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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5777 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6127/2018 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. COSTELLI MARISA FRANCA, C.F.
, e dall'Avv LUCIA VITIELLO, c.f: , C.F._2 C.F._3
in virtù di mandato in atti;
Appellante
E
P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con sede in Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa, dall' avv.
RO ON (C.F. ) per procura generale Rep. 54368, C.F._4
Racc. 15494 dell'11 settembre 2020 Notaio dell'Avvocatura Persona_1
interna della società stessa, Sede di Napoli, Piazza Matteotti n.2, ivi elettivamente domiciliata (per le comunicazioni di cui all'art. 176, II comma, c.p.c., si indica il seguente numero di fax. 0814289657; indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 Appellata
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata in data 19.06.2025, ai sensi dell'art
127 ter cpc
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Napoli per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale, dichiarare che si è resa inadempiente, per le ragioni di cui tutte in narrativa, CP_1
all'obbligo di tenere un comportamento secondo correttezza e buona fede nei confronti del ricorrente sin dal momento della sottoscrizione e consegna dei Buoni Fruttiferi
Postali per cui è causa, avendo omesso l'informativa sulla possibile variabilità dei rendimenti, sia successivamente e fino all'incasso; accertare che ha disatteso CP_1
l'obbligo a suo carico (previsto dal terzo comma dell'art.173 DPR 156/73, così come modificato nel 1974) di mettere a sua disposizione le nuove Tabelle dei rendimenti di cui alla serie “Q” a partire dal 1 luglio 1986; per l'effetto, accertare che la modifica dei rendimenti della serie Q non è efficace nei suoi confronti ovvero non è opponibile
e, quindi, condannare la convenuta, previe tutte le declaratorie del caso, a corrispondere i residui importi come da Tabella stampata sui Buoni Fruttiferi Postali per cui è causa e quindi –anche previa disapplicazione degli artt.5 e 6 del DM
13.06.1986 – a pagare la somma di euro 33.441,00 ovvero quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta corretta, anche con l'ausilio di apposita CTU, per le causali tutte descritte in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalle singole date di incasso dei Buoni Fruttiferi Postali sino all'effettivo soddisfo. In via subordinata, condannare la convenuta, anche previa risoluzione del rapporto per le gravi violazioni di legge e comportamentali intervenute, ovvero per violazione dell'affidamento, responsabilità contrattuale ovvero da contatto sociale qualificato, ovvero come partecipante all'emissione e collocatore unico dei
Buoni di Cassa Depositi e Prestiti, alla rifusione di tutti i danni patiti e patiendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, da commisurarsi nella differenza tra il rendimento dei Buoni O rispetto a quelli Q, ovvero da liquidarsi in via equitativa;
il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal dì del dovuto al saldo;
condannare la convenuta alle spese di lite e degli onorari dovuti come da parametri, oltre Iva e Cpa come per legge…”.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva di essere titolare di otto Buoni
Fruttiferi Postali serie “O”, tutti emessi tra il 1982 e il 1983 e per i quali, al momento della riscossione, aveva incassato importi inferiori rispetto a quanto indicato sul retro dei buoni stessi e, pertanto, chiedeva la condanna di al pagamento dei CP_1
residui importi dovuti. Più precisamente, i buoni sottoscritti dal ricorrente appartenevano alla serie “O”, identificati come segue:
1. n. 0000806 emesso il
12.2.1982 di Lire 500.000; 2. n. 0005885 emesso il 12.2.1982 di Lire 1.000.000; 3. n.
0000043 emesso in data 12.2.1982 di Lire 250.000; 4. n. 0005847 emesso in data
12.2.1982 di Lire 50.000; 5. n. 0000166 emesso in data 12.2.1982 di Lire 100.000; 6.
n. 0002299 emesso in data 27.9.1983 di Lire 500.000; 7. n. 0002776 emesso in data
27.9.1983 di Lire 100.000 8. n. 0009013 emesso in data 27.9.1983 di Lire 1.000.000.
