbe errata anche nella parte in cui, nonostante l'accertamento della insufficienza delle prove dedotte in primo grado a dimostrazione del preteso danno subito, aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.
La carenza documentale avrebbe dovuto indurre il Tribunale a rigettare la domanda per il mancato assolvimento dell'onere della prova, in quanto la liquidazione equitativa del danno non poteva sopperire alla carente dimostrazione di esso da parte del creditore, potendo ad essa accedersi unicamente qualora risultasse provata l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipendente da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata.
5) Mancato riconoscimento del diritto alla limitazione di responsabilità del vettore.
La sentenza del Tribunale di Livorno sarebbe da censurare anche per non aver riconosciuto il diritto del vettore alla limitazione di responsabilità prevista dalla clausola 7(b) delle condizioni generali di HR, secondo la quale, fermo restando che il vettore non risponde mai per i danni da ritardo, la responsabilità del vettore
è in ogni caso limitata all'ammontare del nolo;
sull'eccezione, tempestivamente formulata e non contestata da controparte, il Tribunale non si sarebbe pronunciato.
11
2.3 La Corte, all'udienza del 17.9.2024, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'appello principale va accolto e l'appello incidentale va rigettato.
3.1 Il primo, il secondo ed il quinto motivo dell'appello incidentale sono infondati.
Occorre preliminarmente esaminare, per motivi di ordine logico-giuridico, il primo, il secondo ed il quinto motivo di appello incidentale, parzialmente connessi tra loro, e rispettivamente inerenti all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice statunitense, all'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva e/o di rappresentanza processuale di e al mancato riconoscimento del Controparte_1 diritto alla limitazione di responsabilità del vettore.
Con il primo motivo di appello incidentale, Controparte_1 eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in primo luogo, in quanto la stessa, in relazione ai fatti di causa, non avrebbe agito in veste di raccomandatario perché l'attività espletata avrebbe riguardato aspetti esulanti dal rapporto di raccomandazione.
Con il secondo motivo di appello incidentale, lamenta l'omessa pronuncia del
Tribunale sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva e/o di rappresentanza processuale, introdotta in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni ex art. 183, co.6, n.1 c.p.c., in quanto in relazione ai Controparte_1 fatti di causa, non avrebbe svolto attività tipica di raccomandazione, bensì mansioni di tipo commerciale.
L'attività tipica di raccomandazione di navi è disciplinata dall'art. 2 della
Legge 135/1977 che testualmente recita: “È raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati”.
12 Contrariamente a quanto sostenuto, l'attività svolta in concreto da
[...] nella fattispecie in oggetto, risultante dallo scambio di mail Controparte_1 tra la medesima e la Agenzia Marittima Casali - agenzia delle committenti - (docc.
6-13 fascicolo di primo grado e , ossia le prestazioni Parte_1 Parte_2 concernenti le operazioni amministrative e commerciali di appoggio alla nave, la definizione del carico, il nolo della nave, la richiesta della documentazione necessaria al trasporto, configurano l'attività tipica di raccomandazione di navi.
Premesso, pertanto, che abbia agito in veste di Controparte_1 raccomandatario, con conseguente infondatezza del secondo motivo di appello incidentale, va rilevato che, ai sensi dell'art. 288 cod. nav., entro i limiti nei quali gli è conferita la rappresentanza dell'armatore o del vettore, il raccomandatario può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome.
Inoltre, in base alla Legge n. 218/1995, art. 3, comma 1 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
Si può pertanto concludere che sussista, a norma dell'art. 3, comma 1, della
Legge n. 218/1995, la giurisdizione italiana nei confronti dell'armatore straniero convenuto in giudizio in persona del suo raccomandatario che ne ha la rappresentanza processuale a norma dell'art. 288 c. nav.
In tale senso si cita la sentenza della Cassazione civile n. 12904 del 13 luglio
2004: “Nel contratto di raccomandazione marittima la rappresentanza sostanziale costituisce un elemento naturale del negozio, ed il suo conferimento al raccomandatario si produce automaticamente per effetto di legge, indipendentemente da una specifica manifestazione della volontà della parte in tal senso, per cui l'atto compiuto dal raccomandatario produce i suoi effetti direttamente nella sfera giuridica dell'armatore purché rientri nelle sue mansioni tipiche, essendo altrimenti necessaria la "contemplatio domini", e la rappresentanza processuale è un effetto legale di quella sostanziale, per cui spetta al raccomandatario negli stessi limiti, ed entro tali limiti egli può promuovere azioni
o essere convenuto in giudizio in qualità di rappresentante processuale dell'armatore (Fattispecie relativa ad un contratto stipulato con armatore straniero
e concernente una nave straniera)”.
