Articolo 457 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 456Articolo 458
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9 ottobre 2010
Art. 457. Ambito territoriale e competenza 1. La requisizione puo' essere estesa a tutto il territorio della Repubblica o limitata a parte di esso, puo' essere generale per ogni capo o circoscritta ad alcuni. 2. Essa e' ordinata dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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