L'incasso dei predetti buoni era avvenuto in tre tranches: in data 20.12.2012 ricevendo da Euro 17.748,96 (riscossione buoni postali nr. 1.2.3.4.5.), in data 5.11.2013 CP_1
ricevendo Euro 4.893,76 (riscossione buoni postali nr. 6.7.) e in data 12.11.2013
(riscossione buono postale nr. 8) ricevendo Euro 8.160,96.
, costituitasi in giudizio, deduceva che la riferibilità ai buoni postali CP_1
oggetto di giudizio del complesso normativo costituito dall'art. 173 cod. postale e dalle disposizioni del D.M. 13 giugno 1986 e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Con Ordinanza del 19.11.2018, il Tribunale di Napoli così decideva: “Rigetta il ricorso proposto da;
compensa integralmente le spese di lite”. Parte_1 Il Giudizio di secondo grado
Avverso la predetta ordinanza, spiegava appello per l'integrale riforma Parte_1
della stessa e l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado.
Con un primo motivo, l'appellante censurava l'ordinanza per aver erroneamente ritenuto il Giudicante che i Buoni postali fossero regolati da norme imperative mentre avrebbe dovuto fornire una interpretazione costituzionalmente orientata del complesso normativo applicato nel rispetto dell'art 47 Cost e nel rispetto del diritto comune che impone alla parte un comportamento informativo corretto.
Con un secondo motivo lamentava che il primo Giudice avrebbe sottovalutato il tenore, nel suo aspetto e contenuto cartaceo, dei Buoni postali fruttiferi e il loro contenuto informativo, poiché su di esso di fonderebbe l'affidamento del risparmiatore. Detti buoni non contenevano alcuna avvertenza al fatto che i rendimenti avrebbero potuto modificarsi nel tempo e aveva promosso pubblicitariamente l'investimento nei CP_1
Buoni con indicazione ingannevole e fuorviante della produzione di interessi con saggio tra il 9% e il 16% netto senza prospettare alcuna possibilità di variazione.
Con un terzo motivo censurava l'ordinanza nella parte in cui il Giudice appellato aveva ritenuto bastevole la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM disponente la variazione successiva in peius dei tassi di rendimento dei buoni. In particolare, sosteneva che il DM 13.06.1986 sarebbe un mero atto amministrativo.
Con un quarto motivo di gravame lamentava il mancato riconoscimento del carattere necessariamente recettizio alla modifica unilaterale delle condizioni economiche dell'investimento. Al riguardo, sosteneva che nel sistema contrattuale lo ius variandi è recettizio quoad effectum ai sensi degli artt 1334 e 1335 c.c.. La modifica contrattuale contenuta nel DM 13.06.1986, nell'assetto di emissione dei buoni della serie Q, dovrebbe essere considerata recettizia. Tra l'altro, evidenziava che la previsione di cui all' art 173 comma terzo DPR 156/86 prescriveva l'ostensione delle nuove tabelle a carico degli uffici postali in aggiunta alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con un quinto motivo di impugnazione lamentava la violazione della regola di cui all'art 115 cpc, dell'art 2697 c.c e del riparto dell'onere probatorio in relazione all'adempimento prescritto dal citato terzo comma dell'art 173 codice postale.
Con un ultimo motivo di impugnazione contestava la violazione dell'art 702 ter comma terzo cpc per la mancata conversione del rito da sommario a cognizione piena -come richiesto dalla ricorrente -senza alcuna motivazione.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva nel giudizio di appello
[...]
insistendo per il rigetto dell'impugnazione in quanto destituita di CP_1
fondamento con vittoria delle spese processuali.
Soltanto parte appellata depositava nota scritta per la trattazione dell'udienza precedentemente fissata in data 19.06.2025, si sensi dell'art 127 ter cpc;
indi la causa veniva riservata in decisione collegiale con i termini ordinari ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
I motivi della decisione
L'ultimo motivo di appello concernente l'erronea applicazione del rito sommario di cognizione deve essere trattato in via prioritaria. Detto motivo si appalesa inammissibile poiché l'appellante stesso ha introdotto il giudizio di primo grado nelle forme degli artt 702 bis e ss cpc e ha anche omesso di individuare la giustificazione del chiesto mutamento del rito in primo grado e di allegare in appello lo specifico pregiudizio sul contraddittorio e sull'esercizio del diritto di difesa o di altra natura.
Gli ulteriori motivi di impugnazione, per la loro intima connessione, meritano una trattazione unitaria.
Giova evidenziare che i buoni postali fruttiferi per cui è causa appartengono alla Serie
“O” e sono stati sottoscritti da tra il 1982 e il 1983 e che la questione Parte_1
controversa attiene sinteticamente al calcolo degli interessi spettanti al sottoscrittore, una volta venuti a scadenza i buoni. Secondo l'appellante, infatti, detti interessi andrebbero calcolati secondo la (più favorevole al risparmiatore) tabella posta sul retro dei titoli per le ragioni di critica esposte in appello avverso l'ordinanza impugnata, che, invece, ha fatto applicazione di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt.
173 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (come modificato nel 1974) e 6 del d.m. 13 giugno
1986.
Sulla questione sopra delineata è intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione
S.U., n. 3963 dell'11 febbraio 2019, che, in una controversia relativa agli interessi dei buoni postali fruttiferi sottoscritti nel 1982 e nel 1983, ha ritenuto applicabile incontestabilmente l'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dal D.L. n.
460 del 1974, art. 1, convertito in L. n. 588 del 1974, secondo cui le variazioni del saggio di interesse dei Buoni Postali Fruttiferi sono disposte con Decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie;
ai soli fini del calcolo degli interessi i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 173 stesso.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “in base a tale disposizione normativa, era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione”. Inoltre, ha precisato che la precedente pronuncia della Corte a Sezioni
Unite n. 13979 del 2007 riguardava una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. In realtà, le Sezioni Unite del 2007, in quella controversia, avevano affermato che “la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli”, ma non avevano affatto affermato la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e anzi ciò avevano negato a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art 1339 c.c.
e destinato ad operare per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo.
La citata sentenza a Sezioni Unite del 2019 giunge a respingere motivi di ricorso del tutto sovrapponibili ai motivi di appello oggetto di scrutinio in questa sede.
In particolare, relativamente al motivo secondo cui il testo dell'art. 173 del codice postale avrebbe prescritto che la modifica dei tassi sulla base del decreto ministeriale comportava che la corresponsione degli interessi, effettuata in applicazione della sopravvenuta variazione, fosse chiaramente conosciuta dal titolare dei buoni mediante la messa a disposizione presso gli uffici postali della tabella integrativa redatta in base alla variazione con conseguente violazione, in mancanza, di un obbligo informativo a carico di , le Sezioni Unite hanno affermato che “il riferimento alla CP_1
tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. E' quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato anche il motivo di impugnazione relativo alla mancata conoscenza da parte dell'investitore della possibilità di una successiva variazione peggiorativa del tasso di interesse, che parimenti forma oggetto di doglianza da parte del nel presente giudizio di appello. Pt_1
Secondo la Corte di Cassazione, “si tratta di una conoscenza che deriva, come già detto, dalla pubblicità legale del decreto ministeriale di variazione del saggio di interesse mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre che, ovviamente, dal generale principio della conoscenza della norma che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con la medesima sentenza, dopo aver premesso la configurazione di sino alla fine degli anni 90 come Azienda autonoma CP_1
dello Stato (sino al 1994) e poi come Ente pubblico economico (sino al 1999) e l'effettiva eterogeneità della natura degli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario rispetto ai titoli negoziati dalle e dopo aver evidenziato la CP_1
qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione s(cfr. Cass.