13 Sotto questo profilo quindi, il primo motivo dell'appello incidentale appare infondato.
L'appellata lamenta altresì che, ai sensi dell'art.
5.1 della Convenzione di
Bruxelles e dell'art.
7.1 del Regolamento UE 1215/2012, il convenuto straniero poteva essere citato, oltre che davanti al proprio giudice naturale, anche davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio era stata o doveva essere eseguita ovvero, nel caso della prestazione di servizi, del luogo in cui gli stessi erano stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto, e quindi davanti al giudice degli Stati Uniti.
Nella sentenza di primo grado, tra le motivazioni a sostegno dell'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, non si rinviene il richiamo alla normativa di cui all'art.
5.1 della Convenzione di Bruxelles e all'art.
7.1 del Regolamento, che era stata tuttavia esaminata nell'ordinanza del Tribunale di Livorno dell'11.6.2020, che aveva così correttamente motivato il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione: “visto l'art. 5 della Convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale con le esclusioni ivi previste secondo cui “il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”; rilevato che “In tema di competenza per territorio, con riferimento alla disciplina dell'art. 1327 cod. civ. (secondo cui il contratto è concluso dove e quando ha avuto inizio l'esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta), il "forum contractus", che individua la competenza ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., deve intendersi, allorché si verta in ipotesi di contratto di trasporto e salvo che non siano previste preventive prestazioni accessorie a carico del trasportatore, coincidente con quello del luogo in cui avviene il caricamento della merce da trasportare, poiché in tale luogo si verifica
l'inizio dell'esecuzione del contratto” (Cass. Civ. sent. n. 16446/09) e poiché
l'inadempimento lamentato coincide con il mancato imbarco delle merci”.
Osserva la Corte che, come già ricordato, il criterio generale dell'applicazione della giurisdizione italiana è il domicilio o la residenza in Italia del convenuto, ai sensi del sopra richiamato art. 3 della L.218/1995, per cui la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato, o residente in Italia, o vi ha un
14 rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77
c.p.c., e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
La Convenzione di Bruxelles del 1968, dapprima sostituita dal Regolamento
CE n. 44/2001 e successivamente dal Regolamento UE n.1215/2012 introduce, accanto al foro generale del domicilio del convenuto, alcuni fori speciali previsti per materie specifiche, che hanno natura facoltativa tale per cui, restando ferma la competenza del giudice del domicilio del convenuto, nelle fattispecie indicate all'art. 7 del Regolamento, l'attore ha la possibilità di radicare la controversia anche dinanzi ad un'altra autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie, dunque, le società committenti, attrici nel giudizio avanti al Tribunale di Livorno, hanno legittimamente optato per l'applicazione del criterio generale della giurisdizione italiana.
Anche sotto questo profilo il primo motivo dell'appello incidentale appare infondato.
Eccepisce inoltre l'appellata che, in ogni caso, la giurisdizione del giudice italiano sarebbe comunque derogata per effetto della clausola contenuta all'art. 25 delle condizioni generali di contratto applicate dalla HR ai sensi della quale, in caso di trasporti da o per porti situati negli Stati Uniti, competente a conoscere qualsiasi azione nei confronti del vettore HR sarebbe esclusivamente la Southern
District Court di New York;
lamenta che il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla suddetta eccezione.
Fermo restando che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata dal giudice del merito comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte” (Cass. civ.
n.6084/2020), e che l'eccezione deve considerarsi implicitamente superata e travolta, benché non espressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione (Cass. civ. n.12131/2023), si deve evidenziare che l'eccezione era stata correttamente esaminata nell'ordinanza del Tribunale di Livorno dell'11.6.2020, che aveva così motivato il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione: “rilevato che nel caso sub iudice non è applicabile la clausola di giurisdizione contenuta all'art. 25 delle condizioni generali di contratto prodotte dalle parti non essendo le stesse riportate nella polizza di carico non emessa alla quale solo si riferiscono”.
In effetti, dall'analisi della documentazione versata in atti dalla parte appellante, non si rinviene la produzione delle condizioni generali di contratto
15 riferibili al rapporto per cui è causa;
si è limitata, Controparte_1 infatti, a produrre le polizze di carico relative ai precedenti imbarchi di merci delle committenti con la nave saudita (doc.5 fascicolo di primo grado
[...]
