Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 01/04/2025, n. 8505
CASS
Ordinanza 1 aprile 2025

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In caso di contestazione specifica, da parte del contribuente, dei requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria è tenuta, anche per il principio di vicinanza della prova, a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell'avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 01/04/2025, n. 8505
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8505
    Data del deposito : 1 aprile 2025

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