Civ. Sez. 1 n. 27809 del 16 dicembre 2005, Cass. Civ. Sezioni Unite, citata, n. 13979 del 15 giugno 2007 e Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 19002 del 31 luglio 2017) con la conseguente necessaria soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, ha affermato che una simile ricostruzione è chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, nella specie, dei risparmiatori anche nel corso del rapporto. Secondo la Corte, dunque, la variazione del tasso di interesse, disposta unilateralmente dalla pubblica amministrazione, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, attribuiva sostanzialmente al risparmiatore il diritto al recesso e tutelava così il suo affidamento sull'effettività del suo diritto a percepire gli interessi indicati dal titolo. Inoltre, la Corte ha ritenuto
“infondate le eccezioni di incostituzionalità che, oltre a non trovare alcun sostegno nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (in particolare nelle pronunce nn.
47/2001, 333/2003, 49/2007 e 463/1997), non attingono alcun concreto riferimento al dato normativo invocato...con riferimento agli artt. 43,47 e 97 Cost.”.
Ai principi espressi dalle Sezioni Unite di Cassazione sopra illustrati, cui si è pienamente conformata anche la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass sez. I,
14/03/2024, n.6805) senza sollevare alcuna ragione di dissenso, si intende prestare piena adesione con conseguente rigetto dell'appello proposto da e Parte_1
conferma dell'ordinanza appellata.
Le spese di giudizio
Atteso il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata, occorre regolamentare esclusivamente le spese del presente grado di giudizio, che devono porsi interamente a carico dell'appellante in favore della controparte, in applicazione del principio di soccombenza. Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa da euro 36.001 a euro 52.000 e tenuto conto della consistenza delle attività effettivamente svolte nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede: a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.734,00 a titolo di compenso professionale, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €1.418,00 per la fase introduttiva, € 1523,00 per la fase della trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 06.11.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6127/2018 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. COSTELLI MARISA FRANCA, C.F.
, e dall'Avv LUCIA VITIELLO, c.f: , C.F._2 C.F._3
in virtù di mandato in atti;
Appellante
E
P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con sede in Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa, dall' avv.
RO ON (C.F. ) per procura generale Rep. 54368, C.F._4
Racc. 15494 dell'11 settembre 2020 Notaio dell'Avvocatura Persona_1
interna della società stessa, Sede di Napoli, Piazza Matteotti n.2, ivi elettivamente domiciliata (per le comunicazioni di cui all'art. 176, II comma, c.p.c., si indica il seguente numero di fax. 0814289657; indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 Appellata
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata in data 19.06.2025, ai sensi dell'art
127 ter cpc
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Napoli per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale, dichiarare che si è resa inadempiente, per le ragioni di cui tutte in narrativa, CP_1
all'obbligo di tenere un comportamento secondo correttezza e buona fede nei confronti del ricorrente sin dal momento della sottoscrizione e consegna dei Buoni Fruttiferi
Postali per cui è causa, avendo omesso l'informativa sulla possibile variabilità dei rendimenti, sia successivamente e fino all'incasso; accertare che ha disatteso CP_1
l'obbligo a suo carico (previsto dal terzo comma dell'art.173 DPR 156/73, così come modificato nel 1974) di mettere a sua disposizione le nuove Tabelle dei rendimenti di cui alla serie “Q” a partire dal 1 luglio 1986; per l'effetto, accertare che la modifica dei rendimenti della serie Q non è efficace nei suoi confronti ovvero non è opponibile
