Versione
7 maggio 1977
7 maggio 1977
Art. 2.
E' raccomandatario marittimo chi svolge attivita' di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorita' locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonche' qualsiasi altra analoga attivita' per la tutela degli interessi a lui affidategli.
Le predette attivita' possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonche' con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.
E' raccomandatario marittimo chi svolge attivita' di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorita' locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonche' qualsiasi altra analoga attivita' per la tutela degli interessi a lui affidategli.
Le predette attivita' possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonche' con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.
Commentari • 2
- 1. Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'esterohttps://www.brocardi.it/ · 8.244207
[…] L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135. 3. […]
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Giurisprudenza • 42
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/02/2016, n. 387Provvedimento: […] ha ritenuto che dette attività rientrano nei servizi portuali soggetti quindi ad autorizzazione e sostiene invece che essi, costituendo attività accessorie al servizio turistico e di trasporto, facciano parte delle attività tipiche dell'agente marittimo raccomandatario, ai sensi dell'art. 2 della legge n.135/1977. […] Muovendo da questo secondo aspetto, è vero anzitutto che l'art. 2 della legge n. 135/1977 stabilisce che è raccomandatario marittimo chi svolge fra le altre attività ivi indicate, “le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri”. […]Leggi di più...
- competenza dell'Autorità Portuale·
- competenza del Consiglio di Stato·
- preclusione delle prove·
- contingentamento delle autorizzazioni·
- violazione del principio di concorrenza tra imprese·
- legittimità degli atti amministrativi·
- autorizzazione per operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri·
- motivazione dei provvedimenti amministrativi·
- servizi portuali e autorizzazioni·
- interpretazione degli art. 16 legge 84/1994 e art. 2 legge 135/1977·
- principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato