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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6559 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessia Scintu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessia Scintu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/06/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza e/o domicilio ove riterranno opportuno.
2) I coniugi si accordano per non prevedere l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento;
la sig.ra continuerà a mantenere il diritto CP_1
d'uso della casa familiare sita in Quartu Sant'Elena nella Via Tiziano al n. 1 G e distinta al NCEU al foglio 8, Part. 2904, sub. 7, di proprietà comune, e si impegna ad acquistare la quota di proprietà del Sig. . Parte_1
3) Le parti hanno un debito con ancora da quantificare (in Parte_2 relazione al quale è stata presentata istanza in data 21.01.2025) e per il quale stabiliscono fin d'ora le seguenti condizioni: le somme dovute ad Pt_2 verranno pagate in parti uguali per il periodo che va dal 2007 al dicembre 2022, mentre le somme dovute a far data dal gennaio 2023 sino ad oggi verranno interamente pagate dalla sig.ra le eventuali spese per oneri, tasse e CP_1 tributi sull'unità saranno ad esclusivo carico della Sig.ra a far data dal CP_1 gennaio 2023.
4) Il sig. , sempre in virtù delle finalità di cui al superiore punto 2), si Parte_1 obbliga fin d'ora al trasferimento dell'immobile di cui al superiore punto 2) in
Pag. 2 di 3 favore della sig.ra a fronte del pagamento di una somma pari ad Euro CP_1
110.00,00 a seguito del provvedimento di omologa della separazione;
l'adempimento da parte del sig. comporterà l'assoluta impossibilità, Parte_1 per la sig.ra di richiedere un concorso al proprio mantenimento, con CP_1 rinuncia preventiva ed espressa che ella formula fin d'ora anche in caso di variazioni reddituali e di futuro procedimento di divorzio.
5) Le spese notarili per il trasferimento dell'immobile e le spese bancarie e notarili per l'atto di mutuo di cui al superiore punto 4) saranno a carico del Sig. ; le parti si accordano affinché il Notaio rogante venga individuato in Parte_1 base al principio di convenienza economica dei preventivi che verranno raccolti, con preferenza per quello più conveniente.
6) In caso di omesso adempimento dell'obbligo di cui al superiore punto 4) da parte del sig. , o di ritardo superiore ai 30 giorni rispetto al termine ivi Parte_1 previsto, la sig.ra sarà libera di agire ex art. 2932 c.c. CP_1
7) I coniugi si concedono fin d'ora l'autorizzazione per la concessione ed il rinnovo del passaporto e del documento d'identità valido per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6559 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessia Scintu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessia Scintu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/06/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza e/o domicilio ove riterranno opportuno.
2) I coniugi si accordano per non prevedere l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento;
la sig.ra continuerà a mantenere il diritto CP_1
d'uso della casa familiare sita in Quartu Sant'Elena nella Via Tiziano al n. 1 G e distinta al NCEU al foglio 8, Part. 2904, sub. 7, di proprietà comune, e si impegna ad acquistare la quota di proprietà del Sig. . Parte_1
3) Le parti hanno un debito con ancora da quantificare (in Parte_2 relazione al quale è stata presentata istanza in data 21.01.2025) e per il quale stabiliscono fin d'ora le seguenti condizioni: le somme dovute ad Pt_2 verranno pagate in parti uguali per il periodo che va dal 2007 al dicembre 2022, mentre le somme dovute a far data dal gennaio 2023 sino ad oggi verranno interamente pagate dalla sig.ra le eventuali spese per oneri, tasse e CP_1 tributi sull'unità saranno ad esclusivo carico della Sig.ra a far data dal CP_1 gennaio 2023.
4) Il sig. , sempre in virtù delle finalità di cui al superiore punto 2), si Parte_1 obbliga fin d'ora al trasferimento dell'immobile di cui al superiore punto 2) in
Pag. 2 di 3 favore della sig.ra a fronte del pagamento di una somma pari ad Euro CP_1
110.00,00 a seguito del provvedimento di omologa della separazione;
l'adempimento da parte del sig. comporterà l'assoluta impossibilità, Parte_1 per la sig.ra di richiedere un concorso al proprio mantenimento, con CP_1 rinuncia preventiva ed espressa che ella formula fin d'ora anche in caso di variazioni reddituali e di futuro procedimento di divorzio.
5) Le spese notarili per il trasferimento dell'immobile e le spese bancarie e notarili per l'atto di mutuo di cui al superiore punto 4) saranno a carico del Sig. ; le parti si accordano affinché il Notaio rogante venga individuato in Parte_1 base al principio di convenienza economica dei preventivi che verranno raccolti, con preferenza per quello più conveniente.
6) In caso di omesso adempimento dell'obbligo di cui al superiore punto 4) da parte del sig. , o di ritardo superiore ai 30 giorni rispetto al termine ivi Parte_1 previsto, la sig.ra sarà libera di agire ex art. 2932 c.c. CP_1
7) I coniugi si concedono fin d'ora l'autorizzazione per la concessione ed il rinnovo del passaporto e del documento d'identità valido per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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