e, quindi, condannare la convenuta, previe tutte le declaratorie del caso, a corrispondere i residui importi come da Tabella stampata sui Buoni Fruttiferi Postali per cui è causa e quindi –anche previa disapplicazione degli artt.5 e 6 del DM
13.06.1986 – a pagare la somma di euro 33.441,00 ovvero quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta corretta, anche con l'ausilio di apposita CTU, per le causali tutte descritte in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalle singole date di incasso dei Buoni Fruttiferi Postali sino all'effettivo soddisfo. In via subordinata, condannare la convenuta, anche previa risoluzione del rapporto per le gravi violazioni di legge e comportamentali intervenute, ovvero per violazione dell'affidamento, responsabilità contrattuale ovvero da contatto sociale qualificato, ovvero come partecipante all'emissione e collocatore unico dei
Buoni di Cassa Depositi e Prestiti, alla rifusione di tutti i danni patiti e patiendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, da commisurarsi nella differenza tra il rendimento dei Buoni O rispetto a quelli Q, ovvero da liquidarsi in via equitativa;
il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal dì del dovuto al saldo;
condannare la convenuta alle spese di lite e degli onorari dovuti come da parametri, oltre Iva e Cpa come per legge…”.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva di essere titolare di otto Buoni
Fruttiferi Postali serie “O”, tutti emessi tra il 1982 e il 1983 e per i quali, al momento della riscossione, aveva incassato importi inferiori rispetto a quanto indicato sul retro dei buoni stessi e, pertanto, chiedeva la condanna di al pagamento dei CP_1
residui importi dovuti. Più precisamente, i buoni sottoscritti dal ricorrente appartenevano alla serie “O”, identificati come segue:
1. n. 0000806 emesso il
12.2.1982 di Lire 500.000; 2. n. 0005885 emesso il 12.2.1982 di Lire 1.000.000; 3. n.
0000043 emesso in data 12.2.1982 di Lire 250.000; 4. n. 0005847 emesso in data
12.2.1982 di Lire 50.000; 5. n. 0000166 emesso in data 12.2.1982 di Lire 100.000; 6.
n. 0002299 emesso in data 27.9.1983 di Lire 500.000; 7. n. 0002776 emesso in data
27.9.1983 di Lire 100.000 8. n. 0009013 emesso in data 27.9.1983 di Lire 1.000.000.
L'incasso dei predetti buoni era avvenuto in tre tranches: in data 20.12.2012 ricevendo da Euro 17.748,96 (riscossione buoni postali nr. 1.2.3.4.5.), in data 5.11.2013 CP_1
ricevendo Euro 4.893,76 (riscossione buoni postali nr. 6.7.) e in data 12.11.2013
(riscossione buono postale nr. 8) ricevendo Euro 8.160,96.
, costituitasi in giudizio, deduceva che la riferibilità ai buoni postali CP_1
oggetto di giudizio del complesso normativo costituito dall'art. 173 cod. postale e dalle disposizioni del D.M. 13 giugno 1986 e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Con Ordinanza del 19.11.2018, il Tribunale di Napoli così decideva: “Rigetta il ricorso proposto da;
compensa integralmente le spese di lite”. Parte_1 Il Giudizio di secondo grado
Avverso la predetta ordinanza, spiegava appello per l'integrale riforma Parte_1
della stessa e l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado.
Con un primo motivo, l'appellante censurava l'ordinanza per aver erroneamente ritenuto il Giudicante che i Buoni postali fossero regolati da norme imperative mentre avrebbe dovuto fornire una interpretazione costituzionalmente orientata del complesso normativo applicato nel rispetto dell'art 47 Cost e nel rispetto del diritto comune che impone alla parte un comportamento informativo corretto.
Con un secondo motivo lamentava che il primo Giudice avrebbe sottovalutato il tenore, nel suo aspetto e contenuto cartaceo, dei Buoni postali fruttiferi e il loro contenuto informativo, poiché su di esso di fonderebbe l'affidamento del risparmiatore. Detti buoni non contenevano alcuna avvertenza al fatto che i rendimenti avrebbero potuto modificarsi nel tempo e aveva promosso pubblicitariamente l'investimento nei CP_1
Buoni con indicazione ingannevole e fuorviante della produzione di interessi con saggio tra il 9% e il 16% netto senza prospettare alcuna possibilità di variazione.