, ma non quella inerente al trasporto che avrebbe dovuto avvenire Controparte_1 nel mese di aprile 2018.
Ne consegue logicamente l'infondatezza del primo motivo di appello incidentale anche sotto questo ulteriore profilo nonché, per le medesime ragioni,
l'infondatezza anche del quinto motivo di appello incidentale inerente il mancato riconoscimento della limitazione di responsabilità prevista dalla clausola 7(b) delle condizioni generali di HR, non prodotte in giudizio.
In conclusione, il primo, secondo e quinto motivo dell'appello incidentale non sono meritevoli di accoglimento.
3.2 Anche il terzo motivo di appello incidentale appare infondato.
Sempre per motivi di ordine logico giuridico è opportuno esaminare il terzo motivo di appello incidentale inerente la conclusione del contratto di trasporto tra le parti.
Lamenta l'appellata che nessun rapporto contrattuale si sarebbe perfezionato,
e che pertanto la decisione di non caricare le merci a bordo della nave HR Tabuk nel mese di aprile 2018 doveva considerarsi del tutto legittima.
Dall'analisi della documentazione prodotta agli atti, ed in particolare dallo scambio di mail tra le parti (docc.
6-13 fascicolo di primo grado e Parte_1
, si desume che assicurò alle società Parte_2 Controparte_1 committenti, per il tramite del loro agente Agenzia Marittima Casali, il trasporto di circa 950 bobine sulla nave HR Tabuk in partenza da Livorno l'11.4.2024 con destinazione Houston e Baltimora, indicando il booking abbinato con il n.18NSC0073 e le relative tariffe economiche, e con preghiera di fornire la documentazione necessaria nei tempi prestabiliti.
Risulta quindi condivisibile la valutazione del primo giudice secondo cui il contratto di trasporto, determinato in tutti i suoi elementi essenziali con identificazione della merce, dei volumi, dei tempi e luoghi imbarco, del corrispettivo, con riferimento ad una nave esattamente individuata ex art. 419 e ss. cod. nav., può considerarsi concluso, con conseguente assunzione dei relativi obblighi da parte del vettore, rimasti inadempiuti in virtù della mancata esecuzione del trasporto da parte di comunicata con mail del Controparte_1
5.4.2018 (doc. 13 fascicolo di primo grado e . Parte_1 Parte_2
16 3.3 Il primo motivo di appello è fondato;
di contro, il quarto motivo di appello incidentale è infondato.
Il primo motivo di appello, ed il quarto motivo di appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi relativi, nella sostanza, alla quantificazione, effettuata ad opera del giudice di prime cure, dei danni sofferti dalle committenti.
L'appellante in via principale ha censurato la sentenza di primo grado sia nella parte in cui il risarcimento è stato quantificato, anche in via equitativa, nella sola misura di € 100.000,00 rispetto al maggior importo richiesto e documentato, sia nella parte in cui si è ritenuto che la stessa non avesse contribuito alla mitigazione del danno.
Di contro, l'appellante in via incidentale ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui, nonostante l'accertamento della insufficienza delle prove dedotte in primo grado a dimostrazione del preteso danno subito, avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.
L'appellante, nel rassegnare le proprie conclusioni in primo grado (cfr. comparsa conclusionale del 30.12.2021) ha chiesto il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, subiti per effetto dell'inadempimento perpetrato in virtù del mancato imbarco della merce, quantificati in:
A) controvalore in Euro di USD 501.872,00 pagati al vettore alternativo
(fattura Bruzzone Shipping Inc. n. 1703413-01 del 24.4.2018 - doc.17 fascicolo di primo grado e , detratto il costo del trasporto Parte_1 Parte_2 preventivato con;
CP_1
B) oltre a complessivi € 159.665,95 per costi extra in ragione della più complessa organizzazione della logistica del carico e scarico della merce sul vettore alternativo (giustificativi di spesa prodotti quale doc. 20 fascicolo di primo grado e , ovvero: Parte_1 Parte_2
B1) € 97.500,00 per l'acquisto dei legnami e delle selle (fattura n. 241 del
10.5.2018);
B2) € 8.853,00 per le soste supplementari dal 6 al 30 aprile (fattura n. 231 del 9.5.2018);
B3) € 15.400,00 per le imbracature delle bobine (fattura n. 231 del 9.5.2018);
B4) € 9.748,00 per la caricazione (fattura n. 542 del 21.9.2018);
B5) € 2.712,55 per i legacci (fattura n. 541 del 21.9.2018);
17 B6) € 25.452,40 per le spese legali del procedimento cautelare (parcella Avv.
V.P. Canepa n.11/2018 dell'1.6.2018);
C) oltre ad € 27.000,00 per le penali corrisposte al cliente finale CP_6
D) oltre al danno indiretto all'immagine.
Le voci di danno sub A), B2), B3), B4), B5) e B6) possono ritenersi adeguatamente provate nella loro effettività e nel loro ammontare tramite la produzione di idonea documentazione fiscale (doc. 17 e doc. 20), anche se non è stato documentato il pagamento delle fatture in questione. Infatti, come da pacifica giurisprudenza di legittimità, «in tema di liquidazione del danno, la locuzione
“perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente,
Cass., 10/3/2016, n. 4718)» (Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza 06-10-2021,
n. 27129).
Alla luce delle sopra citate evidenze probatorie, osserva la Corte che mal si comprende la ragione per la quale il giudice di primo grado sia ricorso ad una valutazione parzialmente equitativa del danno ex art.1226 c.c., che può operare solo se il creditore, su cui grava l'onere della prova del danno, non sia riuscito a dimostrare il "quantum" richiesto in risarcimento.
Infatti, la giurisprudenza più recente è unanime nel ritenere che: “La liquidazione equitativa ex art. 1226 del c.c. presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati. Tale liquidazione equitativa, anche nella sua forma cosiddetta pura, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità
18 del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione
(indebitamente ridotta al disotto del 'minimo costituzionale" richiesto dall'articolo
111, comma 6, della Costituzione) sia nel vizio di violazione dell'articolo 1226 del
c.c.” (Cass. civ. sentenza n. 9834/2024; nello stesso senso, Cass. civ. sentenza n.
8880/2024, Cass. civ. sentenza n.7073/2024, Cass. civ. sentenza n.6728/2024).
Nel caso di specie, i danni richiesti dall'appellante in via principale non si possono considerare di impossibile o particolarmente difficile prova, tanto che la stessa parte ne ha provato la sussistenza e consistenza, per la più parte delle voci richieste.
Il giudice di primo grado ha valorizzato in senso negativo la condotta delle committenti che non hanno accettato il trasporto sostitutivo proposto da
[...] con comunicazione mail del 26.4.2018 (doc.4 fascicolo di Controparte_1 primo grado , ritenendo che le stesse abbiano così Controparte_1 posto in essere un comportamento censurabile e contrario ai doveri di correttezza e buona fede a cui si ispira l'art.1227 c.c.
Tuttavia, la proposta alternativa di appare Controparte_1 intervenuta tardivamente rispetto alle esigenze commerciali di e Parte_1 con riferimento al trasporto merci per cui è causa, essendo stata Parte_2 comunicata solamente in data 26.4.2018 a fronte della disdetta del 5.4.2018, allorquando le committenti avevano già prenotato il trasporto con Bruzzone
Shipping Inc. (cfr. fattura n. 1703413-01 del 24.4.2018 - doc.17 fascicolo di primo grado e;
inoltre, la proposta appare vaga e non Parte_1 Parte_2 supportata da sufficiente concretezza laddove si prospetta l'arrivo della nave in
Italia “intorno al 15 Maggio p.v.”.
Infatti, a mente del comma 2 dell'art. 1227 c.c., il danneggiato è tenuto ad agire diligentemente per evitare l'aggravarsi del danno, ma non fino al punto di sacrificare i propri rilevanti interessi personali e patrimoniali, attraverso il compimento di attività complesse, impegnative e rischiose (Cass. civ. ordinanza n.22352/2021, Cass. civ. n.25750/2018); l'obbligo di cooperazione gravante sul creditore, espressione del dovere di correttezza nei rapporti fra gli obbligati, non comprende l'esplicazione di attività straordinarie o gravose attività, ossia un facere non corrispondente all'id quod plerumque accidit.
19 Appare comprensibile, ed in conformità ai principi dell'ordinaria diligenza, il comportamento delle committenti che, di fronte all'inaspettata disdetta del trasporto prenotato con la nave HR, si sono prontamente attivate per trovare una soluzione alternativa che garantisse loro la conservazione del cliente finale e il mantenimento della credibilità sul mercato statunitense;
anzi, si sarebbe potuto ritenere contrario ai doveri di diligenza, correttezza e buona fede un comportamento attendista delle appellanti che avrebbe potuto aggravare il danno, atteso che “L'art. 1227, comma 2, c.c. non si limita a prescrivere un comportamento negativo ma richiede anche un intervento attivo e positivo, volto non solo a limitare ma anche ad evitare le conseguenze dannose” (Cass.civ. sentenza n.11230/2016).
Ciò premesso, in ordine alle specifiche voci di danno allegate dalla parte appellante si osserva quanto segue.
Circa il danno sub A) va tenuto conto di quanto evidenziato dalle stesse parti appellanti che, nel proprio atto di appello (pagg.12 e 13), hanno precisato che il costo del nolo del viaggio con HR non sarebbe stato pari a soli USD 43.500, secondo quanto invero asserito in primo grado, bensì pari ad USD 98.300, come da comunicazione mail del 16.3.2018 (doc. 33 fascicolo di primo grado Pt_1
e , e che inoltre al suddetto importo sarebbero state da
[...] Parte_2 aggiungere le varie spese accessorie comprese nel “door to door”, sino a complessivi € 240.465,50.
La suddetta dichiarazione delle parti appellanti – per quanto resa al diverso fine di contrastare l'assunto del primo giudice secondo cui i costi del trasporto alternativo scelto da e sarebbero stati di ben dieci Parte_1 Parte_2 volte superiori rispetto a quelli del trasporto concordato con , configurandosi CP_1 perciò un comportamento contrario a buona fede – può assumere tuttavia anche valore confessorio rispetto all'effettivo danno subito dalla predette società a causa della necessità di rivolgersi a un vettore alternativo, danno che non può essere determinato nella differenza tra USD 501.872 e USD 43.500, come invece inizialmente prospettato, ma dovrà essere calcolato sottraendo dall'importo corrisposto alla Bruzzone Shipping Inc., pari a USD 501.872 - il cui controvalore riferito al mese di maggio 2018 era pari ad € 425.893,00 (cfr. convertitore storico delle valute Banca d'Italia) - l'importo dei complessivi costi che e Parte_1
secondo le loro stesse allegazioni, avrebbero dovuto sostenere se Parte_2
20 il trasporto fosse avvenuto con la nave HR, pari a complessivi € 240.465,50, e così per € 185.427,50.
Ritiene altresì il Collegio che la voce di danno indicata sub B1), relativa all'acquisto dei legnami e delle selle, non possa essere riconosciuta come risarcibile, dal momento che l'appellante, nel proprio atto di citazione in appello, dichiara essere state “inizialmente ritenute necessarie, seppure poi non utilizzate, quindi rivendute ed addebitate per la differenza”, senza tuttavia indicare un minor importo richiesto in risarcimento.
Allo stesso modo, non può essere ritenuta risarcibile la voce di danno sub C), relativa a penali corrisposte al cliente che vengono citate in atti, ma di cui CP_6 non viene fornita alcuna prova documentale, e di cui le committenti non avevano formulato specifica domanda di risarcimento in primo grado né nell'atto di citazione, né nella comparsa conclusionale.
La voce di danno sub D), ovvero il danno indiretto all'immagine, è solamente genericamente allegata, ma è rimasta non provata.
La Corte, pertanto, ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata nel senso sopra indicato, dovendosi provvedere in merito a una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. in accoglimento del primo motivo dell'appello principale e in corrispondente riforma dell'impugnata sentenza n. 142/2022 emessa il 12.2.2022 e pubblicata dal Tribunale di Livorno il 14.2.2022:
a. condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, non in proprio, ma ex art. 288 Cod. Nav. in qualità di raccomandatario della nave BA TABUK, al pagamento a favore di Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e in
[...] Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, della somma complessiva di €
247.593,45, di cui € 185.427,50, quale danno emergente per l'utilizzo del vettore alternativo, e della somma complessiva di € 62.165,95 a titolo di costi extra per il
21 trasporto, come indicati in motivazione, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
b. condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, non in proprio, ma ex art. 288 Cod. Nav. in qualità di raccomandatario della nave BA TABUK, al rimborso delle spese del giudizio, liquidate:
- quanto al primo grado, in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
- quanto al secondo grado, in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre
15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellata/appellante in via incidentale i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 7.3.2025.
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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