Con un terzo motivo censurava l'ordinanza nella parte in cui il Giudice appellato aveva ritenuto bastevole la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM disponente la variazione successiva in peius dei tassi di rendimento dei buoni. In particolare, sosteneva che il DM 13.06.1986 sarebbe un mero atto amministrativo.
Con un quarto motivo di gravame lamentava il mancato riconoscimento del carattere necessariamente recettizio alla modifica unilaterale delle condizioni economiche dell'investimento. Al riguardo, sosteneva che nel sistema contrattuale lo ius variandi è recettizio quoad effectum ai sensi degli artt 1334 e 1335 c.c.. La modifica contrattuale contenuta nel DM 13.06.1986, nell'assetto di emissione dei buoni della serie Q, dovrebbe essere considerata recettizia. Tra l'altro, evidenziava che la previsione di cui all' art 173 comma terzo DPR 156/86 prescriveva l'ostensione delle nuove tabelle a carico degli uffici postali in aggiunta alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con un quinto motivo di impugnazione lamentava la violazione della regola di cui all'art 115 cpc, dell'art 2697 c.c e del riparto dell'onere probatorio in relazione all'adempimento prescritto dal citato terzo comma dell'art 173 codice postale.
Con un ultimo motivo di impugnazione contestava la violazione dell'art 702 ter comma terzo cpc per la mancata conversione del rito da sommario a cognizione piena -come richiesto dalla ricorrente -senza alcuna motivazione.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva nel giudizio di appello
[...]
insistendo per il rigetto dell'impugnazione in quanto destituita di CP_1
fondamento con vittoria delle spese processuali.
Soltanto parte appellata depositava nota scritta per la trattazione dell'udienza precedentemente fissata in data 19.06.2025, si sensi dell'art 127 ter cpc;
indi la causa veniva riservata in decisione collegiale con i termini ordinari ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
I motivi della decisione
L'ultimo motivo di appello concernente l'erronea applicazione del rito sommario di cognizione deve essere trattato in via prioritaria. Detto motivo si appalesa inammissibile poiché l'appellante stesso ha introdotto il giudizio di primo grado nelle forme degli artt 702 bis e ss cpc e ha anche omesso di individuare la giustificazione del chiesto mutamento del rito in primo grado e di allegare in appello lo specifico pregiudizio sul contraddittorio e sull'esercizio del diritto di difesa o di altra natura.
Gli ulteriori motivi di impugnazione, per la loro intima connessione, meritano una trattazione unitaria.
Giova evidenziare che i buoni postali fruttiferi per cui è causa appartengono alla Serie
“O” e sono stati sottoscritti da tra il 1982 e il 1983 e che la questione Parte_1
controversa attiene sinteticamente al calcolo degli interessi spettanti al sottoscrittore, una volta venuti a scadenza i buoni. Secondo l'appellante, infatti, detti interessi andrebbero calcolati secondo la (più favorevole al risparmiatore) tabella posta sul retro dei titoli per le ragioni di critica esposte in appello avverso l'ordinanza impugnata, che, invece, ha fatto applicazione di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt.
173 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (come modificato nel 1974) e 6 del d.m. 13 giugno
1986.
Sulla questione sopra delineata è intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione
S.U., n. 3963 dell'11 febbraio 2019, che, in una controversia relativa agli interessi dei buoni postali fruttiferi sottoscritti nel 1982 e nel 1983, ha ritenuto applicabile incontestabilmente l'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dal D.L. n.
460 del 1974, art. 1, convertito in L. n. 588 del 1974, secondo cui le variazioni del saggio di interesse dei Buoni Postali Fruttiferi sono disposte con Decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie;
ai soli fini del calcolo degli interessi i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 173 stesso.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “in base a tale disposizione normativa, era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione”. Inoltre, ha precisato che la precedente pronuncia della Corte a Sezioni
Unite n. 13979 del 2007 riguardava una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. In realtà, le Sezioni Unite del 2007, in quella controversia, avevano affermato che “la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli”, ma non avevano affatto affermato la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e anzi ciò avevano negato a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art 1339 c.c.
e destinato ad operare per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo.
La citata sentenza a Sezioni Unite del 2019 giunge a respingere motivi di ricorso del tutto sovrapponibili ai motivi di appello oggetto di scrutinio in questa sede.
In particolare, relativamente al motivo secondo cui il testo dell'art. 173 del codice postale avrebbe prescritto che la modifica dei tassi sulla base del decreto ministeriale comportava che la corresponsione degli interessi, effettuata in applicazione della sopravvenuta variazione, fosse chiaramente conosciuta dal titolare dei buoni mediante la messa a disposizione presso gli uffici postali della tabella integrativa redatta in base alla variazione con conseguente violazione, in mancanza, di un obbligo informativo a carico di , le Sezioni Unite hanno affermato che “il riferimento alla CP_1
tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. E' quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato anche il motivo di impugnazione relativo alla mancata conoscenza da parte dell'investitore della possibilità di una successiva variazione peggiorativa del tasso di interesse, che parimenti forma oggetto di doglianza da parte del nel presente giudizio di appello. Pt_1
Secondo la Corte di Cassazione, “si tratta di una conoscenza che deriva, come già detto, dalla pubblicità legale del decreto ministeriale di variazione del saggio di interesse mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre che, ovviamente, dal generale principio della conoscenza della norma che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con la medesima sentenza, dopo aver premesso la configurazione di sino alla fine degli anni 90 come Azienda autonoma CP_1
dello Stato (sino al 1994) e poi come Ente pubblico economico (sino al 1999) e l'effettiva eterogeneità della natura degli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario rispetto ai titoli negoziati dalle e dopo aver evidenziato la CP_1
qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione s(cfr. Cass.
Civ. Sez. 1 n. 27809 del 16 dicembre 2005, Cass. Civ. Sezioni Unite, citata, n. 13979 del 15 giugno 2007 e Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 19002 del 31 luglio 2017) con la conseguente necessaria soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, ha affermato che una simile ricostruzione è chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, nella specie, dei risparmiatori anche nel corso del rapporto. Secondo la Corte, dunque, la variazione del tasso di interesse, disposta unilateralmente dalla pubblica amministrazione, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, attribuiva sostanzialmente al risparmiatore il diritto al recesso e tutelava così il suo affidamento sull'effettività del suo diritto a percepire gli interessi indicati dal titolo. Inoltre, la Corte ha ritenuto
“infondate le eccezioni di incostituzionalità che, oltre a non trovare alcun sostegno nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (in particolare nelle pronunce nn.
47/2001, 333/2003, 49/2007 e 463/1997), non attingono alcun concreto riferimento al dato normativo invocato...con riferimento agli artt. 43,47 e 97 Cost.”.
Ai principi espressi dalle Sezioni Unite di Cassazione sopra illustrati, cui si è pienamente conformata anche la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass sez. I,
14/03/2024, n.6805) senza sollevare alcuna ragione di dissenso, si intende prestare piena adesione con conseguente rigetto dell'appello proposto da e Parte_1
conferma dell'ordinanza appellata.
Le spese di giudizio
Atteso il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata, occorre regolamentare esclusivamente le spese del presente grado di giudizio, che devono porsi interamente a carico dell'appellante in favore della controparte, in applicazione del principio di soccombenza. Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa da euro 36.001 a euro 52.000 e tenuto conto della consistenza delle attività effettivamente svolte nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede: a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.734,00 a titolo di compenso professionale, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €1.418,00 per la fase introduttiva, € 1523,00 per la fase della trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 06.11.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio